Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Al |
Consiglio Nazionale degli Ingegneri |
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Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C. |
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Consiglio Nazionale dei Chimici |
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Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e forestali |
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Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati |
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Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati |
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Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I. Laureati |
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Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati |
E, p.c. All' |
Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
Alle |
Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco |
Oggetto: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 agosto 2016 - chiarimenti.
Con riferimento all’oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Centrale, si rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.
Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 agosto 2016, emanato esclusivamente “al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, prevede, all'art. 1, la completa sostituzione del comma 1 dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTERIO)