Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 19 dicembre 2017
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2019
Parti: Assimpredil Ance, Claai, Apa-Confartigianato imprese, Cna, Uniapam Casaartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Milano
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Premessa
Verbale di accordo
CCPL parte operai

Articolo 3 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Articolo 4 Indennità trasporti
Articolo 6 Mensa
Articolo 16 Cassa Edile
Articolo 23 Disposizioni di rinvio
Articolo 24 Decorrenza e durata
Verbale di accordo
CCPL parte impiegati
Articolo 3 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Articolo 4 Mensa
Articolo 5 Indennità trasporti
Articolo 8 Decorrenza e durata
  Verbale di accordo (EVR)
Verbale di accordo (Contributo “Fondo per la sicurezza”)
Verbale di accordo (“Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e rinnovazione”)

Premialità per la sicurezza
Premialità per lo sviluppo e l’innovazione
Cumulabilità delle premialità
Verbale di accordo (Elezione RLS e relativa premialità)
Modalità per l’elezione e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Premialità
Finanziamento RLST-ASLE
Allegati

In Milano, il 19 dicembre 2017, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza-Assimpredil Ance, la Claai - Unione artigiani provincia di Milano, l’Apa- Confartigianato imprese Milano, Monza Brianza, la Claai - Unione artigiani provincia di Monza e Brianza, la Confartigianato imprese alto milanese, la Confartigianato imprese provincia di Lodi, la Cna di Milano, la Cna del Lario e della Brianza, l’Uniapam Casaartigiani, la Casaartigiani - Unione artigiani di Lodi e provincia e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione territoriale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato territoriale di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; considerato
- che le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori hanno presentato le piattaforme per i rinnovi dei rispettivi CCPL alle controparti di natura industriale e artigiana;
- il perdurare della situazione di crisi del mercato di riferimento delle imprese edili, sia nell’ambito dei lavori pubblici che a committenza privata, pur in presenza di timidi segnali di ripresa, in particolare per il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che tuttavia non consentono di ritenere consolidata detta ripresa;
- l’importanza della contrattazione territoriale quale strumento per imprese e lavoratori per fronteggiare la crisi e adeguarsi alle dinamiche economiche e produttive locali, individuando delle leve per la crescita e lo sviluppo del settore;
- la necessità di rendere maggiormente omogenea, anche attraverso momenti negoziali condivisi, la normativa provinciale che disciplina l’attività delle imprese operanti nel territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, indipendentemente dai contratti collettivi territoriali integrativi applicati, rispettivamente per i settori edile industriale ed edile artigiano, comunque indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, anche in considerazione della stretta connessione operativa tra le imprese di entrambi i sistemi;
- che il sistema bilaterale di settore, basato sui principi di mutualità e assistenza, ha dimostrato, in linea'1' con le previsioni e aspettative delle Parti Sociali, un concreto sostegno a lavoratori ed imprese nella peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, anche attraverso la capacità di adattamento della relativa struttura alle trasformazioni intervenute nel settore delle costruzioni;
- che la “denuncia di cantiere” costituisce lo strumento operativo per dare evidenza della presenza di imprese e lavoratori sul territorio;
- che l’utilizzo delle tecnologie informatiche odierne applicate al cantiere rappresenta un’importante modalità per la riconciliazione delle ore di lavoro svolte in cantiere e quelle denunciate in Cassa Edile, nella logica della semplificazione degli adempimenti per le imprese e dell’evoluzione delle modalità di attuazione della sicurezza sul lavoro;
