Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo
Data firma: 4 febbraio 2009
Parti: Ascom-Confcommercio, Fipe, Federalberghi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Bergamo
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Verbale di accordo
Regolamento dell’organismo paritetico del settore terziario e turismo per la provincia di Bergamo

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
  Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Accordo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil per la Partecipazione all’Organismo Paritetico Provinciale Bergamasco sulla Sicurezza (OPP)
1. I RLST territoriali
2. Direttore dell’OPP
3. Caratteri RLST

Verbale di accordo
Oggi, 4 febbraio 2009, presso la sede dell’Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia, tra le associazioni di categoria rappresentanti il settore del Commercio Servizi e del Turismo: Ascom-Confcommercio di Bergamo […], Fipe […], Federalberghi […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario, rappresentate: per la Filcams Cgil dal Segretario Generale […], per la Fisascat Cisl dal Segretario Generale […], per la Uiltucs Uil dal Segretario Generale […]
- visto l’Accordo territoriale valido per la provincia di Bergamo siglato in data 14.01.1997 costituente, nell’ambito dell’Ente Bilaterale, l’Organismo Paritetico Provinciale per i settori del Terziario e del Turismo di seguito denominato OPP, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuativo dell'art. 1 della Legge n. 123/2007, con il quale è stata completamente innovata la normativa sulla sicurezza e l’igiene nei posti di lavoro
- visto l’obbligo delle piccole medie imprese non aderenti all’OPP di aderire ad un fondo istituito presso l'Inail
Concordano d’istituire un unico OPP nell'ambito dell’ente Bilaterale del Commercio dal 01.02.2009; aggiornando il regolamento dell’organismo Paritetico territoriale per i settori del terziario e turismo sui temi della sicurezza del lavoro, che annulla e sostituisce il precedente del 14.01.1997 e disciplina il funzionamento dell'organismo stesso.

Regolamento dell’organismo paritetico del settore terziario e turismo per la provincia di Bergamo costituito tra Ascom Associazione Commercianti della Provincia di Bergamo e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil.
Articolo 1

L’Ente Bilaterale del Commercio e l’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Bergamo in applicazione di quanto sopra hanno deliberato la costituzione di un unico OPP nell’ambito dell'Ente Bilaterale del Commercio sui temi della sicurezza sul lavoro.
L’Ente Bilaterale del Turismo riconoscerà, con apposito fondo, le attività svolte per le aziende del settore rappresentato.
L’Organismo Paritetico Provinciale ha sede in Bergamo, via Borgo Palazzo, 137.
Con deliberazioni dell’Organismo potranno essere istituiti sedi secondarie ed uffici, nell’ambito della stessa Provincia.
L’OPP costituisce una sezione autonoma, sia a livello gestionale sia finanziario, dell’Ente Bilaterale del Commercio della provincia di Bergamo già costituito.

Articolo 2
L’OPP non persegue finalità di lucro ed ha gli scopi e le finalità previsti dall’Accordo Interconfederale di cui sopra, tra i quali:
1) promuovere a livello locale iniziative in materia di formazione e d’informazione nei confronti dei lavoratori, anche in collaborazione con Enti e/o Istituti sia pubblici sia privati;
2) adottare interpretazioni univoche sulla materia, anche al fine di rappresentare alle Istituzioni competenti un indirizzo condiviso dalle parti;
3) adottare soluzioni, di prima istanza, alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

Articolo 3
La durata dell’OPP è a tempo indeterminato.

Articolo 4
L’OPP è composto da sei componenti effettivi, tre dei quali designati dalla Associazione Commercianti di Bergamo e gli altri tre designati dalle OO.SS. dei lavoratori sopra richiamati. Per ogni componente effettivo ne sarà nominato uno supplente.
L’OPP si riunisce su convocazione di almeno una delle Parti. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata e/o telefax spedita al domicilio del Componente almeno sette giorni prima della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora della riunione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 50% più uno dei membri che comunque garantiscano la rappresentanza delle due parti.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole all'unanimità.
Il registro delle riunioni dell’OPP è tenuto presso la sede

