Tipologia: Accordo Territoriale
Data firma: 18 dicembre 2017
Validità: 31 dicembre 2020
Parti: Confimi Apindustria e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, PMI, Bergamo
Fonte: confimibergamo.it

Sommario:

  Premessa
Parte I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Percorso di partecipazione
Art. 2 - Commissione territoriale
Art. 3 - Incentivi per investimenti
Parte II - Politiche attive
Art. 4 - Laboratorio scuola
Art. 5 - Rete di lavoro
Art. 6 - Piani di riqualificazione/ricollocazione professionale
Parte III - Classificazione del personale
Art. 7 - Inquadramento professionale
Parte IV - Tipologie contrattuali
Art. 8 - Contratti a termine
Art. 9 - Staffetta inter-generazionale con il contratto Socrate per l’occupazione (OSC) e l’apprendistato professionalizzante
  Art. 10 - Contratto Socrate per l’occupazione (OSC): over 50 e disoccupati
Art. 11 - Attività stagionale
Parte V - Orario lavoro
Art. 12 - Fruizione collettiva dei permessi annui retribuiti
Art. 13 - Conciliazione tempi di vita e lavoro
Art. 14 - Formazione continua
Parte VII - Premio di risultato territoriale
Art. 15 - Premio di risultato territoriale struttura del PDRT
Art. 16 - Welfare
Parte IX - Ambito di applicazione e durata
Art. 17 - Ambito di applicazione
Art. 18 - Durata

Accordo Territoriale Verbale di intesa 18 dicembre 2017 Integrativo del CCNL 22 luglio 2016 per la Piccola e Media Industria Manifatturiera Metalmeccanica e della Installazione di Impianti

Tra Confimi Apindustria Bergamo […] e Fim-Cisl Bergamo […], Uilm-Uil Bergamo […]

Premesso che:
- Confimi Apindustria Bergamo e Confimi Meccanica Bergamo hanno manifestato la propria disponibilità a sperimentare l'introduzione di una contrattazione territoriale di secondo livello, a contenuto economico e normativo e ad adesione volontaria da parte delle aziende associate, così come previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica-Fim/Cisl-Uilm/Uil del 22 luglio 2016;
- Fim-Cisl e Uilm-Uil della provincia di Bergamo hanno valutato positivamente tale disponibilità, anche allo scopo di introdurre dei contenuti innovativi;
- le Parti, in particolare, riconoscono che con tale sperimentazione negoziale possano realizzarsi concreti obiettivi di sviluppo e crescita per le imprese e i lavoratori del territorio, con riferimento nella specie alla possibilità di introdurre misure specifiche per migliorare la competitività, la flessibilità organizzativa e l'ottimizzazione dei costi, l’ampliamento delle figure professionali da inserire nel sistema, garantendo al tempo stesso il coinvolgimento dei lavoratori, attraverso un miglioramento del trattamento economico individuale ed il conseguimento dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, nonché l’utilizzo degli strumenti incentivanti previsti dalle normative, anche territoriali, definiti allo scopo di favorire la formazione professionale e l’occupazione;
- al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, le Parti hanno definito una manifestazione di intenti, di cui all’Accordo Territoriale sottoscritto dalle stesse in data 23 dicembre 2016, con l’impegno di concordare, nel corso della durata di vigenza del CCNL, una serie di intese e dare così concreta attuazione agli obiettivi sopra definiti;
- in esecuzione agli impegni di cui al predetto Accordo, le Parti hanno quindi definito l’intesa che segue, dando attuazione alle materie di seguito enunciate, condividendo il principio in base al quale la contrattazione territoriale di settore sia fondamento di un nuovo percorso, con l’obiettivo di sostenere un’organizzazione del lavoro basata sul senso 
di appartenenza e di squadra, mettendo al centro la professionalità dei collaboratori ed il ruolo sociale dell’impresa nel territorio, attraverso due fondamentali azioni: la partecipazione e la crescita e valorizzazione professionale.
Tanto premesso, le parti hanno concordato quanto segue:

Parte I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Percorso di partecipazione

