Tipologia: CIA
Data firma: 24 novembre 2017
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2020
Parti: Seki e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Seki
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Contratto Integrativo Aziendale

In data 24 novembre 2017 presso la sede Fisascat in Roma, si sono incontrati: […] Seki srl, […], assistito Andromedia srl, in qualità di consulente; […] Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Uil Nazionale […]
Le Parti confermano e ribadiscono con l'impegno per la stesura del presente elaborato la volontà di proseguire con un sistema di Relazioni Sindacali fondato sul confronto preventivo e partecipativo, finalizzato da un lato alla ricerca del miglioramento continuo della qualità e dell'efficacia, dall'altro all'individuazione di soluzioni condivise in un’ottica di valorizzazione, garanzia e tutela del fattore lavoro.
Si conferma la sede Nazionale quale come ambito naturale di esercizio della contrattazione collettiva, di stipula degli accordi integrativi aziendali e della loro interpretazione nonché di sviluppare un sistema più avanzato di relazioni sindacali come importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita ed al rafforzamento dell'azienda, tenuto conto che il raggiungimento dello stesso non può prescindere da un consistente incremento di efficienza e produttività, da un più razionale utilizzo degli impianti, da un effettivo miglioramento del servizio alla clientela, e da un miglioramento delle condizioni di lavoro sempre più improntate allo sviluppo delle capacità professionali.
Dopo aver effettuato un'attenta disamina dell'esperienza vissuta nel corso del contratto integrativo aziendale scaduto, le parti, considerate le seguenti premesse:
• Seki srl è una società Italiana con riferimenti Internazionali per la vendita del prodotto moda a marchio Kiabi in Italia;
• Kiabi ha un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro, oltre 450 punti vendita con marchio Kiabi in 12 Paesi compresa l'Italia;
• Seki è presente in Italia da oltre 20 anni con la apertura del primo punto vendita avvenuto nell'aprile 1996 a Corsico (Mi). Oggi conta 30 punti vendita, oltre agli uffici dei Servizi Centrali;
• l’attuale scenario economico e l’evoluzione della concorrenza sono elementi che hanno determinato l'esigenza aziendale di adeguare il costo del lavoro e di individuare forme flessibili ed elastiche di lavoro al fine di garantire la sostenibilità economica del business in Italia;
• la dimensione e composizione della popolazione aziendale, che oggi conta circa 750 collaboratori, è così composta:
91% di donne;
80% di giovani con età inferiore ai 30 anni;
73% ha un contratto Part-Time.
70% dei responsabili sono donne di cui più della metà inferiori ai 30 anni;
• al fine di conoscere gli effetti ed il vissuto dei lavoratori nel triennio di esperienza del primo contratto integrativo aziendale nel mese di giugno 2016 la Seki ha svolto un'analisi sul clima e dei 'desiderata' aziendali mediante la somministrazione a tutto il personale dipendente di un questionario volto a conoscere il pensiero di ciascuno dei lavoratori in materia di contratto integrativo aziendale dei suoi punti di forza e dei punti di debolezza.
Il questionario è stato consegnato a tutti i 615 dipendenti in forza alla data della somministrazione ed è stato riconsegnato compilato in forma anonima dal 66% della popolazione di cui si ha visione del documento di sintesi nell'Allegato 1.
Tenuto altresì conto del programma societario in Italia dei prossimi 5 anni che prevede:
• Il raddoppio del numero dei punti vendita con il conseguente raddoppio della forza lavoro che si stima arriverà ad essere intorno ai 1.500 dipendenti;
• Il fatturato della società che passerà dagli attuali 115 milioni a 350 milioni di euro;
• L'azienda nella sua strategia di sviluppo si orienta sempre più verso le gallerie commerciali ed i centri cittadini;
Sulla base delle premesse e delle considerazioni le parti concordano:

