Categoria: 1996
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Tipologia: AIA
Data firma: 10 aprile 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Rinascente e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento Nazionale Delegati
Settori: Commercio, GDO, La Rinascente
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Ambito di applicazione
Premessa
Relazioni sindacali Premessa
Relazioni sindacali
Diritto di informazione e di confronto a livello di Gruppo
Diritto di informazione e di confronto a livello nazionale
Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Diritto di informazione e confronto a livello territoriale e/o di unità produttiva
Commissione Nazionale sulla tecnologia ed informatica
Nuove società
Organizzazione del lavoro
Mercato del lavoro
Legge 56/87
  Contratti di formazione e lavoro
Part-time
La formazione professionale
Ricovero ospedaliero
Cure termali
Riduzione dell’orario di lavoro in rapporto al maggiore utilizzo degli impianti
Redistribuzione dell’orario di lavoro
Nastri orari
Commissione organizzazione del lavoro
Parte economica
Contrattazione integrativa aziendale
Decorrenza e durata
Allegati

Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 10 aprile 1996 si sono incontrati presso la sede della Confcommercio in Roma: La Rinascente spa […], da una parte e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], con la presenza del Coordinamento Nazionale dei Delegati della Rinascente, dall’altra per la stipulazione dell’Accordo di cui all’ipotesi del 23.1.1996

Ambito di applicazione
Il presente accordo integrativo aziendale troverà applicazione nelle seguenti società:
- La Rinascente spa
- Sma srl
- Centro del Rondò spa
- Smei srl
- Innovazione Immobiliare srl
Per i dipendenti del canale Croff non troverà applicazione quanto previsto dal presente CIA, salvo quanto previsto dal primo capoverso della pagina 13

Premessa
Alla luce dell’evoluzione del sistema distributivo e del contesto competitivo il presente accordo recepisce le linee di indirizzo indicate nel protocollo del luglio 1993. Sotto il profilo degli assetti contrattuali è stata data piena applicazione a quanto previsto in tema di secondo livello di contrattazione; in particolare, nell’ottica di un maggiore decentramento finalizzato al coinvolgimento del personale, il meccanismo di salario variabile istituito con il presente accordo risulta correlato sia al conseguimento di risultati di redditività che di produttività. Per coniugare le esigenze suindicate il nuovo impianto salariale, di cui agli allegati successivi, si articola in una parte generale valida per tutte le unità produttive che remunera gli incrementi del fatturato pro-capite e il miglioramento o il mantenimento dell’andamento economico della Divisione /Canale ed una parte aggiuntiva costituita da un paniere di indicatori di produttività differenziati in funzione delle specificità delle singole unità di vendita formule commerciali. Nell’ambito ditale meccanismo, a fronte della molteplicità degli indicatori previsti, è stata individuata una ponderazione che assegna mediamente alla parte generale il 70% dell’intero premio conseguibile (composta a sua volta mediamente da un 65% assegnato al fatturato pro- capite e da un 35% assegnato all’andamento economico della Divisione/Canale), ed alla parte aggiuntiva il restante 30%. Le parti si danno inoltre atto che per le erogazioni di salario variabile previste nel presente accordo si farà riferimento alle emanande disposizioni legislative attuative del protocollo del luglio 1993, con particolare riferimento al regime contributivo.
Per quanto attiene al tema della previdenza integrativa, qualora dovessero intervenire delle nuove disposizioni legislative in applicazione del succitato protocollo, le parti si incontreranno per definirne le modalità attuative.