- che l’implementazione dell’utilizzo di strumenti informatici come “edilizia in chiaro” costituisce un’indispensabile linea di azione per consentire, da un lato, l’inclusione delle imprese nell’alveo contrattuale e bilaterale, offrendo loro i servizi che il sistema mette a disposizione, e, dall’altro lato, il recupero di massa salari, per promuovere una leale concorrenza tra le imprese e per garantire i diritti contrattuali ai lavoratori;
- la volontà delle Parti di collaborare per conseguire da parte degli Enti e delle Istituzioni maggior attenzione alle istanze del mondo edile e realizzare un’alleanza tra le parti rappresentative del settore, creando un valore aggiunto per tutto il sistema economico legato all’edilizia;
- che la sottoscrizione di Patti di legalità da parte di tutti i rappresentanti del settore, anche in ambito prefettizio, costituisce elemento fondamentale per consentire al settore di operare nella legalità e nella trasparenza evitando il dumping contrattuale, che penalizza le imprese regolari;
- l’opportunità di valorizzare l’azione degli Enti bilaterali costituiti e/o cogestiti dalle Parti in epigrafe nonché la corretta applicazione del contratto collettivo promanante dalle Parti sociali comparativamente più rappresentative a tutela della corretta concorrenza sul mercato;
- che il cantiere deve essere riconosciuto come ambiente di lavoro unico, mobile ed in continua evoluzione, e quindi risulta non più rinviabile l’istituzione presso la Cassa Edile dell’anagrafe di cantiere per tutti i soggetti che vi accedono (imprese e loro dipendenti e lavoratori autonomi);
considerato altresì che
- l’andamento della massa salari registrato in Cassa Edile non presenta dati in consolidata controtendenza rispetto alla rilevante flessione riscontrata negli ultimi anni, e, quindi, impegna le Parti Sociali ad adottare un principio di effettiva sostenibilità nella gestione della Cassa Edile stessa, in continuità con il piano industriale, al fine di promuovere con determinazione tutti i vantaggi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale e provinciale;
- nell’ambito della trattativa contrattuale, le Parti condividono che le prestazioni a favore dei lavoratori e i meccanismi incentivanti e/o le forme di premialità a favore delle imprese virtuose e/o meritevoli sono elementi inscindibili e utili al fine del rilancio del contratto edile;
- è necessario dare attuazione ai rispettivi CCNL del 24 gennaio 2014 e del 1° luglio 2014 e ai relativi Protocolli sugli Organismi bilaterali di cui ai CCNL citati, allo scopo di massimizzare la loro efficienza e sostenibilità economica, salvaguardandone le finalità contrattuali nella loro integrale applicazione;
Visti 
- il CCNL 19 aprile 2010, come modificato dal verbale d’accordo 1° luglio 2014 ed in particolare gli articoli 12, 36 e 38;
- il CCNL 23 luglio 2008 così, come modificato dal verbale di accordo 24 gennaio 2014 ed in particolare gli articoli 15, 42 e 43;
- le premesse dei predetti CCNL relative ai livelli di contrattazione ed all’ambito di applicazione;
richiamati
- il Piano Industriale della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 11 ottobre 2016 per il periodo 2015/2018;
- la fusione per incorporazione del CPT in Esem, con conseguente cambio di denominazione in Esem-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza e relativa modifica dello Statuto, come da atto notarile del 27 marzo 2017, i cui effetti civilistici hanno decorrenza a partire dal 26 aprile 2017;
- l’accordo provinciale 16 giugno 2017 “Rilancio Esem-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza”;
- l’accordo provinciale 3 novembre 2017 “Modifiche agli accordi 9 febbraio 2015 e 26 ottobre 2016 su “Premio di fedeltà” e “APE”
convengono, fatti salvi i principi condivisi sopra richiamati e al fine di darvi completa attuazione, di procedere distintamente alla stipula dei rispettivi CCPL

