Categoria: 1980
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 17 ottobre 1980
Parti: La Rinascente e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, La Rinascente
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Diritto all’informazione
Approvvigionamenti
Investimenti ed occupazione
Ruolo verso i consumatori
Organizzazione del lavoro
Organici
Nastro Orario
Part-time
Contratti a termine e per sostituzione
Ambiente e salute
Handicappati
Infortunio
Acquisti del personale con sconto
  Vetrinista
Allestitore
Specialisti di macelleria
Personale direttivo
Trasferimenti
Sedi centrali e loro articolazioni
Cash and carry - ipermercati
Addetti di deposito
Addetti a mansioni qualificate-promiscue dei depositi
Autisti
Norma transitoria
Indennità di deposito

Ipotesi di accordo gruppo aziendale La Rinascente - Upim - Sma, Roma, 17 ottobre 1980

Il 17 ottobre 1980 in Roma, presso la sede della Confcommercio fra La Rinascente spa […], da una parte la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil [...], in applicazione di quanto previsto dall’art. 135 del CCNL 17/12/1979 ed in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale formulata con la piattaforma del 3-7-1980; nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:

Diritto all’informazione
Le parti, ribadendo la validità delle intese intercorse in materia di diritto di informazione ed in particolare dell’accordo 19-7-1977, convengono che le informazioni di cui ai punti seguenti abbiano carattere preventivo, tali cioè da consenti-re un tempestivo confronto. Deroghe a tale principio saranno determinate dalle caratteristiche di riservatezza che per loro natura talune iniziative aziendali debbono avere, come ad esempio, i problemi societari, di acquisizione immobiliari o le iniziative che possono avere interesse per la concorrenza. Le informazioni avverranno a diversi livelli ed in particolare:
- a livello nazionale: le informazioni di rilevanza o carattere generale e/o che comunque abbiano riguardo all’azienda come complesso o a sue strutture di dimensione nazionale quando siano interessate globalmente. Il contenuto di questo livello di informazione riguarderà i temi degli investimenti, dello sviluppo, dell’andamento economico dell’azienda, delle strategie commerciali, dei programmi di formazione, dei programmi di ristrutturazione, delle innovazioni tecnologiche, dell’occupazione, dei programmi di decentramento e, più in generale, di tutti quei fenomeni che abbiano rilevanza aziendale.
- a livello territoriale: le informazioni che presentino rilevanza o specificità territorialmente delimitata e che comunque non siano state oggetto di informazioni a livello nazionale. Saranno in ogni caso oggetto di informazioni a livello regionale, salvi ovviamente, i motivi di riservatezza già ricordati, i progetti che coinvolgono le attribuzioni istituzionali dei sindacati regionali anche attraverso la loro partecipazione agli organi di pianificazione. A livello territoriale sarà effettuata, su richiesta, verifica dell’attuazione delle informazioni date a livello nazionale quando esse riguardino le realtà regionali.
- a livello delle singole unità: le informazioni che abbiano riguardo a situazioni e/o problematiche prettamente specifiche e tipiche dell’unità in questione. Tali informazioni saranno fornite alle strutture sindacali competenti. Saranno in ogni caso fornite informazioni utili alla valutazione dell’adeguatezza della forza lavoro, dei processi organizzativi e della organizzazione del lavoro e, in generale, dell’andamento e degli obiettivi economico-commerciali dell’unità.

Investimenti ed occupazione
Le parti confermano la piena validità dell’accordo del 19-7-1977 e seguenti. Rispetto a quanto previsto dal titolo “Diritto di informazione” l’azienda si impegna ad illustrare entro il 30 novembre di ogni anno i propri programmi di investimento per l’esercizio successivo.
L’azienda si impegna a fornire elementi di conoscenza per un confronto con le OO.SS. sulla situazione della propria rete distributiva e sulle conseguenti iniziative con particolare riferimento all’area meridionale. In tale contesto l’azienda fornirà informazioni sui programmi di addestramento professionale, sulla struttura e sull’andamento dell’occupazione. L’azienda si impegna alla verifica della corretta applicazione della legge sulla parità. Si dichiara infine disponibile a pubblicizzare attraverso comunicazioni interne le posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di piazza, onde consentire agli interessati di potervi concorrere.

Organizzazione del lavoro
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi, nel rispetto degli impegni assunti con le OO.SS. a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro. A riguardo, ferme restando tutte le intese raggiunte in materia, l’azienda si dichiara disponibile ad approfondire con le OO.SS. ai vari livelli di competenza i progetti diretti a conseguire un più razionale utilizzo degli impianti, più elevati livelli di efficienza e di produttività, una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, un migliore servizio alla clientela, un accrescimento della professionalità individuale e collettiva.
Le parti convengono che la realizzazione di tali finalità debba avvenire attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o altre forme organizzative, avuto riguardo alle aree merceologiche ed operative e alle problematiche connesse ad una corretta programmazione della mobilità e della intercambiabilità delle mansioni. Su richiesta delle OO.SS. l’azienda è disponibile a valutare l’accesso e le relative modalità ad esperti proposti dalle OO.SS. al fine di condurre analisi e studi concernenti l’organizzazione del lavoro.