Relazioni sindacali
Premessa

A fronte delle previsioni di evoluzione del contesto competitivo italiano ed europeo del settore della Grande Distribuzione, l’Azienda ha programmato piani strategici complessi, tendenti all’obiettivo di acquisire e consolidare leadership nazionale e posizioni di rilievo europeo, sia nel campo alimentare che in quello non alimentare.
Le principali direttrici ditale processo riguardano la ridefinizione dei posizionamenti, la realizzazione di rilevanti programmi di riqualificazione delle strutture esistenti, lo sviluppo fisico e le nuove aperture, una selettiva e finalizzata politica di acquisizioni.
In coerenza con queste linee di azione l’Azienda è impegnata a privilegiare l’utilizzo delle risorse per lo sviluppo della struttura esistente con conseguenti riflessi occupazionali.
In particolare si evidenzia che la politica di sviluppo di nuovi punti di vendita e di riqualificazione dell’attuale rete è coerente con l’obiettivo del consolidamento e dello sviluppo dell’occupazione, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno ed all’occupazione femminile.
Le parti convengono che la realizzazione di tale piano strategico richiede un avanzamento ed una evoluzione delle relazioni sindacali e, nella reciproca autonomia, un ruolo coerente ed attivo di entrambe le parti per il conseguimento degli obiettivi comunemente definiti.
In questo senso si conviene che l’insieme delle intese concorrono, in una logica di coerenza con le linee di azione e con gli impegni assunti, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di impresa, alla salvaguardia ed aumento dell’occupazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti.

Relazioni sindacali
Al fine di consolidare e migliorare l’assetto complessivo delle relazioni tra sindacato ed azienda le parti, fermi restando gli attuali assetti contrattuali, convengono di estendere a livello di gruppo i diritti di informazione e confronto.
Tale principio passa attraverso il pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti ai vari livelli di competenza per le materie previste per ogni livello, e ciò anche in relazione a quanto previsto nel presente accordo in materia di salario variabile.
In particolare anche alla luce dei processi di sviluppo, trasformazione e innovazione è da valorizzare la sede del confronto decentrato ai vari livelli per la gestione e la contrattazione delle materie di competenza.
In coerenza a quanto sopra si riafferma e si conviene circa il carattere preventivo dell’informazione e della sua finalizzazione al confronto ed alla definizione delle intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste.
L’informazione articolata per Divisione/Canale, avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e comunque avverrà due volte l’anno ed in ogni caso su richiesta delle parti.

Diritto di informazione e di confronto a livello di Gruppo
Attiene a tale livello l’informazione ed il confronto su:
- l’andamento economico del Gruppo
- le strategie generali
- lo sviluppo e gli investimenti
- la politica occupazionale
- i processi di riorganizzazione e di ristrutturazione.
Inoltre, a tale livello attiene il confronto sulle situazioni normative generali esistenti nelle contrattazioni integrative aziendali delle singole società, anche per verificare la possibilità di razionalizzazione ed armonizzazione normativa, con particolare riferimento al sistema di relazioni sindacali.
Infine le parti definiranno a tale livello organismi e modalità di utilizzo e certificazione dei dati necessari per la costituzione ed il funzionamento dei meccanismi di salario variabile contrattati per ogni singola società.

Diritto di informazione e di confronto a livello nazionale
Attiene a tale livello, anche con articolazione per Divisione, Sede e Logistica l’informazione ed il confronto su:
- l’andamento economico dell’azienda (bilancio economico e bilancio sociale)
- le strategie generali
- le politiche commerciali
- lo sviluppo e gli investimenti
- i processi di riorganizzazione e ristrutturazione
- l’occupazione e le sue dinamiche quantitative e qualitative
- le innovazioni tecnologiche
- i piani di formazione / addestramento ed aggiornamento professionale
- contratti di formazione e lavoro e tipologie di impiego
- appalti e terziarizzazione
- azioni positive
- ambiente e salute

Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Attiene al livello regionale l’informazione ed il conseguente confronto anche ai fini di realizzare intese sulle medesime materie previste per il livello nazionale in rapporto alla loro attuazione ed agli effetti delle stesse sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa nelle singole regioni.
Inoltre, attiene al livello regionale, il confronto su quanto previsto dal presente accordo in tema di mercato del lavoro.

