Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 novembre 1999
Validità: 01.01.2000- 31.12.2003
Parti: FS spa, Agens e OO.SS.
Settori: Trasporti, FS
Fonte: CNEL

Sommario:

 1. Premessa
2. Azioni ed iniziative
2.1. Riequilibrio modale.
2.2. Assetti societari.
2.3. Investimenti.
2.4. Equilibrio di bilancio.
2.5. Piani di sviluppo.
2.6. Costi operativi.
3. Il nuovo contratto delle attività ferroviarie
3.1. Campo di applicazione.
3.2. Durata.
3.3. Assetto contrattuale.
4. Il nuovo CCNL e la sua applicazione in FS
5. Sistema delle relazioni sindacali e della partecipazione
Verbale di accordo sui servizi minimi, legge n. 146/90
1. Efficacia
2. Campo di applicazione
 3. Norme generali
3.1. Preavviso.
3.2. Proclamazione.
3.3. Durata dello sciopero e intervallo tra azioni di sciopero
3.4. Revoca dello sciopero proclamato.
3.5. Franchigie.
3.6. Divieto di scioperi concomitanti.
3.7. Sospensione dello sciopero.
4. Prestazioni indispensabili
4.1. Articolazione delle prestazioni indispensabili.
4.3. Prestazioni indispensabili degli addetti ai servizi strumentali alla circolazione dei treni.
4.3.2. Personale addetto alla manutenzione.
4.3.3. Il personale addetto all'informazione e assistenza alla clientela.
5. Personale comandato
Accessi al mercato del lavoro
Accordo d'integrazione degli accordi in data 21 maggio 1998

Addì 23 novembre 1999 presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, alla presenza del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica on. prof. Giuliano Amato e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione on. prof. Tiziano Treu tra la Società FS spa, […] e Agens, […] in rappresentanza delle aziende del gruppo F.S. che le hanno conferito mandato e i rappresentanti delle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast-ConfsaL, Sma-Confsal, Fisast è stato raggiunto il seguente accordo:

2.3. Investimenti.
Il Governo è impegnato ad attivare le iniziative necessarie alla riduzione dei tempi di autorizzazione e alla velocizzazione degli aspetti procedurali al fine di favorire il rispetto di tempi e costi degli investimenti.
Le parti concordano nel privilegiare gli investimenti che rispondono anche in relazione alle disponibilità attuali e prospettiche previste in materia dal d.d.l. della Finanziaria, agli obiettivi di aumentare la capacità infrastrutturale per favorire lo sviluppo dell'azienda, attraverso il progetto Alta Capacità, il potenziamento dei nodi e i percorsi alternativi per le merci;
• aumentare l'automazione dell'esercizio per incrementare produttività e sicurezza attraverso l'introduzione di nuove tecnologie;
• ridurre l'età media del parco rotabile per migliorare la qualità del servizio e i livelli di comfort attraverso l'introduzione di nuovo materiale rotabile e un importante programma di 'revamping' e di manutenzione straordinaria;
• ridurre gli squilibri infrastrutturali della rete meridionale e delle altre aree carenti di infrastrutture, secondo le indicazioni già contenute nel DPEF.

3.1. Campo di applicazione.
Il nuovo CCNL trova applicazione nei confronti del personale dipendente da imprese che nel territorio nazionale esercitano prevalentemente parte o tutte le attività di seguito riportate, in termini esemplificativi, nell'ambito del trasporto ferroviario:
- gestione della infrastruttura, assicurandone lo sviluppo, il mantenimento in efficienza e la circolazione treni;
- progettazione, sviluppo, produzione, manutenzione, gestione e vendita di servizi e connesse attività che assicurino la mobilità di persone e merci;
- traghettamento marittimo di carrozze e carri ferroviari, persone e mezzi gommati;
- progettazione di sistemi, impianti e di rotabili ferroviari e relativa manutenzione e/o ristrutturazione;
- costruzione e supervisione di impianti e sistemi ferroviari;
- attività strategiche, gestione finanziaria e patrimoniale di imprese operanti nel settore.

3.3. Assetto contrattuale.
In coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93 e ispirandosi alle prevalenti esperienze contrattuali nei comparti industriali e dei servizi, l'assetto contrattuale si articola su 2 livelli.
3.3.a. Il 1° livello disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
Oltre Campo di Applicazione e Durata, che con le formulazioni del presente accordo si considerano definiti, sono materie del 1° livello:
• sistema delle relazioni sindacali e della partecipazione;
• istituti di carattere sindacale;
• strumenti di politica attiva del lavoro, con la disciplina di mobilità interaziendale, cessione e/o trasferimento di ramo di azienda, sistema degli ammortizzatori sociali;
• costituzione, svolgimento, interruzione, sospensione e risoluzione del rapporto di lavoro;
• orario di lavoro e regole generali sulle normative e sui regimi di orari;
• sistema di classificazione e inquadramenti, in grado di comprendere l'insieme del lavoro disciplinato dal campo di applicazione del nuovo CCNL, tale da far corrispondere in modo diretto declaratorie e inquadramenti e con evoluzioni connesse ad effettive e sostanziali evoluzioni dei contenuti professionali;
• trattamento economico (retribuzione base e retribuzione di carattere accessorio e risarcitorio);
• formazione;
• ambiente e sicurezza del lavoro;
• diritti individuali e pari opportunità;
• norme disciplinari;
• previdenza complementare.