1 Relazioni Sindacali
Le partì confermano fa necessità di consolidare un sistema di relazioni sindacali uniforme, dì riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli (nazionale, regionale, territoriale o di singolo insediamento).
A tal fine sì conviene di strutturare un sistema di informazioni da parte aziendale, secondo una logica di competenza per territorio e materia ed a carattere periodico, che si individua, di norma, in una volta all'anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse, così da consentire, ove necessario, l'apertura di un confronto tra parti.
A livello nazionale, è prevista l'informazione ed il relativo confronto, oltre che sui temi previsti dal CCNL, sulle prospettive di sviluppo dell'Azienda, sulle strategie aziendali, sull'andamento economico, sull'evoluzione delle logiche commerciali, sui programmi di ristrutturazione e riorganizzazione, sugli appalti e sulla terziarizzazione, sul mercato del lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale ed altre analoghe tipologie), sull'innovazione tecnologica e relativi programmi di attuazione, sulla struttura dell'occupazione e sue dinamiche, sul Salario Variabile, sui programmi di formazione ed addestramento, sull'andamento e sui risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali, sulle pari opportunità, sull'ambiente e salute e sicurezza.
A livello territoriale o di singolo insediamento, è prevista l'informazione ed il relativo confronto, oltre a quanto già previsto dal CCNL, relativamente all'organizzazione dei lavoro, agli orari di apertura dei negozi, al calendario di aperture domenicali e festive, agli organici ed alla loro composizione, all'attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro, al lavoro in orario supplementare e straordinario con le modalità previste dal CCNL, all'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute e della sicurezza, all'occupazione, ai progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive.
Quanto sopra stabilito dovrà tener conto delle caratteristiche di riservatezza connesse alla natura di talune iniziative aziendali, quali ad esempio i problemi societari, le acquisizioni immobiliari e tutte le iniziative di possibile interesse per la concorrenza.

2 Validità e sfera di applicazione
2.1 Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica in tutti i Punti Vendita/unità locali di Seki srl, con insegna Kiabi (di seguito P.V.) del territorio nazionale ed ai servizi centrali.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i Lavoratori, è globalmente migliorativo del CCNL e sostituisce ad ogni effetto il precedente Contratto Integrativo Aziendale e/o le norme degli Accordi Sindacali a livello di punto vendita riferentisi alle medesime materie e istituti (identificati dal titolo e/o dal contenuto dei capitoli) disciplinate dal presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e di CCNL.
2.2 Decorrenza e durata […]

3 Apprendistato
Il contratto di apprendistato costituisce lo strumento contrattuale per l'accesso al lavoro dei giovani, dì particolare importanza per la sua funzione formativa. La Seki attenta a e sensibile agli aspetti addestrativi e formativi intende promuovere in tutti i punti vendita fuso di tale forma contrattuale. L'esperienza degli anni passati ha portato a considerare la durata di due anni quale tempo necessario e sufficiente per apprendere le particolarità del settore e dell'azienda.

4 Modello organizzativo
L'orario ordinario settimanale dì lavoro è suddiviso su 5 (cinque) giorni di lavoro, distribuiti da lunedì alla domenica, con due giorni di riposo a scorrimento per un ammontare di ore complessivo, per i lavoratori full time, di 38 ore settimanali.
Quale condizione di miglior favore ai lavoratori full time a 38 ore settimanali la Seki riconosce comunque la maturazione delle ore di ROL così come previsto dal CCNL per i lavoratori assunti con contratto a 40 ore settimanali.
Per i nuovi assunti vige la regola del CCNL dei tempi e dei metodi di maturazione delle ore di ROL.
Le Parti si danno atto che il perseguimento di un elevato livello di competitività richiede anche l'adozione di adeguate forme di flessibilità operativa - da applicare in tutti i punti vendita, facendo ricorso agli strumenti che, anche in deroga al CCNL, sono consentiti dalia vigente normativa.
In considerazione di ciò le Partì hanno condiviso l'esigenza dell'utilizzo del contratto Part-time ed il ricorso ai sistemi di flessibilità riportati nel presente accordo.
Le parti convengono che il modello organizzativo flessibile ed elastico, abbinato ad un corretto uso dei contratti a tempo determinato è finalizzato al contenimento delle prestazioni di lavoro somministrato ed a un limitato uso di ore supplementari e straordinarie. Anche l'uso della Banca delle ore di seguito regolamentata è visto come strumento idoneo al minor uso di ore supplementari, funzionale al welfare del lavoratore che meglio può coniugare l'impegno lavorativo con la sfera privata e del proprio tempo libero.
L'azienda pianifica l'orario settimanale di ciascun dipendente inserendo lo stesso in planning settimanale del punto vendita. Seki si impegna a pianificare e comunicare ai dipendenti l'orario settimanale di lavoro con almeno due settimane di anticipo rispetto a quella lavorativa.