Diritto di informazione e confronto a livello territoriale e/o di unità produttiva
Attiene a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche:
- organizzazione del lavoro
- organici e loro composizione quantitativa e qualitativa
- occupazione P.T. e lavoro supplementare e lavoro straordinario
- utilizzo degli impianti e programmazione dell’attività lavorativa
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità
- ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche
- attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione e redistribuzione dell’orario di lavoro
- andamento dei parametri definiti per il funzionamento del meccanismo di salario variabile.
Al fine di realizzare quanto sopra convenuto saranno valorizzati gli attuali strumenti informativi. In particolare la scheda informativa a livello di unità, che sarà consegnata nei mesi di febbraio e luglio di ciascun anno, sarà completata con l’inserimento dei dati relativi alla distribuzione per livello e per sesso dell’organico, agli investimenti anche in tecnologia, nonché i dati a consuntivo sui parametri definiti per il funzionamento del meccanismo di salario variabile e le previsioni dell’anno in corso attinenti l’unità.
Infine, a livello territoriale sarà svolto un confronto preventivo per realizzare intese, in occasione dell’apertura di nuovi insediamenti produttivi avente ad oggetto le tematiche di cui al presente paragrafo.

Commissione Nazionale sulla tecnologia ed informatica
Al fine di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due parti e di evitare o rimuovere con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze sul lavoro, l’Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l’applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.
Le informazioni riguarderanno i seguenti punti:
a - le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l’introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
b - la natura e l’ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
c - gli effetti sull’occupazione e sul lavoro, in particolare femminile;
d - gli effetti sulla professionalità;
e - gli effetti sull’ambiente di lavoro e la salute psicofisica dei lavoratori;
f - il calendario previsto dell’entrata in funzione delle nuove tecnologie.
Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le OO.SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera in quanto le parti conosceranno che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti.
I rappresentanti sindacali saranno informati di tutte le ricerche condotte permanentemente dall’Azienda sulle possibili applicazioni di nuove tecnologie.
Per intervenire sui processi di installazione, ampliamento e modifica di nuove tecnologie, si conviene di costituire una Commissione sulla Tecnologia i cui componenti, che non potranno essere in numero maggiore di 4 per ogni organizzazione, oltre alle Segreterie Nazionali, saranno indicati di volta in volta dalle parti.
La Commissione esaminerà gli effetti prodotti su livelli occupazionali, carichi di lavoro, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, verifica dell’applicazione dello Statuto dei Lavoratori livelli professionali e sulla salute degli addetti ai video terminali in particolare e potrà segnalare interventi intesi a rimuovere eventuali effetti negativi. Secondo quanto già previsto le Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi dell’ausilio di consulenti esterni.
Tale Commissione si riunirà due volte all’anno o in qualsiasi momento su richiesta di una delle parti.
Le parti, per rendere più produttivo il confronto nella Commissione Tecnica, forniranno possibilmente prima delle riunioni per iscritto gli elementi utili alla discussione.
La Commissione potrà formulare alle parti stipulanti proposte specifiche per le eventuali realizzazioni di intese in sede sindacale ai previsti livelli di competenza.

Nuove società
Nel caso di costituzione di nuove società per l’esercizio di attività commerciali, che siano controllate da la Rinascente spa, la stessa si impegna affinché in tali società si realizzino condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle vigenti nella medesima Rinascente spa.
Viceversa, nel caso di acquisizione di quote azionarie o di beni aziendali, resterà ferma l’autonomia negoziale delle parti.

Organizzazione del lavoro
Le parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti.
Alfine di conseguire quanto sopra nonché un più razionale ed un migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività ed efficienza ed una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, un accrescimento della professionalità individuale e collettiva ed un miglior servizio alla clientela, le parti a livello territoriale/di unità produttive si confronteranno per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme delle variabili che ad essa concorrono (organici, orari di lavoro, riduzione e redistribuzione, tecnologie, utilizzo impianti, calendario annuo, ecc.).
Per calendario annuo si intende la programmazione dell’utilizzo degli impianti in rapporto gli orari di vendita ed alle attività commerciali quali ad esempio manifestazioni e campagne promozionali, fatte salve le esigenze di riservatezza commerciale.
Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull’organizzazione del lavoro richiedono verifiche periodiche sulla loro gestione ed applicazione.

