ACCORDO FRA L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE ALL'INTERNO DEL POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

tra
 

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - di seguito "Università". Via Zamboni, 33, ***, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ivano Dionigi, domiciliato per la sua carica presso l'Università medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 Luglio 2012

e

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi - di seguito "Azienda"- Via Albertoni, 15, ***, in persona del Direttore Generale Sergio Venturi, domiciliato per la sua carica presso l'Azienda medesima
 

Premesso

- Che è in corso fra le parti la rivisitazione dell'Accordo in tema di sicurezza sottoscritto fra Università e Azienda l'11gennaio 2000;
- che nel frattempo è stata raggiunta un'intesa relativa alla sorveglianza fisica di radioprotezione dei locali e del personale operante all'Interno del Policlinico S. Orsola-Malpighi in ragione di un rapporto di lavoro, di studio, di collaborazione o altro intercorrente con l'Università
 

Visti

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- il protocollo d'intesa tra Regione e Università dell'Emilia-Romagna, sottoscritto il 14 febbraio 2005, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 23/12/2004, n. 29, "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";
- l'accordo attuativo in essere fra l'Università e l'Azienda
- il D.Lgs. 230/95
 

Convengono quanto segue:

1. L'Esperto Qualificato all'interno dell'Area dei Policlinico S. Orsola-Malpighi è stabilito in quello dell'Azienda designato dal Direttore Generale. In particolare, tale Esperto Qualificato ha il compito e la responsabilità della classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni ionizzanti e delle valutazioni ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 230/95, relativamente a tutti i locali all'interno dell'Area Ospedaliera.
2. L'Esperto Qualificato dell'Università recepisce le classificazioni delle zone come sopra indicato.
3. Per quanto riguarda la gestione della sorveglianza fisica di radioprotezione del personale universitario, si stabilisce che:
a. il personale universitario dipendente che svolge attività assistenziale per l'Azienda ("convenzionato") è gestito dall'Esperto Qualificato dell'Azienda.
b. gli iscritti alle Scuole di Specializzazione mediche e alla Scuola di Specializzazione di Fisica Medica sono gestiti dall'Esperto Qualificato dell'Azienda.
c. i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 L. 240/2010, i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca autorizzati dall'Azienda a svolgere attività assistenziale sono gestiti dall'Esperto Qualificato dell'Azienda, previa comunicazione dell'attività a cura del Direttore del Dipartimento dell'Università.
d. il personale universitario dipendente che non svolge attività assistenziale per l'Azienda ("non convenzionato") è gestito dall'Esperto Qualificato dell'Università.
e. gli iscritti alle Scuole di Specializzazione diverse da quelle di cui al precedente punto b, che svolgano parte della loro attività di tirocinio e/o ricerca all'interno dei Policlinico, sono gestiti dall'Esperto Qualificato dell'Università
f. i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 L. 240/2010, i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca che non sono autorizzati dall'Azienda a svolgere attività assistenziale sono gestiti dall'Esperto Qualificato dell'Università, previa comunicazione dell'attività a cura del Direttore del Dipartimento dell'Università.
g. gli Studenti che operano all'interno del Policlinico sono gestiti dall'Esperto Qualificato dell'Università
h. ulteriori categorie che dovessero avere contratti o rapporti di diversa natura con l'Università sono gestiti dall'Esperto Qualificato dell'Università.
4. Gli Esperti Qualificati si impegnano:
• ad applicare metodiche analoghe e concordate nella classificazione del personale universitario che opera all'interno dell'Azienda;
• ad applicare metodiche analoghe e concordate nelle valutazioni delle dosi da esposizioni per il personale universitario classificato che opera all'interno dell'Azienda;
• trasmettersi periodicamente (almeno una volta l'anno) elenco dei nominativi del personale classificato al fine di consentire un aggiornamento continuo e costante delle posizioni dei lavoratori (e/o equiparati), tenendo informati i rispettivi Datori di Lavoro
5. le attività previste a cura dell'Esperto Qualificato dell'Azienda non comportano oneri per l'Università. È compito inderogabile e responsabilità dei Direttori delle Strutture universitarie d'appartenenza (Dipartimenti, Corsi di Laurea, ecc.) comunicare preventivamente i nominativi del personale esposto a rischio da radiazioni ionizzanti - indicando chiaramente le rispettive attività - secondo le procedure e la modulistica che i due Esperti Qualificati riterranno più idonee.
6. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti ai quali si applica il presente accordo, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.
7. Sono disposte direttamente eventuali modifiche all'assetto delineato nella presente convenzione,
derivanti da norme imperative di legge, oppure da valutazioni eminentemente tecniche poste dagli Esperti Qualificati senza che da ciò derivino maggiori oneri per l'Università. Di ciò verrà data comunicazione agli Organi Accademici dell'Università.
8. il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità triennale, fatta salva la necessità di diverso eventuale accordo a seguito della definitiva sottoscrizione della convenzione Università ed Azienda per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori Ospedalieri ed Universitari all'interno del Policlinico S. Orsola Malpighi, in corso di definizione.
9. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello di Bologna.
10. il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986; è soggetto altresì all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2 come allegata al D.M. 20 agosto 1992 con onere a carico delle parti.

Bologna, 22 agosto 2012
 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola - Malpighi
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio Venturi


Fonte: unibo.it