Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 novembre 2017, n. 26685 - Ricorso di una docente contro il MIUR: mobbing. Rigetto


 

 

Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 10/11/2017

 

Rilevato
1. che la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1393 del 22 febbraio 2012, confermava la sentenza del Tribunale di Varese n. 26 del 2009, così rigettando l'appello proposto dalla docente S.M.D. nei confronti del MIUR, dell'Istituto comprensivo scuola materna elementare e media di Azzate, e di M.M.G., avverso la suddetta sentenza di primo grado;
2. che la Corte d'Appello espone che S.M.D. aveva adito il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno contrattuale, per violazione dell'art. 2087 cod. civ., nei confronti del MIUR, e del danno extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ., nei confronti del preside M.M.G.. La domanda, qualificata dal giudice di merito come risarcimento danni da mobbing, posto in essere nell'arco temporale dal 1992 al 2003 dal datore di lavoro attraverso l'operato del dirigente scolastico M.M.G., veniva rigettata dal Tribunale;
3. che la Corte d'Appello, dopo avere ricordato gli elementi che concorrono alla sussistenza di mobbing, confermava la sentenza del Tribunale atteso che i fatti rievocati dalla prof. S.M.D. evidenziavano non una situazione di vessazione e prevaricazione finalizzata alla sua esclusione ed emarginazione, ma piuttosto la obiettiva sussistenza di una grave situazione conflittuale, dapprima tra due professori, spesso provocata da continui interventi, con tono polemico, della prof. S.M.D. rispetto alle decisioni e all'operato del dirigente, ed aggravata dall'incapacità di quest'ultimo di non entrare a sua volta in contrasto e diatriba su qualsiasi questione sollecitata e trattata dalla ricorrente; poi come si leggeva nelle conclusioni dell'ispezione ministeriale del 2004, di "gravi tensioni" fra la prof. S.M.D. e la "maggior parte dei docenti" dell'Istituto comprensivo di Azzate.
Affermava la Corte d'Appello che come già rilevato dal primo giudice e confermato dall'analitico esame dei documenti portati alla propria attenzione, i motivi di conflitto tra insegnante e preside avevano avuto quasi sempre origine da polemiche sorte o su provvedimenti adottati dal preside o su decisioni assunte in seno ai Collegi docenti o ai Consigli d'istituto; non si trattava cioè di azioni o comportamenti o provvedimenti adottati nei confronti della singola insegnante, ma di decisioni valevoli nei confronti di tutti o adottate in ambito di collegialità e non condivise dalla prof. S.M.D., peraltro su questioni, per quanto emergeva dagli atti di causa, di una certa marginalità rispetto alle complesse problematiche della istituzione scolastica;
4. che per la cassazione della sentenza di appello ricorre la S.M.D. prospettando quattro motivi di ricorso (nel ricorso sono indicati con lo stesso numero progressivo 3 due distinti motivi di ricorso);
5. che resiste con controricorso il MIUR e l'Istituto comprensivo scuola materna e media di Azzate;
6. che resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo M.M.G.;
7. che la S.M.D. ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale.
 

Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Omessa motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
Assume la ricorrente che l'avere la Corte d'Appello affermato la sussistenza di un clima di esasperata conflittualità, senza ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dalla stessa lavoratrice, violava l'art. 2087 cod. civ., che sancisce una responsabilità a titolo contrattuale.
In adempimento dell'obbligo di sicurezza, il datore di lavoro, a fronte della grave conflittualità e prevaricazioni dipanatesi per 11 anni avrebbe dovuto porre rimedio, e anche a prescindere dalla imputabilità dei fatti al M.M.G., avrebbe dovuto disporre l'allontanamento di una delle due parti dalla scuola di Azzate, atteso l'istituto del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale;
2. che con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 cod. civ. e 2043 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
Assume la ricorrente che l'art. 2087 cod. civ., a cui va ricondotto il mobbing, e l'art. 2043 cod. civ., impongono l'opposto di quanto affermato dal giudice del merito, e cioè che per aversi mobbing sono necessari una serie di atti o comportamenti vessatori reiterati nel tempo e posti in essere nei confronti di una persona impossibilitata a reagire con il preciso scopo di perseguitare, emarginare ed escludere la c.d. vittima.
Alla ricorrente, come sottolineato nell' appello, non interessava concorrere alla definizione di mobbing ma ottenere il risarcimento del danno ai sensi delle suddette disposizioni del codice civile.
