Cassazione Civile, Sez. 3, 24 ottobre 2017, n. 25091 - Folgorazione di un lavoratore in conseguenza della condotta di un collega. Il datore di lavoro risponde anche economicamente del danno causato dal dipendente


Presidente Travaglino – Relatore Scarano

Fatto
 

 


Con sentenza del 9/62014 la Corte d’Appello di Roma, rigettato il gravame principale proposto dalla società Ina Assitalia s.p.a., in accoglimento di quello in via incidentale interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 4665/08, ha condannato la prima al pagamento anche di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da quest’ultima corrisposte per le lesioni subite dal dipendente sig. F.O. all’esito del sinistro avvenuto il (omissis), allorquando rimase "folgorato, riportando gravi danni fisici, in conseguenza della condotta di un dipendente dell’Enel stesso, tale C. , che aveva riattivato anzitempo il circuito elettrico sul quale il F. stava ancora lavorando".
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Enel Distribuzione s.p.a.

 

 

Diritto

 



Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" dell’art. 1917 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia aderito al contrario orientamento, laddove l’art. 1917 c.c. deve essere interpretato nel senso che "l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato ed è obbligato al pagamento diretto solo se l’assicurato lo richiede".
Lamenta che erroneamente è stata dalla corte di merito ritenuta la sussistenza della mala gestio, giacché solo "all’esito della definitiva conclusione del procedimento penale il sig. F.O. decideva di introdurre... il giudizio civile per il risarcimento del danno subito".
Con il 2 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1175, 1176, 1375 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che "se mala gestio vi è stata... questa è imputabile proprio ad Enel che... ha rifiutato una favorevole proposta transattiva sottopostale da Assitalia".
Con il 3 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" dell’art. 2952 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia interpretato l’art. 2952 c.c. nel senso che ai fini della ripresa del decorso della prescrizione non sia sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato ma sia necessario che la sentenza sia passata in giudicato.
Con il 4 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1277, 1917 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia accolto la domanda di interessi e rivalutazione ritenendo il debito di valore, laddove trattasi di obbligazione di valuta.
Con il 5 motivo denunzia "omesso esame" di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia concesso interessi e rivalutazione "come se Ina Assitalia non avesse eseguito alcun pagamento", calcolandoli "sul capitale sino al 31/3/2014 e, quindi, ben oltre la data del 18/11/2009, data in cui veniva eseguito il pagamento della somma... ad integrale esecuzione della sentenza di primo grado", a tale stregua "giungendo a condannare Ina Assitalia al pagamento di somme dalla stessa già versate".
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che il requisito -a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366, 1 co. n. 3, c.p.c.- della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, la sentenza impugnata), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n.16254; Cass.,16/2/2012, n.2223; Cass.,12/9/2011, n.18646; Cass.,22/10/2010, n.21779; Cass.,23/6/2010, n.15180; Cass.,18/9/2009, n.20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).
Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito -richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’"atto di citazione notificato il 14/6/2004", alla "sentenza n. 976/97ZZ del Tribunale di Ancona, alla "comparsa di costituzione e risposta" in primo grado della società Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla "favorevole proposta transattiva", al "parere reso all’Enel dall’avv. Sargentoni (con lettera 11/6/1993...)”, alla "comparsa conclusionale in data 30/1/2014 tempestivamente depositata... innanzi alla Corte d’Appello di Roma", alla "memoria di replica depositata da Enel Distribuzione s.p.a. in appello") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777), sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Con particolare riferimento ai primi 3 motivi, va ulteriormente posto in rilievo come (nell’affermare che "la mala gestio dell’assicuratore non nasce solo nel momento in cui costui, in totale mala fede, rifiuti di risarcire la parte lesa nonostante una condanna definitiva che renda inevitabile il risarcimento, ma ancor prima, quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiante, nonostante