Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2017, n. 55005 - Amianto: rilevanza causale sulla determinazione del decesso per mesotelioma. Coesistenti posizioni e pluralità di garanti nelle organizzazioni complesse


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/11/2017

 


sul ricorso proposto da:
- PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO
- dalla parte civile MEDICINA DEMOCRATICA MOV. DI LOTTA PER LA SALUTE ONLUS
- dalla parte civile ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO ONLUS(AIEA) NAZIONALE nel procedimento a carico di:
• PE.G. nato il 05/05/1931 a MILANO
• C.R. nato il 01/06/1943 a MONTECATINI TERME
• V.V. nato il 06/12/1941 a GENOVA
• C.L. nato il 01/06/1935 a MILANO
• DS.R. nato il 22/10/1934 a MESSINA
• G.R. nato il 30/09/1937 a SARZANA
• I.E. nato il 15/02/1936 a NAPOLI
• T.G. nato il 09/05/1931 a ROMA inoltre:
• REGIONE LOMBARDIA
• FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI ITALIA ITALMOBILIARE SPA
• ANSALDO ENERGIA SPA avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 30/4/2015 (depositata in data 15/7/2015) il Tribunale di Milano assolveva C.R., C.L., DS.R., G.R., T.E., PE.G., T.G., V.V. da varie accuse di omicidio colposo.
Si tratta di otto ex dirigenti dell'industria meccanica-elettromeccanica T. s.p.a. di Legnano (divenuta, per un passaggio all'interno dello stesso gruppo per incentivi fiscali, T. Industriale s.p.a dal 31/12/1980, poi, transitata nel gruppo societario ABB, Fabbrica Turbine e Caldaie (F.T.C.) Legnano s.r.l. dal 1/1/1989 e, infine, negli anni Novanta, acquisita dal gruppo Ansaldo, con Ansaldo Componenti s.r.l. che dal 1/8/1991 incorpora FTC e in seguito Ansaldo GE che viene incorporata in Ansaldo Energie s.p.a.), accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di trentaquattro ex dipendenti, derivata secondo la prospettazione accusatoria da esposizione ad amianto, con conseguente decesso come evoluzione di mesotelioma pleurico in trentatré casi e di adenocarcinoma polmonare per uno.
L'assoluzione interveniva con la formula "perché il fatto non sussiste" in relazione ai capi 5, 8, 9, 20, 31 e 32 (nei casi in cui per le parti lese non vi è prova che siano morte per mesiotelioma maligno ovvero vi è prova che siano morte per altra causa e nell'unico caso di morte per adenocarcinoma polmonare) e con quella "per non aver commesso il fatto" in relazione ai residui capi di imputazione. 
Nello specifico, i ruoli ricoperti dagli imputati, in relazione ai quali è stata formulata l'imputazione, erano i seguenti:
• C.R.:
Amministratore Delegato F.T.C. Legnano S.r.l. dal 30.01.1991 al 31.7.1991 e, a seguire, della Ansaldo Componenti Srl dal 1.8.1991 al 31.12.1992.
• C.L.
Componente del Comitato Esecutivo della Ansaldo Componenti Srl dal 1.8.1991 al 31.12.1992.
• DS.R.
Presidente e Amministratore Delegato della F.T.C. Legnano S.r.l. dal 15.12.1989 all'8.5.1990;
• G.R.
Amministratore Delegato della T. Industriale Spa dal 24.2.1988 al 31.12.1988.
Presidente e Amministratore Delegato F.T.C. Legnano S.r.l. dal 1.1.1989 al 15.12.1989
• I.E.
Amministratore Delegato della F.T.C. Legnano S.r.l. dal 1.6.90 al 30.1.1991.
• PE.G.
Componente del Comitato Esecutivo della T. S.p.A. dal 29.3.1973 al 21.4.1980.
• T.G.
Componente del Comitato Esecutivo della Ansaldo Componenti Srl dal 1.8.1991 al 31.12.1992.
• V.V.
Presidente della F.T.C. Legnano S.r.l. dal 30.1.1991 al 31.7.1991 e, a seguire, della Ansaldo Componenti dal 1.8.1991 al 31.12.92
2. Avverso la predetta sentenza proponevano rituale appello il Procuratore della Repubblica di Milano - nei confronti del solo imputato PE.G.- e le parti civili nei confronti di tutti gli imputati, richiedendo la riforma della sentenza e la condanna dei prevenuti.
Con sentenza del 24/1/2017 la Corte d'Appello di Milano confermava integralmente la sentenza del primo giudice, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, nei confronti del solo imputato PE.G..
a. Manifesta contraddittorietà del tessuto motivazionale e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.).
b. Erronea interpretazione dell'art. 589 in relazione all'art. 40 cod. pen.
Il PG ricorrente lamenta che il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, si sarebbero manifestamente discostati dall'insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di decessi per esposizione ad amianto affermando, in buona sostanza, l'inesistenza di una legge scientifica in grado di stabilire il preciso momento dell'insorgenza della malattia e, quindi, l'impossibilità di stabilire il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento morte in capo alle persone investite di posizione di garanzia (viene richiamata ex plurimis Sez. 4 n. 18933 del 27/2/2014 secondo cui, in materia di rapporto di causalità, l'individuazione della cosiddetta legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l'evento presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con ausilio di esperti qualificati ed indipendenti, pronuncia con cui, in applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva escluso la sussistenza dell'effetto acceleratore sul mesotelioma derivante dalla prolungata esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza, seppur latente, della malattia, osservando che, il giudice di merito aveva elaborato un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare e ponderose.
Il PG ricorrente fa presente di condividere il richiamo operato in sentenza alla necessità, per ribaltare una sentenza di assoluzione, di una motivazione rafforzata, più volte affermata da questa Corte, ma afferma che la questione che si pone nel caso che ci occupa sarebbe di tutt'altro tipo, in quanto il giudice di prime cure aveva fornito un'interpretazione delle norme sull'omicidio colposo per esposizione ad amianto in totale contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in analoghi procedimenti e, per tale motivo, il Procuratore della Repubblica aveva chiesto alla Corte d'Appello la riforma della sentenza di primo grado con l'applicazione di detti principi.
La Corte d'Appello, a sua volta - ci si duole- non avrebbe inteso seguire detti insegnamenti, donde la necessità di ottenere che i medesimi siano pronunciati anche nell'ambito di questo procedimento per essere vincolanti per il nuovo giudice di merito.
Ciò premesso, per il PG ricorrente appare opportuno ribadire quanto vanamente sostenuto sia in primo grado che in appello circa i due temi di rilevanza di questo procedimento, e cioè la questione oncologica (valutata sulla base delle perizi in atti) e la posizione di garanzia dell'imputato PE.G..
Quanto alla questione oncologica, viene evidenziato che, nell'ambito del processo di induzione della neoplasia, la esposizione ad amianto non determina subito il cancro, perché, in forza dell'ingresso delle fibre ostili all'interno dell'organismo, intanto, si determina uno stato infiammatorio dell'ambiente respiratorio, stato che si cronicizza per il ripetersi degli insulti infiammatori -e, se del caso, si formeranno anche placche pleuriche o ispessimenti pleurici (indice sintomatico di esposizione ad asbesto)- creando, nel complesso, una condizione patologica, che non è ancora neoplasia, ma che costituisce terreno "fertile" per quella che in seguito sarà la possibile prima mutazione genetica, da cellula sana a cellula maligna.
La prima mutazione, secondo la tesi propugnata in ricorso, in altri termini, da sola non basterà per l'irreversibilità del processo tumorale, perché la oncologia insegna che, da un lato, ben potrà esservi risposta autoconservativa dell'organismo (attraverso i meccanismi della c.d. dearance, l'azione dei macrofagi, ecc.), capace di annullare (o almeno ritardare) le conseguenze della intrusione dei corpi estranei, ma a condizione che, dall'esterno, si avvìi la eliminazione o la riduzione della esposizione dei lavoratore alle fibre di amianto (mediante ad esempio una inversione di rotta nella gestione igienistica del rischio da parte dell'imprenditore).
Dall'altro lato, si afferma che modelli elementari di crescita tumorale offrono indicazioni generali sulla crescita del tumore nel tempo e che, considerando un tempo medio di reduplicazione (tempo che intercorre tra le successive divisioni delle cellule tumorali e da cui in larga misura dipende la velocità con cui il tumore si accresce) di cento giorni, risulta che per formare un tumore composto da un miliardo di cellule, del peso di un grammo e del diametro di un centimetro (stadio in cui il tumore diventa diagnosticabile), sono necessarie 30 suddivisioni cellulari, che richiedono complessivamente circa 8 anni. Dieci ulteriori suddivisioni sono poi sufficienti per raggiungere una massa neoplastica del peso di un chilogrammo, non più compatibile con la vita.
Il processo richiederebbe fino a questo punto circa 11 anni. Dopo altri 100 giorni il tumore raggiungerebbe il peso di 2 chilogrammi, e dopo altri 3 anni supererebbe la tonnellata.
Pur considerando la maggiore complessità del processo in vivo, continua il PG ricorrente, se il processo di cancerogenesi si sviluppasse unicamente nei primi anni di esposizione, considerato che il tempo di latenza convenzionale (medio) è di circa 40 anni, il tumore raggiungerebbe dimensioni enormi e non compatibili con la vita.
Sicché il mesotelioma pleurico costituirebbe lo sbocco di un lungo stato in-fiammatorio cronico multifocale, presentandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, come a sua volta, malattia multifocale, distribuita su tutta la superficie pleurica, più spesso in corrispondenza di placche pleuriche sede di infiammazione e fibrosi, che sono, a loro volta, l'esito fibrotico di un processo flogistico.
La persistenza dell'inalazione a fibre di amianto determina il mantenimento di un costante stato infiammatorio, condizione fondamentale alla trasformazione neoplastica del tessuto pleurico. Lo stato infiammatorio già presente per la precedente esposizione, dà poi origine a foci neoplastici "metacroni" rispetto ai foci iniziali, mentre la continua esposizione a fibre ha un indubbio effetto di immunosoppressione, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del mesotelioma pleurico.
In definiva, per il PG ricorrente, il discorso potrebbe così riassumersi:
• 1) per la formazione di cellule neoplastiche non si può prescindere da un previo processo infiammatorio cronico (quale substrato patologico-terreno fertile del tumore) e ai diversi meccanismi mutageni sulle cellule bersaglio legati al persistere degli insulti imposti dalla fibre;
• 2) sarebbe inutile cercare di individuare il momento di formazione della prima cellula tumorale perché, dato l'agire dei macrofagi e a seconda dei diversi meccanismi di autodifesa dell'organismo, non sarà quello necessariamente il punto di non ritorno, perché la prima cellula geneticamente alterata ben può andare incontro alla morte o allo sviluppo di doni non sopravviventi;
• 3) sarà piuttosto "il tiro alla fune" tra sistemi di autodifesa e ripetizione degli insulti infiammatori, a lungo andare, a potere imporre il processo di cancerogenesi;
• 4) sarebbe, perciò, l'insieme dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3 -tutti fattori necessari ma nessuno di essi autosufficiente- a concorrere, in maniera complementare, causando la cancerogenesi.
Sarebbe, perciò, chiaro che ci si trova davanti ad una concatenazione di avvenimenti, tra loro funzionalmente collegati, aventi sì una loro autonomia operativa ma, in realtà, legati sul piano biologico e cronologico, in rapporto all'evento finale del mesotelioma. E proprio questa scansione temporale di fattori organici dimostrerebbe come l'asbesto costituisca un cancerogeno completo, incidendo in primo luogo ai fini della formazione della base infiammatoria, terreno fertile come detto delle successive mutazioni genetiche, e poi rilevando nel conflitto tra meccanismi di autodifesa dell'organismo e proliferazione cellulare maligna, favorendo l'imporsi di questa su quelli, allorché la esposizione alle fibre non cessa né si riduce (per effetto della adozione di misure prevenzionali atte a contenere la esposizione del lavoratore alla fonte di rischio).
Peraltro, che le esposizioni ripetute nel tempo e nello spazio, come quelle professionali, costituenti il frutto del quotidiano contatto del lavoratore con le fibre di amianto, rappresentino la principale causa di mesotelioma, lo si ricava -continua ancora il PG ricorrente- anche dai dati sulla frequenza di questa malattia in rapporto alla popolazione generale (c.d. PAF : proporzione attribuibile nella popolazione): 82% negli uomini, 60% nelle donne, sono infatti i casi di mesotelioma di origine professionale. La percentuale poi è addirittura superiore al 90% se si guarda proprio alla categoria dei lavoratori esposti (cd. Frazione Attribuibile o frazione in eccesso) e si verifica il rapporto tra la fonte di rischio e la patologia tumorale (ciò che consente anche di evidenziare, in uno scenario controfattuale di non esposizione o minore esposizione, quante patologie avrebbero potuto essere evitate). Con la precisazione secondo cui le esposizioni ad amianto più remote si presentano maggiormente rilevanti ai fini del determinismo del mesotelioma rispetto alle esposizioni di epoca più recente, ma non escludono del tutto il contributo causale, complementare, delle ultime fasi lavorative a rischio asbesto, allorché anche queste si inseriscano nella fase di induzione dei male tumorale. E con l'ulteriore precisazione che, alla lunga e complessa fase di induzione del mesotelioma, segue quella della latenza clinica della malattia (o latenza propriamente detta), la quale si colloca per alcuni tra gli ultimi 10-15 anni, secondo altri invece fino agli ultimi 30 anni antecedenti alla diagnosi istologica del male.
Quest'ultimo periodo é ovviamente non interessante ai fini causali, conclude sul punto il PG ricorrente, perché il processo induttivo si sarà oramai completato in modo irreversibile, dunque le eventuali ulteriori esposizioni ad amianto ricadenti in questa fase non potrebbero fornire contributo morbigeno alcuno.
Quanto alla posizione di garanzia del PE.G., il PG ricorrente ricorda che lo stesso è identificato come componente del comitato esecutivo della T. spa dal 1973 al 1980.
Il giudice nella sentenza di primo grado - rileva il ricorso- sottolinea che di fatto non sarebbe stato esercitato alcun potere da parte del comitato esecutivo (pag. 8 della motivazione), perché semplicemente non risulterebbe alcun verbale di riunione dell'organo sociale ristretto; detto giudice aggiunge che, invece, attribuzioni e poteri effettivi sarebbero stati conferiti all'AD o a figure esterne agli organi collegiali della T., mediante deleghe pur informali (a richiesta del ct contabile del Pm, il dr R., nel corso delle sue ricerche, gli interessati non hanno prodotto alcun documento attestante il passaggio di poteri gestionali dal vertice della azienda a favore di soggetti terzi delegati).