1.1 Il valore della partecipazione è fondamento di un nuovo modello organizzativo, basato sulla condivisione e sulla capacità di rispondere alle nuove sfide che le aziende si trovano ad affrontare. Partendo da questa considerazione, è volontà delle Parti promuovere piani formativi, anche attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali, allo scopo di analizzare il grado di partecipazione e le modalità/esperienze con le quali essa è declinata all’interno delle imprese. Da un’analisi generale, che inquadra il contesto territoriale, si promuoveranno successivamente percorsi mirati, condivisi con l’azienda, volti a favorire e/o migliorare la propria realtà di impresa partecipata.
1.2 L’analisi generale sarà attuata attraverso un percorso seminariale, promosso dalla Commissione territoriale, di cui all’art. 2 del presente Contratto, e con esperti sul tema, a conclusione del quale sarà sottoposto un questionario volto a fotografare il ruolo e grado della partecipazione sul territorio. Seguiranno incontri assembleari, aperti sia ai lavoratori che agli imprenditori, volti a far emergere i diversi punti di vista sul tema della partecipazione. I risultati raccolti rappresenteranno il punto di partenza dal quale declinare un specifico piano formativo al quale le aziende interessate potranno accedere.

Art. 2 - Commissione territoriale
2.1 La Commissione territoriale è responsabile dell’analisi, attuazione e verifica di quanto specificatamente attribuitole dal presente contratto.
2.2 È composta da due membri per ciascuna Parte firmataria. La Commissione territoriale, di volta in volta, potrà essere allargata ad esperti e tecnici a seconda del tema affrontato, i quali non avranno potere di voto e decisionale, ma funzione consultiva ed informativa.
2.3 La Commissione territoriale si doterà di un regolamento condiviso da tutti in membri. Si definisce fin d’ora che tutte le decisioni verranno assunte all’unanimità. La Commissione territoriale si insedierà entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Parte II - Politiche attive
Art. 4 - Laboratorio scuola

4.1 L’incontro tra mondo del lavoro e scuola rappresenta un importante strumento, propedeutico all’incontro positivo tra domanda ed offerta di lavoro.
4.2 Partendo dalle esperienze promosse singolarmente dalle Parti firmatarie del presente accordo, le stesse si impegnano a confrontarsi sui progetti di alternanza scuola-lavoro, per valutare possibili sinergie, al fine di: sviluppare concrete esperienze di incontro tra mondo della scuola e lavoro; mettere al centro l’ascolto delle nuove generazioni, le loro aspettative ed eventuali criticità; incrociare realtà aziendali e mondo del lavoro con lo scuola, costruendo anche laboratori che possano portare al riconoscimento di crediti formativi.

Parte IV - Tipologie contrattuali
Art. 8 - Contratti a termine

8.1 Premesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, allo scopo di ridurre/limitare l’utilizzo di altre forme contrattuali non stabili e di ricercare soluzioni maggiormente idonee alle caratteristiche ed esigenze del settore di appartenenza delle PMI metalmeccaniche, si concorda che a fronte della stabilizzazione di almeno il 50% dei lavoratori a tempo determinato dell’anno precedente, l’azienda beneficerà - esclusivamente per l’anno successivo - di un aumento della percentuale di contratti a termine stipulagli, rispetto a quella prevista dal CCNL Confimi Meccanica (20% dei contratti a tempo indeterminato in forza all’anno di ogni assunzione a termine), pari al 5%.
8.2 La percentuale verrà portata al 10% laddove sia stabilizzato almeno il 75% dei predetti contratti e al 15% laddove sia stabilizzato il 100% degli stessi per l’anno successivo.