che i dati obbiettivi in suo possesso gli consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nel limite del massimale di polizza" sicché "per stabilire se vi sia stata o meno mala gestio non rileva se la responsabilità dell’assicurato sia stata accertata giudizialmente ma soltanto se l’una e l’altro siano accertabili in base agli elementi esistenti e noti, alla stregua dell’ordinaria diligenza") la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza fatto invero applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale perché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo nonostante il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale, ma è sufficiente che vi sia stata la suddetta omissione nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede (v. Cass., 13/5/2008, n. 11908. E già Cass., 11/2/1994, n. 1376).
A fronte di tale statuizione l’odierna ricorrente si limita invero a riproporre in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva sostanzialmente basata sulla più risalente e superata massima secondo cui l’assicuratore che ai sensi dell’art. 1917 c.c. è obbligato a rimborsare le somme che al terzo devono essere pagate dall’assicurato, può essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilità dell’assicurato, nonché quantificato l’ammontare delle somme dovute al terzo, dato che solo in tale momento il credito dell’assicurato verso l’assicuratore diventa liquido ed esigibile (in ordine alla quale v. Cass. n. 4240 del 1996, Cass. n. 1193 del 1989; Cass. n. 1440 del 1980).
Orbene, a parte il rilievo che la formulata doglianza non risulta invero ben comprensibile (in particolare relativamente all’affermazione secondo cui ove "applicato alla vicenda in esame" il diverso disatteso orientamento "provocherebbe conseguenze palesemente distoniche" la corte di merito "ha implicitamente detto che l’interpretazione della norma in questione dovrebbe essere scelta in relazione "alla vicenda in esame", al caso concreto, valutazione questa del tutto errata visto i principi del nostro ordinamento"), rilievo decisivo assume la circostanza che non risultano invero dalla ricorrente nemmeno idoneamente censurate le rationes decidendi secondo cui: a) "anche a non voler ammettere che la responsabilità dell’Enel nella causazione del sinistro, sotto il profilo dell’art. 2049 c.c. fosse percepibile fin dal verificarsi del fatto... è del tutto manifesto che la piena responsabilità" del “C. ,...., per esso, del suo datore di lavoro, sia divenuta macroscopicamente palese al più tardi nel 1980, a seguito della scontata pronuncia del pretore di Senigallia, il quale nel condannare il C. per il delitto di lesioni, ha altresì addossato all’Enel, nella qualità di responsabile civile, la provvisionale di 50 milioni di lire"; b) l’"evidenza di tale responsabilità... non può essere certo esclusa per il fatto... che il C. abbia impugnato la sentenza e poi quella confermativa di essa, fino a giungere al giudizio... della Corte di Cassazione. È difatti agevole osservare che la mera proposizione dell’impugnazione di una sentenza del giudice penale non rende di per sé inaffidabile la medesima... Né, d’altro canto, la mancata liquidazione del dovuto, ovvero la messa a disposizione del massimale di polizza, può trovare giustificazione in un ragionevole dubbio in ordine all’entità dei danni subiti dal F. in conseguenza del sinistro...: questi, difatti, a seguito della folgorazione, ha perso entrambi gli avambracci, sicché non occorreva particolare sforzo di diligenza... per comprendere che simile grave lesione fosse idonea ad incidere, oltre che sulla capacità lavorativa del soggetto, sulla sua integrità psico-fisica"; c) l’"assunto dell’appellante secondo cui la responsabilità della lievitazione del risarcimento al pagamento del quale Enel Distribuzione s.p.a. è stata infine condannata sarebbe da ascrivere a responsabilità della medesima, per non aver il suo dante causa, ossia l’Enel, accolto la richiesta di definizione transattiva della lite con il F. ... è infondato, sia perché... l’Enel comunicò all’Assitalia con lettera del 23 settembre 1993 che la somma proposta dal danneggiato sembrava eccessiva... sia perché la mancata transazione da parte del danneggiante non esimeva l’assicuratore dall’osservare il parametro di diligenza sul medesimo incombente ai sensi del... secondo comma dell’articolo 1176 c.c."; d) l’"assicurazione appellante" prospetta "un’interpretazione dell’art. 1917 c.c. distorta, come se la norma... impedisca, di per sé... all’assicuratore di pagare il danneggiato anche quando sia palese la fondatezza della richiesta".
