Interpello n. 01 del 13 dicembre 2017 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note |
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Applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. n. 81/2008. |
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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. |
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Se, alla luce della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 - Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza, l’atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma di un'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, configuri una violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008 limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi. Se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo. Se l'esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all'aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell'atto di trasferimento. |
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La Commissione, premesso che gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di garantire l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine, sottolinea che la sentenza 40590/2013, richiamata nel quesito, afferma un temperamento del divieto di cui all’articolo 23 laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 23, 70, 72. |
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L'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “[...] sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione’’. |