Legge 23 maggio 1980, n. 313
Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione.
G.U. 12 luglio 1980, n. 190 - S.O. n. 2

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974.

 

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo X della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO

 

 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER



Traduzione non ufficiale
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.


 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974

I GOVERNI CONTRAENTI,
 

DESIDEROSI di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,
CONSIDERATO che il miglior mezzo per raggiungere tale fine è quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,
HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

Articolo I
Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

a) I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del sud Allegato, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all'Allegato.
b) I Governi contraenti si impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata.

 

Articolo II
Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a battere bandiera di uno Stato il cui Governo è Parte contraente.

 

Articolo III
Leggi e regolamenti

I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso la Segreteria generale dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l'Organizzazione):
a) un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;
b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;
c) un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

 

Articolo IV
Casi di forza maggiore

a) Una nave che non è soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento è provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.
b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorché si tratti di verificare, l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

 

Articolo V
Trasporto di persone in caso di emergenza

a) Al fine di assicurare l'evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente può autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione.
b) Un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorché esse toccano i loro porti.
c) Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario generale dell'Organizzazione a cura del Governo contraente che l'ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.


 

Articolo VI
Trattati e convenzioni precedenti

a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960.
b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto per la durata che loro è assegnata per quanto concerne:
i) le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione;
ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione.
c) Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere.
d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

 

Articolo VII
Regole speciali risultanti da accordi

Quando, in conformità alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

 

Articolo VIII
Modifiche

a) La presente Convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.
b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione:
i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata;
ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione;
iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche;
iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione;
v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;
vi) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti;
2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata:
aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; o
bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato.
Tuttavia, se durante il periodo così specificato più di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata;
vii) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo;
2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se così viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica;
c) Modifica con convocazione di una Conferenza:
i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente Convenzione;
ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;
iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla conferenza.
d) i) Un governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione;
ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che è entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non voler dare effetto alla modifica.
e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave, è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data.
f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica comunicate in virtù del sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informerà tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.
g) Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore.

 

Articolo IX
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

a) La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1 luglio 1975, e rimarrà in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante:
i) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
ii) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
iii) l'adesione.
b) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
c) Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.

 

Articolo X
Entrata in vigore

a) La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno venticinque Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenute parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.
b) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.
c) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione viene considerata accettata conformemente all'articolo VIII si applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.

 

Articolo XI
Denuncia

a) La presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa è entrata in vigore per tale Governo.
b) La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo notificherà a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.
c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione, o alla scadenza di un periodo più lungo eventualmente specificato nello strumento di denuncia.

 

Articolo XII
Deposito e registrazione

a) La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che trasmetterà ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi.
b) Appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario generale dell'Organizzazione trasmetterà il testo della Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

Articolo XIII
Lingue

La presente Convenzione è stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

FATTO a Londra il primo novembre millenovecentosettantaquattro.

(Seguono le firme).

 

ALLEGATO

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE A - APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC.

Regola 1
Applicazione

a) Salvo espresse disposizioni contrarie, le presenti Regole si applicano unicamente alle navi che effettuano viaggi internazionali.
b) Ciascun capitolo definisce con maggiore precisione le categorie delle navi alle quali esso si applica e il suo campo di applicazione.

 

Regola 2
Definizioni

Agli effetti delle presenti Regole, salvo espresse disposizioni contrarie:
a) "Regola" indica le norme che figurano nell'Allegato della presente Convenzione.
b) "Amministrazione" indica il governo dello Stato del quale la nave è autorizzata a battere la bandiera.
c) "Approvato" significa approvato dall'Amministrazione.
d) "Viaggio internazionale" è il viaggio da un Paese al quale si applica la presente. Convenzione ad un porto situato al di fuori di tale Paese, o viceversa.
e) Per "Passeggero" s'intende qualsiasi persona che non sia:
i) il comandante e i membri dell'equipaggio o altre persone impiegate o occupate in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;
ii) i bambini inferiori ad un anno di età.
f) "Nave da passeggeri" indica una nave che trasporta più di dodici passeggeri.
g) "Nave da carico" indica qualsiasi nave che non sia una nave da passeggeri.
h) "Nave cisterna" indica una nave da carico costruita per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile o adattata a questo uso.
i) "Nave da pesca" indica una nave utilizzata per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare.
j) "Nave nucleare "indica una nave dotata d'impianto d'energia nucleare.
k) "Nave nuova" indica una nave la cui chiglia è stata impostata il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente, o la cui costruzione si trova ad uno stadio equivalente.
l) "Nave esistente" indica qualsiasi nave che non sia nuova.
m) "Un miglio" è uguale a 1.852 metri (6.080 piedi).

 

Regola 3
Eccezioni

a) Salvo espresse disposizioni contrarie, le presenti Regole non si applicano:
i) alle navi da guerra o ai trasporti di truppe;
ii) alle navi da carico inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda;
iii) alle navi senza mezzi di propulsione meccanica;
iv) alle navi in legno di costruzione primitiva;
v) alle navi da diporto che non si dedicano ad alcun traffico commerciale;
vi) alle navi da pesca.
b) Salvo quanto disposto dal capitolo V, nessuna prescrizione delle presenti Regole deve applicarsi alle navi che navigano esclusivamente nei grandi laghi del Nord America e sul fiume San Lorenzo, nei paraggi limitati ad est da una retta che dal Cap des Rosiers va alla punta ovest dell'isola Anticosti e, a nord dell'isola Anticosti, dal 63.mo meridiano.

 

Regola 4
Esenzioni

a) Una nave che non sia normalmente adibita a viaggi internazionali, ma che in circostanze eccezionali debba effettuare un singolo viaggio internazionale, può essere esonerata dall'Amministrazione da qualsiasi disposizione delle presenti Regole, a condizione che essa soddisfi alle prescrizioni che ad avviso dell'Amministrazione siano sufficienti a garantire la sua sicurezza per il viaggio che sta per effettuare.
b) L'Amministrazione può esentare tutte le navi che presentano talune nuove caratteristiche dall'applicazione di tutte le disposizioni dei capitoli II-1, II-2, III e IV delle presenti Regole che rischierebbero di ostacolare seriamente le ricerche dirette a migliorare queste caratteristiche così come la loro messa in opera a bordo delle navi che effettuano viaggi internazionali. Tuttavia queste navi dovranno soddisfare alle prescrizioni che l'Amministrazione, in relazione al servizio al quale la nave è destinata consideri sufficienti ad assicurare la sicurezza generale della nave, e che siano giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave deve recarsi. L'Amministrazione accordando una tale esenzione ne comunica i dettagli e i motivi all'Organizzazione che ne informa i Governi contraenti.

 

Regola 5
Equivalenza

a) Quando le presenti Regole prescrivono di sistemare o di avere a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure di adottare un particolare accorgimento, l'Amministrazione può permettere la sistemazione o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altro accorgimento, se viene accertato, a seguito di prove o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o accorgimento sia di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle presenti Regole.
b) Qualsiasi Amministrazione che autorizza la sostituzione di un impianto, materiale, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o accorgimento deve comunicarne i particolari all'Organizzazione con un rapporto sulle prove che sono state fatte. L'Organizzazione dovrà dame comunicazione agli altri Governi contraenti per conoscenza dei loro funzionari.

 

PARTE B. - VISITE E CERTIFICATI

Regola 6
Ispezioni e visite

L'ispezione e la visita delle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni delle presenti Regole e la concessione di eventuali esenzioni, devono essere effettuate da funzionari del Paese dove la nave è registrata. Tuttavia, il Governo di ciascun Paese può affidare l'ispezione e la visita delle proprie navi sia ad ispettori nominati a tale scopo, sia ad enti da esso riconosciuti. In ogni caso il Governo interessato si rende pienamente garante della completezza ed efficacia della ispezione e della visita.

 

Regola 7
Visite delle navi da passeggeri

a) Ogni nave da passeggeri deve essere sottoposta alle visite qui sotto specificate:
i) una visita prima che la nave entri in servizio;
ii) una visita periodica ogni dodici mesi;
iii) visite supplementari, verificandosene la necessità.
b) Le visite più sopra specificate devono essere effettuate come segue:
i) la visita prima che la nave entri in servizio deve comprendere una ispezione completa della sua struttura, delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa una visita a secco della carena, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie. Questa visita deve essere effettuata in modo da assicurare che le sistemazioni, il materiale, le dimensioni della struttura, le caldaie, gli altri recipienti a pressione, ed i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, radioelettriche, gli impianti radio telegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore, l'apparecchio radio portatile per i natanti di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i dispositivi per la localizzazione ed estinzione degli incendi, il radar, l'ecosonda, l'ecoscandaglio, la girobussola, i dispositivi per l'issaggio del pilota, le scalette per il pilota e tutte le altre parti dell'armamento siano integralmente conformi alle prescrizioni della presente Convenzione ed alle disposizioni delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti emanati per l'applicazione di questa Convenzione dall'Amministrazione, per le navi effettuanti il servizio al quale sono destinate. La visita deve altresì assicurare che la lavorazione di tutte le parti della nave e del suo armamento sia soddisfacente sotto tutti i riguardi, e che la nave sia dotata di fanali, segnali, mezzi per le segnalazioni sonore e segnali di pericolo, secondo le prescrizioni della presente Convenzione e delle Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare;
ii) la visita periodica della nave deve comprendere una ispezione della struttura, delle caldaie, degli altri recipienti a pressione, delle macchine e dell'armamento, ivi compresa una visita a secco della carena. Questa visita deve essere effettuata in modo da garantire che, per quanto si riferisce alla struttura, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione con i relativi accessori, alle macchine principali ed ausiliarie, alle istallazioni elettriche, alle installazioni radio, agli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore, all'apparecchio radio portatile per i natanti di salvataggio, ai dispositivi per la localizzazione ed estinzione degli incendi, al radar, all'ecosonda, all'ecoscandaglio, alla girobussola, alle scalette per i piloti, ai dispositivi per l'issaggio del pilota ed a tutte le altre parti dell'armamento, la nave sia in condizioni soddisfacenti, idonea al servizio al quale è destinata e risponda alle prescrizioni della presente Convenzione ed alle disposizioni delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti emanati dall'Amministrazione per l'applicazione della presente Convenzione. I fanali, i segnali ed i mezzi per le segnalazioni sonore e i segnali di pericolo, di cui è dotata la nave, sono pure soggetti alla sovramenzionata visita per accertare che essi rispondano alle prescrizioni della presente Convenzione ed a quelle delle Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare in vigore;
iii) una visita, generale o parziale, secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, o ogni volta che la nave subisca delle riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni necessarie siano state realmente effettuate, che i materiali impiegati per queste riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista, e che la nave risponda alle prescrizioni della presente Convenzione e delle Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare in vigore ed alle disposizioni delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti emanati dall'Amministrazione per l'applicazione della Convenzione e delle Regole sopraddette.
c) i) Le leggi, i decreti, ordini e regolamenti menzionati nel paragrafo b) della presente Regola devono sotto tutti i riguardi essere tali da assicurare che la nave, sotto l'aspetto della sicurezza della vita umana, sia idonea al servizio al quale è destinata;
ii) queste leggi, decreti, ordini e regolamenti devono, tra l'altro, stabilire le prescrizioni da osservare per quanto si riferisce alle prove idrauliche iniziali e successive o altre prove sostitutive ritenute idonee, relative alle caldaie principali ed ausiliarie, alle prese, alle tubazioni di vapore, ai serbatoi ad alta pressione e dalle casse per il combustibile delle macchine a combustione interna, ivi comprese le norme da osservare per le prove e gli intervalli tra due prove consecutive.

 

Regola 8
Visite dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni di armamento delle navi da carico

A bordo delle navi da carico, i mezzi di salvataggio, ad eccezione dell'impianto radiotelegrafico, dell'imbarcazione di salvataggio a motore o dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, dell'ecoscandaglio, della girobussola e dei dispositivi per l'estinzione degli incendi, ai quali si applicano i capitoli II-I, II-2, III e V delle presenti Regole, devono essere sottoposti alle visite iniziali e successive previste per le navi da passeggeri dalla Regola 7 del presente capitolo, salvo la sostituzione di ventiquattro mesi in luogo dei dodici stabiliti nel paragrafo a) ii) di tale Regola. I piani antincendio delle navi nuove e le scalette per i piloti, i dispositivi d'issaggio del pilota, i fanali, i segnali ed i mezzi di segnalazione sonora delle navi nuove e di quelle esistenti, devono essere parimenti sottoposti a visite, allo scopo di garantire che corrispondano in pieno alle disposizioni della presente Convenzione e, ove applicabile, a quelle delle Regole Internazionali per prevenire gli abbordi in mare.

 

Regola 9
Visita delle installazioni radio e del radar delle navi da carico

Le installazioni radio e del radar delle navi da carico, alle quali si applicano i capitoli IV e V delle presenti Regole, e tutti gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore o gli apparecchi radio portatili per natanti di salvataggio, di cui la nave è dotata a norma delle prescrizioni del capitolo III delle presenti Regole, devono essere sottoposti alle visite, iniziali e successive, previste per le navi da passeggeri dalla Regola 7 del presente capitolo.

 

Regola 10
Vista dello scafo, delle macchine e dell'armamento delle navi da carico

Lo scafo, le macchine e l'armamento di una nave da carico (ad esclusione di quanto ha formato oggetto di rilascio di un Certificato di sicurezza per le dotazioni per navi da carico, di un Certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico o di un Certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico), devono essere visitati a costruzione ultimata e susseguentemente, con le modalità e gli intervalli che l'Amministrazione consideri necessari per assicurare che le loro condizioni siano soddisfacenti sotto ogni rapporto.
La visita deve essere effettuata in modo da accertare che le sistemazioni, i materiali, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali e ausiliarie, le installazioni elettriche e tutte le altre parti dell'armamento siano, sotto ogni rapporto, soddisfacenti per il servizio al quale la nave è destinata.

 

Regola 11
Mantenimento delle condizioni dopo la visita

Dopo che una delle visite previste dalle Regole 7, 8, 9 o 10 del presente capitolo è stata completata, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, alle macchine, all'armamento eccetera, che hanno formato oggetto della visita, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione.

 

Regola 12
Rilascio dei certificati

a) i) Un certificato denominato "Certificato di sicurezza per nave da passeggeri" deve essere rilasciato, dopo l'ispezione e visita, ad una nave da passeggeri che soddisfi alle prescrizioni dei capitoli II-1, II-2, III e IV, e a tutte le altre prescrizioni applicabili delle presenti Regole;
ii) un certificato denominato "Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico" deve essere rilasciato dopo la visita ad una nave da carico la quale soddisfi alle prescrizioni della Regola 10 del presente capitolo relative alle visite delle navi da carico e alle prescrizioni applicabili del capitolo II-1 e II-2, eccettuate quelle relative ai piani di lotta contro gli incendi ed ai dispositivi per l'estinzione degli incendi;
iii) un certificato denominato Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico" deve essere rilasciato dopo l'ispezione ad una nave da carico che soddisfi alle prescrizioni dei capitoli II-1, II-2 e III, e ad ogni altra prescrizione applicabile delle presenti Regole;
iv) un certificato denominato "Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico" deve essere rilasciato dopo l'ispezione ad una nave da carico munita di installazione radiotelegrafica che soddisfi alle prescrizioni del capitolo IV e ad ogni altra prescrizione applicabile delle presenti Regole;
v) un certificato denominato "Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico" deve essere rilasciato, dopo l'ispezione, ad una nave da carico munita di installazione radiotelefonica che soddisfi alle prescrizioni del capitolo IV e ad ogni altra prescrizione applicabile delle presenti Regole;
vi) quando ad una nave è stata accordata un'esenzione ai sensi delle prescrizioni delle presenti Regole, deve essere rilasciato un certificato denominato "Certificato di esenzione" in aggiunta agli altri certificati prescritti dal presente paragrafo;
vii) i "Certificati di sicurezza per una nave da passeggeri", i "Certificati di sicurezza di costruzione per nave da carico", i "Certificati di sicurezza per dotazioni di nave da carico", i "Certificati di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico", i "Certificati di sicurezza radiotelefonica per nave da carico" ed i "Certificati di esenzione" devono essere rilasciati dall'Amministrazione, o dalle persone o dagli enti debitamente autorizzati dall'Amministrazione stessa. In ogni caso l'Amministrazione si assume la piena responsabilità del certificato.
b) Ferma restando ogni altra prescrizione della presente Convenzione, qualsiasi certificato rilasciato ai sensi e in conformità delle prescrizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, che sia valido quando la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi dell'Amministrazione che lo ha rilasciato, resterà valido fino alla data della sua scadenza ai termini della Regola 14 del capitolo I della Convenzione del 1960.
c) Un Governo contraente non deve rilasciare certificati, a norma ed in applicazione delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1960, 1948 o del 1929, dopo la data in cui ha effetto l'accettazione della presente Convenzione da parte di quel Governo.

 

Regola 13
Rilascio di certificati da parte di altro Governo

Un Governo contraente può, a richiesta dell'Amministrazione, sottoporre a visita una nave. Se esso riconosce che le prescrizioni delle presenti Regole sono soddisfatte, deve rilasciare a detta nave i certificati in conformità alle presenti Regole. Qualsiasi certificato così rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato a richiesta del Governo del Paese in cui la nave è o sarà registrata. Esso avrà lo stesso valore di un certificato rilasciato in ottemperanza alla Regola 12 del presente capitolo e dovrà essere accettato alla stessa maniera.

 

Regola 14
Durata della validità dei certificati

a) I certificati, ad eccezione dei Certificati di sicurezza di costruzione per nave da carico, dei Certificati di sicurezza per le dotazioni di nave da carico e dei Certificati di esenzione, devono essere rilasciati per una durata non superiore a dodici mesi. I Certificati di sicurezza per le dotazioni di nave da carico devono essere rilasciati per una durata non superiore a ventiquattro mesi. I Certificati di esenzione non devono avere una validità superiore a quella dei certificati ai quali si riferiscono.
b) Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico o di un Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico, rilasciato inizialmente a navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere rilasciato un nuovo certificato la cui validità avrà termine dodici mesi dopo la scadenza di detto periodo.
c) Se alla data di scadenza del certificato una nave non si trova in un porto del Paese in cui è registrata, la validità del certificato stesso potrà essere prorogata dall'Amministrazione, ma una tale proroga deve essere accordata soltanto allo scopo di permettere alla nave di completare il suo viaggio per il Paese in cui è registrata o in cui deve essere visitata, e solamente nei casi in cui questa misura appaia opportuna e ragionevole.
d) Nessun certificato può essere così prorogato per un periodo superiore a cinque mesi e la nave cui detta proroga sia stata accordata non può, dopo il suo arrivo nel Paese in cui è stata registrata o nel porto in cui deve essere visitata, essere autorizzata in virtù di detta proroga a ripartire da detto porto o Paese senza aver ottenuto un nuovo certificato.
e) Un certificato che non sia stato prorogato conformemente alle precedenti disposizioni della presente Regola può essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo non superiore ad un mese dalla data della scadenza indicata sul certificato stesso.

 

Regola 15
Modello dei certificati

a) Tutti i certificati devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese che li rilascia.
b) I certificati devono essere conformi ai modelli contenuti nell'Appendice alle presenti Regole. La composizione tipografica dei modelli dei certificati deve essere riprodotta esattamente sui certificati rilasciati o sulle copie conformi e le indicazioni riportate sui certificati rilasciati o sulle copie conformi devono essere scritte in caratteri romani ed in cifre arabe.

 

Regola 16
Affissione dei certificati

Tutti i certificati o le loro copie conformi, rilasciati in base alle presenti Regole, devono essere affissi sulla nave in un punto ben visibile e di facile accesso.

 

Regola 17
Accettazione dei certificati

I certificati rilasciati a nome di un Governo contraente devono essere accettati dagli altri Governi contraenti come aventi lo stesso valore dei certificati da essi rilasciati.

 

Regola 18
Allegato al certificato

a) Se nel corso di un particolare viaggio una nave ha a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito dal "Certificato di sicurezza per nave da passeggeri", ed in conseguenza, in relazione alle disposizioni delle presenti Regole, è autorizzata a portare un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito nel certificato, un allegato a tale riguardo potrà essere rilasciato dal Governo, dalla persona o dall'ente indicati nella Regola 12 o 13 del presente capitolo.
b) Questo allegato deve specificare che, in tali circostanze, non vi è alcuna violazione delle disposizioni delle presenti Regole. Esso deve essere allegato al certificato e può sostituirlo soltanto per quanto concerne i mezzi di salvataggio. Esso è valido solamente per il singolo viaggio per il quale è stato rilasciato.

 

Regola 19
Controllo

Qualsiasi nave munita di un certificato rilasciato in ottemperanza alla Regola 12 o alla Regola 13 del presente capitolo è soggetta nei porti degli altri Governi contraenti a controllo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tali Governi, solo al fine di verificare se a bordo esista un certificato valido. Tale certificato deve essere accettato, a meno che non vi siano dei chiari motivi che facciano ritenere che le condizioni della nave e del suo armamento non corrispondano sostanzialmente alle indicazioni del certificato stesso. In tale caso, il funzionario che effettua il controllo deve adottare le misure necessarie per impedire che la nave possa partire fino a che sussista pericolo per i passeggeri o per l'equipaggio. Nell'eventualità in cui il controllo dia luogo ad un intervento qualsiasi, il funzionario che esegue il controllo deve informare immediatamente e per iscritto il Console del Paese in cui la nave è registrata di tutte le circostanze che hanno fatto considerare tale intervento necessario, e deve fare rapporto dei fatti all'Organizzazione.

 

Regola 20
Benefici della Convenzione

I benefici della presente Convenzione non possono essere invocati in favore di alcuna nave che non sia munita dei prescritti certificati validi.

 

PARTE C. - SINISTRI

Regola 21
Sinistri

a) Ogni Amministrazione si impegna ad effettuare un'inchiesta per qualsiasi sinistro occorso ad una delle sue navi soggette alle disposizioni della presente Convenzione, quando essa giudichi che l'inchiesta possa aiutare a stabilire quali modifiche convenga apportare alle presenti Regole.
b) Ciascun Governo contraente si impegna a trasmettere all'Organizzazione tutte le informazioni pertinenti riguardanti le conclusioni di tali inchieste. Nessun rapporto o raccomandazione dell'Organizzazione basato su tali informazioni deve rivelare l'identità o la nazionalità delle navi cui si riferisce o in qualsiasi modo stabilire o presumere la responsabilità nei confronti di qualsiasi nave o persona.

 

CAPITOLO II-1
COSTRUZIONE-COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ, MACCHINARIO E INSTALLAZIONI ELETTRICHE

PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI

Regola 1
Applicazione

a) i) Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi nuove;
ii) le navi da carico e da passeggeri esistenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
1) nel caso di navi le cui chiglie sono state impostate o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente il giorno di entrata in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960 o posteriormente, l'Amministrazione deve accertarsi che siano state applicate le prescrizioni per le navi nuove, come definite dalle disposizioni del capitolo II della citata Convenzione;
2) nel caso di navi le cui chiglie sono state impostate o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente alla data o posteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare, ma prima della data di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, l'Amministrazione deve controllare che siano rispettate le prescrizioni applicate in virtù delle disposizioni del capitolo II della Convenzione del 1948 relativa alle navi nuove, come definite da questo capitolo;
3) nel caso di navi le cui chiglie sono state impostate o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente prima della data di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare, l'Amministrazione deve controllare l'osservanza delle prescrizioni applicate in virtù delle disposizioni del capitolo II della Convenzione precitata alle navi esistenti, come definite in questo capitolo;
4) per ciò che riguarda le prescrizioni del capitolo II-1 della presente Convenzione che non figurano né al capitolo II della Convenzione del 1960 né al capitolo II della Convenzione del 1948, ogni Amministrazione deciderà quali dovranno essere applicate alle navi esistenti, così come definite nella presente Convenzione;
ii) una nave sulla quale sono state eseguite delle riparazioni, delle modifiche o delle trasformazioni, così come le sistemazioni risultanti, deve continuare a soddisfare almeno alle prescrizioni precedentemente ad essa applicabili. Nel medesimo caso, una nave esistente non deve, in linea generale, allontanarsi dalle prescrizioni applicabili ad una nave nuova più di quanto non se ne sia allontanata in precedenza.
Le riparazioni, modifiche e trasformazioni di maggior rilievo, come anche le sistemazioni risultanti, dovranno soddisfare alle prescrizioni applicabili ad una nave nuova, nella misura in cui l'Amministrazione lo giudichi possibile e ragionevole.
b) Agli effetti del presente capitolo:
i) nave da passeggeri nuova è una nave da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o la cui costruzione si trovi ad uno stadio equivalente il giorno di entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente, o una nave da carico la quale sia stata trasformata in nave da passeggeri in tale data o posteriormente. Tutte le altre navi da passeggeri sono considerate come navi da passeggeri esistenti;
ii) nave da carico nuova è una nave da carico la cui chiglia sia stata impostata o la cui costruzione si trovi ad uno stadio equivalente il giorno di entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente.
c) L'Amministrazione, se ritiene che la natura e le condizioni del viaggio siano tali da rendere l'applicazione di determinate prescrizioni di questo capitolo non ragionevole né necessaria, può esentare da queste prescrizioni singole navi o categorie di navi, appartenenti al proprio Paese, che nel corso del viaggio non navighino ad una distanza superiore a 20 miglia dalla costa più vicina.
d) Quando una nave da passeggeri è autorizzata, in virtù del paragrafo c) della Regola 27 del capitolo III, a trasportare un numero di persone eccedente la capacità delle imbarcazioni di salvataggio, essa deve uniformarsi agli speciali criteri di compartimentazione stabiliti nel paragrafo e) della Regola 5 del presente capitolo, unitamente alle disposizioni speciali riguardanti la permeabilità stabilite nel paragrafo d) della Regola 4 del presente capitolo, a meno che l'Amministrazione, tenuto conto della natura e delle condizioni del viaggio, ritenga sufficiente l'osservanza delle altre disposizioni delle Regole del presente capitolo e del capitolo II-2.
e) Nel caso di navi da passeggeri che siano utilizzate per trasportare, in viaggi speciali, un gran numero di passeggeri senza sistemazione in cuccetta, come ad esempio il trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se ritiene che è praticamente impossibile applicare le prescrizioni del presente capitolo, può esentare tali navi, quando appartengono al proprio Paese, dall'osservanza delle prescrizioni stesse, a condizione che esse soddisfino integralmente alle disposizioni:
i) del Regolamento annesso all'Accordo del 1971 circa le navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali;
ii) del Regolamento annesso al Protocollo del 1973 sulle sistemazioni a bordo delle navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali, allorquando entrerà in vigore.

 

Regola 2
Definizioni

Agli effetti del presente capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie:
a) i) "galleggiamento di compartimentazione" è il galleggiamento in base al quale viene determinata la compartimentazione della nave;
ii) "massimo galleggiamento di compartimentazione" è quello corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di compartimentazione applicabili.
b) "Lunghezza della nave" è quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione.
c) "Larghezza della nave" è la massima larghezza fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso.
d) "Immersione" è la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento di compartimentazione considerato.
e) "Ponte delle paratie" è il ponte più alto al quale giungono le paratie stagne trasversali.
f) "Linea limite" è la linea tracciata almeno 76 millimetri (3 pollici) al di sotto della superficie superiore del ponte delle paratie.
g) "Permeabilità" di uno spazio è la percentuale del volume di tale spazio che può essere occupato dall'acqua.
Il volume di uno spazio estendendosi sopra la linea limite va misurato solamente fino all'altezza di tale linea.
h) Lo "spazio dell'apparato motore" è quello che si estende dalla linea di costruzione alla linea limite e fra le paratie stagne trasversali principali estreme che limitano gli spazi contenenti i macchinari di propulsione principali ed ausiliari, le caldaie necessarie alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone.
Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale i limiti dello spazio dell'apparato motore possono essere stabiliti dall'Amministrazione.
i) Gli "spazi dei passeggeri" sono quelli destinati ad alloggio o ad altro uso dei passeggeri, ad eccezione dei locali per bagagli, magazzini, provviste e posta.
Agli effetti delle Regole 4 e 5 del presente capitolo, gli spazi situati al di sotto della linea limite, destinati ad alloggio o ad altro uso dell'equipaggio, devono essere considerati come spazi dei passeggeri.
f) In tutti i casi i "volumi" o "aree" devono essere calcolati fuori ossatura.

 

PARTE B. - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ (*)
(La parte B si applica solamente alle navi da passeggeri, ad eccezione della Regola 19, che si applica anche alle navi da carico).

Regola 3
Lunghezza allagabile

a) La lunghezza allagabile in ciascun punto della lunghezza della nave deve essere determinata con un metodo di calcolo che tenga in considerazione la forma, l'immersione e le altre caratteristiche della nave.
b) In una nave col ponte delle paratie continuo, per lunghezza allagabile in un determinato punto si intende la massima parte di lunghezza della nave, avente il suo centro nel punto considerato e che può essere allagata nelle ipotesi indicate nella Regola 4 del presente capitolo senza che la nave si immerga oltre la linea limite.
c) i) In una nave col ponte delle paratie discontinuo, la lunghezza allagabile in un qualsiasi punto può essere determinata assumendo una linea limite continua che non sia in nessun punto a meno di 76 millimetri (3 pollici) al di sotto della faccia superiore del ponte (a murata), fino al quale le paratie corrispondenti ed i fianchi della nave siano mantenuti stagni;
ii) quando una parte della linea limite considerata è sensibilmente al di sotto del ponte a cui arrivano le paratie, l'Amministrazione può autorizzare qualche limitata tolleranza alla tenuta stagna di quelle parti delle paratie che si trovano al di sopra della linea limite ed immediatamente al di sotto del ponte più alto.
--------------
(*) Le regole relative alla compartimentazione e alla stabilità delle navi da passeggeri che sono state adottate a titolo d'equivalenza delle disposizioni della parte B del capitolo II della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare (risoluzione A 265 (VIII) adottata dall'Organizzazione) potranno essere applicate in luogo delle disposizioni della seguente parte, ma integralmente.


 

Regola 4
Permeabilità

a) I criteri indicati alla Regola 3 del presente capitolo si riferiscono alla permeabilità degli spazi limitati alla parte alta, dalla linea limite.
Nel determinare la lunghezza allagabile si deve adottare una permeabilità media uniforme per l'intera lunghezza di ciascuno dei tre seguenti tratti di scafo limitati alla parte alta, dalla linea limite:
i) lo spazio dell'apparato motore, come definito, dalla Regola 2 del presente capitolo;
ii) la parte dello scafo a proravia dello spazio dell'apparato motore;
iii) la parte dello scafo a poppavia dello spazio dell'apparato motore.
b) i) La permeabilità media uniforme dello spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula:

dove:
a = volume degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola 2 del presente capitolo, che si trovano sotto la linea limite ed entro i limiti dello spazio dell'apparato motore;
c = volume degli spazi di interponte adibiti alle merci, al carbone o alle provviste di bordo, che si trovano al di sotto della linea limite ed entro limiti dello spazio dell'apparato motore;
v = volume totale dello spazio dell'apparato motore al di sotto della linea limite;
ii) quando è dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che la permeabilità media, determinata con calcolo dettagliato, è inferiore a quella data dalla formula, può essere assunto il valore ottenuto col calcolo. Per questo calcolo, la permeabilità degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola 2 del presente capitolo, deve essere assunta uguale a 95; quella degli spazi adibiti alle merci, al carbone o alle provviste di bordo uguale a 60, e quella dei doppi fondi e delle cisterne per combustibile liquido o per altri liquidi è fissata ai valori di volta in volta stabiliti.
c) Salvo i casi previsti dal paragrafo d) della presente Regola, la permeabilità media uniforme su tutta la lunghezza della nave a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula:

dove:
a = volume degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola 2 del presente capitolo, situati sotto la linea limite, a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore;
v = volume totale della porzione della nave al di sotto della linea limite, a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore.
d) Nel caso di una nave che, in base al paragrafo c) della Regola 27 del capitolo III, sia autorizzata a trasportare un numero di persone eccedente la capacità delle imbarcazioni di salvataggio e che deve, a norma del paragrafo d) della Regola 1 del presente capitolo, soddisfare a disposizioni speciali, la permeabilità media uniforme in tutte le parti della nave a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula:

dove:
b = volume degli spazi situati a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore al di sotto della linea limite e al di sopra dell'orlo superiore dei madieri, del, doppio fondo o delle cisterne dei gavoni, a seconda dei casi, adatti ed usati come spazi per merci, depositi carbone o combustibile liquido, magazzini provviste di bordo, locali bagagli e posta, depositi catene e cisterne per acqua dolce;
v = volume totale della porzione della nave al di sotto della linea limite a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore.
Nel caso di navi adibite a servizi in cui le stive da carico non sono abitualmente occupate da considerevoli quantità di carico, nessuna porzione degli spazi per merci deve includersi nel calcolo di "b".
e) Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale, l'Amministrazione può permettere o esigere un calcolo dettagliato della permeabilità media per le porzioni della nave situate a proravia o a poppavia dello spazio dell'apparato motore. Ai fini di tale calcolo la permeabilità degli spazi dei passeggeri, come definiti nella Regola 2 del presente capitolo, deve essere assunta eguale a 95, quella degli spazi contenenti macchinario eguale a 85, quella di tutti gli spazi adibiti alle merci, al carbone e provviste eguale a 60, e quella dei doppi fondi, delle cisterne per combustibili liquidi o per altri usi ai valori di volta in volta stabiliti.
f) Se un compartimento di interponte, compreso tra due paratie stagne trasversali, contiene spazi per passeggeri o equipaggio, l'intero compartimento deve essere considerato come spazio per passeggeri, deducendo tuttavia ogni spazio adibito ad altri scopi che si trovi completamente chiuso fra pareti di metallo permanenti. Se, però, lo spazio dei passeggeri o dell'equipaggio in questione è completamente chiuso tra pareti di metallo permanenti, soltanto lo spazio così racchiuso deve essere considerato come spazio per passeggeri.

 

Regola 5
Lunghezza ammissibile dei compartimenti

a) Le navi devono essere compartimentate il più efficacemente possibile, tenendo conto della natura del servizio al quale esse sono destinate. Il grado di compartimentazione deve variare in funzione della lunghezza della nave e del servizio al quale la nave è destinata, in modo che il più alto grado di compartimentazione corrisponda alle navi di maggiore lunghezza adibite in modo prevalente al trasporto dei passeggeri.
b) Fattore di compartimentazione. La lunghezza massima ammissibile di un compartimento avente il suo centro in qualsiasi punto della lunghezza della nave è ottenuta moltiplicando la lunghezza allagabile per un coefficiente chiamato "fattore di compartimentazione".
Il fattore di compartimentazione dipende dalla lunghezza della nave, e, per una data lunghezza, varia a seconda della natura del servizio cui la nave è destinata. Esso decresce in modo continuo e regolare:
i) coll'aumentare della lunghezza della nave, e
ii) da un valore A, applicabile alle navi adibite prevalentemente al trasporto di merci, ad un valore B, applicabile alle navi adibite prevalentemente al trasporto di passeggeri.
Le variazioni dei valori A e B sono espresse dalle seguenti formule (I) e (II) nelle quali L è la lunghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente capitolo:

c) Criterio di servizio. Il fattore di compartimentazione che compete ad una nave di una data lunghezza viene determinato in base all'indice numerico del criterio di servizio (d'ora in avanti chiamato criterio di servizio), dato dalle seguenti formule (III) e (IV), nelle quali:
Cs = criterio di servizio;
L = lunghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente capitolo;
M = volume dello spazio dell'apparato motore, come definito dalla Regola 2 del presente capitolo, con l'aggiunta del volume dei depositi permanenti di combustibile liquido, situati sopra il doppio fondo a proravia o a poppavia dello spazio dell'apparato motore;
P = volume complessivo degli spazi per passeggeri al di sotto dalla linea limite, come definiti dalla Regola 2 del presente capitolo;
V = volume totale della nave al di sotto della linea limite;
P1=KN, dove:
N = numero dei passeggeri per il quale la nave deve essere abilitata;
K = 0,056 L, se L e V sono misurati rispettivamente in metri e metri cubi (0,6 se L e V sono misurati rispettivamente in piedi e piedi cubici).
Quando il valore KN è maggiore della somma di P e del volume complessivo degli spazi effettivamente destinati ai passeggeri al di sopra della linea limite, si assumerà per P1 tale somma, oppure 2/3 di KN, se quest'ultimo valore risulta maggiore di detta somma. Se P1 è maggiore di P si avrà:

Per le navi che non hanno il ponte delle paratie continuo i volumi devono essere considerati fino alle linee limite usate nel calcolo delle lunghezze allagabili.
d) Regole di compartimentazione delle navi diverse da quelle considerate dal paragrafo e) della presente Regola.
i) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza uguale o superiore a 131 metri (430 piedi) e con criterio di servizio di 23 o meno, deve essere determinata dal fattore A dato dalla formula (I); per quelle aventi un criterio di servizio di 123 o più, dal fattore B dato dalla formula (II); per quelle aventi un criterio di servizio compreso fra 23 e 123, dal fattore F desunto per interpolazione lineare fra i fattori A e B, usando la formula:

Tuttavia quando il criterio di servizio è uguale o superiore a 45 e contemporaneamente il fattore di compartimentazione calcolato con la formula (V) è uguale o inferiore a 0,65 ma superiore a 0,50, la compartimentazione a poppavia del gavone di prora, deve essere determinata con fattore 0,50.
Qualora il fattore F risulti inferiore a 0,40 e sia dimostrata, a soddisfazione dell'Amministrazione, l'impossibilità pratica di applicare tale fattore ad un compartimento dell'apparato motore, la compartimentazione di tale compartimento può essere regolata da un fattore più elevato, che non superi, però, il valore di 0,40;
ii) la compartimentazione a poppavia del gavone di prora, per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore a 79 metri (260 piedi), aventi criterio di servizio uguale a S, dove:

deve essere determinata da un fattore di compartimentazione eguale all'unità; per quelle aventi un criterio di servizio uguale o superiore a 123, dal fattore B dato dalla formula (II); infine per quelle aventi un criterio di servizio compreso fra S e 123, dal fattore F desunto per interpolazione lineare tra l'unità ed il fattore B, mediante la formula:

iii) la compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi) ma non inferiore a 79 metri (260 piedi), con criterio di servizio minore di S e per tutte le navi di lunghezza inferiore a 79 metri (260 piedi), deve essere determinata da un fattore di compartimentazione eguale all'unità, a meno che non venga dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, sia nell'uno che nell'altro caso, che in una parte qualsiasi della nave è praticamente impossibile applicare tale fattore, nel quale caso l'Amministrazione può accordare delle tolleranze nella misura che ritiene giustificata dalle circostanze;
iv) le disposizioni del comma iii) del presente paragrafo si applicano anche a navi di qualsiasi lunghezza autorizzate a trasportare un numero di passeggeri maggiore di dodici, ma non maggiore del minore dei due valori seguenti:

e) Speciali criteri di compartimentazione per navi autorizzate, a norma del paragrafo c) della Regola 27 del capitolo III, a trasportare un numero di persone eccedente la capacità delle imbarcazioni di salvataggio e tenute, a norma del paragrafo d) della Regola 1 del presente capitolo, ad osservare speciali disposizioni.
i) 1) Nel caso di navi prevalentemente adibite al trasporto di passeggeri, la compartimentazione a poppavia del gavone di prora deve essere determinata dal fattore 0,50 o da un fattore determinato conformemente ai paragrafi c) e d) della presente Regola, se inferiore a 0,50.
2) Nel caso di navi del genere, aventi una lunghezza inferiore a metri 91,5 (300 piedi), l'Amministrazione, se riconosce la pratica impossibilità di attenersi per un compartimento al fattore summenzionato, può permettere che la lunghezza di tale compartimento sia determinata da un fattore più elevato, purché il fattore assunto sia quello più basso praticamente e ragionevolmente consentito dalle circostanze.
ii) Nel caso di navi aventi o no lunghezza inferiore a metri 91,5 (300 piedi), se la necessità di trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in pratica di richiedere che la compartimentazione a poppavia del gavone di prora sia determinata da un fattore non superiore a 0,50, il grado di compartimentazione applicabile deve essere determinato conformemente a quanto disposto dai successivi paragrafi da 1) a 5), rimanendo inteso tuttavia che, ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga che sotto qualche aspetto la loro rigida applicazione non sia ragionevole, può essere consentita una diversa sistemazione delle paratie stagne che risulti giustificata dalle circostanze e che non diminuisca l'efficacia complessiva della compartimentazione.
1) Le disposizioni del paragrafo c) della presente Regola, relative al criterio di servizio, devono essere applicate; tuttavia, nel calcolo di P1, K deve avere il seguente valore:
- per i passeggeri con posto in cuccetta, il maggiore fra il valore determinato dal paragrafo c) della presente Regola e il valore 3,55 metri cubi (125 piedi cubi);
- per i passeggeri non aventi posto in cuccetta, il valore 3,55 metri cubi (125 piedi cubi).
2) Il fattore B indicato nel paragrafo b) della presente Regola deve essere sostituito dal fattore BB, calcolato con la formula seguente:

3) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza eguale o superiore a 131 metri (430 piedi) e con criterio di servizio eguale od inferiore a 23, deve essere determinata dal fattore A dato dalla formula (1) del paragrafo b) della presente Regola; per quelle aventi criterio di servizio eguale o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla formula contenuta nel comma ii) 2) del presente paragrafo, e per quelle aventi criterio di servizio compreso fra 23 e 123, dal fattore F desunto dalla interpolazione lineare tra i fattori A e BB con l'impiego della seguente formula:

Tuttavia, se il fattore F così ottenuto è inferiore a 0,50, il fattore da assumere deve essere o 0,50 o il fattore calcolato secondo le disposizioni del paragrafo d) i) della presente Regola, assumendo il minore dei due.
4) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore a 55 metri (180 piedi), e con criterio di servizio eguale a S1 dove:

deve essere determinata da un fattore eguale all'unità; per quelle aventi un criterio di servizio eguale o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla formula specificata nel comma ii) 2) del presente paragrafo; per quelle aventi criterio di servizio compreso fra Si e 123 dal fattore F ricavato dalla interpolazione lineare fra l'unità ed il fattore BB, usando la formula:

Tuttavia, se in ciascuno degli ultimi due casi il fattore così ottenuto è inferiore a 0,50, la compartimentazione può essere determinata da un fattore che non ecceda 0,50.
5) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore a 55 metri (180 piedi) con criterio di servizio inferiore a S1, come pure quella di tutte le navi aventi una lunghezza inferiore a 55 metri (180 piedi), deve essere determinata da un fattore eguale all'unità, a meno che non venga dimostrata, a soddisfazione dell'Amministrazione, la pratica impossibilità di attenersi a tale fattore per compartimenti particolari; in questo, caso, l'Amministrazione può accordare delle tolleranze per quanto si riferisce a questi compartimenti, nella misura che ritiene giustificata dalle circostanze, a condizione che il compartimento estremo di poppa ed il maggior numero possibile degli altri compartimenti a proravia (compresi tra il gavone di prora e l'estremità poppiera dello spazio dell'apparato motore) abbiano una lunghezza che non sorpassi la lunghezza allagabile.

 

Regola 6
Norme speciali relative alla compartimentazione

a) Quando in una o più parti della nave le paratie stagne si estendono ad un ponte più alto che nel resto della nave, e si desidera, nel calcolo della lunghezza allagabile, sfruttare questa più alta estensione delle paratie, possono essere usate linee limite separate per ciascuna porzione della nave, purché:
i) i fianchi della nave si estendano per tutta la lunghezza della nave fino al ponte, corrispondente alla linea limite più alta, e tutte le aperture sul fasciame esterno al di sotto di questo ponte, per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai fini della Regola 14 del presente capitolo, come se fossero al di sotto della linea limite; e
ii) ciascuno dei due compartimenti adiacenti allo "scalino" del ponte delle paratie sia, nei limiti della lunghezza ammissibile, corrispondente alla rispettiva linea limite; e, inoltre, la lunghezza complessiva dei detti due compartimenti non superi il doppio della lunghezza ammissibile calcolata in base alla più bassa delle due linee limite.
b) i) Un compartimento può oltrepassare la lunghezza ammissibile stabilita dalle prescrizioni della Regola 5 del presente capitolo, purché la lunghezza complessiva di una delle due coppie di compartimenti adiacenti, comuni al compartimento in questione, non oltrepassi il valore più basso né della lunghezza allagabile né del doppio della lunghezza ammissibile;
ii) qualora uno dei due compartimenti adiacenti si trovi nello spazio dell'apparato motore, mentre l'altro ne resta fuori, e la permeabilità media della parte di nave nella quale ii secondo è situato sia diversa da quella dello spazio dell'apparato motore, la lunghezza complessiva dei due compartimenti deve essere fissata, prendendo per base la permeabilità media delle due parti della nave in cui i compartimenti in questione sono situati;
iii) qualora i due compartimenti adiacenti abbiano fattori di compartimentazione diversi, la lunghezza complessiva di questi due compartimenti deve essere determinata proporzionalmente.
c) Nelle navi di lunghezza eguale o superiore a 100 metri (330 piedi), una delle paratie principali trasversali, a poppavia del gavone di prora, deve essere sistemata ad una distanza dalla perpendicolare avanti non maggiore della lunghezza ammissibile.
d) Una paratia trasversale principale può avere un recesso purché ogni parte del recesso sia compreso tra due superfici verticali, situate ai lati della nave e ad una distanza dal fasciame esterno uguale ad un quinto della larghezza della nave stessa, come definita dalla Regola 2 del presente capitolo, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria, al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione.
Qualsiasi porzione di recesso oltrepassante i detti limiti deve essere considerata come uno scalino e sottoposta alle norme del paragrafo e) della presente Regola.
e) Una paratia trasversale principale può avere uno scalino purché soddisfi ad una delle seguenti condizioni:
i) la lunghezza complessiva dei due compartimenti, separati dalla paratia in questione, non ecceda il 90 per cento della lunghezza allagabile o il doppio della lunghezza ammissibile; tuttavia nelle navi aventi un fattore di compartimentazione superiore a 0,90 basta che la lunghezza complessiva dei due compartimenti in questione non ecceda la lunghezza ammissibile;
ii) in corrispondenza dello scalino sia assicurata una compartimentazione addizionale atta a garantire lo stesso grado di sicurezza dato da una paratia piana;
iii) il compartimento sul quale lo scalino si estende non superi la lunghezza ammissibile corrispondente ad una linea limite presa 76 millimetri (3 pollici) al disotto dello scalino.
f) Quando una paratia trasversale principale ha un recesso o uno scalino, nell'assegnazione della compartimentazione deve essere sostituita da una equivalente paratia piana.
g) Se la distanza tra due paratie trasversali principali adiacenti o tra le loro equivalenti paratie piane, ovvero tra due piani trasversali passanti tra le parti più ravvicinate di due paratie a scalino, è minore della più piccola delle due lunghezze metri 3,05 (10 piedi) più il 3 per cento della lunghezza della nave, ovvero metri 10,67 (35 piedi), una sola di queste paratie è considerata come facente parte della compartimentazione conformemente alle prescrizioni della Regola 5 del presente capitolo.
h) Quando un compartimento stagno principale trasversale ha una propria suddivisione, e può essere dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che, nell'ipotesi di qualunque avaria laterale estendendosi per la minore delle due lunghezze: metri 3,05 (10 piedi) più il 3 per cento della lunghezza della nave, ovvero metri 10,67 (35 piedi), il volume di compartimento principale non risulterebbe allagato per intero, una proporzionale tolleranza può essere concessa nella determinazione della lunghezza ammissibile di quel compartimento. In tal caso il volume dell'effettiva riserva di galleggiabilità attribuita al fianco non avariato non deve essere maggiore di quello assunto per il fianco avariato.
i) Quando il fattore di compartimentazione richiesto è uguale o inferiore a 0,50, la lunghezza complessiva di due qualsiasi compartimenti contigui non deve superare la lunghezza allagabile.