In ogni caso, sussistevano nella specie sia la continuità e la progressiva intensità, sia lo specifico disegno criminoso teso ad emarginare e vessare il dipendente. Né le reazioni della S.M.D. potevano essere ritenute idonee a scriminare la condotta in esame. Proprio la reazione invece evidenziava le vessazioni;
3. che i suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte non fondati e in parte inammissibili.
Come si è sopra rilevato il giudice di merito, sia in primo (come riportato nella sentenza di appello) che in secondo grado, ha qualificato in iure la domanda proposta dalla ricorrente come domanda di accertamento del mobbing e di condanna al conseguente risarcimento del danno, e non come azione proposta ex art. 2087 cod. civ. nei confronti dell'Amministrazione datore di lavoro, e ex art. 2043 cod. civ. nei confronti del dirigente.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass., n. 118 del 2016, n. 21087 del 2015).
Nella specie, i suddetti motivi del ricorso per cassazione non prospettano la proposizione di appello avverso la suddetta qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, né, peraltro, deducono una erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di appello (e quindi una nullità derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.). Gli stessi, senza investire questa Corte dell'esame diretto degli atti (cfr., Cass., n. 21397 del 2014), si sostanziano nel vizio di violazione di legge assumendo l'erronea applicazione degli artt. 2087 e 2043 cod. civ., nonché nel vizio di motivazione.
La doglianza di violazione di legge non è fondata atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo al mobbing, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass., n. 17698 del 2014).
Elementi questi che il lavoratore ha l'onere di provare in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass., n. 7382 del 2010).
La necessità della sussistenza dell'elemento soggettivo e cioè dell'intento persecutorio, è stata riaffermata da Cass. n. 2142 del 2017 anche in relazione ad una fattispecie in cui veniva prospettata una situazione di inattività lavorativa, nonché da Cass.  del 2017.
2147 Pertanto il mobbing, venendo in rilievo il principio del neminem ledere, sia pure nel più ampio contesto di cui all'art. 2087 cod. civ., la cui violazione deve essere fatta valere con autonoma azione, di cui nella specie il giudice del merito ha escluso la proposizione, non è riconducibile a mera colpa, occorrendo la prova di un intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. 
La sentenza Cass., S.U., n. 8438 del 2004, afferma espressamente che il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, e solo con riguardo alla specifica fattispecie che gli era devoluta ha affermato che venivano in rilievo violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego;
4. che ratione temporis, trova, nella specie, applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella introdotta dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
La giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 9233 del 2006).
Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può, dunque, riguardare il convincimento in sé stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., n. 16526 del 2016, n. 14929 del 2012; Cass., n. 5205 del 2010; Cass., n. 10854 del 2009). 
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità;
5. che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., n. 13054 del 2014).
Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., n. 11511 del 2014);
6. che come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 22759 del 2014, n. 2687 del 2015), l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Diversamente, il vizio di omessa pronuncia con riguardo ad istanze istruttorie è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., Cass., n. 6715 del 2013). 
7. che pertanto, le censure di omessa e Insufficiente motivazione prospettate con il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto volte a sollecitare, in contrasto i principi sopra richiamati, un riesame nel merito della controversia e delle risultanze probatorie, richiamando direttamente la documentazione in atti (cfr., pag. 62 del ricorso), senza censurare adeguatamente la complessiva e articolata motivazione della Corte d'Appello che pur ravvisando una grave situazione obiettiva di conflitto, ha escluso, proprio in ragione dei fatti rievocati dalla prof. S.M.D. e dell'analitico esame dei documenti portati alla propria attenzione, una situazione di vessazione prevaricazione finalizzata alla sua esclusione ed emarginazione;
8. che va, altresì rilevato, che il trasferimento per incompatibilità ambientale è istituto rispetto al quale non viene in rilievo l'intenzionalità delle condotte come nel mobbing, oltre ad avere una autonoma disciplina rispetto a quanto previsto dall'art. 2087 cod. civ., e la cui adozione (Cass., n. 2143 del 2017, n. 11568 del 2017) trova la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 cod. civ.;
9. che con il terzo motivo di ricorso è prospettata insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
Assume la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe trascurato una serie di circostanze obiettive acquisite al processo idonee di per sé, qualora fossero state prese in considerazione, a condurre ad una decisone opposta a quella assunta.