Mercato del lavoro
La politica occupazionale perseguirà la realizzazione di un rapporto equilibrato fra lavoratori a F.T. e P.T. e tra le varie tipologie del P.T., tra tempi indeterminati e tempi determinati, tra contratti di formazione e lavoro e le altre tipologie di impiego.
In particolare per quanto concerne l’incremento occupazionale di cui al capitolo sviluppo ed occupazione del presente accordo, le assunzioni con CFL (e avviamento nominativo) saranno pari a circa il 70% del totale.
Le parti convengono sull’impegno a favorire l’occupazione delle donne e delle categorie più deboli (quali gli ultraventinovenni, i lavoratori in mobilità, i lavoratori extracomunitari), utilizzando, se del caso, processi di riqualificazione e di riconversione professionale nonché eventuali progetti specifici o norme di sostegno previsti dalla vigente legislazione.
Tutto ciò avendo riguardo alle esigenze organizzative e professionali.

Legge 56/87
In rapporto a quanto sopra e considerato l’impatto positivo che in specifiche realtà territoriali i nuovi insediamenti produttivi rivestiranno sul piano occupazionale, le parti a livello Territoriale o di singola unità produttiva, potranno definire convenzioni ai sensi della legge 56/87 per un ricorso equilibrato alle varie tipologie di rapporto di lavoro di cui sopra.
In tale sede potranno essere definite specifiche azioni per l’incremento dell’occupazione femminile anche nei livelli a più elevato contenuto professionale.

Contratti di formazione e lavoro
Ad integrazione di quanto pattuito negli accordi precedentemente stipulati, si conviene quanto segue: i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inseriti nell’organizzazione produttiva senza discriminazioni a parità di condizioni normative, di lavoro e di diritti sindacali.
L’Azienda conferma che l’utilizzo ditale istituto è finalizzato allo stabile inserimento di nuova occupazione, così come attesta la conferma in servizio a tempo indeterminato della quasi totalità degli assunti con contratto di formazione e lavoro. In tal senso tale tipo di rapporto di lavoro non è inteso e non verrà utilizzato come forma di occupazione precaria.
[…]
L’Azienda si impegna, in attuazione dei progetti formativi, a fornire ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro un’adeguata formazione teorica, I progetti formativi prevederanno altresì informazioni sui contratti collettivi nazionali, sulla legislazione sociale e del lavoro.
L’Azienda garantisce il rispetto delle norme di legge e di contratto relativamente alla comunicazione scritta al lavoratore della sede di lavoro, dell’orario e della sua distribuzione.
Nell’ambito del rafforzamento delle relazioni e del confronto sindacale a livello decentrato le parti convengono che, il ricorso ad assunzioni. con contratto di formazione e lavoro, per quote di giovani oltre quelle già autorizzate, avverrà così come previsto dal CCNL attraverso accordi regionali e/o, ove esistenti, attraverso le intese territoriali tra OO.SS. ed associazioni di categoria.

Part-time
Fermo restando quanto previsto in tema di lavoro a tempo parziale dal vigente CCNL e dai precedenti AIA, si conviene:
[…]
- di perseguire la realizzazione di una politica occupazionale che produca un rapporto equilibrato fra lavoratori a F.T. e P.T. e tra le varie tipologie del P.T.
[…]
L’Azienda conferma infine il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro a tempo parziale ed in particolare alla legge 863/84, con riferimento alla determinazione dell’orario di lavoro, della sua distribuzione e del passaggio da part-time a full-time.