Ebbene, per il PG ricorrente l'imputato ben avrebbe potuto, e dovuto, prendere cognizione dell'allarmante quadro anti-igienico caratterizzante il sito di Legnano, a tal fine considerando i risultati delle analisi dell'Istituto di Igiene di Pavia sulla concentrazione delle fibre nello stabilimento negli anni 1976-77 ( fino a 15 volte superiori ai valori soglia dell'epoca). Tra l'altro, l'ultima missiva del laboratorio scientifico pavese, indirizzandosi proprio al vertice T. spa, non soltanto alla direzione di stabilimento, finiva per far diventare il PE.G. tra i diretti e immediati destinatari delle comunicazioni dell'Ente universitario.
Rilevano poi - prosegue il PG ricorrente- le rivendicazioni sindacali di base, oltre che le incalzanti informazioni scientifiche della medicina del lavoro sulla pericolosità della dispersione delle polveri di amianto, se non dominate attraverso il sistema prevenzionale collettivo-individuale di cui al Dpr. 303/1956 (e viene evidenziato che già ad inizio secolo scorso si intravedeva un nesso causale tra amianto ed asbestosi, negli anni '40 poi ad analoghe conclusioni si giungeva rispetto al tumore dei polmone, mentre nel 1964 - 1965 la New York Academy of Science riconosceva la relazione tra inalazione polveri di amianto e mesotelioma della pleura grazie agli studi di Wagner, canalizzati poi nel mondo della medicina del lavoro italiana da Vigliani).
Viene ricordato dal PG ricorrente come questa Corte di legittimità abbia affer-mato (il richiamo è a Sez. 4 n. 38991/2010) che quando le violazioni delle disposizioni sull'igiene del lavoro sono talmente gravi, reiterate e "strutturali", esse richiedono decisioni di alto livello aziendale, non delegabili e proprie di tutta la compagine amministrativa, implicando anche obblighi di sorveglianza e denuncia. E che, se ciò vale per i singoli componenti del consiglio, a maggior ragione la posizione di garanzia rimane radicata il capo all'amministratore delegato o al componente del comitato esecutivo; quest'ultimo del resto viene pensato proprio per la cura della fase esecutiva dei deliberati del CdA , facendo un po' da cerniera di collegamento tra il massimo organo societario e le figure quadro impegnate sul campo.
Peraltro, viene evidenziato come il PE.G. abbia fatto parte dell'alta gerarchia della T. non per uno o due mesi, o uno o due anni, ma abbia fatto parte del comitato esecutivo dal 1973 al 1980, oltre che del Consiglio di Amministrazione dal 1968, cioè già 5 anni prima (dato quest'ultimo che non è in contestazione, come rileva il PG ricorrente, ma che potrebbe rilevare ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico della colpa, perché l'imputato aveva dinanzi a sé uno spettro temporale davvero ampio per potersi rappresentare il quadro sullo stato della sicurezza e della igiene all'interno dello stabilimento di Legnano , trovandosi peraltro in una posizione gerarchica molto elevata).
Va ancora ricordato, secondo quanto si legge in ricorso, che il comitato esecutivo altro non è che un A.D. a composizione collegiale, cioè è un organo che si occupa della gestione in base alle direttive a monte, e l'attività di vigilanza a valle, che l'organo collegiale delegante, cioè il Consiglio di Amministrazione, conferisce. 
Imprese di grosse dimensioni, imprese impegnate nell'industria pesante, erano a quel tempo solite ricorrere alla figura di amministratore delegato collegiale; esso non è organo -rileva il PG ricorrente del pronto soccorso, organo che interviene solo in situazioni di emergenza come invece sostenuto dalla difesa, perché la documentazione acquisita, relativa alla nomina del comitato esecutivo T., non dimostra che questo organo fosse pensato soltanto per interventi eccezionali; al contrario, si sostiene che dalla disamina dei documenti è possibile verificare come il comitato fosse un organo gestionale di ampi poteri.
E -prosegue il PG ricorrente- se vi è equiparazione alla figura dell'amministratore delegato, se vi è altresì attribuzione di grande potere, allora diventerebbe irrilevante che il comitato esecutivo T. spa non si sia mai costituito, non risultandone verbali, perché gli obblighi di attivazione e di controllo avrebbero dovuto comunque essere esercitati.
In ricorso, a supporto di tale tesi, si evidenzia che alla seduta del Consiglio di Amministrazione T. del 24 aprile 1968 era indicata all'ordine del giorno la nomina di cariche sociali, tra cui la nomina del comitato. Si dava atto che il Consiglio di Amministrazione era rappresentato nella specie anche dall'ingegnere PE.G., che gli amministratori avevano già accettato la carica e, nel rivolgere ai nuovi amministratori eletti, tra cui l'ingegnere PE.G., un cordiale benvenuto, la società provvedeva quindi sulla nomina del comitato, oltre che su altri aspetti. Poi nell'ambito dello stesso verbale si precisava che il comitato poteva essere delegato, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale, a svolgere le attività proprie del CdA (ad eccezione dei poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile); si riconoscevano dunque già nel 1968 al comitato esecutivo le attribuzioni proprie e i poteri propri del Consiglio di Amministrazione, siccome determinati all'articolo 28 dello Statuto sociale. A sua volta l'articolo 28 recitava: il Consiglio può delegare in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri e quelli del Presidente ad uno o più membri, nonché ad un comitato.
Questo passaggio dello statuto societario pare ben in linea - evidenzia il PG ricorrente- con l'idea del legislatore, che prevede per il comitato esecutivo una disciplina identica a quella contemplata per l'amministratore delegato.
Rileva inoltre il verbale del 4 maggio 1971, relativo alle competenze ed alle attribuzioni del comitato esecutivo, perché esso si presenta come ricognitivo di quanto sancito tre anni prima col verbale del 1968: il Consiglio di amministrazione delibera di riconfermare il comitato esecutivo della società, di riconfermare allo stesso comitato esecutivo i medesimi poteri già allo stesso delegati alla lettera B della delibera del CDA dell'aprile del 1968.
Segue la delibera del 29 marzo del 1973, dove si dà atto della presenza come consigliere del CdA dell'ingegner PE.G. e dove soprattutto si nomina l'imputato come componente del comitato esecutivo. L'anno dopo, con verbale CdA del 7 maggio 1974, essendo di nuovo all'ordine del giorno anche la nomina del comitato, si ribadiscono i poteri dell'organo: il Consiglio di Amministrazione delibera cioè di riconfermare al comitato esecutivo i medesimi poteri già allo stesso delegati alla lettera B della delibera CdA aprile 1968. Segue ancora la delibera 4 maggio 1977, dove si dà atto che il Consiglio di Amministrazione è rappresentato anche dall'ingegner PE.G., si aggiunge che all'ordine del giorno vi è la nomina del comitato esecutivo, nel cui ambito viene confermato PE.G., a lui viene conferito anche l'ufficio di vice - Presidente del CdA, e si delibera di delegare al Presidente e al Comitato esecutivo i poteri stabiliti dall'articolo 26 dello Statuto, da esercitarsi anche disgiuntamente.
L'articolo 26 recita: "Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta. Gli sono conferite segnatamente tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non sono per legge riservati alla assemblea dei soci; il consiglio avrà quindi pure facoltà di transigere e compromettere in arbitrati, acquistare immobili, di autorizzare a compiere altra operazione".
Quindi con il 1977, epoca in cui l'imputato era in carica accumulando a quel punto le tre responsabilità di Consigliere, Vice Presidente e componente del comitato esecutivo, quest'ultimo organo viene ancora più chiaramente riconosciuto come dotato di effettivi poteri di vastissima portata, peraltro esercitabili anche disgiuntamente.
Dalle pregresse argomentazioni discende, ad avviso del PG ricorrente, che la Corte d'Appello di Milano avrebbe erroneamente interpretato i parametri di applicazione della colpa di cui all'art. 589 cod. pen. in relazione all'art. 40 cod. pen..
Il PG ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte voglia, annullare la sentenza in premessa indicata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, per nuovo giudizio.
Le parti civili "Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute" Onlus con sede in Milano e "Associazione Italiana Esposti Amianto - Onlus (A.I.E.A.) Nazionale" con sede in Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a mezzo del comune difensore e procuratore speciale Avv. Laura Mara, agli effetti della responsabilità civile, nei confronti di C.R., C.L., DS.R., G.R., I.E., PE.G., T.G. e V.V..
a. Il nesso di causalità e la prova scientifica: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova scientifica (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e segnatamente per la violazione del combinato disposto degli artt. 192 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'omessa applicazione dei criteri di valutazione della prova scientifica e per la conseguente errata applicazione dell'art. 40 c.p. e del flesso di causa fra le esposizioni professionali e i singoli episodi di morte contestati (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.).
Con tale primo motivo, ove si richiamano ampiamente gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e gli studi scientifici in materia di mesotelioma ci si duole che, rileggendo i passi della sentenza impugnata dedicati alla valutazione della prova scientifica, della c.d. legge di copertura, dello stato dell'arte sulle conoscenze in punto di cancerogenesi e di abbreviazione della latenza nei casi di mesotelioma pleurico, ci si rende secondo i ricorrenti immediatamente conto della macroscopica contraddittorietà (mancanza) motivazionale e dell'illogicità in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che si sarebbe sottratta alla doverosa verifica della tesi maggiormente accolta all'interno della comunità scientifica, citando solo gli studi di del Prof. M. e della Geengard sul tempo della duplicazione cellulare (per stabilire la fine dell'induzione nei casi di mesotelioma pleurico) e dando comunque una lettura assai riduttiva di quelli indicati nell'appello del PM (e richiamati dal PG) effettuati in vitro e sui topi, così come delle altre pubblicazioni sulla latenza convenzionale (Helsinky Criteria 1997 e 2014; Berry et al.) che, sempre secondo la Corte di merito, nulla aggiungerebbero al sapere scientifico, in quanto nei casi in esame la verifica deve essere compiuta sul periodo di latenza propriamente detta (pag. 85 sent. impugnata).
Si lamenta che, con un salto logico i giudici del gravame del merito non avrebbero considerato un punto indiscusso nel panorama scientifico internazionale, ovvero che il periodo di latenza propriamente detta non può mai esser inferiore a quello della latenza convenzionale, fissato, nel minimo, in 10 anni proprio dalla Consensys Helsinki del 1997.
La Corte territoriale, così, in luogo di disporre un approfondimento sui punti che riteneva irrisolti, attraverso l'apporto di nuovi studiosi qualificati, ha preferito impegnarsi autonomamente in ragionamenti scientifici (in massima parte recepiti dalla sentenza di primo grado), non ancorati al sapere della comunità scientifica, sottraendosi ad un'analisi compiuta dei contenuti (o, a tutto voler concedere, anche solo ad un'analisi delle conclusioni) delle diverse Consensus tenutesi in Italia e all'estero sui meccanismi di cancerogenesi del mesotelioma (e in particolar modo non valutando la II Consensus Conference tenutasi a Torino nel 2011, la III Consensus di Bari del gennaio 2015, nonché quelle tenutesi a Helsinky nel 1997 e nel 2014), che avrebbero invero fotografato lo stato dell'arte sulle conoscenze più complete e condivise da parte del mondo scientifico.
Le parti civili ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe disatteso gli insegnamenti della sentenza n. 43786/2010, Cozzini di questa Corte, che aveva chiarito come gli esperti, gli studiosi, gli scienziati, i ricercatori non devono essere "chiamati ad esprimere solo il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi e a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una 'metateoria' in grado d affidare l'indagine".
La Corte d'Appello di Milano non si sarebbe avveduta, rendendo assolutamente illogica e contraddittoria la propria decisione, che non si trattava tanto di condividere o meno il punto di vista del singolo studioso (Frost, Pira o altri), quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, lo stato complessivo delle conoscenze: operazione questa non consentita con richiami parziali a qualche studio contrario, nei confronti del quale (anzi) si è aperta aspra critica nel mondo scientifico.
L'opinione dei singoli, così come riportata in sentenza dalla Corte territoriale, sarebbe insufficiente ai fini dell'individuazione della tesi scientifica maggiormente condivisa. Essa, secondo le pp.cc. ricorrenti, avrebbe dovuto, piuttosto, essere "collocata entro l'essenziale sfondo del sapere condiviso" (pag. 43, sent. Cozzini).
Insomma la Corte milanese avrebbe violato il principio di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione di tutti i risultati acquisiti e dei criteri adottati. E, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non avrebbe enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le prove contrarie, fornite dai consulenti delle due parti civili (e da quelli nominati dal PM) in primo grado.
In particolare, si lamenta che siano stati trascurati, ai fini della corretta, va-lutazione del sapere scientifico maggiormente condiviso, gli studi: di Iwatsubo Y. Et al. dei 1998 riportati a pag. 96 dell'Atto di Appello delle parti civili; di Ribak et al.O 1998, di Lanphear & Buncher 1992 e di Bianchi et al. 1997 riportati alle pagine 97 e 98 del medesimo atto di gravame; di Neuman et al.2001, di Mollo e Bellis 1997 riportati a pag. 98 e 99 dell'atto di appello; di Hansen et al. 1998, di Ro- delspergerk et al. riportati alla pagina 102 dell'atto d'appello; di I'anchi et al. 2001 riportato alle pagg. 103-104 dell'atto di appello.
I risultati di un'indagine profondamente deficitaria - ci si duole- hanno fornito un quadro delle conoscenze altrettanto insufficiente, per mancata valutazione delle prove contrarie. 
La mancata definizione dello stato complessivo delle conoscenze sarebbe evidente se si guarda, ad esempio, al fatto che in sentenza manca un'analisi degli studi, anche recenti (riportati nella Consulenza tecnica del Dr. Luigi M. e dell'Ing. Bruno T. indicati nell'atto d'appello di questa difesa, che confermano la sussistenza di una legge scientifica di copertura nei casi di mesiotelioma pleurico.
Solo una valutazione dei diversi studi avrebbe potuto indurre la Corte territoriale a capire se le teorie fatte proprie registrassero un preponderante e condiviso consenso, ma se gli studi non sono stati esaminati tutti -si lamenta- non è stato possibile valutare il consenso che una determinata teoria registri all'interno della comunità scientifica. Non si tratta quindi, secondo le pp.cc. ricorrenti, di ricercare una legge scientifica di copertura a carattere universale (raramente rintracciabile, in quanto ci sarà sempre qualche studioso che proverà ad affermare il contrario) ma di verificare quale sia la tesi maggiormente condivisa, utilizzando il criterio della probabilità logica nel momento in cui si debba indagare il percorso della causalità individuale.
