Tipologia: CCNL
Data firma: 24 febbraio 2015
Validità: 01.03.2015 - 28.02.2018
Parti: Unci, Anpit e Cisal, Faims-Cisal, Cisal Edili,
Settori: Servizi-Terziario, Cooperative
Fonte: unci.eu

Sommario:

  Premessa
Titolo I Il CCNL “Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari”
Art. 1 - Aspetti generali
Art. 2 - Struttura
Titolo II Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 6 - Poteri della RSA/RST
Art. 7 - Diritto d’affissione
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Referendum
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
Art. 11 - Trattenuta sindacale
Art. 12 - Inscindibilità del CCNL
Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 13 - Livelli di Contrattazione
Art. 14 - Contrattazione Collettiva
Art. 15 - Contrattazione di Secondo Livello
Art. 16 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
Art. 17 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello
Art. 18 - Esame congiunto territoriale
Art. 19 - Informazioni a livello cooperativo
Titolo IV Commissioni paritetiche nazionali e locali
Art. 20 - Commissioni Paritetiche
Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali
Titolo V CCNL: decorrenza e durata
Art. 22
Art. 23 - CCNL: clausole di Raffreddamento
Titolo VI CCNL: stampa e distribuzione
Art. 24 - CCNL: esclusiva
Art. 25 - CCNL: distribuzione a Enti
Art. 26 - CCNL: distribuzione a Lavoratori
Titolo VII CCNL: efficacia

Art. 27
Titolo VIII CCNL: definizioni
Art. 28
Titolo IX Mobilità e mercato del lavoro
Art. 29
Titolo X Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 30
Art. 31 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Titolo XI Lavoro a tempo parziale
Art. 32 - Tempo Parziale: definizione
Art. 33 - Tempo parziale: clausole flessibili
Art. 34 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
Art. 35 - Tempo Parziale post partum
Art. 36 - Tempo Parziale per esigenze di assistenza o cura
Titolo XII Lavoro a tempo determinato
Art. 37 - Assunzione: documentazione
Art. 38 - Tempo Determinato: durata e limiti
Art. 39 - Tempo Determinato: contrattazione di secondo livello
Art. 40 - Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine
Art. 41 - Tempo Determinato: diritto di precedenza
Art. 42 - Tempo Determinato: tredicesima mensilità
Art. 43 - Tempo Determinato e Attività stagionali
Art. 44 - Tempo Determinato: indennità di fine stagione
Art. 45 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Titolo XIII Contratti di lavoro espansivi
Art. 46 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Titolo XIV Contratti di lavoro difensivi
Art. 47 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Titolo XV Lavoro ripartito
Art. 48 - Lavoro Ripartito: definizione
Titolo XVI Telelavoro
Art. 49 - Telelavoro: definizione
Art. 50 - Telelavoro: tipologie
Art. 51 - Telelavoro: ambito
Art. 52 - Telelavoro: condizioni
Art. 53 - Telelavoro: formazione
Art. 54 - Telelavoro: postazione di lavoro
Art. 55 - Telelavoro: protezione dei dati
Art. 56 - Telelavoro: tempo di lavoro
Art. 57 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Art. 58 - Telelavoro: telecontrols
Art. 59 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 60 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Titolo XVII Lavoro intermittente
Art. 61 - Lavoro Intermittente: definizione
Art. 62 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Art. 63 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Art. 64 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Art. 65 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
Titolo XVIII Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 66 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Art. 67 - Somministrazione di Lavoro: limiti
Art. 68 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
Titolo XIX Soci lavoratori
Art. 69 - Soci Lavoratori: rapporto sociale
Art. 70 - Soci Lavoratori: ulteriore e distinto rapporto di lavoro
Titolo XX Lavoratori di prima assunzione
Art. 71 - Condizioni d’ingresso
Titolo XXI Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Assunzione
Art. 73 - Assunzione: documenti
Art. 74 - Assunzione: visita medica
Titolo XII Periodo di prova
Art. 75
Art. 76 - Mansioni Promiscue
Art. 77 - Mansioni: mutamento
Art. 78 - Mansioni: Jolly
Titolo XXIV Attività in edilizia
Art. 79 - Parità tra lavoratori. Esonero Cassa Edile
Art. 80 - Attività in edilizia: assicurazioni
Art. 81 - Attività in edilizia: maggiorazioni
Art. 82 - Attività in edilizia: Osservatorio
Art. 83 - Attività in edilizia: adempimenti sicurezza
Titolo XXV Orario di lavoro 

Art. 84 - Orario di lavoro: definizione
Art. 85 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
Art. 86 - Orario di lavoro: flessibilità
Art. 87 - Orario di lavoro: lavoro a squadre o a turni avvicendati
Art. 88 - Orario di lavoro: sospensione
Art. 89 - Orario di lavoro: personale discontinuo o di semplice attesa
Art. 90 - Orario di lavoro: minori
Titolo XXVI Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 91
Titolo XXVII Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 92 - Riposo giornaliero
Art. 93 - Riposo settimanale
Titolo XXVIII Permessi
Art. 94 - Permessi
Titolo XXIX Festività e festività abolite
Art. 95 - Festività
Art. 96 - Festività abolite
Titolo XXX Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 97
Titolo XXXI Congedo per matrimonio
Art. 98
Titolo XXXII Volontariato
Art. 99
Titolo XXXIII Maternità
Art. 100 - Gravidanza e puerperio
Art. 101 - Sintesi che dovrà essere verificata anche alla luce dei Decreti attuativi della L. 183/2014.
Titolo XXXIV Ferie
Art. 102 - Ferie: maturazione e regolamentazione
Titolo XXXV Malattia o infortunio non professionali
Art. 103 - Malattia o infortunio non professionali
Titolo XXXVI Malattia o infortunio professionali
Art. 104 - Malattia Professionale o Infortunio Professionali
Titolo XXXVII Aspettativa non retribuita per grave malattia o infortunio propri o di un familiare
Art. 105 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXXVIII Polizze infortuni professionali o extra professionali
Art. 106
Titolo XXXIX Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 107
  Titolo XL Trattamento di fine rapporto 
Art. 108 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 109 - T.F.R.: corresponsione
Art. 110 - T.F.R.: anticipazioni
Art. 111 - T.F.R.: corresponsione diretta mensile
Titolo XLI Cessione - trasformazione della cooperativa
Art. 112
Titolo XLII Solidarietà contrattuale difensiva
Art. 113
Titolo XLIII Ente bilaterale metalmeccanici e servizi
Art. 114 - Enbims
Art. 115 - Enbims: iscrizione della Cooperativa e dei Lavoratori
Art. 116 - Enbims: adempimenti obbligatori
Art. 117 - Elemento Retributivo Perequativo (ERP) per i Dipendenti con contratti di durata inferiore ai 12 mesi
Art. 118 - Enbims: responsabilità per omissioni della Cooperativa
Titolo XLIV Commissione bilaterale nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione

Art. 119
Titolo XLV Composizione delle controversie
Art. 120
Titolo XLVI Ente bilaterale di formazione
Art. 121
Titolo XLVII Previdenza complementare
Art. 122
Titolo XLVIII Patronati
Art. 123
Titolo XLIX Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 124 - Contributo (l’Assistenza Contrattuale (Coasco)
Titolo L Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 125
Titolo LI Rispetto della riservatezza
Art. 126
Disciplina speciale
Titolo LII Ambito di applicazione