Verbale di accordo
In Milano, il 19 dicembre 2017, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione territoriale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato territoriale di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; convengono, fatti salvi i principi condivisi richiamati in premessa e al fine di darvi completa attuazione, di procedere alla stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente CCPL, anche all’esito di proroghe, e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale non è prevista alcuna erogazione economica aggiuntiva, fermo quanto già riconosciuto e superata ogni diversa previsione.
I seguenti articoli sostituiscono quelli previgenti di pari numerazione di cui al CCPL 22 dicembre 2011 per gli operai e di cui all’accordo collettivo 22 dicembre 2011 per gli impiegati, fermo il resto.

CCPL parte operai
Articolo 6 Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU, debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell’ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.
Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU e sino a che permanga l’indicato requisito numerico, le imprese hanno l’obbligo di apprestare il servizio all’interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all’interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti “buoni pasto” per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.
[…]
Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l’attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un’indennità sostitutiva […]
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
Chiarimenti a verbale
- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell’impresa, l’importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

Articolo 16 Cassa Edile
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza risultano cosi determinate:
Imprese del gruppo A)
 

 

impresa

operaio

totale

[…]
- Fondo per la sicurezza 
- Fondo lavori usuranti e pesanti 
[…]


(*) 0,180%
0,100%
 


____
____
 


(*) 0,180%
0,100%
 

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa.
[…]

Imprese del gruppo B)
Imprese con 1.800 o più ore mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente, iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 60 mesi e che abbiano sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto

 

impresa

operaio

totale

[…]
- Fondo per la sicurezza 
- Fondo lavori usuranti e pesanti 
[…]


(*) 0,180%
0,100%
 


____
____
 


(*) 0,180%
0,100%
 

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa.
[…]

Articolo 23 Disposizioni di rinvio
Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, valgono le disposizioni del CCNL vigente e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali. Le disposizioni del precedente contratto provinciale 22 dicembre 2011 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso CCNL, valgono sino all’entrata in vigore della presente normativa.

Verbale di accordo
In Milano, il 19 dicembre 2017, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione territoriale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato territoriale di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010, come modificato dal verbale d’accordo 1° luglio 2014 ed in particolare gli articoli 46 e 48;
in correlazione con i miglioramenti riconosciuti agli operai con il contratto collettivo provinciale sottoscritto in data odierna tra le stesse Parti contraenti,
condivisi i principi e gli intenti di cui alla premessa del contratto collettivo provinciale per gli operai, in quanto compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro Impiegatizio,
stipulano il presente accordo collettivo provinciale di lavoro da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente CCPL, anche all’esito di proroghe, e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale non è prevista alcuna erogazione economica aggiuntiva, fermo quanto già riconosciuto e superata ogni diversa previsione.
I seguenti articoli sostituiscono quelli previgenti di pari numerazione di cui all’accordo collettivo 22 dicembre 2011 per gli impiegati, fermo il resto.

CCPL parte impiegati
Articolo 4 Mensa

Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
[…]
Chiarimenti a verbale
[…]
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell’impiegato in trasferta.
[…]

Verbale di accordo (Contributo “Fondo per la sicurezza”)
In Milano, il 19 dicembre 2017, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione territoriale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato territoriale di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; visti
• gli articoli 36 e 38 del CCNL 19 aprile 2010;
• l’allegato IV al Verbale di accordo 1° luglio 2014, per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010;
• l’articolo 16 del contratto collettivo provinciale di lavoro 22 dicembre 2011 per gli operai, integrativo del CCNL 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010;
preso atto
• delle intese intervenute tra le Parti nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 22 dicembre 2011 per gli operai, integrativo del CCNL 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010;
convengono quanto segue.
Con decorrenza 1° gennaio 2018, l’aliquota contributiva “Fondo per la sicurezza”, dovuta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da parte di tutte le imprese iscritte, è pari allo 0,180%.

Verbale di accordo (“Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e rinnovazione”)
In Milano, il 19 dicembre 2017, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione territoriale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato territoriale di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; preso atto
• del rinnovo del contratto collettivo per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sottoscritto in data 19 dicembre 2017;
• dell’Accordo 19 dicembre 2017 tra Assimpredil Ance e OO.SS. territoriali, che ha fissato in modo strutturale, nella misura dello 0,180%, il contributo per il finanziamento del “Fondo per la sicurezza”,
concordano le seguenti premialità a favore delle imprese.

