Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24198 - Mesotelioma pleurico professionale e revisione per aggravamento


Per far valere le indubbie condizioni di graduale peggioramento psico-fisico conseguite alla infausta diagnosi di mesotelioma, il ricorrente, anziché agire in giudizio, per contestare la percentuale di invalidità al giugno 2007, avrebbe dovuto promuovere l'iter amministrativo dell'aggravamento per far valere il diritto alla revisione.


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 13/10/2017

 

 

Rilevato
1. che con sentenza in data 17 ottobre 2011, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di V.G. per la condanna dell'INAIL al pagamento di una rendita, commisurata al 100 per cento, per mesotelioma pleurico professionale, per il quale gli era stata riconosciuta una rendita parametrata all'80 per cento da giugno 2007, e per il riconoscimento, in subordine, dell'aggravamento;
2. che la Corte territoriale ha fondato il decisum sul duplice rilievo che, correttamente, era stata esclusa, dal primo giudice, l'esistenza di un'invalidità permanente, pari al 100 per cento al 31maggio 2007, e che il ricorrente aveva sbagliato nel far valere le indubbie condizioni di graduale peggioramento psico-fisico conseguite alla infausta diagnosi di mesotelioma, giacché avrebbe dovuto percorrere l'iter amministrativo dell'aggravamento e non contestare una percentuale di invalidità al giugno 2007 che, in presenza di mesotelioma pleurico, l'INAIL aveva correttamente ricondotto alla voce 135 della tabella, riconoscendo la percentuale invalidante dell'80 per cento;
3. che avverso tale sentenza gli eredi di V.G., in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INAIL con controricorso;

 


Considerato
4. che i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 61 cod.proc.civ., per non avere la Corte territoriale considerato il valore percipiente della perizia medico-legale nel valutare il livello di gravità della malattia del de cuius, e vizio logico di motivazione, per avere la sentenza impugnata rigettato la quantificazione del 100 per cento di invalidità trascurando i chiarimenti resi dall'ausiliare in ordine alla situazione fisica corrispondente alla voce 136 con contemporanea altra patologia concorrente;
5. che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
6. che, infatti, la sentenza della Corte territoriale si basa su due rationes decidendi, e va al riguardo richiamato quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata, con ricorso per Cassazione, una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
7. che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. ex multis, Cass. SU 10374/2007; Cass. 13906/2007; Cass., SU 16602/2005 e numerose successive conformi);
8. che il ricorso all'esame non introduce nel giudizio impugnatorio innanzi a questa Corte una censura, adeguatamente inserita nel paradigma dei vizi tassativamente enunciati dall'art. 360 cod.proc.civ., avverso la ratio decidendi, ritenuta decisiva ed assorbente dalla Corte di merito, per cui il ricorrente, per far valere le indubbie condizioni di graduale peggioramento psico-fisico conseguite alla infausta diagnosi di mesotelioma, anziché agire in giudizio, per contestare la percentuale di invalidità al giugno 2007, avrebbe dovuto promuovere l'iter amministrativo dell'aggravamento per far valere il diritto alla revisione;
9. che, pertanto, diventano inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso la ritenuta insussistenza di un'invalidità permanente del 100 per cento alla data del 31 maggio 2007;
10. che il ricorso va, pertanto, rigettato; 
11. che, quanto alle spese, si reputa equo disporne la compensazione tra le parti avuto riguardo al particolare sviluppo della vicenda processuale.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Così deciso nella Adunanza camerale del 16 maggio 2017