Art. 127 - Ambito di applicazione
Art. 128 - Classificazione dimensionale delle Cooperative
Titolo LIII Norme particolari per i quadri
Art. 129 - Quadri
Art. 130 - Quadri: orario part-time speciale
Art. 131 - Quadri: formazione e aggiornamento
Art. 132 - Quadri: assegnazione della qualifica
Art. 133 - Quadri: assistenza sanitaria integrativa
Art. 134 - Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Titolo LIV Classificazione unica
Art. 135 - Classificazione Unica: criteri
Art. 136 - Classificazione Unica: Quadri, Impiegati e Operai
Titolo LV Operatori di vendita - Viaggiatori
Art. 137 - Operatori di Vendita: classificazione
Art. 138 - Operatori di Vendita: assunzione
Art. 139 - Operatori di Vendita: retribuzione variabile e provvigioni
Titolo LVI Tabelle retributive
Art. 140
Art. 141 - Elemento Perequativo Mensile Regionale (EPMR)
Art. 142 - Ristorni
Art. 143 - indennità di Mancata Contrattazione
Art. 144 - Indennità Mensile di Mancata Contrattazione (IMMC)
Art. 145 - Indennità Annuale di Mancata Contrattazione (IAMC)
Titolo LVII Trattamento economico
Art. 146
Art. 147 - Indennità correlate alla mansione
Titolo LVIII Aumenti periodici d’anzianità 
Art. 148
Titolo LIX Lavoro ordinario festivo - notturno
Art. 149 - Lavoro Ordinario
Art. 150 - Lavoro Notturno
Art. 151 - Lavoro Festivo Notturno
Titolo LX Lavoro supplementare, straordinario, riposi compensativi e indennità forfetaria di straordinario
Art. 152 - Lavoro Straordinario
Art. 153 - Supplementare Straordinario: riposi compensativi
Art. 154 - Straordinario: indennità forfetaria
Titolo LXI Banca delle ore
Art. 155
Titolo LXII Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando - Reperibilità 
Art. 156 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Art. 157 - Trasferimento
Art. 158 - Trasferta
Art. 159 - Distacco
Art. 160 - Reperibilità
Art. 161 - Pronta Disponibilità
Art. 162 - Rimborso spese non documentabili
Titolo LXIII Appalti
Art. 163 - Caso in cui la Cooperativa è l’Appaltante
Art. 164 - Caso in cui la Cooperativa è l’Appaltatore
Titolo LXIV Apprendistato

Art. 165 - Apprendistato: durata
Art. 166 - Apprendistato: disciplina previdenziale e assistenziale
Art. 167 - Apprendistato: Malattia - Infortuni
Art. 168 - Apprendistato: recesso in costanza di protezione
Art. 169 - Apprendistato: Assunzione
Art. 170 - Apprendistato: Qualifiche
Art. 171 - Apprendistato: periodo di Prova
Art. 172 - Apprendistato: proporzione Numerica
Art. 173 - Apprendistato: competenze degli Enti Bilaterali
Art. 174 - Apprendistato: trattamento normativo
Art. 175 - Apprendistato: diritti
Art. 176 - Apprendistato: doveri
Art. 177 - Apprendistato: Rinvio
Titolo LXV Codice disciplinare: Diritti del lavoratore dipendente o del socio lavoratore
Art. 178 - Diritti: rispetto della persona
Art. 179 - Diritti: corresponsione della retribuzione
Art. 180 - Diritti: potere gerarchico
Art. 181 - Diritti: correttezza ed educazione
Art. 182 - Diritti: tutela Assicurativa e Previdenziale
Art. 183 - Diritti: tutela della Salute, dell’integrità psico-fisica del Lavoratore e Ambiente di lavoro
Art. 184 - Diritti: Visite mediche preventive e periodiche
Titolo LXVI Codice disciplinare: Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore

Art. 185 - Doveri: diligenza
Art. 186 - Doveri: fedeltà
Art. 187 - Doveri: collaborazione
Art. 188 - Doveri: riservatezza
Art. 189 - Doveri: correttezza
Art. 190 - Doveri: educazione
Art. 191 - Doveri: orario di lavoro
Art. 192 - Doveri: Sorveglianza Sanitaria
Art. 193 - Doveri: giustificazione assenze
Art. 194 - Doveri: permessi
Art. 195 - Doveri: entrata e uscita in Cooperativa
Art. 196 - Visite d’inventario e di controllo
Art. 197 - Indumenti e attrezzi di lavoro
Art. 198 - Divieti
Art. 199 - Disciplinare: potere
Art. 200 - Doveri: Patto di non concorrenza
Art. 201 - Norme Speciali
Art. 202 - Soci Lavoratori
Titolo LXVII Codice disciplinare: Altri poteri della cooperativa
Art. 203 - Potere Disciplinare
Art. 204 - Sanzione: rimprovero scritto
Art. 205 - Sanzione: multa
Art. 206 - Sanzione: sospensione
Art. 207 - Sanzione: licenziamento disciplinare
Art. 208 - Risarcimento dei danni
Titolo LXVIII Risoluzione del rapporto di lavoro - preavviso
Art. 209 - Recesso della Cooperativa
Art. 210 - Recesso del Lavoratore: Dimissioni per giusta causa
Art. 211 - Periodo di preavviso
Titolo LXIX Allineamento contrattuale
Art. 212 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
Titolo LXX Benefici fiscali accordi di secondo livello
Art. 213
Allegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dipendenti ed i Soci Lavoratori delle Cooperative esercenti attività nei settori Terziario Servizi Facility Management Lavorazioni Meccaniche Lavori edili ausiliari in vigore dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2018

L’anno 2015, il 24 febbraio in Roma, presso la sede dell’Unci, Via San Sotero, n. 32 -00165 Roma, fra Unci: Unione Nazionale Cooperative Italiane […], Anpit: Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario […] e Cisal Terziario: Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo […], Failms Cisal Metalmeccanici: Federazione Autonoma Italiana Metalmeccanici e Servizi […], Cisal Edili: Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori edili [...], con l’assistenza di: Cisal: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], è stato stipulato il presente CCNL per i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative dei settori: Terziario e Servizi, Facility, Management, Lavorazioni, Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari con validità dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2018.
[...]

Titolo I Il CCNL “Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari”
Art. 1 - Aspetti generali

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Associazioni, Cooperative e loro Consorzi rientranti nell’ambito di applicazione (art. 127 del presente CCNL), il relativo Personale Dipendente e i Soci Lavoratori.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto no» ne è ammessa una parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, individuate dalla Contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti rimpianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della Cooperativa di finanziare, secondo le previsioni contrattuali, gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione interprofessionale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (EnBiMS, anche detto Enbims).
Le quote ed i contributi versati all’Enbims sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuta la Cooperativa, in caso d’omissione dei contributi dovuti all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così come precisato nell’apposito Titolo del presente CCNL. Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Associazioni, Cooperative e loro Consorzi che siano in regola con i versamenti delle quote coasco, (vedasi art. 124) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Cooperative di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti integrativi di secondo livello o le relative Indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si fa riferimento all’Accordo Interconfederale Cisal.

Art. 2 - Struttura
Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni a tutti i settori e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che, più in particolare, caratterizzano i singoli ambiti di applicazione.

Titolo II Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/70.
[…]

Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nella Cooperativa con oltre 15 Soci/Lavoratori può essere costituita ad iniziativa delle Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge n. 300/70.

Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Cooperative non rientranti nel campo dell’art. 19 della Legge 300/70 e in generale per la validità della Contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST), nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l’Apprendistato, l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla Contrattazione di prossimità in caso di crisi della Cooperativa, ristrutturazione, mobilità, Accordi di riemersione, Allineamento contrattuale, impianti audiovisivi ecc., nonché di Secondo livello così come previsto dall’art. 16.
Copia degli Accordi di secondo livello sottoscritti dai RST, per opportuna verifica e raccolta dati, dovrà essere inviata alla competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’Enbims.
Il mancato invio sospende la validità dell’Accordo.
[…]

Art. 6 - Poteri della RSA/RST
Alla RSA/RST, nei confronti delle Cooperative ricomprese nel mandato, competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea con i Lavoratori della Cooperativa, retribuita (RSA) o non retribuita e fuori dall’orario di lavoro (RST);
4) diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali della Cooperativa;
5) la RST ha diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee dei Soci della Cooperativa, senza diritto di voto.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Cooperative con oltre 5 Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione di secondo livello o crisi della Cooperativa, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 7 - Diritto d’affissione
La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che la Cooperativa ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva: comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione della Cooperativa.