Premialità per la sicurezza
È riconosciuta una forma di premialità a carico del “Fondo per la sicurezza”, erogata dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, alle imprese ivi iscritte da almeno due anni al momento della domanda ed in regola con i relativi versamenti, fino ad un tetto annuo complessivo di € 150.000,00.
Tale premialità, riferita agli anni 2018 e 2019, competerà sulla base dei seguenti alternativi tra loro:
- assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, occorsi nei due anni civili precedenti a quello di richiesta (2016 e 2017 per 2018; 2017 e 2018 per 2019), come risultante dalle denunce mensili alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- avere ottenuto lo sconto Inail OT24 nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda; - asseverazione di cui all’articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008, ottenuta o rinnovata da Esem-CPT Ente unificato formazione e sicurezza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
La misura della premialità, che verrà erogata attraverso il riconoscimento di uno sconto contributivo per le imprese aventi titolo, verrà parametrata alla media annua (arrotondata all’unità inferiore) degli operai/apprendisti operai in forza nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda.
Lo sconto contributivo non potrà superare l’importo di:
€ 400,00 per le imprese fino a 10;
€ 500,00 per le imprese da 11 e fino a 20;
€ 600,00 per le imprese da 21 in poi. 
La domanda, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile dell’anno per il quale compete la premialità (2018 e/o 2019).
Le istanze saranno verificate dalla Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza entro il mese di maggio dell’anno per il quale compete la premialità ed accolte sino a concorrenza delle risorse annue stanziate, secondo il criterio cronologico di ricezione della domanda. Lo sconto contributivo spettante verrà riconosciuto alle imprese sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all’accoglimento, fino a raggiungimento degli importi massimi di cui sopra.
Gli esiti della gestione della premialità saranno comunicati ad ASLE-RLST, che potrà effettuare verifiche a campione e, qualora rilevi palesi criticità, previa eventuale richiesta motivata di acquisizione della relativa documentazione dalla Cassa Edile, potrà proporre alla Cassa Edile medesima la revoca della premialità. La Cassa Edile, se riterrà fondata la proposta, segnalerà all’impresa interessata la richiesta di revoca e l’impresa potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame all’Ente Unico Esem-CPT al fine di un ulteriore valutazione. Qualora venga accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della premialità, la Cassa Edile procederà al recupero della premialità.
Eventuali residui delle risorse complessivamente disponibili per il 2018 derivanti dalla gestione della premialità afferente al primo anno di fruizione verranno destinati ad incrementare l’importo complessivo previsto per l’anno 2019, fermo restando che la singola impresa, anche se in possesso di più di un requisito di accesso, potrà fruire della premialità in parola per una sola volta e per una sola annualità.
In caso di mancato accoglimento della richiesta nel primo anno, l’impresa avente titolo potrà riproporla nell’anno successivo.
Le parti effettueranno periodicamente una verifica per valutare l’andamento dell’erogazione ai fini di elevare il tetto massimo anzidetto, ferma restando l’esigenza del mantenimento dell’autonomia finanziaria di ASLE-RLST.

Verbale di accordo (Elezione RLS e relativa premialità)
In Milano, 19 dicembre 2017, tra l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione territoriale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato territoriale di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; visti
- l’Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- l’Accordo provinciale 22 ottobre 2012 sull’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l’articolo 87 del CCNL 19 aprile 2010;
ritenuta l’opportunità di definire, per gli anni 2018 e 2019, la disciplina per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la premialità per le imprese ove sia eletto secondo le modalità di seguito previste, nonché di confermare le modalità di finanziamento di RLST- ASLE, si conviene quanto segue.

Modalità per l’elezione e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina e della data di elezione viene effettuata comunicazione da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali o delle rappresentanze sindacali aziendali al datore di lavoro e da quest’ultimo all’Esem-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza di Milano Lodi, Monza e Brianza, per il tramite dell’Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, ovvero in casi di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nell’ipotesi di elezione diretta dell’RLS da parte dei lavoratori al loro interno, la nomina deve avvenire secondo le modalità di seguito Indicate.
L’elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata per iscritto dall’impresa alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori del settore edile con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.
La data e l’orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell’attività aziendale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero dì voti espressi.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale deve contenere l’indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori risultanti dal Libro unico del lavoro, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione.
Possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività lavorativa nell’azienda o nell’unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell’Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance, il nominativo del lavoratore eletto e la data di elezione all’Esem-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza.
Il numero massimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di:
- 1 rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive, sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive, da 201 a 1.000 dipendenti.
Ai fini del presente accordo, per unità produttiva si intende quella che presenta le caratteristiche stabilite dall’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica tre anni dall’elezione o per la minor durata dell'unità produttiva.
Essi esercitano le attribuzioni di cui all’articolo 50 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Integrato dall’articolo 87 del CCNL 19 aprile 2010, per le parti inerenti la figura del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro è tenuto a consentire all’RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, l’accesso - anche mediante supporto informatico - ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno, nonché al documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ai documenti dì cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Tutta la documentazione di cui sopra può essere consultata esclusivamente in azienda.
Ogni RLS ha diritto, per lo svolgimento delle sue funzioni, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Inoltre, l’RLS ha diritto ad una formazione mediante programmi di durata non inferiore a 32 ore, da effettuarsi presso l’Esem-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza.
Oltre alle comunicazioni previste dal presente accordo, l’impresa è tenuta ad effettuare la comunicazione all’Inail del nominativo del RLS, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni degli articoli 47 e 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell’articolo 87 del CCNL 19 aprile 2010 inerenti il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
Al presente accordo si allegano i fac-simili, concordati tra le parti, della documentazione che le imprese e i lavoratori possono utilizzare per ottemperare alla elezione del RLS nelle imprese sino a 15 dipendenti o in cui non vi siano rappresentanze sindacali aziendali.

