ACCORDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI OSPEDALIERI E UNIVERSITARI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

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l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - di seguito "Università", Via Zamboni, 33, ***, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ivano Dionigi, domiciliato per la sua carica presso l'Università medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 Luglio 2012
 

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l'Istituto Ortopedico Rizzoli - di seguito "IOR" via di Barbiano 1/10, ***, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Baldi, domiciliato per la sua carica presso l'istituto medesimo

Premesso:
- che l'art. 3 comma 6 secondo periodo del D.Lgs. 81/08 prevede che "per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante";
- che l'Università degli Studi di Bologna ha in corso una convenzione attuativa con l'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- che all'interno dell'Istituto Ortopedico Rizzoli sono presenti strutture a Direzione Universitaria;
l'Università e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, in attuazione di quanto previsto dal predetto decreto 81/08, art. 3, comma 6, stabiliscono quanto segue:

1. La figura del DATORE di LAVORO del complesso ospedaliero è individuata nel datore di Lavoro dello IOR, escluso quanto descritto nel punto 2 lettera b ove, il Datore di Lavoro permane quello Universitario.
2. Le figure dei DIRIGENTI sono individuate:
a) nei Dirigenti delle Divisioni, dei servizi, dei laboratori e delle altre Strutture Ospedaliere e Universitarie dotate di potere di programmazione di spesa in ambito IOR, sia a direzione universitaria che ospedaliera, tramite delibera dello IOR n° 201/2010;
b) nel/i Dirigente/i Universitario/i individuati dall'Università relativamente ai soli spazi didattici ad uso esclusivo universitario (aula delle lezioni ubicate al piano terra e primo piano, disegno anatomico, laboratorio di Podologia, studi e segreteria) evidenziati nella planimetria allegata al presente accordo. In questo caso in cui la dipendenza funzionale permane universitaria il Datore di Lavoro permane quello universitario.
3. Le figure dei PREPOSTI che collaborano con i Dirigenti delle Strutture di cui al precedente punto 2 lettera a), vengono individuate mediante la loro collocazione in un organigramma interno, redatto per iscritto dal rispettivo dirigente, attraverso il quale possono essere desunte le loro competenze e i livelli di responsabilità, nel rispetto dell'autonomia didattica e di ricerca.
4. I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE D'EMERGENZA (di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza) vengono designati preventivamente per iscritto dal Datore di Lavoro, su proposta dei Dirigenti. Viene inoltre garantita e documentata dallo IOR l'avvenuta formazione specifica in materia di coloro che sono stati designati incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio di cui al DM 10/03/1998 e al D.Lgs. n° 81/2008. Per gli spazi ad uso esclusivo universitario il Direttore di riferimento si riserva di designare gli addetti all'emergenza (massimo due addetti) che saranno integrati nella squadra di emergenza dello IOR, per essi la formazione ad alto rischio di incendio e il suo aggiornamento sarà a cura dell'Università.
5. Il SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE è stabilito in quello dello IOR, fatta eccezione per i locali ad uso esclusivo di cui al punto 2 lettera b).
6. L'ESPERTO QUALIFICATO è stabilito in quello dello IOR.
7. IL MEDICO COMPETENTE e il MEDICO AUTORIZZATO sono stabiliti in quelli dello IOR.
8. L'Università si impegna a fare proprie le determinazioni prese in materia sanitaria dal Medico Competente e Medico Autorizzato dello IOR e, tramite il proprio Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione e Fisica Sanitaria, riceve da questi ultimi ogni comunicazione (malattia professionale, gravidanza, idoneità alla mansione, ecc.) che esula dalla stretta competenza del Dirigente e/o del Preposto.
9. Ai fini della Sicurezza tutti i LAVORATORI dell'Università, compresi quelli EQUIPARATI secondo la dizione dell'art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/08, sono considerati e trattati alla pari di quello dello IOR e pertanto devono essere indicati nel documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, devono rientrare nei programmi di sorveglianza sanitaria (art. 41), di informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37), ecc. predisposti dallo IOR.
10. L'Università si impegna a segnalare, tempestivamente, attraverso i Direttori delle strutture a Direzione Universitaria ed i Dirigenti di Struttura che operano presso lo IOR, al Servizio di Prevenzione, al Medico Competente e all'Esperto Qualificato dello IOR, il numero e il nome dei soggetti equiparati, rientranti in tali programmi.
Lo IOR si impegna a fornire semestralmente elenco dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e/o di radioprotezione, al Medico Competente e all'Esperto Qualificato dell'Università.
11. Per gli spazi ad uso esclusivo dell'Università, l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e piccola edilizia verrà eseguita a cura e spese dell'università; per i medesimi spazi l'Ateneo rimborserà allo IOR tutte le spese derivanti dalle utenze, come definito nell'Accordo Attuativo Locale deliberazione n° 372 del 30 luglio 2010. Le parti reciprocamente si impegnano a fornire copia della documentazione inerente gli impianti e le strutture di riferimento. Il committente universitario si impegna ad informare preventivamente dei lavori lo IOR cui rimarrà in capo l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
12. Il personale universitario ha l'obbligo di collaborare con lo IOR e osservarne le prescrizioni. Il dirigente universitario di cui al punto 2) lettera a) ha l'obbligo di fornire copia della documentazione in proprio possesso, relativamente ad attrezzature acquistate, o ad attrezzature sulle quali sia stata effettuata manutenzione a proprio carico, anche parziale. Il dirigente universitario di cui al punto 2) lettera a) ha l'obbligo inoltre di informare in via preventiva il D.L. dello IOR, il SPP e il Medico Competente dello IOR circa le attività che vengono svolte in tali spazi, incluso le persone e le attrezzature coinvolte in tali attività, al solo fine del rispetto della normativa in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro, anche per consentire la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dallo IOR in tale ambito.
13. Lo IOR garantisce, con i suoi servizi, la rispondenza alle norme di apparecchiature, impianti, strutture e ne fornisce documentazione su richiesta all'Università.
14. L'Università e lo IOR e i rispettivi Servizi di competenza si impegnano a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario da una delle parti, al fine del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, indetta dallo IOR, vengono invitati anche il Rettore o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Medici Competenti e dei Medici Autorizzati dell'Università, il Responsabile degli Esperti Qualificati dell'Università e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università.
15. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha validità triennale. Esso si intende tacitamente rinnovabile di triennio in triennio salvo disdetta di una delle due parti, con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. Si intende che pur in caso di tacito rinnovo, si potrà procedere anche al solo aggiornamento tramite scambio di lettere.
16. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello di Bologna.
17. Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986; è soggetto altresì all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2 come allegata al D.M. 20 agosto 1992 con onere a carico delle parti.

Bologna, li 12/10/2012


Fonte: unibo.it