 

Regola 7
Stabilità delle navi in caso di avaria

a) Per la nave integra, nelle diverse condizioni di servizio, deve essere prevista una stabilità tale che dopo l'allagamento di un qualsiasi compartimento principale, contenuto nei limiti della lunghezza allagabile, la nave resista alla condizione finale di allagamento.
Quando due compartimenti principali contigui sono separati da una paratia a scalino, che risponda alle prescrizioni del comma e) i) della Regola 6 del presente capitolo, la stabilità allo stato integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento dei due compartimenti in questione.
Quando il prescritto fattore di compartimentazione è uguale o inferiore a 0,33, la stabilità allo stato integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento di tre qualsiasi compartimenti principali contigui.
b) i) Le prescrizioni del paragrafo a) della presente Regola devono essere determinate a mezzo di calcoli eseguiti in conformità dei paragrafi c), d) e f) della presente Regola tenendo conto delle proporzioni e delle caratteristiche costruttive della nave e della disposizione e configurazione dei compartimenti allagati. Nell'eseguire tali calcoli si deve supporre la nave nelle più sfavorevoli condizioni di servizio dal punto di vista della stabilità;
ii) quando viene proposto di sistemare ponti, doppi fianchi o paratie longitudinali che, senza essere perfettamente stagni, sono tali da ostacolare il deflusso dell'acqua, si deve dimostrare, a soddisfazione dell'Amministrazione, che nei calcoli si è tenuto giusto conto di tali ostacoli;
iii) nei casi dubbi sul grado di stabilità della nave in caso di avaria, l'Amministrazione può ordinare un'accurata indagine al riguardo.
c) Nei calcoli di stabilità in caso di avaria si devono assumere in generale le seguenti permeabilità per volumi e superfici:
Spazi: Permeabilità Destinati al carico, carbone, provviste............
..............................60 Occupati da alloggi..................................
..............................95 Occupati da macchinari............................
..............................85 Destinati a liquidi .....................................
..........................0 oppure 95 (scegliendo il valore che implica le prescrizioni più severe)
Permeabilità di superficie, più elevate, devono essere assunte per quegli spazi che in vicinanza del livello del galleggiamento di avaria non contengano una quantità rilevante di alloggiamenti o macchinari, e per gli spazi che non sono generalmente occupati da rilevanti quantità di carico o provviste.
d) Le presunte estensioni dell'avaria devono essere le seguenti:
i) estensione longitudinale: il minore dei due valori: metri 3,05 (10 piedi) più il 3 per cento della lunghezza della nave, o metri 10,67 (35 piedi). Quando il fattore di compartimentazione richiesto è uguale o inferiore a 0,33, la supposta estensione longitudinale dell'avaria deve essere aumentata in modo che vi siano incluse due qualsiasi paratie stagne principali trasversali consecutive;
ii) estensione trasversale (misurata dalla murata verso l'interno della nave e normalmente al piano di simmetria, al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione): la distanza di un quinto della larghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente capitolo;
iii) estensione verticale: dalla linea di chiglia (linea di galleggiamento zero) verso l'alto senza limitazione di altezza;
iv) se un'avaria di estensione inferiore a quella indicata nei precedenti commi i), ii) e iii), del presente paragrafo dà luogo a condizioni più severe dal punto di vista dello sbandamento o della perdita di altezza metacentrica, tale avaria deve essere adottata nei calcoli.
e) L'allagamento non simmetrico deve essere contenuto al minimo mediante opportune, sistemazioni. Quando è necessario correggere grandi angoli di sbandamento i mezzi da adottare devono possibilmente essere automatici, ma in qualsiasi caso, quando esistono comandi di dispositivi per il bilanciamento trasversale, questi si devono manovrare da sopra il ponte delle paratie. Tali dispositivi ed i loro comandi, come pure il valore dello sbandamento massimo prima del bilanciamento, devono essere accettati dall'Amministrazione. Quando sono richiesti dispositivi per il bilanciamento trasversale, il tempo per il bilanciamento non deve superare i 15 minuti. Le informazioni necessarie, relative all'uso dei dispositivi per il bilanciamento trasversale, devono essere fornite al comandante della nave. (*)
f) Le condizioni finali della nave dopo l'avaria e nel caso di allagamento non simmetrico, dopo il bilanciamento, devono essere le seguenti:
i) nel caso di allagamento simmetrico l'altezza metacentrica residua, calcolata col metodo a dislocamento costante, deve essere positiva e risultare almeno uguale a 5 centimetri (2 pollici);
ii) nel caso di allagamento non simmetrico lo sbandamento totale non deve superare i 7 gradi; tuttavia, in casi speciali, l'Amministrazione può autorizzare uno sbandamento supplementare risultante dall'allagamento non simmetrico, ma in nessun caso lo sbandamento finale deve superare i 15 gradi;
iii) in nessun caso la linea limite deve essere immersa nella fase finale dell'allagamento. Se si ritiene che la linea limite si possa trovare immersa nel corso di una fase intermedia dell'allagamento, l'Amministrazione può esigere quelle indagini e quelle sistemazioni che giudicherà necessarie per la sicurezza della nave.
g) Il comandante della nave deve essere fornito di tutti i dati necessari per mantenere allo stato integro una stabilità, in condizioni di servizio sufficiente affinché la nave sia in grado di resistere ad un'avaria grave. Nel caso di navi che richiedono mezzi di bilanciamento trasversale, il comandante della nave deve essere informato delle condizioni di stabilità sulle quali i calcoli dello sbandamento sono stati basati, e deve essere avvertito che potrebbe verificarsi uno sbandamento eccessivo se la nave subisse un'avaria, trovandosi allo stato integro, in condizioni meno favorevoli.
h) i) L'Amministrazione non può accordare deroghe alle disposizioni concernenti la stabilità in caso di avaria, a meno che non sia dimostrato che, in talune condizioni di servizio, l'altezza metacentrica a nave integra necessaria a soddisfare tali prescrizioni è eccessiva per i servizi previsti;
ii) deroghe alle prescrizioni relative alla stabilità in caso di avaria non devono essere accordate che in casi eccezionali ed a condizione che l'Amministrazione consideri che le proporzioni, le sistemazioni e le altre caratteristiche della nave, che possano essere adottate nelle particolari circostanze, siano le più favorevoli alla stabilità in caso di avaria.
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(*) È conveniente riferirsi alla raccomandazione su un metodo normalizzato che permette di soddisfare le prescrizioni relative all'equilibrazione trasversale a bordo delle navi da passeggeri, adottata dall'Organizzazione (risoluzione A 266 - VIII).


 

Regola 8
Zavorramento.

Quando è necessario uno zavorramento con l'acqua, di massima la zavorra d'acqua non deve essere messa nei depositi destinati al combustibile liquido. Le navi nelle quali non è praticamente possibile evitare di mettere l'acqua nei depositi del combustibile liquido, devono essere dotate, a soddisfazione dell'Amministrazione, di impianto per la depurazione dell'acqua oleosa oppure di altro mezzo, giudicato soddisfacente dall'Amministrazione stessa, atto a disfarsi dell'acqua oleosa di zavorra.

 

Regola 9
Paratie dei gavoni, dello spazio apparato motore, gallerie degli alberi motori, eccetera.

a) i) Una nave deve avere un gavone di prora o paratia di collisione che si estende stagna fino al ponte delle paratie. Questa paratia deve essere situata a non meno del 5 per cento della lunghezza della nave ed a non più di metri 3,05 (10 piedi), più il 5 per cento della lunghezza della nave, dalla perpendicolare avanti;
ii) se la nave ha una lunga sovrastruttura prodiera, la paratia del gavone di prora deve estendersi stagna alle intemperie sino al primo ponte al di sopra di quello delle paratie. Tale estensione può non trovarsi in diretto prolungamento della paratia sottostante, purché sia ad una distanza dalla perpendicolare avanti non minore del 5 per cento della lunghezza della nave e purché la parte del ponte delle paratie formante scalino sia resa effettivamente stagna alle intemperie.
b) Una paratia del gavone di poppa e paratie separanti lo spazio dell'apparato motore, come definito dalla Regola 2 di questo capitolo, dagli spazi per il carico e per i passeggeri a proravia e a poppavia, devono estendersi stagne fino al ponte delle paratie. Tuttavia la paratia del gavone di poppa può presentare uno scalino al disotto del ponte delle paratie, purché non sia compromesso il grado di sicurezza della nave per quanto riguarda la compartimentazione.
c) in ogni caso i tubi di uscita degli alberi motori devono essere racchiusi in spazi stagni di moderato volume. Il pressatrecce di poppa deve trovarsi entro una galleria stagna o in altro spazio stagno separato dallo spazio del tubo di uscita, di volume tale che, se allagato per perdita attraverso il pressatrecce, la linea limite non venga sommersa.

 

Regola 10
Doppi fondi.

a) Vi deve essere un doppio fondo, estendentesi dalla paratia del gavone di prora alla paratia del gavone di poppa, per quanto ciò sia possibile e compatibile con le caratteristiche costruttive ed il normale esercizio della nave:
i) nelle navi di lunghezza di 50 metri (165 piedi) ed inferiore a 61 metri (200 piedi) deve essere sistemato un doppio fondo che si estenda almeno dalla paratia prodiera dello spazio destinato all'apparato motore sino alla paratia del gavone di prora o quanto più vicino possibile a tale paratia;
ii) nelle navi di lunghezza di 61 metri (200 piedi) ed inferiore a metri 76 (249 piedi) deve essere sistemato almeno un doppio fondo fuori dei locali dell'apparato motore, il quale deve estendersi lino alle paratie del gavone di prora e di poppa, o quanto più vicino possibile ad esse.
b) Quando è prescritta la sistemazione di un doppio fondo, la sua altezza deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione e il cielo del doppio fondo deve estendersi da murata a murata, in modo da proteggere il fondo alla curva del ginocchio. Tale protezione è considerata soddisfacente quando, condotta dal vertice dell'angolo esterno inferiore del rettangolo circoscritto alla sezione maestra una retta inclinata di 25 gradi sull'orizzontale fino all'intersezione col tracciato fuori ossatura della sezione maestra e considerato il piano orizzontale passante per tale intersezione, si verifichi che nessun punto della linea di intersezione dell'orlo esterno della lamiera marginale col fasciame esterno risulti al disotto di detto piano orizzontale.
c) I pozzetti di sentina, praticati nei doppi fondi in comunicazione con l'impianto di esaurimento delle stive, non devono essere più profondi del necessario. La loro profondità non deve mai essere superiore alla profondità del doppio fondo nel piano di simmetria, diminuita di 457 millimetri (18 pollici), e tali pozzetti non devono estendersi al disotto del piano orizzontale indicato nel paragrafo b) della presente Regola. I pozzetti estendentisi fino al fasciame esterno possono peraltro essere permessi all'estremità poppiera delle gallerie degli alberi motori delle navi ad elica. Altri pozzetti (ad esempio per l'olio di lubrificazione sotto le macchine principali) possono essere autorizzati dall'Amministrazione se essa ritiene che le sistemazioni assicurano una protezione equivalente a quella data da un doppio fondo conforme alle prescrizioni della presente Regola.
d) Un doppio fondo in corrispondenza di compartimenti stagni di media grandezza destinati esclusivamente al trasporto di liquidi può essere omesso a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia compromessa la sicurezza della nave in caso di avaria del fondo o del fianco.
e) Nel caso di navi alle quali si applicano le prescrizioni del paragrafo d) della Regola I del presente capitolo ed adibite al servizio regolare di viaggi internazionali brevi, entro i limiti stabiliti dalla Regola 2 del capitolo III, l'Amministrazione può accordare l'esenzione del doppio fondo per qualsiasi parte della nave avente un fattore di compartimentazione non maggiore di 0,50, se essa ritiene che la sistemazione di un doppio fondo per dette parti non è compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio della nave.

 

Regola 11
Assegnazione, marcatura e annotazione dei galleggiamenti di compartimentazione.

a) Affinché sia assicurato il mantenimento del grado di compartimentazione prescritto, una linea di galleggiamento corrispondente all'immersione di compartimentazione approvata deve essere stabilita e marcata sui fianchi della nave. Una nave avente spazi specialmente costruiti per l'uso alternato di passeggeri e di trasporto merci può, a richiesta dell'armatore, avere assegnata e marcata sul fianco una o più linee di galleggiamenti addizionali, corrispondenti alle immersioni di compartimentazione che l'Amministrazione può approvare nelle diverse condizioni di servizio.
b) I galleggiamenti di compartimentazione stabiliti e marcati devono essere annotati nel Certificato di sicurezza per nave da passeggeri, designando con l'indicazione C.1 quelli che si riferiscono al caso in cui la nave sia adibita principalmente al servizio dei passeggeri, e con C.2, C.3, eccetera, quelli che si riferiscono ad altre condizioni di servizio.
c) Il bordo libero corrispondente a ciascuno di questi galleggiamenti va misurato nella stessa posizione e a partire dalla stessa linea di riferimento tracciata per i bordi liberi stabiliti in base alla Convenzione internazionale in vigore per la linea di massimo carico.
d) Il bordo libero corrispondente a ciascun galleggiamento di compartimentazione approvato ed alle condizioni di servizio corrispondenti deve essere chiaramente indicato sul Certificato di sicurezza per navi da passeggeri.
e) In nessun caso la marca di un galleggiamento di compartimentazione può essere posta al di sopra della più alta marca di galleggiamento di massimo carico, in acqua salata, determinata sia in base alla robustezza della nave, sia in base alla Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore.
f) Qualunque sia la posizione delle marche dei galleggiamenti di compartimentazione, una nave non deve mai essere caricata in modo da far immergere la marca di galleggiamento corrispondente alla stagione ed alla località determinata in base alla Convenzione internazionale in vigore per la linea di massimo carico.
g) Una nave non deve mai essere caricata in modo che quando si trovi in acqua salata sia sommersa la marca del galleggiamento di compartimentazione corrispondente al viaggio in atto ed alle condizioni di servizio.

 

Regola 12
Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne.

a) Ciascuna paratia stagna di compartimentazione, sia essa trasversale o longitudinale, deve essere costruita in modo da sopportare, con un adeguato margine di resistenza, la pressione della più alta colonna di acqua che potrebbe venire a sopportare in caso d'avaria della nave, e per lo meno la pressione di una colonna d'acqua elevata fino alla linea limite. La costruzione di queste paratie deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
b) i) Gli scalini ed i recessi praticati nelle paratie devono essere stagni e presentare la stessa resistenza della corrispondente parte di paratia;
ii) qualora ordinate o bagli passino attraverso un ponte od una paratia stagni, tale ponte o paratia deve essere di struttura stagna senza uso di legno o cemento.
c) La prova, mediante riempimento di acqua dei compartimenti principali, non è obbligatoria. Quando non è fatta la prova mediante riempimento, è obbligatoria una prova a getto; questa prova deve essere eseguita nello stadio più avanzato possibile di costruzione della nave. In ogni caso deve essere eseguito un esame accurato delle paratie stagne.
d) Il gavone di prora, i doppi fondi (comprese le chiglie a cassone) ed i doppi fianchi devono essere provati con battente d'acqua corrispondente alle prescrizioni del paragrafo a) della presente Regola.
e) I depositi destinati a contenere liquidi e che fanno parte della compartimentazione della nave devono essere provati per la loro tenuta stagna col maggiore dei seguenti battenti d'acqua: o quello corrispondente al massimo galleggiamento di compartimentazione o quello corrispondente ai 2/3 dell'altezza dalla faccia superiore della chiglia alla linea limite in corrispondenza del deposito, purché in nessun caso il battente d'acqua sia inferiore a metri 0,92 (3 piedi) al di sopra del cielo del deposito.
f) Le prove indicate nei paragrafi d) ed e) della presente Regola hanno lo scopo di verificare che le strutture di compartimentazione siano stagne; esse non devono essere considerate come prove per stabilire l'idoneità di un compartimento a contenere combustibile liquido o a soddisfare altri usi speciali, per i quali può essere richiesta una prova più severa, in dipendenza dell'altezza che il liquido può raggiungere nel deposito o nelle sue tubolature.

 

Regola 13
Aperture nelle paratie stagne.

a) Il numero delle aperture praticate nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio della nave; tali aperture devono essere dotate di mezzi di chiusura soddisfacenti.
b) i) Se tubazioni, ombrinali, condutture elettriche, eccetera, attraversano paratie stagne di compartimentazione, devono essere adottati opportuni accorgimenti per conservare la tenuta stagna di tali paratie;
ii) su una paratia stagna di compartimentazione non è permesso di applicare valvole o rubinetti che non formino parte di un sistema di tubolare;
iii) per installazioni che attraversano le paratie stagne di compartimentazione, non deve essere usato il piombo od altro materiale sensibile al calore quando il deterioramento di tali installazioni, in caso di incendio, comprometterebbe l'integrità stagna delle paratie.
c) i) Non sono permesse porte, passi d'uomo o aperture d'accesso:
1) nella paratia di collisione al disotto della linea limite;
2) nelle paratie stagne trasversali che dividono uno spazio per merci da un contiguo spazio per merci o da un carbonile permanente o di riserva, salvo le eccezioni specificate dal paragrafo i) della presente Regola;
ii) eccetto nel caso previsto dal comma iii) del presente paragrafo, la paratia di collisione sotto la linea limite può essere attraversata da non più di un tubo per il passaggio del liquido contenuto nella cisterna del gavone di prora, purché questo tubo sia munito di una valvola a chiusura a vite manovrabile da un punto al di sopra del ponte delle paratie ed il corpo della valvola sia fissato alla paratia di collisione nell'interno del gavone di prora;
iii) se il gavone di prora è diviso per contenere due liquidi di differente qualità, l'Amministrazione può permettere che la paratia di collisione sia attraversata al disotto della linea limite da due tubi, ciascuno dei quali sia sistemato secondo le prescrizioni del comma ii) del presente paragrafo, purché l'Amministrazione riconosca che non vi è praticamente mezzo diverso dalla installazione di un secondo tubo, e che, tenuto conto della compartimentazione addizionale esistente nel gavone di prora, la sicurezza della nave non è menomata.
d) i) Le porte stagne, applicate nelle paratie tra carbonili permanenti e di riserva, devono essere sempre accessibili, salvo quanto disposto dal comma ii) del paragrafo k), per le porte, dei carbonili di interponte;
ii) delle sistemazioni soddisfacenti devono essere installate, a mezzo di schermi o altrimenti, per evitare che il carbone possa impedire la chiusura delle porte stagne dei carbonili.
e) Entro gli spazi dell'apparato motore principale ed ausiliario, ivi incluse le caldaie che servono alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone, non può essere applicata più di una porta di comunicazione attraverso ciascuna paratia trasversale principale ad esclusione delle porte dei carbonili e delle gallerie degli alberi motori. Se vi sono due o più linee d'assi, le gallerie relative - devono essere collegate da un passaggio intercomunicante. Se vi sono due alberi motori vi deve essere soltanto una porta tra lo spazio dell'apparato motore e le gallerie degli alberi motori, e solo due porte se vi sono più di due alberi motori. Tutte queste porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere situate in modo da avere la soglia il più alto possibile. Il comando a braccia per la manovra di queste porte, al di sopra del ponte delle paratie, deve essere situato fuori del locale apparato motore, se ciò è compatibile con una soddisfacente sistemazione del relativo meccanismo.
f) i) Le porte stagne devono essere del tipo a scorrimento o a cerniera. Porte di tipo equivalente possono essere ammesse, ad esclusione di quelle formate da pannelli bullonati e di quelle che si chiudono per caduta propria o per l'azione di un peso che cade;
ii) le porte a scorrimento possono essere: manovrate soltanto a braccia o, oltre che a braccia, manovrate meccanicamente;
iii) le porte stagne permesse si possono perciò dividere in tre classi:
Classe 1 - Porte a cerniera;
Classe 2 - Porte a scorrimento con manovra a braccia;
Classe 3 - Porte a scorrimento con manovra meccanica e manovra, a braccia;
iv) i sistemi di manovra di qualsiasi porta stagna che funzioni meccanicamente o a braccia devono essere tali da poter chiudere la porta stessa con la nave sbandata di 15 gradi, sia da un lato che dall'altro;
v) per qualsiasi classe di porte stagne vi devono essere degli indicatori che consentono di constatare, da tutti i posti di manovra dai quali le porte stesse non sono visibili, se la porta è aperta o chiusa. Nel caso di, una porta stagna di qualsiasi classe che non sia manovrabile da un posto centrale di manovra, vi deve essere un mezzo diretto di comunicazione meccanico, elettrico, telefonico o qualsiasi altro mezzo adatto, che permetta all'ufficiale di guardia di mettersi rapidamente in comunicazione con la persona responsabile dell'esecuzione dell'ordine di chiusura della porta.
g) Le porte a cerniera (Classe 1) devono essere munite di mezzi rapidi di chiusura, quali le maniglie di serraggio, manovrabili da ciascun lato della paratia.
h) Le porte a scorrimento con manovra a braccia (Classe 2) possono essere a movimento verticale od orizzontale. Deve essere possibile manovrare il loro meccanismo dai due lati della porta stessa ed inoltre da una posizione accessibile al di sopra del ponte delle paratie con un meccanismo di manovelle a rotazione o con altro dispositivo di manovra di tipo approvato che dia le stesse garanzie di sicurezza.
Se la particolare disposizione dei locali rende praticamente impossibile la manovra dai due lati, possono essere concesse delle deroghe a tale prescrizione. Nel caso di manovra a braccia, il tempo necessario per la completa chiusura della porta con nave dritta non deve superare 90 secondi.
i) i) Le porte a scorrimento con manovra meccanica (Classe 3) possono essere a movimento verticale od orizzontale. Quando è richiesto che una porta debba essere chiusa con energia meccanica da un comando centrale, il meccanismo deve essere tale da permettere che la porta venga manovrata meccanicamente anche a mezzo di comando locale sia da un lato che dall'altro della porta stessa. La disposizione deve essere tale che la porta si chiuda automaticamente se, dopo essere stata chiusa dal comando centrale, viene aperta dal comando locale. Inoltre ciascuna porta deve poter essere tenuta chiusa mediante dispositivi locali i quali impediscano che possa venire aperta dal posto centrale di manovra. Leve locali di manovra, collegate con la manovra meccanica, devono essere sistemate da ciascun lato della paratia in modo tale da permettere alle persone che attraversino la porta di tenerle entrambe in posizione di apertura senza avere la possibilità di mettere involontariamente in funzione il meccanismo di chiusura. Le porte a scorrimento con manovra meccanica devono essere dotate di comando a mano manovrabile dai due lati della porta stessa e da un punto accessibile al di sopra del ponte delle paratie, con un meccanismo di manovelle a rotazione continua o con altro meccanismo di tipo approvato che dia le stesse garanzie di sicurezza. Devono essere adottati dispositivi per avvertire con segnale sonoro quando la porta incomincia a chiudersi e tali che il segnale continui fino a che essa sia completamente chiusa. Il tempo impiegato dalla porta per chiudersi deve essere sufficiente per garantire la sicurezza;
ii) vi devono essere almeno due sorgenti indipendenti di energia meccanica capaci di assicurare l'apertura e chiusura di tutte le porte servite, e ciascuna sorgente d'energia deve essere sufficiente per la manovra simultanea di tutte le dette porte. Le due sorgenti d'energia devono essere comandate dalla stazione centrale situata sul ponte di comando, munita di tutti gli strumenti necessari per controllare che ciascuna sorgente d'energia sia capace di assicurare soddisfacentemente il servizio richiesto;
iii) nel caso di manovra idraulica, ciascuna sorgente d'energia deve consistere in una pompa di potenza sufficiente a chiudere tutte le porte in non più di 60 secondi. Inoltre al servizio dell'intero impianto vi devono essere degli accumulatori idraulici di capacità sufficiente ad assicurare almeno i tre movimenti successivi seguenti dell'insieme delle porte: chiusura - apertura - chiusura. Il liquido usato deve essere tale da non congelare a nessuna delle temperature che possano essere incontrate dalla nave durante il suo esercizio.
j) i) Le porte stagne a cerniera (Classe 1), negli spazi per passeggeri, per equipaggio o per servizio, sono permesse soltanto al di sopra di un ponte la cui faccia inferiore, nel suo punto più basso a murata, sia almeno 2,13 metri (7 piedi) sopra il massimo galleggiamento di compartimentazione;
ii) le porte stagne, la cui soglia è al disopra del massimo galleggiamento ed al disotto della linea specificata nel precedente comma, devono essere del tipo a scorrimento e possono essere manovrate a braccia (Classe 2), salvo che nelle navi adibite a viaggi internazionali brevi il cui fattore di compartimentazione deve essere uguale o inferiore a 0,50, nelle quali tutte le porte devono essere manovrate meccanicamente. Quando gallerie connesse a stive frigorifere o condotte di ventilazione o di tiraggio forzato attraversano più di una paratia stagna principale di compartimentazione, le porte in corrispondenza di tali passaggi devono essere manovrate meccanicamente.
k) i) Porte stagne che possono essere aperte qualche volta durante la navigazione e la cui soglia è più bassa della linea del massimo galleggiamento di compartimentazione devono essere del tipo a scorrimento. Devono essere loro applicate le seguenti regole:
1) se il numero di tali porte (escluse le porte di accesso alle gallerie degli alberi motori) è superiore a 5, tutte queste porte e quelle di accesso alle gallerie degli alberi motori o condotte di ventilazione o tiraggio forzato devono essere azionate da energia meccanica (Classe 3) e devono potersi chiudere con manovra simultanea da una stazione centrale situata sul ponte di comando;
2) se il numero di tali porte (escluse le porte di accesso alle gallerie degli alberi motori) è maggiore di uno e non supera cinque:
a) quando la nave non ha spazi per passeggeri al di sotto del ponte delle paratie, tutte le porte sovra menzionate possono essere manovrate a braccia (Classe 2);
b) quando la nave ha degli spazi per passeggeri al disotto del ponte delle paratie, tutte le porte sovra menzionate devono essere azionate da energia meccanica (Classe 3) e devono poter essere chiuse con manovra simultanea da una stazione centrale situata sul ponte di comando;
3) sulle navi in cui vi sono solo due di dette porte stagne ed esse si trovano nello spazio dell'apparato motore o sulle paratie che lo delimitano, l'Amministrazione può autorizzare che queste due porte siano azionate soltanto a braccia (Classe 2);
ii) se entro i carbonili negli interponti al disotto del ponte delle paratie esistono porte stagne a scorrimento che devono essere saltuariamente aperte durante la navigazione per il maneggio del carbone, tali porte devono essere manovrate con energia meccanica. La loro apertura e chiusura deve essere annotata nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione.
l) i) Porte stagne di costruzione soddisfacente possono essere sistemate nelle paratie stagne di interponte separanti spazi destinati a carico se l'Amministrazione è convinta che la sistemazione di tali porte sia di assoluta necessità. Dette porte possono essere del tipo a cerniera, o a scorrimento, o su rulli, ma non occorre che siano manovrabili a distanza. Esse devono essere sistemate al più alto livello e il più lontano possibile dal fasciame esterno, ma in nessun caso il loro stipite esterno può essere ad una distanza dal fasciame esterno inferiore ad un quinto della larghezza della nave come specificato dalla Regola 2 del presente capitolo, misurando tale distanza normalmente al piano longitudinale di simmetria della nave al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione;
ii) tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio e devono essere tenute chiuse durante la navigazione; le ore della loro apertura all'arrivo in porto e della loro chiusura prima della partenza dal porto devono essere annotate nel giornale di bordo. Nel caso che qualcuna di dette porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura non autorizzata. Quando è prevista la sistemazione di porte di tal genere, il loro numero o la loro sistemazione devono formare oggetto di esame speciale da parte dell'Amministrazione.
m) L'impiego di lamiere rimovibili nelle paratie è ammesso solo negli spazi degli apparati motore. Tali lamiere rimovibili devono essere sempre a posto prima della partenza e non devono essere rimosse durante la navigazione se non per una imperiosa necessità. Devono essere adottate le necessarie precauzioni nel loro ricollocamento per garantire la perfetta tenuta stagna dei giunti.
n) Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la navigazione, salvo quando esigenze di servizio della nave richiedano che siano aperte. In tal caso devono essere sempre pronte alla chiusura immediata.
o) i) Quando passaggi o gallerie per l'accesso dagli alloggi del personale ai locali antistanti ai forni o per il passaggio di tubazioni o per qualsiasi altro scopo attraversano paratie stagne trasversali principali, essi devono essere stagni e soddisfare alle prescrizioni della Regola 16 del presente capitolo. L'accesso ad almeno una delle estremità di tali passaggi o gallerie, quando usati durante la navigazione, deve essere praticato attraverso una garitta stagna, estendentesi ad un livello sufficientemente elevato affinché l'accesso stesso sia al disopra della linea limite. L'accesso all'altra estremità di tali passaggi o gallerie può avvenire attraverso una porta stagna del tipo richiesto dalla relativa ubicazione. I passaggi e le gallerie anzidetti non devono mai attraversare la prima paratia di compartimentazione a poppavia della paratia di collisione;
ii) quando è prevista la sistemazione di gallerie o condotte per il tiraggio forzato attraversanti paratie stagne principali di compartimentazione trasversale, tale sistemazione deve essere oggetto di particolare esame da parte dell'Amministrazione.

 

Regola 14
Aperture nel fasciame esterno al disotto della linea limite.

a) Il numero delle aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e con il normale esercizio della nave.
b) La sistemazione e l'efficacia dei mezzi per la chiusura di qualsiasi apertura nel fasciame esterno devono essere rispondenti alla funzione ed alla ubicazione dei mezzi stessi e devono, in linea di massima, essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
c) i) Se in un interponte la soglia inferiore di qualsiasi portellino di murata si trova al di sotto di una linea condotta parallelamente al ponte delle paratie a murata ed avente il suo punto più basso ad una quota pari al 2,5 per cento della larghezza della nave al di sopra del massimo galleggiamento di compartimentazione, tutti i portellini di murata di quell'interponte devono essere di tipo non apribile;
ii) tutti i portellini di murata le cui soglie inferiori sono al disotto della linea limite, esclusi quelli che, in base al comma i) del presente paragrafo devono essere di tipo non apribile, devono essere costruiti in modo tale che nessuno possa aprirli senza l'autorizzazione del comandante;
iii) 1) se in un interponte, la soglia inferiore di qualsiasi portellino di murata, cui si riferisce il comma ii) del presente paragrafo, si trova al disotto di una linea condotta parallelamente al ponte delle paratie a murata avente il suo punto più basso alla quota di metri 1,37 (4 1/2 piedi) più il 2,5 per cento della larghezza della nave al disopra del livello di galleggiamento, al momento della partenza da un porto, tutti i portellini di murata di quell'interponte devono essere chiusi a tenuta stagna ed a chiave prima che la nave parta e non devono essere aperti prima che la nave entri in porto. Nell'applicazione di questo comma potrà essere consentita una certa tolleranza, se sarà il caso, quando la nave si trovi in acqua dolce;.
2) le ore di apertura di tali portellini in porto e della loro chiusura a chiave prima che la nave parta devono essere annotate nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione;
3) se uno o più portellini di murata sono sistemati in modo tale che le prescrizioni c) iii) 1) sono loro applicabili quando la nave è al massimo galleggiamento di compartimentazione, l'Amministrazione può precisare il pescaggio medio limite per il quale i portellini in questione vengono ad avere la loro soglia al di sopra della linea condotta parallelamente al ponte delle paratie a murata ed avente il suo punto più basso alla quota di metri 1,37 (4 1/2 piedi) più il 2,5 per cento della larghezza della nave al di sopra del livello di galleggiamento corrispondente a questo pescaggio medio limite, e di conseguenza sarà permesso di partire senza la preventiva chiusura a chiave di tutti i portellini e di aprirli durante la navigazione sotto la responsabilità del comandante nel corso del viaggio, fino al porto successivo. Nelle zone tropicali, come definite nella Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore, questo pescaggio può essere aumentato di 305 millimetri (1 piede).
d) Efficaci controportellini interni a cerniera che possano essere facilmente chiusi e resi effettivamente stagni devono essere sistemati a tutti i portellini di murata; detti controportellini possono essere rimovibili nei locali passeggeri in cabina (non in quelli di stiva) soltanto a poppavia di un ottavo della lunghezza della nave perpendicolare prodiera ed al di sopra di una linea parallela al ponte delle paratie a murata, avente il suo punto più basso alla quota di metri 3,66 (12 piedi) più 2,5 per cento della larghezza della nave al disopra del massimo galleggiamento di compartimentazione, a meno che, rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore, essi debbano essere del tipo inamovibile. I predetti controportellini rimovibili devono essere sistemati vicino ai relativi portellini di murata.
e) I portellini di murata ed i loro controportellini che non sono accessibili durante la navigazione devono essere chiusi e fissati prima che la nave lasci il porto.
f) i) Nessun portellino di murata deve essere applicato nei locali adibiti esclusivamente al trasporto di merci o carbone;
ii) portellini di murata possono, tuttavia, essere applicati negli spazi destinati alternativamente al trasporto merci o passeggeri, ma devono essere costruiti in modo che nessuno possa, aprire tali portellini o i loro controportellini senza l'autorizzazione del comandante;
iii) se in tali spazi è trasportata merce, i portellini di murata ed i loro controportellini devono essere chiusi e fissati prima dell'imbarco della merce e tale loro chiusura a chiave deve essere annotata nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione.
g) Nel fasciame esterno della nave al di sotto della linea limite non possono essere sistemati portellini di murata a ventilazione automatica senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione.
h) Il numero degli ombrinali, degli scarichi d'igiene e delle altre simili aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto al minimo sia facendo confluire ad un solo sbocco il maggior numero possibile di tubi di scarico d'igiene od altri, sia mediante altre sistemazioni soddisfacenti.
i) i) Tutte le prese dal mare e tutti gli scarichi nel fasciame esterno devono essere muniti di efficaci ed accessibili sistemazioni per prevenire l'immissione accidentale di acqua nella nave, né piombo, né alcun altro materiale sensibile al calore, deve essere impiegato per le tubazioni delle prese d'acqua o dagli scarichi o per qualsiasi altra sistemazione in cui il danneggiamento delle tubazioni stesse in caso d'incendio possa dar luogo al pericolo di allagamenti;
ii) 1) ad eccezione di quanto disposto nel comma iii) del presente paragrafo, ogni singolo scarico proveniente da locali situati al disotto della linea limite ed attraversante il fasciame esterno deve avere una valvola automatica di non ritorno, munita di dispositivo di chiusura diretto, manovrabile dal di sopra del ponte delle paratie, oppure, in alternativa, di due valvole automatiche di non ritorno, senza dispositivi di chiusura, la più alta delle quali situata al di sopra del massimo galleggiamento di compartimentazione in posizione tale da essere sempre accessibile per la visita durante il servizio e di tipo normalmente chiuso;
2) quando è sistemata una valvola con dispositivo di chiusura diretta, il suo posto di manovra sopra il ponte delle paratie deve essere sempre facilmente accessibile e deve avere indici per segnalare se la valvola è aperta o chiusa;
iii) le prese dal mare e gli scarichi principali ed ausiliari collegati con i macchinari devono avere sempre valvole o rubinetti facilmente accessibili inseriti tra i tubi ed il fasciame esterno o tra i tubi e le cassette di lamiere applicate al fasciame esterno.
j) i) I portelloni d'imbarco, i portelli di carico ed i portelli da carbone situati al di sotto della linea limite devono essere di robustezza adeguata. Essi devono essere efficacemente chiusi e resi stagni prima della partenza e devono essere tenuti chiusi in navigazione;
ii) dette aperture non devono in nessun caso essere praticate in posizione tale che il loro punto più basso risulti al di sotto del massimo galleggiamento di compartimentazione.
k) i) Le aperture interne degli scarichi delle ceneri, degli scarichi delle immondizie, eccetera, devono essere munite di un coperchio efficiente;
ii) se queste aperture interne sono situate al di sotto della linea limite, il coperchio deve essere a chiusura stagna e deve inoltre essere sistemata nello scarico una valvola automatica di non ritorno, in posizione facilmente accessibile al disopra del massimo galleggiamento di compartimentazione. Quando lo scarico non è in uso, sia il coperchio che la valvola devono essere tenuti chiusi e assicurati.

 

Regola 15
Costruzione e prove iniziali delle porte stagne, dei portellini di murata, eccetera.

a) i) Il progetto, i materiali utilizzati e la costruzione delle porte stagne, portellini di murata, portelloni di imbarco, portelli di carico, portelli da carbone, valvole, tubazioni, scarichi delle ceneri e scarichi delle immondizie ai quali si riferiscono queste Regole, devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione;
ii) le intelaiature delle porte stagne a scorrimento verticale non devono presentare un incavo nella parte inferiore in cui possa accumularsi sporcizia che impedisca la debita chiusura della porta;
iii) tutti i rubinetti e le valvole per prese dal mare e scarichi sotto il ponte delle paratie, come pure le loro connessioni al fasciame esterno, devono essere di acciaio, bronzo o di altro metallo duttile approvato. La ghisa ordinaria o materiali simili non devono essere usati.
b) Tutte le porte stagne devono essere provate idrostaticamente con pressione corrispondente all'altezza del ponte delle paratie. La prova deve essere fatta prima che la nave entri in servizio, prima e dopo la sistemazione della porta.

 

Regola 16
Costruzione e prove iniziali dei ponti stagni, cofani, ecc.

a) I ponti, i cofani, le gallerie, le chiglie a cassone e le condotte per la ventilazione, quando sono stagni, devono avere la stessa robustezza delle paratie stagne situate a pari livello. I mezzi impiegati per assicurare a tali elementi la tenuta stagna ed i dispositivi adottati per chiudere le aperture esistenti devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. Le condotte stagne di ventilazione ed i cofani devono essere prolungati almeno fino al disopra del ponte delle paratie.
b) Dopo la costruzione, i cofani, le gallerie e le condotte di ventilazione che devono essere a tenuta stagna devono essere sottoposti a prova a getto; i ponti stagni devono essere sottoposti a prova a getto o a prova con allagamento.

 

Regola 17
Tenuta stagna al disopra della linea limite.

a) L'Amministrazione può richiedere che siano prese tutte le disposizioni pratiche e ragionevoli per limitare l'entrata e il deflusso dell'acqua al disopra del ponte delle paratie. Tali disposizioni possono includere paratie parziali o costole rinforzate. Se al disopra o nelle immediate vicinanze delle paratie stagne principali vi sono delle paratie stagne parziali e costole rinforzate, esse devono avere collegamenti stagni con il fasciame esterno e con il ponte delle paratie in modo da limitare il deflusso dell'acqua lungo il ponte stesso con nave sbandata in avaria. Se la paratia stagna parziale non è in continuazione della paratia stagna sottostante, il ponte delle paratie compreso tra di esse deve essere reso stagno.
b) Il ponte delle paratie, o un ponte ad esso soprastante, deve essere stagno alle intemperie nel senso che, nelle condizioni normali del mare, l'acqua non possa penetrare attraverso ad esso verso il basso. Tutte le aperture praticate nel ponte esposto devono avere battenti d'altezza e robustezza sufficienti e devono essere dotate di mezzi efficaci per chiuderle rapidamente in modo stagno alle intemperie. Aperture e murata per scarico d'acqua, parapetti a giorno e (o) ombrinali devono essere sistemati come necessario per far defluire rapidamente l'acqua dal ponte esposto in tutte le condizioni di tempo.
c) I portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli di carico, i portelli da carbone e gli altri dispositivi per chiudere aperture praticate nel fasciame esterno al disopra della linea limite devono essere di tipo e costruzione efficace e di sufficiente robustezza, tenuto debito conto della natura degli spazi nei quali essi sono situati, nonché della loro posizione rispetto al massimo galleggiamento di compartimentazione.
d) Efficaci controportellini interni, che possano essere facilmente chiusi e resi effettivamente stagni, devono essere sistemati a tutti i portellini di murata dei locali ubicati al disotto del ponte immediatamente sovrastante il ponte delle paratie.

 

Regola 18
Mezzi di prosciugamento nelle navi da passeggeri.

a) Tutte le navi devono essere dotate di un efficace impianto di pompe di sentina, atto, sia a nave diritta che a nave sbandata, in tutte le condizioni praticamente possibili dopo un sinistro, ad esaurire e prosciugare qualsiasi compartimento stagno che non sia destinato permanentemente a contenere combustibile liquido o acqua. A tale scopo è generalmente necessario sistemare dei branchetti di aspirazione laterali in tutti i compartimenti, fatta eccezione per i compartimenti ristretti alle estremità della nave, dove una sola aspirazione può essere considerata sufficiente. Nei compartimenti di forma speciale possono essere richieste delle aspirazioni suppletive. Devono essere prese tutte le misure necessarie per assicurare il deflusso d'acqua verso le aspirazioni del compartimento. L'Amministrazione può dispensare dall'applicazione delle prescrizioni del presente paragrafo compartimenti particolari per i quali ritenga che un mezzo di prosciugamento può essere inopportuno, purché i calcoli eseguiti conformemente alle prescrizioni del paragrafo b) della Regola 7 del presente capitolo dimostrino che la sicurezza della nave non viene compromessa. Mezzi efficaci devono essere disposti per l'evacuazione dell'acqua dalle stive frigorifere.
b) i) Tutte le navi devono avere almeno 3 pompe azionate da una sorgente di energia meccanica e collegate al collettore principale di prosciugamento; una di esse potrà essere azionata dalla macchina principale. Quando il criterio di servizio è uguale o superiore a 30, deve essere installata una pompa indipendente supplementare azionata da energia meccanica;
ii) la seguente tabella dà il numero delle pompe richieste:
 

CRITERIO DI SERVIZIO

Meno di 30

30 ed oltre

Pompa azionata dalla motrice principale (può essere sostituita da una pompa indipendente ad energia meccanica) 1 1
Pompe indipendenti 2 3


iii) le pompe d'igiene, le pompe di zavorra e le pompe per servizi generali possono essere considerate come pompe di sentina indipendenti quando hanno i necessari collegamenti con l'impianto di prosciugamento delle sentine.
c) Quando è possibile, le pompe delle sentine azionate da energia meccanica devono essere sistemate in compartimenti stagni diversi, ubicati e sistemati in modo che una stessa avaria non possa provocare l'allagamento rapido e simultaneo dei compartimenti stessi. Se le macchine e le caldaie sono in due o più compartimenti stagni, le pompe utilizzabili come pompe di sentina devono per quanto possibile essere distribuite in questi diversi compartimenti.
d) Sulle: navi di lunghezza pari o superiore a metri 91,5. (300 piedi) o che abbiano un criterio di servizio pari o superiore a 30, le sistemazioni devono essere tali che almeno una delle pompe azionate con energia meccanica possa essere adoperata in tutte le normali circostanze nelle quali una nave pub subire un allagamento durante la navigazione. Questa condizione è considerata adempiuta se:
i) una delle pompe prescritte è una pompa di emergenza di sicuro funzionamento anche se completamente sommersa avente sorgente di energia situata al disopra del ponte delle paratie, oppure
ii) le pompe e le loro sorgenti di energia sono distribuite per la lunghezza della nave in maniera tale che in qualsiasi condizione di allagamento che la nave sia tenuta a fronteggiare, almeno una pompa, situata in un compartimento non danneggiato, possa essere adoperata.
e) Ad eccezione delle pompe supplementari che possono essere istallate per servire esclusivamente i gavoni, ogni pompa di sentina prescritta deve avere le sistemazioni necessarie per poter aspirare acqua da qualsiasi compartimento per il quale il paragrafo a) della presente Regola prescrive il prosciugamento.
f) i) Ciascuna pompa di sentina, azionata da energia meccanica, deve poter imprimere all'acqua nel collettore principale di sentina una velocità non inferiore a 122 metri (400 piedi) per minuto primo. Le pompe di sentina indipendenti, azionate da energia meccanica e situate nei locali dell'apparato motore, devono avere aspirazioni dirette in questi locali; non occorre però che siano richieste più di due di tali aspirazioni per ciascuno di detti locali. Se vi sono due o più di tali aspirazioni, almeno una deve essere a destra e una a sinistra. L'Amministrazione può esigere che le pompe di sentina indipendenti azionate da energia meccanica e collocate in altri compartimenti abbiano delle aspirazioni dirette separate. Le aspirazioni dirette devono essere convenientemente disposte e quelle nel compartimento dell'apparato motore devono avere un diametro non inferiore a quello del collettore principale di sentina;
ii) sulle navi con combustione a carbone deve essere sistemato nel locale antistante i forni, in aggiunta alle altre aspirazioni previste dalla presente Regola, un tubo flessibile di aspirazione di diametro conveniente e di lunghezza sufficiente, che possa essere collegato con l'aspirazione di una pompa indipendente ad energia meccanica.
g) i) Oltre all'aspirazione o alle aspirazioni dirette di sentina richieste dal paragrafo f) della presente Regola, nel locale dell'apparato motore vi deve essere una aspirazione diretta dalla pompa di circolazione principale, con imbocco di aspirazione a livello idoneo, per il prosciugamento del locale macchine e munita di valvola di non ritorno. Il diametro del tubo di aspirazione diretta deve essere almeno uguale a due terzi di quello dell'orifizio di aspirazione della pompa per i piroscafi e uguale al diametro dell'orifizio della pompa nel caso di motonavi;
ii) se nell'opinione dell'Amministrazione la pompa principale di circolazione non è adatta a tale scopo, deve essere sistemata per il prosciugamento del locale dell'apparato motore un'aspirazione diretta di emergenza dalla più potente pompa meccanica indipendente utilizzabile e al livello idoneo; tale aspirazione deve avere diametro uguale a quello del tubo di aspirazione principale della pompa stessa. La capacità della pompa così connessa deve essere superiore, in misura giudicata sufficiente dall'Amministrazione, rispetto a quella richiesta per una pompa di prosciugamento dell'impianto medesimo;
iii) i dispositivi di manovra delle valvole di presa dal mare e di aspirazione diretta devono essere portati ben al di sopra del pagliolo del locale dell'apparato motore;
iv) se il combustibile è, o può essere, carbone e non esiste paratia stagna fra le macchine e le caldaie, ogni pompa di circolazione che sia impiegata conformemente alle prescrizioni del comma i) del presente paragrafo deve avere uno scarico diretto fuori bordo, o, in via alternativa, deve avere una valvola di sorpasso alla tubatura di scarico della pompa di circolazione.
h) i) Tutte le tubature relative alle pompe richieste per il prosciugamento delle stive e dei locali dell'apparato motore devono essere completamente distinte dalle tubature che possono venire usate per riempire o vuotare i depositi destinati al trasporto dell'acqua o del combustibile liquido;
ii) tutte le tubature di prosciugamento delle sentine situate entro o sotto i depositi di carbone o di combustibile liquido o nei locali macchina o caldaie, compresi i locali in cui sono sistemate casse di decantazione o pompe del combustibile liquido, devono essere di acciaio o di altro materiale approvato.
i) Il diametro del collettore principale di sentina deve essere calcolato secondo la formula seguente, intendendosi che il diametro interno reale di esso può essere della misura standard più vicina accettabile dall'Amministrazione:

Dove d è il diametro interno del collettore principale di sentina in millimetri; L e B sono rispettivamente la lunghezza e la larghezza della nave in metri ai sensi della definizione della Regola 2 del presente capitolo e D è l'altezza di costruzione della nave in metri, misurata al ponte delle paratie.
Oppure:

Dove d è il diametro interno del collettore principale in pollici; L e B sono rispettivamente la lunghezza e la larghezza della nave, in piedi, ai sensi della definizione della Regola 2 del presente capitolo, e D è l'altezza di costruzione della nave, in piedi, misurata al ponte delle paratie. Il diametro dei branchetti delle tubature di sentina deve essere stabilito dall'Amministrazione con apposite regole.
j) La sistemazione dell'impianto di pompe di sentina e di zavorra deve essere tale da impedire che l'acqua passi dal mare o dalle cisterne di zavorra nelle stive o nei locali dell'apparato motore o da un compartimento ad un altro. Speciali misure devono essere prese in particolare per impedire che una stiva cisterna collegata con tubature di sentina e con tubatura di zavorra possa essere inavvertitamente messa in comunicazione col mare quando contiene carico, o prosciugata quando contiene acqua di zavorra.
k) Devono essere prese misure per impedire che qualsiasi compartimento servito da un tubo di aspirazione di sentina possa allagarsi nel caso in cui detto tubo venga rotto o altrimenti danneggiato in un altro compartimento in seguito a collisione o incaglio. A tale scopo, quando detto tubo si trova, in una parte qualsiasi, ad una distanza dalla murata inferiore ad un quinto della larghezza della nave (misurata perpendicolarmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione), o in una chiglia a cassone, deve essere dotato di valvola di non ritorno nel compartimento contenente l'estremità aperta di detto tubo.
l) Tutte le cassette di distribuzione, i rubinetti e le valvole relative all'impianto delle pompe di sentina devono essere situati in posizione sempre accessibile nelle ordinarie condizioni di servizio. Essi devono essere sistemati in modo che, in caso di allagamento, una delle pompe di sentina possa essere operativa in qualsiasi compartimento. Inoltre l'avaria di una pompa o della tubazione che la collega con il collettore principale di sentina, all'esterno di una linea situata ad un quinto della larghezza della nave, non deve mettere fuori uso il restante impianto di prosciugamento della sentina. Se esiste un solo sistema di tubazioni comune per tutte le pompe, i rubinetti o le valvole necessarie per comandare le aspirazioni di sentina devono essere manovrabili dal di sopra del ponte delle paratie. Se oltre all'impianto principale delle pompe di sentina esiste un impianto di emergenza, quest'ultimo deve essere indipendente dall'impianto principale e sistemato in modo che la pompa di emergenza possa agire in qualunque compartimento in caso di allagamento; in tal caso occorre che siano manovrabili dal disopra del ponte delle paratie soltanto i rubinetti e le valvole necessari per il funzionamento dell'impianto di emergenza.
m) Tutti i rubinetti e le valvole, menzionati nel paragrafo i) della presente Regola, che si possono manovrare dal disopra del ponte delle paratie, devono avere i loro comandi, nei loro posti di manovra, chiaramente contrassegnati e muniti di dispositivi atti ad indicare se essi sono aperti o chiusi.