Il fatto invece che la Corte sia propensa alla ricerca di una legge scientifica assoluta (universale), e non anche di tipo probabilistico (quale è l'epidemiologia) ai fini della sussistenza della causalità generale si coglierebbe già a pag. 65. della sentenza qui impugnata, laddove si legge "Ritiene questa Corte territoriale, che gli appellanti non abbiano potuto dimostrare che le tesi alternative da loro presentate, siano le uniche ricostruibili, al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo affonda giuridicamente le sue radici nella mancanza di certezze scientifiche assolute e universalmente accettate, che forniscano al giudice una legge di copertura applicabile nel caso che occupa (e in tutti i casi consimili)".
Ma, ad avviso dei ricorrenti, non è così, perché l'epidemiologia (anche secondo i robusti insegnamenti della sentenza Franzese) è un'ottima scienza applicabile nel percorso della causalità generale, cui deve seguire l'indagine sul singolo caso sulla base del criterio della probabilità logica e dell'intera evidenza processuale disponibile. Il che non significherebbe applicare tout court i dati di uno studio epidemiologico elaborato per una popolazione ai singoli casi di cui è processo, stante il fatto che i lavoratori della T./Ansaldo non costituiscono una coorte oggetto di specifico studio epidemiologico con le idonee metodologie.
b. I periodi precedenti delle persone offese: Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al peso da attribuire ai periodi precedenti l'ingresso di PE.G. in T./Ansaldo di Legnano; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al peso da attribuire ai periodi precedenti l'ingresso dei lavoratori presso lo stabilimento T./Ansaldo di Legnano; mancanza di motivazione sul motivo specifico dell'appello proposto dalle parti civili in ordine ai periodi delle persone offese precedenti l'ingresso in T. Ansaldo. Erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e segnatamente per la violazione del combinato disposto degli artt. 192 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e per violazione dell'art. 41 c.p. (art. 606, comma 1, lett. b e lett. e, cod. proc. pen.).
Con il secondo motivo di ricorso ci si duole che la Corte territoriale, in merito al peso da attribuire ai periodi dei lavoratori precedenti l'assunzione di una posizione di garanzia da parte del PE.G. presso lo stabilimento T./Ansaldo di Legnano, decorrente dal 1973, propone a pagina 120 l'elenco di 28 vittime con l'indicazione dei suddetti anni, preceduta dalla considerazione di pagina 119, secondo la quale "Se ne fa qui di seguito elencazione, ponendo loro acconto il numero degli anni di lavoro in azienda prima dell'arrivo del PE.G. e dei successivi responsabili. Ne discende come nel loro caso sia del tutto impossibile stabilire se il mesotelioma sia stato contratto in quei periodi antecedenti, o invece negli anni successivi presso la F. TS.p.A.".
Orbene, le pp.cc. ricorrenti evidenziano che, dalla semplice lettura di tale elenco si evince che per ben 17 vittime l'esposizione precedente l’arrivo del PE.G. (1973) è stata brevissima (dai 2 anni ad un massimo di 8 anni) e sicuramente, per quanto conferma la comunità scientifica, insufficiente al completamento del periodo di induzione (composto dalla fase di iniziazione e da quella di promozione), posto che sono rilevanti tutte le esposizioni precedenti i 10 anni la diagnosi del male (cfr. Consensus di Helsinki, 1997).
A tutto voler concedere, allora, secondo i ricorrenti, anche seguendo un'im-postazione assolutamente restrittiva, che per lungo tempo è stata sposata dalle difese degli imputati, e considerando anche solo i primi 10 anni di esposizione dei lavoratori in T., necessari secondo i criteri di Helsinki del 1997 per poter attribuire un mesotelioma all'esposizione professionale (periodo minimo di latenza convenzionale) e facendo quindi coincidere la latenza convenzionale (che ricomprende tutto il periodo dalla prima esposizione sino alla diagnosi della malattia neoplastica) con la latenza propriamente detta (che ricomprende invece solo un pezzo di tempo della latenza convenzionale, intercorrente fra la fine dell'induzione e il momento precedente la manifestazione clinica del male), per nessuno dei 17 casi, prima dell'avvento di PE.G. e dei dirigenti che si erano susseguiti, erano trascorsi gli anni sufficienti ad integrare la latenza minima convenzionale (10 anni).
Pertanto, e utilizzando tale criterio restrittivo dei soli primi 10 anni di esposizione, che secondo la comunità scientifica sono assolutamente insufficienti al completamento dell'induzione che necessita di molto più tempo in quanto trattasi, come per qualsiasi altro tumore, di una patologia che progredisce per steps (multistadio mediante processi infiammatori), quanto meno, anche solo utilizzando il criterio della probabilità logica per ciascuna delle persone offese (tenuto conto dell'elevata esposizione alle fibre/polveri di amianto in funzione delle mansioni effettivamente espletate da ciascuno) sicuramente per le PP.CC. ricorrenti ring. PE.G. avrebbe dovuto essere condannato per aver esposto colpevolmente i propri dipendenti al cancerogeno asbesto in periodi nei quali le esposizioni hanno sicuramente influito sul processo di cancerogenesi del tumore. E ciò anche in applicazione dell'art. 41 cod. pen. secondo il quale il concorso di cause preesistenti, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la condotta (attiva o omissiva) e l'evento.
L'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale si coglierebbe vistosamente, secondo i ricorrenti, andando ad analizzare per esempio i casi di O.A. (dichiarato prescritto) che è stato esposto solo per due anni prima che l'Ing. PE.G. assumesse la propria carica, o quelli di OMISSIS esposti a soli 5 anni precedenti l'arrivo del PE.G., o ancora addirittura i casi di OMISSIS, esposti per soli 4 anni prima dell'ingresso dell'imputato.
Anche solo applicando il criterio della probabilità logica, invece, si desumerebbe secondo i ricorrenti in modo lapalissiano che, in tali brevissimi periodi lavorativi, l'induzione non poteva essersi consumata per nessuno dei predetti lavoratori, in guanto non era nemmeno terminato il periodo minimo di latenza convenzionale.
Ancora più sorprendente, si ritiene in ricorso, è poi il salto logico operato dalla Corte di merito con riferimento alle posizioni di M.F., che inizia il proprio lavoro in T. nel 1976 (quindi 3 anni dopo l'assunzione della posizione di garanzia del PE.G.) e di N.P., il quale inizia la propria attività presso la T. nel 1974, ovvero un anno dopo l'arrivo del PE.G.. Più precisamente il M.F. risulta dipendente della T. / Ansaldo dal 1976 al 2001 e N.P. dal 1974 al 1980. Orbene, in questi due casi, non potendo attribuire alcun ruolo causale ad esposizioni precedenti avvenute in azienda, si lamenta che la Corte, disattendendo lo specifico motivo di gravame, avrebbe posto a base del proprio convincimento una mera ipotesi, affondando la decisione su una non prova e attribuendo rilevanza ad esposizioni precedenti (ambientali o lavorative) che si presume (senza alcuna prova) i lavoratori avessero subito.
c. Il caso di P.A. (adenocarcinoma polmonare): mancanza di motivazione sul motivo specifico dell'appello proposto in relazione al caso di P.A. (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). 
Con il terzo motivo le parti civili ricorrenti lamentano che, contrariamente a quanto scritto dalla Corte milanese, il caso di P.A., unico lavoratore affetto da neoplasia polmonare, era stato oggetto di specifico motivo d'appello (punto 3. Lett. F atto d'appello, pagine 34, 118, 119 e 120), sul quale i giudici di secondo grado avrebbero omesso di motivare, finanche affermando che proprio il caso P.A. non fosse stato in nessun modo affrontato dagli appellanti.
Viene ricordato che, quanto a tale lavoratore, il giudice di primo di primo grado aveva scritto: "Non essendo noto dunque se il P.A.  fumasse e se avesse contratto l'asbestosi, per ritenere che l'esposizione ad amianto abbia avuto un ruolo quantomeno concausale nel suo decesso occorrerebbe la prova di una sua esposizione ad una dose di 24 ff/ml per anno".
d. L'interpretazione delle sentenze della Cassazione: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle sentenze di questa Corte di Cassazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Con il quarto motivo di ricorso, evidenziato che da pagina 89 a pagina 108 della sentenza impugnata la Corte territoriale analizza le sentenze di legittimità citate dal PM e dalle due parti civili nei propri atti d'appello, si rileva che tutto il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado si incentra su una circostanza che non viene contestata, ovvero che questa Corte di Cassazione è giudice di legittimità che non entra nel merito delle tesi scientifiche ma verifica che il ragionamento seguito dai giudici di merito sia conforme alla legge, secondo le regole dell'ermeneutica e della logica.
Ad avviso delle pp.cc. ricorrenti, tuttavia, la questione sottovalutata dalla Corte di merito sarebbe un'altra.
Anzitutto, se è vero che non è compito di questa Suprema Corte pronunciarsi sulla validità o meno di una determinata teoria scientifica in punto di eziologia del mesotelioma pleurico, è indubbio tuttavia, secondo i ricorrenti, che non è senza significato il dato obiettivo incontestabile che esista una nutrita serie di sentenze di legittimità che hanno confermato pronunce di merito in cui la teoria multistadio, della dose-dipendenza, dell’esistenza delle legge di copertura dell'effetto acceleratore delle esposizioni successive, è stata assunta a modello di spiegazione scientifica del nesso causale che presiede all'insorgenza del mesotelioma nei soggetti esposti professionalmente all'inalazione di fibre/polveri di asbesto.
Il significato di questo orientamento (non considerato dalla Corte di Milano) sarebbe che nei giudizi di merito, che si sono celebrati avanti le più diverse sedi giudiziarie, gli esperti chiamati a pronunciarsi al riguardo si sono espressi nella stragrande maggioranza dei casi nel senso della perdurante validità della teoria multistadio e della natura dose-dipendente del mesotelioma come modello di spiegazione della cancerogenesi da esposizione ad amianto e le argomentazione adesive delle Corti sono state ritenute congrue ed appropriate in sede di legittimità, evidentemente perché i dati scientifici veicolati nel processo dagli esperti si pre-sentavano immuni dalle critiche provenienti dai consulenti degli imputati.
In buona sostanza, con una visione assai parziale, la Corte di Milano, non seguendo le regole della logica, non avrebbe considerato nel proprio iter motivazionale il fatto che a livello giudiziario la teoria multistadio, della dose risposta (dose cumulativa T abbreviazione della latenza) e la tesi della rilevanza causale delle esposizioni successive è assolutamente dominante per il semplice fatto che la netta maggioranza dei periti e dei consulenti chiamati a rappresentare lo stato delle conoscenze scientifiche in materia si è schierata a difesa di tale teoria.
La Corte d'Appello di Milano non avrebbe perciò fatto buon uso delle sentenze indicate dalle parti cibili al fine di trame le logiche conseguenze anche in punto di analisi della teoria scientifica maggiormente accreditata a livello internazionale.
e. L'incipit della sentenza di primo grado: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della posizione del Giudicante in primo grado trattata nel paragrafo 9 della sentenza qui impugnata - cfr. pagg. 68-74 - (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Con il quinto motivo di ricorso si evidenzia che da pagina 68 a pagina 74, la Corte di merito affronta il contenuto delle prime pagine della sentenza di primo grado ed afferma "va respinta con forza l'interpretazione gravemente fuorviata e fuorviate data dal difensore delle parti lese alle pagine 29 e seguenti dei motivi di gravame". In sostanza la Corte di Milano spiega -secondo le pp.cc. ricorrenti - che il giudice di primo grado ha scritto ciò che scritto nell'incipit della propria pronuncia perché nel caso in esame non sussisteva nesso di causalità fra condotte ed eventi e quindi gli imputati non avrebbero potuto essere condannati.
Ebbene i ricorrenti, ai fini della corretta applicazione della legge, secondo le regole della logica e dell'ermeneutica, ribadiscono quella che ritengono essere la contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte di Milano che, in più passaggi, avrebbe attribuito al contenuto della sentenza di primo grado un senso logico diverso.
In particolare, riportati testualmente alcuni passaggi introduttivi della sentenza di primo grado, ci si duole che il giudice di primo grado si sia preoccupato di aspetti ininfluenti ai fini del decidere, qual è l'età dell'imputato o il tempo trascorso dai fatti, trascurando la valutazione o meno della colpa penalmente rilevante.
f. La colpa degli imputati e le rispettive posizioni di garanzia: violazione dell'art. 589 c.p., dell'art. 43, comma 3, c.p. e segnatamente delle disposizioni di cui agli artt. 21 DPR 303/1956, 4 del medesimo DPR e art. 4 del D.P.R. 547/1955, art. 2087 c.c. e art. 32 Cost. e con conseguente ulteriore violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 546 comma 1, lett e, cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e lett. e, cod. proc. pen.); carenza/assenza della motivazione in punto di c.d. posizioni di garanzia degli imputati (art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso le pp.cc. ricorrenti lamentano che, "lanciandosi" alla ricerca della legge scientifica di copertura, senza peraltro foto-grafare lo stato dell'arte delle conoscenze sul mesotelioma, la Corte di Milano avrebbe invertito l'esame delle prove emerse nell'istruttoria dibattimentale.
Nella sentenza impugnata, infatti, non ci sarebbe un rigo sulle violazioni di legge compiute dagli imputati, vi sarebbe silenzio assoluto sul tema dell'assenza dei dispositivi di protezione individuale e collettivi all'interno dello stabilimento T./Ansaldo di Legnano, nulla si direbbe sul rispetto o meno del principio di precauzione, sulle violazioni dell'art. 2087 cod. civ., dell'art. 21 DPR 303/1956, del dovere di informazione da parte del datore di lavoro contenuto nell'art 4 del medesimo DPR e nell'art. 4 del D.P.R. 547/1955 in relazione alla prevedibilità e prevenibilità delle patologie asbesto correlate (leggi mesoteliomi). Eppure -ci si duole- si tratta di norme contenute nel capo di imputazione, rispetto alle quali la Corte territoriale ha preferito non confrontarsi.
In ultima analisi la Corte non avrebbe nemmeno tenuto in considerazione le norma cardine del nostro ordinamento, ovvero l'art. 32 Cost., violando apertamente gli artt. 589 e 43 comma 3 cod. pen. laddove stabilisce che l'evento è colposo quando, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, proprio come accaduto nel nostro caso.
La Corte non motiverebbe, poi, in ordine alle posizioni di garanzia attribuibili agli imputati, e in ciò non considerando sia la giurisprudenza di legittimità che il corredo probatorio emerso in primo grado, che renderebbe gli odierni imputati a tutti gli effetti di legge datori di lavoro (nei rispettivi periodi di competenza).
Di più, come se nulla fosse stato eccepito con l'atto d'appello, si lamenta che a pag. 121 la Corte territoriale scriva: "Oltretutto, a parte il PE.G., gli altri soggetti gravati da incombenti prevenzionali e antinfortunistici, hanno ricoperto le rispettive cariche in T. spa, T. Industriale SpA, F.T.C. Legnano Sri, Ansaldo Componenti Sri, per periodi brevi, che non consentono di identificare in primo luogo in via cronologica, alcuna loro responsabilità".