Art. 8 - Assemblea
I Lavoratori, nelle Cooperative con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze della Cooperativa.

Art 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. Quando nella Cooperativa vi è almeno un Socio iscritto alle Associazioni Sindacali di cui al precedente capoverso, il Rappresentante del Sindacato ha diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee dei Soci della Cooperativa, senza diritto di voto.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie della Cooperativa secondo le modalità definite nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Per rendere obbligatorio per tutti i Dipendenti o Soci Lavoratori un Accordo sottoscritto dalla RSA, lo stesso dovrà essere confermato mediante Referendum ed ottenere l’approvazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La RSU, in quanto rappresentanza eletta da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi, senza necessità obbligatoria di ulteriore verifica, impegna tutti i Lavoratori.

Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 13 - Livelli di Contrattazione

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.
La Contrattazione si svolge su 2 livelli:
a) primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
b) secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale o di Cooperativa.

Art. 14 - Contrattazione Collettiva
La Contrattazione collettiva nazionale riconosce alla Cooperativa il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha la funzione di garantire a tutti i Dipendenti e Soci Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale o della Cooperativa.

Art. 15 - Contrattazione di Secondo Livello
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione nella Cooperativa e, pertanto, sarà da quest’ultima sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita. In tali casi, gli obiettivi ed i sacrifici richiesti, dovranno essere dichiarati formalmente e programmati nel tempo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.

Art. 16 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
[…]
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto o dalla Legge, la Contrattazione di secondo livello territoriale e/o di Cooperativa è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in Cooperativa correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l’igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l’Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;
c) Premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
d) previsione di Ristorni per i Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
e) ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. rese mediante il sistema di bilateralità previsto al Titolo XLIII;
f) casi d’ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
g) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
h) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Cooperativa che svolga servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze della Cooperativa;
i) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
j) determinazione dei turni feriali nei casi di mancata interruzione feriale collettiva dell’attività;
k) modi d’applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
l) regolamentazione all’eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
m) attuazione della disciplina della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli Organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli Organismi paritetici regionali o provinciali;
n) durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all’estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
o) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
p) definizione di Accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
q) organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o di Cooperativa, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
r) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie, anche alle luce degli emanandi Decreti Attuativi del punto f) comma 7 dell’art. 1 della Legge Delega 183/2014;
s) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d’inquadramento nei casi di accertata crisi della Cooperativa, quando tali deroghe siano poste a salvaguardia dell’occupazione;
t) eventuali ulteriori materie demandate alla Contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
[…]

Art. 18 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale o di Cooperativa, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese di Cooperativa, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Art. 19 - Informazioni a livello cooperativo
Le Cooperative che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:
a) 100 Dipendenti, se operano solo nell'ambito di una provincia;
b) 200 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 400 Dipendenti, se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l’Organizzazione Sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo della Cooperativa.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Cooperative forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d’innovazione tecnologica che investano l'assetto della Cooperativa, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Cooperative quali, ad esempio, Codice di condotta disciplinare interno e Certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri la Cooperativa esaminerà con l’Organizzazione Sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Cooperative che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all’Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività della Cooperativa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella Cooperativa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni della Cooperativa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.

Titolo IV Commissioni paritetiche nazionali e locali
Art. 20 - Commissioni Paritetiche

Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull’esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2) le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo all’occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stages” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) Io studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.

Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali
Esame del quadro socio economico e materie negoziali a livello locale - Annualmente, e di norma dopo rincontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti d’approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'attività e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1) individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d’impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente Contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2) esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all’Ente Bilaterale di Formazione;
3) esame e definizione d’accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4) esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzati ve, coerenti soluzioni d’aggiornamento locale dei profili professionali;
5) esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6) definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7) definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8) definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d’orario di cui al Titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);
9) esame dell’occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.

Titolo VII CCNL: efficacia
Art. 27

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti e Soci Lavoratori di Cooperative che operano nei settori Logistica e Servizi, Facility Management, Terziario, Lavori Edili e Lavorazioni Meccaniche (vedasi art. 127 del CCNL) e che siano iscritte a una delle parti datoriali stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.

Titolo X Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 30

Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato - in assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato. Ricorrendo le condizioni previste dal comma 118, art. 1, L. 190/14, la Cooperativa potrà usufruire degli sgravi contributivi ivi previsti (massimo € 8.060,00/anno per tre anni).

Art. 31 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
A) Lavori Tipici (testo da verificare a fronte degli emanandi Decreti attuativi della L. 183/2014)
Tempo parziale (artt. 32 - 36)

Con il contratto “a tempo parziale”, l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato (artt. 37-45)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall’attuale art. 37 e seguenti del CCNL, così come modificato dalla L. 78/2014. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Contratti di solidarietà espansiva (art. 46) […]
Contratti di solidarietà difensiva (art. 47) […]
Lavoro a domicilio

Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza della Cooperativa. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni. Per i lavoratori a domicilio si rinvia al relativo Accordo Interconfederale.
Lavoro a facon
È lavoro “artigianale” svolto a favore di terzi che forniscono il materiale.
Lavoro a tempo ripartito (art. 48) […]
Telelavoro (artt. 49 - 60)

Si differenzia dal lavoro normale presso una sede della Cooperativa essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dalla Cooperativa e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavoro intermittente (artt. 61 - 65)
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di una Cooperativa in periodi predeterminati che ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL ma, in ogni caso, si può stipulare per certe classi di età. Deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Somministrazione di lavoro (artt. 66 - 68)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull’argomento.
Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavori Atipici (testo da verificare a fronte degli emanandi Decreti attuativi della L. 183/2014)
Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto è un rapporto cosiddetto “parasubordinato”. Si tratta dell’evoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetto co.co.co.) con l’aggiunta sostanziale di un progetto. Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla Legge, fra le quali è essenziale l’indicazione del progetto, il Collaboratore è tenuto all’iscrizione in apposita “gestione separata” dell’Inps e la contribuzione è per 2/3 a carico del Committente e per 1/3 a carico del Collaboratore. L’assicurazione Inail è quella prevista per l’attività svolta e la classificazione della Cooperativa (pari a quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali il lavoro a progetto è “assimilato” al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Attualmente, la disciplina sul contratto a progetto è stata novellata dalla L. 92/2012 che prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal/i Committente e gestiti autonomamente dal Collaboratore; esso deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale ed obiettivamente verificabile. Inoltre, il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del Committente e l’attività richiesta deve distinguersi da quella normale dell’Impresa, dovendo costituire un obiettivo od un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa. Quale conseguenza, tale attività non può consistere in compiti meramente esecutivi e ripetitivi o in mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, quindi, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore.
Tirocinio
Costituisce una forma di inserimento temporaneo all’interno della Cooperativa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). Non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne alla Cooperativa, svolte dal tirocinante.
il tirocinio si può svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall’art. 2 D.L. 76/2013 convertito in L. 99/2013.
Al tirocinante, la Cooperativa Ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Cooperativa Ospitante e Tirocinante.
Per quanto concerne i tirocini estivi di orientamento si rinvia all’art. 60 del D.Lgs. 276/2003. Associazione in partecipazione
Ai sensi dell’art. 2549 del cc., l'Associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l’imprenditore, quale “assodante”, attribuisce al lavoratore, quale “associato”, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione poiché prevede un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti.
I due elementi caratterizzanti il contratto sono costituti dall'apporto dell'associato e dalla sua partecipazione agli utili dell'impresa. L’associato può essere una persona fisica o un’impresa e nel presente profilo si esamina solo il primo caso.
L’apporto dell'associato potrà essere di qualsiasi natura purché strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare: svolgimento di prestazione di lavoro, somma di denaro o altro bene funzionale allo scopo comune. L’apporto potrà anche essere di tipo “misto” e, cioè, di capitale e di lavoro.
Nel contratto di associazione vi è l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante, 1'esistenza per l'associato di un rischio d’impresa (anche residuale) e l’assenza del cogente potere gerarchico e disciplinare datoriale (diretto o tramite persona od organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione della Cooperativa), proprie del lavoro subordinato.
Il Ministero del lavoro, con circolare 7258/13, ha precisato che si ha trasformazione del rapporto di “associazione in partecipazione” in “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, quando non vi sia un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare o non avvenga la consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 cod. civ. o quando l'apporto dell'associato consista in una prestazione di lavoro e il numero degli associati impegnati nella medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associami, ma salvo il caso di legami familiari.
Per quanto non precisato, si rinvia al Titolo VII, del Libro V, del Codice Civile sull’Associazione in Partecipazione.

