Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1976
Validità: 01.01.1976 - 31.12.1978
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri
Fonte: asfautolinee.it

Sommario:

  Titolo I Norme generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Istituti riservati all'area nazionale
Art. 3 Area aziendale
Titolo II Orario di lavoro - ferie
Art. 4/C Orario di lavoro (Norme per le aziende associate all’Anac)
Art. 5 Ferie
Titolo III Trattamento economico
Art. 6 Retribuzione mensile
Art. 7 Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 Trattamento in caso di promozione
Art. 9 Indennità di contingenza
Art. 10 Valori convenzionali della contingenza
Art. 11 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 12 Indennità supplementare di caro pane
Art. 13 Competenze accessorie, premi, indennità varie
Art. 14 Elementi distinti dalla retribuzione
Art. 15 Retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 16 Festività nazionali ed altre ricorrenze festive
Art. 17 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 18 Tredicesima mensilità
Art. 19 Quattordicesima mensilità
Art. 20/B Indennità di trasferta - Indennità di pernottamento - (Norme per le aziende associate all'Anac)
Art. 21/B
Art. 22/B Trasferimenti - (Norme per le aziende associate all’Anac)
Art. 23 Alloggio e indennità sostitutiva di alloggio
Art. 24 Fondo di buonuscita
Titolo IV Prerogative e diritti sindacali
Titolo V Casse di soccorso

Art. 35 - 44 Applicabilità delle norme di casse soccorso
Titolo VI Disposizioni varie
Art. 45 Organici
  Art. 46 Appalti
Art. 47 Assuntorie
Art. 48/C Sistema ad agente unico - (Norme valide per le aziende aderenti all'Anac)
Art. 49 Inquadramento personale servizi automobilistici di linea extraurbani
Art. 50 Vestiario uniforme
Art. 51 Provvidenze per gli ex combattenti della 2° guerra mondiale
Art. 52 Congedo matrimoniale
Art. 53 Diritto allo studio
Art. 54 Apprendistato
Titolo VII Disposizioni finali
Art. 55 Assorbimenti
Art. 56 Proroga degli accordi aziendali
Art. 57 Definizione meccanismo di rivalutazione delle competenze accessorie
Art. 58/A Decorrenza e durata
Art. 58/B Accordi interconfederali
Titolo VIII Disposizioni integrative per le aziende associate all’Anac
Art. 59 Classificazione del personale
Art. 60 Periodo di prova
Art. 61 Assunzione a termine
Art. 62 Mutamento mansioni
Art. 63 Permessi e assenze
Art. 64 Ritiro patente
Art. 65 Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 66 Disposizioni disciplinari
Art. 67 Responsabilità dell'autista
Art. 68 Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per risarcimento
Art. 69 Conservazione del posto
Art. 70 Preavviso
Art. 71 Cessione o trasformazione di azienda
Dichiarazione a verbale Anac
Allegati

CCNL 23 luglio 1976

Titolo I Norme generali
Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale; fissa, nei limiti delle norme di attuazione, specificamente previste, l'area di competenza aziendale consentendo una maggiore aderenza alla disciplina contrattuale a talune caratteristiche aziendali.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di regolamentazione nello stesso, e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materia che erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare, per il periodo di validità, il contratto generale e le norme applicative aziendali da esso previste.
Nota a verbale
Le parti concordano che, per i dipendenti delle aziende private esercenti autolinee (Anac), il presente contratto, a termine del 2° comma dell’articolo 1 con le decorrenze e fino alle scadenze precisate, modifica, per i contenuti non espressamente prorogati, l'accordo ponte 23-7-1973 e successivo protocollo di intesa tra OO.SS. e Governo del 1-7-1974, entrambi sostitutivi dal 1-1-1976 dei contratti di settore del 10-12-1970 e precedenti.
Resta comunque fermo ed invariabile fino al 31-12-1975 quanto attuato sino a tale data nelle varie regioni in relazione all'accordo ponte, ai protocolli di intesa recepiti per accordi sindacali ed alle diverse regolamentazioni intervenute per effetto di particolari leggi regionali.