Ebbene, le pp.cc. ricorrenti rilevano che l'assoluzione degli imputati C.R. , C.L., DS.R., G.R., I.E., T.G. e V.V. si basa sul fatto che gli stessi avrebbero ricoperto posizioni di garanzia per periodi "troppo brevi", e in ogni caso inferiori ai due anni. Il giudice di primo grado (la cui sentenza viene in toto richiamata dalla Corte milanese) rinviene il principio dello sbarramento "dei due anni" quale soglia minima per l'imputazione di responsabilità nella già ricordata sentenza 43786/2010 "Cozzini". Ma -obiettano le pp.cc. ricorrenti che in ricorso esaminano ampiamente i vari passaggi della sentenza di questa Corte del 2010- la sentenza in esame non contiene tale assunto giuridico, peraltro non ravvisabile in nessuna altra pronuncia di legittimità (e men che meno di merito).
Viene evidenziato, in particolare, che, nel caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte (imputato Cozzini), il Collegio, al quale evidentemente non era consentita una revisione del corredo probatorio nel merito, ha semplicemente dapprima riportato il pensiero della Corte territoriale investita dell'impugnazione che in quella determinata circostanza, in quella determinata fabbrica constatava che quelle condotte degli amministratori si erano protratte per periodi non inferiori a due anni (nel caso minimo) e quindi erano ampiamente da considerarsi idonee a radicare il giudizio di responsabilità.
Si obietta, in altri termini, che giammai questa Suprema Corte ha posto il "paletto" dei citati (minimi) due anni di posizione di garanzia, riportando solo il pensiero della Corte d'Appello che altro non faceva che constatare la durata sia pur minima (in quel caso di due anni) in cui quegli imputati avevano ricoperto posizioni apicali.
Chiarito questo punto di non poco conto, le pp.cc. ricorrenti evidenziano che che la sentenza di primo grado (richiamata dalla Corte di merito) ha considerato (errando anche in fatto) "troppo brevi" periodi di carica degli imputati che andavano "dai 5 mesi all'anno e 4 mesi" (cfr. pag. 4 sent. primo grado); peraltro, si osserva che i periodi di carica degli imputati arrivano complessivamente fino ai 23 mesi! (per esempio si vedano gli imputati G.R., C.R. e V.V.).
In ciò, la pronuncia avrebbe contraddetto un dato non più messo in discussione dalla comunità scientifica, ovvero che l'amianto, anche a basse dosi e per periodi brevi, si comporta come un cancerogeno completo e quindi non è possibile fissare una soglia, quantitativa o temporale, al di sotto della quale non vi sia rischio oncogeno per le persone esposte (il richiamo è alla Monografia IARC e ai Quaderni del Ministero della Salute n. 15 del maggio - giugno 2012). In senso conforme - viene osservato in ricorso- si muovono anche gli studi di Jones e Hobbs (1980), debitamente richiamati nell'atto d'appello di questo difensore, che non stati però presi in esame dai giudici di secondo grado.
Richiamando un ampio corredo di precedenti di questa Corte (ad esempio Sez. 4 n. 28796/2011 riguardante dei dirigenti della Pirelli) in ricorso si analizzano sia quelle che sarebbero le violazioni di legge compiute dalla Corte territoriale, in particolare dell'art. 40 cpv. cod. pen. e dell'art. 2087 cod. civ., sia la carenza motivazionale della decisione che in alcuni passaggi, secondo i ricorrenti, lascerebbe spazio ad un salto logico-giuridico sicuramente censurabile in sede di legittimità secondo i massimi insegnamenti espressi da questa Corte.
La Corte territoriale avrebbe violato il precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. (colpa generica) che pone a carico dell'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare e garantire l'integrità psico-fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, non spendendo in sentenza nemmeno un rigo su tale norma, richiamata nell'atto di appello, e nemmeno sulle disposizioni della normativa speciale che in questo processo sono state enucleate e circoscritte, nel capo di imputazione, con particolare riferimento agli articoli violati dei DPR 547/1955, 303/1956 (colpa specifica). In particolare, ci si duole che la Corte territoriale sia rimasta silente sul fatto che l'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l'applicazione di tutte quelle misure considerate acquisite dalla tecnica e dall'esperienza, a prescindere dal fatto che siano contemplate e previste nei testi di legge, e in ciò ponendosi in direzione diametralmente opposta a tutta la giurisprudenza penale e civile di legittimità.
La fonte principale delle regole di comportamento cui è tenuto il datore di lavoro - prosegue il ricorso delle pp.cc. - è rappresentata proprio dall'art. 2087 cod.civ. (che si ricorda essere norma risalente al 1942) che introduce con carattere di autonomia un obbligo di sicurezza sia di natura privatistica verso il lavoratore che di natura pubblicistica verso lo Stato. E tale obbligo è soggetto ad un continuo aggiornamento, dal momento che impone al datore di lavoro di conformarsi costantemente alle innovazioni della tecnica e dell'esperienza (viene richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, in sede civile n. 11351/1993 e un risalente precedente di questa Sez. 4 n. 906/1990).
Richiamando altresì le pronunce di questa Corte Sez. 4 n. 988/2002, Macola ed altri; Sez. 4 n. 24997/2012, Pittarello e Sez. 4 n. 11128/2015 sul caso Fincantieri di Palermo) le parti civili ricorrenti deducono che tutti gli imputati, nella loro posizione, ben dovevano e potevano sapere del rischio-amianto cui erano esposti i lavoratori ed hanno invece colposamente omesso -senza che la Corte territoriale abbia fornito una risposta motivazionale sul punto- di adottare quegli accorgimenti di natura infortunistica che le conoscenze dell'epoca già contemplavano.
Chiedono, pertanto, agli effetti della responsabilità civile, a questa Corte di legittimità di voler annullare la sentenza impugnata. 
3. In data 24 ottobre 2017 risulta presentata memoria nell'interesse dell'imputato PE.G., difeso dagli Avv. Franco Coppi e Giuseppe Bana.
I difensori premettono che, nella logica stringente della sentenza impugnata (quella secondo cui non è possibile determinare quali esposizioni siano state quelle rilevanti), ben si comprende come i restanti motivi di appello siano stati ritenuti assorbiti (così la sentenza a pag. 127) e comunque superati con il richiamo esplicito alla motivazione della sentenza del Tribunale anche perché "i motivi di appello presentati dalle parti" riproponevano solo "una nuova lettura degli stessi temi difensivi già presentati in primo grado e ampiamente esaminati dal giudice di prime cure", fatto che ben legittimava la Corte ad "effettuare riferimenti motivazionali alla prima sentenza" (così la sentenza di appello a pag. 61).
Si tratterebbe di un'affermazione che varrebbe anche per i motivi di ricorso che ritornano sulle stesse questioni, quasi ignorando i contenuti argomentativi specifici dell'atto impugnato e a tal fine viene evidenziato come il ricorso del Procuratore Generale riprenda sostanzialmente gli argomenti della memoria depositata avanti la Corte d'Appello il 18.1.2017 -che viene allegata- senza considerare che la prima parte della memoria e quindi dei motivi è la trasposizione, riga per riga, del terzo paragrafo dell'articolo "L'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali asbesto correlate", pubblicato dal Pubblico Ministero del primo grado di giudizio dr. Maurizio Ascione, su Giustizia Penale, nel febbraio 2016 parte II, p. 101.
I difensori del PE.G., quanto alla posizione personale del loro assistito, ricordano come il giudice di primo grado avesse "in prima battuta" ritenuto che il processo avrebbe potuto risolversi nell'accertamento che "nessuno degli imputati, e nemmeno il PE.G.", poteva "essere ritenuto responsabile delle morti" di cui si stava trattando. Ciò in quanto, "esaminando lo Statuto della Società ed i verbali del Consiglio di Amministrazione" emergeva "come attribuzioni e poteri [...] di fatto, in modo sostanziale" fossero stati " delegati all'AD e/o a determinati soggetti, non componenti del Comitato Esecutivo, né membri del Cda, ma esterni a tali organi, nominati quali direttori generati o centrati direttori di stabilimento, direttori tecnici, capo approvvigionamenti. Ogni soggetto era preposto per determinati compiti". Nel dettaglio, osservava il Tribunale, il compito di "sovraintendere alla gestione generale della società" era stato delegato all’amministratore delegato; quello di "curare, in particolar modo, la gestione tecnica e commerciale della società" era stato delegato al direttore generale; sotto di essi operavano, nell'ambito di una complessa struttura organizzativa, i dirigenti a loro volta muniti di "vere e proprie deleghe" (e, secondo i difensori, viene in rilievo in tal caso l'art. 299 del d.lgs. 81/2008 sull' esercizio di fatto di poteri direttivi, che ha oggi codificato un principio già in precedenza più volte applicato in giurisprudenza).
In questo preciso contesto fattuale, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, ed i loro componenti (tra cui ring. PE.G.), non rivestivano - sempre secondo il Tribunale - il ruolo di "datore di lavoro"; semmai sarebbe stata astrattamente ravvisabile una responsabilità per culpa in vigilando, responsabilità, non contestata dal PM (per cui, come si osserva nella sentenza, a ritenerla "si imporrebbe il provvedimento di trasmissione degli atti alla Procura affinché proceda per fatto diverso") e comunque non ritenuta sussistente nel fatto concreto (cfr.sent.trib.p.7-8).
Ebbene, rilevano i difensori del PE.G., che PG e PP.CC. ricorrenti, nel riproporre temi già ampiamente vagliati dal GM milanese, si muovono su tre diverse direttrici: 1) l’attribuzione al comitato esecutivo di ruoli incompatibili con quelli che gli sono propri nel diritto societario; 2) la contrapposizione tra una presunta realtà formale (l’assenza di deleghe aventi i requisiti previsti dall’ art. 16 d.lgs.8 1/08) e quella sostanziale, ovviamente attribuendo solo alla prima valore dirimente; 3) l’ipotesi alternativa di una responsabilità per omesso controllo sull’attività dei delegati, del tutto disancorata dal capo di imputazione.
Ed invece -si sottolinea ancora nella memoria in esame- è proprio in relazione alla rilevanza attribuita alla realtà sostanziale, rispetto alla presunta realtà formale, che i giudici di merito si sono uniformati correttamente ai principi che costituiscono il fondamento della responsabilità penale.
Viene ricordato che i reati ascritti al PE.G. "hanno struttura di reati commissivi, incentrati sulla esposizione di lavoratori alle fibre di amianto aereodisperse", la componente omissiva atterrebbe semmai "alla connotazione colposa della condotta, essendo costituita dalla mancata adozione delle misure prevenzioni imposte dalla legge" (il richiamo, anche in questo caso è alla sentenza 43786/2010, Cozzini e altri, ma anche a Sez. 4 n. 12175 del 3/11/2016, Bordogna e altri, p 36).
Tale rilievo - si sottolinea- "non ha valore meramente teorico, perché indirizza l’accertamento giudiziario, sia per il versante del soggetto attivo che per quello del nesso di causalità. Per il primo aspetto (...) la puntualizzazione svela che non si tratta di ricercare la posizione di garanzia (nozione che viene in considerazione nell'ambito dei reati omissivi impropri) ma di accertare chi abbia tenuto la condotta attiva".
Nell'ambito di un'organizzazione complessa, ed e indiscutibile che tale fosse T. all'epoca dei fatti, questa "ricerca deve fare i C.R. con l'articolazione concreta della compagine, per identificare, al di là dei ruoli formalmente ricoperti, a chi debba imputarsi la decisione di esporre i lavoratori all'agente patogeno nelle condizioni date, e chi, avendo residui compiti di controllo, non li abbia svolti. Si ripropone, quindi, la questione dell'accertamento dei poteri, ma in una logica significativamente differente" (il richiamo è ancora a Sez. 4, n. 12175 del 3/11/2015, Bordogna e altri, p. 36).
Si evidenzia anche che, in contesti organizzativi caratterizzati dalla complessità - come sottolineato dalla Sezioni Unite n. 38343 del 24/4/2014 Espenhan e altri, "l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno ...". Occorre - e proprio questo ha fatto il giudice di prime cure, secondo i redattori della memoria - "individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo" (così, sempre, n. 38343/2014).
Individuato perciò correttamente nell'amministratore delegato (e nell'articolata struttura organizzativa che dallo stesso dipendeva) il soggetto che avrebbe tenuto la condotta tipica, l'unica contestata nel capo di imputazione, la posizione del PE.G., membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, avrebbe potuto assumere rilevanza solo con riferimento ad ipotetico "omesso controllo", imputabile all'intero comitato esecutivo o, più correttamente, all'intero consiglio di amministrazione.
Si fa, tuttavia, rilevare che questa diversa impostazione accusatoria - che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto incompatibile con il capo di imputazione - non può tuttavia tradursi nella semplice affermazione "della titolarità del ruolo formale" e della presunta "natura strutturale della causa dell'aerodispersione" (il richiamo è, nuovamente, a Sez. 4, n. 12175 del 3/11/2016, Bordogna e altri, p.37), ma richiede, piuttosto, l'individuazione di elementi di colpa che riguardino l'organo di controllo, che sono diversi da quelli propri dei soggetti che di fatto gestivano e determinavano le condizioni dell'ambiente di lavoro.
Gli appelli dei ricorrenti (e i conseguenti ricorsi), secondo i difensori del P.G., viceversa, non hanno, da un lato, in alcun modo impugnato, la statuizione del giudice di primo grado circa l'incompatibilità di tale impostazione accusatoria con il capo di imputazione (e questo basterebbe); dall'altro, si limitano a richiamare gli specifici elementi di colpa addebitabili - a loro dire - agli organi di gestione, senza indicare in alcun modo gli elementi individualizzanti da cui in ipotesi sarebbe ravvisabile una colpa dei componenti del consiglio di amministrazione.
Per tale ragione l'impugnazione proposta sarebbe carente ab origine della necessaria specificità e quindi dovrebbe considerarsi del tutto inammissibile.
Quanto al nesso di causalità, si rileva che i ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili ripropongono le argomentazioni dei motivi di appello, lamentando sostanzialmente che i giudici di merito si sarebbero discostati dall"insegnamento" di codesta Corte, in quanto esisterebbe a loro dire un indirizzo di legittimità che, in tema di malattie e decessi per esposizione ad amianto (con speciale riferimento al mesotelioma), affermerebbe l'esistenza di una legge di copertura che consentirebbe di accertare il nesso di causalità tra condotta ed evento morte anche quando, come nel caso di specie, sia risultato che l'esposizione si è protratta per un lungo arco temporale, nel corso del quale diversi siano stati i soggetti attivi.