 

Regola 19
Informazioni sulla stabilità per navi da passeggeri e per navi da carico (*)

a) Le navi da passeggeri e le navi da carico devono subire, dopo la loro ultimazione, una prova che permetta di determinare gli elementi della loro stabilità. Il comandante deve ricevere tutte le indicazioni che gli sono necessarie per metterlo in grado, in modo semplice e rapido, di determinare la caratteristica di stabilità della nave in tutte le condizioni di esercizio. Conia di tali informazioni deve essere consegnata all'Amministrazione.
b) Se una nave subisce delle modifiche tali da variare in modo apprezzabile le informazioni sulla stabilità fornite al comandante, nuove informazioni devono essere formulate e fornite al comandante. Se necessario, si deve ripetere la prova di stabilità della nave.
c) L'Amministrazione può dispensare una nave dalla prova di stabilità purché disponga di elementi base dedotti dalla prova di stabilità di una nave gemella o purché sia dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che le informazioni sulla stabilità della nave esentata, in tal modo dedotte dagli anzidetti elementi base, sono sicuramente attendibili.
d) L'Amministrazione può ugualmente dispensare dalla prova di stabilità una nave singola o una serie di navi, specialmente progettate per il trasporto di liquidi o minerali alla rinfusa, quando dati esistenti per navi simili dimostrino chiaramente che, tenuto conto delle proporzioni e sistemazioni della nave, si avrà sempre, in tutte le probabili condizioni di carico, una altezza metacentrica più che sufficiente.
--------------
(*) È necessario riferirsi alla raccomadazione relativa alla stabilità allo stato integro delle navi da passeggeri e da carico la cui lunghezza non superi i 100 metri, che è stata adottata dall'Organizzazione (risoluzione A 167 - ES IV) e agli emendamenti adottati dall'Organizzazione (risoluzione A 206 - VII).


 

Regola 20
Piani per il controllo della nave in caso di avaria.

Devono essere esposti permanentemente, per debita conoscenza dell'ufficiale responsabile della nave, piani indicanti con chiarezza, per ogni ponte e stiva, i limiti dei compartimenti stagni, le loro aperture con i rispettivi mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi comandi, e le misure da adottare nel caso di un qualsiasi sbandamento dovuto ad allagamento. Inoltre opuscoli contenenti le sopramenzionate informazioni devono essere messi a disposizione degli ufficiali della nave.

 

Regola 21
Indicazioni, manovre ed ispezioni periodiche delle porte stagne, ecc.

a) La presente Regola si applica alle navi nuove ed alle navi esistenti.
b) Settimanalmente si deve procedere ad esercitazioni di manovra delle porte stagne, dei portellini di murata, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e degli scarichi delle immondizie. Sulle navi effettuanti viaggi la cui durata supera una settimana deve essere fatta una esercitazione completa prima di lasciare il porto ed altre in seguito durante la navigazione, almeno una volta alla settimana. Su tutte le navi deve essere fatta quotidianamente la manovra di tutte le porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, che vengono, usate in navigazione.
c) i) Le porte stagne, ivi compresi i meccanismi e gli indici ad esse connessi e tutte le valvole, la cui chiusura è necessaria per rendere stagno un compartimento, nonché tutte le valvole il cui funzionamento è necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria, devono essere ispezionate periodicamente in navigazione almeno una volta alla settimana;
ii) tali valvole, porte e meccanismi devono essere provvisti delle necessarie indicazioni in modo che ne sia reso sicuro l'uso appropriato in caso di bisogno, ai fini della massima sicurezza.

 

Regola 22
Annotazioni nel giornale di bordo.

a) La presente Regola si applica alle navi nuove ed alle navi esistenti.
b) Tutte le porte a cerniera, le lamiere rimovibili, i portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli da carico, i portelli di carbone e le altre aperture che devono rimanere chiuse durante la navigazione in applicazione delle presenti Regole devono essere chiuse prima della partenza. L'ora di chiusura e l'ora di apertura (quando l'apertura è autorizzata dalle presenti Regole) devono essere annotate nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione.
c) Nel giornale di bordo devono essere annotate anche tutte le esercitazioni ed ispezioni prescritte dalla precedente Regola 21 del presente capitolo, come pure qualsiasi difetto che venga riscontrato.

 

PARTE C. - INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINARIO (4)
(La parte C riguarda navi da passeggeri e navi da carico)

Regola 23
Generalità

a) Le installazioni elettriche nelle navi da passeggeri devono essere tali che:
i) i servizi essenziali per la sicurezza siano mantenuti nelle varie condizioni di emergenza;
ii) la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave sia assicurata contro i pericoli di natura elettrica.
b) Le navi da carico sono soggette alle Regole 26, 27, 28, 29, 30 e 32 di questo capitolo.

 

Regola 24
Fonte principale di energia elettrica sulle navi da passeggeri.

a) Ogni nave da passeggeri sulla quale l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare i servizi ausiliari indispensabili per la propulsione e la sicurezza della nave deve essere provvista di almeno due gruppi elettrogeni principali. La potenza di questi gruppi deve essere tale che sia ancora possibile assicurare i servizi di cui al comma a) i) della precedente Regola 23 del presente capitolo in caso di arresto di uno di questi gruppi.
b) In una nave da passeggeri nella quale vi sia una sola centrale elettrica principale, il quadro principale deve trovarsi nella stessa zona principale di incendio dove si trova la centrale. Quando vi sia più di una centrale principale, è ammesso che vi sia un solo quadro principale.

 

Regola 25
Fonte di energia elettrica di emergenza sulle navi da passeggeri.

a) Sopra il ponte delle paratie e fuori del cofano dell'apparato motore vi deve essere una fonte autonoma di energia elettrica di emergenza. La posizione di questa fonte, in rapporto alla fonte o alle fonti principali di energia elettrica, deve essere tale da assicurare - a soddisfazione dell'Amministrazione - che un incendio o altro incidente al locale apparato motore (come definito al comma h) della Regola 2 di questo capitolo) non influisca sulla somministrazione o distribuzione dell'energia di emergenza. La fonte di emergenza non deve trovarsi a proravia della paratia di collisione.
b) L'energia disponibile deve essere sufficiente ad alimentare tutti quei servizi che, a giudizio dell'Amministrazione, sono necessari per la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio in caso di emergenza, tenendo conto di quei servizi che dovrebbero poter funzionare contemporaneamente.
Considerazione particolare deve essere data a:
- illuminazione di emergenza alle stazioni di imbarco sul ponte e sulle murate;
- illuminazione di emergenza in tutti i corridoi, scale o uscite;
- illuminazione di emergenza nei locali macchina e nelle stazioni di comando definite al paragrafo r) della Regola 3 del capitolo II-2;
- funzionamento della pompa dell'impianto automatico a spruzzo;
- alimentazione dei fanali di navigazione;
- lampada per segnalazioni diverse (se azionata dall'impianto elettrico principale di bordo).
L'energia elettrica deve essere assicurata per la durata di 36 ore, a meno che, nel caso di navi destinate regolarmente a viaggi di breve durata, l'Amministrazione accetti un tempo minore, se ritiene che possa aversi lo stesso grado di sicurezza.
c) La fonte di energia elettrica di emergenza può essere:
i) un generatore azionato da un adatto primo motore, con un rifornimento di combustibile indipendente e con dispositivo di avviamento approvati. Il combustibile usato deve avere un punto di infiammabilità non inferiore a 43° C (110° F);
ii) una batteria di accumulatori capace di sopperire al carico di emergenza senza ricariche o eccessiva caduta di tensione.
d) i) Quando la fonte di energia d'emergenza è fornita da un generatore, deve essere prevista una fonte di energia d'emergenza temporanea, consistente in una batteria di accumulatori di capacità sufficiente per:
1) alimentare l'illuminazione di emergenza continuativamente per mezz'ora;
2) permettere la manovra delle porte stagne (se azionate elettricamente); non è però necessario che possano essere chiuse tutte simultaneamente;
3) azionare gli indicatori (se azionati elettricamente) che mostrano se le porte stagne azionate meccanicamente sono aperte o chiuse, e
4) azionare i segnali sonori (se azionati elettricamente) che avvisano che le porte stagne azionate meccanicamente sono in chiusura.
I dispositivi devono essere tali che la fonte temporanea di energia di emergenza entri in funzione automaticamente nel caso di mancato funzionamento della alimentazione normale;
ii) quando la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una batteria di accumulatori, vi devono essere dispositivi atti ad assicurare che l'illuminazione di emergenza entri in funzione automaticamente nel caso di mancato funzionamento della fonte principale di illuminazione.
e) Nel locale apparato motore - e preferibilmente sul quadro principale - deve esservi un indicatore che segnali quando una qualunque batteria di accumulatori, installata ai sensi della presente Regola, è scarica.
f) i) Il quadro di emergenza deve essere sistemato il più vicino possibile alla fonte di energia di emergenza;
ii) quando la fonte di energia di emergenza è costituita da un generatore, il quadro di emergenza deve essere sistemato nello stesso locale del generatore, a meno che ciò non comprometta il funzionamento del quadro stesso;
iii) nessuna batteria di accumulatori sistemata ai sensi della presente Regola deve essere installata nello stesso locale del quadro di emergenza;
iv) l'Amministrazione può permettere che nelle condizioni normali il quadro di emergenza sia alimentato dal quadro principale.
g) La sistemazione deve essere tale che tutta l'installazione di emergenza funzioni anche quando la nave sia inclinata trasversalmente di 22 e 1/2 e/o longitudinalmente di 10°.
h) La fonte di energia di emergenza (ed anche quella temporanea, se esistente) deve essere provata periodicamente; questa prova deve includere il controllo dei dispositivi automatici.

 

Regola 26
Fonte di energia elettrica di emergenza sulle navi da carico.

a) Navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 5.000 tonnellate:
i) sulle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 5.000 tonnellate vi deve essere una fonte autonoma di energia di emergenza - a soddisfazione dell'Amministrazione - al di sopra del ponte continuo più alto e fuori del cofano dell'apparato motore, tale che il suo funzionamento continuo sia assicurato in caso di incendio o di altri incidenti che mettano fuori uso l'installazione elettrica principale;
ii) la potenza disponibile deve essere sufficiente ad alimentare tutti quei servizi che - a giudizio dell'Amministrazione - sono necessari per la sicurezza di tutte le persone a bordo in caso di emergenza, tenendo conto di quei servizi che potrebbero dover funzionare contemporaneamente. Speciale considerazione deve essere data:
1) all'illuminazione di emergenza alle varie stazioni di imbarco sul ponte o sulle murate; in tutti i corridoi, scale ed uscite; nel locale dell'apparato motore principale; nel locale dei gruppi elettrogeneratori principali sul ponte di comando e nella sala nautica;
2) al segnale d'allarme;
3) ai fanali di navigazione (se solamente elettrici) e alla lampada per segnalazioni diurne (se azionata dall'impianto principale di bordo).
L'energia elettrica deve essere assicurata e mantenuta per una durata di 6 ore;
iii) la sorgente di energia di emergenza può essere:
1) una batteria di accumulatori capace di sopperire al carico di emergenza senza ricariche od eccessiva caduta di tensione;
2) un elettrogeneratore azionato da un adatto primo motore, con un rifornimento di combustibile indipendente e con dispositivi di avviamento a soddisfazione dell'Amministrazione. Il combustibile usato deve avere un punto di infiammabilità non minore di 43° C (110° F);
iv) la sistemazione deve essere tale che tutta l'installazione di emergenza funzioni anche quando la nave sia inclinata trasversalmente di 22° e 1/2 e/o longitudinalmente di 10°.
Devono essere prese misure per assicurare la verifica, ad intervalli regolari, del funzionamento dell'insieme delle installazioni di emergenza.
b) Navi da carico di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate:
i) sulle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate, vi deve essere una fonte autonoma di energia elettrica di emergenza, sistemata a soddisfazione dell'Amministrazione e capace di alimentare l'illuminazione ai posti di messa in mare e di deposito dei mezzi di salvataggio come prescritto dal comma a) ii), b) ii) e b) iii) della Regola 19 del capitolo III, ed inoltre tutti quegli altri servizi che l'Amministrazione giudichi necessari, tenuto conto di quanto indicato dalla Regola 38 del capitolo III;
ii) l'energia disponibile deve essere assicurata e mantenuta per un periodo di almeno 3 ore;
iii) queste navi sono soggette anche ai commi iii), iv) e v) del paragrafo a) della presente Regola.

 

Regola 27
Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica.

a) Navi da passeggeri e navi da carico:
i) 1) tutte le parti metalliche esposte delle macchine elettriche o dell'apparecchiatura elettrica che non sono destinate ad essere in tensione, ma possono andare in tensione in condizioni di guasto, devono essere collegate a massa. Tutti gli apparecchi elettrici devono essere costruiti ed installati in modo che non esistano pericoli in condizioni normali di utilizzazione;
2) i corpi metallici di tutte le lampade elettriche portatili, attrezzi e apparecchi similari, forniti come equipaggiamento della nave e funzionanti ad una tensione superiore a quella "di sicurezza" (che deve essere prescritta dall'Amministrazione), devono essere collegati a massa per mezzo di un adatto conduttore, a meno che non siano stati presi provvedimenti equivalenti, come doppio isolamento o trasformatore di isolamento. L'Amministrazione può richiedere speciali precauzioni addizionali per lampade elettriche portatili, attrezzi o apparecchi similari che devono essere usati in locali umidi;
ii) i quadri principali e di emergenza devono essere sistemati in modo che sia facile l'accesso davanti e di dietro senza pericolo per le persone addette. Le parti laterali e posteriori e, se necessario, quelle anteriori dei quadri devono essere protette in modo adatto. Vi devono essere tappeti isolanti o grate isolanti (carabottini) davanti e dietro se necessario. Le parti esposte dove la tensione in rapporto alla massa superi quella che deve essere stabilita dall'Amministrazione non devono essere installate sulla facciata dei quadri;
iii) 1) quando viene usato, come sistema di distribuzione, quello del "ritorno per scafo", devono essere prese speciali precauzioni a soddisfazione dell'Amministrazione;
2) il sistema del ritorno per scafo non deve essere usato nelle navi petroliere;
iv) 1) tutti i rivestimenti metallici e le armature dei cavi devono essere elettricamente continui e devono essere collegati a massa;
2) se i cavi non hanno né rivestimento metallico né armatura e vi può essere rischio di incendio in caso di guasto di natura elettrica, l'Amministrazione deve esigere che siano prese speciali precauzioni;
v) le apparecchiature di illuminazione devono essere sistemate in modo da evitare sovratemperature dannose ai conduttori e da impedire che il materiale circostante si riscaldi eccessivamente;
vi) le condutture devono essere sollevate in modo da impedire l'usura per sfregamenti od altri danni;
vii) ogni singolo circuito deve essere protetto contro i cortocircuiti. Ogni singolo circuito deve pure essere protetto contro i sovraccarichi, eccetto nel caso indicato alla Regola 30 del presente capitolo o dove l'Amministrazione consente deroghe.
L'intensità nominale di ogni circuito deve essere permanentemente indicata insieme con la portata e la taratura dell'adatto apparecchio di protezione contro il sovraccarico;
viii) le batterie di accumulatori devono essere sistemate convenientemente, e i locali destinati prevalentemente per le batterie devono essere opportunamente costruiti ed efficacemente ventilati.
b) Navi esclusivamente da passeggeri:
i) i sistemi di distribuzione devono essere tali che un incendio in una zona principale di incendio non ostacoli il funzionamento di servizi essenziali di ogni altra zona principale d'incendio. Questa norma si intenderà osservata se i circuiti elettrici principali e d'emergenza che attraversano una qualsivoglia zona saranno distanziati il più possibile tra loro, sia verticalmente che orizzontalmente;
ii) i cavi elettrici devono essere di un tipo che non propaghi la fiamma, a soddisfazione dell'Amministrazione. Questa può domandare requisiti addizionali per i cavi elettrici, in spazi particolari della nave, allo scopo di prevenire incendi od esplosioni;
iii) negli spazi dove è possibile che si accumulino miscele di gas e di vapori infiammabili, non deve esservi alcuna sistemazione elettrica, a meno che sia del tipo che non provochi l'applicazione di dette miscele, come per esempio una apparecchiatura antideflagrante appropriata;
iv) un circuito elettrico che si trovi in un carbonile o in una stiva deve essere provvisto, fuori dal locale, di un interruttore di isolamento;
v) giunzioni di tutti i conduttori - salvo i circuiti di trasmissione a bassa tensione - devono essere fatte solo in cassette di giunzione o di derivazione. Tali cassette o accessori di condutture elettriche devono essere costruiti in modo da impedire che il fuoco si sprigioni dalla cassetta o dall'accessorio. Quando la giunzione di un cavo viene effettuata per impiombatura ciò deve essere fatto solo con un metodo approvato, tale che siano mantenute le proprietà originali - meccaniche ed elettriche - del cavo stesso;
vi) i cavi elettrici delle comunicazioni interne, indispensabili al mantenimento della sicurezza e al funzionamento dei segnali d'allarme, non devono attraversare le cucine, i compartimenti e gli altri locali che presentano un elevato rischio d'incendio, salvo che nella misura in cui è necessario per assicurare le comunicazioni con i locali chiusi o per darvi l'allarme. Per le navi la cui struttura e le cui piccole dimensioni non permettono il rispetto di queste prescrizioni, a soddisfazione dell'Amministrazione, devono essere prese disposizioni per assicurare una efficace protezione di questi cavi elettrici nei tratti che attraversano le cucine, i compartimenti macchine e gli altri locali chiusi che presentano un elevato rischio d'incendio.
c) Navi esclusivamente da carico.
Dispositivi che possono generare archi non devono essere installati in compartimenti adibiti principalmente a batterie di accumulatori, a meno che detti dispositivi non siano del tipo antideflagrante appropriato.

 

Regola 28
Marcia indietro.

a) Navi da passeggeri e navi da carico.
Le navi devono avere una sufficiente potenza di marcia indietro, in modo da assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale.
b) Navi esclusivamente da passeggeri.
La capacità del macchinario di invertire la direzione dell'albero dell'elica in un tempo sufficiente, sotto condizioni di manovra normali, e così di portare la nave ad arrestarsi dalla massima velocità di marcia avanti di servizio, deve essere dimostrata alla prima visita.

 

Regola 29
Mezzi di governo (*)

a) Navi da passeggeri e navi da carico:
i) le navi devono avere un mezzo di governo principale e un mezzo di governo ausiliario, a soddisfazione dell'Amministrazione;
ii) il mezzo di governo principale deve essere di adeguata robustezza e deve essere sufficiente per governare la nave alla massima velocità di servizio. Esso e l'asta del timone devono essere di costruzione tale da non essere danneggiati alla massima velocità in marcia indietro;
iii) il mezzo di governo ausiliario deve essere di adeguata robustezza e deve essere sufficiente per governare la nave ad una velocità che possa ancora essere considerata di navigazione; esso deve essere tale da poter essere messo in azione rapidamente in caso di emergenza;
iv) la posizione esatta del timone, se manovrato meccanicamente, deve essere indicata alla stazione principale di governo.
b) Navi esclusivamente da passeggeri:
i) il mezzo di governo principale deve essere capace di portare il timone da 35° da una parte a 35° dalla parte opposta con la nave in marcia avanti alla massima velocità di servizio. Il timone deve poter essere portato da 35° da una parte a 30° dalla parte opposta in almeno 28 secondi, alla massima velocità di servizio;
ii) il mezzo di governo ausiliario deve essere azionato meccanicamente ogni qual volta l'Amministrazione richieda un'asta di timone di oltre 228,6 millimetri (9 pollici) di diametro, in corrispondenza della barra;
iii) se le unità meccaniche del mezzo di governo principale e le loro connessioni sono sistemate in doppio a soddisfazione dell'Amministrazione, e ciascuna unità meccanica consente al mezzo di governo di soddisfare alle norme del comma i) del presente paragrafo, non è richiesto un mezzo di governo ausiliario;
iv) qualora l'Amministrazione richieda un'asta di timone avente diametro maggiore di 228,6 millimetri (9 pollici), in corrispondenza della barra, vi deve essere un'altra stazione di governo situata a soddisfazione dell'Amministrazione. I dispositivi di manovra a distanza dei mezzi di governo dalle stazioni principale e ausiliaria devono essere tali - a soddisfazione dell'Amministrazione - che la messa fuori uso di un dispositivo non impedisca di governare la nave per mezzo dell'altro dispositivo;
v) devono essere provveduti mezzi, a soddisfazione dell'Amministrazione, atti a trasmettere ordini dal ponte di comando alla stazione di governo ausiliaria.
c) Navi esclusivamente da carico:
i) il mezzo di governo ausiliario deve essere azionato meccanicamente ogni qual volta l'Amministrazione richieda un'asta di timone di diametro maggiore di 355,6 millimetri (14 pollici) in corrispondenza della barra;
ii) se le unità meccaniche del mezzo di governo e le loro connessioni sono sistemate in doppio a soddisfazione dell'Amministrazione, e ciascuna unità soddisfa a quanto prescritto al comma iii) del paragrafo a) della presente Regola, non è richiesto un mezzo di governo ausiliario, purché le unità e le connessioni sistemate in doppio ed operanti insieme soddisfino al comma ii) del paragrafo a) della presente Regola.
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(*)È conveniente riportarsi alla raccomandazione sui mezzi di governo delle navi di grosso tonnellaggio adottata dall'Organizzazione (risoluzione A. 210 - VII).


 

Regola 30
Mezzi di governo elettrici ed elettro-idraulici (*)

a) Navi da passeggeri e da carico.
In un luogo adatto, a soddisfazione dell'Amministrazione, devono essere sistemati indicatori di marcia dei motori del mezzo di governo elettrico od elettro-idraulico.
b) Navi da passeggeri (di qualunque stazza) e navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 5.000 tonnellate:
i) i mezzi di governo elettrici ed elettro-idraulici devono essere serviti da due circuiti alimentati dal quadro principale. Uno dei circuiti può passare attraverso il quadro di emergenza, se esiste.
Ogni circuito deve essere proporzionato per alimentare tutti i motori che sono ad esso normalmente collegati e che funzionano contemporaneamente. Se nel locale del meccanismo del timone vi sono dispositivi di commutazione che permettono ai circuiti di alimentare certi motori, o combinazione di motori, ciascun circuito deve essere proporzionato per la condizione di carico più severa. I circuiti devono essere distanziati tra loro il più possibile, per tutta la loro lunghezza;
ii) per questi circuiti e motori deve essere prevista soltanto la protezione contro i cortocircuiti.
c) Navi da carico di meno di 5.000 tonnellate di stazza lorda:
i) le navi da carico sulle quali l'energia elettrica è la sola sorgente di energia, sia per la timoniera principale sia per l'ausiliaria, devono rispondere al comma b) della presente Regola; se però la timoniera ausiliaria è azionata da un motore destinato prevalentemente ad altri servizi, il comma b) ii) può non essere osservato, purché l'Amministrazione sia soddisfatta dei dispositivi di protezione adottati;
ii) per i motori del mezzo di governo principale elettrico od elettro-idraulico, e per il circuito o i circuiti che li alimentano, deve essere prevista soltanto la protezione contro i corto circuiti.
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(*)È conveniente riportarsi alla raccomandazione sui mezzi di governo delle navi di grosso tonnellaggio adottata dall'Organizzazione (risoluzione A. 210 - VII).


 

Regola 31
Posizione delle installazioni di emergenza sulle navi da passeggeri.

La fonte di energia elettrica di emergenza, le pompe da incendio di emergenza, le pompe di sentina di emergenza, le batterie di bombole di CO2 per l'estinzione degli incendi, e le altre installazioni di emergenza essenziali per la sicurezza della nave non devono essere installate a proravia della paratia di collisione.

 

Regola 32
Comunicazioni tra il ponte di comando e la sala macchine.

Le navi devono essere dotate di due mezzi di comunicazione d'ordini dal ponte di comando alla sala macchine. Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo da locale macchine.

 

CAPITOLO II-2
COSTRUZIONE - PREVENZIONE - SEGNALAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO

PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI (*)

Regola 1
Applicazione

a) Per l'applicazione del presente capitolo:
i) una nave da passeggeri nuova è sia una nave la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stadio equivalente il giorno di entrata in vigore dalla presente Convenzione o posteriormente, sia una nave da carico trasformata per essere adibita a servizio passeggeri, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente. Tutte le altre navi da passeggeri sono considerate navi da passeggeri esistenti;
ii) una nave da carico nuova è una nave da carico la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stadio equivalente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente;
iii) una nave sulla quale sono state effettuate delle riparazioni, delle modifiche o delle trasformazioni, così come le diverse sistemazioni che ne risultano, deve continuare a soddisfare almeno alle prescrizioni che le erano applicabili. Similmente una nave esistente non deve, in linea di massima, allontanarsi dalle prescrizioni applicabili ad una nave nuova più di quanto non se ne sia allontanata in precedenza. Le riparazioni, modifiche e trasformazioni di rilevante importanza, così come le diverse sistemazioni che ne risultano, dovranno soddisfare alle prescrizioni applicabili ad una nave nuova, nella misura in cui l'Amministrazione lo giudichi possibile e ragionevole.
b) Salvo esplicite disposizioni contrarie:
i) le Regole da 4 a 16 della parte A del presente capitolo si applicano alle navi nuove;
ii) la parte B del presente capitolo si applica alle navi nuove da passeggeri che trasportino più di 36 passeggeri;
iii) la parte C del presente capitolo si applica alle navi nuove da passeggeri che non trasportino più di 36 passeggeri;
iv) la parte D del presente capitolo si applica alle navi da carico nuove;
v) la parte E del presente capitolo si applica alle navi cisterna nuove.
c) i) La parte F del presente capitolo si applica alle navi da passeggeri esistenti che trasportino più di 36 passeggeri;
ii) le navi da passeggeri esistenti che non trasportino più di 36 passeggeri e le navi da carico esistenti dovranno soddisfare alle disposizioni seguenti:
1) nel caso di navi le cui chiglie sono state impostate o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente il giorno di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, l'Amministrazione dovrà cercare che vengano rispettate le prescrizioni applicate in virtù di quanto disposto dal capitolo II della succitata Convenzione circa le navi nuove, come definite in questo capitolo;
2) nel caso di navi le cui chiglie sono state impostate o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare, e posteriormente ma prima della entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960, l'Amministrazione dovrà curare che vengano rispettate le prescrizioni applicate in virtù di quanto disposto dal capitolo 2 della Convenzione del 1948 per le navi nuove, come definite in questo capitolo;
3) nel caso di navi le cui chiglie sono state impostate o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente prima della data di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare, l'Amministrazione dovrà curare che vengano rispettate le prescrizioni applicate in virtù di quanto disposto dal capitolo II della succitata Convenzione per navi già esistenti, come definite in questo capitolo.
d) L'Amministrazione decide quali delle disposizioni del presente capitolo che non figurano né al capitolo II della Convenzione del 1948 né al capitolo II della Convenzione del 1960 devono essere applicate alle navi esistenti, come definite nella presente Convenzione, oltre alle prescrizioni del comma i) del paragrafo c) della presente Regola.
e) Se l'Amministrazione ritiene che il percorso e le condizioni del viaggio siano tali che l'applicazione di una qualsiasi prescrizione del presente capitolo non sia né ragionevole né necessaria, può esentare da questa prescrizione alcune navi, o categorie di navi, appartenenti al proprio paese, che durante il viaggio non si allontanino di oltre 20 miglia dalla costa più vicina.
f) Nel caso di navi da passeggeri, utilizzate per trasporti speciali di un gran numero di passeggeri, come il trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se giudica praticamente inapplicabili le prescrizioni del presente capitolo, pub esentare dall'applicazione delle prescrizioni in questione le navi appartenenti al proprio paese, a condizione che esse soddisfino integralmente alle seguenti disposizioni:
i) regolamento allegato all'Accordo del 1971 su navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali;
ii) regolamento allegato al Protocollo del 1973 (quando entrerà in vigore) sulle sistemazioni a bordo delle navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali.
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(*)È necessario riportarsi alla raccomandazione sulle misure di sicurezza applicabili alle navi da carico governate senza la costante presenza del personale nei locali macchine, e che completano quelle che normalmente sono considerate necessarie per le navi governate con personale di guardia nei locali macchine, che è stata adottata dall'Organizzazione (risoluzione A. 211 - VII).


 

Regola 2
Principi fondamentali.

Il presente capitolo mira a stabilire sulle navi il grado di prevenzione, di segnalazione e di estinzione di incendio il più elevato possibile. I seguenti principi fondamentali, ai quali si ispirano le Regole del presente capitolo, sono incorporati in queste Regole, secondo le necessità e tenuto conto del tipo di navi e degli eventuali rischi d'incendio:
a) divisione della nave in sezioni verticali principali con paratie aventi una resistenza meccanica e termica;
b) separazione dei locali alloggio dal resto della nave mediante una compartimentazione termica e strutturale;
c) utilizzazione limitata di materiali combustibili;
d) segnalazione dell'incendio nel luogo in cui esso ha origine;
e) localizzazione ed estinzione dell'incendio nel luogo in cui esso ha origine;
f) protezione dei passaggi e delle vie d'accesso ai fini della lotta contro l'incendio;
g) possibilità di una rapida utilizzazione delle installazioni anti-incendio;
h) riduzione dei rischi di accensione dei vapori emanati dal carico.

 

Regola 3
Definizione.

Per l'applicazione del presente capitolo, salvo esplicite disposizioni contrarie:
a) Un "materiale non combustibile" è un materiale che non brucia e non sprigiona vapori infiammabili in quantità sufficiente alla autocombustione, quando è portato ad una temperatura di circa 750° C (1.382° F); questa proprietà è determinata a soddisfazione dell'Amministrazione, mediante appropriato procedimento di prova.
(*) Ogni altro materiale è considerato combustibile.
b) La "prova standard del fuoco è una prova nel corso della quale dei campioni di paratie o ponti vengono esposti in un forno di prova ad una serie di temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I campioni dovranno avere una superficie esposta di almeno metri quadrati 4,65 (50 piedi quadrati) e altezza di metri 2,44 (8 piedi) (o lunghezza nel caso di ponti), simili il più possibile alla costruzione prevista e, quando è il caso, comprendenti almeno una giuntura. La curva standard temperatura-tempo è una curva regolare che passa per i punti seguenti:
alla fine dei primi 5 minuti - 538° C (1.000° F);
alla fine dei primi 10 minuti - 704° C (1.300° F);
alla fine dei primi 30 minuti - 843° C (1.550° F);
alla fine dei primi 60 minuti - 927° C (1.700° F);
c) Le divisioni di classe "A" sono quelle formate da paratie e ponti, corrispondenti a quanto segue:
i) devono essere costruite in acciaio od altro materiale equivalente;
ii) devono essere convenientemente irrobustite;
iii) devono essere costruite in modo da impedire il passaggio del fumo e delle fiamme fino al termine della prova standard di un'ora di fuoco;
iv) devono essere isolate con materiali incombustibili approvati, in modo che la temperatura media della superficie non esposta non superi i 139° C (250° F) in rapporto alla temperatura iniziale e che la temperatura in un punto qualunque di questa superficie, ivi comprese le giunture, non vada oltre i 180° C (325° F) in rapporto alla temperatura iniziale, al termine dei sottonotati periodi di tempo:
Classe "A-60" 60 minuti;
Classe "A-30" 30 minuti;
Classe "A-15" 15 minuti;
Classe "A-0" 0 minuti.
v) l'Amministrazione può esigere una prova di un prototipo di paratia o di ponte per assicurarsi che corrisponda alle sopraddette prescrizioni per quanto si riferisce all'integrità ed all'aumento di temperatura. (9)
d) Le divisioni di tipo "B" sono quelle formate da paratie, ponti o rivestimenti conformi alle disposizioni seguenti:
i) esse devono essere costruite in modo da impedire il passaggio delle fiamme fino al termine della prima mezz'ora di prova standard del fuoco;
ii) esse devono avere un grado di isolamento tale che la temperatura media del lato non esposto non aumenti oltre i 139° C (250° F) in rapporto alla temperatura iniziale e che la temperatura in un punto qualunque di questa superficie esposta, giunture comprese, non superi i 225° C (405° F) rispetto alla temperatura iniziale, al termine dei sottocitati periodi di tempo:
Classe "B-15" 15 minuti;
Classe "B-0" 0 minuti.
iii) esse devono essere costruite con materiali incombustibili approvati e tutti i materiali usati per la loro costruzione e messa in opera devono essere incombustibili, salvo che le parti C e D del presente capitolo non vietino l'impiego di materiale combustibile, nel qual caso questo dovrà essere conforme alla prescrizione riguardante l'aumento massimo della temperatura specificato nel sotto comma ii) del presente comma fino al termine della prima mezza ora di prova standard del fuoco;
iv) l'Amministrazione può esigere che si proceda alla prova di un prototipo di paratia per assicurarsi che corrisponda alle prescrizioni sopraddette per quanto si riferisce all'integrità ed all'aumento di temperatura. (*)
e) Le divisioni di tipo "C" devono essere costruite con materiali incombustibili approvati. Esse non sono tenute a soddisfare alle prescrizioni concernenti il passaggio del fumo e delle fiamme e l'aumento della temperatura.
f) I soffitti e i rivestimenti continui del tipo "B" sono quelli del tipo "B" che si prolungano fino ad una divisione del tipo "A" o "B".
g) Acciaio o altro materiale equivalente: dove ricorre la dizione "acciaio o altro materiale equivalente", per "materiale equivalente" si deve intendere qualsiasi materiale che, per proprietà intrinseche o per isolamento di cui sia provvisto, presenti, dopo essere stato esposto al fuoco per il tempo prescritto, caratteristiche di resistenza ed integrità equivalenti a quelle dell'acciaio (ad esempio, una lega d'alluminio adeguatamente coibentato).
h) Limitata attitudine alla propagazione della fiamma: significa che la data superficie offre una adeguata resistenza al propagarsi della fiamma. Tale proprietà deve essere determinata a soddisfazione dell'Amministrazione mediante appropriato procedimento di prova.
i) Zone verticali principali: sono quei tratti risultanti dalla suddivisione con paratie di classe "A" dello scafo, delle sovrastrutture e delle tughe, la cui lunghezza media ad ogni ponte non superi, in generale, i 40 metri (131 piedi).
j) Locali di alloggio: sono gli spazi adibiti a locali pubblici, corridoi, locali di igiene, cabine, uffici, alloggi equipaggio, sale barbieri, riposterie isolate, ripostigli e locali consimili.
k) Locali pubblici: sono locali di alloggio adibiti ad atrii, sale di soggiorno e locali consimili, delimitati in modo permanente.
l) Locali di servizio: sono quelli usati per cucine, riposterie principali, magazzini (eccettuate le riposterie isolate ed i ripostigli), locali posta, locali valori, officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchina e locali consimili compresi i relativi cofani.
m) Locali da carico: sono tutti gli spazi usati per il carico (incluse le cisterne per carichi liquidi), compresi i relativi cofani.
n) Locali speciali: sono i locali chiusi situati sopra o sotto il ponte delle paratie concepiti per il trasporto di autoveicoli aventi nel serbatoio il carburante necessario alla loro propulsione, ai quali abbiano accesso i veicoli e da cui i medesimi possano uscire con i relativi guidatori ed ai quali abbiano pure accesso i passeggeri.
o) Locali macchina della categoria "A" sono tutti quei locali che contengono:
i) motori a combustione interna utilizzati per l'apparato di propulsione principale e per altri scopi, quando la loro potenza totale è di almeno 373 kW;
ii) caldaia a combustibile liquido, o un gruppo per il trattamento del combustibile liquido compresi i relativi cofani.
p) Locali macchina: sono gli spazi adibiti a locali macchina della categoria A, tutti gli altri locali che contengono l'apparato di propulsione, le caldaie, gruppi per trattamento del combustibile liquido, macchine a vapore, motori a combustione interna, generatori e motori elettrici principali, locali imbarco combustibile liquido, installazioni di ventilazione e di condizionamento d'aria, frigoriferi, stabilizzatori e locali del medesimo tipo compresi i relativi cofani.
q) Per "gruppo di Trattamento del combustibile liquido" si intende l'equipaggiamento necessario a preparare il combustibile liquido destinato ad alimentare una caldaia o il combustibile liquido destinato ad un motore a combustione interna; esso comprende le pompe, i filtri e i radiatori che trattano il combustile ad una pressione di oltre 1,8 chilogrammi per centimetro quadrato (25 libbre per pollice quadrato).
r) Stazioni di comando: sono i locali entro i quali sono sistemati gli apparecchi radio, le apparecchiature principali per la navigazione, il generatore di emergenza o le installazioni centrali di segnalazione ed estinzione di incendio.
s) "Locali contenenti mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio di incendio".
Ai fini dell'applicazione della Regola 20 del presente capitolo si intendono per mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio di incendio quelli qui appresso enumerati (quelli che si trovano nelle cabine, nei locali di riunione, negli uffici o in altri tipi di locali d'abitazione):
i) tutti i mobili fissi come gli scrittoi, armadi, pettiniere, scrittoi con ripostigli per carte, cassettoni, interamente costruiti con materiale non combustibile, essendo tuttavia inteso che la loro superficie d'appoggio può avere un rivestimento combustibile che non superi i 2 millimetri (1/2 pollice) di spessore;
ii) tutto l'arredamento rapidamente amovibile come seggiole, divani, tavole, a condizione che il loro scheletro sia fatto di materiale non combustibile;
iii) tutte le tappezzerie, tende ed altre stoffe aventi un potere di propagazione del fuoco che, a giudizio dell'Amministrazione, non deve essere superiore a quello di una stoffa di lana del peso di 0,8 chilogrammi per metro quadrato (24 once per yarda quadrata);
iv) tutti i rivestimenti del pavimento che abbiano un potere propagativo di fiamma che, a giudizio dell'Amministrazione, non è superiore a quello di una stoffa di lana equivalente utilizzata allo stesso fine; e
v) tutte le superfici esposte delle paratie, rivestimenti e soffitti che abbiano una debole attitudine alla propagazione della fiamma.
t) Il ponte delle paratie: è il ponte più elevato fino al quale si prolungano le paratie trasversali.
u) Portata lorda: è la differenza, espressa in tonnellate metriche, tra il dislocamento di una nave in acqua di densità uguale a 1,025 al galleggiamento a pieno carico, corrispondente al bordo libero estivo assegnato, e il peso a vuoto della nave.
v) "il peso a vuoto": è il dislocamento di una nave espresso in tonnellate metriche, a esclusione del carico, del carburante, dell'olio di grassaggio, dell'acqua di zavorra, dell'acqua dolce e dell'acqua di alimentazione delle caldaie nelle cisterne, delle provviste di bordo, dei passeggeri, dell'equipaggio e dei loro effetti.
w) Un "trasportatore misto": è una nave cisterna concepita per trasportare alternativamente idrocarburi e carichi solidi alla rinfusa.
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(*)È necessario riferirsi alla raccomadazione relativa alla stabilità allo stato integro delle navi da passeggeri e da carico la cui lunghezza non superi i 100 metri, che è stata adottata dall'Organizzazione (risoluzione A 167 - ES IV) e agli emendamenti adottati dall'Organizzazione (risoluzione A 206 - VII).
(*)È necessario riportarsi alla raccomandazione relativa ai metodi di prova al fuoco, applicabili alle divisione di tipo "A" e "B", che è stata adottata dall'Organizzazione (risoluzione A. 163 (ES. IV) e A 215 - VII).

 

Regola 4
Piani per la difesa contro l'incendio.

A bordo di tutte le navi nuove ed esistenti, per guida degli ufficiali, devono essere permanentemente esposti i piani generali indicanti per ciascun ponte la disposizione delle stazioni di comando antincendio, la disposizione delle diverse sezioni delimitate da paratie del tipo "A" e delle sezioni delimitate da paratie di tipo "B" (se esistono), nonché tutte le indicazioni utili circa gli impianti d'allarme, gli impianti rivelatori d'incendio, gli impianti automatici di estinzione, a spruzzo, se ve ne sono, gli impianti per l'estinzione degli incendi, i mezzi d'accesso ai vari compartimenti, ponti, ecc., e gli impianti di ventilazione, ivi comprese le ubicazioni delle serrande di chiusura delle condotte, la posizione degli organi di comando e i numeri di identificazione dei ventilatori che servono ciascuna zona. Un'altra possibilità, lasciata alla discrezione dell'Amministrazione, può essere quella di raccogliere tutti i dati sopraddetti in un opuscolo, una copia del quale deve essere fornita a ciascun ufficiale ed un'altra copia deve essere sempre a disposizione a bordo in un luogo accessibile. Piani ed opuscoli devono essere tenuti aggiornati ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine. Piani ed opuscoli devono essere scritti nella lingua nazionale. Se la lingua nazionale non è né il francese né l'inglese, si deve includere una traduzione in una delle predette lingue. Inoltre, devono essere riunite in un sol volume, sistemato a bordo in luogo di facile accesso, le istruzioni relative alla manutenzione ed al funzionamento dell'insieme dei materiali e delle installazioni di bordo che permettano di lottare contro l'incendio e di circoscriverlo.

 

Regola 5
Pompe d'incendio, collettore principale, prese e manichette.

a) Potenza totale delle pompe da incendio:
i) su una nave da passeggeri, le pompe da incendio prescritte devono essere capaci di erogare, per servizio antincendio, alla pressione più sotto indicata, una portata d'acqua non inferiore ai due terzi della quantità richiesta per le pompe di sentina quando impiegate per prosciugare le sentine;
ii) su una nave da carico, le pompe da incendio prescritte, oltre alla pompa di emergenza (se esiste), devono essere capaci di erogare, per servizio antincendio, alla pressione prescritta, una portata d'acqua non inferiore ai quattro terzi della quantità che ognuna delle pompe indipendenti di sentina di una nave da passeggeri delle stesse dimensioni, allorquando serva a prosciugare le sentine, deve poter erogare in virtù della Regola 18 del capitolo II-1. Tuttavia in nessuna nave da carico è necessario che la capacità totale delle pompe d'incendio superi 180 metri cubi all'ora.
b) Pompe da incendio:
i) le pompe da incendio devono essere indipendenti. Le pompe sanitarie, di zavorra, di sentina, o per servizi generali possono essere considerate come pompe da incendio, purché non vengano normalmente usate per pompare combustibile liquido e, se usate occasionalmente per il travaso o pompaggio di combustibile liquido, siano munite di adatti dispositivi per passare da un servizio all'altro;
ii) sulle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri, la portata delle pompe d'incendio prescritte deve essere almeno uguale all'80 per cento della prescritta portata totale divisa per il numero richiesto di pompe da incendio, e deve in qualsiasi caso avere la potenza sufficiente per lanciare almeno i due getti d'acqua richiesti. Queste pompe da incendio devono avere potenza sufficiente ad alimentare il collettore principale d'incendio nelle condizioni prescritte.
Quando vi è un numero di pompe superiore a quello richiesto, la loro potenza deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
Su tutti gli altri tipi di nave, la portata di ogni pompa d'incendio (che non sia la pompa di soccorso prescritta dalla Regola 52 del presente capitolo) deve essere almeno uguale all'80 per cento della prescritta portata totale divisa per il numero richiesto di pompe d'incendio. Ogni pompa, in ogni caso, deve avere la potenza sufficiente per lanciare almeno i due getti d'acqua richiesti. Le pompe da incendio devono poter alimentare il collettore principale d'incendio nelle condizioni prescritte.
Quando vi è un numero di pompe superiore a quello richiesto, la loro portata deve essere stabilita a soddisfazione dell'Amministrazione;
iii) se le pompe da incendio possono sviluppare una pressione eccedente quella stabilita per le tubazioni d'incendio, prese e manichette, devono essere installate valvole di sicurezza connesse con tutte le pompe. Queste valvole devono essere disposte e regolate in modo da evitare eccessiva pressione in qualsiasi punto del collettore principale di incendio.
c) Pressione nel collettore principale d'incendio:
i) il diametro del collettore principale d'incendio e quello delle tubazioni connesse devono essere sufficienti ad assicurare una efficace erogazione d'acqua alla portata massima richiesta per due pompe d'incendio contemporaneamente in funzione; tuttavia per le navi da carico basta che il diametro sia sufficiente per erogare soltanto 140 metri cubi all'ora;
ii) con due pompe simultaneamente in funzione che erogano la quantità d'acqua prescritta al comma i) di questo paragrafo attraverso i boccalini prescritti al paragrafo g) della presente Regola, per mezzo di prese d'incendio contigue tra loro, ovunque ubicate, devono essere mantenute, per tutte le prese d'incendio le pressioni minime seguenti:
Navi da passeggeri:
di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate: chilogrammi 3,2 per centimetro quadrato (45 libbre per pollice quadrato);
di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, ma inferiore a 4.000: chilogrammi 2,8 per centimetro quadrato (40 libbre per pollice quadrato);
di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate: a soddisfazione dell'Amministrazione.
Navi da carico:
di stazza lorda uguale o superiore a 6.000 tonnellate: chilogrammi 2,8 per centimetro quadrato (40 libbre per pollice quadrato);
di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, ma inferiore a 6.000: chilogrammi 2,6 per centimetro quadrato (37 libbre per pollice quadrato);
di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate: a soddisfazione dell'Amministrazione.
d) Numero e posizione delle prese d'incendio.
Il numero e la posizione delle prese d'incendio devono essere tali che almeno due getti d'acqua che non provengano dalla stessa presa di incendio possano raggiungere qualsiasi parte della nave normalmente accessibile ai passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione. Uno dei due getti deve essere servito da una manichetta di un solo pezzo.
e) Tubazioni e prese d'incendio:
i) per i collettori principali d'incendio e per le prese d'incendio non deve essere usato materiale che possa essere reso facilmente inefficiente dal calore, a meno che non sia adeguatamente protetto. Le tubazioni e le prese d'incendio devono essere sistemate in modo da poterle facilmente unire alle manichette. Sulle navi su cui può essere trasportato carico in coperta, la posizione delle prese d'incendio deve essere tale che esse siano sempre prontamente accessibili e le tubazioni devono essere sistemate, per quanto possibile, in modo da evitare il rischio di subire danno in conseguenza di tale carico. A meno che non vi sa una manichetta con boccalino per ciascuna presa d'incendio, vi deve essere la completa intercambiabilità dei raccordi delle manichette e dei boccalini;
ii) sulle tubazioni devono essere disposti rubinetti o valvole in posizione tale che qualsiasi manichetta possa essere disinnestata mentre le pompe da incendio sono in funzione.
f) Manichette da incendio.
Le manichette devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione e di lunghezza sufficiente per lanciare un getto d'acqua in qualsiasi punto in cui può essere necessario. La loro lunghezza massima deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione. Ciascuna manichetta deve avere il proprio boccalino e i necessari raccordi. Le manichette indicate nel presente capitolo come "manichette da incendio" devono, unitamente a tutti i necessari accessori ed attrezzi, essere tenute pronte all'uso in posizioni chiaramente visibili in vicinanza delle prese d'incendio o dei raccordi. Inoltre, negli spazi interni delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri, le manichette d'incendio devono essere in permanenza collegate alle prese d'incendio.
g) Boccalini:
i) per gli scopi di questo capitolo, i diametri standard dei boccalini devono essere di 12 millimetri (1/2 pollice), 16 millimetri (5/8 di pollice) - 19 millimetri (3/4 di pollice), o di diametri più prossimi possibile a questi. L'utilizzazione dei boccalini di un diametro superiore può essere autorizzata a discrezione dell'Amministrazione;
ii) per i locali di alloggio e di servizio, non è necessario che siano usati boccalini di diametro superiore a 12 millimetri (1/2 pollice);
iii) per i locali macchine e ponti scoperti, il diametro dei boccalini deve essere tale da ottenere l'erogazione massima possibile da due getti, alla pressione indicata al paragrafo c) della presente Regola, quando è in funzione la pompa più piccola, restando inteso che tale diametro non deve essere superiore a 19 millimetri (3/4 di pollice);
iv) nei locali macchina o in altri della stessa natura dove è presente il rischio di spargimento di idrocarburi, i boccalini devono permettere di proiettare acqua a pioggia su questi idrocarburi o devono essere di tipo combinato.
h) Raccordo internazionale per il collegamento a terra. Le flange del raccordo internazionale per il collegamento a terra prescritto a bordo delle navi in virtù del presente capitolo devono avere le dimensioni standard specificate nella tabella seguente:
 

DESCRIZIONE DIMENSIONI

Diametro esterno.......... 178 millimetri (7 pollici)
Diametro interno.......... 64 millimetri (2 pollici e 1/2)
Diametro del circolo dei centri dei bulloni.. 132 millimetri (5 pollici e 1/4)
Fori delle flange......... 4 fori equidistanti di 19 millimetri di diametro (3/4 di pollice) prolungati con feritoia sino all'orlo della flangia
Spessore della flangia.... Almeno di 14,5 millimetri (9/16 di pollice)
Bulloni e dadi ........... 4, ciascuno del diametro di 16 millimetri (5/8 di pollice) e della lunghezza di 50 millimetri (2 pollici)
Il raccordo deve essere costruito di materiale che sopporti una pressione a servizio di 10,5 chilogrammi per centimetro quadrato (150 libbre per pollice quadrato). La flangia deve da un lato avere una superficie piana e dall'altro deve essere unita da un accoppiatoio adattabile alle prese d'incendio e alle manichette della nave. Il raccordo deve essere conservato a bordo della nave insieme con una guarnizione di materiale adatto a sopportare una pressione di servizio di chilogrammi 10,5 per centimetro quadrato (150 libbre per pollice quadrato), con 4 bulloni di 16 millimetri di diametro (5/8 di pollice) e 50 millimetri (2 pollici) di lunghezza e con 8 rondelle.

 

Regola 6
Varie.

a) I radiatori elettrici, se ve ne sono a bordo, devono essere sistemati e costruiti in modo da ridurre al minimo i rischi d'incendio. Non devono essere installati dei radiatori dove l'elemento riscaldante, per effetto del calore emanato, esponga indumenti, tende o altri articoli similari, a carbonizzarsi o a prender fuoco.
b) Per gli impianti cinematografici non possono essere utilizzate pellicole a base di cellulosa.

