Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 maggio 2009
Validità: 01.01.2005 - 30.09.2010
Parti: Emilpol srl, Istituto modenese di vigilanza srl, Ivri spa, Vigilanza La Patria, Battistolli CS, Coop Service, Confcooperative, Filcams-Cgil, Fisascat -Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Modena
Fonte: DPL Modena

Sommario:

 Premessa
Orario di lavoro
Riposo giornaliero
Banca ore e Orario di Lavoro su Base Annua
 Pause
Parte economica
Norma Particolare
Decorrenza e Durata

Accordo- rinnovo del contratto integrativo provinciale dei dipendenti del settore della vigilanza privata

Il giorno 11/05/09 , alle ore 9,30 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena alla presenza del […] - Direttore della DPL di Modena […], sono convenuti : […] Emilpol srl, […] Istituto modenese di vigilanza srl, […] Ivri spa, […] Vigilanza La Patria, […] Battistolli CS, […] Coop Service, […] Confcooperative, […] Filcams/Cgil, […] Fisascat /Cisl, […] Uiltucs/Uil per sottoscrivere il Rinnovo del Contratto Integrativo per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata.
Dopo ampia ed approfondita discussione, si è deciso quanto segue.

Premessa
Premesso che in data 30 novembre 2007 le OO.SS. territoriali hanno presentato una piattaforma di richieste per il rinnovo del CIP con successivi incontri tra OO.SS., Associazioni Datoriali ed Imprenditori;
Le Parti in considerazione della particolare situazione di crisi economica generale che sta avendo preoccupanti ripercussioni anche nello specifico settore, con la sottoscrizione del presente accordo ponte, intendono comunque dare risposta alle richieste di carattere economico ed organizzative avanzate.
Tanto premesso si conviene quanto segue:

Orario di lavoro
Premesso che:
■ con Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, sono stati esclusi dal campo di applicazione del decreto legge n.66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata;
■ per il periodo precedente a tale provvedimento, vista anche la richiesta delle associazioni datoriali e delle OO.SS. Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Filcams Cgil, firmatari del CCNL di categoria, il Ministero degli interni, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Economia e delle Finanze e per la Gestione Pubblica, ha emanato il decreto Interministeriale in data 27.04.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11.05.2006, avente ad oggetto "Deroghe alle disposizioni del Decreto Legislativo dell'8 aprile 2003 n. 66 in tema di organizzazione e gestione del lavoro e delle politiche per le Guardie Particolari Giurate" che prevede l'esclusione della normativa di cui al DL 66/2003 per le tipologie di servizi ivi indicate.
■ Il CCNL sottoscritto in data 6 dicembre 2006 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione della delega di cui al sopra citato Decreto Interministeriale, ha disciplinato in maniera unitaria per i servizi di vigilanza, anche per quanto riguarda il lavoro notturno (art.71 CCNL) i limiti della prestazione lavorativa giornaliera e su base annua, quest'ultima da calcolarsi con riferimento ad eventuali prestazioni rese ai sensi degli artt. 81/82 del CCNL.
■ Anche per il periodo antecedente al decreto 112/2008 gli artt. 71 (orario lavoro), 72 (riposo giornaliero), 73 (riposo settimanale), 74 (pause), 75 (ciclo continuo), 76 (sistema 5 + 1), 77 (sistema 6 + 1), 78 (flessibilità), 79 (straordinario), 80 (informazioni sul lavoro straordinario), 81 (banca delle ore), 82 (permessi non fruiti) del CCNL si applicano ai lavoratori impiegati continuativamente in servizi di vigilanza ivi compresi quelli notturni.
Tanto premesso le Parti con la sottoscrizione del presente accordo intendono dare concreta attuazione a livello provinciale alle deleghe di cui al CCNL previste dagli artt. 72 (riposo giornaliero), 74 (pause) e 81 (banca ore).
Le Parti ribadiscono la coerenza e la continuità del presente impianto contrattuale normativo, per la parte che disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro, con quanto già posto in essere a livello di prassi per il periodo dal 1 gennaio 2005 alla data di sottoscrizione del presente accordo, da parte degli istituti firmatari.
Qualora il futuro CCNL contenga variazioni della materia relativa alla organizzazione dell'orario di lavoro che incidano su quanto previsto dal presente accordo le Parti si impegnano ad incontrarsi per armonizzarlo.
A richiesta di una delle Parti potranno tenersi incontri congiunti per verificare la concreta applicazione della parte normativa inerente l'orario di lavoro.