Titolo XI Lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Tempo Parziale post partum

Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, di assistere la prole fino al compimento del 3° anno d’età, le Cooperative accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell’orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell’unità.
La Cooperativa accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali, il prosieguo dell’orario a tempo parziale, sarà possibile solo con l’accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda.

Art. 36 - Tempo Parziale per esigenze di assistenza o cura
I genitori d’invalidi e di tossicodipendenti, riconosciuti tali dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, motivato dalle documentate esigenze di cura od assistenza, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell’articolo precedente. Essi concorrono a comporre le unità massime di concessione. 

Titolo XII Lavoro a tempo determinato
Art. 37 - Assunzione: documentazione

Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle norme legali e contrattuali, l’apposizione di un termine. L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto
[…]

Art. 38 - Tempo Determinato: durata e limiti
Per effetto della Legge 78/2014, di conversione del D.L. 34/2014, è ammessa l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione, non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe.
Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nelle misure indicate ai punti 1. e 2. che seguono.
1. Tempo Determinato: deroghe particolari sui limiti percentuali
In deroga al limite percentuale previsto dall’art. 1 del D.Lgs 368/2001 (20%), è ammessa l’assunzione con contratto a Tempo Determinato, senza limiti quantitativi, per le seguenti ragioni, di seguito meglio precisate:
a) oggettive;
b) soggettive;
c) di rioccupazione.
l. a) Ragioni oggettive:
> quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un appalto o di un servizio, definiti e che siano predeterminati nel tempo od aventi carattere straordinario od occasionale;
> per l’esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze con specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate nella Cooperativa, limitatamente alle fasi esecutive, complementari od integrative e per le quali non vi sia possibilità di assicurare continuità di lavoro nell’ambito della Cooperativa stessa;
> per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità d’intensificazione del lavoro in particolari periodi dell’anno quali, ad esempio, attività:
- nei campeggi, negli stabilimenti balneari, nei villaggi e porti turistici; m nelle strutture termali;
- correlate all’esercizio degli impianti di risalita sciistici e, in genere, negli impianti sportivi estivi o invernali;
- nei servizi di ristorazione, commerciali, di assistenza o alberghi presenti nelle zone turistiche o nelle città d’arte o nelle fiere o manifestazioni o lungo i percorsi autostradali.
La Contrattazione di secondo livello potrà meglio definire tale previsione adattandola alle particolari esigenze locali o di Cooperativa;
> nella fase di avvio di nuove attività nell’arco dei primi 36 mesi;
> nel caso di acquisizione di Cooperative o dì cambio di appalto, i lavoratori assunti e/o trasferiti nei primi 36 mesi della nuova gestione;
> per le attività già previste nell’elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
> per specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici e televisivi;
> con lavoratori di età superiore a 55 anni.
l. b) Ragioni soggettive:
> nel caso di sostituzione di Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
1.c) Ragioni di inoccupazione:
Al fine di incentivare la rioccupazione, per qualsiasi mansione, è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato, senza limiti quantitativi:
> di disoccupati che siano già regolarmente iscritti da almeno 3 mesi presso i Centri per l’Impiego Territoriali competenti.
2. Tempo Determinato: deroghe per la generalità dei lavoratori
In aggiunta a quanto precede, è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato, nel limite del 20% dei Lavoratori in forza a tempo indeterminato presso la Cooperativa, per la generalità dei Lavoratori non rientranti nelle categorie di cui alla precedente punto 1.
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato, saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità, i lavoratori a tempo parziale (in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. 
Per i Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile effettuare, a questo titolo, 2 assunzioni a tempo determinato.
Se dall’applicazione matematica della percentuale dei 20% sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, deriva un numero decimale, i contratti a tempo determinato consentiti, saranno quelli risultanti dal solo valore intero.
Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto sopra indicato, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di legge.
il contratto a tempo determinato per non essere trasformato di diritto in contratto a tempo indeterminato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato.
In generale, il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra la stessa Cooperativa e lo stesso Lavoratore, non potrà superare i 36 mesi d’effettivo lavoro, comprensivi di proroga, rinnovi ed eventuale lavoro somministrato.

Art. 39 - Tempo Determinato: contrattazione di secondo livello
La disciplina contrattuale sui seguenti punti, è cedevole rispetto a quella di Secondo Livello:
a) individuazione delle Cooperative, attività e/o delle mansioni soggette a stagionalità e, cioè, che presentano significativi periodi di rarefazione od intensificazione del lavoro;
b) definizione, quanto previsto, dell’“Indennità di fine stagione” nelle Cooperative che occupano lavoratori stagionali;
c) definizione delle deroghe legalmente ammesse al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi della Cooperativa;
d) definizione di eventuali trattamenti correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili e/o la definizione di ulteriori benefici ed oneri correlati alle prestazioni rese dagli Organismi Bilaterali (Enbims) ai lavoratori a tempo determinato.

Titolo XVI Telelavoro
Art. 49 - Telelavoro: definizione

È una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e la Cooperativa.
Le Parti reputano che il Telelavoro sia particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione della Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali della Cooperativa, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Cooperativa.

Art. 50 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di 4 tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici della Cooperativa;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno della Cooperativa.

Art. 51 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Dipendenti subordinati e ai Soci Lavoratori. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno e anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del tele lavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma della Cooperativa.

Art. 52 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la Cooperativa sia per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro.
Il compito d’individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla Contrattazione di secondo livello da effettuarsi dalle Parti locali stipulanti il presente CCNL.

Art. 53 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti.
In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 54 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico della Cooperativa.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
La Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso la Cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

Art. 56 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al te le lavo rato re le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.

Art. 57 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Cooperativa con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.

Art. 58 - Telelavoro: telecontrols
La Cooperativa, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nei rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 59 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità, dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 60 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Alla Contrattazione di secondo livello è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni della Cooperativa;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Titolo XVII Lavoro intermittente
Art. 62 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione ai tipo di attività dedotta in contratto.
La Cooperativa è tenuta ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali di Cooperativa, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]

Art. 65 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
La Cooperativa non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora la Cooperativa non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Titolo XVIII Contratto di somministrazione di lavoro
Art 66 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni

Tale contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee della Cooperativa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; 
- per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nella Cooperativa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o di Cooperativa stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
Per effetto del c.d. "Decreto Fare” (D.L 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013), anche nel "Contratto dì Somministrazione” la disciplina del tempo determinato e della proroga è parzialmente modificata e si rinvia al Titolo XII (Lavoro a tempo determinato).

