Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
di concerto con il
Ministero della Salute
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
e il
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";
VISTA la circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";
VISTO il decreto direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011, con il quale è stata istituita la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, di seguito Commissione di cui al D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico in data 9 settembre 2016, con il quale è stato adottato il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.";
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite "Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.";
VISTO il decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, con il quale l’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza dopo un quinquennio dalla data dei citati decreti, è stata provvisoriamente rinnovata per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni;
VISTO l’articolo 3 del decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017, con il quale si è provveduto, limitatamente alle iscrizioni dei soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, alla proroga temporanea per un periodo non superiore a sessanta giorni della relativa iscrizione;
VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) con il quale, tra l'altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
VISTE le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni presentate da: APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., NORMATEMPO ITALIA s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.;
VISTE altresì le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: ACCERTA s.p.a., AGENZIA BELTRAMO s.n.c., APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., BOREAS s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., E.C.S. Europe Certification Service s.r.l., E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., E.T.C. European Technological Certification s.r.l., EN.P.I. s.r.l., GENERAL - INSPECTION s.r.l., HT s.r.l., I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a., I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l., IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l., METIDE s.r.l., O.EMME.B. s.r.l., PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l., RINA Services s.p.a., SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., SIDELMED s.p.a., TECNICA s.r.l., TÜV ITALIA s.r.l., V.E.M. s.r.l., VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti s.r.l., VERICERT s.r.l., VERIFICHE s.r.l., VERSIT s.r.l., VIEM s.r.l.;
VISTA l'istanza di iscrizione nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, presentata da EVP s.r.l. - Ente Verifiche Periodiche;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione, di rinnovo e di iscrizione richiamate in precedenza;
TENUTO CONTO che il comma 4 dell’articolo 1 del decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017 e il comma 3 dell’articolo 3 del decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017, dispongono che il periodo di validità del rinnovo dell’iscrizione dei soggetti abilitati di cui al punto 4.1 dell’allegato III al D.I. 11 aprile 2011 decorre dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa;
RILEVATO che alla data del presente decreto è possibile procedere ad un parziale aggiornamento dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 20 settembre 2017, n. 78, con riferimento alle istanze di variazione, di rinnovo e di iscrizione per le quali la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 si è espressa con apposito parere al termine dell’istruttoria tecnica;
 

DECRETA

Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni: ACCERTA s.p.a., AGENZIA BELTRAMO s.n.c., APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., BOREAS s.r.l., E.C.S. Europe Certification Service s.r.l., E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., E.T.C. European Technological Certification s.r.l., HT s.r.l., I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a., I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l., IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l., METIDE s.r.l., O.EMME.B. s.r.l., PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l., RINA Services s.p.a., SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., SIDELMED s.p.a., TECNICA s.r.l., V.E.M. s.r.l., VERICERT s.r.l., VERIFICHE s.r.l., VERSIT s.r.l. e VIEM s.r.l.

 

Articolo 2
(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati con sospensione parziale delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata, per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, con sospensione delle abilitazioni all’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature del gruppo GVR:
BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., EN.P.I. s.r.l., GENERAL - INSPECTION s.r.l., TÜV ITALIA s.r.l. e VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti s.r.l.

 

Articolo 3
(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 20 settembre 2017, già richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione:
APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., NORMATEMPO ITALIA s.r.l. e VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.

 

Articolo 4
(Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, la Società EVP s.r.l. - Ente Verifiche Periodiche, è iscritta per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.

 

Articolo 5
(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, è adottato l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale del 20 settembre 2017, già richiamato in premessa.

 

Articolo 6
(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Roma, 23 novembre 2017
 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Direzione Generale della prevenzione Sanitaria
 

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica


IL DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis


IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ruocco


IL DIRETTORE GENERALE
Mario Fiorentino


Allegato