Nel ricorso del Procuratore Generale - ad esempio - si fa riferimento alla sentenza Sez. 4 n. 27/2/2014, n. 18933 (relativa alle malattie asbesto correlate insorte ai lavoratori della centrale Enel di Chivasso), riportandone la massima: "In materia di rapporto di causalità l'individuazione della cosiddetta legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l'evento presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con ausilio di esperti qualificati e indipendenti (in applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva escluso la sussistenza dell'effetto acceleratore sul mesotelioma derivante dalla prolungata esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza, seppur latente, della malattia, osservando che il giudice di merito aveva elaborato un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare e ponderose)".
Peraltro, si rileva che tale sentenza è stata specificamente considerata dai giudici di secondo grado (così la sentenza di appello alle pagg.103-106), che hanno correttamente osservato (questo anche in relazione alle più numerose sentenze richiamate dalla parte civile) che questa Corte di legittimità non ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Torino, perché "riteneva dovesse essere applicata la teoria dell'effetto acceleratore e, quindi, perché riteneva che il giudizio di merito dovesse essere di condanna, ma piuttosto perché non condivideva il metodo di analisi delle problematiche causali" (sent.app.p.106). Osserva inoltre la Corte di Appello di Milano che la medesima sentenza prendeva atto che "sul tema scientifico dell'accelerazione dei processi eziologici si registra nella giurisprudenza una situazione che, magari giustificata all'interno di ciascun processo e delle informazioni e valutazioni scientifiche che vi penetrano, risulta tuttavia difficilmente accettabile nel suo complesso", concludendo che la "corte di legittimità, d'altra parte, e chiamata a esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa".
Assunto questo a cui -viene fatto rilevare nella memoria in esame- questa Corte si è sempre conformata, da ultimo rispondendo a un "auspicio formulato da autorevole dottrina", che avrebbe voluto che "della questione della validità della legge causale che afferma l'effetto acceleratore vengano investite le Sezioni Unite", ribadendo che "il percorso indicato non e concretamente praticabile", in quanto "non si tratta di interpretazioni giuridiche, ma di giudizi di fatto di segno opposto, rispetto ai quali non si crede che le Sezioni Unite possano prendere posizione, se non quando si tratti di giudizi espressi nel procedimento del quale si occupa, per verificarne la resistenza alla luce dei consueti parametri del sindacato di legittimità". Quindi non restava che "ripetere, ancora una volta, come il giudizio penale non possa essere il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che é processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di necessaria dimensione universale; il sapere scientifico, altrove consolidatosi, giunge nel processo penale attraverso gli esperti" (il richiamo è ancora una volta a Sez. 4 n. 12175 del 3/11/2016, Bordogna e altri, par. 18)
Il ricorso su questo tema, secondo i difensori del PE.G., può perciò considerarsi ammissibile solo nella misura m cui evidenzi eventuali violazioni dei principi posti dalla sentenza Cozzini (Sez. 4 n. 43786/10) e confermati nelle decisioni successive in tenia di acquisizione ed utilizzo del sapere scientifico, oppure carenze o contraddizioni della motivazione della sentenza.
I ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili - si sostiene- pongono invece questioni estranee ai parametri del giudizio di legittimità. E non sarebbe un caso, perché, invece, la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato i principi della più volte richiamata sentenza Cozzini e avrebbe fornito una spiegazione logica, coerente ed esaustiva delle proprie conclusioni, anche relativamente allo stato del sapere scientifico così come è stato acquisito nel processo, esaminando i consulenti tecnici del P.M., della parte civile e degli imputati.
La Corte di Appello infatti, proprio richiamando la sentenza Cozzini, rileva anzitutto che, "poiché nella vicenda oggetto del processo l'inferenza probatoria che è alla base dell'accertamento del fatto non può essere articolata sulla base delle conoscenze ordinarie, dei sapere diffuso è evidente che non si possa prescindere dal sapere scientifico, come indispensabile strumento al servizio del giudice del processo"', osservando anche che "il giudice di merito non dispone ab origine delle conoscenze e delle competenze necessarie; di conseguenza le informazioni scientifiche non possono che essere veicolate nel processo dagli esperti, chiamati non tanto ad esprimere (solo) il loro seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi a una 'metateoria' in grado di guidare affidabilmente l'indagine".
Da questa corretta premessa metodologica, la Corte di Appello trarrebbe - secondo quanto di legge nella memoria in esame- due logiche conseguenze: 1. da un lato che occorre "prendere in considerazione primariamente gli apporti conoscitivi acquisiti nel processo attraverso l'esame dei consulenti tecnici e l'acquisizione delle consulenze (nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti i consulenti delle parti, il giudice ha disposto una perizia sul tema della diagnosi risultato controverso, nessuna della parti, neppure nei motivi di appello, ha ritenuto di sollecitare una perizia sui temi della rilevanza delle esposizioni successive all'induzione e sulla possibilità di determinare il momento in cui si è verificata l'induzione2. dall'altro che occorre "assumere un atteggiamento di estrema prudenza nell'accedere direttamente alla conoscenze scientifiche, richiedendo tale operazione competenze tecniche dì cui il giudice non dispone" (così la sentenza di appello a pag. 78). Non infatti consentito al giudice creare "il dato scientifico" in "contraddizione con le risultanze processuali" (il richiamo è alla già citata Sez 4, n. 12175 del 3/11/2016, Bordogna e altri, par. 17B).
La Corte di Appello - si osserva ancora- è quindi pervenuta ad una prima conclusione, motivata con riferimento al parere dei CTPM Dr. Bugiani e del CT Prof Pira, ossia che non possono sussistere dubbi sul fatto "che le esposizioni successive all'induzione non hanno incidenza sullo sviluppo del mesotelioma, come peraltro degli altri tumori" (sentenza impugnata pag. 82).
Il diverso convincimento del CTPC Dr.Mara è stata invece ritenuto non condi-visibile, sia perché proveniente da un consulente privo di una specifica competenza in materia ("esperto di chimica che non ha mai partecipato al dibattito scientifico in materia"), sia soprattutto perché espressione di "un'opinione personale" (cfr. la sentenza di appello a pag. 80), come del resto risultava dalla motivazione del giudice di prime cure (la sentenza del Tribunale "dava atto che su questo tema dissentivano solo i consulenti delle parti civili, che pero facevano affermazioni personali "senza tuttavia dar atto delle motivazioni scientifiche poste a base di questa affermazione, il dottor Mara sosteneva trattarsi di 'un punto controverso che non condivido' (sentenza impugnata pag. 112)
Il tema da approfondire, in quanto oggetto di pareri parzialmente discordanti tra il CTPM Dr Bugiani e il CT Prof Pira - era dunque quello se fosse o meno possibile "determinare il momento dell'induzione" (intesa come momento finale del processo di cancerogenesi), ossia "se sussista una legge di copertura - accettata dalla comunità scientifica - che consenta di collocare temporalmente il momento in cui e terminata l’induzione" (così la sentenza impugnata a pag. 82).
La Corte territoriale prende atto che sullo specifico tema l'unico studio pubblicato è "quello della Greengard et al. del 1987" (sentenza impugnata pag. 83), studio che per i giudici del gravame del merito non pare affatto risolutivo neppure sul piano generale e soprattutto in relazione alla specifica patologia "attesa l'estrema variabilità individuale, osservata nella fase clinica dei singoli individui" (così la sentenza impugnata a pag. 88) Del resto anche il CTPM Bugiani - si ricorda nella memoria in esame leggersi sempre nella motivazione della sentenza impugnata - si "è ripetutamente espresso nel senso della impossibilita di determinare il momento in cui il tumore e stato indotto" (sentenza impugnata pag. 88).
Nella sentenza - viene ancora evidenziato- si dà anche atto che il CTPM Bugiani ha ipotizzato sul piano generale che "il tempo intercorrente tra il completamento dell'induzione e la diagnosi della malattia dovrebbe essere compreso "tra i 6 e i 14 anni circa" (trascrizione udienza del 22/12/2014, pag. 77)", ma ha correttamente rilevato che questa ipotesi - desumibile "da uno studio del Prof. Mollo che non e stato mai pubblicato ("non pubblicato purtroppo" - trascr. ud 22/12/2014, pag. 77)" - in primo luogo, non è mai stata sottoposta "alla comunità scientifica e quindi ad un vaglio critico indispensabile perché si possa parlare di scienza" (così a pag. 83 la sentenza impugnata), in secondo luogo, si fonda "sul presupposto che il tempo di duplicazione cellulare sia un dato costante e sia identico per tutti i tipi di tumore, nei singoli individui e in tutte le fasi di sviluppo della malattia successive all'induzione", presupposto che contraddice "le conoscenze generalmente condivise dalla comunità scientifica ossia il concetto dell'eterogeneità e individualità dei tumori (tra individui diversi, ma anche tra le cellule di uno stesso tumore)" (così la sentenza impugnata a pag. 86) e i dati sperimentali sul mesote- homa, riportati dallo studio della Greengard et al. 1987, da cui risulta che "il tempo di duplicazione cellulare del mesotelioma nella fase clinica è (...) in media di 275 giorni (molto superiore al tempo di 100 giorni indicato dal CT Bugiani)", con una variabilità individuale compresa nell'intervallo amplissimo "da 50 a oltre 700 giorni" (relazione Prof. Pira, p. 50 - vedasi la tab.28, estratta dall'articolo).
Nella memoria in esame si evidenzia che la motivazione della sentenza di appello, a pag. 113, ha preso infine m esame anche il "tema del presunto effetto acceleratore delle esposizioni successive", pervenendo, a pag. 116, alla conclusione che la "diatriba scientifica" è ad oggi irrisolta e che "non c'è una sicura legge di copertura a cui il giudice possa fare riferimento per ancorare la causalità individuale di ciascun evento infausto occorso agli operai deceduti". Infatti, anche a voler ritenere che dagli studi epidemiologici emerga una legge che colleghi la durata della latenza a quella dell'esposizione (fatto che si ripete e discusso), si tratterebbe comunque di una legge probabilistica; "ciò significherebbe che lo stesso effetto si determinerebbe solo in una determinata percentuale dei casi e comunque non immancabilmente".
In altri termini, traducendo tale informazione probabilistica nell'inferenza de-duttiva del caso concreto si perverrebbe alla conclusione che il lavoratore aveva solo la probabilità (statistica) di subire l'accelerazione dell'evoluzione del processo carcinogenetico, con l'ulteriore conseguenza che agli imputati che hanno operato in azienda dopo l'iniziazione non potrebbe essere mossa l'imputazione causale condizionalistica che, come è noto, richiede un certo ruolo eziologico della condotta rispetto all'evento" A meno che "le C.R.ngenze del caso concreto siano appunto, se possibile, copiose e comunque significative, e, per le loro peculiari caratterizzazioni, riescano a risolvere il dubbio insito nel carattere probabilistico del sapere utilizzato nell'inferenza deduttiva"
Si sostiene cioè -ancora una volta richiamando il dictum delle più volte citate sentenze Cozzini e Bordogna- che, in ipotesi astratta, il carattere probabilistico della legge potrebbe condurre alla dimostrazione del nesso condizionalistico solo ove fossero note informazioni cronologiche e fosse provato, ad esempio, che il processo patogenetico si e sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non segua un'ulteriore esposizione. Analogamente potrebbe argomentarsi ove fossero noti i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo ed essi fossero presenti nella concreta vicenda processuale"
Nel caso di specie, la Corte territoriale, a pag. 125 rileva, invece, che la "media della vita dei lavoratori, dall'inizio del loro lavoro in amianto, è stata di 42 anni" e in nessun caso è stata riscontrata una concreta correlazione tra "l'entità del periodo di sicura esposizione" e l'anticipazione dell'insorgere della malattia. E sempre secondo la sentenza impugnata (il richiamo è a pag. 125 della motivazione) emerge "al contrarlo e paradossalmente si nota come, in linea di massima, maggiore è stato il periodo di esposizione, più lunga è durata la latenza".
Dopo un approfondito esame in fatto di ciascun caso di mesotelioma oggetto del processo, si sarebbe perciò correttamente pervenuti (il richiamo è a pag. 119 della motivazione del provvedimento impugnato) -secondo le conclusioni che traggono i difensori nella memoria in esame- alla affermazione che, poiché tutti i lavoratori sono stati esposti all'amianto prima che il loro assistito PE.G. avesse assunto la qualifica indicata nell'Imputazione, per cui in ogni caso non sarebbe possibile determinare la rilevanza, al di là di ogni ragionevole dubbio, delle condotte allo stesso addebitate, non potendo essere dimostrato il nesso casuale.
Pertanto, i difensori del PE.G. chiedono, in via principale, dichiararsi l'inam-missibilità dei ricorsi e, in subordine, rigettarsi gli stessi.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Per affrontare in maniera sistematica i temi che la sentenza impugnata impone all'attenzione del Collegio, occorre ribadire che ci troviamo di fronte a due gruppi di imputati. 
Il primo comprende quei soggetti che hanno ricoperto presso la società T./Ansaldo posizioni apicali ed operative, quindi di Amministratore Delegato e/o di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Si tratta di: 1. C.R., che è stato Amministratore Delegato F.T.C. Legnano S.r.l. dal 30.01.1991 al 31.7.1991 e, a seguire, della Ansaldo Componenti Srl dal 1.8.1991 al 31.12.1992; 2. DS.R., che è stato Presidente e Amministratore Delegato della F.T.C. Legnano S.r.l. dal 15.12.1989 all'8.5.1990;
3. G.R., che è stato Amministratore Delegato della T. Industriale Spa dal 24.2.1988 al 31.12.1988 e poi Presidente e Amministratore Delegato F.T.C. Legnano S.r.l. dal 1.1.1989 al 15.12.1989; 4. I.E., che è stato Amministratore Delegato della F.T.C. Legnano S.r.l. dal 1.6.1990 al 30.1.1991; 5. Vincenzo V.V., che è stato Presidente della F.T.C. Legnano S.r.l. dal 30.1.1991 al 31.7.1991 e, a seguire, della Ansaldo Componenti dal 1.8.1991 al 31.12.92.
Per costoro i giudici di merito, come detto in premessa e come si avrà modo di analizzare nel dettaglio, sono pervenuti, in relazione alle morti di quei soggetti per i quali è dimostrato che la morte sia dovuta ad una malattia oncologica derivante dall'esposizione all'amianto, ad un'assoluzione per non aver commesso il fatto in ragione di due considerazioni: a. che avevano ricoperto le loro cariche ad una distanza temporale di svariati anni rispetto a quello che è l'unico punto fermo che la scienza offre in materia, e cioè che la cancerogenesi irreversibile si ha con la c.d. iniziazione, con quel momento cioè in cui si attiva irreversibilmente quel processo di costante infiammazione che poi porterà diversi anni più tardi, alla malattia conclamata; b. che le conoscenze scientifiche, che vengono capillarmente analizzate, non consentono di poter affermare che vi sia un'incidenza, nemmeno in termini di accelerazione e di diminuzione della cosiddetta latenza, rispetto all'evento morte dei periodi di esposizione all'amianto successiva alla sopra richiamata inizializzazione.
