Categoria: 2004
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Tipologia: Contratto territoriale
Data firma: 3 agosto 2004
Validità: 31.12.2007
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Firenze
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Articolo 1 Premessa
Articolo 2 Diritti di informazione
Articolo 3 Relazioni sindacali nei centri commerciali integrati (CCI), nei centri commerciali naturali (CCN), negli outlet
Articolo 4 Ente Bilaterale
Articolo 5 Commissione di conciliazione
Articolo 6 Contratti a progetto collaborazioni
Articolo 7 Part time
  Articolo 8 Sicurezza sul lavoro e legge 626
Articolo 9 Lavoro irregolare
Articolo 10 Lavoro domenicale e festivo per gli esercizi commerciali
Articolo 11 Erogazione di 2° livello
Articolo 12 Previdenza integrativa
Articolo 13 Assistenza integrativa
Articolo 14 Decorrenza e durata
Nota a Verbale

Contratto territoriale per le aziende del terziario, distribuzione e servizi della provincia di Firenze

Il giorno 3 agosto 2004, presso la sede della Confcommercio di Firenze via Fonte alle Mosse 167, si sono incontrati la Confcommercio Provinciale di Firenze e le OO.SS. di categoria di Firenze […] Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], ed hanno sottoscritto, in base all’articolo 13 del CCNL, per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del luglio 2004, il Contratto Territoriale per la Provincia di Firenze,

Articolo 1 Premessa
Il territorio della Provincia di Firenze è interessato da un forte processo di ristrutturazione della rete distributiva e dei servizi; tale processo è caratterizzato essenzialmente da due tipologie di interventi: da un lato il Centro Commerciale Integrato, dall’altra lato lo sviluppo di insediamenti "monomarca” su alcune precise direttrici.
La Regione Toscana ha deliberato negli scorsi mesi il Regolamento per l’insediamento delle grandi struttura di vendita: si tratta del primo aggiornamento dopo la stesura effettuata sulla base dei tempi previsti dalla c.d. Legge Bersani. Le parti esprimono una valutazione essenzialmente positiva sul nuovo Regolamento ed assumono l’impegno di valorizzare quanto in esso contenuto a favore della Piccola e Media impresa.
Le parti ribadiscono il ruolo fondamentale della Programmazione Urbanistica e Commercialo, ottenuta attraverso la concertazione ed in grado di salvaguardare e sviluppare il tessuto economico, la qualità dei centri urbani, il territorio l’ambiente.
Le parti dunque si rivolgeranno anche ad ogni singolo Comune al fine di ottenere una pianificazione coerente con gli indirizzi generali ed in grado di garantire ad ogni impresa pari opportunità: in tale direziono si attribuisce particolare valore alla redazione dei PIR (Piani Integrati di Rivitalizzazione) ed alla progettualità relativa ai CCN (Centri Commerciali Naturali).
Ai fini di sostenere una Programmazione Urbanistica e commerciale con le caratteristiche sopra descritte, le parti ritengono che la teso dello sviluppo di nuovi interventi abbia raggiunto il suo apice e dunque è il momento di privilegiare la riqualificazione degli insediamenti esistenti, hi particolare le parti ritengono necessario colmare il gap infrastrutturale ed impegnarsi in un progetto sulla logistica e la distribuzione intelligente delle merci.
A tal fine si impegnano ad avviare un confronto con le amministrazioni interessate al fine di promuovete una politica dei trasporti pubblici, della mobilità e dei parcheggi che sia corrispondente all’ampliamento degli orari commerciali e delle giornate di apertura.
Le parti esprimono pieno appoggio alla progettualità relativa alla crescita dei Centri Commerciali Naturali, intesi come soggetti di impresa e come possibilità per la Piccola e Media impresa di competere in modo organizzato con la Grande Distribuzione Organizzata, Le parti intendono il Centro Commerciale Naturale corno il piano urbanistico dì settore di una porzione del territorio e come programma di realizzazione e sviluppo di alcune fruizioni di base. Territorio che deve mantenere intatto il proprio tessuto sociale, culturale, abitativo e deve recuperare livelli di vivibilità ambientale più elevati.
Sarà possibile ottenere una rete distributiva maggiormente caratterizzala intorno a dei poli, siano essi naturali, artificiali, formali da aziende in rapporto organico fra loro o/o localizzate in una ristretta fascia territoriale. E interesse comune che tali poli si consolidino e che esprimano ima azione il più possibile unitaria ed omogenea, a che crescano imprenditorialmente e professionalmente; ciò nell’interesse primario del territorio, delle imprese, dei lavoratori. Un territorio più competitivo, aziende più solide e organizzate, rappresentano ima sicurezza maggiore per la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione e maggior certezza nei diritti individuali o collettivi, favoriscono una risposta al bisogno di servizi,
Le parti sono consapevoli che un aspetto importante della crescita imprenditoriale e professionale risiede in un correttivo sviluppo delle relazioni sindacali e aziendali, relazioni capaci di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri, incoraggiando sviluppo, e, ove necessario, contrattando flessibilità, capaci di seguire i progetti innovativi dì cui la Piccola e Media Impresa deve necessariamente dotarsi. È con questo auspicio che le parti hanno sottoscritto il presente contratto.

