Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 20 maggio 2009
Validità: 2009-2012
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: UILA Pesca UIL

Sommario:

 A TFR Art.43
B. Comunicazione al servizio per l'impiego.
• Articolo 57 bis. Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare.
C. Sostituzioni
D. Prelazione nella riassunzione.
Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Art. 11 Formazione professionale permanente e continua
 Art. 22 Retribuzioni
Art. 23 Istituzione di una qualifica contrattuale
Art. 26 Secondo livello di contrattazione
Art. 31 Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 35 Ferie
Art. XXX Nuove attività ebi pesca e organizzazione del lavoro

Rinnovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

Il giorno 20 maggio 2009, a Roma Via Emilio dè Cavalieri, 7, tra la Federazione Nazionale delle Imprese di pesca (Federpesca) […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], Uila Pesca Uil […] è stato raggiunto il seguente accordo.

Ipotesi di accordo

Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno se imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri o con equipaggio con più dei sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto fra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti alla sicurezza restano in carica tre anni e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente alla svolgimento delle proprie funzioni che non potrà essere superiore alle 32 annue.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo 81/2008 per darne applicazione alla pesca marittima. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99.

Art. 11 Formazione professionale permanente e continua
Dopo il secondo comma aggiungere: " le parti affidano a EBI-FORM la formazione e riqualificazione professionale dei marittimi imbarcati, anche attraverso la stesura di appositi progetti quadro e la relativa esecuzione; a tal fine, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, spettano a ciascun marittimo imbarcato permessi retribuiti fino a un massimo di 24 ore annue.

Art. XXX Nuove attività ebi pesca e organizzazione del lavoro
Le parti stipulanti il presente CCNL intendono rafforzare, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti, le attività svolte dall'ebi pesca.
In particolare, per quanto concerne il Durc, di cui al decreto 24 ottobre 2007, le parti ritengono che l'affidamento ad ebi dei compiti connessi al rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva contribuisca efficacemente al rispetto dei diritti dei lavoratori e rappresenta una semplificazione per le imprese.
[…]
Al fine di definire le modifiche alla statuto e al regolamento dell'ente e per stabilire le modalità operative e di gestione riguardanti le nuove attività di ebi pesca, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo di rinnovo.
Contestualmente alla definizione del sistema di ammortizzatori sociali, le parti stabiliranno una nuova organizzazione del lavoro, basata su un plafond di giornate annuali di pesca nel cui contesto saranno ancor più rafforzati i diritti dei lavoratori in tema di ferie, permessi brevi e congedi parentali.