Tipologia: Protocollo di Intesa
Data firma: 12 novembre 2012
Parti: Confapi Industria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: PMI, Milano
Fonte: servizi.cgil.milano.it

Sommario:


Protocollo di Intesa
Organismo Paritetico Provinciale Confapi Industria - Milano - Cgil Milano, Cisl Milano, Uil Milano


Oggi dodici novembre 2012 presso la sede di Confapi Industria le parti Confapi Industria […] e Cgil Milano […], Cisl Milano […], Uil Milano […]

Premesso
• che in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 recante “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81” sono stati istituiti gli Organismi paritetici di livello nazionale (OPNC), regionale (OPRC) operanti rispettivamente presso ENFEA e presso le articolazioni regionali di ENFEA, composti da 2 rappresentanti per ognuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale;
Considerato
• che gli organismi provinciali svolgono l’attività nell’ambito del coordinamento del OPRC;
• che gli organismi paritetici hanno una durata di tre anni e che i componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento ed ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito.
Tutto ciò premesso e considerato
Le parti convengono quanto segue

Art. 1 Istituzione OPPC
1. Di riavviare l’attività dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) per il territorio di Milano e provincia, in continuità con quanto definito in data 18 Marzo 1996, in conformità con quanto previsto dal D.lgs n° 81 del 9 Aprile 2008, in relazione all’accordo interconfederale del 20 Settembre 2011 e alle premesse di cui sopra che con la presente intesa sarà denominato OPPC con sede in Milano Viale Brenta, 27 presso la sede dell’articolazione territoriale di ENFEA.

Art. 2 Funzioni e compiti dell’OPPC
1. L’OPPC svolge i seguenti compiti:
a. promuovere congiuntamente momenti di approfondimento al fine di elevare e consolidare una cultura della prevenzione e della sicurezza;
b. proporre all’OPRC i fabbisogni specifici del territorio, connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
c. analizzare la presenza sia dei Rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro che di quelli territoriali, focalizzando l’attenzione oltre che sui dati quantitativi anche su aspetti qualitativi quale la formazione realizzata e da realizzare;
d. ricevere i verbali con l’indicazione del RLS eletto e trasmettere al OPRC l’elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
e. ricevere le designazioni degli RLST da parte delle Organizzazioni Sindacali proponenti;
f. essere prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi; in tale caso la parte ricorrente deve inviare all’OPPC il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
g. dotarsi di un regolamento allegato al presente accordo;
h. agire al fíne di essere riferimento oltre che per le imprese e i lavoratori, anche per i livelli Istituzionali presenti sul territorio e avente competenza sui temi in oggetto.
i. Fornire parere alle richieste di collaborazione da parte delle imprese nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 12 del d.lgs. n. 81/2008 e dell’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21/12/2011
2. L’OPPC è inoltre tenuto a:
a. esaurire l’esame del ricorso di cui al punto f) che precede, entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’organismo;
b. assumere le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti - Confapi e Cgil Cisl Uil - almeno da 1 rappresentante ciascuna;
c. redigere motivato verbale dell’esame e delle decisioni;
d. trascorsi i termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire 1’OPRC, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e termini di cui sopra;
e. Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata;
f. Ai sensi dell’Accordo Interconfederale le formalità delle riunioni degli OPRC e degli OPPC saranno considerate valide a condizione che sia presente almeno 1 rappresentante per ogni organizzazione e le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.

Art. 3 Struttura dell’OPPC
a) L’OPPC opera attraverso il Comitato Paritetico - formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale;
b) alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato;
c) per le modalità di convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Paritetico nonché per tutte le modalità organizzative e procedurali valgono le disposizioni previste dall’ allegato Regolamento;
d) l’OPPC designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, uno da Confapi e l’altro congiuntamente da Cgil, Cisl e Uil

Art. 4 Finanziamento delle attività dell’OPPC
Le risorse da destinate al funzionamento e alle attività dell’Articolazione sono deliberate annualmente dal OPNC in sede di bilancio di previsione sulla base dell’apposito regolamento di gestione (art. 6.3 Atto Costitutivo OPNC).

Art. 5 Scioglimento dell’OPPC
In caso di inerzia dell’attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell’OPPC o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento o delle prescrizioni impartite dall’OPNC, l’OPNC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alla Parti Sociali costituenti sia a livello provinciale che regionale e nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni dell’OPPC.