Art. 67 - Somministrazione di Lavoro: limiti
[…]
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso la Cooperativa che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
 

Lavoratori Dipendenti

da 0 a 5

da 6 a 10

da 11 a 15

da 16 a 30

   N. max di Lavoratori Somministrati

2

3

4

5

La Contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.

Art. 68 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
La Cooperativa non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora la Cooperativa non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]
I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di Legge o dei limiti previsti dal CCNL.
L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ente Bilaterale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente della Cooperativa.

Titolo XXI Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 74 - Assunzione: visita medica

Il Lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta della Cooperativa, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici preposti.

Titolo XXIV Attività in edilizia
Art. 81 - Attività in edilizia: maggiorazioni

In forza dell’art. 6 dell’Accordo Interconfederale del 10 febbraio 2015, ogniqualvolta i lavoratori delle Cooperative siano impiegati in lavori effettuati presso i Cantieri, sarà loro riconosciuta, per le ore prestate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto, una maggiorazione della P.B.N.C.O. del 3%, a titolo di ristoro del disagio climatico.
Inoltre, la Contrattazione di Secondo livello potrà definire aziendalmente maggiorazioni percentuali, o quote fisse orarie, per i lavori effettuati in quota o in posizioni o luoghi disagevoli.

Art. 83 - Attività in edilizia: adempimenti sicurezza
Le Cooperative i cui lavoratori operano all’interno di un Cantiere edile dovranno, in particolare, vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati, sui lavori vietati al Subappalto e sull’applicazione ai propri Lavoratori e/o Coimprenditori delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I Lavoratori e i Soci Lavoratori che operano nei cantieri dovranno ricevere la formazione, l’informazione, l’istruzione e i DPI previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento delle Opere e dalla Legge.
I Lavoratori ed i Soci Lavoratori dovranno adeguarsi alle prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza dei Cantiere, senza che tale fatto implichi subordinazione o ingerenza disciplinare.
È fatto obbligo al Lavoratore di segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso, anche nei casi in cui il Lavoratore ritenga di non aver avuto danno apprezzabile e di non doversi rivolgere ai servizi sanitari.
La mancata predetta comunicazione, salvo i casi di forza maggiore o d’impossibilità, determinerà, a seconda dell’infortunio di cui si è omessa la comunicazione, la sanzione disciplinare della multa o della sospensione.
La simulazione di infortunio sarà, invece, fattispecie di licenziamento immediato per “giusta causa”.

Titolo XXV Orario di lavoro 
Art. 84 - Orario di lavoro: definizione

Come previsto dall’art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione della Cooperativa e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dalla Cooperativa e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
Il Datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo da effettuarsi durante il periodo di lavoro.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro.
Eventuali modifiche dovranno essere giustificate e concordate:
• se generali, tra la RSA e la Cooperativa;
• se particolari, tra la Cooperativa ed il singolo Coimprenditore o Lavoratore, eventualmente assistito dalla RSA.
Quando giustificate esigenze di servizio obbligano il singolo lavoratore a ripartire l’orario di lavoro su 6 giorni anziché sui 5 previsti in lettera di assunzione, la Cooperativa dovrà riconoscergli una maggiorazione del 2,5% della P.B.N.C.O. per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata di sabato.
[…]

Art. 85 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; le soste calendarizzate di durata non inferiore a quindici minuti e complessivamente non superiori a 2 ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro o rientrarvi.

Art. 86 - Orario di lavoro: flessibilità
Per far fronte a eventi imprevedibili o a intensificazione dei servizi richiesti e, quindi, ai mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più onerosi per i Lavoratori e per le Cooperative, la Cooperativa, con motivata comunicazione alla RSA, potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, anche con il temporaneo superamento dell'orario normale contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXI.
Per la particolare attività delle Cooperative che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei Clienti, le Parti convengono quanto segue:
• ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.
• la Contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in terna di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo condizioni ostative gravi e documentate che saranno valutate al momento di avvio dei turni. Pertanto, salvo i casi di comprovata forza maggiore, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.

Art. 87 Orario di lavoro: lavoro a squadre o a turni avvicendati
In caso di assunzione che preveda il lavoro a squadre o a turni avvicendati, il Lavoratore deve prestate la sua opera nel turno prestabilito. Qualora siano disposti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare sempre la loro opera in ore notturne. Il Lavoratore non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà nel turno successivo, salvo eventi di forza maggiore.

Art. 88 - Orario di lavoro: sospensione
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Cooperativa e RSA, purché contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o durante il sesto giorno in caso di ripartizione dell’orario settimanale su 5 giorni, e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione, in caso di sospensione, le Cooperative attiveranno la Banca delle Ore o presenteranno domanda di integrazione salariale, secondo le previsioni di legge. 
[…]

Art. 89 - Orario di lavoro: personale discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali esemplificazioni individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione da 40 a 45 ore, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario normale di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l’orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione del lavoro straordinario […]

Art. 90 - Orario di lavoro: minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Titolo XXVI Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 91

Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi.
In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle Cooperative, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze obiettive. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa della Cooperativa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro" o di “Impiegato di 8° o dì 7° livello", della classificazione di cui al presente Contratto.
[…]
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali.
La Cooperativa, in alternativa al pagamento, potrà concordarne il recupero.

Titolo XXVII Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 92 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione di secondo livello, territoriale e di Cooperativa, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) cambio della turnistica o del “nastro orario";
2) interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3) manutenzioni svolte presso terzi;
4) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5) allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
6) quando 1’intervallo tra la fine e l'inizio dell'attività del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
7) vigilanza degli impianti e custodia;
8) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.

Art. 93 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede, normalmente coincidente con la domenica. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Cooperative che non effettuano il giorno di chiusura settimanale; al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla Contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli Accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il 7° giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.

Titolo XXX Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 97

La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti e la Cooperativa in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.

Titolo XXXIII Maternità
Art. 100 - Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire alla Cooperativa e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del S.S.N., indicante la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’Inps, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[…]

Titolo XLIII Ente bilaterale metalmeccanici e servizi
Art. 114 - Enbims

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (EnBiMS o Enbims) è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003.
Pertanto, lo Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua nativa;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) sociali, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.;
d) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratoli e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
1) di costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008;
g) di costituzione della banca dati delle RSA;
h) d’interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
i) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
j) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
k) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
l) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
m) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.

Titolo XLIV Commissione bilaterale nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione
Art. 119

È costituita, nell’ambito dell’Enbims, una Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (CNGICC), composta ed operante in conformità con il Regolamento approvato dalle Parti.
La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti l’applicazione del presente CCNL e della Contrattazione integrativa di 2° livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o Premio di Produzione Presenza” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2° livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e sue modificazioni ed integrazioni, anche riguardo all’attuazione della parte retributiva e
contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore, e in tal caso, la Cooperativa è tenuta a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. esaminare e dare interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti o di un soggetto interessato (Cooperativa, Lavoratore, Consulente, ecc.);
5. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
6. definire i profili del personale, nei casi non previsti dalla Classificazione del presente CCNL;
7. definire le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Titolo XLV Composizione delle controversie
Art. 120

[…]
Eventuali controversie che dovessero insorgere sull’applicazione del presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, prima in sede territoriale e poi a livello nazionale, avvalendosi di Commissioni istituite ad hoc negli Enti Bilaterali, così come previsto al punto 2.5 dell’Accordo Quadro Interconfederale Unci - Anpit / Cisal del 2 febbraio 2015.