Peraltro si tratta di soggetti che, come sviscerano ampiamente le due sentenze di merito, hanno ricoperto i loro incarichi in un periodo, intorno alla fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta, in cui la bonifica dell'amianto in T. era stata in larga parte attuata.
Il secondo gruppo comprende, invece, coloro che hanno ricoperto ruoli di meri partecipanti al Comitato Esecutivo della T./Ansaldo.
Si tratta di: 1. PE.G., componente del Comitato Esecutivo della T. S.p.A. dal 29.3.1973 al 21.4.1980; 2. T.G., componente del Comitato Esecutivo della Ansaldo Componenti Srl dal 1.8.1991 al 31.12.1992; 3. C.L., componente del Comitato Esecutivo della Ansaldo Componenti Srl dal 1.8.1991 al 31.12.1992.
Per tali imputati l'assoluzione per non aver commesso il fatto prescinde, per i giudici di merito, da qualunque considerazione circa l'incidenza delle successive esposizioni all'amianto o, per il solo PE.G. che ha ricoperto tale carica in un periodo più risalente nel tempo -e quindi più vicino all'inizio dell'attività in fabbrica degli operai deceduti-, anche dall'individuazione del momento esatto dell'iniziazione della malattia per ciascuno degli operai deceduti.
Ciò perché l'assoluzione -come vedremo- si è fondata sulla circostanza che essi hanno fatto parte di un board aziendale che non risulta avere partecipato ad alcuna scelta operativa della T..
3. Vanno anche operate alcune premesse.
La prima è che tanto le sentenze impugnate che i ricorsi, a larghi tratti, paiono operare una confusione tra la delega di funzioni contemplata in ambito societario rispetto a quella peculiare delega prevista dalla normativa antinfortunistica di cui al D.lgs. 81/08 ed alle leggi in materia che l'hanno preceduto.
In altri termini, una cosa è l'esonero di responsabilità previsto dalla normativa antinfortunistica ed altro sono i criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario.
Da ciò discende che la formalità della delega cui si fa riferimento anche nella motivazione della sentenza impugnata attiene all'ambito del diritto societario e non alla materia infortunistica e al diritto penale del lavoro, che qui rileva.
Va anche precisato che, per comodità di esposizione, si parlerà di "posizione di garanzia" per meglio intendere la posizione degli imputati rispetto agli obblighi antinfortunistici, laddove tecnicamente di posizione di garanzia può parlarsi esclu-sivamente rispetto al reato omissivo improprio, che non è il caso che ci occupa.
Ancora, quanto all'esposizione massiva dei lavoratori all'amianto, soprattutto nei primi anni di lavoro, la stessa non è posta in discussione, sebbene, come ricorda a pag. 41 la sentenza impugnata, l'attività produttiva della società non ha mai implicato l'uso dell'amianto come materia prima.
Già il giudice di primo grado, infatti, si occupa, anzitutto, analiticamente, di ricostruire le condizioni di lavoro dei dipendenti della società T. nel periodo definito dal capo di imputazione, ricompreso tra il 1973 e il 1992. E a tale riguardo, osserva come le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, le consulenze tecniche e la copiosa documentazione reperita presso la società avrebbero dimostrato l'uso massiccio di amianto, quantomeno fino al 1978. Successivamente, a partire dal 1980, l'amianto sarebbe stato progressivamente rimosso, anche se la bonifica definitiva sarebbe poi avvenuta solo nel 2002.
Circa l'individuazione delle fonti di esposizione, la sentenza di primo grado precisa che il contatto dei lavoratori con l'amianto era dovuto "all'utilizzo di questo materiale quale protezione termica per mantenere i pezzi in temperatura, isolante per consentire il raffreddamento graduale, isolante per proteggere i lavoratori dalle temperature. Inoltre, l'esposizione era dovuta allo sviluppo ed alla dispersione nell'ambiente di polveri e fibre, a causa dello sfaldamento tipico del materiale. Infine, non era ovviata la dispersione dell'amianto negli ambienti né dall'uso di idonee forme di aspirazione, né dalla separazione degli ambienti in cui le polveri si disperdevano rispetto agli altri locali" (pag. 46). Alla luce di tali evidenze, il giudice milanese conclude che "la presenza dell'amianto nella società indica in modo pacifico che i lavoratori vi fossero esposti". "E ciò" - prosegue la sentenza di primo grado- "sebbene l'intensità delle esposizioni dei singoli al materiale variasse a seconda delle mansioni svolte [...] ed a seconda delle epoche dell'impiego in società" (pag. 54).
In ultimo, va anche chiarito che si opererà un discorso generale con riguardo, in larga parte, ai trentatré dipendenti morti per mesotelioma pleurico, rimandando poi al punto sub 11 le specifiche problematiche riguardanti il decesso per adenocarcinoma polmonare di P.A. di cui al capo 20 dell'imputazione.
4. Ebbene, ad avviso del Collegio, la questione circa la configurabilità o meno di una posizione di garanzia rispetto alle odierne imputazioni in capo agli odierni imputati appare pregiudiziale ed assorbente rispetto all'accertamento del momento in cui può dirsi ineluttabilmente iniziato il processo di cancerogenesi e alle considerazioni circa la congruità della risposta motivazionale dei giudici di merito circa il sapere scientifico relativo alle successive esposizioni all'amianto e alla teoria dell'accelerazione. Ed è addirittura dirimente per gli imputati PE.G., T. e C.L..
Come si avrà modo di evidenziare, soprattutto in realtà complesse come quella in esame, nell'ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti.
Tale complessità suggerisce, perciò, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn e altri, Rv 261103) che l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. 
Si tratta, come rilevavano condivisibilmente le Sezioni Unite nel 2014 nella sentenza citata, "di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti".
Il problema si pone per tutti gli imputati, ancorché, come si evidenziava in premessa, sussista per il solo PE.G. thema decidendi in punto di responsabilità penale, essendo la valutazione per gli altri, in ragione dell'impugnazione delle parti civili, limitata al profilo riguardante la responsabilità civile.
In proposito il giudice di primo grado, è tranciante e rileva come, a fonte di un capo di imputazione "sovradimensionato " che vede otto imputati in relazione a 34 decessi avvenuti nel corso degli anni tra i lavoratori della T., il processo riguarda essenzialmente solo l’imputato PE.G. in relazione a cinque omicidi colposi (Omissis).
In realtà, l'assunto era stato fatto proprio anche dalla Pubblica Accusa, che, all'esito del dibattimento di primo grado, aveva chiesto la condanna per il solo PE.G. e l'assoluzione per non aver commesso il fatto per tutti gli altri coimputati. E poi avallata appellandosi da parte del PM solo la condanna del PE.G..
Orbene, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -che non appare scalfita da motivi sufficientemente specifici sul punto né proposti in appello e nemmeno in questa sede dalle parti civili ricorrenti- già il giudice di primo grado aveva dato conto che, a prescindere dalle complesse problematiche che riguardano la malattia professionale asbesto correlata del mesotelioma ed all'adenocarcinoma polmonare, "si fatica a capire come e perché soggetti che hanno rivestito posizioni apicali presso la società per periodi che vanno dai 5 mesi all'anno a 4 mesi negli anni 90 (dall'88 al 92) debbano essere chiamati a rispondere di omicidio colposo per decessi riguardanti lavoratori assunti in T. dagli anni sessanta/settanta".
Il punto -ad avviso del Collegio- appare dirimente.
Come si andrà avanti ad evidenziare, il momento che rileva ai fini dell'individuazione della responsabilità penale per mesotelioma pleurico indotto da esposizione all'amianto, in virtù della concezione condizionalistica della causalità, è quello di quella che in taluni studi citati in diverse sentenze di legittimità viene definita "iniziazione" della malattia tumorale, quando cioè si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti infiammazioni, porterà alla cancerogenesi. Non interessa, ai fini che ci occupano, invece, quel momento -cui sia le sentenze che i ricorsi paiono attribuire valenza determinante ai fini dell'individuazione della penale responsabilità - in cui si forma la prima cellula neoplastica. 
Si tratta, per dirla in altri termini, dell'innesco di quel processo causale del cancro che (come si apprende dalle conoscenze scientifiche approdate nelle dette pronunce di legittimità) si ha precocemente e, come ha ribadito questa Corte di legittimità in più occasioni, si ha certamente in un periodo assai precoce rispetto all'esposizione massiva del lavoratore all'amianto.
Tale periodo, secondo il sapere scientifico, non può essere quantificato in maniera predeterminata, ma dipende dalle singole situazioni, dalle singole lavorazioni, dall'entità dell'esposizione quotidiana.
La sentenza Cozzini di questa Corte di legittimità, più volte richiamata, non l'ha quantificato in via generale - ed evidentemente non poteva farlo- ma si è soltanto limitata a verificare che il percorso motivazionale dei giudici di merito, che l'avevano individuato nei primi due anni di lavoro -si badi, in relazione a quel caso concreto esaminato- era corretto.
Sono questi i due anni cui fa riferimento la più volte richiamata sentenza Cozzini, che quindi fa derivare la conseguenza che chi non ha ricoperto posizioni di garanzia per quei due anni coincidenti con l'iniziazione della malattia va esente da penale responsabilità, ove non venga dimostrato un effetto acceleratore indotto dalle esposizioni successive. Ma non ha certo fissato -come hanno sembrano di equivocare le parti e talora gli stessi giudici nei processi di merito- alcun quantum minimo di permanenza nella carica per assumere la posizione di garanzia rispetto all'evento morte da amianto.
La sentenza Cozzini, come ricorda anche la Corte territoriale nella sentenza impugnata, ha fissato un punto fondamentale nei rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridico, che va qui ribadito, nel senso che il "sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di merito", in special modo per tutte le volte "in cui l'indagine sulla relazione eziologica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale" (così questa Sez. 4, n. 43786/2010, Cozzini, par. 14).
In questi casi, continua la medesima sentenza: "...le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio dell'accertamento del fatto e, in una peculiare guisa, parte dell'Indagine che conduce all'enunciato fattuale. Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto [. . .]. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime. Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez.4, n. 42128/2008)" (ivi, par. 14).
La stessa sentenza Cozzini specifica ulteriormente quale sia il compito del giudice di legittimità rispetto al giudice di merito: "Questa Corte di legittimità, d'altra parte, come pure si è tentato di chiarire, è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa. È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l'esistenza di tale fenomeno. In realtà la Corte ha solo riconosciuto l'assenza di vizi logici del ragionamento causale articolato sulla base della legge scientifica (ritenuta fondata dai giudici di merito) afferente all'abbreviazione della latenza nel caso di esposizione protratta" (ivi, par. 15). E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a carico di Di Palma ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, n. 16237/2013) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.
Questa Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.
Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. 
Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale
5. Ribaditi ancora una volta i limiti del sindacato di questa Corte di legittimità, occorre focalizzare l'analisi delle motivazioni dei provvedimenti impugnati sul sopra ricordato momento dell'iniziazione della malattia.
Che a tale innesco occorra riferirsi per individuare chi in quel tempo rivestisse la posizione di garanzia sembra peraltro essere persuasa anche la Corte territoriale, secondo quanto si legge alle pagine 88 e 112 della sentenza impugnata. Ma poi sembra non trarne le dovute conseguenze dalle sue stesse affermazioni.
Il giudice del gravame del merito non coglie, in altri termini, l'importanza logico-giuridica di un'affermazione, come quella di cui a pag. 88, ove si legge che "Lo studio della Greengard e al. d’altra parte si chiude con l’osservazione che l’unica cosa che si può affermare è che la trasformazione da cui origina la prima cellula neoplastica, avviene poco dopo l’esposizione all’agente cancerogeno: "since thè time between asbestos exposure (for which there is no evidence in thè present cases) and diagnosis of pleural mallgnant mesothelioma is a/so 20-40 years (1, 38.41), thè results suggest that neoplastic transformation give rise to thè first cionogenic celi occurs shortly after carcinogen exposure").
E a pag. 112, dopo avere dato argomentatamente conto delle teorie scientifiche che, a seconda, quantificano da 10 a 15 anni, a 20 anni, e addirittura a 27 a ritroso dal momento della fase clinica della malattia la sua iniziazione, si dà conto di come, in ogni caso "i risultati suggeriscono che la trasformazione neoplastica che dà origine alla prima cellula clono genetica si verifica poco dopo l'esposizione al cancerogeno".
Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, pare corretto l'argomentare del giudice di primo grado, che giunge ad affermare, aderendo come detto alla richiesta del PM, come non possa essere attribuita alcuna responsabilità sotto il profilo del concorso in omicidio colposo a C.R., C.L., DS.R., G.R., I.E., T.G. e V.V. in quanto il periodo di tempo nel quale questi soggetti sono stati legali rappresentanti (o taluni solo membri del board) della società è stato estremamente breve e, soprattutto, riguarda gli anni Novanta, quando l’esposizione dei lavoratori all'amianto era comunque contenuta perché, come ricorda analiticamente la sentenza di primo grado alle pagg. 42 e ss., a partire dagli anni Ottanta già tanto era stato fatto per eliminare il materiale nocivo.
IL GM milanese fonda il suo assunto circa l'impossibilità di sostenere la rilevanza causale sulla determinazione del decesso per mesotelioma di esposizioni verificatesi intorno agli anni Novanta per così brevi periodi, prendendo atto che ogni lavoratore la cui morte è stata imputata anche a questi soggetti aveva lavorato nella società per un lungo periodo di tempo, prima dell'assunzione delle cariche da parte degli imputati di cui stiamo trattando, anche per venti, trent'anni, come viene poi evidenziato nel dettaglio, esaminando le singole imputazioni.
In altri termini -e non pare che sul punto le parti civili portino nei propri atti di impugnazione elementi di segno contrario- il momento della iniziazione della malattia e della fine dell'induzione per tali lavoratori, assunti tanto tempo prima dell'assunzione delle cariche da parte dei Presidenti e degli Amministratori delegati C.R., DS.R., G.R., I.E. e V.V. (dovendo restringersi a loro tale discorso perché per gli altri varrà quanto si dirà di qui a poco per PE.G. in relazione al ruolo di componente del Comitato Esecutivo), è da ritenersi precedente - e non vi è prova contraria- agli anni in cui gli stessi sono stati in carica.
