Tipologia: Accordo
Data firma: 22 settembre 2015
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Terziario-Turismo ER
Fonte: ebter.it


Sommario:


Accordo per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati: Confesercenti Emilia Romagna […], Filcams-Cgil Emilia Romagna […], Fisascat-Cisl Emilia Romagna […], Uiltucs Bologna ed Emilia Romagna […]
Considerato che
• Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ispirandosi a criteri di partecipazione;
• l'esperienza già realizzata in materia dopo l'emanazione del DLgs. 626/1994 con la stipula dell'accordo nazionale 20.11.1996, cui è seguito l'accordo regionale 27.03.1997, è ritenuta positiva;
• l'evoluzione normativa e l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta a favore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rendono necessario un adeguamento dell'accordo regionale 27.03.1997.

Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST)
Le Parti ritengono che il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nei comparti del Terziario e del Turismo e sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DLgs. 81/2008 e nelle more della definizione dell'accordo nazionale per i settori del Terziario e del Turismo, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) è designato da ogni Organizzazione Sindacale a livello territoriale, dandone comunicazione annualmente all'Organismo Paritetico Territoriale.
L'incarico di RLST è subordinato ad una adeguata formazione nel rispetto della normativa vigente (art. 48 comma 7 DLgs. 81/2008). Ogni Organizzazione Sindacale, all'atto della designazione, fornirà la documentazione comprovante il possesso de requisiti.
Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST), qualora individuato tra i lavoratori in forza presso un'impresa con più di 15 dipendenti cui si applica il presente accordo, potrà essere collocato in aspettativa non retribuita o usufruire di permessi non retribuiti per l'espletamento del proprio mandato su richiesta dell'Organizzazione Sindacale designante. Resta confermato quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del DLgs. 81/2008.

Organismo Paritetico Territoriale (OPT)
L'OPT programma annualmente, con il coinvolgimento dei RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:
monitoraggio ed elaborazione dati: imprese presenti nel territorio, suddivise per comparto; presenza Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLSA); andamento infortuni ecc...
- accesso alle imprese per le finalità di cui all'art. 50 comma 1 DLgs. 81/2008;
- relazione con Enti preposti (VdF, ASL, INAIL, INPS, Direzione Territoriale Lavoro);
- indicazioni e proposte per iniziative formative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
La suddetta programmazione viene comunicata, al fine di monitorare l'attività regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Commissione Regionale di cui sopra.
La documentazione raccolta e/o predisposta dal RLST dovrà essere conservata presso la sede del Centro di Servizio Territoriale, a disposizione dell'Organismo Paritetico Territoriale.
I costi per lo svolgimento dell'attività dell'OPT e dei RLST sono a carico del Fondo Salute e Sicurezza, istituito nell'ambito del rendiconto economico di EBT - ER, nei limiti della ripartizione in quote proporzionali territoriali sulla base della contribuzione versata.
In attuazione degli artt. 2, 37, 51 e 52 del DLgs. 81/2008, nonché sulla base di quanto previsto dall'Accordo nazionale 20.11.1996 e dall'Accordo 27.03.1997, è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) formato da 6 componenti di cui 3 designati da Confesercenti Territoriale e 3 designati pariteticamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs Territoriali.
Sono compiti dell'Organismo Paritetico Territoriale le funzioni attribuite dall'art. 51 del DLgs. 81/2008 ed in particolare:
• essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
• orientare e promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da EBT - ER.
• ricevere dalle Organizzazioni Sindacali, i nominativi dei Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la sicurezza; provvedere alla loro comunicazione alle imprese e agli enti territorialmente competenti;
• assumere interpretazioni univoche sulla tematica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella veste di parere ufficiale;
• monitorare l'attività dei RLST e ricevere il programma e la relazione annuale da essi predisposti;
• promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
L'Organismo Paritetico Territoriale si avvale delle sedi e delle strutture dei Centri di Servizio Territoriale.
L'OPT svolge le seguenti funzioni organizzative:
- raccoglie le designazioni dei RLST indicati dalle OO.SS. e le comunica alle aziende;
- fornisce, utilizzando la banca dati EBT - ER, l'elenco delle aziende aderenti e rientranti nell'ambito di competenza dei RLST;
- riceve dalle imprese le nomine di elezione dei RLSA;
- comunica alla Commissione regionale Salute e Sicurezza i nominativi dei RLST e l'elenco delle imprese di competenza;
- cura l'archivio della documentazione.
L'OPT deve fornire ogni informazione utile alle imprese con riferimento ai RLST designati ed alle loro competenze; ai programmi di formazione predisposti da EBT - ER in materia di tutela della salute
e sicurezza; all'attività dell'OPT

Informazione
Al fine di garantire la massima e puntale informazione a tutti i lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché relativamente alle forme di rappresentanza previste dalla normativa vigente, le Parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile. In tal senso è riconosciuto il diritto alle OO.SS. firmatarie della presente intesa alla convocazione di un'assemblea di un'ora retribuita all'anno nelle unità produttive interessate; la convocazione sarà comunicata all'azienda ed ai dipendenti con un preavviso di almeno 3 giorni e potrà svolgersi anche in locali esterni. In via prioritaria l'assemblea si svolgerà presso le aziende in cui non si è proceduto all'elezione del RLSA.

Formazione
Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva a quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle figure specificatamente previste dal DLgs. 81/2008, dei datori di lavoro in funzione della prevenzione del rischio e della tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tale ottica la Commissione Regionale, in raccordo con l'OPT, indicherà a EBT - ER i programmi, le iniziative ed i corsi necessari. EBT - ER, avvalendosi della collaborazione degli Enti formativi accreditati presso EBT - ER, predisporrà la loro realizzazione nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'attività formativa. EBT - ER potrà altresì favorire l'utilizzo delle risorse del fondo interprofessionale.

Risorse per funzionamento
Nell'ambito delle risorse economiche già previste dall'Accordo 27.03.1997, l'attività dell'OPT e dei RLST è finanziata mediante un contributo mensile a carico delle imprese pari al 0,047% della retribuzione mensile lorda.
Detti contributi sono versati con le stesse modalità previste per l'adesione a EBT - ER. Le risorse affluite sono iscritte al Fondo Salute e Sicurezza, in modo distinto nel rendiconto economico di EBT - ER; sono assegnate agli OPT sulla base della contribuzione versata dalle imprese in ogni singolo territorio.
Tali contributi saranno incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di Formazione e funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.

Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alle imprese del Terziario e del Turismo in Emilia Romagna.