Disciplina speciale
Titolo LII Ambito di applicazione
Art. 127 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL si applica esemplificativamente alle Associazioni, Cooperative e loro Consorzi che operano nei seguenti settori:
1. Alberghi, Hotel Meublé, Pensione e Locande;
2. Centri Termali o Benessere integrati in alberghi, associazioni o circoli;
3. Centri autonomi benessere, acconciatura ed estetica;
4. Bed and Breakfast, Ostelli, Residence;
5. Ristorante, Self Service, Tavole Calde, Pizzerie, Caffè e Bar annessi;
6. Trattorie, Locali notturni, Discoteche, Sale da Ballo, Caffè, Bar, Birrerie;
7. Campeggi e Villaggi Turistici;
8. Rifugi alpini;
9. Colonie Climatiche;
10. Porti e approdi turistici, punti di ormeggio;
11. imprese di viaggio e turismo, Tour Operator;
12. Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
13. Poste;
14. Pony express;
15. Servizi di movimentazione, confezionamento, imballaggi e spedizioni;
16. Servizi di Logistica, Trasporti cose e persone, Servizi Taxi;
17. Servizi di Pulizie;
18. Chiostri di vendita di bibite, gelati, panini e simili;
19. Bar annessi a stabilimenti stutture ricettive, sportive, aziende;
20. Punti di ristoro autostradale, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, sui treni;
21. Confezionamento e distribuzione dei pasti: catering e ristorazione collettiva in appalto;
22. Somministrazione di cibi, bevande e simili a domicilio del cliente;
23. Pasticcerie, Confetterie, Gelaterie, Cremerie;
24. Laboratori di Pasticceria, Confetteria, Gelateria, Cremeria;
25. Autoriparatori non artigianali;
26. Autofficine e Carrozzerie;
27. Sosta e parcheggi;
28. Autorimesse e noleggio automezzi;
29. Agenzie pratiche auto;
30. Autoscuole;
31. Agenzie immobiliari;
32. Agenzie di servizi matrimoniali;
33. Agenzie di scommesse, Sale da biliardo e Sale giochi;
34. Richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e foto copi atura;
35. Telemarketing, televendite, cali center, promozione vendite;
36. Vigilanza non armata, anche in locali pubblici di intrattenimento e antitaccheggio;
37. Agenzie investigative;
38. Associazioni sportive e ricreative;
39. Attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
40. Parchi di divertimento;
4L Spettacolo;
42. Ippodromi, Agenzie ippiche, Società di corse di cavalli;
43. Autodromi;
44. Servizi sociali, assistenziali e religiosi;
45. CAF, Società di Formazione, Associazioni di Rappresentanza e di Categoria;
46. Consulenza Professionale;
47. Pompe funebri;
48. Maneggi, canili e simili;
49. Pensioni per animali;
50. Toelettatura animali;
51. Legatorie, grafici;
52. Lavanderie;
53. Lavorazioni Meccaniche;
54. Conduzione, gestione e manutenzione impianti:
a) manutenzione e gestione (facility management) di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, condizionamento, termici, elettrici, fotovoltaici, eolici, eliotermici, geotermici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, ecologici, ivi compresa l’installazione di impianti e apparecchiature di alimentazione e segnalazione;
b) di sollevamento elettrici od oleodinamici in ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi similari per il trasporto di persone e/o cose;
c) elettrici, meccanici, termici, idraulici, di climatizzazione, allarmi, irrigazione, ecc. in complessi quali Condomini, Ospedali, Università, Scuole, Tribunali, Fiere, Musei e ogni altra simile struttura;
55. Servizi di Progettazione;
56. Servizi Tecnici e Informatici;
57. Servizi all’Agricoltura;
58. Raccolta e Trasformazione prodotti;
59. Recupero e risanamento dell’ambiente;
60. Servizi ausiliari all’edilizia:
a) attività di sigillatura, intonacatura, decorazione, tinteggiatura e capottatura degli edifici;
b) installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, pompe di calore, areazione, illuminazione, antenne, parafulmini, pannelli solari e fotovoltaici, ecc.;
c) pavimentazione, parchettatura, stesura carta da parati, perlinatura, confrosoffittatura;
d) installazione di pareti in cartongesso, divisori, pareti mobili, facciate continue, ecc.;
e) installazione serramenti ed infissi, ivi comprese porte tagliafuoco;
f) montaggio di elementi prefabbricati in genere: scale, tettoie, pompeiane, prefabbricati in legno, ecc.;
g) posa elementi fonoassorbenti, pannelli isolanti, coibentazioni, ecc.;
h) ogni altra attività ausiliaria all’edilizia, ivi compresi lavori edili preparatori o accessori, esclusa la costruzione edile in senso stretto;
61. Servizi di restauro e conservazione immobili;
62. Altri servizi alle persone, alle Aziende e alle collettività.

Titolo LIX Lavoro ordinario festivo - notturno
Art. 150 - Lavoro Notturno

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23:00 alle ore 6:00.
[…]

Titolo LX Lavoro supplementare, straordinario, riposi compensativi e indennità forfetaria di straordinario
Art. 152 - Lavoro Straordinario

Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge, salvo quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) e salvo l’eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
È facoltà della Cooperativa richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 18 ore settimanali (art. 86), fermo restando il limite massimo di 250 ore annue, nel rispetto dei limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. La Cooperativa potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o dal presente CCNL. II Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione della Cooperativa per il tramite del Personale a ciò preposto e/o autorizzato. […]
Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro, (non dà origine al c.d. “consolidamento”) né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria; […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL o dalla Contrattazione di Secondo Livello, in materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 153 - Supplementare Straordinario: riposi compensativi
La Cooperativa, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, può stabilire che il lavoro straordinario, anche se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia recuperato da riposo compensativo entro le 8 settimane lavorative successive all’evento in questione, secondo calendario programmato dalla Cooperativa, purché il Lavoratore sia preventivamente informato del fatto che la Cooperativa intende avvalersi del regime previsto al presente articolo. II riposo compensativo non potrà essere sostitutivo di altri regimi applicati alla generalità dei lavoratori (quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con integrazione salariale ecc.).
In caso di straordinario con riposo compensativo lo stesso, entro il limite di 2 ore giornaliere nei primi 5 giorni della settimana e di 5 ore il sabato e con il godimento dei riposi, perde a tutti gli effetti, anche legali, la qualificazione di “lavoro straordinario”, non concorrendo a formare i limiti legali e contrattuali previsti per il lavoro straordinario.
[…]
La Contrattazione di Secondo Livello, sempre nel rispetto dei casi e limiti previsti dalla Legge, a livello locale, per lo straordinario potrà stabilire differenti modalità di flessibilità di recupero e diverse maggiorazioni.
[…]

Titolo LXI Banca delle ore
Art. 155

Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, la Cooperativa potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a. intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione,
c. ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
1. Intensificazione e, cioè, superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
2. Rarefazione. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero. La Cooperativa potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
[…]
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 168 ore, a favore del Lavoratore o della Cooperativa, il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell’anno successivo.
[…] Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro.
Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 48 ore o, eccezionalmente, di 24 ore. La volontaria accettazione del minore preavviso, da 24 a 0 ore, determina il diritto del Lavoratore di percepire 0,60 centesimi di indennità per ciascuna ora d’intensificazione con minore preavviso.
[…]
La Contrattazione di Secondo Livello, tenuto conto delle concrete situazioni della Cooperativa, delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze di salvaguardia e/o sviluppo, con motivate ragioni e temporaneamente, potrà derogare in melius o in pejus dalla disciplina contrattuale sopra esposta.

