Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2017, n. 27808 - Aggravamento dei postumi e revisione della rendita


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 22/11/2017

 

 

Rilevato
che la Corte d’appello di Napoli (sentenza pubblicata il 18.11.2011) ha rigettato l'impugnazione dell'INAIL avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede - che l'aveva condannato a corrispondere a S.A. la rendita per inabilità permanente nella misura del 25% a decorrere dall' 1.3.2007 - confermando la gravata decisione e condannando l'appellante alle spese del grado;
che la Corte partenopea ha spiegato che lo S.A. si era inserito nel procedimento di revisione della rendita proposto dall'Inail ed aveva dimostrato di aver diritto all'aumento della stessa in conseguenza dell'aggravamento dei postumi invalidanti per effetto dei quali aveva inizialmente goduto della rendita del 22%;
che, secondo la Corte di merito, nella fattispecie non trovavano applicazione i limiti temporali in materia di revisione della rendita di cui all'art. 83 del Testo Unico n. 1124 del 1965, in quanto il relativo accertamento non si era ancora esaurito e, pertanto, i postumi invalidanti non potevano ritenersi consolidati;
che per la cassazione della sentenza ricorre l'Inail con due motivi;
che S.A. rimane solo intimato; che il PG ha concluso per il rigetto.
 

 

Considerato
che col primo motivo, dedotto per violazione dell'art. 83 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124, l'Inail sostiene che la Corte di merito è incorsa in errore nel momento in cui non ha considerato che nella fattispecie i postumi invalidanti dell'infortunio sul lavoro occorso allo S.A. il 18.1.1995 si erano stabilizzati alla data del 18.1.2005 e, pertanto, il giudice del gravame avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'assicurato, una volta appurato che la maggior percentuale di danno permanente era stata accertata in primo grado dal consulente d'ufficio solo in coincidenza dell'esame radiografico del mese di febbraio del 2007, quindi ben oltre il decennio di cui alla citata norma ai fini del consolidamento dei postumi dell'infortunio;
che col secondo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'Inail censura l'impugnata sentenza laddove si è affermato che l'assicurato poteva inserirsi nel procedimento di revisione della rendita sorto su iniziativa dell'istituto onde poter ottenere non solo il mantenimento dell'originaria misura della provvidenza, ma anche per conseguirne il riconoscimento dell'aggravamento, senza spiegare, tuttavia, in maniera sufficiente, l'iter logico-giuridico di detta decisione ed omettendo di considerare gli univoci insegnamenti giurisprudenziali in materia di presunzione della stabilizzazione dei postumi invalidanti a distanza di oltre un decennio dall'infortunio che li ha generati;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di evidente connessione;
che gli stessi sono fondati in quanto, trattandosi di infortunio sul lavoro risalente al 18.1.1995, occorre considerare che nel caso di specie al momento del riconoscimento dell'aggravamento era comunque trascorso un decennio dalla data dell'infortunio occorso allo S.A.;
che, invero, l'inabilità permanente maggiorata al 25% era stata riconosciuta a quest'ultimo solo a decorrere dall'1.3.2007, vale a dire da epoca successiva al periodo di dieci anni previsto dalla norma di cui all'art. 83 del T.U. n. 1124/1965 ai fini della presunzione di consolidamento dei postumi invalidanti; che, pertanto, all'atto del riconoscimento del predetto aggravamento si era già avverata la presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi invalidanti causalmente collegati all'evento protetto, per cui la Corte d'appello non avrebbe potuto confermare l'accoglimento della domanda dell'assicurato; che, infatti, questa Corte si è già pronunziata in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 19589 del 16.9.2010) statuendo che "il periodo di dieci anni dalla data dell'infortunio durante il quale l'infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile può, a norma dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali), chiedere la liquidazione di rendita se, a seguito di aggravamento, i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce l'esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo. Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente all'infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l'eventuale diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare nel termine triennale di prescrizione di cui al successivo art. 112 dello stesso d.P.R., decorrente dal momento dell’intervenuta variazione e non già dalla scadenza del decennio;
che si è, altresì, precisato (Cass. Sez. L, n. 20009 del 22/9/2010) che "il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita"(in senso conf. v. anche Cass. Sez. Lav. n. 20994 del 12/10/2010, n. 3870 del 17/2/2011, n. 20897 del 5/10/2007, n. 16056 del 17/8/2004); che, pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, co. 2°, c.p.c., col rigetto dell'originaria domanda proposta da S.A.;
che in considerazione della particolare natura della questione si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'odierno intimato e vanno liquidate come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna S.A. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1800,00, di cui € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.