Art. 9 - Staffetta inter-generazionale con il contratto Socrate per l’occupazione (OSC) e l’apprendistato professionalizzante
9.1 Tramite il contratto Socrate per l’Occupazione (OSC) e il contratto di apprendistato professionalizzante si vuole favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nelle aziende, attraverso il meccanismo della staffetta inter-generazionale.
9.2 In particolare, in caso di sostituzione di personale, a cui manchino massimo 18 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, le Parti concordano la possibilità per le aziende di assumere giovani tra i 18 e 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante e giovani tra i 30 e i 36 anni con il contratto Socrate per l’Occupazione (OSC), che siano affiancati dal lavoratore in uscita, affinché faccia acquisire al giovane le competenze necessarie per sostituirlo.
9.3 Come garanzia di effettivo apprendimento delle mansioni da espletare, si prevede che l’affiancamento sia almeno di 12 mesi, nel caso in cui il giovane non abbia fatto in precedenza alcuna esperienza lavorativa nell’ambito dell’attività per cui è stato assunto, oppure di 6 mesi, nel caso in cui abbia svolto precedenti esperienze lavorative nel campo.
9.4 L’azienda dovrà comunicare alla Commissione territoriale il nominativo del tutor e presentare apposita relazione su carta intestata circa le attività svolte, le competenze acquisite, gli eventuali corsi di formazione seguiti e tutto quanto possa certificare l’apprendimento delle mansioni da espletare.
9.5 Con riferimento alle assunzioni avvenute con il contratto Socrate per l’Occupazione (OSC), in osservanza di quanto previsto ai paragrafi precedenti, l’azienda potrà beneficiare, in deroga a quanto previsto dal CCNL Confimi Meccanica, di un’estensione della durata massima del contratto fino 24 mesi.

Parte V - Orario lavoro
Art. 13 - Conciliazione tempi di vita e lavoro

13.1 Nella continua trasformazione del mondo del lavoro, le nuove forme di organizzazione del rapporto, in grado di coniugare maggiori performance e migliore gestione del tempo, rappresentano un importante strumento ed opportunità.
13.2 Le aziende potranno individuare aree e mansioni alle quali applicare la flessibilità in entrata/uscita giornaliera di massimo 30 minuti e/o il lavoro agile (smart working e/o coworking). Nel caso di ricorso al lavoro agile, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alla Commissione territoriale, attraverso la compilazione di uno specifico modulo, dal quale si evincerà il rispetto della normativa vigente.
13.3 Le Parti concordano, in deroga alle norme contrattuali del CCNL, che le percentuali relative alla richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono innalzate di un punto percentuale. Pertanto, le imprese con almeno 100 dipendenti accoglieranno le richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale nell’ambito della percentuale del 5% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta. Laddove sia stata raggiunta la percentuale del 5%, le aziende accoglieranno, fino al 6% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta e per il tempo necessario, le richieste motivate e debitamente documentate, dalla necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli, e gli altri familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap. Le imprese fino a 100 dipendenti accoglieranno, invece, le richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale nell’ambito della percentuale del 4% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta. Laddove sia stata raggiunta la percentuale del 4% le aziende accoglieranno, fino al 5% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta e per il tempo necessario, le richieste motivate e debitamente documentate, dalla necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli, e gli altri familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap.

Parte IX - Ambito di applicazione e durata
Art. 17 - Ambito di applicazione

17.1 Potranno applicare il presente accordo le aziende associate a Confimi Apindustria Bergamo, che applicano il CCNL Confimi Meccanica.
17.2 Le aziende che volontariamente intenderanno applicare il presente accordo dovranno darne informazione preventiva scritta a Confimi Apindustria Bergamo e la stessa informerà le Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di esperire il proprio percorso informativo, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 72 - Assemblea del CCNL.
17.3 Le Parti concordano nel favorire la più ampia diffusione del contenuto normativo del presente accordo anche nelle aziende dove è già attiva la contrattazione aziendale di secondo livello, attraverso il recepimento dello stesso, al fine di diffondere l’applicazione degli strumenti dell’accordo ritenuti utili per l’accrescimento professionale ed economico di aziende e lavoratori.
17.4 Le Parti convengono sul principio di non sovrapponibilità tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale e sul principio di specialità della contrattazione aziendale rispetto a quella del presente accordo. Pertanto, i datori di lavoro già firmatari di contratti integrativi aziendali non saranno tenuti ad adottare l'accordo territoriale e non daranno disdetta di tali contratti per applicare il medesimo, fermo restando quanto previsto al precedente punto 17.3.

Art. 18 - Durata
[…]
18.2 Il presente accordo, inoltre, ha natura sperimentale. Stante la continua evoluzione degli argomenti e dei temi contenuti nel medesimo, le Parti firmatarie, qualora ne ravvisassero l’esigenza, si incontreranno per il necessario raccordo tra i contenuti del presente accordo con le normative, anche contrattuali, di fonte superiore.
[…]