Articolo 5
È istituita una segreteria con funzioni di coordinamento che assicura la gestione operativa corrente sulla base delle direttive e delle decisioni dell’OPP. Contestualmente alle nomine dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLS) l’Organismo Paritetico Provinciale nominerà un direttore e un condirettore scelto tra i Componenti dell’OPP. Il Direttore, di norma, è nominato in base al criterio dell'alternanza per cui non potrà essere emanazione della parte che svolge la funzione di presidente dell’ente bilaterale. Il condirettore è nominato in base al criterio dell’alternanza con il direttore.
Gli incarichi di direttore e condirettore hanno la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
I compiti del direttore e del condirettore saranno essenzialmente costituiti dalla gestione de II’OPP, dal suo coordinamento anche organizzativo e dalla supervisione delle attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLST) nonché di assicurare la buona esecuzione delle decisioni assunte dall’OPP.
Al direttore e al condirettore verrà conferito apposito Incarico professionale a carico dell’OPP.
Il Presidente e il vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Commercio con Direttore e condirettore dell’OPP costituiscono il comitato “sicurezza" per la comunicazione e i rapporti con il territorio e gli enti.

Articolo 6
Le spese amministrative, logistiche e del personale di Segreteria dell’OPP sono anticipate dall’Ascom di Bergamo alla quale saranno rifuse, previa documentazione, dal fondo dell'OPP.

Articolo 7
Tutti i mezzi patrimoniali dell’OPP, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni qualsiasi entrata a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell’OPP, e così qualsiasi bene mobile e/o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’OPP, compresi i beni realizzati e/o acquistati con le entrate e cosi i contributi versati saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità perseguite dall’OPP o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell’OPP è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci, dalle previsioni del presente regolamento, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema dì comunione dei beni.
Le parti non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell’OPP, sia durante la vita dell’OPP, che in caso di scioglimento dello stesso.
Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l’intero patrimonio dell'OPP, una volta precedutosi all’integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di Enti pubblici e/o privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'OPP.

Articolo 8
Modifiche del Regolamento, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL o, a livello territoriale, dalle organizzazioni costituenti l’OPP con delibera unanime.

Articolo 9
A copertura del periodo retroattivo pregresso e per l’effettivo avvio dell’OPP costituto col presente regolamento, l’ente bilaterale della provincia di Bergamo del commercio e del turismo finanziano un importo d’euro 80.000 da erogarsi in due tranche con scadenza aprile e settembre 2009.
Dall'anno 2010 l'OPP dovrà essere finanziariamente autonomo ed i costi relativi alle attività degli RLST dovranno essere congruenti alle disponibilità finanziarie dell’OPP ed al budget annuale predisposto dal Direttore e Condirettore.
Per quanto sopra e per le attività di formazione e informazione le aziende aderenti sono tenute ad un contributo forfettario pari a 16 euro annue a lavoratore in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Detto contributo dovrà essere versato all'atto dell’iscrizione all’OPP. ed avrà validità per tutto il mandato del RLS eletto. L’azienda sarà tenuta ad inoltrare all’OPP, unitamente alla comunicazione del nominativo del RLS eletto, l’attestazione o copia del versamento effettuato.
Le aziende senza RLS aziendali che aderiranno all’istituzione del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale" dovranno versare un contributo, sostitutivo di quello enunciato al precedente comma, pari a 20 euro annue per ogni lavoratore in forza al 31 dicembre dell’anno precedente ed avrà validità per tutto il mandato del RLST. Il versamento complessivo del triennio sarà effettuato all’atto di adesione all'OPP entro febbraio di ogni anno,
L’Ente Bilaterale della Provincia di Bergamo non avrà alcuna disponibilità dei fondi che costituiranno il patrimonio dell'OPP.

Articolo 10
I programmi di formazione ed informazione approvati dalle parti contraenti saranno promossi dall’OPP in concerto con Enti e/o Istituzioni pubbliche o private.
L’OPP si adopererà per reperire delle risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario.