3.3.b. Il 2° livello è individuato nell'ambito di un esplicito sistema di rinvii stabiliti dal CCNL e nel rispetto dei principi del Protocollo 23.7.93 circa la non sovrapponibilità e la ripetitività delle materie considerate. [...]
In relazione a quanto sopra, i soggetti sindacali titolari per le materie previste al 2° livello contrattuale sono individuati nelle strutture delle OO.SS. stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie nelle loro articolazioni nazionali e regionali/territoriali, ovvero nelle RSU regolarmente elette, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali.
Formano materia del 2° livello, secondo modalità e contenuti da definire in sede di relativa contrattazione aziendale, le tematiche ad esso assegnate dal 1° livello e avranno carattere applicativo e integrativo di queste.
In considerazione dell'esigenza comunemente riconosciuta dalle parti di conferire al 2° livello del CCNL l'idonea efficacia, si conviene che nella definizione delle sedi negoziali, per ciascuna delle materie elencate, si potranno prevedere sino a 2 momenti distinti di interlocuzione, ciascuno dei quali però connotato da finalità ed ambiti differenziati e non sovrapponibili di competenza, con titolarità e soggetti individuati secondo modalità specificatamente definite.

5. Sistema delle relazioni sindacali e della partecipazione
1) Le parti concordano che il quadro di riferimento descritto nella premessa al presente accordo richiede un deciso rafforzamento del sistema di relazioni sindacali nel Gruppo FS e assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a favorire il confronto tra le parti attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di trasformazione in atto.
Pertanto, si conviene che, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, in sede di accordo aziendale, il sistema verrà strutturato secondo i seguenti orientamenti:

a) sedi del 2° livello di relazioni sindacali:
- Gruppo FS
- Società del Gruppo e Corporate
- Divisioni
- Articolazioni territoriali;

b) nella definizione delle materie va individuato un quadro di corrispondenza certo e responsabilizzato fra le articolazioni aziendali centrali e periferiche, assegnando le materie al livello organizzativo aziendale effettivamente in grado di gestirne e negoziarne gli effetti in piena responsabilità e autonomia;
c) l'insieme del sistema deve caratterizzarsi per un forte decentramento, in relazione alle materie, sia dalle strutture di Corporate verso le Società che fra queste e le relative articolazioni organizzative territoriali;
d) le leve interessanti il ciclo produttivo, la sua organizzazione operativa e i fattori della produttività vengono assegnate ai livelli organizzativi aziendali di livello periferico;
e) per dare concreta attuazione al nuovo sistema di relazioni sindacali e di contrattazione decentrata le parti s'impegnano a definire la precisa corrispondenza tra il decentramento delle articolazioni dell'Impresa e i livelli di costituzione delle RSU. In tale ambito, le OO.SS. promuoveranno, nel rispetto della normativa e degli accordi in essere, la rielezione delle RSU dal 9 al 12 marzo 2000;
f) il sistema partecipativo in sede aziendale sarà articolato nei seguenti livelli:
- diritto di informazione;
- sedi di consultazione;
- organismi congiunti.

Saranno definite le materie relative al diritto di informazione distinguendo, nell'ambito delle articolazioni previste, quelle proprie delle sedi negoziali, in quanto funzionali alla fase di contrattazione, da quelle proprie delle sedi di consultazione, le quali, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. firmatarie, saranno a loro volta articolate secondo i seguenti orientamenti:
• Comitato bilaterale permanente, a carattere consultivo e referente, chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo, di natura obbligatoria e non vincolante, su temi aventi rilevanza strategica di Impresa e di Gruppo, ferme restando le competenze dei soggetti istituzionali e degli organi societari nonché dell'autonomia delle organizzazioni partecipanti.
Di norma, tale Comitato, che assorbirà anche le competenze del Comitato di Partecipazione di cui all'art. 5 del Contratto 6.2.98, interverrà nella fase successiva dell'iter di approvazione formale del progetto iniziale e preventiva rispetto alla definizione del progetto finale.
• Organismi congiunti, a carattere referente e/o di monitoraggio, su:
- ambiente e sicurezza, nel quale confluirebbero anche le competenze degli attuali organismi paritetici di cui all'art. 59 del Contratto 6.2.98, mantenendo le articolazioni territoriali esistenti;
- mobilità, qualità e formazione, con articolazioni di Società/Divisioni e relative articolazioni territoriali, col compito di monitorare i fabbisogni formativi connessi con le necessità di riconversione professionale e con gli obiettivi di miglioramento della qualità, nonché esaminare i progetti formativi per i nuovi assunti, sulla base degli accordi che regolano gli accessi e i processi formativi interessanti i diversi profili professionali;
- eventuali ulteriori ambiti di attività che saranno valutati utili a strutturare e rafforzare il sistema.
[…]

Accessi al mercato del lavoro
1. Le parti convengono di istituire all'interno dell'Osservatorio nazionale sul diritto all'informazione, un apposito organismo congiunto che assolve anche agli scopi previsti al punto 1.5) dell'Accordo 7.7.95 con i seguenti compiti:
• monitoraggio sull'andamento del complesso degli inserimenti lavorativi/formativi, verificandone le modalità, i quantitativi e le relative trasformazioni a tempo indeterminato; sulla realizzazione di pari opportunità, sull'effettivo svolgimento e completamento dei percorsi di formazione;
[…]