Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2017, n. 51720 - Caduta dal tetto: responsabilità per aver tollerato un comportamento del lavoratore non conforme alla procedura aziendale


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/09/2017

 

 

 

FattoDiritto

 

 

1. Con sentenza del 5.4.2016 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto la responsabilità di L.M. in ordine all'Infortunio sul lavoro avvenuto nello stabilimento della ditta Amica Chips S.p.a. ai danni di M.C., dipendente che riportava lesioni personali gravi riportate dopo essere salito sul tetto per una modifica di un tubo di scarico dell'impianto di aspirazione: in tale occasione inciampava e rovinava su una lastra della copertura che non reggeva al peso del suo corpo e ne provocava la caduta da ull'altezza di circa 6 metri (fatto del 13.3.2009).
All'imputata, quale procuratore speciale della ditta delegato alla sicurezza, è stato addebitato di aver tollerato comportamenti dei lavoratori non conformi alla procedura aziendale stabilita per l'accesso alla copertura del tetto al fine di evitare cadute dall'alto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, articolando quattro motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Erronea applicazione della legge penale in relazione al T.U. n. 81/2008, artt. 63, 111, e 20, in correlazione all'art. 27 Cost.
Deduce che alla prevenuta non è rimproverabile alcuna condotta omissiva, in quanto ha predisposto l'adeguato dispositivo di protezione e ha monitorato il rispetto delle regole precauzionali prescritte ai lavoratori, non potendo ciononostante evitare l'evento posto che in quell'occasione il lavoratore, negligentemente, non ha rispettato la regola impostagli. Rileva che la responsabilità omissiva non può coincidere con una responsabilità penale oggettiva da posizione, non essendo possibile controllare i manutentori ogniqualvolta un intervento di manutenzione debba essere effettuato. In sostanza, sostiene che l'assenza di controllo nel momento in cui il fatto si è verificato non può equivalere ad una presunzione assoluta di mancanza di controllo.
Rileva che nessuna autorizzazione specifica sul singolo intervento era richiesta dal punto 5 della procedura di prevenzione e protezione adottata dalla ditta Amica Chips al tempo del fatto oggetto di contestazione, posto che il M.C. era uno dei cinque manutentori autorizzati preventivamente in linea generale agli interventi sul tetto, sicché non è dato comprendere quale sarebbe la norma precauzionale che si assume violata.
II) Vizio di motivazione sul motivo di appello afferente alla non corretta interpretazione del punto 5 della procedura di prevenzione e protezione adottata da Amica Chips S.p.a.
Deduce che il punto 5 della procedura citata prevede che «il personale adibito allo svolgimento di lavori su tetti e coperture deve ricevere esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'azienda». Nell'appello si era criticato che il Tribunale, del tutto arbitrariamente, avesse ritenuto che la nota prescrivesse un'autorizzazione scritta ogniqualvolta si dovesse salire sul tetto.
Si duole che al riguardo la sentenza impugnata nulla ha motivato per giustificare il proprio convincimento sul fatto che occorresse un'autorizzazione a salire sul tetto, rilasciata ad hoc per ogni singolo intervento. Inoltre la Corte ha ritenuto erroneamente la mancanza di una autorizzazione preventiva specifica a salire sul tetto, in totale spregio delle risultanze istruttorie, posto che la stessa persona offesa ha riferito di essere stata autorizzata a eseguire lavori in quota.
III) Mancata assunzione di una prova decisiva scaturita dalla mancata rinnovazione dell'audizione del teste M. in ordine alle risposte non oggetto di verbalizzazione.
Deduce che la lacuna nella verbalizzazione del teste M. riguardasse la risposta a una specifica domanda del Tribunale, che aveva richiesto se al tempo del sinistro vi fosse qualcuno che controllava come il lavoro fosse eseguito; circostanza decisiva in quanto la Corte di appello ha ritenuto che mancasse il controllo sugli operatori del reparto di manutenzione, assunto in realtà privo di substrato probatorio.
IV) Violazione dell'art. 168 bis cod. pen. in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen.
Lamenta che la Corte di appello non ha dato accesso alla richiesta di messa alla prova, nonostante il parere favorevole espresso dal Procuratore generale
3. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 5.4.2016, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 13.9.2016).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 28 settembre 2017