Cassazione Civile, Sez. 6, 23 ottobre 2017, n. 24955 - Patologia contratta come carpentiere. Condizioni reddituali per l'esonero dalle spese giudiziali


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 23/10/2017

 

 

 

Rilevato:
che, con sentenza del 28.1.2016, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione, in accoglimento del gravame dell'INAIL, rigettava l'originario ricorso proposto da DB.U. inteso ad ottenere l’indennizzo ex d. lgs. 38/2000 per la patologia professionale denunciata contratta in conseguenza dell’attività lavorativa di carpentiere svolta;
che veniva disposta la condanna del DB.U. al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio, ritenendosi applicabile l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. dalla L. n. 326 del 2003, evidenziandosi che non risultava dagli atti che il ricorrente avesse formulato la prescritta dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni reddituali per l'esonero;
che di tale decisione, relativamente al capo sulle spese, chiede la cassazione il DB.U. sulla base di unico motivo, cui non ha opposto difese l’INAIL, limitatosi al rilascio di procura speciale in calce al ricorso notificato ;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il DB.U. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, 2° comma, c.p.c.;
 

 

Considerato: 
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, dolendosi il ricorrente dell'applicazione, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, della disciplina derivante dalle modifiche all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., introdotte dalla L. n. 326 del 2003, in luogo di quella previgente applicata, e rilevando che il giudizio era stato introdotto innanzi al Tribunale di Roma il 16.6.2003 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
3. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
4. che l'art. 152 disp. att. c.p.c. che prevede, a determinate condizioni, l'esonero dal carico delle spese giudiziali, si applica anche alle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (cfr. Cass. 3.8. 2016 n. 16131);
5. che, come da questa Corte più volte affermato, il nuovo testo dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., contenuto nel D.L. n. 269 del 2003, art. 42, punto 11, convertito dalla L. n. 326 del 2003 - che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali - non si applica ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo (cfr. ex multis Cass. 1 marzo 2004, n. 4165, Cass. );
6. che, nella specie, il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del 3 ottobre del 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), dunque nella vigenza della precedente disciplina;
7. che non poteva, pertanto, la Corte territoriale disporre la condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali in ragione della carenza dei requisiti formali previsti dalla legge di riforma ai fini dell'ammissione al regime speciale dell'irripetibilità di tali spese;
8. che, per quanto considerato, deve condividersi la proposta di accoglimento del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5 e che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al capo sulle spese, valutato il contenuto della memoria del ricorrente, di contenuto adesivo alla proposta del relatore;
9. che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2, la causa può decidersi nel merito, dichiarandosi non ripetibili le spese dell’intero, processo; non apparendo la lite temeraria e manifestamente infondata;
10. che, infine, sussistono giusti motivi, considerato il comportamento processuale dell'I.N.A.I.L., che nulla ha opposto ai rilievi di parte ricorrente, per compensare tra dette parti le spese del presente giudizio di legittimità;
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione al capo sulle spese e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese dell’intero processo.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017