 

Regola 7
Estintori d'incendio.

a) Tutti gli estintori di incendio devono essere di tipo e caratteristiche approvate.
i) la capacità degli estintori portatili prescritti, del tipo a liquido, non deve essere superiore a 13 litri 1/2 (3 galloni) e non inferiore a 9 litri (2 galloni). Gli estintori di altro tipo devono essere equivalenti, dal punto di vista della maneggiabilità, ad un estintore del tipo a liquido di non più di 13,5 litri (3 galloni) di capacità e dal punto di vista della capacità di estinzione devono essere equivalenti almeno ad un estintore del tipo a liquido da 9 litri (2 galloni);
ii) l'Amministrazione deve stabilire le equivalenze fra i vari tipi di estintori.
b) Devono essere fornite cariche da ricambio in conformità di norme specificate dall'Amministrazione.
c) Non sono ammessi estintori che, secondo l'Amministrazione, contengono un mezzo di estinzione che, spontaneamente o nelle condizioni di utilizzazione previste, sprigioni gas nocivi alle persone.
d) Un estintore portatile a schiuma deve essere composto di un ugello di polverizzazione a schiuma del tipo ad eiezione che possa essere collegato al collettore principale d'incendio per mezzo di una manichetta, e di un serbatoio portatile di liquido schiumogeno di una capacità minima di 20 litri (4,5 galloni) e di un serbatoio di riserva. L'ugello deve essere di misura tale da produrre una schiuma efficace, che possa spegnere un incendio di idrocarburi, in ragione di 1,5 metri cubi (53 piedi cubi) per minuto.
e) Gli estintori devono essere periodicamente controllati e sottoposti alle prove che l'Amministrazione può richiedere.
f) Uno degli estintori portatili destinati ad un determinato locale deve essere collocato vicino all'ingresso di detto locale.

 

Regola 8
Installazioni fisse d'estinzione con gas inerte.

a) Non è autorizzato l'impiego di mezzi d'estinzione che, ad avviso dell'Amministrazione, emettano, sia spontaneamente sia nelle condizioni d'utilizzazione previste, gas tossici in quantità tale da costituire un pericolo per le persone a bordo.
b) Quando è fatto un impiego di gas come mezzo di estinzione, le tubazioni necessarie per convogliare il gas devono essere dotate di valvole o rubinetti sui quali devono essere chiaramente indicati i compartimenti serviti da ogni tubazione. Devono essere prese tutte le necessarie disposizioni affinché per inavvertenza non possa essere inviato gas in un qualsiasi compartimento.
Quando locali da carico, muniti di un tale dispositivo, sono utilizzati come locali da passeggeri, il collegamento con l'impianto di estinzione deve essere eliminato per il tempo che tali locali sono usati per il trasporto di passeggeri.
c) Le tubazioni devono essere disposte in modo da assicurare una efficace distribuzione del gas inerte.
d) i) Quando l'anidride carbonica è usata quale mezzo di estinzione nei locali da carico, la quantità di gas disponibile deve essere sufficiente per fornire un volume minimo di gas libero uguale al 30 per cento del volume lordo del maggior compartimento per carico che possa essere ermeticamente chiuso;
ii) quando l'anidride carbonica è usata quale mezzo di estinzione per i locali macchine della categoria A, la quantità di gas convogliato dalla tubazione deve essere sufficiente per fornire un volume minimo di gas libero uguale alla maggiore delle due seguente quantità:
1) il 40 per cento del volume lordo del maggiore compartimento, volume che deve comprendere il cofano fino al livello in cui la superficie della sezione orizzontale del cofano è uguale o inferiore al 40 per cento di quella del locale considerato, misurata a metà distanza tra il cielo del doppiofondo e la parte inferiore del cofano;
2) il 35 per cento dell'intero volume del maggiore compartimento incluso il cofano.
Tuttavia, per le navi da carico di un tonnellaggio lordo inferiore alle 2.000 tonnellate, le percentuali sovra menzionate possono essere ridotte rispettivamente a 35 per cento e 30 per cento; inoltre più locali contenenti macchine della categoria A, se non completamente separati fra loro, devono essere considerati come formanti un unico compartimento;
iii) quando il volume d'aria libera contenuto in serbatoi di aria all'interno di uno qualunque dei locali macchine della categoria A è tale che, se viene liberata in questo locale al momento dell'incendio, l'efficacia del dispositivo fisso d'estinzione ne sarà gravemente colpita, l'Amministrazione deve prescrivere che sia prevista una quantità supplementare di anidride carbonica;
iv) quando l'anidride carbonica è usata quale mezzo di estinzione sia per gli spazi destinati al carico che per i locali contenenti macchine della categoria A, non è necessario che la quantità del gas sia superiore a quella richiesta per la protezione del maggior compartimento da carico o locale di apparati motori;
v) per l'applicazione del presente paragrafo il volume occupato dal gas deve essere calcolato sulla base di metri cubi 0,56 per ogni chilogrammo (9 piedi cubi per ogni libbra inglese);
vi) quando l'anidride carbonica è usata quale mezzo di estinzione per locali contenenti macchine della categoria A, l'impianto fisso di tubazioni deve essere tale che entro due minuti possa essere scaricato nel locale l'85 per cento del volume del gas prescritto;
vii) i locali nei quali sono depositate le bombole di anidride carbonica devono essere situati in spazi sicuri e facilmente accessibili e la cui ventilazione sia giudicata efficace dall'Amministrazione. Vi si dovrà accedere preferibilmente attraverso il ponte scoperto e, in ogni caso, tramite un'entrata indipendente dai locali protetti. Le porte d'accesso devono essere stagne al gas e le paratie e i ponti che costituiscono i limiti di questi locali devono essere stagni al gas e convenientemente isolati.
e) i) Quando un gas, che non sia anidride carbonica o vapore nei casi previsti al paragrafo f) della presente Regola, è prodotto a bordo e utilizzato come mezzo di estinzione, deve essere un prodotto gassoso di combustione il cui tenore di ossigeno, di ossido di carbonio, di elementi corrosivi e di elementi combustibili solidi non superi il limite autorizzato;
ii) quando un tale gas è l'agente utilizzato in un dispositivo fisso di estinzione per la protezione dei locali macchine della categoria A, deve assicurare una protezione equivalente a quella fornita da un dispositivo fisso ad anidride carbonica;
iii) quando un tale gas è l'agente utilizzato in un dispositivo fisso di estinzione per la protezione dei locali da carico, deve essere in quantità sufficiente per produrre, ogni ora e per un periodo di 72 ore, un volume di gas libero uguale almeno al 25 per cento del volume lordo del più grande compartimento così protetto.
f) In generale, l'Amministrazione non può autorizzare l'utilizzazione del vapore come agente d'estinzione nelle installazioni fisse d'estinzione delle navi nuove. Quando l'utilizzazione del vapore è stata autorizzata dall'Amministrazione, lo potrà solo in zone limitate, in aggiunta all'agente d'estinzione prescritto, e a condizione che la o le caldaie disponibili per produrre questo vapore abbiano una capacità di produzione oraria di almeno un chilogrammo di vapore per 0,75 metri cubi (una libbra per ogni 12 piedi cubi) del volume lordo del più gran compartimento così protetto. Le installazioni devono soddisfare le precedenti disposizioni, e devono inoltre, sotto ogni aspetto, essere conformi alle prescrizioni dell'Amministrazione e dalla stessa giudicate soddisfacenti.
g) Deve essere sistemato un segnale sonoro automatico per dare l'allarme dell'immissione del gas inerte in tutti i locali dove il personale ha normalmente l'accesso. L'allarme deve essere dato per un tempo sufficiente prima dell'immissione del gas.
h) Gli organi di comando di questi dispositivi fissi d'estinzione a mezzo di gas devono essere facilmente accessibili e di semplice funzionamento, e devono essere concentrati in luoghi quanto più ridotti dove non rischino di rimanere isolati a causa di un incendio manifestato nel locale protetto.

 

Regola 9
Impianti fissi di estinzione a schiuma nei locali macchine.

a) Qualsiasi impianto fisso d'estinzione a schiuma prescritto nei locali macchine deve poter fornire tramite dei diffusori fissi, in meno di cinque minuti, una quantità di schiuma sufficiente a coprire, con uno spessore di 150 millimetri (6 pollici), la superficie isolata più vasta sulla quale vi è la possibilità che si sparga del combustibile; deve inoltre poter fornire una quantità di schiuma capace di estinguere fiamme di idrocarburi. Deve inoltre essere prevista una installazione fissa di condutture, rubinetti e valvole di controllo che vada fino ad idonei diffusori, per distribuire la schiuma in maniera efficace. Questa installazione deve permettere di indirizzare la schiuma, in maniera efficace, sulle parti principali dei locali protetti, dove rischia di manifestarsi un incendio. Il tasso di espansione della schiuma non deve superare 12.
b) Gli organi di comando di questi dispositivi devono essere facilmente accessibili e di semplice funzionamento e devono essere raggruppati in luoghi il meno numerosi possibile e che non rischino di essere tagliati fuori dallo scoppio di un incendio che si sia manifestato in un locale protetto.

 

Regola 10
Impianto fisso di estinzione a schiuma ad alta espansione nei locali macchina.

a) i) Ogni dispositivo fisso a schiuma ad alta espansione prescritto nei locali macchine deve poter proiettare rapidamente, attraverso orifizi di scarico fissi, una quantità di schiuma sufficiente per riempire il più grande dei locali protetti di almeno un metro (3,3 piedi) di spessore al minuto. La quantità di liquido schiumogeno disponibile deve permettere di produrre un volume di schiuma uguale a cinque volte il volume del più grande dei locali protetti. Il tasso di espansione della schiuma non deve superare 1.000;
ii) l'Amministrazione può autorizzare dei dispositivi e delle portate equivalenti, quando è garantito che viene ugualmente assicurata una protezione equivalente.
b) I condotti che portano la schiuma, le prese d'aria del generatore di schiuma e il numero degli apparecchi produttori di schiuma, a giudizio dell'Amministrazione, devono permettere una produzione e ripartizione di schiuma efficaci.
c) La disposizione della tubazione di scarico del generatore di schiuma deve essere tale che gli apparecchi produttori di schiuma non possano venir danneggiati da un incendio che si sia manifestato nel locale protetto.
d) Il generatore di schiuma, le sue sorgenti di energia, il liquido schiumogeno e gli organi di comando del dispositivo devono essere di facile accesso e di semplice funzionamento e devono essere raggruppati in luoghi il meno numerosi possibile e che non rischino di essere tagliati fuori da un incendio che si sia manifestato nel locale protetto.

 

Regola 11
Impianti fissi d'estinzione di incendio ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine.

a) Ogni dispositivo d'emissione di acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine deve essere munito di ugelli spruzzatori di tipo approvato.
b) Il numero e la disposizione degli ugelli devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione e tali da assicurare una efficiente ripartizione dell'acqua nei locali da proteggere, in ragione di almeno 5 litri per metro quadrato (0,1 gallone per piede quadrato) per un minuto. Quando sono giudicate necessarie delle portate superiori, esse devono soddisfare le prescrizioni dell'Amministrazione. Degli ugelli spruzzatori devono essere sistemati sopra le sentine, sopra i cieli delle cisterne e sopra altre zone nelle quali possa venire a spandersi del combustibile liquido, e al disopra di posti dei locali macchine dove possa incombere un serio pericolo d'incendio.
c) L'impianto può essere diviso in sezioni le cui valvole di distribuzione devono essere manovrate da posizioni facilmente accessibili fuori dei locali da proteggere e che non possano essere facilmente isolate da uno scoppio di incendio.
d) L'impianto deve essere mantenuto carico alla necessaria pressione e la pompa che fornisce l'acqua per tale impianto deve entrare automaticamente in azione appena vi sia un abbassamento di pressione nell'impianto.
e) La pompa deve avere la capacità di alimentare contemporaneamente, alla pressione necessaria, tutte le sezioni dell'impianto in uno qualunque dei compartimenti da proteggere. La pompa e i dispositivi per la sua manovra devono essere situati fuori dello spazio o degli spazi da proteggere. L'impianto non deve potere essere messo fuori servizio da un incendio che si sviluppi nel locale o nei locali da esso protetti.
f) La pompa può essere attivata da un motore indipendente a combustione interna. Se invece funziona per mezzo dell'energia fornita dal generatore di emergenza previsto dalle disposizioni della Regola 25 o 26, secondo il caso, del capitolo II-1 della presente Convenzione, questo generatore deve mettersi in moto automaticamente in caso di avaria della fonte principale di energia elettrica, in modo che l'energia necessaria alla pompa, prevista al paragrafo e) della presente Regola, sia immediatamente disponibile. Quando la pompa è attivata da un motore indipendente, a combustione interna questo deve essere situato in maniera che non ne venga compromessa l'alimentazione ad aria da un incendio nel locale protetto.
g) Devono essere prese delle precauzioni speciali per evitare che gli ugelli vengano otturati da impurità contenute nell'acqua o da corrosione che si producono nelle tubazioni, negli ugelli, nelle valvole e nella pompa.

 

Regola 12
Impianto automatico d'estinzione ad acqua spruzzata, sistema avvisatore e sistema rivelatore d'incendio.

a) i) Quando è prescritto un impianto automatico di estinzione d'incendio ad acqua spruzzata, un sistema avvisatore e di segnalazione d'incendio, detta installazione deve essere sempre pronta a funzionare, e la sua messa in moto non deve aver bisogno d'intervento del personale di bordo. Essa deve essere del tipo a tubi pieni, benché, se l'Amministrazione giudica questa precauzione necessaria, alcune sezioni esposte di dimensioni limitate possono essere del tipo a tubi vuoti. Tutte le parti dell'installazione che possono essere sottoposte durante l'impiego a temperature uguali o inferiori a 0 C devono essere protette contro il gelo. L'installazione deve essere mantenuta alla pressione voluta e devono essere prese tutte le misure necessarie per assicurare, in permanenza, la sua alimentazione ad acqua come previsto nella presente Regola;
ii) ogni sezione dei diffusori deve comportare dei dispositivi che trasmettano automaticamente segnali luminosi e sonori in uno o più punti ad indicare la messa in moto di un diffusore. Questi indicatori, che servono a segnalare l'esistenza e il punto dell'incendio che si manifesta nei locali serviti dall'installazione, sono centralizzati sul ponte di comando o nella stazione principale di sicurezza, dove è conveniente prevedere i dispositivi e il personale necessario affinché ogni segnale d'allarme sia immediatamente ricevuto da un membro responsabile dell'equipaggio. La rete d'allarme deve essere concepita in modo che possa segnalare tutte le avarie dell'installazione.
b) i) I diffusori devono essere divisi in sezioni di non oltre 200 diffusori ognuna. Una sezione di diffusori non deve servire più di due ponti e non deve estendersi oltre due sezioni verticali principali. Tuttavia l'Amministrazione può permettere che una sezione di diffusori serva più di due ponti e si estenda su più di una sezione verticale principale, se è convinta che la protezione della nave contro l'incendio non ne venga ridotta;
ii) ogni sezione di diffusori deve poter essere isolata per mezzo di una sola valvola di ritenuta. La valvola di ritenuta di ogni sezione deve essere di facile accesso e la sua posizione deve essere indicata in modo chiaro e permanente. Devono essere prese misure affinché le valvole di ritenuta non possano essere azionate da persone non autorizzate;
iii) un manometro che indichi la pressione dell'acqua nel dispositivo deve essere fissato alla valvola di ritenuta di ogni sezione e in un posto centrale;
iv) i diffusori devono poter resistere alla corrosione dell'aria di mare. Nei locali d'abitazione e di servizio, devono entrare in azione ad una temperatura compresa tra 68° C (155° F) e 79° C (175° F). Tuttavia, nei luoghi dove si può prevedere che la temperatura ambiente sia elevata, per esempio negli essiccatoi, la temperatura alla quale i diffusori devono entrare in azione può essere aumentata fino a 30° C (54° F) oltre la temperatura massima prevista nella parte superiore del locale considerato.
v) vicino ad ogni indicatore deve affiggersi una lista o una pianta degli spazi serviti da ogni sezione di diffusori con l'indicazione della loro posizione. Devono ugualmente essere date appropriate istruzioni per il controllo e la manutenzione del dispositivo.
c) I diffusori devono essere sistemati in alto e spaziati in modo da assicurare, nella zona protetta dal dispositivo, una portata media di almeno 5 litri per metro quadrato (0,1 gallone per piede quadrato) al minuto. L'Amministrazione può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di diffusori che portino differenti quantità d'acqua in maniera appropriata, se è provato che questo dispositivo è efficace come il precedente.
d) i) Deve essere previsto un serbatoio di riserva sotto pressione che abbia un volume uguale almeno al doppio della quantità di acqua specificata nel presente comma. Questo serbatoio di riserva deve contenere sempre una quantità d'acqua dolce equivalente a quella che la pompa di cui al comma ii) del paragrafo e) della presente Regola erogherebbe in un minuto. Devono essere prese misure per mantenere la pressione dell'aria ad un livello tale che non sia mai inferiore alla pressione nel diffusore in moto aumentata della pressione di una colonna d'acqua misurata a partire dal fondo del serbatoio di riserva fino al diffusore il più alto piazzato, quando è esaurita l'acqua dolce che inizialmente si trovava nel serbatoio di riserva. Deve essere previsto un mezzo appropriato di ricambio dell'aria sotto pressione e dell'acqua dolce del serbatoio di riserva. Una spia calibrata di vetro deve indicare il livello regolamentare d'acqua nel serbatoio di riserva;
ii) devono essere prese misure per impedire che l'acqua di mare penetri nel serbatoio di riserva.
e) i) Al solo scopo di alimentare d'acqua i diffusori in maniera automatica e continua, deve essere prevista una pompa indipendente. La pompa deve mettersi in moto automaticamente in caso di caduta di pressione nel dispositivo, prima che la quantità d'acqua dolce nel serbatoio di riserva sotto pressione sia completamente esaurita;
ii) la pompa e la tubazione devono poter mantenere al livello dello spruzzatore più alto una portata continua sufficiente per distribuire su una superficie di almeno 280 metri quadrati (3.000 piedi quadrati) 5 litri d'acqua per metro quadrato al minuto, come previsto al paragrafo c) della presente Regola;
iii) la pompa deve essere munita all'uscita di una valvola di controllo con un corto tubo aperto. La sezione reale della valvola e del tubo deve permettere di ottenere la portata prescritta della pompa mantenendo nel dispositivo la pressione prevista al comma i) del paragrafo d) della presente Regola;
iv) la presa d'acqua di mare della pompa deve trovarsi, nel limite del possibile, nello stesso locale della pompa. Essa deve essere progettata in maniera che non sia necessario, quando la nave è in navigazione, arrestare l'alimentazione di acqua di mare della pompa se non per ispezioni e riparazioni della stessa pompa.
f) È opportuno sistemare la pompa e il serbatoio di riserva sufficientemente lontano da tutti i locali macchina della categoria A e al di fuori dei locali che devono essere protetti dal dispositivo ad acqua spruzzata.
g) Il numero delle sorgenti di energia che alimentano la pompa ad acqua di mare e il dispositivo di allarme e di segnalazione non deve mai essere inferiore a due. Quando la pompa è alimentata da energia elettrica, deve avere un generatore principale e una fonte di energia di emergenza. La pompa deve essere collegata al quadro principale o al quadro di emergenza per mezzo di cavi elettrici distinti e adibiti esclusivamente a questo uso. I cavi elettrici devono essere disposti in modo da non attraversare le cucine, i locali macchine o altri spazi chiusi che presentino un elevato rischio d'incendio, salvo quando devono raggiungere il quadro appropriato; essi devono far capo ad un commutatore automatico situato vicino alla pompa del dispositivo ad acqua spruzzata. Questo commutatore deve essere collegato all'alimentazione proveniente dal quadro principale per quanto possa essere alimentato dallo stesso ed essere costruito in modo da potersi collegare automaticamente all'alimentazione proveniente dal quadro di emergenza, in caso di interruzione dell'alimentazione principale. Gli interruttori sul quadro principale e su quello di emergenza devono essere chiaramente indicati con una targhetta ed essere di norma chiusi. Questi cavi elettrici non devono avere altri interruttori. Una delle sorgenti di energia del sistema di avvertimento e di estinzione deve essere di emergenza. Quando una delle sorgenti di energia della pompa è un motore a combustione interna, questi deve essere conforme alle disposizioni del paragrafo f) della presente Regola e deve essere situato in maniera tale che un incendio in un locale protetto non ne comprometta l'alimentazione ad aria.
h) Il dispositivo automatico d'estinzione ad acqua spruzzata deve essere congiunto al collettore principale d'incendio per mezzo di una valvola di non ritorno in modo da impedire che l'acqua rifluisca dal dispositivo automatico d'estinzione ad acqua spruzzata verso il collettore principale d'incendio.
i) i) Deve essere prevista una valvola di controllo per verificare che gli avvisatori automatici di ogni sezione di diffusori mandino acqua di portata equivalente a quella di un diffusore in azione. La valvola di controllo di ogni sezione di diffusori deve trovarsi nelle vicinanze della valvola di ritenuta della stessa sezione;
ii) devono essere presi tutti i provvedimenti per verificare il funzionamento automatico della pompa, riducendo la pressione nel dispositivo;
iii) uno dei posti di controllo menzionati al comma ii) del paragrafo a) della presente Regola deve essere munito di un interruttore che permetta di controllare l'avvisatore e gli indicatori di ogni sezione di diffusori.
j) Per ogni sezione deve essere previsto un numero di testine di diffusori di ricambio giudicato sufficiente dall'Amministrazione.

 

Regola 13
Dispositivi automatici d'allarme e di segnalazione.

Dispositivi applicabili alle navi da passeggeri che trasportino più di 36 passeggeri.
a) i) Qualsiasi impianto automatico d'allarme e di segnalazione prescritto deve essere in ogni momento in condizione di funzionare e la sua messa in moto non deve necessitare di alcun intervento da parte dell'equipaggio;
ii) ogni sezione di segnalatori deve comportare dei dispositivi che trasmettano automaticamente segnali d'avvertimento luminosi e sonori, in uno o più punti per indicare la messa in moto di un segnalatore. Questi indicatori, che servono a segnalare l'esistenza ed il punto di incendio che si è manifestato nei locali serviti dal dispositivo, sono centralizzati sul ponte di comando o nella stazione principale di controllo, dove è conveniente predisporre i dispositivi o il personale necessario in modo che il segnale d'allarme sia immediatamente ricevuto da un membro responsabile dell'equipaggio. La rete d'allarme deve essere congegnata in maniera da segnalare ogni avaria del dispositivo.
b) I segnalatori devono essere suddivisi in sezioni distinte che servano al massimo 50 locali e che non comportino più di 100 segnalatori ciascuno. Una stessa sezione non deve servire contemporaneamente locali situati a destra e a sinistra della nave, né più di un ponte, né estendersi su più di una sezione verticale principale. Tuttavia, quando ritiene che la protezione della nave contro l'incendio non ne venga diminuita, l'Amministrazione può permettere che una sezione di segnalatori serva dei locali a destra e a sinistra della nave.
c) Il dispositivo deve mettersi in moto sotto l'effetto di un aumento anormale della temperatura dell'aria, di una anormale concentrazione di fumo o di altri fattori che indichino un inizio di incendio in uno qualunque dei locali da proteggere. I dispositivi che reagiscono alle variazioni della temperatura dell'aria devono entrare in azione ad una temperatura di almeno 57° C (135° F) e al massimo di 74° C (165° F) quando l'aumento della temperatura non superi 1° C (1,8° F) al minuto. L'Amministrazione può aumentare la temperatura alla quale il dispositivo entra in azione, fino alla concorrenza di 30° C (54° F) al disopra della temperatura massima prevista nella parte superiore del locale, nel caso di essiccatoi e di locali dello stesso tipo nei quali la temperatura ambiente è di norma elevata. I dispositivi che reagiscono ad una concentrazione di fumo devono entrare in azione quando l'intensità di un raggio luminoso diminuisce secondo una proporzione determinata dall'Amministrazione. L'Amministrazione è libera di accettare altri sistemi di messa in moto aventi la stessa efficacia. I dispositivi di segnalazione non devono essere utilizzati per altri scopi che non siano la segnalazione di incendi.
d) I segnalatori possono far scattare l'allarme sia aprendo che chiudendo un contatto elettrico, sia con ogni altro sistema appropriato. Essi devono essere piazzati in alto e devono essere convenientemente protetti contro gli urti e i rischi di danni. Devono poter essere utilizzati in un luogo scoperto soggetto all'aria di mare, e piazzati in un luogo aperto a debita distanza da bagli o altri oggetti che possano impedire al gas che brucia o al fumo di arrivare all'elemento sensibile. I segnalatori che funzionano stabilendo un contatto devono essere del tipo a contatto a tenuta stagna e il circuito deve essere munito in permanenza di un dispositivo di controllo capace di segnalare ogni avaria.
e) Deve esserci almeno un segnalatore per ogni locale ove questa installazione sembri necessaria e almeno un segnalatore ogni 37 metri quadrati (400 piedi quadrati) di superficie di ponte. Nei locali maggiori i segnalatori devono essere disposti regolarmente in modo da non trovarsi a più di 9 metri (30 piedi) l'uno dall'altro o a più di 45 metri (15 piedi) da una paratia.
f) Il numero delle sorgenti di energia che alimentano gli apparecchi elettrici per il funzionamento del dispositivo d'allarme e di segnalazione d'incendio non deve essere inferiore a due. Una delle due deve essere obbligatoriamente una sorgente di energia di emergenza. La corrente deve essere portata attraverso circuiti elettrici distinti, riservati esclusivamente a questo uso e collegati al commutatore situato nella stazione di controllo dove si trova il sistema di segnalazione di incendio. L'installazione elettrica deve essere disposta in modo da non attraversare le cucine, i locali macchine o gli altri locali chiusi che presentino un elevato rischio di incendio, salvo nella misura necessaria ad assicurare la segnalazione dell'incendio in questi locali o per raggiungere il quadro appropriato.
g) i) Si deve affiggere vicino ad ogni indicatore un elenco o una pianta degli spazi serviti da ogni sezione con l'indicazione della loro posizione. Devono inoltre essere date istruzioni appropriate per il controllo e la manutenzione del dispositivo;
ii) devono essere prese misure che consentano di esporre i segnalatori all'aria calda o al fumo, per verificare il buon funzionamento sia dei segnalatori che degli indicatori.
h) Per ogni sezione devono essere previste delle testine di ricambio dei segnalatori in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione.
Disposizioni applicabili a tutti gli altri tipi di navi
i) Ogni dispositivo regolamentare di segnalazione d'incendio deve poter segnalare, per mezzo di apparecchi automatici, l'esistenza o gli indizi di un incendio, così come il luogo dove si è manifestato. Gli indicatori devono essere centralizzati, sia sul ponte di comando, sia in altre posizioni di controllo munite di un collegamento diretto con il ponte di comando. L'Amministrazione può autorizzare la ripartizione degli indicatori in più stazioni di controllo.
j) Sulle navi da passeggeri, gli apparecchi elettrici che partecipano al funzionamento dei mezzi di segnalazione devono essere alimentati da due sorgenti di energia indipendenti, delle quali una deve essere una sorgente di energia di emergenza.
k) La rete d'allarme deve comandare i segnali d'avvertimento sia luminosi che sonori, posti nelle stazioni centrali menzionate al paragrafo i) della presente Regola. I dispositivi di segnalazione di incendio posti nei locali destinati al carico non comportano obbligatoriamente segnali di avvertimento sonori.

 

Regola 14
Equipaggiamento dei vigili del fuoco.

L'equipaggiamento di un vigile del fuoco deve comprendere:
a) un equipaggiamento individuale composto:
i) di un rivestimento di protezione in tessuto che protegga la pelle dal calore delle irradiazioni del fuoco e dall'attacco accidentale delle fiamme o del vapore. Il suo involucro esterno deve essere stagno all'acqua;
ii) di stivali e guanti in gomma o altro materiale non conduttore;
iii) di un casco rigido che assicuri una protezione efficace contro gli urti;
iv) di una lampada di sicurezza elettrica (lampada portatile) di un tipo approvato, che possa funzionare per un periodo di almeno tre ore;
v) di un'ascia giudicata soddisfacente dall'Amministrazione;
b) un apparecchio per la respirazione di tipo approvato che può essere:
i) un casco contro il fumo o una maschera contro il fumo muniti di adatta pompa d'aria e di relativa manichetta flessibile per aria, di lunghezza sufficiente per arrivare in qualsiasi punto delle stive o dei locali macchine, partendo da un punto del ponte scoperto che sia alquanto lontano da boccaporti o porte di accesso. Se per soddisfare alle prescrizioni del presente comma fosse necessario un tubo flessibile per l'aria lungo più di metri 36 (120 piedi), deve essere previsto un apparecchio autorespiratore in aggiunta al casco o in sostituzione di esso, a criterio dell'Amministrazione; oppure
ii) un apparecchio autorespiratore che possa funzionare per un periodo di tempo stabilito dall'Amministrazione.
Ogni apparecchio di respirazione deve essere munito di un cavo di sicurezza di lunghezza e di solidità sufficienti, resistente al fuoco e che possa essere attaccato con un moschettone alle cinghie dell'apparecchio o ad una cintura separata in modo che l'apparecchio di respirazione non possa in alcun caso staccarsi quando si manovra il cavo di sicurezza.

 

Regola 15
Possibilità di rapida utilizzazione dei dispositivi d'estinzione d'incendio.

A bordo di tutte le navi nuove o esistenti, i dispositivi di estinzione devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e pronti ad essere immediatamente utilizzati durante il viaggio.

 

Regola 16
Equivalenze.

Dove è prescritto, nel presente capitolo, un tipo determinato di apparecchio, di mezzo di estinzione o di sistemazione a bordo di tutte le navi nuove o esistenti, qualsiasi altro tipo di impianto o d'istallazione, ecc., può essere permesso purché l'Amministrazione consideri che esso non è di minor efficacia.

 

PARTE B. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DA PASSEGGERI CHE TRASPORTINO PIÙ DI 36 PASSEGGERI

Regola 17
Struttura

Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti e le tughe devono essere costruiti in acciaio o altro materiale equivalente. Ai fini dell'applicazione della definizione dell'espressione "acciaio o altro materiale equivalente" data al paragrafo g) della Regola 3 del presente capitolo, "la prova standard del fuoco" deve essere conforme alle norme d'integrità e d'isolamento date nelle tabelle della Regola 20 del presente capitolo. Per esempio, quando suddivisioni del tipo dei ponti o delle paratie laterali, o di estremità delle tughe, possono avere una integrità al fuoco del tipo "B-0", "la prova standard del fuoco appropriata" deve essere di mezz'ora.
Nel caso nel quale una parte della sovrastruttura è in lega d'alluminio si applicano le disposizioni seguenti:
a) L'isolamento degli elementi in lega d'alluminio delle compartimentazioni del tipo "A" o "B", ad eccezione di quelle che a giudizio dell'Amministrazione non sorreggono il carico, deve essere tale che la temperatura dell'aria non possa elevarsi oltre i 200° C (360° F) in rapporto alla temperatura ambiente, in nessun momento della prova standard del fuoco appropriata.
b) È opportuno attribuire una particolare importanza all'isolamento degli elementi in lega di alluminio che fanno parte dei montanti, dei puntelli o di altri elementi della struttura che servono a sostenere le zone di sistemazione di messa in mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e le zone d'imbarco, così come l'isolamento delle compartimentazioni dei tipi "A" e "B", per vigilare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) nel caso di elementi di struttura che sostengono le zone delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e delle compartimentazioni del tipo "A", il limite di riscaldamento imposto al paragrafo a) della presente Regola si applica alla fine di un'ora;
ii) nel caso di elementi di struttura che devono sostenere delle compartimentazioni del tipo "B", il limite di riscaldamento imposto al paragrafo a) della presente Regola si applica alla fine di una mezz'ora.
c) Le incavature e i cofani dei locali macchine della categoria A devono essere in acciaio convenientemente isolato e le aperture, se ci sono, devono essere sistemate e protette in modo da impedire la propagazione dell'incendio.

 

Regola 18
Zone verticali principali e zone orizzontali.

a) Lo scafo, le sovrastrutture e le tughe devono essere suddivise in zone principali verticali con paratie del tipo "A". Gli scalini e i recessi devono essere ridotti al minimo, comunque dove risultano necessari devono essere costruiti con divisioni di classe "A". Queste compartimentazioni debbono avere il grado di isolamento indicato nelle tabelle che accompagnano la Regola 20 del presente capitolo.
b) Per quanto possibile, le paratie delimitanti le zone principali verticali al disopra del ponte delle paratie devono essere in prosecuzione delle paratie stagne situate immediatamente al disotto del ponte delle paratie.
c) Tali paratie devono estendersi verticalmente da ponte a ponte e lateralmente fino al fasciame esterno o altre delimitazioni.
d) Quando una zona verticale principale è divisa da paratie orizzontali del tipo" A" in zone orizzontali per costituire una barriera tra le zone della nave equipaggiate di diffusori e quelle che non lo sono, queste paratie devono estendersi fino alle paratie adiacenti delle zone verticali principali e fino al fasciame o ai limiti esterni della nave. Devono essere isolate in conformità dei valori d'integrità e di isolamento dati con la tavola 3 della Regola 20 del presente capitolo.
e) Su navi destinate a servizi speciali, come ad esempio trasporto di automobili o di vagoni ferroviari, dove la sistemazione di tali paratie sarebbe incompatibile con lo scopo al quale la nave è destinata, devono essere sistemati, con specifica approvazione da parte dell'Amministrazione, mezzi equivalenti per circoscrivere e estinguere gli incendi.
Nondimeno, a bordo di una nave che abbia locali di categoria speciale, ogni locale di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni appropriate della Regola 30 del presente capitolo e, nella misura ove questa conformità è incompatibile con l'osservanza delle altre prescrizioni della presente parte del presente capitolo, le prescrizioni della Regola 30 sono quelle che prevalgono.

 

Regola 19
Paratie situate nell'interno di una zona verticale principale.

a) Tutte le paratie per le quali non è prescritto che siano di tipo "A" devono essere almeno di tipo "B" o "C", come prescritto nelle tabelle della Regola 20 del presente capitolo. Queste paratie possono essere rivestite di materiali combustibili, conformemente alle disposizioni della Regola 27 del presente capitolo.
b) Tutte le paratie di corridoio che non devono essere del tipo "A" devono essere costituite da paratie del tipo "B" ed estendersi da ponte a ponte, a condizione che rispondano alle disposizioni seguenti:
i) quando l'installazione comporta dei soffitti o rivestimenti continui del tipo "B" da una parte e dall'altra della paratia, la parte della paratia situata dietro i soffitti o rivestimenti continui deve essere di un materiale nel quale lo spessore e la composizione soddisfino le norme applicabili alle paratie del tipo "B", ma dove il grado di integrità non deve obbligatoriamente essere del tipo "B" se non nella misura che l'Amministrazione giudichi possibile e ragionevole;
ii) quando una nave è protetta da un dispositivo automatico ad acqua spruzzata che soddisfi le disposizioni della Regola 12 del presente capitolo, le paratie di corridoio in materiale del tipo "B" possono arrestarsi ad una soffittatura installata nel corridoio, se questa è di un materiale il cui spessore e la composizione soddisfano le norme applicabili alle paratie del tipo "B". In deroga alle prescrizioni della Regola 20 del presente capitolo, queste paratie e soffittature non sono tenute ad avere un grado d'integrità del tipo "B" che nella misura giudicata possibile e ragionevole dall'Amministrazione. Tutte le porte situate in queste paratie, così come i loro dormienti, devono essere in materiale incombustibile. La loro costruzione e il sistema di montaggio devono assicurare una resistenza al fuoco giudicata soddisfacente dall'Amministrazione.
c) Tutte le paratie che devono essere di tipo "B", ad eccezione di quelle di corridoio, si estendono da ponte a ponte e fino al fasciame o ad altre delimitazioni, a meno che l'installazione non comporti una soffittatura o rivestimenti continui del tipo "B" da una parte e dall'altra della paratia, nel qual caso la paratia può terminare a questa soffittatura o rivestimento.

 

Regola 20
Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti.

a) La resistenza minima al fuoco delle paratie e dei ponti deve essere non solo conforme alle disposizioni particolari della presente parte, ma anche alle tavole da 1 a 4 della presente Regola. Quando delle particolarità di costruzione della nave rendono difficile la valutazione del grado d'integrità minima al fuoco di una qualunque paratia per mezzo delle tabelle, il valore in questione va determinato in una maniera giudicata soddisfacente dall'Amministrazione.
b) Per l'applicazione delle tavole, deve tenersi conto dei principi seguenti:
i) la tavola 1 si applica alle paratie che costituiscono i limiti delle sezioni verticali principali o delle zone orizzontali;
la tavola 2 si applica alle paratie che non costituiscono né limiti delle sezioni verticali principali né delle zone orizzontali;
la tavola 3 si applica ai ponti che costituiscono dei gradini nelle sezioni verticali principali o dei limiti delle zone orizzontali;
la tavola 4 si applica a ponti che non costituiscono né dei gradini nelle sezioni verticali principali né dei limiti delle zone orizzontali;
ii) per determinare le norme di resistenza al fuoco applicabili alle separazioni fra locali adiacenti, questi locali sono stati classificati in funzione del rischio d'incendio che presentano nelle quattordici categorie qui appresso indicate.
Quando la classificazione di un locale, ai fini della presente Regola, solleva delle difficoltà in ragione del suo contenuto e della sua destinazione, esso deve essere assimilato alla categoria del locale al quale si applicano le prescrizioni più severe in materia di separazione. Il titolo di ogni categoria ha un carattere generale piuttosto che restrittivo. Il numero che precede il titolo di ogni categoria rinvia alla colonna o alla linea corrispondente delle tavole.

1) Stazioni di comando
Locali nei quali sono piazzati i generatori di emergenza (corrente, forza e illuminazione).
Timoniera e sale nautiche.
Locali contenenti il materiale radio della nave.
Stazioni di controllo del materiale d'incendio e di segnalazione.
Centraline di telecomando dell'apparato propulsivo principale quando siano situate fuori del locale adibito a questo apparato.
Locali contenenti i dispositivi centralizzati di avvertimento.
Locali contenenti le stazioni e il materiale del dispositivo centralizzato per le comunicazioni con il pubblico

2) Scale
Scale interne, ascensori e scale mobili (ad eccezione di quelle situate interamente nei locali macchine) ad uso dei passeggeri e dell'equipaggio, così come i cofani nei quali terminano. A questo riguardo, una scala avente una protezione ad un solo livello può essere considerata come facente parte di un locale dal quale non e separata da una porta d'incendio.

3) Corridoi
Corridoi di comunicazione ad uso dei passeggeri e dell'equipaggio.

4) Posti di manovra delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e posti d'imbarco
Spazi dei ponti scoperti e passeggiate coperte che formano i posti d'imbarco e di messa in mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio.

5) Spazi dei ponti scoperti
Spazi dei ponti scoperti e passeggiate coperte che non formano i posti d'imbarco e di messa in mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio.
Spazi scoperti situati al di fuori delle sovrastrutture e delle tughe.

6) Alloggi che presentano un rischio d'incendio poco importante
Cabine contenenti mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio d'incendio.
Locali di riunione contenenti mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio d'incendio.
Locali di riunione contenenti mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio d'incendio e che occupino una superficie del ponte inferiore a 50 metri quadrati (540 piedi quadrati).
Uffici ed infermerie contenenti mobili ed elementi d'arredamento che presentano un rischio limitato d'incendio.

7) Alloggi che presentano un rischio moderato d'incendio
Locali previsti nel sottocomma 6), ma con mobili ed elementi di arredamento che non presentano un rischio limitato d'incendio.
Locali di riunione contenenti mobili ed elementi d'arredamento che presentano un rischio limitato d'incendio e che occupino una superficie del ponte uguale o superiore a 50 metri quadrati (540 piedi quadrati).
Armadi di servizio isolati e piccoli ripostigli situati negli alloggi.
Negozi.
Sale di proiezione e locali utilizzati come depositi di pellicole.
Cucine dietetiche (che non contengano fiamme scoperte).
Grandi armadi per gli attrezzi per le pulizie (se non vi sono riposti liquidi infiammabili).
Laboratori (se non vi sono riposti liquidi infiammabili).
Farmacie.
Piccoli essiccatoi (che occupino una superficie del ponte uguale o inferiore a 4 metri quadrati (43 piedi quadrati).
Depositi valori.

8) Alloggi che presentano un rischio molto elevato d'incendio
Locali di riunione che contengono mobili ed elementi di arredamento che non presentano un rischio limitato d'incendio ed occupano una superficie del ponte uguale o superiore a 50 metri quadrati (540 piedi quadrati).
Saloni di parrucchiere e saloni di bellezza.

9) Locali sanitari ed altri locali della stessa natura
Installazioni sanitarie comuni, come docce, bagni, gabinetti, ecc.
Piccole lavanderie.
Piscine coperte.
Sale operatorie.
Uffici isolati nei locali alloggio.
Le installazioni sanitarie particolari sono considerate come parte del locale nel quale si trovano.

10) Cisterne, spazi vuoti e locali macchine ausiliarie che presentano un minimo o nessun rischio d'incendio
Cisterne d'acqua integrate nella struttura della nave.
Spazi vuoti e cofferdams.
Locali adibiti alle macchine ausiliarie che non contengono macchine aventi un sistema di grassaggio a pressione e nei quali è proibito immagazzinare combustibili, come i locali seguenti:
locali contenenti le installazioni di ventilazione e di condizionamento d'aria, locali adibiti agli argani, all'apparecchio di governo, agli stabilizzatori, all'apparecchio propulsivo elettrico;
locali contenenti sezioni di quadri elettrici e il materiale puramente elettrico, eccetto: trasformatori elettrici a olio (più di 10 kWh); tunnel degli assi delle eliche, galleria delle tubazioni di vapore; locali adibiti alle pompe ed alle macchine frigorifere (che non abbiano in circolo né utilizzino liquidi infiammabili).
Cofani chiusi che terminano in questi locali.
Altri cofani chiusi come i condotti delle tubazioni e dei cavi.

11) Locali macchine ausiliarie, spazi per il carico, locali di categoria speciale, cisterne per il carico di idrocarburi o per altri scopi e altri locali della stessa natura che presentano un rischio moderato d'incendio.
Cisterne per il carico d'idrocarburi.
Cale per il carico, cofani e boccaporti.
Camere frigorifere.
Cisterne per combustibili liquidi (quando si trovano in un locale separato che non contenga macchine).
Tunnel dell'asse dell'elica e tunnel delle tubazioni ove è possibile immagazzinare combustibili.
Locali adibiti alle macchine ausiliarie, come per la categoria 10, che contengono macchine aventi un sistema di grassaggio a pressione o nei quali è permesso immagazzinare dei combustibili.
Posti di imbarco del combustibile liquido.
Locali contenenti trasformatori elettrici a olio (di oltre 10 kWh).
Locali contenenti generatori ausiliari a turbina e a macchine alternative a vapore e piccoli motori a combustione interna di una potenza di 112 kW o oltre, che fanno funzionare i generatori di emergenza, il dispositivo di estinzione d'incendio ad acqua spruzzata, le rampe d'incendio, le pompe di sentina, ecc.
Locali di categoria speciale (solo tavole 1 e 3).
Cofani chiusi che terminano in questi locali.

12) Locali macchine e cucine principali
Sale macchina per la propulsione principale (esclusi i locali destinati all'apparato propulsivo elettrico) e locali caldaie.
Locali adibiti alle macchine ausiliarie, esclusi quelli delle categorie 10 e 11 che contengono motori a combustione interna ed altri apparecchi che bruciano combustibile liquido, i preriscaldatori di combustibile, gli apparecchi di pompaggio.
Cucine principali e annessi.
Cofani asserviti a questi locali.

13) Negozi, officine, uffici, ecc.
Uffici principali non annessi alle cucine.
Lavanderie principali.
Quadri essiccatoi (che occupano una superficie del ponte superiore di 4 metri quadrati (43 piedi quadrati).
Magazzini diversi.
Depositi bagagli e corrispondenza.
Locali per detriti.
Officine (che non fanno parte della sezione macchine, cucine, ecc.).

14) Altri locali dove sono riposti liquidi infiammabili
Depositi fanali.
Magazzini di vernici.
Magazzini che contengono liquidi infiammabili (tinture, medicamenti, ecc.).
Laboratori (dove sono riposti liquidi infiammabili);

iii) quando è indicato un solo valore per l'integrità al fuoco di una paratia fra due spazi, questo valore si applica in tutti i casi;
iv) quando si determina il grado di resistenza al fuoco di una paratia fra due locali situati all'interno di una sezione verticale principale o di una zona orizzontale non protetta da un dispositivo automatico d'estinzione di incendio ad acqua spruzzata in conformità della Regola 12 del presente capitolo, o entro sezioni o zone dove nessuna è protetta da questo dispositivo, si deve applicare il più alto dei due valori indicati nelle tavole;
v) quando si determina il grado di resistenza al fuoco di una paratia fra due locali situati all'interno di una sezione verticale principale o di una zona orizzontale protetta da un dispositivo automatico d'estinzione ad acqua spruzzata in conformità delle prescrizioni della Regola 12 del presente capitolo, o fra sezioni o zone, ambedue protette da questo dispositivo, si deve applicare il più basso dei due valori indicati delle tavole. Quando una sezione o una zona protetta è adiacente, all'interno degli alloggi e dei locali di servizio, a una sezione o zona non protetta, si deve applicare alla paratia che le divide il valore più alto dei due indicato nelle tavole;
vi) quando dei locali contigui appartengono alla stessa categoria e la cifra "1" appare nelle tavole, non è necessario installare paratie o ponti tra questi locali se l'Amministrazione lo giudica superfluo.
Così, per esempio, nella categoria 12, può non essere richiesta una paratia fra la cucina e gli uffici comunicanti, a condizione che le paratie e i ponti degli uffici abbiano la resistenza richiesta per la cucina. Ciò nonostante, si deve installare una paratia fra una cucina e un locale macchine, anche se questi due locali appartengono alla categoria 12;
vii) quando nelle tabelle appare la cifra "2", il grado meno alto d'isolamento è ammesso solo, se almeno uno dei locali contigui è protetto da un dispositivo automatico ad acqua spruzzata che soddisfi le disposizioni della Regola 12 del presente capitolo;
viii) nonostante le disposizioni della Regola 19 del presente capitolo, non sono previste disposizioni particolari per i materiali o l'integrità al fuoco delle paratie, quando la tavola prevede solamente un trattino;
ix) per ciò che riguarda i locali della categoria 5, l'Amministrazione determina quale delle tavole 1 o 2 si applichi alle, estremità delle tughe e delle sovrastrutture e quali delle tavole 3 o 4 si applichi ai ponti scoperti. In nessun caso, le prescrizioni delle tavole da 1 a 4 relative alla categoria 5 impongono di proteggere dei locali che, secondo l'Amministrazione, non abbiano bisogno di essere protetti,
c) Si può considerare che i soffitti e i rivestimenti continui del tipo "B" situati rispettivamente su ponti e paratie assicurino integralmente o in parte l'isolamento e le integrità richiesti.
d) Quando l'Amministrazione approva le misure prese, durante la costruzione, per la protezione contro l'incendio, ella deve prendere in considerazione il rischio della trasmissione di calore alle intersezioni e alle estremità dei parafuochi termici richiesti.