Organici
Le parti convengono che la verifica degli organici esistenti nelle varie unità aziendali (full-time, part-time e loro utilizzo) ai fini di una loro definizione, sarà realizzata con le strutture sindacali competenti tenendo conto della situazione economica e commerciale dell’unità, sulla base dei seguenti parametri obiettivi in concorso fra loro:
- tipologia dell’unità e composizione dell’assortimento;
- struttura fisica dell’unità e delle superfici;
- numero delle transazioni;
- situazioni di mercato;
- livello e qualità di servizio alla clientela;
- organizzazione del lavoro;
- volume delle merci lavorate e/o vendute; loro composizione e quantità di lavoro necessario;
- tecnologia;
nonché altri ulteriori elementi di specificazione dei parametri sopra descritti.
Successive verifiche dell’organico potranno avvenire su richiesta di una delle parti stipulanti in relazione alla modificazione dei parametri sopra indicati. L’organico definito dovrà rimanere tale se non in presenza di variazioni. In caso di variazioni si opereranno i conseguenti riequilibri.

Nastro Orario
Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale annessa all’art. 137 del CCNL del 17-12-1979 in materia di disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi, le parti convengono di voler esaminare le condizioni per la sperimentazione della riduzione del nastro orario, attraverso doppi turni, turni unici, fasce orarie differenziate, ecc., secondo lo schema seguente:
a) La sperimentazione avrà luogo nelle unità produttive previa verifica delle seguenti condizioni essenziali:
- non aggravio dei costi gestionali e di esercizio;
-non diminuzione di produttività o di efficienza;
- copertura delle esigenze di presidio;
- mantenimento di un adeguato livello di servizio per la clientela;
- mantenimento di una efficiente gestione interna delle merci;
- razionale utilizzo degli impianti e conseguente equilibrato utilizzo della forza lavoro.
b) Le parti convengono di istituire una commissione composta da rappresentanti dell’azienda e delle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali competenti nonché delle strutture sindacali aziendali che avrà il compito, sulla scorta di proposte dai componenti della commissione stessa, di individuare le unità e di verificare le condizioni di cui sopra sulla base di precise analisi e progetti. Qualora da tali analisi e progetti risultino rispettate le condizioni di cui sopra si procederà alla pratica sperimentazione. La commissione avrà inoltre il compito di controllare l’andamento della sperimentazione e di verificarne i risultati. Una prima verifica verrà comunque effettuata a tre mesi dall’inizio della sperimentazione e sulla base dei risultati di tale verifica le parti valuteranno 1 “eventuale prosecuzione. La commissione si riunirà entro il 31-12-1980 per dare l’avvio al programma di lavoro. Le parti convengono di rincontrarsi entro dodici mesi dal presente accordo per valutare i risultati conseguiti e le metodologie adottate.
Nota a verbale
Le parti convengono che la valutazione dei costi per la fattibilità della sperimentazione sarà fatta non sui singoli elementi di costo, ma sull’insieme dei medesimi, giudicati nella loro globalità e rispetto all’economicità dell’unità. L’azienda precisa inoltre che la fase progettuale non vuole e non deve essere uno strumento per allontanare nel tempo la fase della sperimentazione, ma piuttosto un modo per rendere quest’ultima più rapidamente esperibile. L’azienda dichiara ancora di impegnarsi formalmente affinché gli orari di apertura dei negozi trovino soluzioni legislative che agevolino la riduzione del nastro orario.

Part-time
Fermo restando quanto previsto dagli accordi vigenti, considerato che il part-time ha la funzione di fornire all’organico di vendita la necessaria elasticità, avuto riguardo ai flussi di vendita della clientela, al fine di evitare disservizi e/o aumenti eccessivi dei ritmi e dei carichi di lavoro e di andare incontro alle specifiche esigenze dei lavoratori, si conviene che esso venga utilizzato nell’ambito della organizzazione del lavoro e del lavoro di gruppo anche in funzione del restringimento del nastro orario. Pertanto i criteri del suo utilizzo saranno concordati con le strutture sindacali delle varie unità produttive. La sua entità verrà verificata rispetto agli occupati a full-time, anche in rapporto ai parametri predeterminati e convenuti per la definizione degli organici. L’utilizzo del part-time deve tendere ad una progressiva riduzione del ricorso al lavoro straordinario.

Ambiente e salute
Fermo restando quanto già previsto nei precedenti accordi, l’azienda riconferma il proprio impegno ad intervenire per migliorare le condizioni ambientali prendendo in considerazione anche le indicazioni provenienti dalle strutture sindacali aziendali. L’azienda riconoscerà permessi retribuite per visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, limitatamente al tempo strettamente necessario, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori dall’orario di lavoro. Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione

Handicappati
L’azienda, per un biennio, stanzierà la somma annuale di L. 15.000.000 da destinare, d’intesa con le strutture sindacali aziendali, a favore dei lavoratori dell’azienda che abbiano a carico figli o familiari handicappati. Tale somma sarà trasformata in corrispondenti permessi retribuiti connessi con la necessità dell’assistenza medesima.

Infortunio
Le parti convengono che la eventuale estensione dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro è subordinata alla formale identificazione da parte dell’Inail ed alla relativa approvazione da parte del Ministero del Lavoro, di apposite voci di rischio specifiche alla concreta realtà tecnico-organizzativa della distribuzione organizzata nei suoi comparti alimentare e non alimentare, avuto riguardo all’andamento infortunistico che le parti stesse riconoscono come positivo in ordine agli indici di frequenza e di gravità.

Cash and carry - ipermercati
L’azienda si impegna ad un incontro per esaminare le prospettive delle divisioni e le specifiche questioni di classificazione, organizzative e dell’utilizzo degli impianti entro il 31-12-1980.