Articolo 11
In relazione a quanto stabilito dai precedenti articoli le parti concordano che l'ambito operativo dei rappresentanti dei lavoratori è individuato in aree omogenee, per questo la Provincia di Bergamo è suddivisa in zone che tengono conto della presenza di aziende del settore secondo la tavola allegata ed il regolamento delle uscite è articolato come segue:
11.1 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
(1) L’Organismo Paritetico Provinciale, costituito ai sensi del precedente art.4, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all’attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, indica indirizzi operativi al Direttore e Condirettore che coordinano e vigilano sull’operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza,
(2) I rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall’Accordo Interconfederale e dalla normativa vigente. Devono operare in base ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dall’OPP, nell’ambito dei criteri di legge, e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
(3) L'eventuale mancato rispetto da parte del RLST delle indicazioni operative dell’OPP determina ipso jure l'immediata sospensione dell’incarico e dei relativi compensi.
(4) I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza hanno sede presso l’OPP e Svolgono la loro operatività presso la stessa sede dell’OPP e presso gli uffici delle rispettive Organizzazioni Sindacali da cui sono stati proposti.
11.2 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
(1) 1) direttore in accordo con il Condirettore provvederà ad attivare la procedura relativa agli accessi nei luoghi di lavoro delle aziende aderenti all'OPP nei seguenti casi:
a. Su richiesta delle aziende medesime
b. In base ai sopralluoghi programmati dall’OPP per le finalità di cui all’art. 51 comma 3 del dlg 81/08
(2) Il Rappresentante Territoriale che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'Azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
(3) Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell’OPP previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l’ora, provvede ad avvertire l’esponente nominato dall’Ascom dal quale il Rappresentante Territoriale deve di norma essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
(4) La visita così programmata sarà comunicata dall’OPP al datore di lavoro con almeno 30 gg di preavviso.
11.3 Consultazione del Rappresentante Territoriale
(1) In tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, ai fine dì garantirne la sua effettività, sono assolti nella sede dell’Organismo Paritetico Provinciale. Il datore di lavoro deve chiedere all’OPP la convocazione del Rappresentare Territoriale,
(2) Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente dell’Ascom, e comunque con la sua presenza, consulta il Rappresentante Territoriale che ha la facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
(3) La Segreteria redige il verbale dell’avvenuta consultazione che, controfirmato dal Rappresentante Territoriale, è conservato presso la sede dell'OPP.

Articolo 12
L'OPP, ed in prima istanza l’RLST, opera per risolvere e definire le controversie sorte dall’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalla vigente normativa. Per la definizione delle controversie possono richieder l’intervento dell'OPP sia le aziende aderenti all'organismo sia i lavoratori da loro dipendenti o i loro rappresentanti.
La parte richiedente dovrà inoltrare alla segreteria dell’OPP istanza dettagliata con le generalità del richiedente e l’oggetto della controversia.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza l’Organismo raccoglierà le valutazioni dell’altra parte e delibererà su merito entro venti giorni dalla presentazione delle controdeduzioni. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente o nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti potrà aderire, prima del ricorso alla magistratura, presentando ricorso entro trenta giorni e con le modalità suddette, all’Organismo Paritetico Nazionale.

Articolo 13
Presso l’OPP viene istituito l’archivio generale ove saranno custoditi.
• elenco imprese aderenti e dati conoscitivi
• numero degli occupati per singola azienda
• dati anagrafici del/dei rappresentanti dei lavoratori per azienda o territoriale (con elenco delle aziende seguite)
• programmi di formazione per i lavoratori e relativi dati.
Le parti, non potranno utilizzare, al di fuori dalle finalità e scopi fissati dall’OPP, i dati custoditi nell’archivio.

Articolo 14
I componenti della rappresentanza territoriale dei lavoratori della sicurezza saranno n. 2 dal 01/01/2009; con l’obiettivo comune di raggiungere n. 3 componente dal Gennaio 2010, a tale proposito le organizzazione sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) e Ascom di Bergamo effettueranno un esame e un bilancio della operatività e della situazione economica dell’OPP entro il Dicembre 2009.
I componenti delle RLST saranno designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie con comunicazione scritta.

Accordo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil per la Partecipazione all’Organismo Paritetico Provinciale Bergamasco sulla Sicurezza (OPP).
Le organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, concordano il seguente regolamento e criteri sulla gestione dell’OPP:

1. I RLST territoriali
Gli RLST: territoriali dal 01.04.2009 saranno n. 2 componenti:
■ n. 1 componente nominato dalla Filcams-Cgil.
■ n. 1 componente nominato dalla Fisascat-Cisl.
Alla realizzazione di n. 3 componenti di RLST, il 3° componente sarà nominato dalla Uiltucs-Uil.

2. Direttore dell’OPP
La carica di direttore dell’OPP spettante alle Organizzazioni Sindacali sarà volta a rotazione triennale, con le seguenti modalità e inizio:
■ Il primo mandato, il direttore sarà nominato dalla Uiltucs-Uil

3. Caratteri RLST
I componenti dell’RLST devono aver maturato un’adeguata capacità operativa sui temi della sicurezza e svolgere la loro attività sui temi per cui sono stati preposti.

Bergamo 4 febbraio 2009