Riduzione dell’orario di lavoro in rapporto al maggiore utilizzo degli impianti
Nel rispetto delle autonomie del sindacato e dell’impresa e nell’ambito dei livelli di informazione, confronto e contrattazione previsti nel capitolo “Relazioni Sindacali”, si riconferma che il tema relativo all’organizzazione del lavoro ed all’utilizzo degli impianti trova il suo livello di definizione nella contrattazione territoriale e/o di singola unità.
In relazione alle esigenze dei consumatori del settore commercio, anche in rapporto alle tendenze della legislazione in atto in materia ed alla scadenza del “93, al fine di migliorare e qualificare il servizio le parti si danno atto della oggettiva esigenza di ampliamento degli orari commerciali.
Tenuto conto del maggior disagio cui vanno incontro i lavoratori impiegati nelle unità per le quali si opera l’ampliamento dell’utilizzo degli impianti attraverso l’allargamento degli orari giornalieri di vendita e/o della riorganizzazione delle attività, le parti convengono:
a- a decorrere dall’1.3.1989 un’ulteriore riduzione dell’orario di lavoro, di ammontare proporzionale all’ampliamento dell’utilizzo degli impianti di vendita e di deposito secondo le tabelle allegate.
La maturazione e la fruizione di tali ore di riduzione annua avverrà con le modalità previste dall’AIA 1985 e dall’art. 64, 2ª parte, CCNL 14.12.1990.
Il godimento di tale specifica riduzione avverrà secondo quanto previsto nel presente accordò in materia di “riduzione e redistribuzione dell’orario di lavoro”.
La riduzione sarà riconosciuta per le unità in cui verranno realizzati accordi per l’utilizzazione degli impianti ed i conseguenti modelli organizzativi con la previsione di turni e/o fasce orarie che, anche mediante la rotazione del personale, assicurino la copertura dell’intero arco orario di utilizzo dell’impianto di cui alla tabella allegata. Sono fatte salve, sulla base di verifica ed intese, eventuali esigenze di ampliamento delle prestazioni lavorative del P.T. e dell’organico.
Qualora tali modalità non siano realizzate, non troverà applicazione la riduzione oraria sopra illustrata.
Ai fini della presente disciplina viene considerato “utilizzo degli impianti” ogni periodo nel quale l’unità operi con una attività di rifornimento dei banchi e/o di lavorazione dei deperibili interessanti oltre la metà dei reparti e/o di vendita al pubblico.
Per il 1989 sia le quote di riduzione dell’orario di lavoro, sia i parametri di riferimento, verranno assunti per intero nelle situazioni già in essere che rispondono ai requisiti di cui al presente articolo.
Nelle altre situazioni decorreranno, invece, dal momento della stipula dell’accordo e, sia le quote di riduzione dell’orario che i parametri di riferimento saranno riproporzionati in ragione dei mesi interessati.
Le ore di riduzione verranno riconosciute nella misura derivante dall’utilizzo dell’impianto previsto dal calendario annuo. Al termine dell’anno, in caso di utilizzi maggiori o minori le parti si confronteranno a livello locale per stabilire le modalità di eventuali compensazioni.
Le riduzioni di cui al presente punto verranno assorbite da successive riduzioni di orario che venissero disposte da legge o da contratto per un titolo analogo.
[…]
b Per l’attività lavorativa ordinaria prestata fra le ore 6.00 e le ore 7.00 e tra le ore 21.00 e le ore 22.00 è istituita una maggiorazione al fine di indennizzare il disagio che la prestazione svolta in tali orari comporta.
[…]
c Ai lavoratori che prestano di norma la propria attività in turni o fasce orarie che operano, anche a rotazione, prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 nelle unità di vendita in cui l’utilizzo è calcolato tra le 15 e le 17 ore giornaliere per almeno 96 giorni nell’anno di calendario è corrisposta una indennità mensile […]
d- A decorrere dal 1°.1.1996 i trattamenti di cui ai punti b) e c) che precedono saranno estesi alla attività di deposito.