Diversamente - ma su questo argomento ci si soffermerà più avanti - si potrebbe ipotizzare una responsabilità di tali amministratori di fine anni Ottanta- inizio anni Novanta qualora si riconoscesse che il fatto che durante i periodi in cui sono stati in carica i lavoratori, seppure a dosi minori, abbiano continuato ad essere esposti all'amianto, ne abbia accelerato la patologia tumorale già in essere.
Ma, come si dirà, secondo lo spirito della sentenza Cozzini, il giudice di primo grado prima e la Corte territoriale poi, non hanno potuto che analizzare le divisioni persistenti nel mondo scientifico sul rapporto tra la durata delle esposizioni e la latenza, aspetto su cui hanno incentrato le loro motivazioni, finendo peraltro con il trascurare, soprattutto i giudici del gravame del merito, la questione della sussistenza delle posizioni di garanzia.
6. Il GM milanese, invero, dopo avere evidenziato a pag. 5 della propria pronuncia che "emerge dalla consulenza tecnica di R. che, in verità, la scelta di imputare i soggetti in questione è nata da un dato molto semplice: tutti gli altri legali rappresentanti sono deceduti" e che anche il criterio che ha condotto a ritenere soggetto titolare della posizione di garanzia PE.G. in un'epoca in cui la società aveva un Amministratore Delegato, A.A. soggetto da considerarsi "datore di lavoro" ai fini che ci interessano, parrebbe da individuarsi nel fatto che l'A.A. è nelle more deceduto, alle pagg. 7 e ss. passa ad esaminare cariche e ruoli di tutti gli imputati.
Ebbene, il giudice di primo grado dichiara senza troppi giri di parole che "il processo dovrebbe risolversi con poche e formali argomentazioni" in quanto "nessuno degli imputati, e nemmeno PE.G., può essere ritenuto responsabile delle morti di cui stiamo trattando, ancor prima che sul piano della struttura del reato colposo di omicidio, dal punto di vista della riconducibilità delle condotte ai dirigenti della società individuati come imputati".
Per il giudice di prime cure i soggetti che devono essere ritenuti con certezza datori di lavoro e, quindi, titolari delle posizioni di garanzia in materia di sicurezza del lavoro, come si diceva poc'anzi, sono i legali rappresentanti della società: gli Amministrato delegati e/o Presidenti C.R., DS.R., G.R., I.E. e V.V..
Tali imputati, va ribadito, sono stati assolti per non aver commesso il fatto in relazione a quei decessi per i quali pure c'era riconducibilità causale al mesotelioma pleurico in ragione del breve periodo in cui hanno ricoperto tali cariche e del fatto che tali cariche hanno rivestito in anni in cui ormai l'esposizione dei lavoratori all'amianto, per le bonifiche operate, era invero assai ridotta.
Si è già chiarito, sul punto, che appare fondato il rilievo delle parti civili secondo cui non può desumersi dalla più volte richiamata sentenza 43786/2010 Cozzini una regola di giudizio secondo cui, per rivestire una posizione di garanzia in relazione ad eventi come quelli che ci occupano, occorra un periodo in carica di almeno due anni.
E' evidente, infatti, che non può esservi una regola predeterminata.
Tuttavia è vero - come si è detto anche in precedenza- che in quella importantissima pronuncia questa Corte di legittimità si è occupata del tema ritenendo apprezzabile ai fini del giudizio di responsabilità un periodo in cui un soggetto abbia assunto la posizione di garante non inferiore ai due anni, in ragione del fatto che tale è il tempo di esposizione immediata del lavoratore all'amianto per attivare irreversibilmente il processo di mutazione cellulare che evolverà in mesotelioma. Perciò solo ad un manager dotato di poteri operativi e di comando per un periodo che coincida a tale esposizione biennale del lavoratore all'amianto potrà rimproverarsi il mancato avvio di iniziative in tema di sicurezza del lavoro. In tale lasso temporale, in altri termini, i legali rappresentanti avevano il dovere di mettersi in condizione di conoscere ogni eventuale problema connesso all'attività lavorativa, operare gli approfondimenti tecnici per acquisire le conoscenze scientifiche dell'epoca, anche attraverso deleghe a persone esperte, di effettuare una corretta valutazione dei rischi.
Appare in tal senso logicamente motivato anche per il caso che ci occupa che il tempo concretamente necessario per "prendere in mano la situazione" non possa essere certo essere congruo per un soggetto che, ad esempio, come ricorda il GM milanese a proposito dell'imputato DS.R., sia rimasto in carica in posizione apicale per solo 5 mesi. Ma nemmeno per soggetti rimasti in carica per un anno, un anno e dieci mesi in periodi in cui era comunque in atto, dopo l'accordo azienda-sindacati del 14/11/1980, la dismissione dell'amianto. E in cui erano ormai trascorsi alcuni decenni dalla prima esposizione all'amianto in fabbrica dei lavoratori poi deceduti.
Peraltro, lo stesso ricorso delle parti civili appare intrinsecamente contraddittorio laddove, con il secondo motivo, si sottolinea che i lavoratori sono stati solo da un minimo di due ad un massimo di 8 anni in servizio presso la FT/Ansaldo prima dell'avvento di PE.G., periodo reputato insufficiente perché si completasse il processo di induzione della malattia, poi, però, si sollecita l'affermazione di re-sponsabilità anche per chi ha ricoperto cariche societarie per un periodo estremamente minore.
7. La Corte territoriale omette di motivare specificamente circa la questione delle posizioni di garanzia dei singoli imputati.
Tuttavia, va ricordato, che sul punto gli atti di gravame nel merito erano stati assai poco specifici, riproponendo difese e doglianze già articolatamente analizzate dal giudice di prime cure. E in casi del genere, va ricordato, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri Rv.254107).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l’"ossatura" dello schema difensivo dell'appellante, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto Sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. il 2003, Deivai, Rv. 223061).
E' stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'8/2/2013, Reggio, rv. 254988).
Siamo di fronte ad una "doppia conforme", in questo caso di assoluzione (e va ricordato che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma la mera non certezza della colpevolezza dello stesso - cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605), in cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
8. A questo punto, prima di andare a verificare la tenuta motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui dà conto delle incertezze scientifiche circa la teoria dell'accelerazione, occorre completare la valutazione, in primis, per i tre imputati PE.G., T.G. e C.L. che hanno fatto solo parte, in epoche differenti, del Comitato esecutivo della T./Ansaldo.
Merita particolare attenzione, soprattutto in ragione del fatto che è l'unico contro il quale la Pubblica Accusa persiste nella richiesta di affermazione di penale responsabilità, la posizione di PE.G., per il quale la doppia conforme pronuncia di assoluzione che fa leva: 1. sull'assenza di una sua posizione di garanzia, nella qualità ricoperta di membro del Comitato Esecutivo della T. s.p.a dal 1973 al 1980, in quanto in tale periodo tale posizione di garanzia sarebbe stata individabile in capo al l'A.D. A.A., in seguito deceduto. 2. in ogni caso, sull'impossibilità di determinare il momento in cui può dirsi iniziata la cancerogenesi.
Venendo al tema che qui più interessa, perché come anticipato per tali imputati è dirimente, il GM milanese, rilevava che per PE.G., C.L. e T.G. il loro essere divenuti imputati derivava dall'avere ricoperto la carica (come visto per il PE.G., a lungo) di componenti del Comitato Esecutivo, organo presente in T. e in società di dimensioni analoghe fin dagli anni Settanta ed evidenziava che nel periodo in cui rivestivano questa posizione C.L. e T.G. c'era un Amministratore Delegato nella persona di Renato C.R.. E nel periodo in cui la posizione era ricoperta da PE.G. vi era un Amministratore Delegato, Antonio A.A., deceduto.
Per il giudice di primo grado i componenti del Consiglio di Amministrazione di una società possono assurgere al ruolo di garanti, assumere posizioni di garanzia in materia di sicurezza del lavoro solo quando il CDA non abbia trasferito poteri e responsabilità all'Amministratore Delegato o ad altri soggetti.
Il richiamo sul punto alla giurisprudenza di questa Corte, e nello specifico alla più volte citata Sez. 4, n. 43786/2010, Cozzini è corretto. E, come si diceva in precedenza, il dictum di tale sentenza è stato precisato dalla sentenza delle Sezioni Unite 38343/2014, Espehnahn e altri, che hanno ritenuto di fornire ulteriori elementi di chiarificazione circa la delicata problematica della selettiva individuazione dei garanti nell'ambito delle organizzazioni complesse (argomento ripetutamente esaminato da questa Suprema Corte, cfr., ex multis, Sez. 4 n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094; Sez. 4, n. 37738 del 28/5/2013, Gandolla Rv. 256637; Cass., Sez. 4, n. 17074 del 08/05/2012, Moncada, non massimata con esiti consonanti).
La materia -come ricordano le SS.UU.- è stata parzialmente disciplinata sin dai primi atti normativi di settore ed è stata infine unitariamente trattata nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, peraltro recependo la sistemazione dell'istituto che si era formata nel corso di una lunga giurisprudenza.
Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni '90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. L'ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall'articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Per ciò che qui maggiormente interessa - e ribadita la necessità di non fare confusione tra i piani del diritto societario e quelli del diritto penale del lavoro- nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura ed ai quali si è sopra fatto cenno.
9. Datore di lavoro - e qui si rimanda all'articolata motivazione delle richiamate SS.UU. del 2014- può essere anche l'intero Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo che di questo ne è emanazione, il cosiddetto "board".
Tuttavia, come nel caso esaminato dalle SS.UU. occorre che il giudice ne verifichi e dia conto in motivazione della reale partecipazione ai processi decisori.
Nel caso esaminato dalle SS.UU - che riguardava il caso della società Thissenkrupp l'ascrivibilità dell'omissione di cui si discuteva, accompagnata dal differimento del progetto dell'impianto fu frutto di una determinazione concertata, cui tutti gli imputati diedero il loro consapevole, doloso contributo, (cfr. pag. 87 della sentenza delle Sezioni Unite).
In quel caso i membri del board furono ritenuti penalmente responsabili dai giudici di merito -con decisione convalidata in sede di legittimità- perché si ritenne che tutti concorressero alla gestione collettiva dell'impresa, facendo parte di un board decisionale che si occupava di tutti i settori aziendali, compreso quello della sicurezza sul lavoro.
Ebbene, nel caso che ci occupa, in difetto di tale prova, i giudici del merito paiono fare corretta applicazione, quanto ai membri del Comitato Esecutivo della T. s.p.a., e nello specifico del PE.G., ma il discorso vale anche per C.L. e T.G. dell'insegnamento delle Sezioni Unite.
Il giudice di prime cure ricordava correttamente come le norme del codice civile in argomento, e nello specifico gli articoli da 2381 a 2392, trattano del Presidente, del Comitato esecutivo, dell'Amministratore delegato, del Consiglio di Amministrazione e delle loro responsabilità verso l'esterno.
E proprio l'art. 2381 prevede la possibilità del CDA di delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, prevedendo e regolando il sistema delle deleghe.
Sebbene in alcuni passaggi dell'articolata motivazione del GM milanese si registri la confusione di piani di cui si è fatto cenno (in particolare laddove si rileva che il sistema delle deleghe era regolamentato, negli anni 1970/1980 oggetto della nostra attenzione, in modo meno articolato e meno formale rispetto all’attuale disciplina, in particolare in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e alla circostanza che venissero operate deleghe di fatto), dato fattuale dirimente è che il CT R. riferiva di non aver trovato, in tutta la documentazione societaria esistente, da lui esaminata, alcuna delega scritta fino all’anno 1992. E le sentenze di merito danno conto che la delega eventuale di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo ("potranno essere attribuite funzioni...") non si è mai concretizzata.
Tale affermazione risulta coerente con il principio che questa Corte ritiene di dover riaffermare e che già lo è stato dalla sopra ricordata sentenza nel noto caso che ebbe a coinvolgere la società Thyssenkrupp.
Occorre, infatti, verificare se e come vi sia stata ingerenza dei membri del Comitato esecutivo nelle scelte decisionali e nell'ambito operativo di T. s.p.a. con particolare riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro lavoro.
Non pare condivisibile l'assunto del PG oggi ricorrente, che peraltro non indica particolari attività di gestione ma fonda la richiesta di un'affermazione di responsabilità del PE.G. sul fatto che, per il lungo tempo trascorso prima come Consigliere Delegato e poi come membro del Comitato Esecutivo per 7 anni non poteva non essersi accorto delle condizioni di pericolo per la salute dei lavoratori in cui si lavorava.
Questa è forse la motivazione più pregnante su cui il PG milanese fonda il proprio ricorso, laddove pare evidentemente trascurabile la circostanza che i sindacati, che reclamavano gli interventi di adeguamento che poi sarebbero culminati con l'accordo teso all'eliminazione dell'amianto, inviavano le loro richieste, genericamente, "ai dirigenti" della T..
Occorre allora andare a vedere, come ha correttamente già ritenuto il giudice di primo grado, in cosa in concreto si sia atteggiato il ruolo del comitato esecutivo di T. e come in concreto lo stesso abbia operato.
Ebbene, come si legge a pag. 8 della sentenza del GM milanese: " (...) esaminando lo Statuto della società ed i verbali del Consiglio di Amministrazione, emerge come attribuzioni e poteri venissero di fatto, in modo sostanziale, delegati all'AD e/o a determinati soggetti, non componenti del Comitato Esecutivo, né membri del CDA, ma esterni a tali organi, nominati quali direttori generali o centrali, direttori di unità, direttori di stabilimento, direttori tecnici, capo approvvigionamenti. Ogni soggetto era preposto per determinati compiti. L'art. 28 dello Statuto regolava la materia delle deleghe. Come noto, e come sottolineato dal c.t. R., all'epoca le deleghe non dovevano necessariamente essere depositate, non ci si preoccupava di accreditare soggetti delegati verso l'esterno, "la società era gestita dall'interno (R., p. 173, cit.)".
Il dato che appare rilevante, di cui il giudice di prime cure dà conto, è che il Comitato esecutivo rimase sulla carta, perché non si riunì mai. Rilevava, sul punto, il GM milanese, infatti, come "nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione si trova la successione delle riunioni dell'organo e non è contenuto alcun verbale di riunione di un eventuale comitato ristretto, quale il nominato Comitato Esecutivo. 
Al di là del conferimento dell'incarico di componente del Comitato esecutivo, dunque, nessun potere di gestione della società veniva di fatto esercitato da questo organo".
