Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 6 luglio 1974
Validità: 01.07.1974 - 30.06.1976
Parti: Coin e OO.SS.
Settori: Commercio, GDO, Coin
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

  Art. 1 Piani di sviluppo e di ristrutturazione
Art. 2 Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 3 Appalti
Art. 4 Servizi sociali in rapporto alle riforme
• Asili nido
• Mense
Art. 5 Diritto allo studio
Art. 6 Malattia e infortunio
Art. 7 Classificazione
Art. 7/bis
Art. 8 Orario di lavoro
  Art. 9 Part-time
Art. 10 Contratti a termine
Art. 11 Scala mobile
Art. 12 Parte economica
Art. 13 Consiglio dei delegati
• Assemblea
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Art. 15
Norma transitoria
Nota a verbale

Accordo integrativo aziendale nazionale 6 luglio 1974

In applicazione di quanto previsto dall’art. 127 del CCNL 21 novembre 1973 e in ordine alle richieste delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione integrativa aziendale formulate con la piattaforma del 12 Aprile 1974, nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1 Piani di sviluppo e di ristrutturazione
Premesso che le Organizzazioni Sindacali sono interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia del potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’azienda alla adozione delle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.
In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventivamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo gli eventuali piani di sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel documento allegato.
Nel caso di ristrutturazione l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori. Ciò premesso, i problemi della condizione lavorativa eventualmente emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati tra le Organizzazioni Sindacali (Consiglio dei Delegati, Organizzazioni Sindacali, Provinciali e Nazionali) e la Direzione aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.

Art. 2 Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Ferme restando le norme del vigente contratto nazionale 21 novembre 1973, al fine di migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi conoscitivi, le parti convengono:
- di affidare al consiglio dei delegati, che opera in accordo con il Patronato delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; dette attività saranno svolte all’interno del luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro.
- di concordare con la Direzione aziendale la scelta di Enti, Istituti e Centri di Medicina specializzata cui ricorrere per la misurazione ed il rilievo dei parametri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri, nonché per particolari indagini ed accertamenti sugli ambienti di lavoro.
- di ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Ente, dell’Istituto e del Centro di medicina specializzata, a tecnici di parte.
L’azienda inoltre si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti ritenuti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione e di tutela della salute del lavoratore.
- Libretto sanitario personale, ove saranno annotati i risultati delle visite periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati, in quanto presentato, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale.
Il libretto sanitario personale, sarà conservato a cura del lavoratore.

Art. 3 Appalti
Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata al problema posto dalle OO.SS., a verificare la rispondenza fra gli appalti in atto presso l’azienda, la legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e l’art. 129 del CCNL 21 novembre 1973.
L’azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.

Art. 4 Servizi sociali in rapporto alle riforme
Mense

Premesso che le OO.SS., tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto, presso mense di quartiere o interaziendali, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, l’azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.

Art. 8 Orario di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto:
- del carattere di servizio al pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;
- della richiesta dei lavoratori del commercio di distribuire l’orario settimanale di 40 ore su 5 giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.
Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi formeranno oggetto di esame, oltre che in sede aziendale secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 127 del vigente CCNL  in sede di commissione paritetica di cui all’art. 22 2° comma del CCNL 21-11-1973, al fine di ricercare soluzioni locali generalizzate a tutto il settore del commercio al dettaglio.
Nota a chiarimento dell’art. 22 del CCNL 21-11-1973
Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi, di cui al comma 1° dell’art. 22 del CCNL 21-11-1973, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana.
Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata. (Le festività previste dall’art. 33 del CCNL 21-11-1973 non costituiscono assenza a questi effetti).

Art. 9 Part-time
Agli effetti dell’utilizzo del lavoro a tempo parziale si precisa che:
[…]
d) il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge e da quelle del CCNL 21-11-1973, fermo restando che le relative clausole per le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione;
[…] I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto saranno discussi con il Consiglio dei Delegati.

Art. 10 Contratti a termine
L’Istituto del contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 Consiglio dei delegati
Le parti convengono che:
a) nelle singole unità produttive verrà affidata al Consiglio dei Delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;
b) nel Consiglio dei Delegati, composto da lavoratori in forza all’unità produttiva si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970 n. 300.
I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati verranno comunicati per iscritto alla direzione, congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20-5-1970 n. 300 nelle aziende di cui all’art. 23 lettera a) della stessa legge, vengono elevati:
a) a 2 ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974;
b) a 3 ore complessive annue per ciascun dipendente a decorrere dal 1° gennaio 1975.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20-5-1970 n. 300 nelle aziende in cui all’art. 13 lettera b) e c) della stessa legge, vengono elevati:
a) a 16 ore complessive mensili per il 1974;
b) a 24 ore complessive mensili a decorrere dal gennaio 1975.
Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.
Ai consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 dipendenti, vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.
Il totale complessivo delle ore di cui ai commi precedenti è comprensivo anche delle ore per l’esercizio delle attività di patronato e di tutela della salute.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Assemblea
Fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del vigente CCNL di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuito di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza 1° luglio 1974.
Nota a verbale
Nei casi di mancata costituzione dei Consigli dei Delegati, di cui al presente articolo continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300 e dal CCNL 21 novembre 1973, le strutture sindacali esistenti.
Sono fatti salvi gli eventuali diritti requisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.
Il presente accordo verrà completato dall’esame in sede nazionale del sistema di qualificazione in atto a seguito della precedente contrattazione aziendale ai fini del relativo coordinamento.