 

TAVOLA 1
PARATIE COSTITUENTI I LIMITI DELLE SEZIONI VERTICALI O DELLE ZONE ORIZZONTALI


 

TAVOLA 2
PARATIE CHE NON COSTITUISCONO LIMITI DELLE SEZIONI VERTICALI PRINCIPALI O DELLE ZONE ORIZZONTALI


 

TAVOLA 3
PONTI CHE FORMANO BAIONETTE NELLE SEZIONI VERTICALI PRINCIPALI O CHE COSTITUISCONO DEI LIMITI DELLE ZONE ORIZZONTALI


 

TAVOLA 4
PONTI CHE NON FORMANO BAIONETTE NELLE SEZIONI VERTICALI PRINCIPALI O CHE COSTITUISCONO DEI LIMITI DELLE ZONE ORIZZONTALI


 

Regola 21
Mezzi di sfuggita.

a) In tutti i locali per i passeggeri, per l'equipaggio e i locali in cui l'equipaggio normalmente presta servizio, escluso i locali macchina, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. In particolare devono essere osservate le seguenti disposizioni:
i) sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno o locale o gruppo di locali similmente delimitati, devono essere installati due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno indipendente dalle porte stagne. L'Amministrazione può dispensare da uno di questi mezzi di sfuggita, tenuto conto del tipo e dell'ubicazione dei locali interessati e del numero delle persone che normalmente vi possono essere alloggiate o prestarvi servizio;
ii) sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona principale verticale o da ciascun locale o gruppo di locali similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita praticabili, di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che costituisca un mezzo di sfuggita verticale;
iii) almeno uno dei mezzi di sfuggita previsto ai commi i) e ii) del paragrafo a) della presente Regola deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile con pareti che devono procurare una protezione continua contro il fuoco, dalla sua base fino al ponte delle imbarcazioni o comunque fino al livello più alto al quale il fuoco può giungere. Tuttavia nei casi in cui l'Amministrazione ha accordato una deroga in virtù delle disposizioni del comma i) del paragrafo a) della presente Regola e dove esista un solo mezzo di sfuggita, questo deve essere giudicato sicuro dall'Amministrazione. La larghezza, il numero e la susseguenza delle scale devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione;
iv) l'accesso ai posti d'imbarco nelle imbarcazioni e nelle zattere di salvataggio, deve essere protetto in maniera giudicata soddisfacente dall'Amministrazione;
v) gli ascensori non sono considerati come uno dei mezzi di sfuggita richiesti;
vi) le scale che servono un solo locale e una sola piattaforma in questo locale, non sono considerate come uno dei mezzi di sfuggita;
vii) la stazione radio, quando non ha accessi diretti ai ponti scoperti esposti alle intemperie, deve essere provvista di due mezzi di sfuggita;
viii) non sono ammessi corridoi di più di 13 metri (43 piedi) senza uscite.
b) i) Nei locali di categoria speciale, il numero e la disposizione dei mezzi di sfuggita situati al di sopra e al disotto del ponte di paratia devono essere giudicati soddisfacenti dall'Amministrazione; la sicurezza della via d'accesso al ponte delle lance deve, in linea generale, essere almeno equivalente a quella prevista ai commi i), ii), iii), iv) e v) del paragrafo a) della presente Regola;
ii) uno dei mezzi di sfuggita dei locali macchine dove l'equipaggio è normalmente chiamato a lavorare, non deve costringere a passare attraverso un locale di categoria speciale.
c) Ogni locale macchina deve essere dotato di due mezzi di sfuggita che chiaramente soddisfino le seguenti disposizioni:
i) quando il locale è posto al di sotto del ponte di paratia, i due mezzi di sfuggita devono essere concepiti nel modo seguente:
1) due gruppi di scale d'acciaio il più lontano possibile l'una dall'altra, che mettano capo a porte, egualmente lontano l'una dall'altra, situate nella parte superiore del locale e che permettano di accedere al corrispondente ponte d'imbarco delle lance e zattere di salvataggio. Una di queste scale deve assicurare una protezione continua contro il fuoco, a partire dalla parte inferiore del locale fino ad un luogo sicuro situato al di fuori del locale;
2) una scala d'acciaio che metta capo ad una porta situata nella parte superiore del locale e che permetta di accedere al ponte delle lance e una porta in acciaio, manovrabile dai due lati che costituisca un sicuro mezzo di sfuggita fino al ponte delle lance;
ii) quando il locale macchine è posto sopra il ponte di paratia, i due mezzi di sfuggita devono essere il più lontano possibile l'uno dall'altro, e le porte d'uscita devono essere ubicate in maniera da permettere di accedere al corrispondente ponte delle lance. Quando questi mezzi di sfuggita obbligano ad usare scale, queste devono essere in acciaio. Tuttavia, sulle navi di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, l'Amministrazione può accettare che vi sia un solo mezzo di sfuggita, tenuto conto della larghezza e della disposizione della parte superiore del locale; sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, l'Amministrazione può accettare che il locale abbia un solo mezzo di sfuggita a condizione che una porta o una scala in acciaio costituisca un'uscita sicura verso il ponte delle lance tenuto conto della natura e della posizione del locale e del fatto che il personale sia o no normalmente chiamato a lavorarci.

 

Regola 22
Protezione delle scale e degli ascensori negli alloggi e nei locali di servizio.

a) Tutte le scale devono avere struttura di acciaio, tranne dove l'Amministrazione autorizzi l'uso di altro materiale equivalente; esse devono essere situate entro cofani formati da divisioni di Classe "A" aventi mezzi efficaci di chiusura per tutte le aperture; tuttavia:
i) non è necessario che una scala che mette in comunicazione due soli interponti sia circondata da un cofano, purché l'integrità del ponte attraversato dal vano della scala sia garantita da adeguate paratie o porte in uno dei due interponti. Quando la scala è bloccata solamente al livello di un interponte, il cofano deve essere protetto nella maniera prevista per i ponti, alle tavole che figurano alla Regola 20 del presente capitolo;
ii) in un locale di riunione possono essere sistemate scale senza alcuna protezione, purché esse si trovino completamente nell'interno di tale locale.
b) I cofani delle scale devono avere comunicazione diretta con i corridoi e devono essere di ampiezza sufficiente per evitare affollamenti tenuto conto del numero di persone che possono utilizzarle in caso d'urgenza. Detti cofani, per quanto possibile, non devono essere comunicati con gli alloggi, armadi di servizio ed altri locali chiusi contenenti materiali combustibili e nei quali un incendio possa manifestarsi.
c) I cofani degli ascensori devono essere installati in modo da impedire il passaggio del fumo e delle fiamme da un interponte all'altro, e provvisti di mezzi di chiusura che permettano di bloccare il tiraggio ed il passaggio del fumo.

 

Regola 23
Aperture praticate nelle paratie di incendio di tipo "A".

a) Quando paratie di classe "A" sono forate per il passaggio di cavi elettrici, tubolature, condotte, travi, gallerie e correnti longitudinali, bagli o altre strutture, devono essere adottati provvedimenti atti ad assicurare che non sia compromessa la resistenza al fuoco, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo g) della presente Regola.
b) Quando, per necessità, un condotto di ventilazione attraversa la paratia di una zona verticale principale, deve essere installata vicino alla paratia una serranda d'incendio a chiusura automatica e di sicuro funzionamento. Questa serranda deve ugualmente potere essere chiusa a mano da ogni lato della paratia. Il suo posto di manovra deve essere facilmente accessibile e indicato con colore rosso retroriflettente. Il condotto situato entro la paratia e la serranda deve essere in acciaio o altro materiale equivalente e, se necessario, avere un grado d'isolamento conforme alle disposizioni del paragrafo a) della presente Regola. La serranda deve essere munita, almeno da un lato della paratia, di un indicatore ben visibile che mostri se è in posizione aperta.
c) Ad eccezione delle boccaporte, situate negli spazi per il carico, i locali di categoria speciale, i magazzini e i depositi bagagli e tra questi, locali e i ponti scoperti, tutte le aperture devono essere munite di dispositivi di chiusura fissati in modo stabile e aventi una resistenza al fuoco, almeno uguale a quella delle compartimentazioni sulle quali sono fissate.
d) Tutte le porte e i telai delle porte impiegate nelle compartimentazioni del tipo "A", così come i dispositivi che permettono di tenere chiuse queste porte, devono essere costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco e al passaggio del fumo e delle fiamme equivalente, per quanto possibile, a quella delle paratie nelle quali sono situate le porte. Queste porte e i rispettivi telai devono essere in acciaio o altro materiale equivalente. Non è necessario isolare le porte stagne.
e) Ognuna di queste porte deve poter essere aperta e chiusa da una sola persona, da ognuno dei due lati della paratia.
f) Le porte tagliafuoco situate nelle paratie delimitanti le zone principali verticali e nei cofani delle scale, che non siano porte stagne a comando meccanico o quelle che normalmente sono chiuse con chiavistelli, devono essere munite di dispositivi di chiusura automatica che possano funzionare anche nel caso di una inclinazione sfavorevole di gradi 3,5. La loro velocità di chiusura deve essere controllata, per evitare di esporre il personale ad un pericolo inutile. Tutte le porte, ad eccezione di quelle che sono normalmente chiuse, devono poter essere manovrate simultaneamente o a gruppi da una stazione di comando ed anche separatamente da una piazzola situata al livello della porta. Il meccanismo di scatto deve essere concepito in modo che la porta, si chiuda automaticamente in caso di avaria del sistema di comando, tuttavia le porte stagne approvate a comando meccanico sono giudicate accettabili. Non è permessa l'installazione di dispositivi di ritenuta che non siano controllabili dalla stazione di comando. Le porte a due battenti, se autorizzate, devono essere munite di una serratura che si innesti automaticamente nel momento della manovra dal sistema di chiusura.
g) Quando è installato un dispositivo automatico ad acqua spruzzata che soddisfi la Regola 12 del presente capitolo o una soffittatura continua del tipo "B", si deve accertare che le aperture praticate nei ponti che non formino dei gradini nelle sezioni verticali principali e che non costituiscano dei limiti delle zone orizzontali, abbiano una chiusura sufficientemente stagna e che i ponti abbiano il grado di resistenza al fuoco previsto per le compartimentazioni del tipo "A", nella misura che l'Amministrazione giudica ragionevole e possibile.
h) Le disposizioni concernenti l'applicazione delle norme di resistenza al fuoco del tipo "A" per le compartimentazioni che costituiscono i limiti esterni della nave non si applicano alle paratie in vetro, alle finestre e agli oblò. Dette disposizioni non si applicano alle porte esterne delle sovrastrutture e delle tughe.

 

Regola 24
Aperture praticate nelle paratie di tipo "B".

a) Quando delle paratie di tipo "B" sono forate per consentire il passaggio di cavi elettrici, di tubazioni, di condotti, ecc. o per l'installazione di prese d'aria, apparecchi d'illuminazione o altri dispositivi similari, si devono prendere misure affinché la loro resistenza al fuoco non ne sia compromessa.
b) Le porte e i telai installati nelle paratie del tipo "B" così come i loro dispositivi di chiusura, devono offrire una resistenza al fuoco, per quanto possibile uguale a quella delle paratie, con riserva delle aperture di ventilazione che possono essere praticate nella parte inferiore di queste porte. Le aperture praticate nelle porte o sotto di esse devono avere una superficie netta totale che non superi 0,05 metri quadrati (18 pollici quadrati) e quelle praticate in una porta devono essere munite di una griglia in materiale incombustibile. Le porte devono essere incombustibili.
c) Le disposizioni riguardanti l'applicazione delle norme di resistenza al fuoco del tipo "B" alle paratie che costituiscono i limiti esterni della nave, non si applicano alle paratie di vetro, alle finestre e ai portellini. Dette disposizioni non si applicano alle porte esterne delle sovrastrutture e delle tughe.
d) Quando è installato un dispositivo automatico ad acqua spruzzata conforme alle disposizioni della Regola 12 del presente capitolo:
i) le aperture praticate nei ponti che non formano gradini nelle sezioni verticali principali e che non costituiscono delimitazioni delle zone orizzontali, devono avere una chiusura sufficientemente stagna e il grado di resistenza al fuoco previsto per le paratie del tipo e B" nella misura che l'Amministrazione giudica ragionevole e possibile;
ii) le aperture praticate sulle paratie di corridoio del tipo "B" devono essere protette in conformità alle disposizioni della Regola 19 del presente capitolo.

 

Regola 25
Impianti di ventilazione.

a) In linea di massima i ventilatori devono essere disposti in modo che le condotte dirette ai vari locali rimangano dentro la stessa zona verticale.
b) Quando i sistemi di ventilazione attraversano dei ponti, è conveniente adottare misure, al di fuori di quelle previste alla Regola 23, riguardanti la resistenza al fuoco dei ponti, per ridurre il rischio del passaggio di fumo e di gas infiammabile da un interponte ad un altro, attraverso questi condotti di ventilazione. Oltre alle condizioni richieste dalla presente Regola, l'isolamento dei condotti verticali deve, all'occasione, soddisfare le norme previste dalle tavole pertinenti della regola 20 del presente capitolo.
c) Le aperture principali per l'aspirazione e mandata degli impianti di ventilazione devono poter essere chiuse dall'esterno del locale servito.
d) Salvo che per i locali del carico, i materiali utilizzati per la costruzione dei condotti di ventilazione sono i seguenti:
i) per i condotti la cui sezione non è inferiore a 0,075 metri quadrati (116 pollici quadrati) e per tutti i condotti verticali che servano più di un interponte: acciaio o altro materiale equivalente;
ii) per i condotti di meno di 0,075 metri quadrati (116 pollici quadrati) di sezione: materiale incombustibile. È opportuno assicurare la resistenza al fuoco delle compartimentazioni di tipo "A" o "B" quando sono attraversate da questi condotti;
iii) su piccole lunghezze, che non superino, in linea generale, 2 metri (79 pollici) per 0,02 metri quadrati (31 pollici quadrati) di sezione, i condotti possono essere di materiale combustibile, ma alle seguenti condizioni:
1) queste parti del condotto devono essere di un materiale che, ad avviso dell'Amministrazione, presenti un ridotto rischio d'incendio;
2) non possono essere utilizzate che all'estremità del dispositivo di ventilazione;
3) non devono trovarsi a meno di 0,6 metri (24 pollici), misurati nel senso della lunghezza del condotto, di una apertura praticata in una compartimentazione del tipo "A" o "B", ivi compresi i soffitti continui del tipo "B".
e) Quando i condotti di ventilazione servono i cofani delle scale, essi devono essere collegati direttamente al locale ventilatori e non devono servire altri locali.
f) Tutti gli impianti di ventilazione meccanica, eccetto quelli serventi i locali da carico e i locali macchina e qualunque impianto di ventilazione aggiuntivo che può essere richiesto in applicazione del paragrafo h) della presente Regola, devono essere muniti di comandi disposti in modo che tutti i ventilatori possano essere arrestati da uno o dall'altro di due posti diversi distanti fra di loro il più possibile. Si deve inoltre raggruppare i comandi principali degli apparecchi di ventilazione meccanica che servono i locali macchine in maniera che possano essere manovrati da due punti, uno dei quali deve essere all'esterno dei locali in questione. I ventilatori dei dispositivi di ventilazione meccanica, che servano gli spazi da carico, devono poter essere arrestati da un posto sicuro, situato all'esterno di detti spazi.
g) I condotti di evacuazione dei fornelli delle cucine devono essere costituiti da compartimentazioni del tipo "A" quando attraversano alloggi o locali contenenti materiali combustibili. Ogni condotto di evacuazione deve essere provvisto:
i) di un filtro a grasso che possa togliersi con facilità per la pulizia;
ii) di una serranda tagliafuoco situata all'estremità inferiore del condotto;
iii) di dispositivi che permettano di fermare dalla cucina il ventilatore d'evacuazione dell'aria viziata;
iv) di una installazione che permetta di spegnere un incendio all'interno del condotto.
h) Nelle stazioni di comando situate all'esterno dei locali macchine è opportuno prendere le misure possibili per garantire una ventilazione ed una visibilità permanenti e per eliminare il fumo, in modo che in caso d'incendio, le macchine e gli apparecchi presenti possano essere sorvegliati e continuino a funzionare con efficacia. Devono essere previsti due distinti sistemi per alimentare d'aria questi locali; le due aperture d'arrivo d'aria corrispondenti devono essere disposte in modo da ridurre al minimo rischio che il fumo possa introdursi, attraverso le due aperture contemporaneamente. L'Amministrazione può concedere una deroga a queste disposizioni per le stazioni di comando poste su un ponte scoperto e che si affacciano su questo ponte, e nel caso in cui dei dispositivi di chiusura locali di equivalente efficacia.
i) I condotti destinati alla ventilazione dei locali macchine della categoria "A", in generale, non devono attraversare alloggi, locali di servizio o stazioni di comando. Tuttavia l'Amministrazione può ammettere deroghe a queste disposizioni nei casi seguenti:
i) condotti in acciaio e isolati secondo la norma "A-60";
ii) condotti in acciaio, provvisti di una serranda automatica d'incendio vicino alla compartimentazione che attraversano e isolati in conformità della norma "A-60" a partire dal locale macchine fino ad un punto situato almeno a 5 metri (16 piedi) al di là della serranda d'incendio.
j) I condotti destinati alla ventilazione degli alloggi, dei locali di servizio o delle stazioni di comando non devono, in linea generale, attraversare locali macchine della categoria "A". Tuttavia, l'Amministrazione può ammettere che si deroghi a queste disposizioni se i condotti sono in acciaio e se serrande automatiche antincendio sono state sistemate in prossimità delle paratie attraversate.

 

Regola 26
Finestre e portellini.

a) Tutte le finestre e i portellini aperti nelle paratie all'interno degli alloggi, dei locali di servizio e delle stazioni di comando, esclusi quelli ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo h) della Regola 23 e del paragrafo c) della Regola 24 del presente capitolo, devono essere costruiti in modo da rispondere alle caratteristiche d'integrità richieste per il tipo di paratia in cui sono situate.
b) Nonostante le disposizioni delle tavole della Regola 20 del presente capitolo:
i) tutte le finestre e i portellini aperti nelle paratie che separano dall'esterno gli alloggi, i locali di servizio e le stazioni di comando devono essere costruiti con intelaiature in acciaio o altro materiale appropriato. I cristalli devono essere fissati mediante un telaio od un collare metallico;
ii) si deve prestare una attenzione particolare all'integrità al fuoco delle finestre situate di fronte o sotto posti aperti o chiusi d'imbarco nei mezzi di salvataggio, in modo che una loro mancanza di resistenza al fuoco non rischi di compromettere le operazioni di messa in mare e d'imbarco.

 

Regola 27
Utilizzazione limitata di materiali combustibili.

a) Salvo che negli spazi per il carico, nei locali bagagli e posta e nelle camere frigorifere, tutti i rivestimenti e loro sostegni, tutte le soffitte e gli isolamenti devono essere in materiale incombustibile. Le paratie e i ponti parziali che suddividono un locale a fini utilitari o decorativi devono essere ugualmente in materiale incombustibile.
b) I diaframmi anticondensazione e i prodotti adesivi utilizzati per l'isolamento dei dispositivi di raffreddamento, e l'isolamento delle tubazioni di questi dispositivi non devono essere incombustibili, ma in quantità il più possibile limitata e la loro superficie esposta deve avere un grado di resistenza alla propagazione delle fiamme giudicata soddisfacente dall'Amministrazione.
c) All'interno degli alloggi e dei locali di servizio, le paratie, i rivestimenti e i soffitti possono avere una impiallacciatura combustibile che non deve superare 2 millimetri (1/12 di pollice) di spessore, fatta eccezione per i corridoi, cofani delle scale e stazioni di comando nei quali non devono avere più di 1,5 millimetri (1/17 di pollice) di spessore.
d) Il volume totale degli elementi combustibili, rivestimenti, modanature, decorazioni e impiallacciature negli alloggi e nei locali di servizio non deve superare un volume equivalente a quello di una impiallacciatura di 2,5 millimetri (1/10 di pollice) di spessore che ricoprisse la superficie totale delle pareti e del soffitto. Sulle navi provviste di un sistema automatico ad acqua spruzzata, che soddisfi le disposizioni della Regola 12 del presente capitolo, questo volume può comprendere un certo numero di materiali combustibili utilizzati per il fissaggio delle paratie di tipo "C".
e) Tutte le superfici esposte dei corridoi, dei cofani, delle scale e quelle degli spazi nascosti o inaccessibili negli alloggi, nei locali di servizio e nelle stazioni di comando, devono avere una limitata attitudine alla propagazione delle fiamme. (*)
f) L'arredamento dei corridoi e dei cofani delle scale deve essere ridotto al minimo.
g) Pitture, vernici ed altri prodotti utilizzati sulle superfici interne esposte non devono presentare un rischio d'incendio giudicato eccessivo dall'Amministrazione, e non devono liberare una eccessiva quantità di fumo o altra materia tossica.
h) Se vi sono rivestimenti di ponte all'interno degli alloggi, dei locali di servizio o delle stazioni di comando, i sotto strati devono essere in materiale approvato che non si infiammino facilmente e che non rischino di essere tossici, o di esplodere a temperature elevate. (**)
i) I cestini per la carta devono essere in materiale incombustibile: le loro basi e i loro lati devono essere di materiale pieno.
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(*)È opportuno riportarsi alle direttive concernenti la valutazione dei rischi d'incendio presentati dai materiali, adottate dall'Organizzazione (risoluzione A, 166 - ES. IV).
(**) È opportuno riportarsi alle direttive provvisorie migliorative sui metodi di prova applicabili ai sottofondi che costituiscono i rivestimenti del ponte, adottate dall'Organizzazione (risoluzione A 21 A - VII).


 

Regola 28
Disposizioni diverse.

Prescrizioni applicabili a tutte le parti della nave
a) Le tubazioni attraversanti divisioni di Classe "A" o "B" devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione in rapporto alla temperatura alla quale è prescritto che tali divisioni siano in grado di resistere. Le tubazioni per idrocarburi e combustibili liquidi devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione in rapporto ai pericoli d'incendio. Materiale che il calore possa rendere facilmente inefficiente non deve essere usato per ombrinali fuori bordo, scarichi sanitari ed altri scarichi che siano situati vicini alla linea di galleggiamento e neppure nei punti ove il cedimento del materiale in caso di incendio possa dar luogo a pericoli di allagamento.
Prescrizioni applicabili agli alloggi, ai locali di servizio, alle stazioni di comando, ai corridoi e alle scale
b) i) Gli spazi d'aria racchiusi nell'interno delle soffittature, sotto pannellature o rivestimenti, devono essere convenientemente suddivisi mediante diaframmi ben aggiustati, aventi lo scopo di impedire il tiraggio, posti ad intervalli non superiori a metri 14 (46 piedi);
ii) nel senso verticale, tali spazi, inclusi quelli nell'interno di rivestimenti di scale, cofani, ecc., devono essere chiusi ad ogni ponte.
c) La costruzione delle soffittature e delle paratie deve essere tale da rendere possibile alle ronde di incendio di individuare l'origine di qualsiasi fumo proveniente da spazi nascosti o inaccessibili, senza compromettere l'efficacia della protezione contro l'incendio, tranne quando, a giudizio dell'Amministrazione, non vi sia in tali spazi alcun pericolo di focolai d'incendio.

 

Regola 29
Dispositivi automatici di estinzione ad acqua spruzzata, dispositivo d'allarme e di segnalazione d'incendio o avvisatore d'incendio automatico e dispositivo di segnalazione d'incendio.

In tutte le navi alle quali si applicano le disposizioni della presente parte e all'interno di alcune zone orizzontali o verticali, gli alloggi e i locali di servizio e, nella misura giudicata necessaria dall'Amministrazione, le stazioni di comando devono tutti, eccettuati quelli che non presentano alcun rischio apprezzabile d'incendio (locali vuoti, locali sanitari, ecc.) essere provvisti di una delle installazioni seguenti:
i) dispositivo automatico d'estinzione ad acqua spruzzata e dispositivo d'allarme e di segnalazione d'incendio di tipo approvato conforme alle disposizioni della Regola 12 del presente capitolo la cui installazione e disposizione permettano di proteggere questi locali;
ii) avvisatore automatico d'incendio e dispositivo di segnalazione d'incendio di tipo approvato conforme alle disposizioni della Regola 13 del presente capitolo la cui installazione e disposizione permettano di rivelare la presenza di un incendio in questi locali.

 

Regola 30
Protezione dei locali di categoria speciale.

Disposizioni applicabili ai locali di categoria speciale, situati sopra o sotto il ponte di paratia
a) Generalità:
i) le disposizioni della presente Regola sono fondate sul principio che la divisione ordinaria in sezioni verticali principali pub andare incontro a difficoltà pratiche nei casi di locali di categoria speciale e che si deve, in conseguenza, dare a questi locali una protezione equivalente mediante zone orizzontali, e dispositivi fissi di estinzione d'incendio efficaci. Ai fini della presente Regola, queste zone orizzontali possono estendersi a più di un ponte, a condizione che la loro altezza totale non superi i 10 metri (33 piedi);
ii) tutte le disposizioni delle Regole 23 e 25 del presente capitolo tendenti a preservare l'integrità delle sezioni verticali si applicano ugualmente ai ponti e alle paratie che costituiscono i limiti tra le zone orizzontali e tra queste zone e il resto della nave.
b) Protezione alla costruzione:
i) le paratie che costituiscono i limiti verticali dei locali di categoria speciale, devono essere isolati nella maniera prevista per i locali della categoria II della tavola I della Regola 20 del presente capitolo, e le paratie che costituiscono i limiti orizzontali, nella maniera prevista per i locali di categoria 11, tavola 3 della, stessa regola;
ii) sul ponte di comando devono essere previsti indicatori di chiusura delle porte d'incendio che servono di accesso o di uscita ai locali di categoria speciale.
c) Impianti fissi d'estinzione incendio (*)
Tutti i locali di categoria speciale devono essere muniti di una installazione fissa, a comando manuale, di mandata d'acqua spruzzata a pressione di un modello, approvato, che protegga tutte le parti dei ponti e delle piattaforme per veicoli, se esistenti, nel locale considerato. Tuttavia, l'Amministrazione può autorizzare l'utilizzazione di ogni altro dispositivo fisso d'estinzione, se è stato provato, con un esperimento simulante un incendio in un locale di categoria speciale dove si sparge della benzina, che questo dispositivo è altrettanto efficace di quello menzionato per spegnere un incendio che si manifesti in questo locale.
d) Servizio di ronda e rivelazione d'incendio:
i) in tutti i locali di categoria speciale deve essere assicurato un servizio di ronda efficiente. Quando nei locali di questo tipo non e previsto un servizio di guardia continuo durante tutta la traversata, deve essere installato un dispositivo automatico di segnalazione d'incendio di tipo approvato;
ii) nei locali di categoria speciale e, particolarmente, in prossimità di ogni uscita, è opportuno piazzare, in numero sufficiente, degli avvisatori d'incendio manuali.
e) Materiale per l'estinzione d'incendio.
È opportuno prevedere in ogni locale di categoria speciale:
i) un certo numero di prese d'incendio munite di manichette e di boccalini a doppio uso di tipo approvato, disposti in modo tale che tutte le parti del locale siano a portata di almeno due getti d'acqua provenienti da due tubi senza prolunghe innestati a due bocche differenti;
ii) almeno tre erogatori d'acqua nebulizzata;
iii) un diffusore portatile conforme alle, disposizioni del paragrafo d) della Regola 7 del presente capitolo, a condizione che vi siano a bordo almeno due diffusori utilizzabili in questi locali;
iv) estintori portatili di tipo approvato, in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione.
f) Dispositivi di ventilazione:
i) nei locali di categoria speciale si deve installare un efficace dispositivo di ventilazione meccanica che permette di rinnovare l'aria almeno dieci volte ogni ora. Questo dispositivo deve essere assolutamente indipendente dagli altri, e deve funzionare in permanenza quando nei locali in questione si trovano dei veicoli. L'Amministrazione può esigere che sia rinnovata l'aria più frequentemente durante il carico e lo scarico dei veicoli;
ii) la ventilazione deve permettere di evitare la stratificazione dell'aria e la formazione di sacche d'aria;
iii) deve essere previsto un dispositivo che segnali sul ponte di comando ogni attasamento del ritmo di ventilazione al disotto dei limiti voluti.

Disposizioni supplementari applicabili ai locali di categoria speciale situati sopra il ponte di paratia
g) Ombrinali.
A causa delle gravi perdite di stabilità che possono risultare per l'accumulazione di grandi quantità d'acqua sui ponti, durante il funzionamento del dispositivo d'estinzione ad acqua spruzzata, e necessario installare degli ombrinali che permettano di scaricare in mare direttamente e rapidamente l'acqua così accumulata.
h) Misure adatte ad impedire l'accensione dei vapori infiammabili:
i) il materiale, e particolarmente il materiale e i cavi elettrici che rischiano di cagionare l'accensione dei vapori infiammabili, deve essere installato almeno a 450 millimetri (18 pollici) al disopra del ponte. Tuttavia se l'Amministrazione giudica necessario installare il materiale e i cavi elettrici a un livello inferiore per governare la nave in tutta sicurezza, questi devono essere di un tipo omologato in vista della loro utilizzazione nelle miscele esplosive di benzina e d'aria. Tutto il materiale elettrico installato a più di 450 millimetri (18 pollici) al disopra del ponte, deve essere circondato da uno schermo protettivo che impedisca il passaggio delle scintille. I ponti cui si riferisce questa disposizione sono quelli dove sono trasportati veicoli o dove normalmente rischiano di accumularsi vapori esplosivi;
ii) quando il materiale e i cavi elettrici sono installati nei condotti di evacuazione d'aria viziata, devono essere di un tipo approvato in vista della loro utilizzazione in presenza di miscele esplosive di benzina e d'aria, e l'estremità del condotto deve trovarsi in un luogo dove non esiste alcun pericolo dovuto ad altre possibili sorgenti d'accensione.

Disposizioni supplementari applicabili ai locali di categoria speciale situati sotto il ponte di paratia
i) Prosciugamento e svuotamento delle stive.
A causa delle gravi perdite di stabilità che può procurare l'accumulazione di grandi quantità d'acqua sul ponte o sul cielo di doppiofondo nel corso del funzionamento di un dispositivo di estinzione ad acqua spruzzata a pressione, l'Amministrazione può esigere l'installazione di dispositivi di prosciugamento e di svuotamento che completino quelli previsti alla Regola 18 del capitolo II-1 della presente Convenzione.
j) Misure adatte ad impedire l'accensione dei vapori infiammabili:
i) quando in questi locali sono installati materiali e cavi elettrici, essi devono poter essere utilizzati in presenza di miscele esplosive di benzina e d'aria. Non è autorizzato l'impiego di materiale che possa provocare l'accensione di vapori infiammabili;
ii) quando in un condotto d'evacuazione d'aria viziata sono installati materiali e cavi elettrici, essi devono essere di un tipo approvato in vista della loro utilizzazione in presenza di miscele esplosive di benzina e d'aria e l'estremità del condotto deve trovarsi in un luogo dove non esiste alcun pericolo dovuto ad altre sorgenti d'accensione.
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(*)È opportuno fare riferimento alla raccomandazione relativa ai dispositivi fissi d'estinzione d'incendio nei locali di categoria speciale, , adottate dall'Organizzazione (risoluzione A, 123 - V).


 

Regola 31
Protezione degli spazi per il carico, esclusi i locali di categoria speciale destinati al trasporto di veicoli aventi nel serbatoio il carburante necessario alla loro propulsione.

In ogni spazio per il carico, esclusi i locali di categoria speciale che contengono veicoli aventi nel serbatoio il carburante necessario alla loro propulsione, è necessario soddisfare le disposizioni seguenti:
a) Segnalazione incendio.
Deve essere previsto un dispositivo di segnalazione e di allarme approvato.
b) Dispositivi d'estinzione d'incendio:
i) si deve installare un dispositivo fisso di estinzione a gas conforme alle disposizioni della Regola 8 del presente capitolo, a condizione che, se si tratti di un dispositivo ad anidride carbonica, la quantità di gas disponibile sia sufficiente a liberare un volume di gas uguale almeno al 45 per cento del volume totale lordo del più grande degli spazi per il carico che possa essere reso stagno al gas. I dispositivi devono essere tali da assicurare un arrivo rapido ed efficace di gas nel locale. È concessa l'installazione di ogni altro tipo di dispositivo fisso a gas o a schiuma ad alta espansione, purché assicuri una protezione equivalente;
ii) in ognuno di questi locali, devono essere previsti estintori portatili, di tipo approvato e in numero giudicato soddisfacente dall'Amministrazione.
c) Dispositivi di ventilazione:
i) in tutti gli spazi per il carico deve essere previsto un efficace dispositivo di ventilazione meccanica che permetta di rinnovare l'aria almeno dieci volte ogni ora. Questo dispositivo deve essere assolutamente indipendente dagli altri e deve funzionare in permanenza. Quando in questi locali vi sono dei veicoli;
ii) la ventilazione deve impedire la stratificazione e la formazione di sacche d'aria;
iii) deve essere previsto un dispositivo sul ponte di comando che segnali ogni abbassamento del ritmo di ventilazione sotto i limiti dovuti.
d) Misure adatte ad impedire l'accensione dei vapori infiammabili:
i) quando in questi spazi sono installati materiali e cavi elettrici, essi devono poter essere utilizzati in presenza di miscele esplosive di benzina e d'aria. L'impiego di altro materiale che possa produrre l'accensione dei vapori infiammabili non è autorizzato;
ii) quando questi materiali e cavi elettrici si trovano in un condotto di eliminazione d'aria viziata, essi devono essere di un tipo approvato per poter essere utilizzati in presenza di miscele esplosive di benzina e di aria e l'estremità del condotto deve trovarsi in un luogo dove non esiste alcun pericolo dovuto ad altre possibili sorgenti di accensione.

 

Regola 32.
Organizzazione di un servizio di ronda, ecc. e installazione di materiale per l'estinzione dell'incendio

a) Servizio di ronda e dispositivi di segnalazione d'incendio, sistemi di avvertimento e di altoparlanti:
i) deve essere previsto un servizio di ronda efficiente in modo che ogni principio d'incendio possa essere prontamente rivelato. Tutti i componenti del servizio di ronda devono avere familiarità con la disposizione della nave così come della dislocazione e del funzionamento del materiale che possono essere chiamati ad utilizzare;
ii) in tutti gli alloggi e locali di servizio devono essere installati degli avvisatori a comando manuale per permettere al personale di ronda di dare immediatamente l'allarme al ponte di comando o ad una stazione principale di sicurezza;
iii) deve essere sistemato un impianto approvato di avvisatori e di rivelatori d'incendio per segnalare automaticamente in uno o più punti o stazioni appropriate, la presenza o l'indizio nonché l'ubicazione di un incendio in ogni locale per il carico che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia accessibile alla ronda. Detto impianto può non essere installato quando l'Amministrazione stimi che la nave effettua viaggi di così breve durata da rendere non ragionevole richiederlo;
iv) durante tutta la traversata e le soste nei porti (salvo quando non è in servizio), la nave deve essere dotata di personale e di materiale in modo da garantire che ogni allarme d'incendio sarà immediatamente ricevuto da un membro responsabile dell'equipaggio;
v) per l'adunata dell'equipaggio, deve essere installato un avvisatore, comandato dal ponte di comando dalla stazione di sicurezza. Questo avvisatore può far parte del sistema di avvertimento generale della nave, ma deve poter essere reso indipendente dall'avvisatore previsto per i locali riservati ai passeggeri;
vi)in tutti gli alloggi, locali di servizio e stazioni di comando, deve essere installato un sistema di altoparlanti o un qualsivoglia altro dispositivo efficace di comunicazione.
b) Pompe d'incendio e sistemi di collettori principali d'incendio.
Tutte le navi devono essere munite di pompe d'incendio, di collettori principali, di prese e di manichette in conformità alle disposizioni della Regola 5 del presente capitolo e soddisfare le prescrizioni seguenti:
i) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate devono essere dotate di almeno tre pompe d'incendio indipendenti, e le navi di stazza lorda inferiore a 4.000 tonnellate di almeno due pompe di questo tipo;
ii) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, le tubazioni di collegamento a mare, le pompe d'incendio e le sorgenti di energia che le azionano, devono essere disposte in modo da evitare che un incendio che si manifesti in uno qualunque dei compartimenti possa mettere fuori uso tutte le pompe d'incendio;
iii) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, le pompe; i collettori principali e le prese d'incendio devono essere disposte in modo che possa ottenersi immediatamente almeno un getto d'acqua efficace, conforme alle disposizioni del paragrafo c) della Regola 5 del presente capitolo, da una qualunque delle prese d'incendio situate all'interno della nave. Devono essere altresì prese misure per assicurare una mandata continua d'acqua per mezzo della messa in moto automatica di una delle pompe d'incendio richieste;
iv) sulle navi di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, l'installazione deve adeguarsi alle condizioni imposte dall'Amministrazione.
c) Prese da incendio, manichette e boccalini:
i) le navi devono essere dotate di manichette da incendio in numero e di un diametro sufficienti a soddisfazione dell'Amministrazione. Vi deve essere almeno una manichetta per ciascuna presa richiesta dal paragrafo d) della Regola 5 del presente capitolo e queste manichette devono essere usate solamente per la estinzione di incendi o per provare gli impianti nelle esercitazioni e nei controlli;
ii) nei locali di alloggio, locali di servizio e locali macchine il numero e la posizione delle prese deve essere tale da soddisfare le prescrizioni del paragrafo d) della Regola 5 del presente capitolo quando tutte le porte stagne e tutte le porte situate nelle paratie delimitanti le zone principali verticali sono chiuse;
iii) l'impianto deve essere realizzato in modo che almeno due getti d'acqua possano raggiungere qualunque punto di qualsiasi locale da carico, quando vuoto;
iv) tutte le prese nei locali macchine devono essere munite di manichette da incendio che, oltre ad avere i boccalini richiesti in conformità alle prescrizioni del paragrafo g) della Regola 5 del presente capitolo, devono anche avere degli ugelli che permettano di spruzzare acqua sul combustibile liquido oppure dei boccalini che servano ai due usi. Inoltre, ogni locale macchine della categoria A deve ugualmente avere almeno due lance erogatrici di acqua nebulizzata appropriati; (*)
v) bisogna prevedere un numero di boccalini che permettano di proiettare acqua a pioggia o di boccalini che servano a due usi, di numero uguale almeno ad un quarto del numero delle manichette richieste nelle altre parti della nave che non siano locali macchine;
vi) vicino ad ogni coppia di apparecchi respiratori deve essere sistemata una lancia erogatrice di acqua nebulizzata;
vii) quando si accede ad un locale macchina della categoria A, nella sua parte inferiore, attraverso un condotto d'asse adiacente, si devono prevedere, all'esterno del locale ma vicino alla sua entrata, due prese d'incendio equipaggiate di manichette e di boccalini che servano ai due usi. Se si accede a questo locale, non attraverso un condotto, ma attraverso uno o più locali, in uno di questi locali e, vicino all'entrata del locale macchine, devono essere previste due prese d'incendio munite di manichette e di boccalini che servano a due usi. Quando il condotto o i locali adiacenti non costituiscono una uscita di sicurezza, questa disposizione non si applica.
d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra:
i) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere provvedute di almeno un raccordo internazionale per il collegamento a terra in conformità alle prescrizioni del paragrafo h) della Regola 5 del presente capitolo;
ii) la sistemazione del raccordo (o dei raccordi, nel caso ve ne sia più d'uno) deve essere tale che esso possa essere facilmente utilizzato da tutti e due i lati della nave.
e) Estintori portatili nei locali d'alloggio, nei locali di servizio e nelle stazioni di comando:
i) le navi devono essere provvedute nei locali d'alloggio, nei locali di servizio e nelle stazioni di comando di estintori portatili di tipo approvato, nel numero giudicato appropriato e sufficiente dall'Amministrazione.
f) Impianti fissi per l'estinzione di incendi nei locali da carico:
i) i locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere dotati di impianti fissi di estinzione a gas in conformità alle prescrizioni della Regola 8 del presente capitolo, o di un impianto di estinzione a schiuma ad alta espansione che assicuri una protezione equivalente;
ii) quando è dimostrato che una nave effettua viaggi di così breve durata che non sarebbe ragionevole applicare le prescrizioni del comma i) del presente paragrafo e così pure sulle navi di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, i mezzi per l'estinzione di incendi nei locali destinati al carico devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
g) Dispositivi per l'estinzione di incendi nei locali caldaie, ecc.
I locali ove sono situate le caldaie a combustibile liquido e i gruppi di trattamento del combustibile liquido devono essere muniti dei seguenti dispositivi:
i) uno qualsiasi dei seguenti impianti fissi di estinzione:
1) un impianto di estinzione ad acqua spruzzata a pressione conforme alle prescrizioni della Regola 11 del presente capitolo;
2) un impianto di estinzione a gas conforme alle prescrizioni della Regola 8 del presente capitolo;
3) un impianto fisso di estinzione a schiuma conforme alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo;
4) un impianto di estinzione a schiuma ad alta espansione conforme alle prescrizioni della Regola 10 del presente capitolo.
In ognuno di questi casi, se i locali macchine e locali caldaie non sono completamente separati, o vi è la possibilità che combustibile liquido defluisca dal locale caldaie nelle sentine del locale macchine, lo spazio formato dal locale caldaie e dal locale macchine deve essere considerato come un solo compartimento;
ii) in ciascun locale caldaie, vi deve essere almeno un equipaggiamento portatile di estinzione a schiuma conforme alle disposizioni del paragrafo d) della Regola 7 del presente capitolo;
iii) in ogni spazio antistante ai forni di ciascun locale caldaie ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti di combustibile liquido, vi devono essere almeno due estintori portatili scaricanti schiuma od altro agente approvato.
In ciascun locale caldaie vi deve essere almeno un estintore a schiuma di tipo approvato della capacità di almeno 136 litri (30 galloni) o un estintore equivalente.
Questi estintori devono essere muniti di manichette su carrello, atte a raggiungere qualsiasi parte del locale caldaie;
iv) in ogni spazio antistante i forni deve essere sistemato un recipiente contenente sabbia, segatura di legno impregnata di soda o altro materiale asciutto approvato, nella quantità giudicata soddisfacente dall'Amministrazione. Può essere considerato equivalente a tale scopo un estintore portatile di tipo approvato.
h) Dispositivi di estinzione di incendi nei locali contenenti macchine a combustione interna.
I locali contenenti macchine a combustione interna per l'apparato motore principale o per un complesso di servizi ausiliari di una potenza totale non inferiore a 373 kW devono essere muniti dei dispositivi seguenti:
i) uno degli impianti d'estinzione d'incendio previsti al comma i) del paragrafo g) della presente regola;
ii) almeno un equipaggiamento portatile d'estinzione a schiuma conforme alle disposizioni del paragrafo d) della Regola 7 del presente capitolo;
iii) in ogni locale macchine devono essere sistemati estintori a schiuma, di tipo approvato e di capacità non inferiore a 45 litri (10 galloni), o dispositivi equivalenti, in numero sufficiente per permettere di inviare la schiuma o altro agente d'estinzione, dovunque, nei sistemi di alimentazione a combustibile e ad olio di grassaggio sotto pressione, nella trasmissione e negli altri meccanismi, rischia di manifestarsi un incendio. Inoltre, un numero sufficiente di estintori portatili a schiuma o dei dispositivi equivalenti sistemati in modo che non sia necessario spostarsi di oltre 10 metri (33 piedi) per raggiungere un estintore a partire da un punto qualunque di questi locali. Il numero totale degli estintori forniti a tale titolo, non deve essere inferiore a due.
i) Dispositivi d'estinzione di incendi nei locali contenenti turbine a vapore o macchine alternative a vapore.
I locali che contengono turbine a vapore o macchine alternative a vapore utilizzate per la propulsione principale o ad altri fini, se hanno una potenza totale non inferiore a 373 kW, devono essere munite dei seguenti dispositivi:
i) estintori a schiuma di capacità non inferiore a 45 litri (10 galloni), o dispositivi equivalenti, in numero sufficiente ad inviare la schiuma, o ogni altro genere di estinzione dovunque, nel sistema di grassaggio a pressione, nei carter che racchiudono le parti delle turbine ingrassate a pressione, motori e meccanismi adiacenti, rischia di manifestarsi un incendio. Questi estintori non sono tuttavia obbligatori se in questi locali è prevista una protezione equivalente consistente in un sistema fisso d'estinzione d'incendio installato in conformità delle disposizioni del comma i) del paragrafo g) della presente Regola;
ii) un numero sufficiente di estintori portatili a schiuma o dispositivi equivalenti, in modo che non sia necessario spostarsi di più di 10 metri (33 piedi) per raggiungere un estintore a partire da un punto qualunque di questi locali. Tuttavia dovranno esserci almeno due estintori di questo tipo in ognuno dei locali in questione, e tali estintori non devono essere richiesti più di quelli che sono installati in virtù del comma iii) del paragrafo h) della presente Regola.
j) Dispositivi d'estinzione d'incendio negli altri locali macchine.
Quando l'Amministrazione ritiene che esista un pericolo d'incendio in un locale macchine per il quale i paragrafi g), h) e i) della presente Regola non prevedono alcuna speciale prescrizione relativa ad un impianto di estinzione d'incendio, si devono prevedere, all'interno o in prossimità di questo locale, degli estintori portatili di un tipo approvato o ogni altro dispositivo di estinzione d'incendio in numero giudicato sufficiente da questa Amministrazione.
k) Impianti fissi d'estinzione d'incendio non prescritti dalla presente parte.
Quando è previsto un impianto fisso d'estinzione d'incendio non prescritto dalla seguente parte, questo impianto deve essere giudicato soddisfacente dall'Amministrazione.
l) Prescrizioni particolari applicabili ai locali macchine:
i) quando si accede a un locale macchine della categoria A, nella sua parte inferiore, attraverso un condotto d'asse adiacente, ogni porta stagna deve essere accompagnata, dal lato opposto del locale, da una porta diaframma leggera in acciaio, manovrabile dai due lati;
ii) i locali macchine dove non sostano in permanenza membri dell'equipaggio e dove in sostituzione è stata ammessa l'installazione dei dispositivi automatici manovrabili a distanza, devono essere provvisti di un sistema di avvertimento e di segnalazione d'incendio, quando l'Amministrazione è dell'avviso che questa particolare precauzione è giustificata.
m) Equipaggiamenti per pompieri ed equipaggiamenti individuali.
i) Il numero minimo d'equipaggiamento da pompiere in conformità delle disposizioni della Regola 14 del presente capitolo e delle mute individuali supplementari comprendenti ciascuno gli elementi enumerati ai commi i), ii) e iii) del paragrafo a) della detta Regola che bisogna prevedere è il seguente:
1) due equipaggiamenti da pompiere:
2) inoltre, un numero di equipaggiamenti da pompiere e di mute individuali, comprendenti ciascuno gli elementi enumerati ai commi i), ii) e iii) del paragrafo a) della Regola 14 del presente capitolo, in rapporto con la lunghezza totale di tutti i locali da passeggeri e di servizio, in ragione di due equipaggiamenti da pompiere e di due mute individuali ogni 80 metri (262 piedi) di lunghezza o frazione di questa lunghezza; a questo effetto, si prende in considerazione il ponte dove sono ubicati i locali, in questione o, se ve ne sono molti, quello dove la somma delle lunghezze è la più elevata;
ii) per ogni equipaggiamento da pompiere che comporti un autorespiratore in conformità delle disposizioni del paragrafo b) della Regola 14 del presente capitolo, devono esserci delle bombole di ricambio in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione;
iii) gli equipaggiamenti da pompiere e gli equipaggiamenti individuali devono essere tenuti pronti per l'uso in posti ben lontani l'uno dall'altro. In ognuno di questi posti si devono trovare come minimo due equipaggiamenti da pompiere ed un equipaggiamento individuale.
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(*)la lancia erogatrice di acqua nebulizzata può consistere in un tubo metallico a forma di "L", nel quale la parte lunga, che misura circa 2 metri (6 piedi) possa essere fissata su una macchinetta d'incendio e la sua parte corta, che misura circa 250 millimetri (10 pollici), sia provvista in permanenza di un boccalino che permetta la diffusione d'acqua nebulizzata o che possa essere provvisto di un boccalino che permetta l'erogazione a pioggia dell'acqua.


 

Regola 33
Disposizioni relative ai combustibili liquidi, all'olio d'ingrassaggio e agli altri olii infiammabili.

a) Disposizioni relative ai combustibili liquidi.
Quando una nave utilizza del combustibile liquido, le misure relative allo stoccaggio, alla distribuzione e alla utilizzazione di questo combustibile non devono essere di natura tale da compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo, e devono soddisfare almeno alle disposizioni seguenti:
i) nessun combustibile liquido il cui punto di infiammabilità, determinato con un dispositivo di prova approvato, sia inferiore a 60° C (140° F) (esame in crogiolo chiuso) può essere utilizzato come combustibile salvo che nei generatori di emergenza, nel qual caso il punto di infiammabilità non deve essere inferiore a 43° C (110° F).
L'Amministrazione tuttavia può autorizzare che i combustibili liquidi che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 43° C (110° F) siano utilizzati in linea di massima con le precauzioni giudicate necessarie, e a condizione che la temperatura del locale nel quale sono riposti o utilizzati non raggiunga i 10° C (18° F) al disotto del punto di infiammabilità dei combustibili in questione;
ii) per quanto possibile, le parti del dispositivo di alimentazione che contengono combustibile riscaldato a una pressione di oltre 1,8 kg. per centimetro quadrato (25 libbre per pollice quadrato) non devono trovarsi in un luogo nascosto dove i difetti di funzionamento o le perdite non potrebbero essere scoperte facilmente. Il locale macchine deve essere convenientemente illuminato al loro livello;
iii) la ventilazione dei locali macchine, in tutte le normali condizioni di funzionamento, deve essere sufficiente ad impedire l'accumulazione di vapori d'idrocarburi:
iv) 1) per quanto possibile, le cisterne per il combustibile devono far parte della struttura della nave e devono trovarsi all'esterno dei locali macchine della categoria A. Quando queste cisterne, ad eccezione di quelle del doppio fondo, si trovano obbligatoriamente accanto ai locali macchine della categoria A, devono di preferenza avere una fiancata comune con le cisterne del doppio fondo, e la superficie della loro fiancata comune con il locale macchine deve essere la più ridotta possibile. In linea generale, è conveniente evitare l'impiego di cisterne mobili; tuttavia, quando si utilizzano devono essere piazzate all'esterno dei locali di macchine della categoria A;
2) nessuna cisterna per combustibile deve trovarsi in luoghi dove trabocchi e perdite possano provocare un incendio in conseguenza del contatto del combustibile con superfici calde. Devono essere presi provvedimenti per impedire che il combustibile a pressione che può uscire da una pompa, da un filtro o da un riscaldatore, entri in contatto con superfici calde;
v) tutte le tubazioni del combustibile che, guastandosi, consentirebbero al combustibile di fuoriuscire da un serbatoio, da una cisterna di decantazione o da una cisterna ad uso giornaliero situata sopra i doppi fondi, devono essere munite di un rubinetto o di una valvola, fissati sulla cisterna, che possano essere chiusi dall'esterno del locale interessato, nel caso in cui si manifesti un incendio nel locale dove si trovano queste cisterne. Nel caso speciale di cisterne situate in una galleria d'asse, di tubazioni o in un luogo della stessa natura, su tali cisterne devono essere sistemate valvole, ma, in caso d'incendio, la manovra di chiusura deve potersi effettuare attraverso valvole addizionali "sistemate sulla tubazione o tubazioni, al di fuori della galleria o del luogo della stessa natura;
vi) dispositivi sicuri ed efficaci devono essere previsti per determinare la quantità di combustibile contenuta in ogni cisterna. Questi dispositivi possono consistere in tubi di sondaggio provvisti di mezzi di chiusura, a condizione che le loro estremità superiori siano situate in punti sicuri. Si possono utilizzare altri tipi di dispositivi a condizione che non attraversino la parete della cisterna al di sotto della sua sommità e che in casi di avaria di questi dispositivi o di eccessivo riempimento della cisterna, impediscano al combustibile di fuoriuscire;
vii) devono essere prese disposizioni per prevenire ogni eccesso di pressione nelle cisterne o in una parte qualunque del sistema di alimentazione a combustibile liquido, ivi compresi i tubi di riempimento. Le valvole di scarico e le tubazioni d'aria o del troppo pieno, devono riversare il combustibile in un posto dove, a giudizio dell'Amministrazione, non esiste alcun rischio d'incendio;
viii) le tubazioni del combustibile liquido devono essere in acciaio o in altro materiale approvato; tuttavia nei luoghi dove l'Amministrazione lo giudichi necessario, può essere autorizzato l'impiego limitato di tubi flessibili. Questi tubi flessibili e gli accessori che comportano alle loro estremità, devono essere in materiale di tipo approvato, resistente al fuoco, sufficientemente solidi e costruiti in modo giudicato soddisfacente dall'Amministrazione.
b) Disposizioni relative all'olio di grassaggio.
Le misure per lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione dell'olio destinato ai sistemi di grassaggio a pressione devono essere di natura tale da non compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo, e le misure prese nei locali macchine della categoria A e, per quanto possibile, negli altri locali macchine, devono almeno soddisfare alle disposizioni dei commi ii), iv-2), v), vi) e vii) del paragrafo a) della presente Regola.
c) Disposizioni relative agli altri olii infiammabili.
Le misure prese per lo stoccaggio, la distribuzione e la utilizzazione degli altri olii infiammabili destinati a un impiego a pressione nei sistemi di trasmissione di energia, di comando di avviamento e di riscaldamento devono essere di natura tale da non compromettere la sicurezza della nave e delle persone imbarcate. Nei punti dove sono presenti sorgenti di ignizione i dispositivi previsti devono soddisfare almeno alle disposizioni dei commi iv-2) e vi) del paragrafo a) della presente Regola, così come quella del comma viii) del paragrafo a) relative alla loro solidità e costruzione.