Titolo LXII Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando - Reperibilità
(Modificabile dalla Contrattazione di Secondo Livello) 
Art. 160 - Reperibilità

La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile alia Cooperativa per sopperire esigenze normalmente impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza e la salute. Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dalla Cooperativa in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Cooperative provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, di solito fornito dalla Cooperativa al Lavoratore per usi di servizio.
Durante i turni di reperibilità il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica ed il tempestivo intervento. Pertanto, il Lavoratore in reperibilità sarà libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva comunicazione alla Cooperativa, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e la Cooperativa potrà attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le 2 settimane su 4 e non dovrà comunque essere richiesta per più di 7 giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le Cooperative riconosceranno al Lavoratore una specifica indennità, in aggiunta a quella dovuta per il tempo di intervento […]
Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Cooperativa e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero, come previsto dall’art. 92 del presente CCNL, ma con il limite annuale di 40 giorni lavorativi.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale.
[…]

Art. 161 - Pronta Disponibilità
Con Accordo le Parti (Cooperativa e RSA) potranno concordare l’obbligo, per i Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità pari al 50% dell’Indennità di Reperibilità prevista per ciascun livello professionale. La “pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici che prevedono tale istituto al di fuori del normale orario di lavoro del lavoratore, per effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto (per malattia, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento immediato).

Titolo LXIII Appalti
Art. 163 - Caso in cui la Cooperativa è l’Appaltante

La Cooperativa che applica il presente CCNL non può appaltare i lavori direttamente pertinenti alla sua attività principale, esclusi quelli di manutenzione anche ordinaria, pulizie e logistica.
È, pertanto, ammesso l’appalto di lavori accessori in tutti i casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche e quando ciò sia consigliato dalla particolarità della prestazione richiesta, ivi compresi i lavori riconducibili all’area logistica: magazzini esterni, trasporti, consegna di prodotti ecc.
Tali appalti sono sempre leciti quando sono richieste particolari attrezzature e competenze proprie dell’Appaltatore o quando i profili d’orario delle prestazioni richieste siano nettamente diversi da quelli normalmente praticati dall’appaltante.
Sono comunque salvi gli appalti relativi ad attività diverse da quelle proprie della Cooperativa appaltante e quelli che si inseriscono tra le attività preparatorie o successive a quelle da essa svolte.
La Cooperativa appaltante dovrà accertare il rispetto delle norme contrattuali e di legge sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sulla previdenza, sulle assicurazioni e sui trattamenti economici e normativi riservati al personale dell’Azienda appaltatrice che operi per conto della Coopeartiva appaltante.
1 Lavoratori delle Cooperative appaltatici, quando lavorano presso l’appaltante per l’intero orario di lavoro, avranno ordinariamente diritto a fruire dei servizi di mensa eventualmente presenti nella Cooperativa appaltante, il cui costo sarà concordato tra appaltante e appaltatrice, mantenendo per ì lavoratori dell’appaltatrice parità di condizioni con quelli dell’appaltante. La Commissione Bilaterale Competente (Nazionale o Regionale) a richiesta dell’Appaltante che applichi il presente CCNL o dei suoi Lavoratori, ricevuta la documentazione ed esperita (’istruttoria, potrà certificare a norma di Legge la regolarità del contratto d’appalto.
Per la certificazione, dovranno essere rispettate le stesse condizioni previste ai commi da 5. A 8. del successivo articolo 164.

Art. 164 - Caso in cui la Cooperativa è l’Appaltatore
1) La Cooperativa appaltatrice che applichi il presente CCNL dovrà preventivamente accertarsi che:
l’appalto sia lecito;
che siano rispettate nell’ambiente di lavoro dell’appaltante le condizioni di sicurezza ed igiene;
che siano effettuate le visite mediche preventive o periodiche del proprio personale, correlate ai rischi eventualmente presenti presso l’appaltante;
che il proprio personale sia assicurato ai profili di rischio presenti presso l’appaltante;
che per i propri Dipendenti o Coimprenditori sia chiara la disciplina del lavoro applicabile presso l’appaltante e che siano noti i preposti cui i propri Lavoratori devono fare riferimento nel corso dell’appalto.
2) L’Appaltante ha diritto di formulare all’Appaltatrice le richieste connesse alla caratteristica dell’opera appaltata, ma i dettagli di esecuzione e le disposizioni normative e del lavoro dovranno essere trasmesse ai Lavoratori della Cooperativa appaltatrice solo dal personale da essa preposto.
3) Il potere disciplinare sul personale della ditta appaltatrice compete esclusivamente a quest’ultima. L’Appaltante potrà segnalare solo all’appaltatore le eventuali condotte censurabili del personale addetto all’appalto.
4) A norma di Legge e delle interpretazioni Ministeriali, l’appalto è lecito quando la Cooperativa:
a) dispone dei mezzi strumentali necessari:
b) esercita effettivamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei Lavoratori impiegati nell’appalto;
c) assume il rischio d’impresa.
Mezzi strumentali necessari
S’intende che la Cooperativa abbia in proprietà tali mezzi o che ne abbia la disposizione (leasing, affitto, comodato ecc.), per l’uso esclusivo dei propri Coimprenditori e Lavoratori e provveda alla loro gestione, manutenzione e al loro adeguamento alle disposizioni di sicurezza.
Potere organizzativo e direttivo
Significa che le disposizioni di lavoro, la disciplina del lavoro ed il potere gerarchico, sui Lavoratori impiegati nell’appalto, sono in capo alla Cooperativa.
Pertanto solo la Cooperativa, nei confronti dei propri Lavoratori impiegati nell’appalto, stabilirà l’orario e le procedure di lavoro, i turni, concederà i permessi e attiverà le eventuali azioni disciplinari.
Rischio d’impresa
La Cooperativa assume il rischio d’impresa, assicurando l’esecuzione dell’appalto anche in caso di malattia, infortunio, ferie o permessi del Lavoratore o di sua cessazione, provvedendo alla formazione, alle sostituzioni ed all’integrazione del personale necessario all’esecuzione dell’opera.
Il rischio d’impresa comprende anche l’obbligo di retribuire a norma del CCNL i Lavoratori che, negli orari e luoghi previsti, hanno messo a disposizione la loro opera.
Il rischio d’impresa esclude che l’appaltante commisuri il dovuto all’appaltatore sul solo rilievo delle ore lavorate dai dipendenti di quest’ultimo.
5) La Commissione Bilaterale competente (Nazionale o, ove presente quella Regionale), a richiesta dell’Appaltatore che applichi il presente CCNL o dei suoi lavoratori, ricevuta la documentazione ed esperita l’istruttoria, potrà certificare a norma di Legge la regolarità del Contratto d’appalto.
6) La Commissione Bilaterale competente, sentita la RSA, nell’atto di Certificazione potrà disporre in tutto o in parte, il motivato esonero della responsabilità solidale dell’Appaltante.
7) Le Certificazioni degli appalti e gli esoneri disposti dalle Commissioni Bilaterali Regionali dovranno essere trasmesse, complete di allegati, all’Archivio Nazionale delle Certificazioni costituito presso l’Enbims.
8) Decorsi 45 giorni dal deposito, senza che siano state espresse o richieste delucidazioni, la Certificazione si considererà pienamente efficace (vedasi quanto disposto dal Regolamento di Certificazione).

Titolo LXIV Apprendistato
Art. 165 - Apprendistato: durata

La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme all’Accordo Interconfederale del 4 febbraio 2015, in allegato 1) al presente CCNL.
Al di fuori dei casi di Contratti di apprendistato per le figure le cui mansioni di qualificazione siano equiparate a quelle dell’artigianato, di durata entro il limite di 60 mesi, previsti nel predetto Accordo interconfederale, la durata dei Contratti di apprendistato sarà conforme alla Tabella seguente:
 

Inquadramento Finale

Durata Primo Periodo

Durata Secondo Periodo

Durata Totale

8° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

7° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

6° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

5° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

4° Livello
Operatore di Vendita di 1° categoria

16 mesi

16 mesi

32 mesi

3° Livello
Operatore di Vendita di 2° categoria

15 mesi

15 mesi

30 mesi

2° Livello
Operatore di Vendita di 3° categoria

14 mesi

14 mesi

28 mesi

[…]

Art. 166 - Apprendistato: disciplina previdenziale e assistenziale
Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
b. per gli assegni al nucleo familiare;
c. per la malattia e la maternità;
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e. disoccupazione, così come previsto dall’art. 2, Legge 92/2012.
Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, dai trattamenti d’integrazione salariale.

