Cassazione Penale, Sez. 4, 28 dicembre 2017, n. 57673 - Rimozione del carter di protezione della zona degli ingranaggi degli alberi di stampa e disattivazione del microinterruttore di sicurezza: infortunio del lavoratore


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 24/11/2017

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 15 marzo 2017, confermava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia nei confronti di F.U. e F.P., nella qualità di consiglieri delegati per la sicurezza della società cartiera di nave spa, che li aveva dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3, cod.pen in quanto, in violazione delle norme antinfortunistiche, aveva cagionato per colpa gravi lesioni alla lavoratore B.C.. In particolare il B.C., addetto alla macchina accoppiatrice e in particolare al posizionamento delle bobine di cartoncino sulla macchina predetta, accortosi che la bobina di cartone si stava esaurendo, si accingeva ad arrestare l'impianto al fine di effettuare il cambio. Nel compiere detta operazione, aveva notato che la leva che fungeva da fermo degli ingranaggi del cilindro di stampa non era in posizione e, cercando istintivamente di riportarla al suo posto, aveva spinto con la mano sinistra un ingranaggio sul rullo della macchina ancor in funzione; conseguentemente, il guanto era rimasto impigliato nell'ingranaggio e la mano sinistra veniva trascinata all'interno del macchinario, con conseguente schiacciamento degli apici delle dita e amputazione della falange del secondo, terzo e quarto dito (lesioni da cui era derivata una malattia di durata pari a giorno 70).
2. Agli imputati era stato altresì contestato il reato di cui all'art. 437, comma 1, cod pen per aver rimosso il carter di protezione della zona degli ingranaggi degli alberi di stampa nonché manomesso il macchinario, in quanto il microinterruttore di sicurezza posto nel carter di protezione era stato disattivato. La Corte territoriale ha assolto, dal reato di cui all'art. 437 cod pen il F.U., in quanto quest'ultimo non esercitava la propria attività presso lo stabilimento in cui l'infortunio si era verificato.
3. Riteneva la Corte d'Appello che non vi fosse stato alcun comportamento imprudente del lavoratore nell'utilizzo del macchinario, poiché era emerso, contrariamente a quanto dedotto dagli imputati, che il predetto macchinario non era in fase di collaudo, ma, al contrario che vi erano stati vari problemi di malfunzionamento, il che rafforzava l'obbligo di vigilanza e protezione facente capo ai prevenuti. La Corte territoriale disattendeva altresì la prospettazione difensiva secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata nulla per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato contestato un comportamento commissivo ( manomissione del macchinario) laddove la condotta riconosciuta quale addebitabile agli imputati era ben diversa da quella contestata, trattandosi di condotta omissiva consistente nel non aver provveduto tempestivamente al ripristino dei dispositivi di sicurezza di cui la macchina risultava priva.
3.La sentenza è stata impugnata da F.P. e F.U. per il tramite del proprio difensore di fiducia.