Va in particolare sottolineato come, nel dolersi del rigetto del motivo di gravame fondato sull’assunto che "una volta rimasto sospeso il termine di prescrizione nel momento in cui l’assicuratore aveva avuto notizia dall’Enel della domanda giudiziale rivoltagli dal F. , la sospensione sarebbe cessata al momento della pronuncia della sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona, che aveva reso il credito del F. liquido ed esigibile", l’odierna ricorrente si limiti invero ad apoditticamente e acriticamente riproporre in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva basata su interpretazione diversa da quella seguita dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
Interpretazione quest’ultima in realtà conforme al principio consolidato in giurisprudenza di legittimità in base al quale nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell’assicurato, iniziatasi per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato (v. Cass., 30/1/2006, n. 1872; Cass., 23/11/2000, n. 15149, e, da ultimo, Cass., 9/5/2014, n. 10091. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 2/4/2007, n. 8085).
Avuto infine riguardo ai restanti motivi, a parte il rilievo che essi si appalesano inammissibili per difetto di specificità, le rationes decidendi risultando pertanto inidoneamente censurate sulla base di meramente apodittiche affermazioni non supportate da argomenti a sostegno (tali non potendo invero considerarsi l’operata equivoca evocazione di massime giurisprudenziali), non può d’altro canto sottacersi che correttamente la corte di merito ha ritenuto trattarsi nella specie di debito di valore.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, benché l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c., non avendo ad oggetto direttamente il risarcimento dei danni bensì il pagamento, nei limiti del massimale, di una somma di importo pari all’ammontare del danno che l’assicurato deve corrispondere o ha già corrisposto al danneggiato, dia luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato, allorquando come nella specie l’assicurato a causa del ritardo nella liquidazione dell’indennizzo debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, al medesimo va dall’assicuratore risarcito il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo (art. 1224 c.c.), anche oltre i limiti del massimale (v. Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 6/3/1996, n. 1785; e, da ultimo, Cass., 5/5/2016, n. 9091).
Sebbene costituente anche inadempimento del contratto stipulato con l’assicurato, il comportamento negligente dell’assicuratore arreca infatti in tale ipotesi un (ulteriore) danno al terzo danneggiato, il cui risarcimento costituisce debito di valore (tale in ogni caso essendo, invero, il risarcimento del danno sia da illecito che da inadempimento.
Quanto prestato dall’assicurato al terzo danneggiato si sostanzia in un quid monetario corrispondente a un valore reale tendenzialmente finalizzato a reintegrare il patrimonio del medesimo, e pertanto da quantificarsi tenendo conto - anche d’ufficio - della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (v. Cass., 27/6/2016, n. 13225; Cass., 10/3/2010, n. 5843; Cass., 1/12/2003, n. 18299. E già Cass., 9/7/1979, n. 3925), e sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali (cfr. Cass., 28/4/2014, n. 10193), i quali assolvono a una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, essendo diretti a compensare il pregiudizio derivato al depauperato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, e devono essere calcolati, quale ne sia il tasso, non sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, ma con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio (cfr. Cass., 11/2/2002, n. 1884).
Oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell’illecito, l’assicurato è in tal caso tenuto a risarcire anche il nocumento finanziario subito dal terzo danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento (la quale se tempestivamente corrisposta avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (cfr. Cass., 3/8/2010, n. 18028; Cass., 3/3/2009, n. 5054; Cass., 10/3/2006, n. 5234; Cass., 25/1/2002, n. 883. Cfr. altresì Cass., 4/5/2009, n. 10236; Cass., 24/2/2006, n. 4184. E già Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712. Diversamente, nel senso che ai fini del riconoscimento del danno da ritardato pagamento deve escludersi il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria nell’obbligazione pecuniaria derivante da mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile, trattandosi di debito di valuta, v. peraltro Cass., 28/11/2007, n. 24747).
Orbene del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 



La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.