Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 14 maggio 1993
Parti: Bernardi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Bernardi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Relazioni sindacali
Organizzazione del lavoro
Part - time
Articolazione dell’orario “Flessibilità”
Riduzione orario di lavoro
  Straordinario
Lavoro festivo
Delegato regionale
Allegato

Accordo sindacale

In data 14.05.1993 presso la sede Amministrativa del personale di Basiliano (UD), fra la Ditta Bernardi spa e la Federazione di Categoria: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil territoriali su mandato delle Federazioni Nazionali […] Filcams Regionale […], Filcams Alto Friuli […], Fisascat Cisl Udine […], Fisacscat Cisl Alto Friuli […], Uiltucs Regionale […], Uiltucs Friuli […], unitamente alla RSA […], si è convenuto quanto segue:

Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e ruoli, convengono sull’importanza di realizzare un sistema di relazioni sindacali o di informazioni coerente con la prima parte del CCNL del 14 dicembre 1990 e convengono che le informazioni a carattere aziendale, fatte salve le normali esigenze di autonomia imprenditoriale e di riservatezza ad essa collegate, saranno fornite su iniziativa dell’azienda o su richiesta delle OO.SS. di norma almeno semestralmente, ed entro il primo quadrimestre di ogni anno nei seguenti contenuti:
A) A livello nazionale e regionale
In questa sede saranno fomite informazioni di Rilevanza Generale dell’azienda riguardanti:
- 1'andamento economico;
- Gli investimenti;
- Le strategie commerciali ed i programmi finalizzati al potenziamento della presenza nella regione ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
- Accordi relativi a costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie.
- Introduzioni di nuove tecnologie e conseguenti corsi di formazione e riqualifica del personale.
- Nuovi insediamenti ed eventuali nuovi modelli organizzativi relativamente all'apertura di grandi superfici.
- Situazioni specifiche in rapporto all'organizzazione del lavoro ed all’andamento e prospettivo dell'occupazione,
B) A livello provinciale
In questa sede verranno fornite informazioni e si darà luogo al confronto, in occasione di periodici incontri al fine di realizzare intese relativamente a:
- progetti di riorganizzazione, e ristrutturazione delle unità territoriali e/o delle unità produttive,
- Organici, loro composizione e organizzazione del lavoro.
- Occupazione part-time e lavoro supplementare.
- Ambiente di lavoro e tutela della salute anche in relazione ad eventuali conseguenze delle innovazioni tecnologiche.
- Obiettivi e risultati economico (commerciali ed articolazione dei dati riferiti alle produttività.
- Professionalità e livelli di inquadramento.
C) A livello di unità produttiva
Si concorda sulla necessità di considerare il Punto Vendita e la sede come luoghi in cui si esercitano i diritti di informazione.
In particolare l'Azienda in ogni Unità Produttiva (Punto Vendita a Sede), salvo diverso accordo tra le parti, ai Delegati:
- fornirà, nel corso di uno incontro da tenersi entro marzo, informazioni relative al bilancio di previsione del PV, comprensivo degli obiettivi di politica commerciale, di servizio al consumatore, indici di produttività, organici;
- Fornirà, nel corso di un incontro da tenersi entro marzo, informazioni relative al bilancio consuntivo del PV;
- Fornirà tutte le informazioni utili riguardanti la formazione e gli iter di carriera che si svolgono nella unità produttiva;
- Metterà a disposizione per la loro consultazione tutti i dati mensili relativi alle:
- ore straordinarie e supplementari per reparto ed eventualmente per dipendente;
- situazione ferie, permessi;
- situazione flessibilità e recuperi;
- elenco contratti a termine;
- graduatoria richieste PT/FT;
- Metterà a disposizione per la loro consultazione tutti i dati mensili relativi alla gestione commerciale;
- Andamenti vendite suddivisi per reparto;
- Scostamenti rispetta al preventivo per reparto;
- Andamento ammanchi inventariali;
- Andamento produttività;
- Andamento assenze.
Le informazioni di cui al punto A e B possono essere presentate congiuntamente, inglobando anche più Regioni e di conseguenza più Provincie diverse.

Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro deve essere funzionale al miglioramento della qualità globale del servizio offerto alla clientela nonché, al fine di conseguire quanto sopra, oltre che ad un più razionale e miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività, una più equa ripartizione dei carichi di lavoro ed un più efficace servizio alla clientela, le parti si confronteranno a livello Ragionale e/o territoriale e/o di unità produttiva per realizzare eventuali intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme di tutte le variabili che ad essa concorrono.

Part - time
I lavoratori interessati A tale contratto devono essere coinvolti nei processi informativi e partecipativi aziendali senza che la loro prestazione ridotta, costituisca elemento discriminatorio.
Le parti convergono che il lavoro a tempo parziale rappresenta uno strumento di flessibilità che, nell’ambito dell'evoluzione di modelli organizzativi della, distribuzione organizzata, può assicurare una migliore qualità del servizio ai consumatori, oltre che essere una forma di rapporto di lavoro che può rispondere ad esigenze individuali.
In questo contesto compatibilmente con la situazione organizzativa delle singole unità, rispetto a nuove assunzioni, verrà dato prioritario corso alle richieste di trasformazione FT e PT o viceversa formulata dal personale in forza.
A tale fine faranno testo le domande presentate con ordine dì precedenza legato alla data di presentazione.

Articolazione dell’orario “Flessibilità”
La distribuzione dell'orario di lavoro deve conciliare le esigenze aziendali di un corretto utilizzo degli impianti ed un miglioramento del servizio ai consumatori ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Relativamente a quanto previsto dall’art. 33 del CCNL potrà essere definito tra le parti un calendario annuale di superamento dell'orario contrattuale settimanale con conseguente periodo compensativo di riduzione.
Tale articolazione potrà essere applicata in modo differenziato alle singole unità produttive.
L'obiettivo che ci si pone è quello di far fronte ai periodi di maggiori vendite, garantendo uno standard di servizio adeguato e nel contempo ridurre l’utilizzo delle prestazioni di lavoro straordinario e di modifica, degli orari di lavoro.
Nelle giornate in cui si programma la flessibilità di norma non si dovrà effettuare lavoro straordinario se non a fronte di esigenze eccezionali o di precise esigenze tecnico organizzative e saranno comunque concordate preventivamente con i delegati, o se mancanti, con le OO.SS. territoriali.
L’eventuale mancato utilizzo della flessibilità non potrà essere successivamente recuperato.
Eventuali residui in più o in meno non compensati entro il 31.12 di ogni anno, andranno sul monte ore festività soppresse.
I recuperi avverranno con le ore in meno aggregate in maniera tale che la fruizione corrisponda ad una mezza giornata libera (anche in forma anticipata).
I part-time realizzeranno la flessibilità analogamente agli altri dipendenti.

Straordinario
Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, sentito il Consiglio di Azienda o il Delegato Territoriale, solo in casi eccezionali a fronte di garantire il “Servizio alla Clientela”, l’Azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie con preannuncio di norma 24 ore prima.
Al fine di consentire un contenimento dei costi aziendali si concorda che il personale delle filiali che a partire dal 01.06.1993 e fino al 31.12.1993 le prestazioni straordinarie saranno compensate da altrettante ore di permesso a gruppi di 4 ore, in momenti di minor attività. […]

Lavoro festivo
Le parti esamineranno entro il mese di Marzo di ogni anno aperture festive dell'anno e si riserveranno di completare tale confronto successivamente alle delibere degli Enti preposti.
Tale confronto preventivo servirà a definire la riorganizzazione della distribuzione dell'orario di lavoro in funzione del maggior numero di giornate di apertura.
In particolare nel definire gli organici bisognerà:
- tener conto sia delle esigenze di servizio che quelle dei singoli lavoratori;
- Le ore prestate nelle festività potranno essere incluse nel normale orario di lavoro settimanale ridefinendo la giornata di riposo settimanale.
[…]

Delegato regionale
Nelle sedi territoriali che in ragione dell’articolo 19 della Legge 20.5.70 n. 300 non raggiungendo il numero di 15 o più dipendenti e livello comunale non sia possibile nominare Rappresentanze Sindacali Aziendali; per 1'espletamento della normale attività sindacale si potrà nominare un delegato regionale nelle realtà con almeno 2 negozi che avrà il compito di intervenire presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi di lavoro.
Al delegato suddetto e finché permangono le condizioni di cui sopra si applicano le disposizioni previste dalla Legge 300 per le rappresentanze sindacali aziendali.