Art. 169 - Apprendistato: Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’art. 165 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non può superiore i 36 mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 mesi, come previsto dall’Accordo Interconfederale, in allegato 1 al presente CCNL,
[…]
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
[…]
b. l’indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l’orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
[…]
e. il Piano Formativo Individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003, (per il contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante che, in attesa di definizione legale, dovrà essere conforme all’Allegato 1) dell’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato;
[…]
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 60 o 80 o 120 ore nel triennio, a seconda del titolo di studio dell’Apprendista e della qualifica da conseguire. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nella Cooperativa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning", opportunamente documentata e con prova finale “in presenza”;
j. la presenza di un tutor di Cooperativa con formazione e competenze adeguate.
l. il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per la Cooperativa di recedere dal contratto d’Apprendistato prima della sua conclusione senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 172 - Apprendistato: proporzione Numerica
Il numero massimo di Apprendisti da assumere in Cooperativa, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.
In caso di Cooperative che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100% della forza presente.
Se una Cooperativa ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Art. 173 - Apprendistato: competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici Regionali conformemente ai programmi certificati dagli Enti Bilaterali Competenti (Nazionali o Regionali).
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali la Cooperativa e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare. Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell’Apprendista nella Cooperativa.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore retribuite nel triennio pro quota (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito). Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore nel triennio.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Cooperative;
b. la quota parte delle ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agii Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne alla Cooperativa. In caso di interruzione del rapporto prima del termine la Cooperativa, a richiesta dell’Apprendista, attesterà l'attività formativa svolta.

Art. 174 - Apprendistato: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento teorico e mediante affiancamento sono comprese nell’orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista.
Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce la “formazione retribuita” sia teorica, sia mediante affiancamento.

Art. 175 - Apprendistato: diritti
La Cooperativa ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista, la formazione e l’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. l’Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per le Cooperative che operano su 24 ore.
4. non adibire l’Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento complementare e per Ì relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane nel triennio o pro quota;
7. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento. 
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che Io svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.

Art. 176 - Apprendistato: doveri
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, della Cooperativa o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni della Cooperativa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge,
L’Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato).

Art. 177 - Apprendistato: Rinvio
Le Parti, anche vista la recente modifica legale dell’Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviano all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente CCNL.

Titolo LXV Codice disciplinare: Diritti del lavoratore dipendente o del socio lavoratore
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 178 - Diritti: rispetto della persona

Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale. Convengono, quindi, di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo. La Cooperativa è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all’ Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.

Art. 180 - Diritti: potere gerarchico
La Cooperativa avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
La Cooperativa deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.

Art. 181 - Diritti: correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità. Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.

Art. 182 - Diritti: tutela Assicurativa e Previdenziale
La Cooperativa dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatori previsti dalla Legge (artt. 2114 e 2115 del c.c.).

Art. 183 - Diritti: tutela della Salute, dell’integrità psico-fisica del Lavoratore e Ambiente di lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
La Cooperativa s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale ed alle specifiche indicazioni di “buona prassi” elaborate dalla Commissione “Sicurezza e igiene del Lavoro” dell’Enbims.
I Lavoratori hanno diritto, e le Cooperative hanno l’obbligo di dare, la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008, così come successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs 106/2009, tale formazione dovrà essere erogata tramite l’Organismo Bilaterale (Enbims) o dalle strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall’Enbims.
Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della mancata formazione comporta la sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 mesi o di pesante ammenda.

Art. 184 - Diritti: Visite mediche preventive e periodiche
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove esso sia obbligatoriamente previsto (c.d. Sorveglianza Sanitaria).
Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati dalla relativa Valutazione, provvederà a sottoporre i Lavoratori alle visite mediche preventive e periodiche individuate dal Medico Competente.

Titolo LXVI Codice disciplinare: Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore
(
Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 185 - Doveri: diligenza

Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse della Cooperativa. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc,), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze eccitanti, psicotrope, stupefacenti od alcoliche e non può assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro. E vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro e la potrà individuare gli spazi e le condizioni per eventuali “pause fumo”.

Art. 190 - Doveri: educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione della Cooperativa, saranno improntati a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e di usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della clientela e dei terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con la Cooperativa.

Art. 191 - Doveri: orario di lavoro
[…]
Il Lavoratore dovrà evitare di accedere ai locali della Cooperativa e di trattenervisi al di fuori l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con preventiva autorizzazione.

Art. 192 - Doveri: Sorveglianza Sanitaria
Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà rifiutare di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Lavoratore non potrà rifiutare di ricevere l’informazione e la formazione prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 194 - Doveri: permessi
Durante le ore di lavoro il Lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 197 - Indumenti e attrezzi di lavoro
[…] Parimenti, sarà a carico della Cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Cooperativa è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Cooperativa.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore darà alla Cooperativa, previa contestazione formale dell’addebito, il diritto di rivalersi sulle competenze dello stesso per il danno subito. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. […]

Art. 199 - Disciplinare: potere
Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale comporta il diritto del Datore di lavoro all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze alla loro eventuale recidiva e alle circostanze concomitanti.

Art. 201 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme disciplinari in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Titolo LXVII Codice disciplinare: Altri poteri della cooperativa
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 203 - Potere Disciplinare

Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale comporta il diritto del Datore di lavoro all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze alla loro eventuale recidiva e alle circostanze concomitanti:
1. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (non necessita di preventiva contestazione);
2. rimprovero scritto;
3. multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare.
[…]

Art. 204 - Sanzione: rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d. “recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo determinato un danno effettivo alla Cooperativa, siano potenzialmente dannose. A titolo esemplificativo:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o delle proprie mansioni senza aver causato danno apprezzabile (art. 185).

Art. 205 - Sanzione: multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo 4 ore di R.CLN.), nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri verbali e scritti per medesime fattispecie (previste con la sanzione del richiamo scritto) o che abbia determinato un danno alla Cooperativa involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
A titolo esemplificativo:
a) sia recidivo nel compiere lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) senza giustificazione ritardi, anche dopo rimproveri specifici, l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
[…]
g) non dia immediata notizia alla Cooperativa di un infortunio occorso, anche senza danno
h) si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
i) commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[…]

Art. 206 - Sanzione: sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge (massimo 10 giorni), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
a) non dia immediata notizia alla Cooperativa di un infortunio occorso con danno apprezzabile per l’infortunato;
[…]
e) fumi dove ciò è vietato, senza provocare effettivo pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
h) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa o rimprovero scritto.

Art. 207 - Sanzione: licenziamento disciplinare
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[…]
b) commetta grave violazione degli obblighi di cui agii artt. 185-202;
c) commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
[…]
f) mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti della Cooperativa, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g) commetta recidiva specifica, nell’arco di vigenza del CCNL, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[…]
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio di danno potenziale alla Cooperativa;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k) abbia commesso molestie sessuali, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso “mobbing”, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
[…]
o) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico o determini danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
q) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Cooperativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali;
r) per i Soci Lavoratori, ogni altra previsione disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento interno della Cooperativa, che preveda la perdita della qualifica di Socio.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo: 
[…]
g) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno alla Cooperativa;
h) commetta violenza privata nei confronti della Cooperativa e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
i) abbia commesso comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
j) abbia commesso comprovato comportamento di “mobbing” con pericolo di reiterazione;
k) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali della Cooperativa;
l) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, con manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
m) fumi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o delle cose.
[…]