Riposo giornaliero
In attuazione di quanto previsto dall'art. 72 del CCNL, qualora si manifesti la necessità, per contingenti e particolari esigenze, di ridurre il periodo di riposo giornaliero di una gpg al fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il recupero delle ore non godute anche al fine di permettere ai lavoratori interessati di godere di un maggior lasso di tempo per effettuare l'eventuale recupero e consentire all'azienda di consuntivare le eventuali competenze, dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di mancata fruizione. Successivamente, a richiesta delle OO.SS., gli istituti espliciteranno le particolari esigenze che hanno portato all'applicazione del presente paragrafo.

Banca ore e Orario di Lavoro su Base Annua
Premesso che:
■ stante la tipologia dei servizi resi e la specificità della figura professionale della guardia particolare giurata, il settore non può fare ricorso a prestazioni di operatori occasionali, dovendo la gpg essere munita di titolo abilitante (con la conseguenza che tra la sua individuazione ed il suo utilizzo esiste un tempo tecnico rilevante) e essere dotato di capacità professionali acquisite attraverso strumenti formativi teorico pratici complessi;
■ tenuto conto della esigenza di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, la gestione del personale deve essere modulabile e flessibile per poter fronteggiare la variabilità delle richieste, spesso legate a fenomeni contingenti ed imprevedibili.
Tanto premesso visto il Decreto Interministeriale 27 aprile 2006 ed il successivo decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, le Parti individuano per la Provincia di Modena in 500 ore il monte ore su base annua di prestazione massima eseguibile in regime di banca ore (artt. 81 e 82 CCNL) da intendersi aggiuntivo rispetto al limite di prestazione annua di cui agli artt. 71 lettera b) e 79 del vigente CCNL.
Fermo restando la volontarietà per il lavoratore di prestare attività lavorativa in regime di banca ore, tali prestazioni, qualora il lavoratore non richieda di usufruire in tutto o in parte dei permessi compensativi accumulati e/o l'azienda non sia in grado di consentirne il godimento per comprovate esigenze di servizio, saranno retribuite nel mese successivo a quello di svolgimento, con la corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui ad art. 105 CCNL oltre alla maggiorazione onnicomprensiva del 30% anche a titolo risarcitorio.
Il datore di lavoro dovrà evidenziare nel cedolino paga mensile il numero di ore di straordinario e/o banca ore effettuate nel mese di competenza.
Sarà facoltà delle OO.SS. richiedere ai singoli istituti le concrete modalità applicative del sistema straordinario + banca ore.

Pause
In attuazione a quanto previsto dall'art. 74 del vigente CCNL e, per i servizi ivi indicati, si ribadisce che il godimento della pausa dovrà avvenire sul posto di lavoro in maniera da consentire al lavoratore, in caso di emergenza, di riprendere immediatamente la propria attività di vigilanza.
L'istituto dovrà informare la clientela circa il diritto della gpg ad effettuare la pausa durante il turno al fine di evitare contestazioni circa l'operato del dipendente.
Il lavoratore anche in relazione alle specificità delle mansioni da svolgere nelle varie postazioni individuerà autonomamente la fascia oraria in cui godere della pausa in maniera da creare il minor disagio possibile per il committente (di norma dopo la quarta ora di servizio).
Qualora durante il turno si verifichino particolari esigenze di servizio che impediscano in tutto o in parte il godimento della pausa il lavoratore dovrà darne comunicazione per iscritto alla direzione dell'istituto a mezzo di apposita modulistica conforme a quanto previsto nell'allegato A, specificando le concrete esigenze di servizio che hanno impedito il godimento della stessa, intendendosi in difetto la pausa come goduta.
Per i soli servizi di trasporto valori, stante le loro specificità, la pausa potrà essere goduta anche immediatamente prima della fine del turno, previo accordo con le OO.SS..
Le Parti si danno atto che qualora venissero individuate tipologie di servizio diverse, o dovessero intervenire modifiche sostanziali da quelle attualmente in essere si incontreranno per definire le concrete modalità di svolgimento della pausa.
A richiesta di una delle parti potranno tenersi incontri congiunti per verificare la concreta applicazione della parte normativa inerente l'orario di lavoro.

Norma Particolare
Per tutto quanto non modificato dal presente accordo si farà riferimento a quanto già previsto nel Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 10/05/2004.