Nel verbale del Cda del 4/4/1968 - ricorda ancora la sentenza impugnata- sono elencati nel dettaglio i poteri conferiti a ciascun organo e a ciascuna figura; a questo elenco rimandano poi i successivi verbali di riunioni del Cda. Si prevedono, in particolare, in capo al Direttore Generale i poteri di "curare, in particolar modo, la gestione tecnica e commerciale della società"; in capo all'Amministratore delegato il "sovrintendere alla generale gestione della società". A singoli dirigenti, ricordava ancora il giudice di primo grado, "vengono conferiti singoli poteri, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della società. Si elencano le varie cariche, tra le quali quelle di Direttore (p. 134 e ss. Libro verbali Cda). Si tratta di vere e proprie deleghe, o meglio, delle deleghe che si conferivano all'epoca, in base alla normativa vigente, deleghe prive dei requisiti oggi richiesti ed aventi valore all'interno della Società".
Lo stesso verbale del 4/4/1968, peraltro, è quello che nomina nel Cda PE.G., ma il periodo per cui lo stesso è imputato comincia a decorrere 5 anni dopo, nel 1973, quando entra a far parte del Comitato esecutivo.
Ebbene, a fronte dell'affermazione del giudice di prime cure per cui "si reputa l'argomento trattato relativo al trasferimento della posizione di garanzia in capo a soggetti diversi dal nostro imputato - insuperabile ed assorbente" (anche se poi lo stesso giudice di prime cure ritiene che "per completezza ed in via subordinata logica, si prenderà in esame ogni aspetto di merito della vicenda" l'appello in punto di posizione di garanzia il PM già in sede di gravame nel merito riteneva di dedicare uno spazio limitato alla posizione di garanzia del PE.G. limitandosi ad esaminare i periodi di esposizione del lavoratori di cui ci stiamo occupando, della diagnosi della malattia e del loro decesso, in relazione al periodo in cui l'imputato PE.G. era dirigente della T. spa , cioè dal 1973 al 1980. Ed osservava dunque, che l'esposizione nel corso degli anni 70 aveva assunto un sicuro ruolo causale.
Uscendo dall'analisi più strettamente scientifica, il pubblico ministero sottolineava la grave carenza negli anni in esame, di misure precauzionali nelle lavorazioni polverose all'interno della T. spa. Prendeva infine in esame la figura del PE.G. quasi dandone per scontata la titolarità di una specifica posizione di garanzia, tale da renderlo necessariamente responsabile o corresponsabile degli eventi.
Come si ricorda a pag. 56 della sentenza impugnata pure il PG, che aveva presentato in quel grado di giudizio due autonome memorie, sottolineava poi la posizione di garanzia ricoperta dall'imputato PE.G. negli anni dal 1973 al 1980, ricordando la mancata messa in opera delle misure prevenzionali sicuramente possibili anche all'epoca, che avrebbero limitato grandemente la probabilità di contaminazione dei lavoratori e rimarcando che l'imputato aveva la possibilità e l'autorità di disporre quanto necessario alla tutela della salute dei lavoratori della T. spa.
L'affermazione della penale responsabilità del PE.G. veniva, dunque, richiesta sulla scorta della sua condotta omissiva in materia prevenzionale.
Ma, come detto, non paiono evidenziati elementi, al di là del mantenimento della carica, da cui possa desumersi un'ingerenza nelle scelte operative della società che competevano all'A.D.
L'impossibilità di individuare una specifica posizione di garanzia degli imputati PE.G., C.L. e T.G. rispetto alle morti dei lavoratori di cui all'imputazione è assorbente rispetto agli altri motivi proposti e rende ininfluente, ad avviso del Collegio i residui motivi sul nesso di causalità.
Peraltro, per C.L. e T.G. almeno, anche qualora se ne fosse potuto dimostrare un ruolo operativo nella gestione societaria, si sarebbe poi dovuto di-mostrare che essi -che avevano ricoperto le loro cariche in seno al board negli anni Novanta- potessero essere imputati rispetto a dei lavoratori la cui iniziazione della malattia datava almeno venti anni prima del loro ingresso nella società.
10. A questo punto non resta che dare conto del perché questa Corte ritenga che siano infondate le doglianze riproposte, peraltro genericamente, dalle parti civili in relazione agli imputati C.R., V.V., DS.R., G.R. e I.E..
Ad avviso del Collegio la sentenza impugnata, da leggersi in uno con quella di primo grado, fa un corretto utilizzo in motivazione del sapere scientifico emerso nel processo, secondo i dettami della più volte richiamata sentenza Cozzini del 2010.
La Pubblica Accusa, come visto, impugnava già nel merito, dunque, la sola assoluzione dell'imputato PE.G., in quanto unico imputato che avrebbe rivestito una posizione di garanzia in un periodo antecedente al termine dell'induzione, assumendo come riferimento il periodo di latenza propriamente detta (o fase preclinica), indicato dal CT Bugiani, ossia 10-15 anni antecedenti la diagnosi; le parti civili Medicina Democratica e AIEA impugnano l'assoluzione di tutti gli imputati, sostenendo che "la tesi che vorrebbe come sostanzialmente ininfluenti le esposizione di lavoratori alla fibre di asbesto nei periodi temporali compresi fra i 10/15 anni precedenti la diagnosi del male si fonda su un errore metodologico" (così l'appello delle parti civili a pag.116).
A fronte della sostanziale aspeclficità dei motivi di appello circa la posizione di garanzia degli imputati, la Corte territoriale si limita sul punto a richiamare il dictum del giudice di prime cure, concentrando la propria motivazione sui vari momenti della cancerogenesi.
Per un compiuto inquadramento occorre considerare in primo luogo che, no-nostante le scelte lessicali e ricostruttive manifestate con la contestazione, i reati ascritti agli imputati hanno struttura di reati commissivi, incentrati sulla esposizione di lavoratori alle fibre di amianto aereodisperse; la componente omissiva esaltata dall'imputazione in realtà attiene alla connotazione colposa della condotta, essendo costituita dalla mancata adozione delle misure prevenzionali imposte dalla legge {"la condotta attribuibile ai responsabili dell'azienda è, nel suo nucleo significativo, attiva; giacché l'esposizione all'agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacché se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l'evento non si sarebbe verificatoSez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943).
Un simile rilievo non ha valore meramente teorico, perché indirizza l'accerta-mento giudiziario, sia per il versante del soggetto attivo che per quello del nesso di causalità.
Ebbene, quanto a quest'ultimo, la più volte richiamata sentenza Cozzini del 2010 ha affermato il principio che l'esistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico (Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010; Cozzini ed altro, Rv. 248943). 
E la medesima pronuncia precisa che, in tema di rapporto di causalità, l'individuazione della cosiddetta legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l'evento presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con l'ausilio di esperti qualificate ed indipendenti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva escluso la sussistenza dell'effetto acceleratore sul mesotelioma derivante dalla prolungata esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza, seppur latente, della malattia, osservando che il giudice di merito aveva elaborato un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare e ponderose).
Nel caso che ci occupa i giudici del gravame del merito motivano compiutamente quanto a tale ultimo aspetto (anche se, come detto, dopo avere alle pagg. 88 e 112 della sentenza impugnata fatto affermazioni corrette sul punto, non paiono poi focalizzare la loro attenzione sull'elemento, logicamente rilevantissimo nell'ottica della causalità condizionalistica, dell'iniziazione della malattia come attivazione di un processo di cancerogenesi rivelatosi letale).
La Corte territoriale dà conto ampiamente ed argomentatamente delle varie teorie scientifiche sul punto, per giungere alla considerazione che "...non è affatto condivisa nell'ambito della comunità scientifica l'affermazione secondo la quale l'incidenza delle ulteriori esposizioni sia strettamente correlata all'accorciamento della latenza, "ossia è ancora oggetto di dibattito se all'aumentare della esposizione corrisponda un possibile accorciamento della latenza e quindi si possa ipotizzare, sul piano giuridico, un'anticipazione dell'evento" (così pag. 114 della sentenza impugnata).
Del resto la sussistenza dei dubbi sul punto, che evidentemente neanche la Corte territoriale è riuscita a risolvere, si evidenzia nella parte, a pag. 126 ove vengono rappresentati in uno schizzo gli anni di latenza dei singoli lavoratori, da cui si evince che non c'è corrispondenza tra morti precoci e maggiore esposizione all'amianto successiva all'inizializzazione della malattia. Si tratta di un mero schema che la Corte territoriale correttamente reputa, per ovvie ragioni di metodo, privo di dignità scientifica e che tuttavia non irragionevolmente viene ponderato come elemento che corrobora ulteriormente il dubbio già radicatosi alla stregua delle irrisolte incertezze manifestatesi nella comunità scientifica.
La Corte territoriale esamina una ad una le sentenze di questa Corte di legittimità richiamate dai ricorrenti (la n. 39516/2014 alle pagg. 92—94, la n. 11128/2015 alle pagg. 95-97, la n. 33311/2015 alle pagg. 97-99, la n. 22379/2015 alle pagg. 99-101, la n. 24997/2012 alle pagg. 102-103, la n. 18933/2014 alle pagg. 103-106 e la n. 49215/2015 alle pagg. 107-108) per mostrare correttamente come ciascuna abbia giudicato della congruità della motivazione sottoposta al suo esame rispetto al sapere scientifico.
Dall'analisi giurisprudenziale si evince, peraltro, che il c.d. "effetto acceleratore" è concetto nato in ambito giudiziario, ma non può assolutamente considerarsi evenienza affermata da un sapere scientifico consolidato.
Ebbene, a fronte della circostanza acclarata che gli imputati C.R., V.V., DS.R., G.R. e I.E. sono stati amministratori della società di cui si occupa questo processo a tantissimi anni di distanza dall'iniziazione della malattia dei soggetti deceduti e di un sapere scientifico, di cui la Corte territoriale ed il giudice di primo grado hanno dato articolatamente conto, che non consente di poter affermare che l'esposizione dei lavoratori poi deceduti all'amianto (peraltro residuale alle già intraprese bonifiche) ancora presente in fabbrica possa avere accelerato il decorso della malattia e, quindi, la morte, infondati appaiono i profili di doglianza proposti dalle parti civili che vorrebbero un'affermazione di responsabilità civile anche per gli imputati suddetti.
Va aggiunto che, nei sopra ricordati limiti del sindacato di legittimità rispetto al sapere scientifico di cui alla ricordata pronuncia Cozzini del 2010, diverso è l'approccio del giudice - e diverso sarà l'atteggiarsi del sindacato di questa Corte di legittimità- rispetto al sapere scientifico, a seconda che si trovi dinanzi ad una motivazione di una pronuncia di assoluzione o di condanna.
In tal senso può affermarsi che il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, attinente un meccanismo causale rispetto all'evento è motivo più che sufficiente per assolvere l'imputato. Viceversa, poiché la condanna richiede che la colpevolezza dell'imputato sia provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" il ragionamento sulla prova deve trovare il proprio aggancio e la propria motivazione in un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi. La generalizzazione scientifica, in altri termini, porterà alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio, solo qualora sia ampiamente condivisa dalla comunità degli esperti.
Tale affermazione risulta di speciale rilievo nelle contingenze, come quella in esame, in cui l'inferenza fattuale si sviluppi nel suo iter dimostrativo del nesso condizionalistico sulla sola base di una legge scientifica.
11. Venendo, in ultimo, al decesso del lavoratore P.A. (capo 20 dell'imputazione), si tratta, come detto, dell'unico caso di decesso per adenocarcinoma polmonare.
Ebbene, al riguardo, il giudice di primo grado dà atto con una motivazione logica e congrua, che pare anche corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- evidenzia come questo tipo di neoplasia sia "policausale", potendo essere provocato, oltre che dall'abitudine al fumo di sigaretta, anche dall'esposizione ad amianto. A tale riguardo, la sentenza precisa che, come sostenuto in tutte le consulenze tecniche, "la comunità scientifica è ormai concorde nel ritenere che questo tipo di patologia sia correlato a esposizioni ad amianto cumulative superiori a 25 fibre/ml/anni, che è la stessa soglia minima richiesta per la riconducibilità causale all'esposizione all'amianto per l'asbestosi" (cosi pag. 75 della sentenza di primo grado). E, preso atto dell'impossibilità di quantificare in termini di fibre/anno l'esposizione subita dal lavoratore - impossibilità confermata anche dal consulente del pubblico ministero -, e non essendo noto se la persona offesa fosse fumatrice, il GM milanese non considera "raggiunta la prova che l'esposizione alle polveri di amianto abbia avuto efficacia causale nell'insorgenza della malattia tumorale che ha determinato il decesso della persona offesa. In altri termini, non è possibile affermare [...] che la patologia si sia ingenerata a causa dell'esposizione per quel periodo alle polveri di amianto inalate (pag. 75).
Ebbene, hanno ragione le parti civili ricorrenti ad affermare che, come si evince ex actis dall'atto di gravame nel merito, vi è stata impugnazione ai fini civili anche di tale punto della decisione, ma, con tutta evidenza, il dictum della Corte territoriale laddove a pag. 79 della sentenza afferma che "i motivi di appello sono privi della necessaria specificità" non riferisce che tali motivi manchino.
I giudici del gravame del merito, tuttavia, ritengono che sul punto si debbano "confermarsi le precise motivazioni della sentenza impugnata". E va ricordato che il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
Del resto, diversamente da quanto sostenuto, la sentenza di primo grado non afferma che il P.A. fosse un fumatore, ma solo che non si sa se lo fosse. E all'affermazione dell'indiscussa circostanza che l'adenocarcinoma polmonare sia una malattia multifattoriale fa discendere la conseguenza che debbano essere indicati elementi specifici per poter affermarsi che sia stata conseguenza, nel caso concreto, dell'esposizione all'amianto, a fronte peraltro di un soggetto che non recava segni di abestosi. Ebbene, dalla documentazione medica acquisita al processo, il giudice di primo grado desume che tale prova non c'è. E i motivi di appello si concentrano solo sulla questione delle 25 fibre/ml/anni, non portando tuttavia elementi specifici nuovi, in positivo, per affermare la correlazione tra la malattia del P.A. e la sua esposizione all'amianto.
12. Conclusivamente, pertanto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata faccia buon governo dei principi affermati in materia di coesistenti posizioni e pluralità di garanti nelle organizzazioni complesse di cui alla sentenza n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn e altri, Rv 261103 dalle Sez. Unite nonché da quelli espressi dalla sentenza Cozzini di questa Sez. 4 del 2010 e dalle altre che nel suo solco si sono succedute negli ultimi anni, che, proprio con riferimento al problema dell'effetto acceleratore, hanno precisato in termini rigorosi i criteri ai quali deve attenersi il giudice nella scelta della legge scientifica di copertura, soprattutto in presenza di una pluralità di teorie esplicative tra loro contrastanti.
Il giudice, tra le diverse teorie prospettate dagli esperti, deve prendere in considerazione, ove sia effettivamente possibile, solo quelle su cui si registra un preponderante e condiviso consenso in ambito scientifico, astenendosi dal ritenere apoditticamente esistente una relazione causale in realtà scientificamente non dimostrata.
13. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna delle ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2017