Art. 2 Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- regolamentazione delle assunzioni con rispetto delle norme di legge vigenti;
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- retribuzioni minime;
- indennità di contingenza;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- metodi di calcolo delle retribuzioni;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità e trattamento in caso di promozione;
- mensilità aggiuntive (13° e 14°);
- trasferte, diarie, concorso pasti;
- traslochi;
- congedo matrimoniale;
- benemerenze nazionali;
- trattamento di buonuscita;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa (minimo garantito);
- qualifiche e criteri generali per le promozioni e gli avanzamenti;
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- disciplina delle Casse di soccorso.

Art. 3 Area aziendale
In ordine alle materie proprie del livello aziendale si conviene quanto segue:
a) costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale, tra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le Aziende e le Organizzazioni sindacali provinciali territorialmente competenti dei lavoratori, la definizione degli elementi retributivi accessori di cui al successivo art. 13 e le altre materie espressamente delegate a tale titolo dalla normativa nazionale.
b) le parti concordano di favorire una sempre più fattiva e concreta partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle complesse attività delle aziende, con il fine di realizzare la miglior efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In questo ambito le parti concordano sulla necessità di un preventivo e periodico esame tra le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti e le aziende, in particolare dei problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed all'infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle Commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione o riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 17, all'accertamento dei posti di lavoro in organico disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili in applicazione delle norme di legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle mansioni della qualifica rivestita secondo giudizio medico reso nelle forme di legge.
c) le proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti, da sottoporre, ove necessario, agli organi competenti, saranno oggetto di esame congiunto tra le rappresentanze sindacali aziendali e l'azienda.
d) le direzioni provvederanno a dare tempestiva informativa alle RSA delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti in ordine alle proposte di variazioni dei programmi di esercizio.
e) le parti convengono sulla necessità che sia assicurata ogni collaborazione a livello aziendale onde garantire attraverso il rispetto dei principi di economicità di gestione la piena produttività del servizio.

Titolo II Orario di lavoro - ferie
Art. 4/C Orario di lavoro (Norme per le aziende associate all’Anac)

Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
La durata dell'orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali.
In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17.
Per gli impiegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, fermo restando la durata stabilita dal presente articolo, l'orario determinato per tali operai.
Per il personale viaggiante, agli effetti del computo del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo previsto dalla lettera f) dell'art. 6 legge 14-2-1958, n. 138 (12%) anche in caso di non richiesta reperibilità.
Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per comprovate esigenze di esercizio, sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti.

Titolo III Trattamento economico
Art. 11 Indennità sostitutiva di mensa

Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o l'indennità sostitutiva di questa, corrispondono, a ciascun agente per tale titolo un'indennità minima mensile […]

Art. 17 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera lavoro straordinario, quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti o accordi di categoria. Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.
[…]
L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate.
[…]

Titolo IV Prerogative e diritti sindacali
La Federazione Unitaria Autoferrotranvieri Cgil, Cisl e Uil con lettera del 29 luglio 1976 ha comunicato all’Anac che le questioni relative ai diritti sindacali di cui al presente T.U. saranno definite in un momento successivo stante la particolarità del settore che è costituito nella sua maggioranza di piccole aziende, ed ha aggiunto che vanno considerate transitoriamente ancora valide, nel frattempo, le norme in atto aziendalmente.

Titolo VI Disposizioni varie
Art. 45 Organici

Le parti, tenendo conto della difformità che caratterizza tecnicamente la formazione e l'articolazione dei turni di lavoro nei vari settori, convengono di eliminare le prestazioni straordinarie e quelle eseguite nei giorni di riposo settimanale ed annuale, conseguenti alla inadeguatezza degli organici necessarie per effettuare i servizi secondo i normali programmi di esercizio.
A tal fine le aziende proporranno agli organi competenti le necessarie assunzioni di personale.