3.1 Con il primo motivo, F.P. lamenta il vizio di cui all'art. 606 primo comma, lett c) cod proc pen, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto assimilabili le condotte di rimozione del dispositivo ( e cioè la condotta contestata, di natura commissiva) e la condotta di omesso ripristino; affermando poi, in modo del tutto contraddittorio, che la violazione dell'art. 521 sussisteva in caso di eterogeneità tra i fatti contestati ed escludendo che nel caso di specie detta eterogeneità sussistesse. In tal modo, era palesemente stato violato il diritto di difesa del F.P., posto che l'imputato si era difeso nel processo soltanto dall'accusa di aver dolosamente rimosso il dispositivo, e non da quella di aver omesso di ripristinarlo. Con il secondo motivo, il F.P. deduce vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod pen. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che non fosse necessario, ai fini della fattispecie penale, che un numero indeterminato di lavoratori possa essere attinto da infortunio a seguito della rimozione dei dispositivi di sicurezza; ed aveva affermato altresì, in contrasto con le risultanze processuali, che " altri operai avrebbero potuto essere adibiti alla macchina accoppiatrice", essendo invece stato acciarato che il solo B.C. vi era addetto. Ancora, erroneamente era stato ritenuto sussistente il dolo nella omessa re istallazione dei dispositivi di sicurezza: sul punto, la pronuncia era anche contraddittoria, considerando anche che l'omissione era stata contestata a titolo di colpa al capo A) della imputazione. Con il terzo motivo, ambedue gli imputati lamentano vizio di travisamento della prova. La Corte aveva affermato che il macchinario era utilizzato per l'ordinaria produzione, essendo invece emerso dalle dichiarazioni del teste B., citate dai giudici di merito, esattamente il contrario. Ciò posto, la fase di collaudo prevedeva una diversa disciplina di manutenzione, che era stata puntualmente eseguita dagli imputati. La Corte aveva poi erroneamente considerato la normativa antinfortunistica riferita al macchinario in produzione, e non in fase di collaudo. Infine, del tutto illogicamente la Corte aveva ritenuto responsabile anche il F.U., non tenendo conto di quanto emerso dall'istruttoria, e cioè che le segnalazioni circa la mancanza del carter di protezione erano state indirizzate al solo F.P..

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero dato seguito all'orientamento secondo cui il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999 , Rv. 213776, Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Rv. 226796; Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004. Rv. 228042). Per aversi mutamento del fatto occorre dunque una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Corollario di tale principio è che, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. , deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 , Di Guglielmi , Rv. 25727; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941; si veda ancora Sez. 5, n. 44862 del 06/10/2014, Rv.261286, secondo cui l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. III, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa) .E' dunque del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio.
3. Tanto premesso, al F.P. risulta contestato il delitto di cui all'art 437 cod. pen, e precisamente l'ipotesi, tra quelle contemplate dalla norma, di aver rimosso i dispositivi antinfortunistici. All'esito del giudizio, l'imputato è stato condannato per aver omesso di ripristinare l'apparecchiatura destinata a prevenire infortuni sul lavoro, condotta parimenti descritta al primo comma della citata disposizione. Orbene, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non sussiste radicale diversità ed eterogeneità tra le condotte: entrambe, invero, non solo sono ricomprese nella stessa fattispecie incriminatrice, ma risultano altresì caratterizzate dai medesimi elementi, ossia la volontà dolosa, la compromissione della funzione antinfortunistica, ed il riferimento al medesimo oggetto (ossia, il medesimo macchinario industriale, privo del carter di protezione che era stato rimosso e di regolare dispositivo di interblocco collegato a carter, che era stato manomesso). E, come condivisibilmente sottolineato dallo specifico precedente richiamato nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 28850 del 11/06/2009, Rv. 244297) non provvedere al ripristino di un dispositivo antinfortunistico esistente costituisce una condotta minore, contenuta in quella di rimozione del medesimo dispositivo di prevenzione. Né può revocarsi in dubbio l'effettivo esercizio della facoltà difensiva da parte del F., atteso che dall'istruttoria espletata in sede di indagine era chiaramente emerso come la parte offesa avesse più volte rappresentato all'odierno imputato la assoluta necessità di montare il carter di protezione mancante nel macchinario e di riparare il dispositivi di interblocco collegati al carter.
