Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2017, n. 27793 - Malattia professionale del carpentiere: nessuna correlazione causale con le lavorazioni svolte


Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 22/11/2017

 

 

Rilevato
1. che con sentenza in data 16 dicembre 2010, la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e ha rigettato la domanda proposta dall'attuale intimato volta ad ottenere l'indennizzo per malattia professionale asseritamente contratta nell'esercizio, e a causa, dell'attività lavorativa di carpentiere con uso di strumenti vibranti dal 1982 al 2004, nella misura del sedici per cento;
2. che avverso tale sentenza R.C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria tardiva, al quale ha opposto difese l'INAIL, con controricorso, con il quale ha eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 12 dicembre 2011, per essere stata la sentenza impugnata notificata il 29 settembre 2011;
 

 

Considerato
3. che, in tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, l'onere di provarne il momento di decorrenza, e a tal fine è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l'inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione;
4. che, con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 416, terzo comma e 437, secondo comma, cod.proc.civ., la parte ricorrente critica la decisione impugnata per avere disposto l'acquisizione di un documento formato in epoca antecedente alla proposizione del giudizio, documento poi posto a fondamento, in modo determinante, della consulenza tecnica svolta in sede di gravame; 
5. che, con il secondo articolato motivo, deducendo plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver prestato adesione ad una consulenza tecnica non immune da vizi logico- formali e non rispondente ai criteri della scienza medica, in contrato con le evidenze documentali, e per aver escluso l'origine professionale della patologia denunciata e, a suffragio del motivo, valorizza la circostanza che l'attività lavorativa, svolta per oltre vent'anni con utilizzo di attrezzi vibranti, sollevamento di pesi considerevoli e con notevole sollecitazione degli apparati muscolo-scheletrici della colonna vertebrale e degli arti superiori, avrebbe dovuto essere valutata e valorizzata quantomeno come concausa della riscontrata patologia;
6. che il ricorso va respinto;
7. che il primo motivo non coglie nel segno, nel contrastare la sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha ben sottolineato di non avere fondato la decisione sulla produzione documentale della quale si contestata la tardiva produzione in appello, reputandola, espressamente, "neppure necessaria ai fini del decidere", con apprezzamento costituente compendio dei chiarimenti resi in udienza, al riguardo, dall'ausiliare officiato in sede di gravame (riportati nell'iter argomentativo della sentenza impugnata), che pure ne aveva ribadito l'ininfluenza sull'esito delle conclusioni rassegnate e, in particolare, sugli effetti della diagnosticata malattia sistemica;
8. che, pertanto, è inutile saggiare la fondatezza della dedotta violazione della regola processuale;
9. che il secondo motivo è infondato;
10. che la soluzione adottata dalla Corte d'appello è stata fondata sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha valorizzato le caratteristiche concrete della situazione clinica del periziato e a tanto è pervenuta, come già rimarcato nei paragrafi che precedono, a prescindere dal documento (dimissioni ospedaliere) del quale si è contestata la produzione in sede di gravame, sulla base del confronto tra la documentazione sanitaria allegata - indice di malattia sistemica a carico di vari organi e con patologia osteoarticolare manifestata dal R.C. fin da giovane e ancor prima di intraprendere l'attività lavorativa - rimarcando l'impossibilità di stabilire una correlazione causale tra le lavorazioni svolte e le rilevate malattie osteoarticolari, posto che la detta malattia sistemica, a prescindere dall'attività lavorativa espletata, sarebbe comunque evoluta, nei modi e tempi effettivamente verificatisi;
11. che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha disatteso i principi reiteratamente affermati da questa Corte, valorizzati dal ricorrente, secondo i quali nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod.pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa ritenersi, con certezza, che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (v. ,da ultimo, ex plurimis Cass. 5 giugno 2017, n. 13949; Cass. 7 aprile 2016, n. 6761, 26/03/2015 n. 6105);
12. che la sentenza impugnata ha rimarcato che la patologia extralavorativa sarebbe evoluta nei modi e tempi come in effetti verificatisi e l'impossibilità di stabilire, in conseguenza di ciò, la correlazione causale tra lavorazioni svolte e malattie osteoarticolari;
13. che deve ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (v., per la consolidata giurisprudenza, ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2017, n. 4124);
14. che il giudice di merito ha, nel caso, condiviso l'accertamento peritale, ripercorrendone sul piano medico-legale tutti i passaggi e con il ricorso non sono dedotti vizi logico - formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma, con riferimento ad affezioni esplicitamente
valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito, vengono formulate osservazioni basate su valutazioni di merito già prese in esame e sostanzialmente confutate dal consulente tecnico officiato in giudizio; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 giugno 2017