Redistribuzione dell’orario di lavoro
Fermi restando la disciplina dell’AIA 1985 in tema di organizzazione del lavoro, organici, nastri orari ed il consolidamento dei modelli organizzativi conseguenti a tali accordi, ivi compresi quelli impostati sulle turnazioni, le parti convengono sulla opportunità di consentire al personale, anche di regia e di ufficio, la fruizione della riduzione dell’orario di lavoro prevista dal precedente accordo integrativo in un’unica mezza giornata di riposo.
A tal fine, nell’ambito dei confronti territoriali e/o di unità produttiva sull’organizzazione del lavoro, organici ed utilizzo impianti, calendario annuo, le parti avvieranno confronti specifici a tale livello per ricercare intese tenendo conto, nel confronto, della qualificazione del servizio, di una più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro, dell’andamento dei flussi di vendita e di un mantenimento dei livelli occupazionali complessivi:
a. per le divisioni Upim e G.M., affrontandone le specifiche esigenze per trovare le compatibilità, gli accordi potranno realizzare un orario settimanale redistribuito in periodi di 36 ore settimanali ed in pari periodi di 40 ore.
In applicazione dell’art. 30, Il e III comma, II parte del vigente CCNL, l’articolazione su 36 e 40 ore settimanali non potrà essere effettuata per periodi inferiori al mese.
In tali periodi, a modifica dell’AIA 1985, il lavoro straordinario decorrerà rispettivamente dopo la 36 ora e dopo la 40ª ora.
b. Per il canale Sma la prestazione lavorativa di 38 ore settimanali potrà essere articolata in modo da consentire al personale F.T. dell’area scatolame/non alimentari, agli addetti al rifornimento ed al presidio delle casse, la fruizione di tre mezze giornate di riposo.
Fermo restando quanto previsto in materia di fruizione delle due mezze giornate di riposo dai contratti o accordi anche locali precedenti, l’ulteriore 3ª mezza giornata dovrà essere collocata nei giorni di minore attività.
c. Per le unità di vendita l’orario di lavoro settimanale, previo accordo in sede di unità, può essere determinato in misura inferiore alle 38, mediante l’utilizzo delle ore di riduzione previste dal presente accordo, dei permessi residui e/o di parte delle pause. Le parti convengono che l’assorbimento delle pause non potrà superare i 10 minuti giornalieri.
d. Analogamente per le sedi centrali si procederà ad un confrontò al fine di realizzare intese per consentire l’utilizzo della riduzione di orario disposto dal precedente AIA in un’unica mezza giornata di riposo.
e. Sono confermati i modelli organizzativi in atto per le unità dei canali Brico e Cash & Carry.

Nastri orari
Le parti si danno reciprocamente atto a tale riguardo che le esperienze, maturate attraverso la sperimentazione di schemi di turni e fasce orarie di lavoro finalizzati anche a realizzare il restringimento del nastro orario, hanno interessato un maggior numero di unità e di lavoratori, ciò anche in relazione all’ampliamento degli orari commerciali, e costituiscono un importante riferimento.
Ciò premesso le parti convengono di confermare gli attuali modelli organizzativi presenti in Azienda che riducono il nastro orario e prevedono turni unici, fasce orarie, ecc. e di estenderli ad altre unità ove se ne riscontrino congiuntamente le condizioni, anche considerando la manovra sugli orari commerciali e/o di redistribuzione e riduzione degli orari di lavoro che determinino migliore e maggiore utilizzo degli impianti e migliore servizio alla clientela.
In particolare, per quanto riguarda la Divisione Upim, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione integrativa e dall’AIA 1989 in tema di nastri orari, le parti affronteranno il tema dell’organizzazione del lavoro anche nell’ambito della Commissione prevista dal presente contratto per le finalità previste dalla Commissione medesima.

Commissione organizzazione del lavoro
Ferma restando la titolarità negoziale in materia di organizzazione del lavoro a livello decentrato, con riferimento al capitolo di redistribuzione dell’orario di lavoro di cui all’AIA 1989 e fermo restando la validità degli accordi territoriali e/o di singola unità in materia, le parti convengono di istituire, entro il mese di giugno 1996, una Commissione paritetica con il compito di verificare i modelli organizzativi finora concordati, approfondire le eventuali innovazioni dei modelli organizzativi esistenti e riferire alle stesse parti le risultanze di questo lavoro.
Tale Commissione sarà composta da n. 3 componenti per la Direzione Aziendale e n. 3 componenti per le OO.SS. firmatarie il presente Accordo e dovrà concludere il proprio lavoro entro il 1996.
Ciò anche allo scopo di contribuire alla definizione negoziale di modelli organizzativi generali di riferimento per le singole Divisioni.

Contrattazione integrativa aziendale
Le parti si danno atto che quanto previsto dai precedenti AIA e non richiamato nel presente contratto integrativo si intende confermato.
Si conviene inoltre di provvedere, entro i prossimi 24 mesi, alla redazione di un testo unico di tutta la contrattazione aziendale integrativa de la Rinascente spa.
[…]