Art. 6 Norme Finali
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Allegato 1 al Verbale di Accordo del 12 novembre 2012
Regolamento dell’OPPC

Articolo 1 - Funzioni e struttura
1. L’OPPC della Provincia di Milano (d’ora in poi OPPC) è istituito ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl, Uil in materia di “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81”.
2. L’OPPC si configura come organismo territoriale del OPNC e non ha personalità giuridica ed in nessun caso può intraprendere iniziative e svolgere attività che impegnino l’OPNC a qualsiasi titolo.

Articolo 2 - Organi
1. L'OPPC è istituito per accordo tra e parti sociali territoriali espressione delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011.
2. L’OPPC deve prevedere un Comitato Paritetico formato da 2 rappresentanti per ognuna delle organizzazioni sindacali e un equivalente numero di rappresentanti designati dalla parte datoriale.
3. L’incarico di componente del Comitato Paritetico ha durata triennale e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le parti sociali potranno in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei propri rappresentanti designati.
4. L’OPPC designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, una da Confapi e l’altro congiuntamente da Cgil, Cisl e Uil.

Articolo 3 Compiti dell’OPPC
1. L’OPPC, tramite il Comitato Paritetico, svolge i seguenti funzioni:
a. promuovere congiuntamente momenti di approfondimento al fine di elevare e consolidare una cultura della prevenzione e della sicurezza;
b. proporre all’OPRC i fabbisogni specifici del territorio, connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
c. analizzare la presenza sia dei Rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro che di quelli territoriali, focalizzando l’attenzione oltre che sui dati quantitativi anche su aspetti qualitativi quale la formazione realizzata e da realizzare;
d. ricevere i verbali con l’indicazione del RLS eletto e trasmettere al OPRC l’elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
e. ricevere le designazioni degli RLST da parte delle Organizzazioni Sindacali proponenti:
f. essere prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all’art. 51. comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi: in tale caso la parte ricorrente deve inviare all'OPPC il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso:
g. agire al fine di essere riferimento oltre che per le imprese e i lavoratori, anche per i livelli Istituzionali presenti sul territorio e avente competenza sui temi in oggetto.
h. Fornire parere alle richieste di collaborazione da parte delle imprese nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 12 del d.lgs. n. 81/2008 e dell’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21/12/2011.

Articolo 4 Procedura e Ricorsi
L’OPPC in applicazione di quanto previsto al punto g) dell’articolo 3, è tenuto a:
a) esaurire l’esame del ricorso di cui al punto g) che precede, entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’organismo;
b) assumere le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti - Confapi e Cgil Cisl Uil - almeno da 1 rappresentante ciascuna;
c) redigere motivato verbale dell’esame e delle decisioni;

Articolo 5 - Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
1. Il Comitato Paritetico è convocato dai due coordinatori e si riunisce normalmente presso la sede dell'articolazione regionale di ENFEA presso Confapi Milano, con avviso scritto, recapitato ai componenti a cura della segreteria ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'avviso deve essere trasmesso alternativamente mediante lettera, fax o mail o altro strumento idoneo atto a dimostrare la formalità della convocazione e dovrà contenere gli argomenti oggetto della discussione, il giorno, l’ora e il luogo della riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno un componente di ciascuna delle organizzazioni socie
4. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato Paritetico possono farsi sostituire con delega scritta da altro componente del Comitato.
5. le deliberazioni sono valide con il voto del ¾ dei presenti.

Articolo 6 - Relazioni e Rendiconti
1. Il Comitato Paritetico dovrà garantire la redazione e l'invio al OPRC nei termini definiti dallo stesso, le seguenti relazioni:
a. Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro sul territorio provinciale di competenza.
b. Relazione semestrale sull'attività svolta.
2. Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che all’OPRC alle organizzazioni provinciali di Confapi e Cgil Cisl e Uil.
3. In caso di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall'OPRC, L’OPRC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle organizzazioni sindacali di Confapi Cgil Cisl e Uil deliberare lo scioglimento dell'OPPC nei qual caso l’OPRC subentra automaticamente nelle funzioni dell'OPPC per il periodo strettamente necessario, comunque non oltre 90 gg.
4. Le parti provinciali hanno il compito di ricostituzione dell’OPPC sciolto seguendo le procedure previste dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Finanziamento dell’OPPC e delle attività.
L’OPNC con propria deliberazione, sentito POPRC, stabilisce le risorse da destinare rispettivamente al funzionamento e all’attività degli OPPC: