Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 14 settembre 2000
Validità: 15.09.200 - 31.12.2003
Parti: Fise, Agens, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs
Settori: Trasporti, Servizi in appalto FS
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
1. Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese
2. (Classificazione)
3. Scatti d'anzianità.
4. Lavoro notturno e domenicale.
5. Ticket.
6. (Settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione a bordo treno)
7. Paga oraria.
8. Valore della 'una tantum'.
9. ( Valori dei minimi conglobati e della scala parametrale)
10. ( Minimi tabellari conglobati)
11. ( Ristorazione a bordo treno)
12.
(Durata e decorrenza)
Allegati
Allegato 1. Classificazione
Allegato 2. Norma transitoria sulla classificazione
Allegato 3. Aumenti periodici di anzianità
 Allegato 4 Retribuzione
Allegato 5. Art.... - Orario di lavoro.
• Norma di 1a applicazione
Allegato 6. Art..... - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Allegato 7. Art. 13 - Festività.
Allegato 8. Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto
Premessa.
Codice di comportamento e prestazioni indispensabili
Procedure di raffreddamento
• Livello aziendale
• Livello consortile
• Livello nazionale
Relazioni industriali
• Procedura per l'interpretazione a livello nazionale e per l'attuazione a livello aziendale delle norme contrattuali.
Materie di competenza nazionale
Materie di competenza aziendale

Verbale di accordo

Addì - 14 settembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Sottosegretario O. Piloni assistita da E. Ceccotti e da G. Timpanaro e G. Mastropietro della Direzione generale Rapporti di lavoro è stato stipulato il CCNL tra Fise, Agens, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs A scioglimento della riserva posta alla precedente Intesa 22.3.00, a seguito del fattivo contributo fornito dal Ministero del lavoro e dal Ministero dei trasporti, che si è sostanziata nella dichiarazione congiunta allegata al presente verbale, è stato stipulato il presente CCNL di novazione per le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti.

Verbale di accordo
Addì 14 settembre 2000, si sono incontrati: Fise, Agens, Ancp, le OOSS nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs
Le parti hanno convenuto la seguente premessa politica che costituisce parte integrante del presente accordo:
[…]
1. Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti comunque gestiti. In detto contratto confluiranno le contrattazioni nazionali e aziendali attualmente applicate nei seguenti settori: servizi in appalto da FS SpA, Servizi in appalto da Ferrovie secondarie concesse, Accompagnamento notte, Raccordi ferroviari, Ristorazione a bordo treno.

12. Le parti confermano le intese già raggiunte in tema d'orario di lavoro, di festività, di flessibilità e di gestione delle relazioni industriali (allegati 5, 6, 7 e 8).

Allegati
Allegato 5. Art.... - Orario di lavoro.
Comma 1.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata di norma in 38 ore settimanali. La distribuzione sarà contrattata tra le parti al livello aziendale con l'applicazione della procedura di cui all'articolo "Materie di competenza aziendale".
Comma 2.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Per gli impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al RDL 15.3.23 n. 692.
Comma 3.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro è stabilita dall'azienda anche in modo non uniforme. L'azienda potrà realizzare, sulla base di motivate esigenze di produzione e/o di servizio, forme d'orario fessurizzato, contrattate a livello aziendale secondo lo schema di cui al comma 1. In tal caso, l'impegno giornaliero complessivo tra periodi di effettiva prestazione e periodi di inoperosità non potrà superare le 10 ore.
Comma 4.
In relazione all'attuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale, le aziende, ferme restando le determinazioni rese necessarie da esigenze di servizio improvvise ed eccezionali, possono ricorrere per periodi continuativi alla anticipazione o posticipazione delle prestazioni giornaliere sulla base dei turni programmati, entro il limite massimo di 1 ora.
Comma 5.
[…]
Comma 6.
Le ore di lavoro sono calcolate secondo le procedure di controllo della presenza aziendalmente in atto. I lavoratori non possono rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e/o attività.
Comma 7.
Durante le giornate il lavoratore ha diritto nelle ore di minor lavoro, ad almeno 1 ora di pausa non retribuita per la consumazione del pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendalmente in atto.
Comma 8.
Le aziende nel fissare i turni di lavoro e di riposo per il personale avente le medesime qualifiche, provvederanno affinché tali turni siano, nell'ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo tale che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
Comma 9.
L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva conoscenza, in ogni caso, almeno 72 ore prima.
Comma 10.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio per il servizio o per l'attività di altri lavoratori, il termine precedente potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno cosi iniziato.
Comma 11.
I turni di lavoro del personale viaggiante devono essere "personalizzati" al fine di renderli sempre più coincidenti con l'orario contrattuale retribuito, tenuto conto dei periodi di riposo previsti dalla legge e delle soste turno ad integrazione dei periodi di prestazione continuativa che la tipologia del servizio comporta. Le singole fattispecie applicative formeranno oggetto di verifica tra le aziende e le competenti RSU nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi plurisettimanali la cui durata sarà fissata in misura proporzionale all'orario contrattuale.
Comma 12.
Per i lavoratori che svolgono mansioni di pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando il rispetto dell'orario massimo settimanale risultante da una media plurisettimanale.
Comma 13.
L'azienda, ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale, può comandare il pulitore viaggiante per lo svolgimento di prestazioni anche in altri servizi gestiti dalla stessa. […]
Comma 14.
[…]

Allegato 6. Art..... - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
1. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni d'intensità dell'attività lavorativa per il personale di impianti fissi, l'orario normale di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
2. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario normale di lavoro settimanale e fino a limite delle 48 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane a prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di lavoro. La diversa modulazione dell'orario contrattuale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3. La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 100 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
[…]
6. Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, almeno 15 giorni prima del loro inizio, i turni di lavoro in regime di flessibilità. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.
7. Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono, formeranno oggetto di esame su iniziativa delle OOSS territorialmente competenti.
8. I riposi compensativi dovranno essere fruiti entro i 6 mesi successivi a quello in cui sono stati maturati.
9. L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità oltre il limite sopra stabilito formerà oggetto di definizione fra imprese e RSU.
10. Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all'art....., né in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, nel 2° periodo di riposo.
11. Le parti si danno atto che l'attuazione delle prestazioni in regime di flessibilità ai sensi del presente articolo, non costituisce modifica della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro.

Allegato 8. Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto
Materie di competenza nazionale
Nel rispetto dell'Accordo 23.7.93, confermato dal Patto sociale 22.12.98 e da eventuali altre normative interconfederali e di legge sullo stesso argomento, sono confermati i 2 livelli di contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.
In particolare è di competenza nazionale il rinnovo del CCNL con la definizione dei seguenti articoli:
- relazioni industriali e disciplina generale della contrattazione nazionale e di 2° livello;
[…]
- contratti atipici (CFL, tempo determinato, apprendistato) - trattamenti economici;
- contratti a part-time;
- lavoro interinale;
- apprendistato;
- inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte);
- Quadri;
[…]
- tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;
- orario di lavoro;
- straordinario;
[…]
- tutela della maternità;
[…]
- indennità varie legate alla natura della prestazione lavorativa;
- disciplina, diritti e doveri;
- diritti sindacali;
- salute, sicurezza e prevenzione, integrità psico-fisica dei lavoratori;
[…]
- diritti sindacali;
[…]
- vestiario (minimo garantito);
[…]
- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali e individuali (pari opportunità ed azioni positive, permessi parentali, volontariato, agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di trapianto, di AIDS, ecc.).

Materie di competenza aziendale
A livello aziendale sono di competenza delle RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale.
Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSA:
- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- sui programmi aziendali;
- sulla scadenza dei contratti d'appalto.

Fra imprese e RSU/RSA formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute di cui alla legge n. 626/94, con esclusione delle materie di competenza delle RLS;
- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale e all'acquisizione di nuovi servizi;
[…]
- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei contratti di lavoro;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.

Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattate a livello aziendale le seguenti materie:
- ferma restando l'ora d'inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dei regimi dell'orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario.
- l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro;
- premio di risultato.
[…]