 

Regola 34
Disposizioni speciali nei locali macchine.

a) Le disposizioni della presente Regola si applicano ai locali macchine della categoria A e, quando l'Amministrazione lo giudichi opportuno, ad altri tipi di locali macchine.
b) i) Il numero degli osteriggi, delle porte, delle prese di ventilazione, delle aperture nei fumaioli che permettono la fuoriuscita dell'aria viziata, e altre aperture nei locali macchine, deve essere ridotto al minimo necessario per la buona ventilazione e per il buon funzionamento della nave;
ii) le coperture degli osteriggi, quando ve ne sono, devono essere in acciaio. Dispositivi appropriati devono permettere, in caso d'incendio, la fuoriuscita del fumo dal locale da proteggere;
iiii) le aperture delle porte, escluse quelle delle porte stagne a manovra meccanica, devono poter essere bloccate in modo efficace, in caso d'incendio nel locale, con l'ausilio di dispositivi di chiusura ad energia meccanica o con l'ausilio di porte che si chiudono automaticamente anche nel caso di un'inclinazione sfavorevole di 3,5 gradi e che abbiano un dispositivo di ritenuta di tutta sicurezza e un sistema di scatto manovrabile a distanza.
c) Nei cofani dei locali macchine non devono essere praticate finestre.
d) Mezzi di comando devono essere previsti per le operazioni seguenti:
i) apertura e chiusura degli osteriggi, chiusura delle aperture dei fumaioli che permettono normalmente la ventilazione verso l'esterno e chiusura delle serrande delle prese di ventilazione;
ii) eliminazione del fumo;
iii) chiusura delle porte mosse da energia meccanica o scatto del meccanismo di chiusura di tutte le altre porte che non siano quelle stagne mosse da energia meccanica;
iv) arresto dei ventilatori;
v) arresto dei ventilatori a tiraggio forzato, a tiraggio indotto, delle pompe di travaso del combustibile, delle pompe dei servizi del combustibile liquido e altre pompe della stessa natura.
e) I comandi richiesti per i ventilatori devono soddisfare alle prescrizioni del paragrafo g) della Regola 25 del presente capitolo. I comandi di ogni installazione regolamentare fissa di estinzione d'incendio come pure i mezzi di comando prescritti dai commi i), ii), iii) e v) del paragrafo d) della presente Regola e del comma v) del paragrafo a) della Regola 33 del presente capitolo, devono essere raggruppati in modo giudicato soddisfacente dall'Amministrazione, in un unico posto o in posti il meno numerosi possibile. Questi posti non devono correre il rischio di restare isolati a causa di un incendio che si manifesti nel locale da loro servito e devono essere accessibili dal ponte scoperto in buone condizioni di sicurezza.

 

PARTE C. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DA PASSEGGERI CHE NON TRASPORTANO PIÙ DI 36 PASSEGGERI

Regola 35
Struttura

a) Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie di struttura, i ponti e le tughe devono essere in acciaio o in altro materiale equivalente.
b) Quando si applicano le misure di protezione contro l'incendio previste al paragrafo b) della Regola 40 del presente capitolo, le sovrastrutture possono essere, per esempio, in lega d'alluminio, purché si soddisfino le condizioni seguenti:
i) per ciò che concerne l'aumento della temperatura dell'anima metallica delle compartimentazioni di tipo "A" quando esposte alla prova standard del fuoco, si deve tener debito conto delle proprietà meccaniche del materiale;
ii) che l'Amministrazione sia convinta che la quantità dei materiali combustibili utilizzata nella corrispondente parte della nave è sufficientemente limitata; i soffitti (per esempio i rivestimenti di cieli dei ponti) devono essere in materiale non combustibile;
iii) che siano prese appropriate disposizioni affinché, in caso d'incendio, le installazioni utilizzate per la sistemazione di riposo, per la messa in mare dei mezzi di salvataggio e l'imbarco negli stessi, rimangono nelle stesse condizioni di efficienza come se le sovrastrutture fossero in acciaio; e
iv) i cieli e gli osteriggi dei locali caldaie e le macchine siano in acciaio convenientemente isolato e le aperture, se vi sono, siano disposte convenientemente e protette in maniera da impedire la propagazione dell'incendio.

 

Regola 36
Zone verticali principali.

a) Lo scafo, le sovrastrutture e le tughe devono essere in zone principali verticali. I gradini e le nicchie devono essere ridotti al minimo e, quando sono necessari, la loro costruzione deve essere effettuata con divisioni del tipo "A".
b) Nella misura del possibile, le paratie che costituiscono i limiti delle zone verticali principali al disopra del ponte delle paratie, devono essere sulla verticale delle paratie stagne situate immediatamente al disotto del ponte delle paratie.
c) Queste paratie devono estendersi da ponte a ponte, fino al fasciame esterno o altre delimitazioni.
d) A bordo delle navi destinate a servizi speciali, come trasporti d'automobili e di vagoni ferroviari, dove la sistemazione di paratie di questo genere sarebbe incompatibile con la loro utilizzazione, devono essere previsti e approvati espressamente dall'Amministrazione, mezzi equivalenti che permettano di controllare e di circoscrivere un incendio.

 

Regola 37
Aperture praticate nelle compartimentazioni d'incendio del tipo "A".

a) Quando delle compartimentazioni di tipo "A" sono forate per il passaggio di cavi elettrici, tubolature, gallerie, condotti, correnti longitudinali, bagli o altri elementi di struttura, devono essere adottati dei provvedimenti affinché la loro resistenza al fuoco non ne venga compromessa.
b) Quando, per necessità, un condotto attraversa la paratia di una zona verticale principale, deve installarsi di fianco alla paratia una serranda di chiusura automatica e di tutta sicurezza. Questa serranda deve poter essere bloccata a mano da ciascun lato della paratia. Le posizioni di manovra devono essere facilmente accessibili e indicate con tinta rossa che rifletta la luce. Il condotto situato tra la paratia e la serranda di chiusura deve essere in acciaio o altro materiale equivalente e, se necessario, avere un grado di isolamento conforme alle disposizioni del paragrafo a) della presente Regola. La serranda deve essere munita, su almeno un lato della paratia, di un indicatore bene in vista che mostri se la serranda è in posizione aperta.
c) Ad eccezione della boccaporta situata entro gli spazi del carico, i magazzini e i bagagliai e tra questi locali e i ponti scoperti, tutte le aperture devono essere munite di dispositivi di chiusura fissati in modo permanente e aventi una resistenza al fuoco almeno uguale a quella delle compartimentazioni sulle quali sono fissate.
d) Tutte le porte e i loro telai, sistemate nelle compartimentazioni di tipo "A", così come i dispositivi che permettono di mantenere chiuse queste porte, devono essere costruiti in maniera tale da offrire una resistenza al fuoco, al passaggio del fumo e delle fiamme, per quanto possibile equivalente a quella delle paratie nelle quali queste porte sono fissate. Non è necessario isolare le porte stagne.
e) Ciascuna di queste porte deve poter essere aperta da ogni lato della paratia, da una sola persona.
f) Le porte tagliafuoco, situate nelle paratie delimitanti le sezioni verticali principali, e nei cofani delle scale, ad esclusione delle porte stagne a comando meccanico, e quelle che normalmente sono chiuse con chiavistelli, devono essere munite di dispositivi di chiusura automatica che possano funzionare malgrado una inclinazione sfavorevole di 3,5 gradi. Tutte queste porte, ad eccezione di quelle che normalmente sono chiuse, devono poter essere manovrate simultaneamente o a gruppi, a partire da una stazione di comando, e anche separatamente a partire da un punto situato al livello della porta. Il meccanismo di scatto deve essere concepito in maniera che la porta si chiuda automaticamente in caso di avaria del sistema di comando; tuttavia le porte: stagne approvate a comando meccanico sono giudicate accettabili. Non è permesso installare dispositivi di ritenuta che non siano controllabili da una stazione di comando. Le porte a due battenti, quando autorizzate, devono essere munite di una serratura che si innesti automaticamente al momento della manovra del sistema di chiusura.

 

Regola 38
Resistenza al fuoco delle compartimentazioni d'incendio del tipo "A".

Quando le compartimentazioni del tipo "A" sono prescritte in virtù delle disposizioni della parte presente, l'Amministrazione decide il grado di isolamento da richiedere, riferendosi alle disposizioni della parte B del presente capitolo; tuttavia, può ammettere una riduzione del grado d'isolamento in rapporto ai valori specificati nella detta parte.

 

Regola 39
Separazione dei locali di alloggio dai locali macchina, dai locali da carico e dei locali di servizio.

Le paratie ed i ponti che separano i locali di alloggio dai locali macchina, dai locali da carico e dai locali di servizio, devono avere strutture corrispondenti alle divisioni di Classe "A" e devono avere un grado di isolamento giudicato soddisfacente dall'Amministrazione in rapporto alla natura dei locali adiacenti.

 

Regola 40
Protezione dei locali alloggio e di servizio.

I locali alloggio e di servizio devono essere protetti conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o a quelle del paragrafo b) della presente Regola:
a) i) Nell'interno dei locali alloggio, tutte le paratie divisorie, escluse quelle che devono essere di tipo "A", devono essere di tipo "B", costruite con materiale incombustibile che può nondimeno essere rivestito di un materiale combustibile in conformità delle disposizioni del comma iii) del presente paragrafo;
ii) tutte le paratie di corridoio devono estendersi da ponte a ponte. Nelle porte di paratie di tipo "B", di preferenza nella parte inferiore, possono essere autorizzate aperture di ventilazione. Tutte le altre paratie perimetrali devono estendersi da ponte a ponte nel senso verticale e fino al fasciame esterno e ad altre delimitazioni nel senso orizzontale, a meno che l'installazione non comporti una soffittatura o rivestimenti incombustibili che assicurino l'integrità al fuoco, nel qual caso la paratia può, fermarsi a dette soffittature o rivestimenti;
iii) salvo che negli spazi per il carico nei vani destinati alla corrispondenza ed ai bagagli e nelle camere frigorifere, tutti i rivestimenti e loro sostegni, tutte le soffittature e gli isolamenti devono essere in materiale incombustibile. Il volume totale degli elementi combustibili: rivestimenti, modanature, decorazioni e impiallacciature in tutti i locali alloggio o di riunione non deve superare il volume equivalente a quello di una impiallacciatura di 2,54 millimetri (1/10 di pollice) di spessore, che ricoprisse la superficie totale delle pareti o del soffitto. Tutte le superfici visibili dei corridoi e dei cofani delle scale, e quelle degli spazi nascosti o inaccessibili, devono avere un debole potere di propagazione delle fiamme. (*)
b) i) Tutte le paratie di corridoio situate nei locali alloggio devono essere in acciaio o costruite con pannelli del tipo "B";
ii) tutti i locali chiusi destinati ad uso e al servizio dei passeggeri o dell'equipaggio (ad eccezione dei locali che presentano un rischio d'incendio irrilevante) devono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione d'incendio di tipo approvato la cui installazione e disposizione permetta di rivelare la presenza di un incendio in questi locali. Questo dispositivo deve segnalare automaticamente l'esistenza e gli indizi di un incendio come pure la sua localizzazione. Le indicazioni sono ricevute in uno o più punti o stazioni di sicurezza della nave ove gli ufficiali e i membri dell'equipaggio possono osservarle con la massima rapidità.
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(*)È opportuno riportarsi alle direttive concernenti la valutazione dei rischi d'incendio presentati dai materiali che sono stati adottati dall'Amministrazione (risoluzione A, 166 - ES. IV).


 

Regola 41
Rivestimenti dei ponti (**)

I sottofondi dei rivestimenti dei ponti all'interno dei locali alloggio, delle stazioni di comando, delle scale e dei corridoi devono essere di materiali approvati e che non si infiammino facilmente.
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(**)È opportuno riportarsi alle direttive provvisorie migliorative sui metodi di prova applicabili ai sottostrati che costituiscono i rivestimenti del ponte, che sono stati adottati dall'Organizzazione (risoluzione A, 214 - VII).


 

Regola 42
Protezione delle scale e degli ascensori nei locali alloggio e di servizio.

a) Tutte le scale e i punti di sfuggita dei locali alloggio e di servizio devono essere in acciaio o altro materiale appropriato.
b) I cofani degli ascensori e dei montacarichi, i cofani verticali per la luce e per l'areazione ai locali alloggio, ecc. devono essere costituiti da paratie del tipo "A". Le porte devono essere in acciaio o altro materiale equivalente e, quando sono chiuse, devono assicurare una resistenza al fuoco almeno altrettanto efficace di quella delle pareti sulle quali sono sistemate.

 

Regola 43
Protezione delle stazioni di comando e dei magazzini.

a) Le stazioni di comando devono essere separate dal resto della nave con paratie e ponti del tipo "A".
b) Le paratie che delimitano i bagagliai, i vani per la posta, le cambuse, i depositi pitture e fanali, le cucine e simili locali, devono essere del tipo "A". I locali contenenti oggetti o materiali molto infiammabili devono essere situati in maniera da ridurre al minimo il pericolo per i passeggeri o l'equipaggio in caso di incendio.

 

Regola 44
Finestre e portellini.

a) Tutte le finestre e tutti i portellini nelle pareti che separano i locali di alloggio dall'esterno devono essere costruiti con intelaiature di acciaio o altro materiale appropriato. I cristalli devono essere fissati mediante un collare metallico.
b) Tutte le finestre e i portellini nelle paratie all'interno dei locali abitati devono essere costruiti in modo da rispondere alle caratteristiche di integrità richieste per il tipo di paratia in cui sono situati.

 

Regola 45
Sistemi di ventilazione.

Gli apparecchi di ventilazione meccanica dei locali macchine devono poter essere fermati da un luogo facilmente accessibile situato all'esterno di questi locali.

 

Regola 46
Particolari di costruzione.

a) Le pitture, vernici e sostanze analoghe, a base di nitrocellulosa o di altri prodotti molto infiammabili, non devono essere impiegati in nessun punto della nave.
b) Le tubazioni che attraversano paratie del tipo "A" o "B" devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione, tenuto conto della temperatura alla quale queste paratie è prescritto che debbano poter resistere. Le tubazioni per olio e liquidi combustibili devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione, tenuto conto del rischio d'incendio. Materiali che col calore possono facilmente essere resi inefficienti non devono essere impiegati nella costruzione degli ombrinali o fuori bordo, degli scarichi sanitari od altri scarichi situati vicino alla linea di galleggiamento e dove il cedimento del materiale in caso di incendio potrebbe dar luogo al rischio di allagamento.
c) Le seguenti prescrizioni devono essere osservate nei locali macchine principali di propulsione, nei locali caldaie a combustibile liquido o nei locali macchine ausiliarie a combustione interna di potenza totale uguale o superiore a 746 kW:
i) gli osteriggi devono poter essere bloccati dall'esterno dei locali;
ii) gli osteriggi che hanno pannelli di vetro devono essere muniti all'esterno di controportelli di acciaio o di altro materiale equivalente fissati in maniera permanente agli osteriggi stessi;
iii) tutte le finestre sistemate nei cofani di questi locali con l'autorizzazione dell'Amministrazione devono essere di tipo non apribile e munite di controportelli esterni di acciaio o di altro materiale equivalente, fissati in maniera permanente, e iv) i vetri delle finestre e degli osteriggi menzionati ai commi i), ii) e iii) del presente paragrafo devono essere in cristallo rinforzato.

 

Regola 47
Dispositivi di segnalazione e materiali d'estinzione di incendio.

a) Servizio di ronda e segnalazione d'incendio:
i) su tutte le navi deve essere previsto un efficace servizio di ronda che permetta di rilevare rapidamente ogni principio d'incendio.
In tutti i locali alloggio dei passeggeri e dell'equipaggio devono essere installati degli avvisatori d'incendio a comando manuale in modo da permettere alla ronda di dare immediatamente l'allarme al ponte di comando o a una stazione di sicurezza;
ii) deve essere sistemato un sistema approvato di avvisatori o di rivelatori d'incendio per segnalare automaticamente, in uno o più punti o stazioni appropriate, l'esistenza o gli indizi nonché l'ubicazione di un incendio in ogni parte della nave che ad avviso dell'Amministrazione non sia accessibile al servizio di ronda, salvo che l'Amministrazione stimi che la nave effettui viaggi di così breve durata da rendere non ragionevole l'applicazione di questa disposizione;
iii) tutte le navi, sia nuove che esistenti, per tutta la durata della traversata e della sosta nei porti (salvo quando non sia in servizio), devono essere dotate di personale e di materiale in modo da garantire che ogni allarme d'incendio sarà immediatamente ricevuto da un membro responsabile dell'equipaggio.
b) Pompe d'incendio e collettore principale d'incendio.
Tutte le navi devono essere munite di pompe d'incendio, di collettori principali, di prese e di manichette in conformità alle disposizioni della Regola 5 del presente capitolo e alle seguenti prescrizioni:
i) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate devono essere provvedute di almeno 3 pompe da incendio indipendenti e le navi di stazza lorda inferiore a 4.000 tonnellate, di almeno 2 di tali pompe da incendio;
ii) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, le prese dal mare; le pompe e le sorgenti di energia per il loro funzionamento devono essere tali da evitare che un incendio in un qualsiasi compartimento possa mettere fuori servizio tutte le pompe da incendio;
iii) sulle navi di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, la installazione deve rispondere alle condizioni imposte dall'Amministrazione.
c) Prese d'incendio, manichette e boccalini:
i) tutte le navi devono essere provviste di un numero di manichette d'incendio giudicato sufficiente dall'Amministrazione. Deve esserci almeno una manichetta per ognuna delle prese d'incendio prescritte al paragrafo d) della Regola 5 del presente capitolo e queste manichette devono essere utilizzate soltanto per l'estinzione dell'incendio o per provare gli impianti nel corso delle esercitazioni antincendio e delle ispezioni;
ii) nei locali alloggio, di servizio e nei locali macchine, il numero e l'ubicazione delle prese d'incendio deve essere tale da osservare le prescrizioni del paragrafo d) della Regola 5 del presente capitolo, allorquando sono chiuse tutte le porte stagne e le porte situate nelle paratie delimitanti le sezioni verticali principali;
iii) la sistemazione deve essere tale che su qualsiasi punto di qualunque locale per il carico, quando è vuoto, devono potersi dirigere almeno due getti d'acqua;
iv) tutte le prese d'incendio richieste nei locali macchine delle navi fornite di caldaie a combustibile liquido o di motori a combustione interna devono essere dotate di manichette aventi i boccalini prescritti al paragrafo g) della Regola 5 del presente capitolo.
d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra:
i) tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere fornite come minimo di un raccordo internazionale di collegamento a terra conforme alle prescrizioni del paragrafo h) della Regola 5 del presente capitolo;
ii) la sistemazione del raccordo (o dei raccordi nel caso ve ne sia più di uno) deve essere tale che esso possa essere utilizzato da tutti e due i lati della nave.
e) Estintori portatili nei locali alloggio e di servizio.
Le navi devono avere, nei locali alloggio e di servizio, estintori portatili di tipo approvato, nel numero giudicato appropriato e sufficiente dall'Amministrazione.
f) Impianti fissi d'estinzione d'incendio nei locali da carico:
i) i locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere protetti da un impianto fisso di estinzione a gas conforme alle prescrizioni della Regola 8 del presente capitolo;
ii) quando l'Amministrazione ritiene che una nave effettua viaggi di durata così breve che l'applicazione delle disposizioni del comma precedente non sarebbero giustificate e nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, gli impianti di estinzione degli incendi nei locali da carico devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
g) Dispositivi d'estinzione d'incendio nelle caldaie, ecc.
A bordo delle navi, i locali dove sono situate le caldaie principali o ausiliarie a combustibile liquido e quelli che contengono gruppi di trattamento del combustibile liquido o casse di decantazione devono essere muniti dei seguenti impianti:
i) uno qualsiasi degli impianti fissi d'estinzione seguenti:
1) impianto d'estinzione ad acqua spruzzata a pressione, conforme alle disposizioni della Regola 11 del presente capitolo;
2) impianto d'estinzione a gas conforme alle disposizioni della Regola 8 del presente capitolo;
3) impianto fisso d'estinzione a schiuma, conforme alle disposizioni della Regola 9 del presente capitolo. L'Amministrazione può prescrivere degli impianti fissi o mobili d'estinzione a getto d'acqua a pressione o di schiuma, per combattere un incendio che si manifestasse al di sopra del livello dei paglioli.
In ognuno di questi casi, se il locale macchine non è completamente separato dal locale caldaie, o vi è la possibilità che del combustibile liquido defluisca dal locale caldaie nelle sentine del locale macchine, lo spazio formato dal locale caldaie e dal locale macchine deve essere considerato come un solo compartimento;
ii) in ogni spazio antistante i forni in ciascun locale caldaie ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti relativi al combustibile liquido vi devono essere almeno due estintori portatili di tipo approvato scaricanti schiuma od altro agente approvato, adatto a estinguere un incendio di combustibile liquido. In ciascun locale caldaie vi deve essere almeno un estintore a schiuma di tipo approvato della capacità almeno di 136 litri (30 galloni) o un impianto equivalente. Questi estintori devono essere provvisti di manichette su carrello, atte a raggiungere qualsiasi parte del locale caldaie e dei locali contenenti qualsiasi parte dell'impianto a combustibile liquido;
iii) in ogni spazio antistante i forni deve essere sistemato un recipiente contenente sabbia, segatura di legno impregnata di soda o altro materiale asciutto approvato, in quantità giudicata soddisfacente dall'Amministrazione. Può essere considerato equivalente, a tale scopo, un estintore portatile di tipo approvato.
h) Dispositivi di lotta contro l'incendio nei locali contenenti motori del tipo a combustione interna.
Tutte le navi che utilizzano motori del tipo a combustione interna come apparato motore principale di propulsione o come motore ausiliario di una potenza non inferiore a 746 kW devono essere munite dei seguenti dispositivi:
i) uno degli impianti fissi previsti al comma i), del paragrafo g) della presente Regola;
ii) in ogni locale macchine vi deve essere un estintore a schiuma, di tipo approvato, di capacità non inferiore a 45 litri (10 galloni) o un suo equivalente, ed inoltre un estintore a schiuma portatile, di tipo approvato, per ogni 746 kW di potenza o frazione di questa. Il numero totale di questi estintori portatili non deve essere inferiore a due o superiore a sei;
i) Dispositivi di difesa contro gli incendi nei locali contenenti turbine a vapore, per i quali non sono richiesti impianti fissi.
L'Amministrazione deve rivolgere particolare attenzione ai dispositivi per la difesa contro gli incendi richiesti, per i locali contenenti turbine a vapore, che sono separati con paratie stagne dai locali caldaie.
j) Equipaggiamenti da pompiere ed equipaggiamenti individuali:
i) il numero minimo di equipaggiamenti da pompiere conformi alle disposizioni della Regola 14 del presente capitolo e delle mute individuali supplementari comprendenti ognuna gli elementi enumerati ai commi i), ii), e iii) del paragrafo a) della presente Regola, che bisogna prevedere è il seguente:
1) due equipaggiamenti da pompiere;
2) inoltre, un numero d'equipaggiamenti da pompieri e di mute individuali, comprendenti ognuna gli elementi enumerati ai commi i), ii) e iii) del paragrafo a) della Regola 14 del presente capitolo, in rapporto con la lunghezza, totale di tutti i locali alloggio e di servizio, in ragione di due equipaggiamenti da pompiere e due mute individuali ogni 80 metri (262 piedi) di lunghezza o frazione di questa lunghezza; a questo effetto, si prende in considerazione il ponte dove sono ubicati i locali in questione o, se ve ne sono molti, quello dove la somma delle lunghezze è la più elevata;
ii) per ogni equipaggiamento da pompiere, che comporti un autorespiratore conforme alle disposizioni del paragrafo b) della Regola 14 del presente capitolo, devono esserci delle bombole di ricambio in numero giudicato soddisfacente dall'Amministrazione;
iii) gli equipaggiamenti da pompiere e quelli individuali devono essere sistemati in luoghi sufficientemente distanziati l'uno dall'altro e pronti ad essere utilizzati. In ognuno di questi luoghi si devono trovare almeno due equipaggiamenti da pompiere ed un equipaggiamento individuale.

 

Regola 48
Mezzi di sfuggita.

a) In tutti i locali per i passeggeri, per l'equipaggio e i locali in cui l'equipaggio normalmente presta servizio, escluso i locali macchina, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. In particolare devono essere osservate le seguenti disposizioni:
i) sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno o locale o gruppo di locali similmente delimitati, devono essere installati due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno indipendente dalle porte stagne. L'Amministrazione può dispensare da uno di questi mezzi di sfuggita, tenuto conto del tipo e della ubicazione dei locali interessati e del numero delle persone che normalmente vi possono essere alloggiate o prestarvi servizio;
ii) sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona principale verticale o da ciascun locale o gruppo di locali similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita praticabili, di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che costituisca un mezzo di sfuggita verticale;
iii) almeno uno dei mezzi di sfuggita deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile rinchiusa, dalla sua base fino al ponte delle imbarcazioni, con pareti che devono formare, per quanto possibile, una protezione continua contro un incendio. La larghezza, il numero e la susseguenza delle scale devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
b) Negli spazi dell'apparato motore, per ciascun locale delle macchine, per ciascuna galleria d'assi e per ciascun locale caldaie, vi devono essere due mezzi di sfuggita, di cui uno può essere una porta stagna.
Nei locali macchine che non hanno porte stagne utilizzabili per la sfuggita, i due mezzi per la sfuggita devono essere costituiti da due gruppi di scalette in acciaio, distanziati tra loro il più possibile e terminanti a due porte del cofano, anch'esse tra loro distanziate e dalle quali sia possibile l'accesso al ponte delle imbarcazioni. Nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 2.000 tonnellate, l'Amministrazione può esonerare da questa prescrizione tenuto conto della larghezza e conformazione del cofano.

 

Regola 49
Utilizzazione dei combustibili liquidi per motori a combustione interna.

Nessun motore a combustione la funzionante a combustibile liquido, che abbia un punto di infiammabilità, misurato con l'ausilio di un apparecchio di prova approvato, uguale o inferiore a 43° C (110° F) (esame in crogiolo chiuso) deve essere utilizzato per una installazione fissa di bordo.
Regola 50
Accorgimenti speciali per locali macchine.
a) Devono essere installati dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali adibiti al carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno ai fumaioli ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, questi dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali.
b) Le macchine azionanti i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe dei servizi del combustibile liquido e altre simili pompe, devono essere munite di comandi a distanza collocati fuori dei locali stessi, in modo da poter fermare tali macchinari nel caso di incendio nel locale ove essi sono situati.
c) Tutte le tubolature di aspirazione del combustibile liquido dalle cisterne, dalle casse di decantazione e dalle casse di servizio che siano situate al di sopra del doppio fondo devono essere munite di rubinetti o valvole in modo che, nel caso che un incendio si sviluppi nel locale in cui le casse si trovano, i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dal di fuori del locale interessato.
Nel caso speciale di cisterne situate sopra una qualunque galleria d'asse o galleria di tubi, su tali cisterne devono essere sistemate valvole, ma in caso di incendio la manovra di chiusura deve poter essere effettuata mediante valvole addizionali sistemate sulla tubazione o tubazioni al di fuori della galleria o gallerie.

 

PARTE D. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DA CARICO (*)

Regola 51
Prescrizioni generali applicabili alle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate escluse le navi cisterna esaminate nella parte E del presente capitolo

a) Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti e le tughe devono essere costruiti in acciaio, eccetto quando l'Amministrazione, in casi speciali, ritenga di ammettere l'impiego di altro materiale adatto, tenuto conto del pericolo di incendio.
b) Nei locali di alloggio le paratie dei corridoi devono essere di acciaio o costruite con pannelli di classe "B".
c) I rivestimenti dei ponti nell'interno dei locali di alloggio, che si trovino sui ponti che costituiscono cielo dei locali di macchina e del carico, devono essere di un tipo non facilmente infiammabile. (**)
d) Le scale interne situate sotto al ponte esposto devono essere di acciaio o materiale equivalente.
e) Le paratie delle cucine, dei depositi pittura, dei depositi lampade, dei depositi nostromo (quando sono adiacenti a locali di alloggio) e dei locali che contengono generatori di emergenza, se ve ne sono, devono essere di acciaio o di materiale equivalente.
f) Nei locali di alloggio e nei locali macchine è proibito l'uso di pitture, vernici o preparati simili a base di nitrocellulosa od altra sostanza molto infiammabile.
g) Le tubazioni per idrocarburi o combustibili liquidi devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione tenuto conto del pericolo di incendio. Materiali che col calore possono essere resi particolarmente inefficienti non devono essere usati per gli ombrinali fuori bordo, per scarichi sanitari od altri scarichi che siano situati vicino alla linea di galleggiamento e dove il cedimento del materiale in caso di incendio potrebbe dar luogo al rischio di allagamento.
h) La ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori dei locali stessi.
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(*)È opportuno riportarsi alla raccomandazione sulle misure di sicurezza applicabili alle navi da carico governate senza la presenza continua del personale nei locali macchina e completando quelle che sono normalmente giudicate necessarie per le navi governate con personale di guardia nei locali macchine, che è stata adottata dall'Organizzazione (risoluzione A, 211 - VII).
(**)È opportuno riportarsi alle direttive provvisorie migliorative sui metodi di prova applicabili ai sottofondi che costituiscono i rivestimenti del ponte, che sono state adottate dall'Organizzazione (risoluzione A, 214 -VII).


 

Regola 52
Dispositivi e materiale d'estinzione d'incendio.

a) Campo d'applicazione.
Quando una prescrizione qualsiasi non è applicabile a una nave da carico perché il suo tonnellaggio lordo è inferiore al minimo contemplato dalla presente Regola, i mezzi per la segnalazione e l'estinzione di incendio devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione.
b) Pompe d'incendio e collettore principale d'incendio.
Tutte le navi devono essere munite di pompe d'incendio, di collettori principali d'incendio, di prese d'incendio e di manichette conformi alle disposizioni della Regola 5 del presente capitolo e soddisfare alle seguenti prescrizioni:
i) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono avere due pompe indipendenti;
ii) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, nelle quali un incendio scoppiato in un qualunque compartimento può rendere inutilizzabili tutte le pompe, devono avere a bordo un altro mezzo per spegnere l'incendio. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 2.000 tonnellate, questo mozzo supplementare deve consistere in una pompa di emergenza fissa, indipendente. Questa pompa di emergenza deve avere una potenza tale da fornire due getti d'acqua rispondenti alle condizioni imposte dall'Amministrazione.
c) Prese da incendio, manichette e boccalini:
i) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate il numero delle manichette da incendio di cui devono essere dotate, con relativi raccordi e boccalini, deve essere: una manichetta per ogni trenta metri (100 piedi) di lunghezza della nave, più una di riserva ma in nessun caso meno di cinque in tutto. In questo numero non sono comprese le manichette prescritte per i locali macchine e caldaie. L'Amministrazione, tenuto conto del tipo della nave e della natura dei viaggi cui essa è adibita, può aumentare il numero delle manichette prescritte in modo che in qualsiasi momento, il numero delle manichette disponibili ed accessibili sia sufficiente in relazione alle necessità;
ii) nei locali di alloggio, nei locali di servizio e nei locali macchine, il numero e la posizione delle prese deve essere tale da soddisfare alle prescrizioni del paragrafo c) della Regola 5 del presente capitolo;
iii) sulle navi la sistemazione deve essere tale che almeno due getti d'acqua possano raggiungere qualsiasi punto di qualunque locale per il carico, quando vuoto;
iv) tutte le prese nei locali macchine delle navi con caldaie a combustibile liquido o con apparato motore di propulsione a combustione interna devono essere munite di manichette da incendio aventi i boccalini richiesti in conformità alle prescrizioni del paragrafo g) della Regola 5 del presente capitolo.
d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra:
i) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere provvedute di almeno un raccordo internazionale per il collegamento a terra in conformità alle prescrizioni del paragrafo h) della Regola 5 del presente capitolo;
ii) la sistemazione del raccordo deve essere tale che esso possa essere utilizzato da tutti e due i lati della nave.
e) Estintori portatili nei locali di alloggio e nei locali di servizio.
Le navi devono avere nei locali di alloggio e nei locali di servizio estintori portatili di tipo approvato ed in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione. Questo numero non può comunque essere inferiore a 4 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate.
f) Dispositivi fissi d'estinzione di incendio nei locali da carico:
i) i locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 2.000 tonnellate devono essere protetti mediante un impianto fisso di estinzione in conformità alle prescrizioni della Regola 8 del presente capitolo;
ii) l'Amministrazione può esentare dall'applicazione delle disposizioni del comma i) del presente paragrafo i locali destinati al carico di qualsiasi nave (che non siano le cisterne di una nave cisterna):
1) se sono provvisti di boccaporte di acciaio e di efficaci mezzi per la chiusura di tutte le trombe a vento e delle altre aperture che portano nelle stive;
2) se la nave è costruita e destinata esclusivamente per portare carichi come: minerali, carbone o granaglie; o
3) quando è dimostrato a soddisfazione dell'Amministrazione che la nave è impiegata in viaggi di durata così breve che l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo non sarebbe ragionevole;
iii) le navi, quando trasportano esplosivi di natura tale o in tale quantità che non sarebbero ammessi al trasporto di una nave da passeggeri in base alle prescrizioni della Regola 7 del capitolo VII della presente Convenzione, oltre che uniformarsi alle prescrizioni della presente Regola, devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
1) non può essere usato il vapore per l'estinzione di incendi in qualsiasi compartimento contenente esplosivi. Ai fini del presente comma "compartimento" significa tutti gli spazi compresi tra due adiacenti paratie permanenti, e comprende la stiva bassa e tutti i locali destinati al carico al disopra di essa;
2) inoltre, in ogni compartimento contenente esplosivi e nei compartimenti ad esso adiacenti destinati a carico deve essere sistemato un impianto rivelatore di fumo o di incendio.
g) Dispositivi per l'estinzione di incendi nei locali caldaie, ecc.
Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate i locali ove sono situate caldaie principali o ausiliare a combustibile liquido e quelli che contengono macchinari a combustibile liquido o casse di decantazione devono essere muniti dei seguenti dispositivi:
i) uno qualsiasi dei seguenti impianti fissi di estinzione:
1) un impianto fisso ad acqua spruzzata a pressione conforme alle prescrizioni della Regola 11 del presente capitolo;
2) un impianto fisso di estinzione incendio conforme alle prescrizioni della Regola 8 del presente capitolo;
3) un impianto fisso di estinzione incendio a schiuma conforme alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo (L'Amministrazione può prescrivere dei dispositivi fissi o mobili a getto di schiuma o a spruzzo d'acqua a pressione, per combattere un incendio che si manifesti al di sopra dei paglioli).
In ciascuno di questi casi, se il locale macchine e il locale caldaie non sono completamente separati o se vi è la possibilità che il combustibile liquido defluisca dal locale caldaie nelle sentine del locale macchine, l'insieme costituito dal locale macchine e dal locale caldaie deve essere considerato come un solo compartimento;
ii) in ogni spazio antistante i forni in ciascun locale caldaie ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti relativi, al combustibile liquido vi devono essere almeno due estintori portatili di tipo approvato scaricanti schiuma o altro agente approvato adatti per estinguere un incendio di combustibile liquido. Inoltre vi deve essere non meno di un estintore dello stesso tipo e della capacità di 9 litri (due galloni) per ciascun bruciatore; tuttavia non si richiede che la capacità complessiva degli estintori addizionali oltrepassi i 45 litri (10 galloni) per ciascun locale caldaie;
iii) in ogni spazio antistante i forni deve essere sistemato un recipiente contenente sabbia, segatura impregnata di soda o altro materiale asciutto approvato, nella quantità che può essere richiesta dall'Amministrazione. Può essere considerato equivalente a tale scopo un estintore portatile di tipo approvato.
h) Dispositivi contro gli incendi nei locali contenenti macchine del tipo a combustione interna.
Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, nelle quali siano installate macchine del tipo a combustione interna, sia per l'apparato principale di propulsione che per un complesso di servizi ausiliari di una potenza totale non inferiore a 746 kW, devono essere muniti dei seguenti dispositivi:
i) uno degli impianti fissi previsti al comma i) del paragrafo g) della presente Regola;
ii) in ogni locale macchine, un estintore a schiuma, di tipo approvato, di capacità non inferiore a 45 litri (10 galloni) o suo equivalente, ed inoltre un estintore portatile a schiuma, di tipo approvato, per ogni 746 kW di potenza o frazione, di potenza delle macchine.
Il numero totale degli estintori portatili forniti a tale titolo non deve essere inferiore a due e non è richiesto che superi i sei.
i) Dispositivi di difesa contro gli incendi nei locali contenenti turbine a vapore, per i quali non sono richiesti impianti fissi.
L'Amministrazione deve rivolgere particolare attenzione ai dispositivi per la difesa contro gli incendi richiesti per i locali contenenti turbine a vapore, che sono separati con paratie stagne dai locali caldaie.
j) Equipaggiamento da vigile del fuoco ed equipaggiamenti individuali:
i) ogni nave nuova o esistente deve avere a bordo almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco conformi alle disposizioni della Regola 14 del presente capitolo. Inoltre le Amministrazioni possono esigere, a bordo delle grandi navi, equipaggiamenti individuali complementari, e, a bordo delle navi cisterna, delle navi speciali e delle navi officina, equipaggiamenti supplementari da vigile del fuoco;
ii) per ogni equipaggiamento da vigile del fuoco che comporti un autorespiratore conforme alle disposizioni del paragrafo b) della Regola 14 del presente capitolo, si devono avere delle bombole di ricambio in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione;
iii) gli equipaggiamenti da vigile del fuoco gli equipaggiamenti individuali devono essere sistemati, vicino al luogo di impiego, in luoghi facilmente accessibili e, quando la nave è dotata di più di un equipaggiamento da vigile del fuoco e di più di un equipaggiamento, individuale questi devono essere sistemati in luoghi sufficientemente distanziati gli uni dagli altri.

 

Regola 53
Mezzi di sfuggita.

a) in tutti i locali per passeggeri, per l'equipaggio e i locali in cui normalmente l'equipaggio presta servizio, esclusi i locali macchina, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle imbarcazioni.
b) Negli spazi dell'apparato motore, per ciascun locale delle macchine, per ciascuna galleria d'assi e per ciascun locale caldaie, vi devono essere due mezzi di sfuggita, di cui uno può essere una porta stagna.
Nei locali macchine che non hanno porte stagne utilizzabili per la sfuggita, i due mezzi per la sfuggita devono essere costituiti da due gruppi di scalette in acciaio, distanziati tra loro il più possibile e terminanti a porte del cofano, anch'esse tra loro distanziate e dalle quali sia possibile l'accesso al ponte delle imbarcazioni. Nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 2.000 tonnellate, l'Amministrazione può esonerare da questa prescrizione, tenuto conto della larghezza e conformità del cofano.

 

Regola 54
Disposizioni speciali nei locali macchine.

a) Devono essere installati dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali adibiti al carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, questi dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali.
b) Le macchine azionanti i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe dei servizi del combustibile liquido e altre simili pompe devono essere munite di comandi a distanza collocati fuori dei locali stessi, in modo da poter fermare tali macchinari nel caso di incendio nel locale ove essi sono situati.
c) Tutte le tubolature di aspirazione del combustibile liquido dalle cisterne, dalle casse di decantazione e dalle casse di servizio che siano situate al di sopra del doppio fondo, devono essere munite di rubinetti o valvole in modo che, nel caso che un incendio si sviluppi nel locale in cui le casse si trovano, i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dal di fuori del locale interessato.
Nel caso speciale di cisterne situate sopra una qualunque galleria d'asse o galleria di tubi, a tali cisterne devono essere sistemate valvole, ma in caso di incendio, la manovra di chiusura deve potere essere effettuata mediante valvole addizionali sistemate sulla tubazione o tubazioni al di fuori della galleria.

 

PARTE E. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI-CISTERNA

Regola 55
Campo d'applicazione

a) La presente parte si applica a tutte le navi-cisterna nuove che trasportano petrolio grezzo e prodotti petroliferi che abbiano un punto d'infiammabilità, determinato per mezzo di un apparecchio approvato, che non superi i 60° C (140° F) (esame in crogiolo chiuso) e una tensione di vapore Reid inferiore alla pressione atmosferica, così come altri prodotti liquidi che presentano analoghi rischi d'incendio.
b) Inoltre tutte le navi alle quali si riferisce la presente parte devono soddisfare le disposizioni delle Regole 52, 53 e 54 del presente capitolo. Tuttavia, il paragrafo f) della Regola 52 non si applica necessariamente alle navi cisterna che soddisfano le disposizioni della Regola 60 del presente capitolo.
c) Quando si prevede di trasportare carichi differenti da quelli menzionati al paragrafo a) della presente Regola, e che presentano rischi d'incendio supplementari, sono richieste delle misure di sicurezza complementari giudicate soddisfacenti dall'Amministrazione.
d) Le navi che trasportano carichi misti non devono trasportare merci solide, a meno che le cisterne per il carico liquido non siano state vuotate e degassate o che, in ogni caso, l'Amministrazione sia soddisfatta delle disposizioni prese.

 

Regola 56
Ubicazione e separazione dei locali.

a) I locali macchine della categoria A devono essere disposti a poppavia delle cisterne da carico e di quelle di decantazione, e devono essere isolati da queste ultime con un cofferdam con un locale pompe per il carico oppure con un deposito di carburante; devono ugualmente essere sistemati dietro i predetti locali, ma non necessariamente dietro i depositi di carburante. Tuttavia, la parte inferiore del locale pompe può essere sistemata in un recesso in questi locali e destinata a ricevere le pompe, a condizione che l'altezza del recesso non superi di un terzo l'altezza di costruzione, salvo che, nel caso di navi la cui portata lorda non superi le 25.000 tonnellate e quando si può stabilire che, per ragioni di accessibilità e per la disposizione delle tubature, questo è impossibile, in tal caso l'Amministrazione può autorizzare un recesso di un'altezza superiore, che non superi però la metà dell'altezza di costruzione.
b) I locali alloggio, i posti principali di controllo del carico, le stazioni di comando e i locali di servizio devono essere disposti a poppavia di tutte le cisterne per il carico, delle cisterne di decantazione, del locale pompe per il carico e di tutti i cofferdam che isolano le cisterne per il carico o le cisterne di decantazione dei locali macchine della categoria A. Ogni paratia comune che separa un locale pompe per il carico compresa l'entrata di detto locale, dai locali alloggio e di servizio, e dalle stazioni di comando, deve essere del tipo "A-60". Se lo si ritiene necessario, i locali alloggio, le stazioni di comando, i locali macchine esclusi quelli della categoria A e i locali di servizio possono essere ubicati a proravia di tutte le cisterne da carico, cisterne di decantazione, locale pompe per il carico e di tutti i cofferdam a condizione che vi siano delle norme di sicurezza equivalenti ed impianti di estinzione di incendio giudicati soddisfacenti dall'Amministrazione.
c) Quando l'installazione di una sala per la navigazione, al di sopra della sezione delle cisterne per il carico, si dimostra necessaria, questa sala deve essere utilizzata esclusivamente per le necessità della navigazione e separata dal ponte delle cisterne da carico con un compartimento non chiuso di altezza non inferiore a due metri. Le misure di prevenzione contro l'incendio prese per questa sala di navigazione devono inoltre soddisfare le disposizioni applicabili alle stazioni di comando prescritte ai paragrafi a) e b) della Regola 57 e alle altre disposizioni pertinenti della parte presente.
d) Devono essere prese precauzioni affinché le sostanze sparse sul ponte non penetrino nei locali alloggio e di servizio. A questo scopo si può installare una mastra continua e permanente di altezza appropriata che si estenda da un lato all'altro della nave. Particolare attenzione deve essere prestata ai dispositivi previsti in materia di caricamento da poppa.
e) Si deve prevedere un isolamento del tipo "A-60" per le pareti esterne delle sovrastrutture e delle tughe ce delimitano i locali alloggio e di servizio, ivi compresi i ponti sporgenti che sostengono tali locali, per l'insieme delle superfici vicine alle cisterne da carico e per 3 metri a partire dalla facciata a proravia per le parti laterali. Nel caso di pareti laterali delle sovrastrutture e delle tughe l'isolamento deve essere previsto per un'altezza di soddisfazione dell'Amministrazione.
f) Le seguenti disposizioni si applicano alle paratie che limitano le sovrastrutture e le tughe che chiudono i locali alloggio e di servizio e che danno sulle cisterne da carico:
i) e proibito sistemare porte in queste paratie; tuttavia, l'Amministrazione può autorizzare l'installazione di porte che si aprono su dei locali che non diano accesso diretto ai locali alloggio e di servizio, come i punti di manipolazione del carico, le cambuse ed i magazzini. Se vi sono porte di questo tipo, le paratie dei locali devono essere del tipo "A-60". Su queste paratie possono essere previsti dei pannelli bullonati che permettano di piazzare dei macchinari;
ii) i portellini installati su queste paratie devono essere di tipo fisso (non apribili). Le finestre della timoneria possono essere di tipo non fisso (apribile);
iii) gli oblot del primo piano del ponte principale devono essere muniti di copri oblot interni in acciaio o materiale equivalente.
Le disposizioni pertinenti del presente paragrafo si applicano ugualmente alle paratie che limitano le sovrastrutture e le tughe su una distanza di 5 metri (16 piedi) misurata nel senso della lunghezza a partire dall'estremità anteriore di queste strutture, salvo per ciò che concerne l'accesso ai locali del ponte di comando.