5 Orari di apertura
La definizione degli orari di apertura e chiusura dei Punti di Vendita è determinata dalla Direzione in funzione di:
a) localizzazione del Punto dì Vendita;
b) regolamentazioni di legge o di norme locali o regolamento dei Centri Commerciali in cui il Punto di Vendita è inserito;
c) specificità delle esigenze della clientela.
L'orario di attività va di norma dalle ore 6 alle ore 22. I turni dei lavoratori saranno distribuiti all'interno di questa fascia oraria.
[…]
5.1 Autorizzazioni delle amministrazioni locali
Nel caso di modifica, da parte delle Amministrazioni locali, degli orari commerciali di apertura al pubblico, le parti si incontreranno a livello locale per cercare adeguata soluzioni.

6 Lavoro domenicale e festivo
L'azienda conferma che le aperture domenicali e festive sono strategiche al fine dell'incremento della quota di mercato e della necessaria competitività.
I dati di vendita confermano che circa il 40% del volume di fatturato settimanale viene sviluppato nelle giornate dì sabato e domenica.
La regolamentazione delle aperture domenicali e festive ha profondamente cambiato il contesto di mercato e lo scenario competitivo dell'ultimo periodo, rendendo indispensabile la garanzia del presidio dei Punti Vendita in tali giornate.
Le parti d'altro canto, consapevoli del disagio connesso all'effettuazione delle prestazioni lavorative domenicali e festive, confermano con il presente accordo l’attuazione di norme volte alla migliore distribuzione delle presenze, coinvolgendo la più ampia platea dì lavoratori possibile al fine di una migliore conciliazione della vita personale e lavorativa.
Al fine di conformare le esigenze dei consumatori con quelle dei Lavoratori, le Parti convengono che lo strumento adeguato sia la programmazione annuale della distribuzione dei giorni domenicali e festivi di lavoro (inteso per tale programmazione il periodo intercorrente dal 01/02 al 31/01 di ogni anno).
6.1 Calendarizzazione delle aperture domenicali e festive
Le parti, riconoscendo le specificità del settore in cui opera l'azienda (Commercio al dettaglio), confermano che i dipendenti di Seki abbiano storicamente un impegno maggiore nel periodo Natalizio compreso tra la seconda settimana di novembre e la seconda settimana di gennaio, intervallo temporale che prevede normalmente 12 giornate di apertura tra domeniche e festività.
Si definisce pertanto un impegno lavorativo di ogni dipendente per almeno 8 delie suddette aperture domenicali e festive, ferma restando la volontarietà delle sole prestazione lavorative festive, Le restanti domeniche o festività lavorative saranno distribuite nelle settimane dell'anno seguendo le istruzioni riportate nei punti seguenti,
6.2 Tempi e metodi di applicazione
Nel rispetto del prioritario principio di volontarietà per il lavoro festivo i lavoratori Seki potranno scegliere le loro giornate lavorative seguendo l'esigenza quantitativa di ore giornaliere evidenziate dalia direzione nel calendario annuale. Per meglio comprendere il funzionamento, ogni direttore di punto vendita nell'esporre il calendario annuale delle aperture domenicali e festive evidenzierà il numero di ore di lavoro necessarie per ogni singola giornata. Il lavoratore prima di evidenziare la propria disponibilità dovrà verificare che in tale giornata non siano già state definite il numero necessario di ore.
Il calendario annuale sarà compilato dai lavoratori entro e non oltre il 31 gennaio e validato dall'azienda entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. Il calendario delle aperture domenicali e festive sarà esposto in bacheca dalla direzione entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno.
Nel calendario ogni assistente dovrà posizionare la sua presenza per il 50% delle aperture domenicali e festive previste nell'anno, tenendo in considerazione le seguenti condizioni:
• 8 giorni dì lavoro tra festività e domeniche nel periodo intercorrente tra le ultime due settimane di novembre e le prime due di gennaio (periodo Natalizio);
• Almeno una domenica e/o festività lavorativa al mese nel periodo febbraio-ottobre;
Il calendario ha effetto dal 1 febbraio al 31 gennaio di ogni anno e terrà conto delle eventuali domeniche o festività lavorate nel mese di febbraio prima dell'approvazione aziendale.
Nel caso in cui le sole espressioni di volontarietà non fossero sufficienti per coprire tutte le aperture domenicali e festive programmate, il responsabile del punto vendita cercherà delle disponibilità aggiuntive facendo specifica richiesta alle lavoratrici/tori che abbiano manifestato interesse al lavoro domenicale/Festivo. In caso di ulteriore difficoltà il responsabile con il supporto dell'ufficio del personale ricercherà soluzioni organizzative alternative facendo ricorso a lavoro somministrato o, dove possibile mediante contratti a tempo determinato.
[…]
6.3 Personale interessato […]
Nota a verbale
Nel caso di successive modifiche, di legge o contrattuali, alla disciplina del lavoro festivo, le parti si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni del disposto di cui al presente capitolo nel rispetto degli equilibri contrattuali e delle logiche operative qui definite.

