Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2017, n. 55122 - Infortunio con un macchinario. Omessa formazione


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 09/11/2017

 

Fatto

 

1. In data 14.6.2016 il G.M. del Tribunale di Lecco applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. a C.G.E. la pena di euro 250,00 di multa per il reato p. e p. dall'art 590 cod. pen., perché, nella sua qualità di amministratore unico della società Officine C.G.E. srl, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché per inosservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non formando il dipendente A.H. sull'utilizzo in sicurezza della macchina denominata Punzonatrice Mod. Modular Apollo Twin e non adottando i dispositivi di sicurezza sulla predetta macchina, in tal modo consentendo che il proprio dipendente potesse disincastrare un punzone dalla barra metallica rimanendo così colpito dell'immediata ripartenza della macchina, cagionava lesioni personali consistite in sub-amputazione secondo dito mano sinistra con prognosi iniziale di 39 giorni, in Verderio Inferiore il 9.1.2014.
2. Avverso tale pronuncia ricorre C.G.E., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., per omessa declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. comma 2 stante la mancanza di querela in atti;
• violazione degli artt. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., 590 comma 5 cod. pen. e 583 comma 1 n.l cod.pen. stante il mancato superamento della soglia di 40 giorni di malattia ai fini della configurabilità dell'ipotesi di lesioni gravi.
Il ricorrente deduce la carenza di procedibilità per mancanza di querela, non sussistendo, nel caso di specie, la lesione grave prevista dall'art. 583 cod. pen., in quanto la durata della malattia era inferiore ai 40 giorni.
Pertanto sarebbe dovuta intervenire pronunzia ex art. 129 cod. proc. pen., a prescindere dall'acquiescenza dimostrata dalle parti con il patteggiamento, competendo al giudice il controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, con riferimento alla formale imputazione ed alla concreta fattispecie risultante dal processo.
L'accordo sulla pena, non investirebbe, infatti, il fatto reato, con la conseguenza che la verifica non deve essere solo apparente e formale, limitata alla contestazione, ma specifica e sostanziale, estesa alla fattispecie concreta.
Nel caso specifico la contestazione nulla indicava in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 590 cod. pen., ossia alla non necessità della querela.
Il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di una condizione di procedibilità.
Chiede pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In data 5-6/7/2017 il PG presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. chiedendo che questa Corte annulli la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame.
Anche il PG rileva che tra le cause di proscioglimento vi è sicuramente il difetto di una condizione di procedibilità e che nel caso di specie non risulta dall'imputazione se il reato fosse perseguibile di ufficio.
La durata della malattia - si deduce- è indicata solo con riferimento alla prognosi iniziale di 39 giorni senza specificare se la subamputazione abbia dato luogo ad un indebolimento permanente dell'organo della prensione. Pertanto il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dar conto della ricorrenza di una delle due ipotesi cui conseguirebbe la perseguibilità di ufficio ai sensi dell'art. 590 cod. pen.
Pertanto, in assenza di tale motivazione si chiede che la sentenza sia annullata con rinvio per integrare il difetto di motivazione in ordine alla procedibilità, con conseguente nuova sentenza di applicazione della pena, qualora il reato risultasse perseguibile di ufficio o con pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in caso contrario.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati, strettamente correlati, sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso, va rigettato.
2. Ed invero, ha ragione il ricorrente nel ricordare il principio affermato da questa Corte di legittimità sin da Sez. 3, n. 1540 del 7/7/1993, Picano, Rv. 195865 secondo cui il richiamo fatto dall'art. 444 cod. proc. pen. all'alt. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emanare pronuncia di proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità (art. 129, cit., primo comma). Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento, in altri termini, viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito (art. 129, cit., secondo comma).
Quindi è compito del giudice del patteggiamento verificare anche, a fronte di un reato perseguibile a querela di parte, che quest'ultima vi sia.
Tuttavia, anche in quel caso sin da epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito, questa Corte ha precisato - e va qui riaffermato - che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all'art 1367 cod. civ.
Attraverso l'interpretazione, pertanto, va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole dell'accordo devono, nel dubbio, essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto (così Sez. 5, n. 5041 del 20/10/1999; Lauri, Rv. 215048 nel giudicare un caso, analogo a quello che ci occupa, in cui l'imputato aveva dedotto che, in mancanza di querela in relazione al delitto di truffa non aggravata, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere e non aderire, viceversa, alla richiesta di patteggiamento e in relazione al quale la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha rilevato che, benché non esplicitamente contestata, doveva ritenersi sussistente la aggravante ex art 61 n. 7 cod. pen., in ragione del danno patrimoniale cagionato dalla truffa, con conseguente procedibilità di ufficio del reato; in senso conforme Sez. 6, n. 270 del 5/11/2013, Panzu- to, Rv. 258554 che ha ribadito che la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto).
3. Ebbene, nel caso che ci occupa, vista l'entità della pena concordata, entrambe le parti hanno fatto riferimento alla sussistenza di lesioni gravi. A tale conclusione, del resto, si perviene anche, secondo logica, rilevando la natura dell'infortunio (la subamputazione di un dito della mano) e il fatto che il capo d'imputazione parli di prognosi "iniziale" di 39 giorni.
Il GM di Lecco ha ratificato l'accordo tra le parti ritenendo corretta la qua-lificazione giuridica prospettatagli - riferentesi ad un reato perseguibile d'ufficio- e quindi rilevando la mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Non rilevava, pertanto, la volontà, peraltro esplicitata dalla persona offesa nel processo verbale di sommarie informazione rese il 20/1/2014, di non sporgere querela.
Va ricordato anche che, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso in cui la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf. Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. il 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell' 11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2017