 

Regola 57
Costruzione.

a) i) Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti e le tughe devono essere in acciaio o altro materiale equivalente;
ii) le paratie che separano i locali delle pompe del carico, ivi compresi i loro pozzetti, e i locali macchine della categoria A devono essere del tipo "A" e non devono avere alcun passaggio di paratia che sia inferiore al tipo "A-0" o ad un tipo equivalente in ogni suo punto, al di fuori dei premistoppa di paratie degli assi delle pompe del carico e di simili passaggi di paratie con premistoppa;
iii) le paratie e i ponti che costituiscono separazioni tra i locali macchine della categoria A e i locali pompe del carico, ivi compresi i loro condotti, rispettivamente dai locali alloggio e di servizio, devono essere del tipo "A-60". Queste paratie e questi ponti come pure le strutture limitanti i locali macchine della categoria A e i locali delle pompe del carico, non devono avere né finestre né oblò;
iv) le disposizioni dei commi ii) e iii) del presente paragrafo non escludono tuttavia l'installazione di coperture fisse stagne al gas di un tipo adatto per apparecchi d'illuminazione nel locale delle pompe, a condizione che abbiano una resistenza sufficiente a che permettano alla paratia di conservare l'integrità e la tenuta stagna al gas richieste per le paratie di tipo "A". Inoltre, queste disposizioni non escludono l'utilizzazione di finestre in un posto di controllo situato interamente all'interno di un locale macchine;
v) le stazioni di comando devono essere separate dai locali chiusi contigui con ponti e paratie del tipo "A". L'isolamento di queste paratie della stazione di comando deve essere giudicato soddisfacente dall'Amministrazione, tenuto conto del rischio d'incendio nei locali contigui;
vi) le porte dei cofani dei locali macchine della categoria A devono essere a chiusura automatica e soddisfare le disposizioni del comma vii) del paragrafo b) della presente Regola;
vii) la superficie dell'isolamento delle compartimentazioni interne dei locali macchine della categoria A deve essere stagna agli idrocarburi e ai vapori degli idrocarburi;
viii) se i ponti hanno dei rivestimenti, essi devono essere di materiali approvati che non si infiammino facilmente;(*)
ix) le scale interne devono essere in acciaio o altro materiale approvato;
x) le paratie delle cucine, dei depositi di pittura e dei fanali, dei depositi del nostromo, quando sono adiacenti ai locali di alloggio, devono essere in acciaio o materiale equivalente;
xi) le pitture, le vernici e gli altri prodotti utilizzati sulle superfici interne visibili non devono presentare un rischio d'incendio giudicato eccessivo dall'Amministrazione, e non devono liberare quantità troppo grandi di fumo o di altre materie tossiche;
xii) le tubazioni per olio o liquidi combustibili devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione, tenuto conto del pericolo d'incendio. Materiali che col calore possano essere resi facilmente inefficienti non devono essere usati per gli ombrinali fuoribordo, per gli scarichi sanitari od altri scarichi che siano situati vicino alla linea di galleggiamento, dove il cedimento del materiale in caso di incendio potrebbe dar luogo al rischio di allagamento;
xiii) la ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere fermata da un luogo facilmente accessibile situato al di fuori dei locali macchine;
xix) gli osteriggi dei locali macchine della categoria A e dei locali delle pompe per il carico devono soddisfare le disposizioni del comma iii) del paragrafo a) della presente Regola relative alle finestre e agli oblò e devono inoltre essere installati in modo da poter essere chiusi rapidamente dall'esterno dei locali che servono.
b) All'interno dei locali di alloggio, dei locali di servizio e delle stazioni di comando si devono applicare le disposizioni seguenti:
i) le paratie di corridoio così come le porte devono essere del tipo "A" o "B" e si devono estendere da ponte a ponte. Quando l'installazione comporta delle soffittature o rivestimenti continui del tipo "B" da una parte e dall'altra della paratia, la paratia può arrestarsi a questa soffittatura o rivestimento. Le porte delle cabine e dei locali pubblici possono avere delle portine di ventilazione nella loro parte inferiore;
ii) gli spazi d'aria che si trovano racchiusi nell'interno di soffitti, pannelli o rivestimenti devono essere divisi con diaframmi ben sistemati atti ad evitare il tiraggio. L'intervallo tra questi diaframmi non deve superare i 14 metri;
iii) i soffitti, i rivestimenti, le paratie e gli isolamenti, ad eccezione dell'isolamento dei compartimenti frigoriferi devono essere in materiale incombustibile. I rivestimenti anticondensazione ed i prodotti adesivi utilizzati per l'isolamento degli impianti di distribuzione dei fluidi freddi così come l'isolamento degli accessori delle tubazioni corrispondenti non devono essere incombustibili, ma devono essere in quantità il più possibile limitata e la loro superficie visibile deve possedere un grado di resistenza alla propagazione della fiamma giudicato soddisfacente dall'Amministrazione;
iv) l'armatura, ivi compresi le travi e i pezzi di montaggio delle paratie, dei rivestimenti, dei soffitti e dei diaframmi, se ve ne sono, devono essere di materiale incombustibile;
v) tutte le superfici visibili dei corridoi e cofani delle scale e quelle degli spazi dissimulati o inaccessibili devono avere un debole potere propagatore di fiamma; (*)
vi) le paratie, i rivestimenti e i soffitti possono avere una impiallacciatura combustibile che non deve superare i due millimetri di spessore in ognuno dei locali, ad eccezione dei corridoi, dei cofani delle scale e delle stazioni di comando, nei quali questo spessore non deve superare 1,5 millimetri;
vii) al fine di evitare che un incendio si propaghi rapidamente da un ponte all'altro, le scale che servono un solo interponte devono essere protette almeno ad un livello da paratie del tipo "A" o "B" e da porte a chiusura automatica. Le scale e le gabbie degli ascensori che attraversano più di un interponte devono essere circondate da paratie del tipo "A" e protette a tutti i livelli da porte in acciaio a chiusura automatica. Le porte a chiusura automatica non devono essere provviste di gancio di ritenuta. Tuttavia può essere utilizzato un dispositivo di ritenuta, manovrabile a distanza e di tutta sicurezza.
c) I condotti destinati alla ventilazione dei locali macchine della categoria A, in generale, non devono passare attraverso i locali alloggio, di servizio o le stazioni di comando. Tuttavia l'Amministrazione può ammettere una deroga a queste disposizioni nei casi seguenti:
i) quando i condotti sono in acciaio e sono isolati in conformità della norma "A-60";
ii) quando i condotti sono in acciaio e provvisti di una serranda d'incendio automatica sistemata vicino alla compartimentazione attraversata e isolati, in conformità della norma "A-60", dal locale macchine di categoria A fino ad un punto situato almeno a 5 metri oltre la serranda d'incendio.
d) I condotti destinati alla ventilazione dei locali alloggio e di servizio o delle stazioni di comando, in generale, non devono attraversare i locali macchine della categoria A. Tuttavia l'Amministrazione può ammettere deroghe a queste disposizioni se i condotti sono in acciaio e se in prossimità delle paratie attraversate sono state piazzate delle serrande automatiche d'incendio.
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(*)È opportuno riportarsi alle direttive provvisionali migliorative sui metodi d'esame applicabili ai sottosegretari che costituiscono rivestimenti di ponte, che sono state adottate dall'Organizzazione (risoluzione A, 214 - VII).
(*)È opportuno riportarsi alle direttive concernenti la valutazione dei rischi d'incendio dei materiali, che sono state adottate dall'Organizzazione (risoluzione A, 166 - ES. IV).


 

Regola 58
Ventilazione.

a) Le aperture praticate nel ponte delle cisterne per il carico dalle quali rischiano di liberarsi dei gas, devono essere disposte in maniera da impedire, per quanto possibile, che i gas penetrino nei locali chiusi che contengono una sorgente suscettibile di infiammarsi, o di concentrarsi nelle vicinanze delle macchine e delle installazioni di ponte che possono costituire una sorgente suscettibile di infiammarsi. In ogni caso, l'altezza dell'apertura di fuoriuscita, in rapporto al ponte e alla velocità di Uscita del gas, deve essere studiata in funzione della distanza da ogni apertura della fuga o da ogni sorgente suscettibile d'infiammazione.
b) Le aperture d'arrivo di aria fresca e di eliminazione d'aria viziata, così come le altre aperture praticate nelle paratie che circondano le tughe e le sovrastrutture, devono essere disposte in maniera da soddisfare le disposizioni del paragrafo a) della presente Regola. Queste aperture, e in particolare quelle della sezione macchine, devono essere situate il più lontano possibile a poppavia. A questo riguardo, va tenuto conto dei casi nei quali la nave è attrezzata per caricare o scaricare di poppa. Le sorgenti suscettibili di infiammarsi costituite per esempio da apparecchiature elettriche devono essere disposte in maniera da evitare ogni rischio di esplosione.
c) I locali delle pompe per il carico devono essere ventilati con un mezzo meccanico e le condotte di riflusso degli estrattori devono terminare in punti del ponte scoperto che non presentano alcun pericolo. L'aerazione di questi locali deve essere sufficiente a ridurre al minimo i rischi di accumulazione di vapori infiammabili. L'aria deve essere rinnovata almeno 20 volte l'ora, sulla base del volume lordo del locale. I condotti di ventilazione devono essere concepiti in maniera che tutti i locali siano ventilati efficacemente. Il sistema di ventilazione deve essere di un tipo ad aspirazione.

 

Regola 59
Mezzi di sfuggita.

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del paragrafo a) della Regola 53 del presente capitolo, l'Amministrazione deve assicurarsi che per il personale di ogni cabina esistano delle uscite di soccorso.

 

Regola 60
Protezione delle cisterne da carico.

a) Per le navi cisterna la cui portata lorda è uguale o superiore a 100.000 tonnellate metriche e per le navi da trasporto misto la cui portata lorda è uguale o superiore a 50.000 tonnellate, la protezione della zona del ponte delle cisterne per il carico e delle cisterne stesse deve essere assicurata con la messa in opera, in conformità delle disposizioni delle Regole 61 e 62 della parte presente, di un impianto fisso d'estinzione a schiuma sistemato sul ponte e di un dispositivo fisso di estinzione a gas inerte. Tuttavia, dopo aver esaminato accuratamente la disposizione e l'equipaggiamento della nave, l'Amministrazione può rinunciare ad esigere i summenzionati dispositivi e accettare altri complessi di impianti fissi, a condizione che essi offrano un grado equivalente di protezione, in conformità delle disposizioni della Regola 5 del capitolo I della presente Convenzione.
b) L'impianto proposto in luogo di quello a schiuma sistemato sul ponte, per essere considerato equivalente deve:
i) permettere di estinguere le fiamme che si sprigionino dalle materie sparse sul ponte e impedire che l'incendio si propaghi ai combustibili sparsi sul ponte che non hanno ancora preso fuoco; e
ii) permettere di lottare contro gli incendi nelle cisterne danneggiate.
c) L'impianto proposto in luogo di quello fisso a gas inerte, per essere considerato equivalente deve:
i) permettere di impedire che si accumulino in maniera pericolosa miscele esplosive nelle cisterne per il carico intatte ed in normale servizio, durante tutta la durata del viaggio in zavorra e durante le operazioni necessarie all'interno delle cisterne; ed
ii) essere concepito in maniera da ridurre al minimo il rischio di una accensione dovuta a produzione di elettricità statica da parte dell'impianto stesso.
d) Per le navi cisterna la cui portata lorda è inferiore a 100.000 tonnellate metriche e per le navi miste la cui portata lorda è inferiore a 50.000 tonnellate, l'Amministrazione può, in luogo delle applicazioni delle disposizioni del paragrafo f) della Regola 52 del presente capitolo, accettare un impianto a schiuma capace di proiettare schiuma all'interno o all'esterno della cisterna. I particolari di queste installazioni devono essere giudicati soddisfacenti dall'Amministrazione.

 

Regola 61
Impianto fisso d'estinzione a schiuma sul ponte.

L'impianto fisso d'estinzione d'incendio a schiuma sul ponte menzionato al paragrafo a) della Regola 60 del presente capitolo deve essere concepito come segue:
a) Deve permettere di proiettare schiuma su tutta la sezione delle cisterne per il carico così come su ognuna delle cisterne per il carico corrispondenti a una parte del ponte danneggiato.
b) Deve essere di funzionamento semplice e rapido. La stazione principale di comando del dispositivo deve essere installata in una posizione idonea all'esterno della sezione delle cisterne per il carico, essere contigua ai locali alloggio, essere di facile accesso ed essere in grado di funzionare in caso di un incendio nella zona da proteggere.
c) Il tasso applicabile della miscela d'acqua e di liquido emulsionante non deve essere inferiore al più elevato dei seguenti valori:
i) 0,6 litri al minuto per metro quadrato della superficie del ponte delle cisterne per il carico (questa superficie essendo costituita dalla larghezza fuori tutto della nave moltiplicata per la lunghezza totale degli spazi occupati dalle cisterne per il carico); o
ii) 6 litri al minuto per metro quadrato, della sezione orizzontale della cisterna, che abbia la più grande sezione orizzontale.
Deve esserci una quantità di liquido schiumogeno sufficiente a produrre schiuma per la durata di 20 minuti almeno, quando la portata è conforme al pin elevato dei valori fissati ai commi i) e ii) del presente paragrafo. In linea generale, il rapporto d'espansione (cioè il rapporto tra il volume di schiuma prodotto e il volume di miscela di acqua e di liquido schiumogeno) non deve superare 12 a 1. Se gli impianti producono essenzialmente schiuma a debole espansione, ma tuttavia a un rapporto leggermente superiore a 12 a 1, la quantità di miscela d'acqua e di liquido schiumogeno del quale si può disporre deve essere calcolata come nei casi degli impianti aventi un rapporto di espansione di 12 a 1; ciò nonostante, in caso di utilizzazione di una schiuma a espansione media (rapporto compreso fra 50 a 1 e 150 a 1), il tasso di applicazione della schiuma così come la capacità dell'impianto di spingarde fisse devono essere giudicate accettabili dall'Amministrazione.
d) La schiuma proveniente dall'impianto fisso deve essere proiettata con spingarde fisse e lancemobili. Ogni spingarda deve poter diffondere almeno il 50 per cento del tasso d'applicazione richiesto per la schiuma.
e) i) Il numero e l'ubicazione delle spingarde fisse a schiuma devono soddisfare le disposizioni del paragrafo a) della presente Regola. La capacità di ogni spingarda in litri di schiuma al minuto deve essere almeno di tre volte la superficie in metri quadri del ponte situata davanti e coperta da questa spingarda;
ii) la distanza tra la spingarda fissa e l'estremità più lontana della zona di protezione situata davanti a questa spingarda non deve superare il 75 per cento della gittata delle spingarde fisse in assenza di vento.
f) A destra e a sinistra della facciata anteriore del cassero o nella parte dei locali alloggio che si trovano di fronte al ponte delle cisterne per il carico, devono essere installati una spingarda fissa e un raccordo per lance mobili. Le lance devono presentare una certa possibilità di utilizzazione nel corso delle operazioni di lotta contro l'incendio e devono poter raggiungere le zone che non possono essere raggiunte dalle spingarde fisse.
g) Sul collettore a schiuma e sul collettore d'incendio, immediatamente davanti ad ogni spingarda fissa, devono essere previste delle valvole che permettano di isolare le parti danneggiate di questi collettori.
h) Il funzionamento dell'impianto a schiuma alla portata richiesta non deve impedire l'utilizzazione simultanea del numero minimo richiesto di getti d'acqua forniti dal collettore principale d'incendio alla pressione voluta.

 

Regola 62
Impianto a gas inerte.

L'impianto a gas inerte menzionato al paragrafo a) della Regola 60 del presente capitolo deve poter fornire in ogni momento alle cisterne per il carico un gas o una miscela di gas così povera di ossigeno da rendere inerte l'atmosfera di una cisterna, vale a dire incapace di propagare l'incendio. Un tale impianto deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) Non deve essere necessario introdurre aria fresca in una cisterna durante le normali operazioni salvo che per predisporre l'entrata di personale.
b) Si deve poter pulire la cisterna vuota per mezzo di gas inerte, per ridurre il tenore di idrocarburi, dopo lo scarico del combustibile.
c) Si deve poter effettuare il lavaggio delle cisterne in una atmosfera inerte.
d) Nel corso delle operazioni di scarico, l'impianto deve consentire di disporre del volume di gas previsto al paragrafo f) della Regola presente. In tutte le altre occasioni, si deve poter disporre in permanenza di una quantità di gas che permetta di soddisfare le disposizioni del paragrafo g) della presente Regola.
e) Devono essere previsti dei mezzi appropriati che permettano di pulire la cisterna con aria fresca o gas inerte.
f) L'impianto deve poter fornire gas inerte a una portata pari al 125 per cento almeno della portata nominale massima delle pompe per il carico.
g) Nell'impiego normale, si deve poter mantenere una pressione positiva durante il riempimento delle cisterne o dopo, con del gas inerte.
h) I punti di uscita dei gas che si liberano durante il lavaggio delle cisterne devono essere opportunamente situati all'aria aperta; detti punti di uscita devono soddisfare alle norme riguardanti le aperture d'areazione delle cisterne previste al paragrafo a) della Regola 58 del presente capitolo.
i) Deve essere prevista una torre di lavaggio per permettere il raffreddamento efficace del gas e l'eliminazione dei solidi e dei prodotti provenienti dalla combustione dello zolfo.
j) Devono essere previsti almeno due ventilatori (soffianti) che possano insieme respingere almeno la quantità di gas stabilita al paragrafo f) della presente Regola.
k) Il volume totale di gas inerte deve contenere una quantità di ossigeno inferiore o uguale al 5 per cento nelle condizioni normali.
l) Devono essere prese disposizioni per impedire il ritorno dei gas o vapori d'idrocarburi delle cisterne verso i locali macchine e i condotti di raccordo con il fumaiolo e per evitare una pressione o un vuoto eccessivi. Si deve prevedere inoltre l'installazione di un sifone efficace nella torre di lavaggio o sul ponte. In ogni cisterna, le diramazioni della condotta di gas inerte devono essere munite di valvole d'arresto o di equivalenti dispositivi di controllo. L'installazione deve essere concepita in modo da ridurre al minimo il rischio di una accensione dovuta a formazione di elettricità statica.
m) Devono essere installati apparecchi per indicare e per registrare costantemente, ogni volta che è fornito del gas inerte, la pressione e il tenore d'ossigeno del gas nel collettore, al punto di scarico dei ventilatori. Questi apparecchi devono essere sistemati di preferenza nella sala di controllo della caricazione, se ne è prevista una, ma, in ogni caso, essi devono essere di facile accesso per l'ufficiale responsabile della manipolazione del carico. Devono essere previsti apparecchi portatili che permettano di misurare il tenore d'ossigeno e di gas o vapori d'idrocarburi, così come gli accessori necessari posti sulle cisterne, per fornire indicazioni sul contenuto delle cisterne stesse.
n) Devono essere previsti mezzi per indicare la temperatura e la pressione nel collettore del gas inerte.
o) Devono essere previsti allarmi che segnalano:
i) un tenore eccessivo di ossigeno nel collettore del gas inerte;
ii) una pressione insufficiente di gas nel collettore del gas inerte;
iii) una insufficiente pressione di alimentazione del sifone sul ponte, se questo apparecchio è installato;
iv) una temperatura eccessiva del gas nel collettore del gas inerte; e
v) una pressione insufficiente dell'acqua all'arrivo alla torre di lavaggio.
Deve essere previsto ugualmente un arresto automatico dell'impianto quando siano raggiunti limiti prefissati relativamente ai commi iii), iv) e v) del presente paragrafo.
p) Si deve fornire al comandante della nave munita di un impianto a gas inerte un manuale d'istruzione sulle prescrizioni di funzionamento, di sicurezza e sanitarie relative all'impianto.

 

Regola 63
Locale delle pompe per il carico.

Ogni locale delle pompe per il carico deve essere equipaggiato di un impianto fisso di lotta contro l'incendio azionato a partire da un luogo di facile accesso situato al di fuori di questo locale.
Questo impianto deve utilizzare acqua spruzzata e ogni altro elemento giudicato soddisfacente dall'Amministrazione.

 

Regola 64
Boccalini delle manichette d'incendio.

Tutti i boccalini delle manichette d'incendio previsti devono essere di un tipo misto approvato (getto pieno/getto spruzzato) ed essere muniti di un dispositivo d'arresto.

 

PARTE F. - MISURE SPECIALI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DA PASSEGGERI ESISTENTI
(Ai fini della presente parte del presente capitolo, ogni volta che è citata la Regola...(1948), si tratta di una Regola del capitolo II della Convenzione internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare e ogni volta che è citata la Regola... (1960), salvo indicazione contraria, si tratta di una Regola del capitolo II della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare).

Regola 65
Campo d'applicazione.

Tutte le navi da passeggeri che trasportino più di 36 passeggeri devono soddisfare almeno alle disposizioni seguenti:
a) Una nave la cui chiglia è stata impostata prima del 19 novembre 1952 deve soddisfare alle disposizioni delle Regole da 66 a 85 compresa della parte presente.
b) Una nave la cui chiglia è stata impostata tra il 19 novembre 1952 e il 26 maggio 1965 (non compreso tale giorno) deve soddisfare a sua volta alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare, relativa alle misure di protezione contro l'incendio applicabili nella detta Convenzione alle navi nuove, e alle disposizioni delle Regole 68 b) e c), 75, 77 b), 78, 80 b), 81 da b) fino a g), 84 e 85 della presente parte.
c) Una nave la cui chiglia è stata impostata il 26 maggio 1965 o posteriormente, ma prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, a meno che non soddisfi le parti A e B del presente capitolo, deve a sua volta soddisfare le disposizioni della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare relative alle misure di protezione contro l'incendio applicabili alle navi nuove e alle disposizioni delle Regole 68 b) e c), 80 b), 81 b), c) e d) e 85 della presente parte.

 

Regola 66
Strutture.

Gli elementi di struttura devono essere in acciaio o altro materiale appropriato, in conformità delle disposizioni della Regola 27 (1948). Tuttavia, le tughe isolate che non contengono locali alloggi e i ponti esposti alle intemperie possono essere in legno se sono state prese sufficienti misure strutturali di protezione contro l'incendio, giudicate soddisfacenti dall'Amministrazione.

 

Regola 67
Zone verticali principali.

La nave deve essere divisa in zone verticali principali con delle compartimentazioni del tipo "A" in conformità delle disposizioni della Regola 28 (1948). Queste compartimentazioni devono, per quanto possibile, avere un grado d'isolamento sufficiente, tenuto conto della natura degli spazi adiacenti, come previsto al comma iv) del paragrafo c) della Regola 26 (1948).

 

Regola 68
Aperture applicate nelle paratie stagne verticali principali.

a) La nave deve soddisfare essenzialmente le disposizioni della Regola 29 (1948).
b) Le porte tagliafuoco devono essere in acciaio o materiale equivalente rivestito o no di un isolante incombustibile.
c) Quando dei condotti e tubi di ventilazione che abbiano una sezione uguale o superiore a 0,02 metri quadrati (31 pollici quadrati) attraversano le paratie delle sezioni verticali principali, si applicano inoltre le disposizioni seguenti:
i) quando la sezione dei condotti e dei tubi di ventilazione si colloca tra 0,02 metri quadrati (31 pollici quadrati) e 0,075 metri quadrati (116 pollici quadrati) compresi, si devono installare serrande d'incendio a chiusura automatica e di tutta sicurezza, ovvero si devono isolare i condotti e i tubi in questione per 457 millimetri (18 pollici) almeno, da una parte all'altra della paratia, in maniera da soddisfare le disposizioni applicabili per ciò che concerne la paratia;
ii) quando i condotti e i tubi hanno una sezione superiore a 0,035 metri quadrati (116 pollici quadrati) si devono installare serrande d'incendio a chiusura automatica e di tutta sicurezza.

 

Regola 69
Separazione tra i locali alloggio da una parte e i locali macchine, gli spazi per il carico e i locali di servizio dall'altra parte.

La nave deve soddisfare le disposizioni della Regola 31 (1948).

 

Regola 70
Applicazione dei casi dei metodi I, II e III

Tutti i locali alloggio e i locali di servizio di una nave devono soddisfare tutte le disposizioni di ciascuno dei paragrafi a), b), c) o d) della presente Regola:
a) Affinché una nave sia considerata come concepita secondo il metodo I, vi deve essere installata una rete di paratie non combustibili del tipo B" conforme essenzialmente alle disposizioni del comma a) della Regola 30 (1948) e utilizzando al massimo materiali incombustibili in conformità delle disposizioni del comma a) della Regola 39 (1948).
b) Affinché una nave sia considerata come concepita secondo il metodo II:
i) deve essere installato un impianto automatico d'estinzione ad acqua spruzzata e un sistema avvisatore d'incendio che siano essenzialmente conformi alle disposizioni delle Regole 42 e 48 (1948);
ii) deve essere limitata, per quanto possibile e ragionevole, l'utilizzazione di materiali combustibili di ogni natura.
c) Affinché una nave sia considerata come concepita secondo il metodo III, vi deve essere installata da ponte a ponte una rete di paratie tagliafuoco che sia sostanzialmente conforme alle disposizioni del paragrafo b) della Regola 30 (1948). Vi deve ugualmente essere installato un impianto automatico di segnalazione d'incendio conforme essenzialmente alle disposizioni della Regola 43 (1948). L'impiego di materiali combustibili e altamente infiammabili è limitato come previsto dal paragrafo b) della Regola 39 (1948) e dal paragrafo g) della Regola 40 (1948). Può essere accordata una deroga alle disposizioni del paragrafo b) della Regola 39 (1948) e del paragrafo g) della Regola 40 (1948), se si effettua almeno ogni 20 minuti un servizio di ronda.
d) Affinché una nave sia considerata come concepita secondo il metodo III:
i) vi devono essere installate delle compartimentazioni supplementari del tipo "A" nei locali alloggio in modo da ridurre la lunghezza media delle sezioni verticali principali in questi spazi a 20 metri (65,5 piedi) circa;
ii) vi deve essere installato un impianto automatico di segnalazione d'incendio conforme sostanzialmente alle disposizioni della Regola 43 (1948);
iii) tutte le superfici esposte e tutti i rivestimenti delle paratie di corridoio e di cabina situate nei locali alloggio devono avere un limitato potere di propagazione di fiamma;
iv) l'utilizzazione di materiali combustibili deve essere limitata come previsto al paragrafo b) della Regola 39 (1948), se almeno ogni 20 minuti è effettuato un servizio di ronda;
v) tra ponte e ponte devono essere installate delle compartimentazioni incombustibili supplementari del tipo "B", in maniera da formare un reticolo di paratie parafuoco entro i limiti del quale la superficie di tutto il compartimento, locali di riunione esclusi, non superi in generale 300 metri quadrati (3.200 piedi quadrati).

 

Regola 71
Protezione delle scale verticali.

Le scale devono soddisfare alle disposizioni della Regola 33 (1948).
Tuttavia, in caso di difficoltà eccezionali, l'Amministrazione può autorizzare l'utilizzazione di paratie e porte incombustibili del tipo "B" al posto di paratie e porte del tipo "A" nei cofani delle scale. Inoltre, l'Amministrazione può autorizzare il mantenimento, a titolo eccezionale, di una scala di legno a condizione che sia protetta da un impianto ad acqua spruzzata e fornita di un cofano soddisfacente.

 

Regola 72
Protezione degli ascensori e montacarichi, cofani di illuminazione, d'areazione, ecc. nei locali riservati ai passeggeri e nei locali di servizio

La nave deve soddisfare alle disposizioni della Regola 34 (1948).

 

Regola 73
Protezione delle stazioni di comando

Le navi devono soddisfare alle disposizioni della Regola 35 (1948).
Tuttavia, quando la disposizione o la costruzione delle stazioni di comando è tale che la nave non può soddisfare interamente a queste disposizioni, per esempio nel caso di una timoneria in legno, l'Amministrazione può autorizzare la messa in opera di compartimentazioni incombustibili non fisse del tipo "B" per proteggere le parti delimitanti le stazioni. In questi casi, quando alcuni spazi situati immediatamente al disotto di queste stazioni, presentano un notevole rischio d'incendio, il ponte di tramezzo deve essere interamente isolato come se fosse una compartimentazione di tipo "A".

 

Regola 74
Protezione dei magazzini, ecc.

La nave deve soddisfare le disposizioni della Regola 36 (1948).

 

Regola 75
Finestre e portellini

Gli osteriggi dei locali macchine e caldaie devono potersi chiudere dall'esterno.

 

Regola 76
Sistemi di ventilazione

a) Tutti gli apparecchi di ventilazione meccanica, ad eccezione dei ventilatori degli spazi per il carico e dei locali macchine devono essere muniti di comandi principali situati al di fuori dei locali macchine in punti di facile accesso, in modo che non sia necessario recarsi in più di tre posti per arrestare tutti i ventilatori che servano degli spazi che non siano i locali macchine e gli spazi per il carico. Gli apparecchi di ventilazione dei locali macchine devono essere muniti di un comando principale che possa essere manovrato dall'esterno di questi locali.
b) Per i condotti di evacuazione dei fornelli delle cucine, quando attraversano locali alloggio deve essere previsto un isolamento efficace.

 

Regola 77
Varie

a) La nave deve essere conforme alle disposizioni dei paragrafi a), b) e f) della Regola 40 (1948).
Tuttavia, al comma i) del paragrafo a) della Regola 40 (1948), si può sostituire 13,73 metri (45 piedi) con 20 metri (65,5 piedi).
b) Le pompe per il combustibile liquido devono essere provviste di comandi a distanza situati all'esterno degli spazi che le contengono, in modo da poter essere fermate nel caso che si manifesti un incendio nello spazio considerato.

 

Regola 78
Pellicole cinematografiche

Per gli impianti cinematografici a bordo delle navi non possono essere usate pellicole a base di cellulosa.

 

Regola 79
Piani

A bordo delle navi devono essere previsti dei piani conformi alle disposizioni della Regola 44 (1948).

 

Regola 80
Pompe, collettori principali d'incendio, pompe d'incendio e manichette

a) La nave deve soddisfare alle disposizioni della Regola 45 (1948).
b) Si deve controllare che il collettore principale d'incendio sia, per quanto possibile, tale da fornire immediatamente dell'acqua che possa essere mantenuta sotto pressione, o prevedendo un comando a distanza delle pompe d'incendio facile da manovrare e di facile accesso.

 

Regola 81
Prescrizioni relative alla segnalazione e all'estinzione incendi

Generalità
a) La nave deve soddisfare alle disposizioni dei paragrafi da a) a o) compreso della Regola 50 (1948), con riserva delle disposizioni della presente Regola qui appresso indicate.
Servizio di ronda e impianti di segnalazione e di comunicazione
b) Tutti i membri del servizio di ronda d'incendio prescritto dalla parte presente devono avere familiarità con le apparecchiature della nave, con la dislocazione ed il funzionamento del materiale che possono essere chiamati ad utilizzare.
c) Per la riunione dell'equipaggio, deve essere installato uno speciale avvisatore che può far parte del sistema avvisatore generale della nave.
d) È opportuno installare ugualmente in tutti i locali alloggio, di riunione e di servizio, un sistema di altoparlanti o ogni altro dispositivo efficace di comunicazione.
Locali macchine e caldaie
e) Gli estintori d'incendio devono soddisfare alle disposizioni dei commi g) ii), g) iii) ed h) ii) della Regola 64 (1960) per ciò che concerne il loro numero, il loro tipo e la loro ripartizione a bordo.
Raccordo internazionale per il collegamento a terra
f) La nave deve soddisfare alle disposizioni del paragrafo d) della Regola 64 (1960).
Equipaggiamento da vigile del fuoco
g) La nave deve soddisfare alle disposizioni del paragrafo j) della Regola 64 (1960).

 

Regola 82
Possibilità di utilizzazione rapida delle installazioni

La nave deve soddisfare alle disposizioni della Regola 66 (1960).

 

Regola 83
Mezzi di sfuggita

La nave deve soddisfare alle disposizioni della Regola 54 (1948).

 

Regola 84
Sorgente di energia elettrica di emergenza

La nave deve soddisfare alle disposizioni dei paragrafi a), b) e c) della Regola 22 (1948), con riserva che l'ubicazione della sorgente sia conforme alle disposizioni del paragrafo a) della Regola 25 (1960).

 

Regola 85
Appelli ed esercitazioni

Per ciò che riguarda le esercitazioni anti incendio menzionate alla Regola 26 del capitolo III della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, ogni membro dell'equipaggio deve essere chiamato a dimostrare di conoscere la disposizione e le installazioni della nave, tutto l'equipaggiamento può dover utilizzare e che sia cosciente dei propri doveri. I comandanti devono familiarizzare gli equipaggi con i loro ruoli e istruirli a questo riguardo.

 

CAPITOLO III
MEZZI DI SALVATAGGIO, ECC.

Regola 1
Applicazione

a) Il presente capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie, si applica alle navi nuove adibite a viaggi internazionali, come segue:
Parte A. - Navi da passeggeri e navi da carico;
Parte B. - Navi da passeggeri;
Parte C. - Navi da carico.
b) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi internazionali, la cui chiglia è stata impostata, o la cui costruzione si trovava ad uno stato equivalente alla data e dopo l'entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, vanno applicate le disposizioni del capitolo III di questa Convenzione relativa alle navi nuove, quali sono definite in questa Convenzione.
c) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi internazionali, la cui chiglia è stata impostata, o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente prima della data di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare e che non soddisfino ancora alle prescrizioni del capitolo III di questa Convenzione, relativa alle navi nuove, le disposizioni da prendere per ogni nave devono essere stabilite dall'Amministrazione in modo da ottenere, per quanto sia praticabile e ragionevole ed al più presto possibile, l'applicazione più estesa possibile delle prescrizioni del capitolo III di questa Convenzione. Tuttavia, la disposizione della seconda parte del comma i) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo si applica alle navi esistenti previste nel presente paragrafo soltanto nei seguenti casi:
i) se sono soddisfatte le disposizioni delle Regole 4, 8, 14, 18 e 19 e quelle dei paragrafi a) e b) della Regola 27 del presente capitolo;
ii) se le zattere di salvataggio portate in conformità alle disposizioni del paragrafo b) della Regola 27 soddisfano le prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16, e quella della Regola 17 del presente capitolo; e
iii) a condizione che il numero totale delle persone a bordo non venga aumentato in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, a meno che la nave sia pienamente rispondente alle disposizioni:
1) della parte B del capitolo II-1;
2) della Regola 21 a) iii) e iv) o della Regola 48 a) iii) del capitolo II-2, nella misura in cui siano applicabili;
3) della Regola 29 a), b), c) ed f) del presente capitolo.

 

PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI
(La parte A si applica sia alle navi da passeggeri che a quelle da carico)

Regola 2
Definizioni

Per l'applicazione del presente capitolo:
a) "Viaggio internazionale breve" indica un viaggio internazionale nel corso del quale la nave non si allontani più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio, e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi le 600 miglia.
b) "Zattera di salvataggio" indica una zattera che soddisfa alle prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16 del presente capitolo.
c) "Dispositivo approvato per la messa in acqua" indica un dispositivo approvato dall'Amministrazione e adatto per ammainare in acqua, dal punto d'imbarco, una zattera di salvataggio a completo carico con tutte le persone che è autorizzata a trasportare e il suo armamento.
d) "Marittimo abilitato" indica qualsiasi membro dell'equipaggio che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni della Regola 32 del presente capitolo.
e) "Apparecchio galleggiante" indica un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua, e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche.

 

Regola 3
Esenzioni

a) L'Amministrazione, se giudica che le condizioni del viaggio e di riparo del percorso sono di natura tale da rendere l'applicazione integrale delle prescrizioni del presente capitolo non ragionevole o non necessaria, può esentare da tali prescrizioni, in misura adeguata, determinate navi o categorie di navi, le quali nel corso del loro viaggio non si allontanino oltre 20 miglia dalla terra più vicina.
b) Per le navi da passeggeri che sono utilizzate per trasportare, in viaggi speciali, gran numero di passeggeri come ad esempio trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se ritiene che non è praticamente possibile applicare le prescrizioni del presente capitolo, può dispensare, quelle che appartengono al proprio paese dall'applicazione delle prescrizioni in questione, a condizione però che soddisfino integralmente le disposizioni seguenti:
i) regolamento allegato all'Accordo del 1971 sulle navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali;
ii) regolamento allegato al Protocollo del 1973 sugli alloggi a bordo delle navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali, quando questo entrerà in vigore.

 

Regola 4
Prontezza d'uso delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti

a) Il principio di massima che disciplina le disposizioni concernenti le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio e gli apparecchi galleggianti di una nave è che essi devono essere prontamente utilizzabili in caso di emergenza.
b) Per essere pronte all'uso le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio e gli apparecchi galleggianti devono soddisfare alle seguenti condizioni:
i) devono potersi mettere in mare sicuramente e rapidamente anche in condizioni sfavorevoli di assetto e con 150 gradi di sbandamento;
ii) deve essere possibile effettuare l'imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio rapidamente ed in buon ordine;
iii) la sistemazione di ogni imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio ed apparecchio galleggiante deve essere tale da non interferire con la manovra delle altre imbarcazioni, zattere o apparecchi galleggianti.
c) Tutti i mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in buono stato di servizio e pronti per l'immediato uso, prima della partenza dal porto e per tutta la durata del viaggio.

 

Regola 5
Costruzione delle imbarcazioni di salvataggio

a) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere costruite a regola d'arte e devono avere forme e proporzioni che assicurino loro una buona stabilità in mare ed un bordo libero sufficiente quando sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento. Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono poter conservare una stabilità positiva in condizioni di allagamento e di completo carico con tutte le persone e l'armamento.
b) i) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere imbarcazioni con fasciame rigido e con dispositivi di insommergibilità soltanto interni. L'Amministrazione può approvare delle imbarcazioni di salvataggio con copertura rigida purché questa possa essere rapidamente aperta sia dall'interno che dall'esterno e non impedisca il rapido imbarco e sbarco o la messa in acqua e la manovra dell'imbarcazione stessa;
ii) i motoscafi di salvataggio possono avere, a soddisfazione dell'Amministrazione, dei dispositivi che impediscano l'entrata dell'acqua da prora;
iii) tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere di lunghezza non inferiore a metri 7,30 (24 piedi) salvo quando, tenuto conto delle dimensioni della nave o per altre ragioni, l'Amministrazione consideri la sistemazione di tali imbarcazioni non ragionevole o non praticabile.
Su nessuna nave le imbarcazioni di salvataggio possono essere di lunghezza inferiore a metri 4,90 (16 piedi).
c) Nessuna imbarcazione di salvataggio può essere approvata se il suo peso, quando è completamente carica con tutte le persone e l'armamento, eccede i 20.300 chilogrammi (20 tonnellate inglesi), o se la sua capacità, calcolata secondo le prescrizioni della Regola 7 del presente capitolo, è superiore a 150 persone.
d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare più di 60 persone, ma non oltre 100 persone, devono essere motoscafi di salvataggio rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo o essere imbarcazioni di salvataggio con un mezzo approvato di propulsione meccanica rispondente alle prescrizioni della Regola 10 del presente capitolo. Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare più di 100 persone devono essere "motoscafi rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo.
e) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere robustezza sufficiente da permettere la loro indenne ammainata in acqua quando sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento. Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una robustezza tale da non presentare deformazione residua se sottoposte a un sovraccarico del 25 per cento.
f) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una insellatura media almeno uguale al 4 per cento della lunghezza. Tale insellatura deve essere, approssimativamente, di forma parabolica.
g) Nelle imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare 100 o più persone, il volume dei dispositivi di galleggiabilità deve essere aumentato a soddisfazione dell'Amministrazione.
h) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una galleggiabilità propria, o devono essere munite di casse d'aria a tenuta stagna o di altro equivalente materiale di galleggiabilità non soggetto a corrosione, il quale deve essere intaccabile dagli idrocarburi, sufficiente per la galleggiabilità dell'imbarcazione e del suo armamento quando l'imbarcazione stessa è in condizione di allagamento. Esse devono inoltre essere provvedute di addizionali casse d'aria stagne od altro equivalente materiale di galleggiabilità, non soggetto a corrosioni, il quale non deve essere intaccabile dagli idrocarburi, di un volume almeno uguale ad un decimo della capacità cubica dell'imbarcazione. L'Amministrazione può permettere che le casse d'aria a tenuta stagna siano riempite con materiale di galleggiabilità non soggetto a corrosioni e che non sia intaccabile dagli idrocarburi.
i) I banchi di voga e quelli laterali devono essere situati nell'imbarcazione il più basso possibile.
j) Tutte le imbarcazioni di salvataggio, ad esclusione di quelle costruite in legno, devono avere un coefficiente di finezza, determinato in conformità alle prescrizioni della Regola 6 del presente capitolo non inferiore a 0,64. Se tuttavia l'Amministrazione considera sufficienti la sua altezza metaderica e il suo bordo libero quando è a pieno carico di persone e di materiale, una imbarcazione di salvataggio in legno potrà avere un coefficiente di finezza inferiore a 0,64.

 

Regola 6
Capacità cubica delle imbarcazioni di salvataggio

a) La capacità cubica di un'imbarcazione deve essere calcolata secondo la Regola di Simpson (Stirling) o secondo qualsiasi altro metodo di equivalente precisione. La capacità di un'imbarcazione a poppa quadra deve essere calcolata come se l'imbarcazione avesse poppa a punta.
b) Per esempio, la capacità in metri cubi (o piedi cubi) di una imbarcazione di salvataggio calcolata secondo la Regola di Simpson può essere considerata eguale a quella data dalla seguente formula:

dove:
L indica la lunghezza dell'imbarcazione in metri (o in piedi) dalla parte interna del fasciame di legno o di lamiera, sulla ruota di prora, al punto corrispondente sul dritto di poppa; se l'imbarcazione è a poppa quadra, la lunghezza deve essere misurata all'interno dello specchio;
A, B, C indicano le aree delle sezioni trasversali rispettivamente al quarto della lunghezza di prora, al mezzo e al quarto della lunghezza di poppa, che corrispondono ai tre punti ottenuti dividendo L in quattro parti uguali (Le aree corrispondenti alle due estremità dell'imbarcazione si considerano trascurabili).
Le aree A, B, C si considerano date in metri quadrati (o in piedi quadrati) dalla successiva applicazione della seguente formula a ciascuna delle tre sezioni trasversali:

dove:
h è l'altezza misurata in metri (o in piedi) all'interno del fasciame di legno o di lamiera dalla chiglia al livello del capo di banda o, in certi casi, ad un livello più basso come determinato in seguito;
a, b, c, d, e sono le larghezze orizzontali dell'imbarcazione misurate in metri (o in piedi) all'interno del fasciame nei punti superiori e inferiore dell'altezza e nei tre, punti ottenuti dividendo h in quattro parti eguali (a ed e essendo la larghezza ai punti estremi e c al mezzo di h).
c) Se l'insellatura del capo di banda, misurata ai due punti situati ad un quarto della lunghezza dell'imbarcazione dalle estremità, eccede l'1 per cento della lunghezza, l'altezza applicata per calcolare l'area della sezione trasversale A o C deve essere uguale all'altezza al mezzo più l'1 per cento la lunghezza dell'imbarcazione.
d) Se l'altezza dell'imbarcazione di salvataggio al mezzo eccede il 45 per cento della larghezza, l'altezza impiegata per ottenere l'area della sezione trasversale B al mezzo deve essere uguale al 45 per cento della larghezza e l'altezza impiegata per calcolare le aree delle sezioni A e C a un quarto della lunghezza si ottiene aumentando l'altezza usata per il calcolo della sezione B dell'1 per cento della lunghezza dell'imbarcazione. In nessun caso le altezze applicate nel calcolo devono eccedere le altezze effettive in detti punti.
e) Se l'altezza dell'imbarcazione di salvataggio è maggiore di metri 1,22 (4 piedi), il numero delle persone determinato, applicando la presente Regola, deve essere ridotto nella proporzione del rapporto di metri 1,22 (4 piedi) all'altezza effettiva, fino a quando l'imbarcazione di salvataggio sarà provata galleggiante con tale numero di persone a bordo, tutte indossanti le cinture di salvataggio, e l'esperimento abbia permesso di stabilire definitivamente tale numero.
f) L'Amministrazione deve fissare con adeguate formule il limite delle persone che possono essere sistemate nelle imbarcazioni con estremità molto fini ed in quelle di forme molto piene.
g) L'Amministrazione può assegnare ad una imbarcazione di salvataggio con fasciame di legno una capacità uguale al prodotto della lunghezza per la larghezza e per l'altezza moltiplicato per 0,6 nei casi in cui sia chiaro che tale capacità non è maggiore di quella che si otterrebbe col metodo sopra indicato. In questo caso le dimensioni devono essere misurate nel modo seguente:
lunghezza: dalla intersezione della parte esterna del fasciame di legno col dritto di prora al punto corrispondente sul dritto di poppa o, nel caso di imbarcazione a poppa quadra, alla faccia poppiera dello specchio;
larghezza: dall'esterno del fasciame di legno nel punto della maggiore sezione maestra;
altezza: al mezzo, all'interno del fasciame, dalla chiglia al livello del capo di banda; però l'altezza applicata per calcolare la capacità cubica non può in alcun caso eccedere il 45 per cento della larghezza.
In tutti i casi l'armatore ha il diritto di chiedere che la capacità cubica dell'imbarcazione sia determinata con esatta misurazione.
h) La capacità cubica di un motoscafo o di un'imbarcazione di salvataggio munita di altro sistema di propulsione meccanica si ottiene deducendo dalla capacità lorda un volume uguale a quello occupato dal motore e i suoi accessori o dalla scatola degli ingranaggi dell'altro mezzo di propulsione meccanica e, se esistono, dall'impianto radiotelegrafico e dal proiettore con i loro accessori.

 

Regola 7
Capacità di trasporto delle imbarcazioni di salvataggio

Il numero di persone che un'imbarcazione di salvataggio può essere autorizzata a portare è determinato dal massimo numero intero ottenuto dividendo la sua capacità in metri cubi:
per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza uguale o superiore a metri 7,30 (24 piedi): per 0,283 (o per 10 se la sua capacità è misurata in piedi cubi);
per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza di metri 4,90 (16 piedi): per 0,396 (o per 14 se la sua capacità è misurata in piedi cubi);
per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza uguale o superiore a metri 4,90 (16 piedi), ma inferiore a metri 7,30 (24 piedi): per un numero compreso tra 0,396 e 0,283 (o da un numero compreso tra 14 e 10 se la sua capacità è misurata in piedi cubi), da calcolarsi per interpolazione;
purché in nessun caso il numero ottenuto risulti più elevato del numero di persone adulte, munite di cintura di salvataggio, che possano stare sedute senza ostacolare in alcun modo l'uso dei remi o il funzionamento di altro mezzo di propulsione.

 

Regola 8
Numero prescritto di motoscafi di salvataggio

a) Le navi da passeggeri devono avere per ciascun lato della nave almeno un motoscafo di salvataggio che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. Tuttavia, è prescritto soltanto un motoscafo di salvataggio per le navi da passeggeri autorizzate a trasportare in totale, fra passeggeri ed equipaggio, non più di 30 persone.
b) Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, ad eccezione delle navi cisterna, delle navi-industria baleniere, delle navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e delle navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere almeno un motoscafo di salvataggio che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo.
c) Le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e le navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere, su ciascun lato, almeno un motoscafo che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo.

 

Regola 9
Motoscafi di salvataggio

a) Un motoscafo di salvataggio deve soddisfare alle seguenti condizioni:
i) deve essere fornito di motore con accensione a compressione, e tenuto in modo da essere sempre pronto all'uso; deve essere atto ad essere messo prontamente in moto in qualsiasi condizione; vi deve essere una provvista di combustibile sufficiente per 24 ore di marcia continua alla velocità specificata dal comma iii) del presente paragrafo;
ii) il motore ed i suoi accessori devono essere convenientemente racchiusi per assicurare il funzionamento in condizioni di tempo avverso, e il cofano del motore deve essere resistente al fuoco. Vi devono essere dispositivi per la marcia indietro;
iii) la velocità a marcia avanti, in acqua tranquilla, col completo carico di persone ed armamento deve essere:
1) almeno di 6 nodi nel caso dei motoscafi di salvataggio prescritti in conformità della Regola 8 del presente capitolo, per le navi da passeggeri, navi cisterna, navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie;
2) almeno 4 nodi nel caso di qualsiasi altro motoscafo di salvataggio.
b) Il volume dei dispositivi interni di galleggiabilità di un motoscafo di salvataggio, se è il caso, deve essere aumentato, rispetto a quanto prescritto dalla Regola 5 del presente capitolo, del volume corrispondente ai dispositivi interni di galleggiabilità necessari per sostenere il motore ed i suoi accessori e, se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con i loro accessori, quando tale volume ecceda il volume dei dispositivi interni di galleggiabilità richiesti. Tale aumento deve essere effettuato in ragione di 0,0283 metri cubi (1 piede cubo) per persona, per sostenere il numero di persone supplementari che l'imbarcazione potrebbe portare se venissero tolti il motore ed i suoi accessori e, se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con i loro accessori.

 

Regola 10
Imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica che non siano motoscafi di salvataggio

Un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica che non sia un motoscafo deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) Il dispositivo di propulsione deve essere di tipo approvato e deve avere una potenza sufficiente per permettere all'imbarcazione di salvataggio di distaccarsi prontamente dalla nave quando messa in acqua, come pure di mantenere la rotta in condizioni di tempo sfavorevoli. Se il dispositivo di propulsione è azionato a braccia, deve essere tale da poter essere azionato da persone inesperte e deve poter funzionare quando l'imbarcazione di salvataggio è allagata.
b) Vi deve essere un dispositivo mediante il quale il timoniere possa azionare la marcia indietro in qualsiasi momento quando il dispositivo di propulsione è in moto.
c) Il volume dei dispositivi interni di galleggiabilità di un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica, che non sia motoscafo, deve essere aumentato per compensare il peso del dispositivo di propulsione.