9 Part-time
Così come definito nel CCNL applicato Seki conferma l'esigenza dell'utilizzo del contratto Part-time per consentire la necessaria presenza di più o meno dipendenti in rapporto ai flussi della clientela, nell’ambito della giornata, del mese e dell'anno, Pertanto la Seki manifesta la propria volontà di utilizzare il lavoro a tempo parziale come logica di base dell'organizzazione.
Il contratto part time che l'azienda intende utilizzare prevede la domenica lavorativa e dove il lavoratore acconsenta, la sottoscrizione delle clausole di elasticità dei CCNL.
Le parti convengono che l’utilizzazione del part-time è funzionale ad un’efficace organizzazione del lavoro e che il modello organizzativo è finalizzato al contenimento delle prestazioni di lavoro a tempo determinato ed interinale dando spazio ai lavoratori in forza e all’uso regolamentato delle ore supplementari.
[…]
Le parti ribadiscono inoltre la disponibilità a sperimentare forme di orario o di assunzioni, anche innovative, che le leggi e la normativa consentissero al fine di meglio conciliare le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori/lavoratrici,
A tal proposito, considerata:
a) l'esigenza dell'azienda di avere personale con l'orario individuale di lavoro elastico e flessibile funzionale alla copertura dei picchi di attività dovuti a stagionalità del settore e/o ai periodi di saldi;
b) la necessità del lavoratore di aumentare la base oraria ed il relativo reddito.
Le parti convengono che il modello organizzativo di Seki mediante l'uso della elasticità dell'orario di lavoro settimanale e della Banca delle ore tende alla soddisfazione di entrambe le necessità.
L'azienda ottiene l'aumento delle ore nel solo momento della necessità commerciale, il lavoratore ottiene un aumento medio delle ore settimanali di lavoro.
Con tale intento le parti regolamento i seguenti punti.

10 Elasticità e Flessibilità dell'orario di lavoro
Il monte ore settimanale contrattualmente sottoscritto nel contratto individuale di lavoro rappresenta il fabbisogno medio di ore per la copertura del punto vendita.
Al fine di sopperire alle necessità di picco di attività determinati dai periodi commerciali legati alla moda ed alla sua stagionalità, oltre che al periodo dei saldi e delle festività Natalizie, nonché per la programmazione delle ferie e dei permessi individuali dì lavoro, la Seki, così come previsto nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e conforme a quanto previsto nel CCNL applicato in materia di elasticità e flessibilità dell’orario di lavoro (già all'art. 85 del CCNL), ritiene necessaria l'introduzione dell’uso delle clausole elastiche e flessibili nei contratti di lavoro part-time.
[…]