Cassazione Penale, Sez. 4, 13 ottobre 2017, n. 47258 - Infortunio durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile. Ponteggio difforme dalle prescrizioni della normativa prevenzionistica


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/06/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 25.5.2015 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di G.F. in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione all'infortunio sul lavoro ai danni di F.G., avendo l'imputato apprestato un ponteggio difforme dalle prescrizioni della normativa prevenzionistica.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato lamentando, con unico articolato motivo, il vizio della motivazione per travisamento della prova acquisita.
Deduce la carenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze che erano state proposte in sede di appello, relativamente alla mancanza di prova della penale responsabilità dell'imputato e all'inquadramento giuridico della fattispecie penale. La Corte avrebbe omesso di rispondere sul primo profilo.
Osserva che la parte lesa F.G. si era limitata a ricordare di essere salito su una scala, ma senza ricordare dove essa si trovasse né l'impalcatura.
Deduce che il Giudice di merito dà per scontato che il F.G. si era prestato ad aiutare l'imputato nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile, circostanza che non emergerebbe dalla deposizione del medesimo (vedi ud. 13.4.2012). Inoltre il F.G. ha dichiarato di aver ricevuto un risarcimento da una polizza RC capofamiglia che il G.F. aveva stipulato per danni ed infortuni verificatisi all'interno dell'abitazione, il che ribalterebbe completamente la situazione.
 

 

Diritto

 


1. I motivi dedotti in ricorso sono infondati.
2. Nessuna carenza motivazionale è rinvenibile nella sentenza impugnata.
Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di lesioni colpose aggravate in contestazione.
Ne deriva che sul punto ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme" in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente corretto. 
I rilievi del ricorrente svolgono prevalentemente censure in punto di mero fatto, e come tali non sono consentiti in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dal giudice di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dal ricorrente.
3. Sulla scorta di quanto evidenziato nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado non è dato rinvenire nel caso di specie alcun vizio di travisamento della prova, come preteso dal ricorrente.
Al riguardo va ribadito che in presenza di una c.d. "doppia conforme", come nel caso, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo qualora il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, posto che in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il vizio di travisamento della prova - che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva - è sindacabile solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 24363601).
4. La vicenda in disamina è stata esaurientemente accertata nel senso che il F.G. si è prestato ad aiutare l'imputato nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile, e nel corso di tali lavori si è infortunato, in assenza di elementari misure di prevenzione. Tali circostanze sono emerse principalmente alla luce degli accertamenti degli ispettori del lavoro e della allegata documentazione fotografica, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto infortunato, per cui non è consentito in questa sede rivalutare il compendio probatorio in senso diverso rispetto a quanto conformemente effettuato nei due giudizi di merito.
Tanto meno appare decisiva la circostanza che il F.G. avrebbe ricevuto un risarcimento da una polizza RC capofamiglia che il G.F. aveva stipulato per danni ed infortuni verificatisi all'interno dell'abitazione: ammesso che ciò sia vero (ma non spetta a questa Corte stabilirlo), la situazione di fatto non sarebbe affatto ribaltata, come preteso dal ricorrente, trattandosi di un mero risarcimento intervenuto fra parti private per motivi che non avrebbero incidenza sulla dinamica dell'infortunio sul lavoro come compiutamente accertata nel corso del processo.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 giugno 2017