Afferma che ciascun insegnante ha il diritto e dovere di contestare e recriminare sulle questioni che non condivide circa la gestione della scuola presso cui opera, e il preside non ha il diritto, anche se esasperato, di insultare e prevaricare gli insegnanti, e che sul punto la motivazione della Corte d'Appello sarebbe contraddittoria, tenuto conto altresì della valutazione del CTU, da cui risultava che la S.M.D. non si era persa in fantasie di presunti complotti, ma considerava i fatti nella loro realtà, su cui non forniva motivazione.
In relazione a tale deduzione, la ricorrente, quindi richiama una serie di documenti (che indica allegati agli atti del fascicolo di primo grado e del presente ricorso per cassazione), riportandone stralci, che evidenzierebbe un contenuto ingiurioso e minaccioso da parte del M.M.G. (pagg. 67-72 del ricorso);
10. che il motivo è inammissibile. Come si è sopra osservato, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
Inoltre, è stato già statuito da questa Corte (cfr., Cass., n. 2272 del 2007) che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle vantazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Orbene, nella fattispecie in esame, si rileva che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d'appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, per cui le stesse non meritano affatto le censure mosse col presente motivo di doglianza (cfr. Cass., n. 1554 del 2004, n. 13054 del 2014).
In particolare, la Corte d'Appello (pagg. 3-8 della sentenza) pone a fondamento della propria statuizione una dettagliata analisi delle risultanze probatorie ritenute rilevanti, tra cui espressamente anche documentazione richiamata nel presente motivo di ricorso, esponendo un'articolata motivazione, con cui la ricorrente non si confronta sottoponendo tout court al vaglio della Corte la documentazione richiamata, offrendo la propria lettura della stessa e chiedendone l'avallo del giudice di legittimità, laddove, la Corte d'Appello in sentenza, pone, peraltro in evidenza dopo avere richiamato e descritto in modo circostanziato le vicende:
mancanza di carattere ritorsivo (comunicazione 8 ottobre 1992) anche in ragione della volontà del preside palesata per iscritto di applicare una più rigida procedura per la concessione congedi ordinari straordinari e nuovo sistema controllo assenze;
rigidità reciproca nei toni nel carteggio relativo alla necessità di documentazione medica per l'assenza per malattia per un giorno;
carattere di libera scelta delle dimissioni della prof. S.M.D. dal Consiglio d'istituto;
carattere estenuante della vicenda per la richiesta della nomina di un supplente in relazione alle dedotte vessazioni subite nell'anno scolastico 1996/1997;
che un singolo episodio non può costituire una condotta di mobbing (vicenda relativa al collegio docenti del 29 ottobre 1997 e successiva ispezione);
carattere in tono con le richieste della S.M.D. delle risposte del M.M.G. oggetto di una serie di lettere (lettere 18 settembre 2000, 23 settembre 2001);
mancata approvazione da parte del Collegio dei docenti e non dal preside di progetti didattici;
finalità della delibera del Collegio dei docenti del 1° aprile 2003 con la quale quest'ultimo si dissociava dalla descrizione del mondo della scuola fatto dalla prof. S.M.D. con lettera scritta in qualità di consigliere provinciale;
che non poteva parlarsi di mobbing quando la posizione del sovraordinato è giustificata da una fitta serie di accuse da parte di chi è sotto ordinato (vicenda relativa al collegio dei docenti del 10 ottobre 2003);
la mancata riferibilità delle frasi riportate nell'atto d'appello alla relazione ispettiva.
Si rileva, inoltre, che il richiamo della CTU non censura adeguatamente la motivazione della Corte d'Appello che non esclude il mobbing in ragione di fantasie di complotti, come assume la ricorrente, ma in ragione sulla sussistenza di una grave conflittualità provocata tra le parti, come sopra riportato;
11. che con il quarto motivo di ricorso (pag. 73 del ricorso, indicato per lapsus calami, anche'esso come motivo n. 3) è dedotta la violazione falsa applicazione dell'art. 28 cod. proc. pen. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
La ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello relativa a quanto accaduto in occasione del Collegio dei docenti del 2 settembre 2003, atteso che la Corte d'Appello non escuteva neppure un testimone e affermava la irrilevanza e il richiamo a mancati sviluppi in sede penale, atteso.