Articolo 2 Diritti di informazione
Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, con cadenza almeno semestrale, al fine di monitorare l'occupazione in relazione all’andamento del settore e alla evoluzione del mercato del lavoro nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi.
A tal fine le parti si impegnano a costituire all’interno del EBTF, l'Osservatorio previsto dall'art. 18, titolo III del CCNL. L'Osservatorio svolgerà anche compiti previsti da) D.Lgs. 626/94, art. 20, 21, 22.
In particolare nell'osservatorio dovranno confluire tutti ì dati relativi ai contratti di lavoro "flessibili" previsti dalla normativa vigente, inclusi 1 lavoratori studenti che attivano contratti Week-end o domenicali. Per questa ultima tipologia di lavoratori l'Osservatorio si farà garante, per i contratti individuali pervenuti all’Ente Bilaterale del rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi previsti dagli accordi sottoscritti che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3 Relazioni sindacali nei centri commerciali integrati (CCI), nei centri commerciali naturali (CCN), negli outlet.
Le parti, tenuto conto del progressivo sviluppo dei COI, CON e degli Outlet nella provincia, ritengono opportuno sviluppate un livello di confronto e di contrattatone che travi in tali sedi un proprio ambito omogeneo.
Il confronto si sviluppa:
1) preventivamente in fase di avvio con il promotore del centro, la Confcommercio e la OO.SS. di categoria firmataria;
2) in fase di gestione tra il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi degli utenti, la Confcommercio, le rappresentanze dei lavoratori e le OO.SS. di categoria firmatarie.
Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzio provvederà a farsi dare le necessarie deleghe per svolgere tali compiti.
In ogni CCI, CCN, Outlet si provvedete alla nomina di uno o più rappresentanti dei lavoratori secondo le modalità da definire in un apposito regolamento che diverrà parte integrante del presente accordo.
Tale livello di confronto non sostituisce quello aziendale previsto da CCNL.
Tenuto conto del carattere sperimentale della presente normativa le parti stabiliscono che quanto sopra si realizzerà con le opportune gradualità. Pertanto le materie del confronto (che potranno riguardare l'informazione sull’andamento del Centro e sui progetti futuri, la remunerazione del lavoro domenicale e festivo, gli orari, la formazione, il mercato del lavoro, eco) dovranno essere, soprattutto in fase iniziale, ben equilibrate con le caratteristiche della struttura e degli utenti.