Premialità
Le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e in regola con i versamenti, presso le quali - nel corso del periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019 - sia eletto o designato, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, il rappresentante aziendale per la sicurezza nel rispetto delle modalità sopra definite, possono ottenere il riconoscimento di uno sconto contributivo a carico del “Fondo per la sicurezza”, istituito presso la medesima Cassa, fino a concorrenza della somma complessiva di € 150.000,00, alle condizioni e nella misura sotto indicate.
Lo sconto contributivo è pari all’importo di € 600,00, per ogni singola impresa, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati.
Detto sconto compete anche alle imprese che avessero già fruito del contributo una tantum previsto dall’accordo provinciale 22 ottobre 2012 ovvero che fruiscano delle premialità previste dall’accordo provinciale 19 dicembre 2017 “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione”.
Le imprese aventi diritto potranno ottenere lo sconto contributivo inoltrando apposita domanda
- redatta secondo il fac-simile n. 1 allegato e integrata dai relativi documenti ivi elencati - all’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE, la quale è tenuta ad effettuare la verifica formale della documentazione e ad informare la Cassa Edile e l’impresa interessata dell’esito positivo (nulla-osta) della verifica entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (secondo il fac-simile n. 2 allegato).
Lo sconto, in presenza dei necessari requisiti, verrà riconosciuto alle imprese secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richieste da parte dell’Associazione RLST-ASLE e verrà fruito sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all’accoglimento, fino a raggiungimento dell’importo di € 600,00 per singola impresa.
Le parti effettueranno una verifica periodica per valutare l’andamento dell’erogazione, ferma restando l’esigenza del mantenimento dell’autonomia finanziaria di ASLE-RLST.
La sussistenza delle condizioni per il diritto allo sconto potrà essere accertata dall’Associazijone RLST-ASLE mediante verifiche a campione.
In caso di verifica negativa, previa segnalazione scritta da parte dell’Associazione RLST- ASLE, l’impresa interessata potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame a Esem-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, al fine di un ulteriore valutazione.
Qualora venga accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti per la richiesta dello sconto contributivo, ovvero nel caso di irregolarità contributiva, la Cassa Edile non procederà al riconoscimento dello sconto o si attiverà per il recupero dello stesso.

Finanziamento RLST-ASLE
La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza trasferisce all’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE i contributi versati dalle imprese al “Fondo per la sicurezza”, al netto di ogni eventuale onere posto a carico del “Fondo per la sicurezza” da intese territoriali sottoscritte dalle parti firmatarie del presente accordo e costituenti della medesima Cassa Edile.
Tale trasferimento avviene anticipatamente, entro il quinto giorno di ogni mese, secondo le seguenti modalità.
La Cassa Edile:
- determina la dodicesima parte dell’importo annuo della contribuzione che sarebbe dovuta al “Fondo per la sicurezza” in relazione alla massa salariale preventivata nel bilancio della Cassa Edile per l’anno in corso;
- detrae mensilmente dall’anzidetta quota le somme per eventuali oneri posti a carico del “Fondo per la sicurezza”;
- corrisponde ogni mese a RLST-ASLE il 90% dell’importo che risulta dopo aver operato la detrazione prevista al punto precedente;
- opera semestralmente il conguaglio tra le entrate e le uscite del “Fondo per la sicurezza”.
In caso di mancata approvazione del conto preventivo annuale dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE trasmesso alle Parti sociali, deve essere data notizia alla Cassa Edile, la quale eroga, fino alla composizione della controversia, importi sufficienti al pagamento delle retribuzioni e dei rimborsi spese agli RLST e delle spese correnti dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE, debitamente documentate.
Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto in data 22 ottobre 2012.