Art. 46 Appalti
Le parti convengono sulla opportunità di avviare a soluzione il problema degli appalti direttamente collegati al processo produttivo, tenendo conto delle finalità istituzionali delle aziende e con riferimento alla legge 23-10-1960, n. 1369.
I lavoratori delle aziende appaltatrici operanti nelle aziende possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.

Art. 48/C Sistema ad agente unico - (Norme valide per le aziende aderenti all'Anac)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero procedere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema dell'agente unico debbono, a partire dalla data di stipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione per iscritto alle proprie RSA sulla base della relazione predisposta per l'Ispettorato compartimentale MCTC ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le RSA potranno richiedere alle Direzioni aziendali un incontro per l'esame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:
1) accertare l'utilizzazione, nell'ambito aziendale, del personale che dovesse risultare in soprannumero a seguito dell'applicazione del provvedimento di cui sopra;
2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;
3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anche a quanto previsto dal precedente punto 1);
4) stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema dell'agente unico e le relative forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle RSA da parte della Direzione aziendale e, ove non comporti l'auspicato accordo, sarà dalle parti immediatamente demandato alle rispettive Organizzazioni sindacali, perché queste possano prendere atto delle questioni controverse, approfondirne i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazione all'uopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.

Titolo VII Disposizioni finali
Art. 58/B Accordi interconfederali

Dalle imprese private esercenti autolinee gli accordi interconfederali già stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana sono applicabili in quanto non contrastino con le norme del presente contratto.
Eventuali futuri accordi stipulati allo stesso livello interconfederale saranno applicabili solo se verranno esaminati unitariamente, e recepiti dall'intero settore cui si applica il presente TU.

Titolo VIII Disposizioni integrative per le aziende associate all’Anac
Al personale delle aziende che occupano meno di 26 dipendenti ed agli avventizi di cui all'art.8 del R.D. 8-1-1931 n. 148, oltre a quanto stabilito dal presente Testo Unico, ad eccezione del Titolo V, si applica la normativa integrativa prevista dai seguenti articoli.

Art. 61 Assunzione a termine
L'assunzione a termine è disciplinata dalla legge 18-4-1962 n. 230.
Le aziende possono assumere personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, per servizio militare, ecc.
[…]
Qualora l'assunzione a termine non risulti giustificata e appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale effettivo.

Art. 62 Mutamento mansioni
L'azienda può adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica diversa dalla propria, purché queste non comportino peggioramenti del trattamento economico, né mutamenti alla posizione del lavoratore e in ogni caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni.
[…]
Dichiarazione a verbale
In caso di inabilità dovuta a causa di servizio l'azienda - esclusa l'ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidità permanente - sempreché ne abbia la possibilità, cercherà di utilizzare il personale in mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, nelle nuove mansioni, la normale attività.
In tal caso verrà corrisposto il trattamento economico della categoria di nuova assegnazione.

Art. 63 Permessi e assenze
Il lavoratore non può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione.
[…]

Art. 66 Disposizioni disciplinari
Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa;
- licenziamento.
1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commetta lievi mancanze;
2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che:
a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso;
[…]
e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie;
f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio.
[…]
3) È punito con la sospensione dal servizio e con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che:
a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico;
[…]
c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio;
d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
e) sia trovato addormentato sul lavoro;
f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni;
g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente;
h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa;
[…]
4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di:
a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri;
b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze;
c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose;
e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione;
f) ubriachezza in servizio;
g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda;
h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;
[…]
l) mancanza in genere di gravità consimili.

Art. 67 Responsabilità dell'autista
L'autista è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare a mezzo di apposito modulo o registro aziendale tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli è affidato in consegna.

Art. 68 Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per risarcimento
Al personale viaggiante nell'ambito del normale orario di lavoro è affidata la piccola manutenzione e la pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento.
Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all'art. 4/C.
Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile.
[…]