Articolo 4 Ente Bilaterale
Le parti considerano positivo il processo di consolidamento dell'Ente Bilaterale (EBTF) istituito nel Febbraio 2000. In particolare, anche in considerazione dell'esperienza accumulata, si concorda di valorizzate e rilanciare questo strumento a partire dal servizi già ad oggi offerti (contratti di Inserimento, formazione professionale, parere di conformità per ['assunzione di apprendisti e di certificazione, eco…) e di promuovere, attraverso la contrattazione fin le parti, verso l'Ente nuovi importanti compiti con l'obiettivo di coordinare l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro.
In particolare si concorda di farsi carico congiuntamente dì promuovere presso l'EBTF le seguenti iniziative:
1. Formazione
Le parti convengono che la crescita della professionalità degli addetti attraverso la formazione specifica e dì base rappresenta un obiettivo strategico al fino di sviluppare l'occupazione e per fornire alle aziende lavoratori adeguatamente preparati.
A tal fine il EBTF predispone annualmente i piani formativi che sulla base delle risorse disponibili, potranno essere parzialmente od interamente finanziati, anche in collaborazione con il fendo per la formazione continua FONTE.
Per favorire questo obbiettivo le parti affidano al EBTF la definizione di uno strumento capace di quantificare mediante ima rilevazione oggettiva che coinvolga imprese e lavoratori, le professionalità carenti, in modo da programmare il fa bisogno formativo, facilitando Rincontro fin domanda e offerte di lavoro.
2. Banca Dati […]
3. Sostegno al reddito per le aziende escluse dagli ammortizzatori sociali […]

Articolo 6 Contratti a progetto collaborazioni
Le parti si impegnano ad affrontare le tematiche di cui sopra alla luce delle normative vigenti e contrattuali.

Articolo 8 Sicurezza sul lavoro e legge 626
AI fine di garantire la massima sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni le parti si impegnano a sviluppare quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolar modo dal D.Lgs. 626/94.
Tenuto conto della difficoltà a prevedere nelle piccole aziende la presenza del rappresentante dei lavoratoti alla sicurezza aziendale si individua nel livello territoriale la forma più idonea a costituire tale rappresentanza.
Le parti convengono di riconoscere almeno un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza per ogni contro commercialo integrato o naturale ed outlet di cui all'art. 3.
Tale rappresentante avrà a disposizione 40 ore di permessi retribuiti per l'esercizio delle sue funzioni e gli saranno garantite 32 ore di formazione che saranno realizzato dal EBTF La ripartizione dei costi tra le aziende dì tali attività sarà determinata in ogni singolo centro commerciale.
Le modalità per la nomina dei delegati alla sicurezza di cui sopra sarà definita in un apposito regolamento che sarà redatto entro sei mesi dalla stipula dell'accordo e diventerà parte integrante dello stesso.

Articolo 9 Lavoro irregolare
Le parti concordano che il contrasto al lavoro irregolare deve essere un terreno di comune impegno in quanto tutto ciò, oltre a rappresentare un’intollerabile violazione dei diritti del lavoratore costituisce un elemento di concorrenza sleale tra le imprese. In tal senso si impegnano a svolgere un'azione comune tesa a sensibilizzare il mondo delle imprese, i lavoratori e le istituzioni al fine di prevenire tali forme di occupazione.

Articolo 10 Lavoro domenicale e festivo per gli esercizi commerciali
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL, le parti concordano di individuare soluzioni idonee al fine di consentire alle aziende di cogliere le opportunità commerciali conciliandole con il rispetto delle esigenze dei lavoratori.
Si conferma pertanto la validità del metodo della concertazione quale strumento più idoneo alla definizione dei calendari di apertura.
In questo quadro si conferma la validità dell'accordo di area metropolitana per quanto attiene il numero delle domeniche di apertura
Nell’ambito dei calendari previsti le aziende forniranno preventivamente al lavoratore, dandone comunicazione anche all’Osservatorio di cui all'art. 2, delle date in cui l'azienda intende stare aperta.
[…]
La presente normativa non sì applica ai distributori di benzina.
Non sì applica, inoltre, in presenza di accordi aziendali in cui il lavoro domenicale e festivo risulta già previsto e regolamentato.

Nota a Verbale
Le parti concordano che quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 è riferibile anche ai Pubblici Esercizi.
Pertanto si impegnano a realizzare un verbale di accordo che estenda ai Pubblici Esercizi quanto previsto da tali articoli.