Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e Famiglia

Prot. 16 agosto 2017, n. 0014470 / P
 

allegati: doc. tecnico "Formaldeide: indicazioni ai fini dell'iscrizione dei lavoratori al Registro di esposizione ex art. 243 D.Lgs 81/08 e s.s.m.i.”


Oggetto. PRP 2014 - 2018 - MO 7 Prevenzione infortuni e malattie professionali - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Area promozione salute e prevenzione
Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali
Ai Direttori di Dipartimento delle Aziende Sanitarie regionali
Ai Direttori delle SO PSAL regionali
Alle Organizzazioni di categoria
Confindustria - CONFAPIFVG - Confartigianato -
CNAFVG
LORO SEDI


La riclassificazione della formaldeide da sospetto cancerogeno a cancerogeno per l'uomo in categoria 1B (può provocare il cancro - indicazione di pericolo H 350), porta alla necessità di rivalutazione degli aspetti della gestione della salute e sicurezza, ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" prevista dal Titolo IX- Capo II del D.lgs 81/08 in tutti i casi in cui vi sia impiego o liberazione di formaldeide,
Il Gruppo di Lavoro Cancerogeni delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more delle conclusioni del gruppo nazionale cancerogeni, ha redatto un documento, che fornisce indicazioni operative uniformi sul territorio regionale in materia di rischio da esposizione occupazionale a formaldeide, rivolto principalmente ai Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali e ai medici competenti.
Alla luce della normativa vigente e di importanti contributi regionali, dedicati all'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08 riguardo a tale agente, il gruppo di lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia propone di considerare: 
- non esposti professionalmente i lavoratori la cui esposizione, espressa in termini di esposizione media ponderata a formaldeide, non oltrepassi il valore di 0,1 mg/m³, tenuto conto delle indicazioni, tuttora valide, delle Linee Guida del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome del 2002 e della Circolare n. 57/1983 del Ministero della Salute.
- professionalmente esposti i lavoratori la cui esposizione oltrepassi il valore di 0,1 mg/m³, ai fini dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'iscrizione al Registro esposti ai sensi degli art.i 242 e 243 del D.Lgs 81/08.
Nell'auspicare massima diffusione del documento in parola sui siti istituzionali, si porgono distinti saluti.
 

IL DIRETTORE AREA DELLA PREVENZIONE
Dott. Paolo Pischiutti
 

Allegato