4. E' infondato anche il secondo motivo. Nessuna erronea applicazione o violazione dell'art. 437 c.p. è riscontrabile nei passaggi argomentativi dell'impugnata pronuncia, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello riguardante l'elemento soggettivo del reato .E'infatti incontrastato che, pur trattandosi di un delitto contro l'incolumità pubblica, e segnatamente di un reato di pericolo, il riferimento all'"infortunio" legittimi l'integrazione della fattispecie anche laddove il pericolo si sia verificato solamente per un singolo lavoratore, come accaduto in questo caso. La norma di cui all'art. 437 cod pen è infatti diretta alla tutela della pubblica incolumità contro eventi lesivi che possono verificarsi nello specifico ambiente di lavoro, per effetto di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchi antinfortunistici, e comprende tra gli anzidetti eventi lesivi non solo il disastro, ma anche il semplice infortunio individuale: poiché in materia di prevenzione degli infortuni il concetto della pubblica incolumità è caratterizzato dall'indeterminatezza delle persone e non dal numero rilevante di esse che si possono trovare in una situazione di pericolo, la tutela concerne anche gli operai di una piccola fabbrica ed il delitto deve considerarsi realizzato anche nel caso in cui la situazione di pericolo possa coinvolgere la sola persona che si trovi ad essere addetta alla macchina priva di dispositivi e congegni atti a prevenire gli infortuni (Sez 1., 18 dicembre 1990, Rv. 187943; Sez. 1., 20 novembre 1996, n. 11161, Rv. 206428; Sez.l., 21 febbraio 2007, n. 12464, Rv., 23643;). Quanto al profilo soggettivo, poi, si deve premettere che dalle risultanze complessive del giudizio di merito, è emerso che l'imputato era stato compiutamente reso edotto della mancanza dei carter di sicurezza, e ciononostante avesse continuato per mesi ad ometterne il ripristino. Occorre allora sottolineare che la fattispecie in esame è fattispecie a dolo generico, il quale deve necessariamente investire la condotta tipica ed altresì la consapevolezza della destinazione prevenzionistica dei dispositivi, elemento incontestato nel caso di specie, in cui il F. era stato altresì più volte avvisato dal lavoratore addetto al macchinario della carenza dei dispositivi e , ciononostante, aveva con coscienza e volontà consentito il proseguimento dell'ordinario processo produttivo.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano il travisamento della prova, e precisamente delle dichiarazioni del teste B., consulente della difesa. Va in proposito rammentato che, in ipotesi di " doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere fatto valere solo nel caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Rv. 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Rv. 258432; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217), non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità. Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione circa l'ascrivibilità ai due imputati della condotta contestata. La sentenza impugnata argomenta, attraverso un congruo ed esaustivo esame dell'apparato probatorio acquisito, che "come già ritenuto dal giudice di prime cure, la macchina c.d. "accoppiatrice", non era, all'epoca dei fatti, in fase di collaudo (il che implicherebbe un uso della stessa atto esclusivamente a saggiarne e a regolarne il funzionamento), ma era ordinariamente utilizzata per la produzione, come si evince pacificamente dalle dichiarazioni resi in atti da B.C. e da P.C.", precisando, poi, che il B., consulente della difesa, aveva specificato che il macchinario era difettoso e che si erano resi necessari più interventi di messa a punto; soggiungendo, del tutto correttamente, come detta circostanza aggravasse la condotta datoriale. Non si coglie dunque, nel costrutto argomentativo della pronuncia impugnata, il ricorso ad elementi probatori nuovi e differenti rispetto alla sentenza di primo grado, e, conseguentemente, non può ravvisarsi il denunciato vizio di travisamento, né si palesa alcuna assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, avendo il giudice di appello risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni del ricorrente, che in sostanza ripropongono motivi di fatto. Infine, quanto alla censura sollevata in relazione alla posizione specifica del F.U., la motivazione è sul punto chiara e corretta in punto di diritto, nel ribadire come anche su costui gravasse la medesima posizione di garanzia del F.P., derivante dalla qualifica di datore di lavoro dell'Infortunato, su cui incombeva, dunque, il preciso obbligo di vigilare affinchè le macchine cui erano addetti i lavoratori fosse provviste dei necessari dispositivi di sicurezza. E, per di più, l'apparato motivazionale dell'impugnata pronuncia richiama l'accertata conoscenza, anche da parte del F.U., del difettoso funzionamento della macchina.
6. Deve, pertanto, disporsi il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 24 novembre 2017