CONVENZIONE
TRA
Il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA.


 

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, di seguito brevemente indicato come “P.R.A.P.”, ***, rappresentato dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia. Dott. Aldo Fabozzi, domiciliato per la carica in Via P. Azario, 6 Milano;

E

L’Università degli Studi dell’Insubria, di seguito brevemente indicata come “Università”, ***, con sede in Varese, via Ravasi 2, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Ing. Alberto Coen Porisini.
 

PREMESSO

• che l’art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”;
• che gli artt. 2, 3, 35 della stessa Costituzione riconoscono l’istruzione e la formazione come diritti fondamentali della persona;
• che tali diritti devono essere garantiti anche ai soggetti in esecuzione penale in carcere o in esecuzione penale esterna;
• che la legge n° 354/75, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, annovera l’istruzione tra gli strumenti che devono caratterizzare il trattamento dei condannati (art. 15) e che la finalità del reinserimento sociale dei condannati, degli internati e dei soggetti ammessi a misura alternativa deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa” (art. 17);
• che l’Università, visto il D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980, intende favorire le iniziative tendenti a sviluppare la cooperazione tra l’Università ed altre Istituzioni pubbliche;
• che l’Università, in particolare attraverso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, svolge attività di ricerca e formazione sui temi della Sicurezza del Lavoro e attraverso il Dipartimento di Diritto Economia e Culture svolge attività sui temi della giustizia riparativa e di mediazione e gestione delle diversità culturali e religiose,
 

VISTO

• l'art. 44 del il D.P.R. N° 230/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” - prevede che “i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai corsi, sono agevolati per il compimento degli studi” e che “a tal fine', sono stabilite le opportune intere' con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami”;
• la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
• la L.R. 8/2005 della Regione Lombardia, “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia” che all’art. 7, comma 1 prevede che la Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ..., promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all’interno degli istituti penitenziari che all’esterno;
• che l’art. 8 della l. n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici/ universitari prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio e della attività culturali e formative, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipula di apposite convenzioni;
• che il Protocollo d’Intesa stipulato in data 23/10/2012 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia (Programma speciale per /’istruzione e la formazione degli Istituti penitenziari) prevede l’avvio di una collaborazione organica e articolata per il raggiungimento degli obiettiva di promozione dell'integrazione e di pali opportunità nei percorsi scolastici all’interno delle strutture penitenziarie italiane (art. 2) e sancisce l’impegno delle parti a coinvolgere le Università interessate alla partecipazione al Programma (art. 3, lett. o)
• la Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 29 gennaio 2013 “Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 - Linee programmatiche” nella quale si afferma che “L’obiettivo dell’Amministrazione non consiste in una riorganizzazione nominalistica degli istituti, ma nella realizzazione, ritmata secondo una attenta gradualità, di un sistema integrato, coerente con la previsione dell’alt. 15 del D.P.R. 231 /2000, dove la differenziazione delle strutture per tipologia detentiva sarà la premessa di un miglioramento complessivo delle condizioni sia del personale sia dei detenuti che dei soggetti ammessi alle misure alternative”;
• il D.Lgs. del 9-04-2008 n. 81 e suini. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.M. del 18-11-2014 n. 201 regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia delle disposizioni ili materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
• che ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999, “le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate ili attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione c realizzazione l’Università abbia concorso”;
• che l’art. 22 della 1. n. 448/2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento di laurea e di laurea specialistica, secondo modalità individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università,
 

CONSIDERATO

• che l’art. 15 della legge n. 354/75 indica, tra gli elementi del trattamento rieducativo, l'istruzione ed il lavoro;
• che l’art. 19 della legge n. 354/75 prevede l'agevolazione per il compimento degli studi dei corsi universitari;
• che le parti intendono consentite l'accrescimento culturale degli studenti attraverso docenze, attività di laboratorio, testimonianze privilegiate, attività ili stage e tirocinio presso le strutture penitenziarie (Istituti, U.E.P.E., P.R.A.P.);
• che le parti intendono approfondire reciprocamente nei profili teorici e pratici la conoscenza delle procedure- connesse all'esecuzione penale negli aspetti organizzativi e l’applicazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che l’art. 44 del D.P.R. n. 230/00 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, l’agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
 

CONVENGONO

di favorire la collaborazione fra le due Istituzioni individuando aree d’intervento mirate a:
• definire forme di collaborazione per la realizzazione ili attività di insegnamento, ricerca e progettazione- in materia di esecuzione delle pene detentive e delle misure e sanzioni esterne, con particolare riferimento all’educazione civica, all’assistenza religiosa, ai diritti delle religioni, alla Sicurezza del Lavoro, per tutte le figure professionali che operano all’interno delle strutture carcerarie e degli UEPE;
• approfondire le conoscenze sull’ambiente penitenziario necessarie per il miglioramento degli aspetti della sicurezza del lavoro;
• favorire lo sviluppo culturale- e la formazione universitaria dei detenuti ristretti presso gli istituti penitenziari di Como, Busto, Lecco Varese e Sondrio e dei soggetti in esecuzione penale esterna del relativo territorio nell’obiettivo primario del re-inserimento;
• approfondire reciprocamente- nei profili teorici e pratici la conoscenza delle procedure connesse all'esecuzione penale interna ed esterna negli aspetti organizzativi, di sicurezza del lavoro, legali, educativi, trattamentali e riparativi, concorrendo al miglioramento degli standard d’intervento;
• fornire nuove opportunità di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria - personale di polizia penitenziaria, personale comparto ministeri e dirigenti.
A questo scopo, le Amministrazioni firmatarie del presente accordo si impegnano ad attivare risorse e professionalità, in maniera mirata e secondo le decisioni che i firmatari stessi riterranno di assumere di comune accordo.

ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2
L’Università si impegna a collaborare attivamente con azioni positive per eliminare le discriminazioni religiose e per il miglioramento della Sicurezza del Lavoro per tutte le- figure professionali e non che operano presso gli Istituti penitenziari regionali e U.E.P.E., sullo stesso tema, a promuovere occasioni di formazione rivolte al personale che opera in tali istituti e servizi:
a. Contribuendo alla promozione di opportunità formative per i detenuti, i dirigenti il personale di polizia penitenziaria, il personale comparto ministeri, gli assistenti spirituali anche non cattolici e i volontari;
b. Favorendo l’iscrizione dei detenuti degli istituti individuati all’Università, anche mediante l’individuazione di procedure amministrative che tengano specificatamente conto dello stato di privazione della libertà in sui si trovano gli stessi; in particolare in riferimento al reperimento delle informazioni didattiche e organizzative, alla gestione dei rapporti con le segreterie didattiche e amministrative, all’accesso ai servizi bibliotecari, all’esonero delle tasse.
c. Agevolazioni economiche
La presente convenzione è rivolta in una sua prima fase applicativa agli Istituti di Busto Arsizio (VA), Como, Lecco, Varese e Sondrio e ai soggetti ammessi alle misure alternative dei rispettivi territori per poter poi essere estesa a tutte le strutture del territorio regionale e al personale di tutte le strutture della regione.

ARTICOLO 3
L’Università si rende disponibile ad elaborare progetti di studio e ricerca, nell’ambito penitenziario, prevedendo un coinvolgimene dei dirigenti, del personale penitenziario, del comparto ministeri, dei volontari ed eventuale dei detenuti e dei soggetti ammessi a misure alternative.
Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo. Tali attività di studio, ricerca e progettazione riguarderanno in particolare i temi della sicurezza del lavoro dal punto di vista organizzativo, strutturale, impiantistico, legale ed educativo, della giustizia riparativa e dei diritti religiosi.
La presente convenzione non è onerosa e ogni singolo progetto verrà di volta in volta definito tramite specifici accordi.

ARTICOLO 4
L’Amministrazione penitenziaria si impegna a:
a. Favorite le iniziative culturali e formative di cui al comma a) dell'art. 2, riconoscendole quali elementi fondamentali del trattamento rieducativo e del percorso formativo e professionale, agevolando dunque, per quanto di competenza, la loro realizzazione;
b. Favorire gli studenti universitari di cui al comma b) dell’art. 2;
c. Coinvolgere l’Università, nella progettazione di attività di studio e formative- relative all’educazione civica, all’assistenza religiosa, ai diritti delle religioni, alla sicurezza del lavoro e attività di formazione o aggiornamento sui profili giuridici penitenziari, trattamentali e di giustizia riparativa a favore del personale penitenziario, dei volontari e della popolazione detenuta e ammessa a misura alternativa, secondo quanto previsto nei precedenti articoli di questo accordo, favorendo altresì il graduale inserimento di assistenti spirituali non cattolici adeguatamente formati, compatibilmente con le disposizioni ministeriali in corso.

ARTICOLO 5
Viene istituito, con funzioni di verifica dell’andamento della convenzione e con facoltà di proporre correttivi alle azioni attuative della presente, un Comitato scientifico- organizzativo, presieduto dal Provveditore Regionale della Lombardia in carica, cui partecipano i rappresentanti del PRAP Lombardia, i Direttoti delle strutture penitenziarie interessate o loro delegati, due delegati dell’Università.

ARTICOLO 6
L'Università consentirà al personale docente universitario, previo nulla osta della struttura di appartenenza, di effettuare attività di ricerca consulenza, tutoring nell'ambito delle attività regolate dalla presente Convenzione.
Le strutture penitenziarie che aderiranno al presente protocollo assicureranno la continuità di gestione ad esso connessa e, ove richiesto, la disponibilità, l’agibilità, la sicurezza e l’utilizzo degli spazi, e concorreranno all’acquisizione delle attrezzature necessarie, disponendo in ordite ad eventuali problemi di mobilità dei detenuti, assumendosene i relativi oneri. Entrambe le Amministrazioni, peraltro, valuteranno la possibilità di finanziare eventuali progettualità derivano dal presente Accordo, o parte di esso, concorrendo come coproponenti, eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici, a bandi per progetti finanziati sia a livello nazionale che internazionale.

ARTICOLO7
Laddove necessario le parti attueranno gli impegni previsti dalla presente convenzione tramite appositi accordi convenzionali che disciplineranno di volta in volta le modalità e 1 tempi operativi, nonché gli eventuali e necessari finanziamenti.

ARTICOLO 8
La Convenzione avrà la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti e conserverà la propria validità anche a fonte di eventuali aggiornamenti della normativa di riferimento.

ARTICOLO 9
Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme di Legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigente.

ARTICOLO 10
La presente convenzione:
- è soggetta, ai sensi dell'art. 2 Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell’Università degli Studi dell'Insubria;
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131 /26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese, ottobre 2015

 

Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia

Università degli Studi dell’Insubria
Il Rettore


Fonte: comune.lecco.it