In particolare, deduce la ricorrente che l'archiviazione in sede penale non impedisce che il fatto sia diversamente definito e qualificato dal giudice civile. Richiama, inoltre le dichiarazioni testimoniali assunte dalla Polizia giudiziaria agli atti del fascicolo di primo grado, dalle quali si rilevava che non figurava neppure uno degli insegnanti indicati come testimoni sia nell'atto di opposizione all'archiviazione sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Molte dichiarazioni, inoltre, erano inattendibili, per cui andava ammessa la prova testimoniale richiesta. La sentenza, pertanto era viziata non avendo il giudice di appello ammesso l'escussione su nessuno dei 205 capitoli di prova offerti in primo grado e ciò neppure sui circa 50 che sia in primo che in secondo grado erano stati specificamente selezionati insistendo nella loro ammissione. La ricorrente, quindi riporta i capitoli per cui si era insistito (pagg. 79-88 del ricorso); 
12. che il motivo si sostanzia nella censura delle mancata ammissione della prova testimoniale in quanto l'espletamento della stessa avrebbe portato ad una diversa statuizione su quanto accaduto nel Collegio dei docenti del 2 settembre 2003, nonché per l'episodio del 2004 (nel 2004 veniva disposta ispezione). Il motivo è inammissibile.
Occorre rilevare che la Corte d'Appello non ammetteva la prova testimoniale dedotta dalle parti sia in ragione del cospicuo supporto documentale e dei chiarimenti resi nel corso del giudizio di primo grado dal prof. M.M.G., sia perché, pur lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale medesima, la ricorrente non indicava quali fra i fatti che si intendevano provare per testimoni (dei 205 capitoli di prova articolati), se provati, avrebbero consentito di formulare diverso giudizio.
Tale seconda autonoma ratio deciderteli, non è censurata dalla ricorrente che non prospetta, riportando il relativo motivo di appello, di avere indicato in appello tali fatti tra quelli che si intendevano provare, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, che quindi nel denunciare un vizio di motivazione, nella sostanza investe la Corte di un inammissibile diretto vaglio dell'ammissibilità delle prove.
Anche la censura relativa alla violazione dell'alt. 28 cod. proc. civ., è inammissibile, atteso che la ricorrente richiama documentazione del fascicolo di primo grado (pag. 75 del ricorso), senza prospettarne la allegazione in sede di appello, e fa riferimento ad un provvedimento di archiviazione di cui non indica la produzione e sottoposizione in appello e non riporta il contenuto;
13. che il ricorso principale deve essere rigettato;
14. che con il ricorso incidentale il M.M.G. censura la statuizione con la quale la Corte d'Appello in ragione della peculiarità dei fatti trattati e dell'incapacità delle parti, lungo il corso di undici anni, di giungere ad una soluzione della vicenda, che veniva ad interessare un'istituzione pubblica, disponeva la compensazione delle spese del grado.
Deduce il ricorrente incidentale la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto la suddetta motivazione non sarebbe sufficiente ad escludere la condanna alle spese dell'appellante, in ragione di una valutazione globale ed unitaria del processo, atteso che il M.M.G. aveva sostenuto le spese dei due gradi di giudizio a all'epoca della proposizione del ricorso non era più in servizio presso la scuola di Azzate;
15. che il motivo non è fondato e il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Trova applicazione nella specie l'art. 92 cod. proc. civ, come modificato dalla legge 69 del 2009.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., n. 11217 del 2016, n. 21083 del 2015), da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.
Nella specie la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi atteso che la compensazione delle spese è stata disposta, con specifica motivazione che ha tenuto conto, dandone ragione, della fattispecie concreta, per la peculiarità dei fatti trattati in cui emergeva l'incapacità delle parti, lungo il corso di undici anni, di giungere ad una soluzione della vicenda, che interessava un'istituzione pubblica;
16. che le spese del presente giudizio, in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., come modificato dalla citata legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di primo grado veniva incardinato nel 2009, e il presente ricorso per cassazione veniva notificato nel 2012, devono essere compensate tra S.M.D. e M.M.G. atteso che, oltre ad essere rigettati entrambi i ricorsi, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, atteso che, come peraltro rilevato dalla Corte d'Appello, la complessa controversia non palesava la sussistenza del mobbing prospettato dalla docente, ma poneva in evidenza come la stessa avesse tratto origine da una lunga conflittualità tra le parti (spesso provocata da continui interventi con tono polemico della prof. S.M.D., aggravata dalla incapacità del dirigente di non entrare in contrasto e diatriba su qualsiasi questione sollecitata e trattata dalla docente, cfr., sentenza di appello, pag. 8).
Nei confronti del MIUR e dell'Istituto comprensivo scuola materna e media di Azzate, la S.M.D., in ragione del principio della soccombenza e non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per derogare allo stesso, è tenuta al pagamento delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese di giudizio tra S.M.D. e M.M.G.. Condanna S.M.D. al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del MIUR e altro, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 23 maggio 2^17.