Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2017, n. 57931 - Mancanza di porte di emergenza e di CPI. Cessione di ramo di azienda e responsabilità dell'amministratore della società conferente


Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 21/11/2017

 

Fatto

 


l. Con sentenza in data 23.1.2017 il Tribunale di Taranto ha condannato V.L.B. alla pena di € 2.000 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 68 comma 1 lett.b) d. Lgs. 81/2008 per non avere, in qualità di legale rappresentate della s.p.a. Fima, installato accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli, porte di emergenza per il transito dei pedoni appositamente segnalate e lasciate sgombre da impedimenti e per non avere richiesto il certificato di prevenzione antincendio, così come accertato dal Comando dei Vigili del Fuoco il 23.1.2013. 
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce in relazione al vizio motivazionale, che come ampiamente comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, la sua qualifica di amministratore della Fima spa, che comunque aveva fruito di certificazione antincendio valida fino al 10.7.2012, era definitivamente cessata il 31.1.2012, data in cui aveva depositato il contratto di cessione di ramo di azienda presso il Registro delle Imprese di Taranto in favore di P.C., sul quale incombeva l'obbligo, in forza delle pattuizioni contrattuali, di mantenere in condizioni di efficienza l'organizzazione commerciale, amministrativa e produttiva del ramo di azienda cedutogli. Conseguentemente, al momento dell'ispezione compiuta dai Vigili del Fuoco, egli non poteva più reputarsi tenuto all'adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica per la sicurezza dei luoghi di lavoro gravanti su colui che gestisce l'organizzazione imprenditoriale. In relazione alla medesima imputazione eccepisce inoltre che, al momento della contestata contravvenzione, era ancora pendente presso il Comune la procedura amministrativa per la certificazione della regolarità della struttura edilizia rispetto al permesso di costruire, certificazione questa prodromica al rilascio della certificazione antincendio. Contesta infine la motivazione resa, peraltro con formula sibillina in quanto apparentemente correlata alla non gravità delle violazioni riscontrate, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
 

 

Diritto

 


1. Manifestamente infondate risultano le contestazioni svolte dal ricorrente in ordine alla responsabilità per la contravvenzione ascrittagli. Il contratto di cessione di ramo di azienda, configurando una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti del ramo ceduto, ossia in quelli per loro natura oggettivamente determinabili in ragione della riconoscibile destinazione funzionale all'esercizio del settore di attività imprenditoriale ad essi strettamente collegato, esclude la configurabilità dell'eccepito subentro, non vertendosi in ipotesi di trasferimento dell'azienda nel suo complesso, nè di una successione a titolo universale, del cessionario nella titolarità della parte di azienda rimasta in capo al cedente. Non avendo il ricorrente dimostrato che il certificato di prevenzione antincendio, così come la mancata predisposizione di uscite per il transito pedonale di emergenza in corrispondenza dei portoni destinati alla circolazione dei veicoli, fossero relativi alla struttura edilizia facente parte del ramo dell'azienda ceduta, la sentenza impugnata deve ritenersi relativamente a tale profilo immune da censure: avendo il Tribunale infatti accertato che la FIMA spa, ovverosia la società facente capo all'imputato quale amministratore, opera in tre strutture distinte, le doglianze svolte in ordine alla legittimazione passiva del ricorrente non sono idonee, omettendo il necessario confronto argomentativo con la motivazione resa dal giudice di merito, a superare l'ascrivibilità al medesimo delle violazioni contestategli. Dal momento invero che destinatario della normativa antinfortunistica, nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, è infatti, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori, sempre il legale rappresentante (Sez. 3, n. 24478 del 23/05/2007 - dep. 21/06/2007, Lalia, Rv. 236955), le vicende relative alla pretesa cessione di un ramo di azienda non sono idonee ad incidere sulla titolarità in capo al soggetto che riveste la qualifica di amministratore della società conferente che, restando in vita, continua a configurare un autonomo soggetto giuridico.
Nè maggior pregio riveste la pendenza di un procedimento amministrativo in ordine ad una non meglio precisata richiesta di autorizzazione in sanatoria che, afferendo ad un ampliamento strutturale del complesso immobiliare preesistente, non può comunque influire sulla mancata richiesta del certificato antincendio, non avendo la eventuale regolarizzazione edilizia del manufatto rispetto ad essa alcuna efficacia sanante.
2. Fondata deve ritenersi invece la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche: il riferimento contenuto nella sentenza impugnata a due elementi di segno contrastante fra loro, venendo contestualmente evidenziata la "non gravità delle violazioni riscontrate" ed i precedenti penali dell'imputato, non consentono di comprendere il ragionamento seguito dal Tribunale, evidenziandone per contro un'evidente illogicità di natura argomentativa, ovverosia ricadente sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo della stessa decisione.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio innanzi al Tribunale di Taranto affinché proceda a nuovo giudizio sul punto
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Taranto.
Così deciso il 21.11.2017