 

Regola 11
Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio

a) La dotazione normale di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere la seguente:
i) un numero sufficiente di remi galleggianti per la voga di punta, due remi galleggianti di rispetto e un remo galleggiante di governo; una serie e mezza di scalmiere o di scalmi assicurati all'imbarcazione con sagoletta o catenella; un gancio d'accosto;
ii) due tappi per ogni alloggio (i tappi non sono richiesti quando esistono valvole automatiche appropriate), attaccati all'imbarcazione con sagoletta o catenella; una sassola e due buglioli di materiale approvato;
iii) un timone attaccato all'imbarcazione con una cordicella ed una barra;
iv) due piccozze, una ad ogni estremità dell'imbarcazione;
v) un fanale, con olio sufficiente per 12 ore; due scatole di fiammiferi adatti, rinchiusi in un recipiente di stagno;
vi) un albero o alberi, con stralli di filo d'acciaio galvanizzato e vele di colore arancione;
vii) un'efficiente bussola chiusa in una chiesuola, luminosa o munita di adatto mezzo di illuminazione;
viii) un cavetto fissato tutto intorno, a festoni, all'esterno dell'imbarcazione;
ix) un'ancora galleggiante di dimensioni approvate;
x) due barbette di lunghezza sufficiente. Una deve essere assicurata all'estremità prodiera dell'imbarcazione mediante uno stroppo e una caviglietta in modo da essere facilmente mollata e l'altra saldamente assicurata al dritto di prora dell'imbarcazione, pronta per l'uso;
xi) un recipiente contenente 4 litri e mezzo (1 gallone inglese) di olio vegetale od animale o di pesce. Il recipiente deve essere costruito in modo da permettere di spandere facilmente l'olio sull'acqua e da poter essere unito all'ancora galleggiante;
xii) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni persona che l'imbarcazione è autorizzata a portare. Queste razioni devono essere racchiuse in recipienti stagni all'aria che devono essere contenuti in un recipiente stagno all'acqua;
xiii) dei recipienti stagni all'acqua, contenenti 3 litri (6 pinte) di acqua dolce per ogni persona che l'imbarcazione è autorizzata a portare, oppure dei recipienti stagni all'acqua, contenenti due litri (4 pinte) di acqua dolce per persona, unitamente ad un apparecchio di tipo approvato per la desalazione dell'acqua di mare, capace di fornire un litro (due pinte) di acqua potabile per persona; un mestolo inossidabile per acqua, assicurato con una cordicella; un recipiente (bicchiere) per bere, graduato e inossidabile;
xiv) quattro segnali a paracadute di tipo approvato, capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza; sei fuochi a mano di tipo approvato che producano luce rossa brillante;
xv) due segnali fumogeni galleggianti di tipo approvato (da impiegarsi nelle ore diurne) capaci di produrre fumo di colore arancione;
xvi) dei dispositivi di tipo approvato che permettano alle persone di aggrapparsi all'imbarcazione se si capovolge, sotto forma di alette di rollio, sbarrette fissate lungo la chiglia, come pure sagole per aggrapparsi, assicurate da un bordo all'altro e passanti sotto la chiglia, o qualsiasi altra sistemazione approvata;
xvii) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua;
xviii) una torcia elettrica, stagna all'acqua, atta ad essere utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto morse, con una serie di pile di riserva e una lampadina di riserva contenute in un recipiente stagno all'acqua;
xix) uno specchio per segnalazione diurna di tipo approvato;
xx) un coltello da tasca con apriscatole, fissato all'imbarcazione con una sagoletta;
xxi) due leggere sagole galleggianti;
xxii) una pompa a mano di tipo approvato;
xxiii) un adatto ripostiglio per contenere i piccoli oggetti di armamento;
xxiv) un fischietto od altro mezzo sonoro equivalente;
xxv) un assortimento di attrezzi per la pesca;
xxvi) una tenda di tipo approvato, di colore molto visibile, atta a proteggere le persone dalle intemperie;
xxvii) una copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio prescritti dalla Regola 16 del capitolo V.
b) Nel caso di navi che effettuano viaggi di durata tale che a parere dell'Amministrazione le dotazioni specificate nei commi vi), xii), xix), xx) e xxv) del paragrafo a) della presente Regola sono considerate superflue, l'Amministrazione può permetterne la dispensa.
c) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) della presente Regola, i motoscafi di salvataggio oppure le altre imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica di tipo approvato sono esonerati dall'obbligo di avere albero o vele o oltre metà dei remi di dotazione, ma devono essere dotati di due ganci d'accosto.
d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere un mezzo adatto per permettere alle persone in acqua di salire sulle imbarcazioni stesse.
e) Tutti i motoscafi di salvataggio devono avere un estintore d'incendio portatile, di tipo approvato, a schiuma od altra sostanza adatta per l'estinzione di un incendio da combustibile liquido.

 

Regola 12
Conservazione delle dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio

Tutti gli oggetti di dotazione di un'imbarcazione di salvataggio, ad eccezione del gancio d'accosto, che deve rimanere libero e pronto per l'uso, devono essere convenientemente assicurati nell'interno dell'imbarcazione stessa. Le legature devono essere fatte in modo da assicurare la rizzatura degli oggetti di dotazione e tali da non ostacolare i ganci di attacco dei paranchi, né impedire il pronto imbarco nell'imbarcazione.
Tutti gli oggetti di dotazione di un'imbarcazione di salvataggio devono essere il più possibile di peso e dimensioni ridotte e raggruppati in modo appropriato e compatto.

 

Regola 13
Apparecchi radio portatili per imbarcazioni e zattere di salvataggio

a) Tutte le navi, ad eccezione di quelle che hanno, per ciascun lato, un motoscafo di salvataggio munito di impianto radiotelegrafico rispondente alle prescrizioni della Regola 14 del capitolo IV devono avere un apparecchio radio portatile, per natanti di salvataggio, di tipo approvato rispondente alle prescrizioni della Regola 14 del presente capitolo e della Regola 13 del capitolo IV. Tale apparecchio deve essere sistemato nella sala nautica o altro posto adatto pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione di salvataggio in caso di emergenza. Tuttavia, sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate sulle quali le imbarcazioni di salvataggio siano sistemate a mezza nave ed a poppa, l'apparecchio radio portatile deve essere tenuto in posto adatto in vicinanza di quelle imbarcazioni di salvataggio che sono le più lontane dal trasmettitore radiotelegrafico principale della nave.
b) Nel caso di navi adibite a viaggi di durata tale che a parere dell'Amministrazione l'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio non è necessario, l'Amministrazione può permetterne la dispensa.

 

Regola 14
Apparecchi radiotelegrafici e proiettori dei motoscafi di salvataggio

a) i) Quando su una nave da passeggeri, adibita a viaggi internazionali che non siano viaggi internazionali brevi, su una nave-industria baleniera, su una nave adibita alla trasformazione e conservazione del pesce, o su una nave che trasporta il personale su di esse impiegato in tali industrie, il numero totale delle persone a bordo è superiore a 199 ma inferiore a 1.500, uno almeno dei motoscafi di salvataggio prescritti dalla Regola 8 deve avere un apparecchio radiotelegrafico che soddisfi alle prescrizioni della presente Regola e della Regola 13 del capitolo IV;
ii) quando il numero totale delle persone a bordo di tali navi è uguale o superiore a 1.500, tale stazione radiotelegrafica deve essere sistemata in tutti i motoscafi di salvataggio che la nave deve avere in conformità alle prescrizioni della Regola 8 di questo capitolo.
b) L'apparecchio radiotelegrafico deve essere installato in una cabina sufficientemente grande per contenere sia l'apparecchio che l'operatore.
c) La sistemazione deve essere tale che l'efficiente funzionamento del trasmettitore e del ricevitore non sia disturbato dal motore mentre funziona, tanto se la batteria è sotto carica quanto se non lo è.
d) Le batterie della radio non devono essere usate per alimentare alcun dispositivo di accensione o messa in moto del motore.
e) Il motore dei motoscafi di salvataggio deve avere una dinamo per la ricarica della batteria della radio e per altri servizi.
f) Un proiettore deve essere sistemato su tutti i motoscafi dei quali, in conformità alle prescrizioni del paragrafo e) della Regola 8 del presente capitolo, devono essere dotate tutte le navi da passeggeri e dei quali, in conformità al paragrafo c) di detta Regola, devono avere tutte le navi-industrie baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e le navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie.
g) Il proiettore deve avere una lampada di almeno 80 Watt, un riflettore efficace ed una sorgente di energia che permetta di illuminare efficacemente un oggetto di colore chiaro che abbia una larghezza di circa 18 metri (60 piedi), ad una distanza di 180 metri (200 iarde), per una durata totale di 6 ore, e che possa funzionare ininterrottamente per almeno 3 ore.

 

Regola 15
Zattere di salvataggio gonfiabili

a) Una zattera di salvataggio gonfiabile deve essere costruita in modo tale che, quando completamente gonfiata e galleggiante con la tenda a posto, sia stabile in mare.
b) La zattera deve essere costruita in modo tale che possa resistere, senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni, se lanciata in mare da un'altezza di 18 metri (60 piedi). Se dovrà essere sistemata ad un'altezza superiore a 18 metri (60 piedi) dovrà essere di un modello che ha superato una prova di caduta da un'altezza almeno uguale a quella del punto ove è sistemata.
c) La zattera deve avere una tenda la quale deve assumere automaticamente la posizione dovuta quando la zattera è gonfiata. Questa tenda deve essere atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie e deve avere mezzi adatti per raccogliere l'acqua piovana. La parte superiore della tenda deve essere munita di una lampadina la cui luminosità provenga da una cellula attivata dall'acqua di mare e una uguale lampadina deve anche trovarsi nell'interno della zattera. La tenda deve essere di colore molto visibile.
d) La zattera deve essere dotata di una barbetta ed avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno, all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto intorno all'interno della zattera.
e) La zattera deve poter essere rapidamente raddrizzata, da una sola persona, se si gonfia in posizione rovesciata.
f) La zattera deve avere, per ciascuna apertura, un mezzo efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo.
g) La zattera deve essere racchiusa in una valigia o altra custodia costruita in modo da poter resistere alle severe condizioni di usura che si incontrano in mare. La zattera racchiusa nella sua valigia o in altra custodia deve poter galleggiare.
h) La galleggiabilità della zattera deve essere realizzata in modo che, con una suddivisione della parte gonfiabile in un numero pari di compartimenti separati, la metà dei quali deve essere capace di sostenere fuori acqua il numero di persone che la zattera stessa è autorizzata a portare, oppure con altro mezzo egualmente efficace, vi sia un ragionevole margine di galleggiabilità se la zattera è danneggiata o solo parzialmente gonfiata.
i) Il peso totale della zattera di salvataggio con la sua valigia od altra custodia e le sue dotazioni non deve essere superiore a 180 chilogrammi (400 libbre inglesi).
j) Il numero delle persone che una zattera di salvataggio gonfiabile può essere autorizzato a portare deve essere uguale al:
i) maggior numero intero ottenuto dividendo per 96 il volume misurato in decimetri cubi (o per 3,4 il volume misurato in piedi cubi), delle camere d'aria principali di galleggiabilità quando gonfiate (che, per questo scopo, non devono comprendere né gli archi né le traverse se esistono), oppure al:
ii) maggior numero ottenuto dividendo per 3.720 la superficie misurata in centimetri quadrati (o per 4 la superficie misurata in piedi quadrati) del pavimento della zattera quando gonfiato (che, per questo scopo, può includere anche la o le traverse se esistono). Sarà assunto il numero minore.
k) Il pavimento della zattera deve essere impermeabile all'acqua e tale da poter essere sufficientemente isolato contro il freddo.
l) La zattera deve essere gonfiata con un gas che non sia dannoso per le persone che la occupano e il gonfiamento deve aver luogo automaticamente o con lo strappo di un cavetto o con altro mezzo equivalente per semplicità ed efficienza. Devono esservi dei mezzi adatti per permettere l'utilizzazione dei soffietti o delle pompe prescritti dalla Regola 17 del presente capitolo per mantenere la pressione.
m) La zattera deve essere di costruzione e materiale approvati e deve essere costruita in modo da poter resistere alle intemperie galleggiando per 30 giorni, quali che siano le condizioni del mare.
n) Nessuna zattera può essere approvata se ha una capacità, calcolata secondo il paragrafo j) della presente Regola, inferiore a 6 persone. Il numero massimo di persone, calcolato secondo tale paragrafo, per le quali una zattera gonfiabile può essere approvata, è lasciato alla discrezione dell'Amministrazione, ma in nessun caso può superare 25.
o) La zattera deve essere atta a funzionare in una gamma di temperature compresa fra meno 30° C e più 66° C (- 22° F e + 150° F).
p) i) La zattera deve essere sistemata in maniera da potere essere utilizzata prontamente in caso di sinistro. La sua sistemazione deve permettergli di galleggiare, staccandosi dal proprio dispositivo di fissaggio, di autogonfiarsi di allontanarsi dalla nave in caso di naufragio;
ii) se la zattera è sistemata per mezzo di ritenute, queste devono essere munite di un dispositivo di sganciamento automatico di tipo idrostatico o di un tipo equivalente approvato dall'Amministrazione;
iii) le zattere prescritte al paragrafo c) della Regola 35 del presente capitolo possono essere fissate saldamente.
q) La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere prontamente rimorchiata.

 

Regola 16
Zattere di salvataggio rigido

a) Una zattera di salvataggio rigida deve essere costruita in modo tale da poter essere lanciata in mare dal punto in cui è sistemata senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni.
b) La coperta della zattera deve essere situata entro la parte della zattera che assicura protezione ai suoi occupanti. La superficie di detta coperta deve essere almeno di 0,372 metri quadrati (4 piedi quadrati) per persona che la zattera è autorizzata a portare. La coperta deve essere costruita in modo da impedire, il più possibile, la penetrazione dell'acqua e deve effettivamente sostenere fuori acqua le persone trasportate.
c) La zattera deve essere munita di una tenda o dispositivo equivalente, di colore molto visibile, atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie, da qualunque lato la zattera galleggi.
d) Le dotazioni della zattera devono essere sistemate in modo da essere prontamente utilizzabili da qualunque lato la zattera galleggi.
e) Per le navi da passeggeri, il peso totale di una zattera rigida con le sue dotazioni non deve superare i 180 chilogrammi, (400 libbre inglesi). Le zattere delle navi da carico possono superare i 180 chilogrammi (400 libbre) di peso purché sia possibile lanciarle in mare da tutti e due i lati della nave o siano provveduti dispositivi adatti per metterle in mare meccanicamente.
f) La zattera deve essere sempre efficiente e stabile, sia che galleggi da un lato che dall'altro.
g) La zattera deve avere casse d'aria, o dispositivi di galleggiabilità equivalenti, corrispondenti ad almeno 96 decimetri cubi (3,4 piedi cubi) per ciascuna persona che è autorizzata a trasportare, fissati il più vicino possibile ai lati della zattera stessa.
h) La zattera deve essere dotata di una barbetta ad essa assicurata, e deve avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto intorno all'interno della zattera.
i) La zattera deve avere, per ciascuna apertura, un mezzo efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo.
j) La zattera deve essere costruita in modo da non essere intaccata dagli idrocarburi.
k) Un dispositivo galleggiante di illuminazione elettrica a pile deve essere attaccato alla zattera con una sagoletta.
l) La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere prontamente rimorchiata.
m) Le zattere devono essere sistemate in modo da galleggiare liberamente nella eventualità che la nave affondi.

 

Regola 17
Dotazioni delle zattere di salvataggio gonfiabili e rigide

a) La dotazione normale di ogni zattera di salvataggio deve essere la seguente:
i) un anello (o ciambella) galleggiante di salvataggio, attaccato ad una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 30 (100 piedi);
ii) un coltello e una sassola per le zattere che sono autorizzate a portare non più di 12 persone; due coltelli e due sassole per le zattere che sono autorizzate a portare 13 o più persone;
iii) due spugne;
iv) due ancore galleggianti di cui una permanentemente attaccata alla zattera, e l'altra di riserva;
v) due pagaie;
vi) un corredo che comprenda quanto necessario per riparare le forature dei compartimenti che assicurano la galleggiabilità;
vii) una pompa d'aria per gonfiare o soffietti, a meno che la zattera di salvataggio non risponda alle disposizioni della Regola 16 del presente capitolo;
viii) tre apriscatole;
ix) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua;
x) un recipiente (bicchiere) per bere graduato e inossidabile;
ix) una torcia elettrica, stagna all'acqua, atta ad essere utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto Morse, con una serie di pile di riserva e una lampadina di riserva contenute in un recipiente stagno all'acqua;
xii) uno specchio per segnalazione diurna e un fischietto per segnalazioni;
xiii) due segnali a paracadute di tipo approvato, capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza;
xiv) sei fuochi a mano di tipo approvato, che producano luce rossa brillante;
xv) un assortimento di attrezzi per la pesca;
xvi) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni persona che la zattera è autorizzata a portare;
xvii) dei recipienti stagni all'acqua, contenenti un litro e mezzo (3 pinte) di acqua dolce per ogni persona che la zattera è autorizzata a portare, di cui mezzo litro (una pinta) per persona può essere sostituito da un adatto apparecchio per la desalazione dell'acqua di mare capace di produrre un eguale quantitativo di acqua dolce;
xviii) sei pastiglie contro il mal di mare per ciascuna persona che la zattera è autorizzata a trasportare;
xix) istruzioni sul modo di sopravvivere a bordo di una zattera;
xx) una copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio, prescritti dalla Regola 16 del capitolo V.
b) Nel caso di navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi di durata tale che, nell'opinione dell'Amministrazione, il portare tutte le dotazioni specificate nel paragrafo a) sia considerato superfluo, l'Amministrazione può autorizzare che una o più zattere di salvataggio, rappresentanti almeno un sesto del numero totale delle zattere di salvataggio portate dalle navi stesse, siano munite delle dotazioni specificate dal comma i) al comma vii) incluso, comma xi) e comma xix) del paragrafo a) della presente Regola, ed abbiano la metà delle dotazioni specificate dal comma i) al comma vii) incluso e dal comma xix) del detto paragrafo.

 

Regola 18
Addestramento per l'uso delle zattere di salvataggio

L'Amministrazione, per quanto sia possibile e ragionevole, deve prendere le misure necessarie per assicurare che gli equipaggi delle navi sulle quali sono sistemate delle zattere di salvataggio siano addestrati sulla loro messa in mare e sul loro uso.

 

Regola 19
Imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio

a) Adatte disposizioni devono essere prese per l'imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio. Queste disposizioni comprendono:
i) una scaletta a tarozzi per ciascuna coppia di gru, per permettere l'imbarco nelle imbarcazioni quando queste si trovano in acqua. Sulle navi da passeggeri, navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, l'Amministrazione può permettere che le scalette a tarozzi siano sostituite da dispositivi approvati a condizione che vi sia almeno una di tali scalette per ciascun lato della nave;
ii) dispositivi per illuminare le imbarcazioni di salvataggio e le apparecchiature per la loro messa in mare sia durante la preparazione di tale operazione che durante l'operazione stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono ammainate le imbarcazioni fino a quando la relativa manovra sia terminata;
iii) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la nave sta per essere abbandonata; e
iv) dispositivi che permettano di evitare qualsiasi scarico di acqua entro le imbarcazioni.
b) Adatte disposizioni devono essere anche prese per l'imbarco nelle zattere di salvataggio. Queste disposizioni comprendono:
i) un numero sufficiente di scalette a tarozzi per facilitare l'imbarco delle zattere di salvataggio quando queste si trovano in mare. Sulle navi da passeggeri, navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, l'Amministrazione può permettere la sostituzione di tali scalette, in tutto o in parte, con dei dispositivi approvati;
ii) dispositivi per illuminare le zattere di salvataggio ed i mezzi approvati, quando previsti, per la loro messa in mare, sia durante la preparazione di tale operazione che durante l'operazione stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono ammainate le zattere sino a quando la relativa manovra sia terminata;
iii) dispositivi per illuminare i punti ove sono sistemate le zattere di salvataggio quando non sono previsti mezzi per la loro messa in mare;
iv) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la nave sta per essere abbandonata; e
v) dispositivi che permettano di evitare qualsiasi scarico di acqua entro le zattere di salvataggio nei punti in cui vengono messe in mare, siano esse o meno provvedute di mezzi approvati per la messa in acqua.

 

Regola 20
Marcatura delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti

a) Le dimensioni di un'imbarcazione di salvataggio ed il numero di persone che è autorizzata a portare devono essere marcate su di essa in modo chiaro e permanente. Il nome della nave alla quale l'imbarcazione di salvataggio appartiene ed il suo porto di immatricolazione devono essere marcati su ciascun lato della prua dell'imbarcazione.
b) Sugli apparecchi galleggianti deve essere marcato nello stesso modo il numero delle persone.
c) Il numero delle persone deve essere marcato nello stesso modo sulle zattere di salvataggio gonfiabili nonché sulla valigia o custodia nella quale la zattera gonfiabile è contenuta. Ogni zattera di salvataggio gonfiabile deve anche portare un numero di serie ed il nome del fabbricante in modo da permettere la identificazione del proprietario della zattera stessa.
d) Le zattere di salvataggio rigide devono essere marcate col nome e col porto di immatricolazione della nave a cui appartengono, come pure col numero di persone che sono autorizzate a portare.
e) Su nessuna imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio o apparecchio galleggiante deve essere marcato un numero di persone superiore a quello ottenuto in applicazione delle Regole del presente capitolo.

 

Regola 21
Salvagente anulari

a) Un salvagente anulare deve soddisfare ai seguenti requisiti:
i) essere di sughero massiccio o di altro materiale equivalente;
ii) essere atto a galleggiare in acqua dolce per 24 ore tenendo sospeso un peso di ferro di almeno 14,5 chilogrammi (32 libbre inglesi);
iii) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi;
iv) deve avere un colore molto visibile;
v) deve portare marcato in lettere maiuscole il nome ed il porto di immatricolazione della nave alla quale appartiene.
b) Sono proibiti i salvagente anulari riempiti di giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato o qualsiasi altro materiale granulato sciolto o quelli la cui galleggiabilità è realizzata con camere d'aria che richiedono d'essere gonfiate.
c) I salvagenti anulari costruiti con materia plastica o altra materia sintetica devono essere atti a mantenere le loro proprietà di galleggiabilità e durata a contatto con l'acqua di mare o con gli idrocarburi, come pure malgrado gli effetti delle variazioni di temperatura o dei cambiamenti di clima che si riscontrano nei viaggi in mare.
d) I salvagente anulari devono essere guarniti, all'esterno, con una sagola a festoni solidamente fissata. Almeno due di questi salvagente anulari, uno per lato della nave, devono essere guarniti con una sagola di salvataggio galleggiante, lunga almeno 27,5 metri (15 braccia).
e) Sulle navi da passeggeri non meno della metà del numero totale del salvagente anulari, ed in ogni caso non meno di 6, e sulle navi da carico almeno la metà del numero totale del salvagente anulari deve essere provvista di luci efficienti ad accensione automatica.
f) Le luci ad accensione automatica prescritta dal paragrafo e) della presente Regola non devono spegnersi per effetto dell'acqua. Esse devono poter funzionare per non meno di 45 minuti ed avere una luminosità non inferiore a due candele in tutte le direzioni dell'emisfero superiore. Tali luci devono essere tenute vicino al salvagente anulari ai quali appartengono, con il necessario mezzo di attacco. Le luci ad accensione automatica usate sulle navi cisterna devono essere di un tipo approvato a pile elettriche (*).
g) Tutti i salvagente anulari devono essere sistemati in modo da essere prontamente accessibili alle persone a bordo ed almeno due del salvagente anulari, provvisti di luce ad accensione automatica in conformità alle prescrizioni del paragrafo e) della presente Regola, devono essere anche provvisti di un efficiente segnale fumogeno ad attivazione automatica, capace di produrre un fumo di colore molto visibile per almeno 15 minuti, e devono potersi lanciare rapidamente in mare dal ponte di comando.
h) I salvagente anulari devono essere sempre liberi per il loro rapido uso e non devono mai essere assicurati in modo permanente.
 

Coefficiente di trasmissione atmosferica

Visibilità metereologica (miglia marine)

Portata luminosa dei fuochi (miglia marine)

 

 

 

0,3

2,4

0,96

0,4

3,3

1,05

0,5 

4,3

1,15

0,6 

5,8

1,24

0,7 

8,4

1,34

0,8 

13,4

1,45

0,9 

28,9

1,57

 

Regola 22
Cinture di salvataggio

a) Tutte le navi devono avere per ogni persona a bordo una cintura di salvataggio di tipo approvato e, salvo che queste cinture non siano adattabili anche per bambini, devono avere inoltre un numero sufficiente di cinture di salvataggio per bambini. Le cinture di salvataggio devono portare chiaramente l'indicazione che sono state approvate dall'Amministrazione.
b) Oltre le cinture di salvataggio prescritte dal paragrafo a), le navi da passeggeri devono avere cinture di salvataggio per il 5 per cento del numero totale di persone a bordo. Queste cinture di salvataggio devono essere situate in posizioni ben visibili sul ponte.
c) Una cintura di salvataggio non può essere approvata se non presenta i seguenti requisiti:
i) deve essere costruita a regola d'arte e con materiale adatto;
ii) deve essere costruita in modo da eliminare, per quanto possibile, ogni rischio di essere indossata non correttamente e in modo che possa essere indossata indifferentemente da entrambi i lati;
iii) deve essere capace di sollevare fuori dall'acqua la testa di una persona sfinita o svenuta e mantenerla al di sopra dell'acqua in piena sicurezza con il corpo inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale;
iv) deve essere capace di far ruotare il corpo, a partire da qualsivoglia posizione, facendogli assumere una posizione di galleggiabilità sicura con il corpo inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale;
v) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi;
vi) deve avere un colore molto visibile;
vii) deve essere munita di un fischietto, approvato, saldamente assicurato da una cordicella;
viii) deve essere costruita in modo tale che la galleggiabilità di funzionamento non diminuisca di oltre il 5 per cento, dopo una permanenza in acqua dolce di 24 ore.
d) Una cintura di salvataggio, la cui galleggiabilità dipenda da insufflazione, può essere permessa per uso degli equipaggi di tutte le navi ad eccezione delle navi da passeggeri e navi cisterna, purché:
i) abbia due compartimenti gonfiabili separati;
ii) possa essere gonfiata meccanicamente o a bocca;
iii) soddisfi alle prescrizioni del paragrafo c) della presente Regola anche se uno solo dei compartimenti d'aria è gonfiato.
e) Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in modo da essere prontamente accessibili e la loro posizione dev'essere chiaramente indicata.

 

Regola 23
Apparecchi lanciasagole

a) Tutte le navi devono essere munite di un apparecchio lanciasagole di tipo approvato.
b) Tale apparecchio deve essere capace di lanciare una sagola a non meno di 230 metri (250 iarde) con precisione sufficiente e deve avere non meno di 4 proiettili e 4 sagole.

 

Regola 24
Segnali di soccorso

Tutte le navi devono avere, a soddisfazione dell'Amministrazione, dei mezzi adatti per effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, compresi almeno dodici segnali a paracadute capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza.

 

Regola 25
Ruolo d'appello e norme in caso di emergenza

a) Ogni persona dell'equipaggio deve avere una consegna particolare per i casi di emergenza.
b) Il ruolo d'appello deve stabilire tutte le consegne particolari e indicare, in dettaglio, in quale punto la persona deve recarsi e le consegne che essa deve eseguire.
c) Il ruolo d'appello di ogni nave da passeggeri deve essere redatto nella forma approvata dall'Amministrazione.
d) Il ruolo d'appello deve essere redatto prima della partenza della nave. Copie di esso devono essere affisse nelle varie parti della nave ed in particolare nei locali dell'equipaggio.
e) Il ruolo d'appello deve stabilire le consegne per i vari componenti dell'equipaggio per quanto concerne:
i) la chiusura delle porte stagne, valvole, dispositivi di chiusura degli ombrinali, scarichi ceneri e porte tagliafuoco;
ii) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio (compreso l'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio) e degli altri mezzi di salvataggio in genere;
iii) la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio;
iv) la preparazione generale degli altri mezzi di salvataggio;
v) la riunione dei passeggeri; nonché
vi) l'estinzione dell'incendio, tenuto conto dei piani relativi alla lotta anti incendio.
f) Il ruolo d'appello deve stabilire le consegne per i diversi componenti del personale del servizio camera nei riguardi dei passeggeri in caso di emergenza. Tali consegne devono comprendere:
i) avvertire i passeggeri;
ii) controllare che siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato la loro cintura di salvataggio;
iii) radunare i passeggeri ai punti di riunione;
iv) tenere l'ordine nei corridoi, nelle scale e, in generale, regolare quanto concerne il movimento dei passeggeri; e
v) curare che una provvista di coperte sia sistemata nelle imbarcazioni.
g) Nel numero delle informazioni date dal ruolo d'appello per l'estinzione dell'incendio conformemente al comma vi) del paragrafo e) della presente Regola dovranno figurare:
i) l'effettivo delle squadre antincendio;
ii) i compiti particolari riguardanti l'attivazione degli apparecchi e delle installazioni per la lotta contro l'incendio.
b) Il ruolo d'appello deve prevedere dei segnali distinti per chiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni, per le zattere e per l'incendio e deve dare ogni particolare su tali segnali. Questi segnali devono essere fatti col fischio o con la sirena, e, ad eccezione delle navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi e delle navi da carico di lunghezza inferiore a metri 45,7 (150 piedi), devono essere completati da altri segnali funzionanti elettricamente. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando.

 

Regola 26
Esercitazioni di salvataggio

a) i) Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve avere luogo, quando possibile, una volta la settimana. In ogni caso tali esercitazioni devono avere luogo prima che la nave lasci l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale che non sia un viaggio internazionale breve;
ii) sulle navi da carico l'appello dell'equipaggio per esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve avere luogo ad intervalli non superiori a un mese. Se però una nave parte da un porto ove sia stato sostituito più del 25 per cento dell'equipaggio, una esercitazione imbarcazione ed incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza;
iii) in occasione delle esercitazioni mensili sulle navi da carico, devono essere controllate le dotazioni delle imbarcazioni per assicurarsi che siano al completo;
iv) le date in cui hanno luogo le esercitazioni, così come le relazioni sulle esercitazioni antincendio, devono essere annotate nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione. Se in una qualsiasi settimana (per le navi da passeggeri) o mese (per le navi da carico) l'esercitazione non è stata effettuata o è stata effettuata solo parzialmente, deve essere fatta annotazione nel suddetto giornale delle condizioni e della natura di tale esercitazione parziale. Le relazioni sul controllo delle dotazioni delle imbarcazioni, sulle navi da carico, devono essere annotate nel giornale di bordo, ed in questo deve essere anche annotato quando le imbarcazioni di salvataggio sono state messe fuori e ammainate in acqua, in conformità alle prescrizioni del paragrafo c) della presente Regola.
b) Sulle navi da passeggeri, ad eccezione di quelle adibite a viaggi internazionali brevi, una esercitazione dei passeggeri deve essere fatta entro 24 ore dalla partenza.
c) Gruppi diversi di imbarcazioni di salvataggio devono essere usati a turno nel corso di esercitazioni successive e messe fuori e, se possibile e ragionevole, ammainate in mare almeno una volta ogni 4 mesi. Le esercitazioni e le ispezioni devono essere fatte in modo che l'equipaggio comprenda pienamente e prenda pratica dei doveri che deve compiere, incluse le istruzioni sul maneggio e manovra delle zattere di salvataggio, quando vi sono.
d) Il segnale di emergenza per richiamare i passeggeri ai luoghi di riunione deve essere costituito da una successione di sette o più squilli brevi di fischio o sirena seguito da uno lungo. Sulle navi da passeggeri, ad eccezione di quelle adibite a viaggi internazionali brevi, tale segnale deve essere integrato, in tutta la nave, da altri segnali azionati elettricamente dal ponte di comando. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su ciò che essi devono fare in caso di emergenza, devono essere chiaramente indicati nelle lingue appropriate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati.

 

PARTE B. - PER LE SOLE NAVI DA PASSEGGERI

Regola 27
Imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti

a) Le navi da passeggeri devono avere due imbarcazioni sospese alle gru, una per ogni lato della nave, da usare in caso di emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di tipo approvato e non devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi). Esse possono essere calcolate ai fini dei paragrafi b) e c) della presente Regola, purché soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal presente capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e calcolate inoltre ai fini della Regola 8 purché soddisfino in pieno anche alle prescrizioni della Regola 9 e, quando è il caso, a quelle della Regola 14 del presente capitolo. Esse devono essere tenute pronte per l'uso immediato quando la nave è in navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo h) della Regola 29 sono soddisfatte a mezzo di dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non è necessario che tali dispositivi siano fissati alle due imbarcazioni sistemate per soddisfare alle prescrizioni della presente Regola.
b) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi devono avere:
i) imbarcazioni di salvataggio da ciascun lato della nave, di capacità totale sufficiente ad accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo.
L'Amministrazione può permettere la sostituzione di imbarcazioni di salvataggio con zattere della stessa capacità complessiva, purché il numero delle imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato della nave, non sia mai inferiore a quello sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo;
ii) zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere il 25 per cento del numero totale delle persone a bordo. Ci devono essere, inoltre, apparecchi galleggianti per il 3 per cento di tale numero.
Le navi con un fattore di compartimentazione uguale o inferiore a 0,33 sono autorizzate a portare apparecchi galleggianti per il 25 per cento del numero totale delle persone a bordo, in luogo delle zattere di salvataggio per il 25 per cento e degli apparecchi galleggianti per il 3 per cento di tale numero.
c) i) Una nave da passeggeri adibita a viaggi internazionali brevi deve essere dotata di un numero di coppie di gru, in relazione alla sua lunghezza, come stabilito nella colonna A della tabella della Regola 28 del presente capitolo. A ciascuna coppia di gru deve essere sospesa una imbarcazione di salvataggio, e queste imbarcazioni devono avere almeno la capacità minima stabilita nella colonna C della Tabella predetta, o la capacità necessaria per accogliere tutte le persone a bordo, se quest'ultima è inferiore.
Quando a parere dell'Amministrazione non è possibile o ragionevole sistemare su una nave, adibita a viaggi internazionali brevi, il numero di coppie di gru stabilite nella colonna A della tabella della Regola 28 del presente capitolo, l'Amministrazione può autorizzare, in circostanze eccezionali, un minor numero di coppie di gru, a condizione che questo numero non sia mai inferiore al numero minimo stabilito nella colonna B della tabella, e che la capacità totale delle imbarcazioni di salvataggio sulla nave sia almeno uguale alla capacità minima stabilita nella colonna C o alla capacità necessaria per accogliere tutte le persone a bordo, se quest'ultima è inferiore;
ii) se le imbarcazioni di salvataggio così previste non sono sufficienti ad accogliere tutte le persone a bordo, la nave deve avere un numero addizionale di imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, o di zattere di salvataggio, in modo che la capacità totale delle imbarcazioni e zattere di salvataggio sia sufficiente per accogliere tutte le persone a bordo;
iii) nonostante le disposizioni del comma ii) del presente paragrafo, su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, il numero delle persone trasportate non deve superare la capacità totale delle imbarcazioni di salvataggio prevista in conformità alle prescrizioni dei commi i) e ii) del presente paragrafo, a meno che l'Amministrazione consideri che ciò è reso necessario dal volume del traffico, ma in questo caso la nave deve soddisfare alle prescrizioni del paragrafo d) della Regola 1 del capitolo II-1;
iv) quando, conformemente alle prescrizioni del comma iii) del presente paragrafo, l'Amministrazione autorizza il trasporto di un numero di persone superiore alla capacità delle imbarcazioni di salvataggio ed è convinta che non è possibile, per quella nave, sistemare delle zattere di salvataggio in conformità alle prescrizioni del comma ii) del presente paragrafo, essa può permettere una riduzione del numero delle imbarcazioni di salvataggio, a condizione che:
1) nel caso di navi di lunghezza uguale o superiore a 58 metri (190 piedi) il numero delle imbarcazioni di salvataggio non sia mai inferiore a quattro, sistemate due per ciascun lato della nave, e, nel caso di navi di lunghezza inferiore a metri 58 (190 piedi), non sia mai inferiore a due, sistemate una per ciascun lato della nave; e che
2) il numero delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio sia sempre sufficiente per accogliere tutte le persone che la nave è autorizzata a trasportare;
v) le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi devono avere, oltre alle imbarcazioni di salvataggio o zattere di salvataggio previste in conformità del presente paragrafo, zattere sufficienti ad accogliere il 10 per cento del numero totale di persone che possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio di cui la nave è provvista;
vi) e navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi devono anche aver apparecchi galleggianti per almeno il 5 per cento del numero totale delle persone che sono autorizzate a trasportare;
vii) l'Amministrazione può permettere a navi singole o classi di navi, in possesso di certificati per viaggi internazionali brevi, di effettuare viaggi oltre 600 miglia, ma non oltre 1.200 miglia, purché tali navi soddisfino alle prescrizioni del paragrafo d) della Regola i del capitolo II-1, abbiano a bordo imbarcazioni di salvataggio sufficienti per almeno il 75 per cento delle persone a bordo, e soddisfino anche alle prescrizioni del presente paragrafo.

 

Regola 28
Tabella delle gru e capacità delle imbarcazioni di salvataggio per navi adibite a viaggi internazionali brevi

La seguente tabella stabilisce, in relazione alla lunghezza della nave:
A) il numero minimo di coppie di gru da installarsi su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, a ciascuna delle quali deve essere sospesa una imbarcazione di salvataggio, conformemente alla Regola 27 del presente capitolo;
B) il numero ridotto di coppie di gru che eccezionalmente può essere ammesso su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, conformemente alla Regola 27 del presente capitolo; e
C) la capacità minima richiesta per le imbarcazioni di salvataggio di una nave adibita a viaggi internazionali brevi.


 

Regola 29
Sistemazione e manovra delle imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio ed apparecchi galleggianti

a) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione, in modo che:
i) possano essere messe tutte in mare nel più breve tempo possibile e in non più di 30 minuti;
ii) non impediscano in alcun modo la manovra rapida di qualsiasi altra imbarcazione, zattera o apparecchio galleggiante o il raggrupparsi delle persone a bordo ai punti di imbarco o il loro imbarco;
iii) le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, devono potersi mettere in mare a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, anche in sfavorevoli condizioni di assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro; e
iv) le zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, e gli apparecchi galleggianti, debbono potersi mettere in mare anche in sfavorevoli condizioni di assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro.
b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una coppia separata di gru.
c) Le imbarcazioni di salvataggio possono essere sistemate su più di un ponte purché siano prese adatte disposizioni per evitare che le imbarcazioni di salvataggio di un ponte inferiore siano ostacolate da quelle collocate su un ponte superiore.
d) Le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, non devono essere collocate ai masconi della nave.
Esse devono essere sistemate in posizione tale da poterle ammainare con sicurezza, tenendo presente in modo particolare la distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo.
e) Le gru devono essere di tipo approvato e sistemate convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione. Esse devono essere disposte su uno o più ponti in modo che le imbarcazioni di salvataggio sistemate sotto di esse possano essere sicuramente messe in mare senza venire ostacolate dalla manovra di altre gru.
f) Le gru devono essere:
i) del tipo abbattibile o a gravità per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri;
ii) del tipo a gravità per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri.
g) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli e tutti gli altri meccanismi devono essere di robustezza tale che le imbarcazioni di salvataggio possano essere messe fuori e ammainate dal personale addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da un lato o dall'altro e con 10 gradi d'angolo di assetto.
h) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno sbandamento trasversale di 15 gradi.
i) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni di salvataggio ai fianchi della nave e mantenerle accostate per permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone.
j) Le imbarcazioni di salvataggio e le imbarcazioni di emergenza richieste dalla Regola 27 del presente capitolo devono avere i tiranti dei paranchi in cavo metallico e verricelli di tipo approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere capaci di recuperare rapidamente tali imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione può permettere la sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla o di altro materiale approvato, con o senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che permettano il loro rapido recupero), quando essa consideri adeguati i tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato.
k) Alla draglia di collegamento delle gru devono essere fissati almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti dei paranchi ed i penzoli di salvataggio devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere l'acqua anche quando la nave è alla minima immersione di navigazione ed è sbandata di 15 gradi da uno o dall'altro lato. I bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto o una lunga maglia per incocciarli ai ganci di sospendita dell'imbarcazione, a meno che non sia installato un sistema di sganciamento di tipo approvato.
l) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per il ricupero delle imbarcazioni di salvataggio, vi devono essere anche degli efficienti dispositivi a mano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia meccanica, vi devono essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano automaticamente la energia meccanica prima che le gru urtino contro gli arresti di fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di metallo dei paranchi e alle gru stesse.
m) Le imbarcazioni di salvataggio sospese alle gru devono avere i paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter liberare rapidamente, non però necessariamente con simultaneità, le imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle imbarcazioni di salvataggio ai paranchi devono essere di altezza tale, sopra il bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono ammainate.
n) i) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi, e che hanno imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio in conformità alle prescrizioni del comma i) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo, devono avere dei dispositivi di tipo approvato per la messa in mare del numero di zattere di salvataggio che, unitamente alle imbarcazioni di salvataggio, devono, in conformità a tale comma, poter accogliere tutte le persone a bordo. Tali dispositivi devono essere in numero sufficiente, a parere dell'Amministrazione, a permettere la messa in mare di dette zattere, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non più di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli, e devono, per quanto possibile, essere distribuiti egualmente su ciascun lato della nave. In ogni caso, non deve mai esservi meno di uno di tali dispositivi per ciascun lato della nave. Non è comunque necessario che tali dispositivi esistano anche per le zattere di salvataggio addizionali prescritte, per il 23 per cento di tutte le persone a bordo, dal comma ii) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo, ma quando uno di questi dispositivi esiste a bordo, tutte le zattere di salvataggio portate in conformità a tale comma devono essere di tipo che permetta di poterle mettere in mare con tale dispositivo;
ii) per le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi il numero dei dispositivi di tipo approvato che deve essere sistemato a bordo per la messa in mare delle zattere di salvataggio servito da ciascuno di tali dispositivi non deve essere superiore al numero delle zattere che, a parere dell'Amministrazione, possono essere messe in mare, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non più di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli.

 

Regola 30
Illuminazioni dei ponti, delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio, ecc.

a) Un sistema di illuminazione elettrica, od altro sistema equivalente, sufficiente per soddisfare le esigenze della sicurezza, deve essere installato in tutte le parti di una nave da passeggeri e particolarmente sopra i ponti sui quali sono sistemate le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio.
La sorgente autonoma di energia elettrica di emergenza prescritta dalla Regola 25 del capitolo II-1 deve essere capace di alimentare, quando necessario, questo sistema di illuminazione prescritta dai commi ii) del paragrafo a), ii), e iii) del paragrafo b) della Regola 19 del presente capitolo.
b) L'uscita da ogni compartimento principale occupato dai passeggeri o dall'equipaggio deve essere illuminata continuamente con una lampada di emergenza. L'alimentazione di queste lampade di emergenza deve poter essere fornita dalla sorgente autonoma di energia elettrica d'emergenza indicata nel paragrafo a) della presente Regola nel caso che venga a mancare quella dell'impianto elettrogeno principale della nave.

 

Regola 31
Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio

a) Un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato deve essere posto al comando di ogni imbarcazione di salvataggio, e deve essere designato anche un supplente. La persona al comando deve avere la lista dell'equipaggio dell'imbarcazione di salvataggio e deve assicurarsi che le persone ai suoi ordini conoscano i diversi incarichi loro assegnati.
b) Ad ogni motoscafo di salvataggio deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore.
c) Ad ogni imbarcazione di salvataggio dotata di apparecchio radiotelegrafico e di proiettore deve essere assegnata una persona capace di far funzionare tali apparecchi.
d) Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona pratica del suo maneggio e manovra, ad eccezione di quelle delle navi adibite a viaggi internazionali brevi quando l'Amministrazione ritiene che ciò non è possibile.

 

Regola 32
Marittimi abilitati

a) Su tutte le navi da passeggeri vi deve essere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio messa a bordo conformemente alle prescrizioni del presente capitolo, un numero di marittimi abilitati non minore di quello previsto dalla seguente tabella:
 

CAPACITA MASSIMA PRESCRITTA PER IMBARCAZIONE

Numero minimo dei marittimi abilitati

 

 

Meno di 41 persone

2

Da 41 a 61 persone

3

Da 62 a 85 persone

4

Oltre 85 persone

5

b) La designazione dei marittimi abilitati per ciascuna imbarcazione di salvataggio è lasciata alla discrezione del comandante.
c) Il certificato di idoneità per marittimo abilitato deve essere rilasciato con l'autorizzazione dell'Amministrazione. Per ottenere questo certificato il candidato deve provare che è stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonché all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica; di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio e, inoltre, di essere capace di comprendere e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere.

 

Regola 33
Apparecchi galleggianti

a) Nessun tipo di apparecchio galleggiante può essere approvato se non soddisfa alle seguenti condizioni:
i) deve avere dimensioni e robustezza tali da poter essere lanciato in mare dal punto in cui è sistemato senza subire danni;
ii) non deve avere più di 180 chilogrammi di peso (400 libbre inglesi), a meno che non siano installati adatti dispositivi, a soddisfazione dell'Amministrazione, tali da permettere la messa in mare senza sollevarlo a braccia;
iii) deve essere di materiale e costruzione approvati;
iv) deve essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia;
v) le casse d'aria o equivalenti dispositivi di insommergibilità devono essere fissati il più vicino possibile ai lati dell'apparecchio e tale insommergibilità non deve dipendere da insufflazione;
vi) deve esser munito di una barbetta ed avere un cavetto a festoni solidamente attaccato attorno al lato esterno.
b) Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante è autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue:
i) dividendo per 14,5 il numero di chilogrammi (o per 32 il numero di libbre inglesi) di ferro che è capace di sostenere in acqua dolce; oppure
ii) il perimetro dell'apparecchio, espresso in millimetri, per 305.

 

Regola 34
Numero di salvagente anulari

Il numero minimo di salvagente anulari di cui deve essere munita una nave da passeggeri è dato dalla seguente tabella:

LUNGHEZZA DELLA NAVE

in metri

 in piedi

Numero minimo dei salvagenti anulari

meno di 61

meno di 200

8

61 e meno di 122

200 e meno di 400

12

122 e meno di 183

400 e meno di 600

18

183 e meno di 244

600 e meno di 800

24

244 e più

800 e più

30

 

PARTE C. - PER LE SOLE NAVI DA CARICO

Regola 35
Numero e capacità delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio

a) i) Tutte le navi da carico ad eccezione delle navi-industria baleniere o adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano personale impiegato in tali industrie devono avere ad ogni lato imbarcazioni di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo; devono inoltre avere a bordo delle zattere di salvataggio sufficienti ad accogliere la metà del numero totale di queste persone.
Tuttavia, nel caso che tali navi da carico siano adibite a viaggi internazionali tra Paesi vicini, l'Amministrazione, se è convinta che le condizioni del viaggio siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'obbligatorietà delle zattere di salvataggio menzionate al paragrafo precedente, può esentare da questo obbligo navi singole o categorie di navi;
ii) 1) con riserva delle disposizioni del sotto comma 2) del presente comma, tutte le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate devono avere a bordo almeno quattro imbarcazioni di salvataggio delle quali due a poppa e due al centro della nave, ad eccezione delle navi cisterna sprovviste di sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera;
2) sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate che sono sprovviste di sovrastrutture centrali, l'Amministrazione può autorizzare l'installazione di due sole imbarcazioni di salvataggio a condizione che:
aa) sia sistemata una imbarcazione di salvataggio su ciascun lato della nave, a poppa;
bb) ciascuna di queste imbarcazioni non superi i metri 8,50 (28 piedi) di lunghezza;
cc) ciascuna di queste imbarcazioni sia sistemata il più a proravia possibile, in maniera tale che la parte poppiera della stessa si trovi a proravia dell'elica, a una distanza uguale ad una volta e mezza la lunghezza dell'imbarcazione;
dd) ciascuna di queste imbarcazioni sia sistemata il più prudentemente possibile vicina al livello del mare.
b) i) Le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie devono avere:
1) imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato, di capacità complessiva sufficiente per la metà del numero totale delle persone a bordo.
L'Amministrazione può tuttavia permettere la sostituzione di imbarcazioni di salvataggio con zattere di salvataggio della stessa capacità complessiva purché il numero delle imbarcazioni di salvataggio, per ciascun lato della nave, non sia inferiore a quello sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo;
2) zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente per accogliere la metà di tutte le persone a bordo.
Se sulle navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce non è praticamente possibile sistemare imbarcazioni di salvataggio che soddisfino pienamente alle prescrizioni del presente capitolo, queste navi possono essere autorizzate dall'Amministrazione a sistemare altri tipi di imbarcazioni, purché siano di capacità non inferiore a quella prescritta dalla presente Regola, ed abbiano almeno galleggiabilità dotazionali uguali a quelle che il presente capitolo prescrive per le imbarcazioni di salvataggio;
ii) le navi impiegate come navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, devono avere due imbarcazioni - una per ciascun lato - da usare in caso di emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di un tipo approvato e non devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi). Esse possono essere computate ai fini del presente paragrafo purché soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal presente capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e anche ai fini della Regola 8, purché soddisfino anche alle prescrizioni della Regola 9 e, quando è il caso, a quelle della Regola 14 del presente capitolo. Esse devono essere tenute pronte per l'uso immediato quando la nave è in navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo g) della Regola 36 del presente capitolo sono soddisfatte a mezzo di dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non è necessario che tali dispositivi siano fissati alle due imbarcazioni sistemate per soddisfare alle prescrizioni della presente Regola.
c) Tutte le navi da carico di una lunghezza uguale o superiore a 150 metri (492 piedi) che sono sprovviste di sovrastrutture centrali, devono avere a bordo, oltre a quanto previsto al comma i) del paragrafo a) della presente Regola, una zattera di salvataggio che possa trasportare almeno 6 persone, sistemata il più a proravia possibile.

 

Regola 36
Gru e dispositivi per la messa in mare

a) Sulle navi da carico le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione.
b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una coppia separata di gru.
c) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio per le quali sono previsti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, devono essere sistemate di preferenza il più vicino possibile agli alloggi e ai locali di servizio. Devono essere sistemate in modo da poter essere calate in mare con sicurezza, tenendo presente la distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo, cercando che possano ammainarsi lungo la parte verticale dei fianchi della nave. Se invece sono sistemate nella parte anteriore, esse devono essere disposte dietro la paratia di collisione, in un posto che dia garanzie di sicurezza, e a questo riguardo l'Amministrazione dovrà prestare una particolare attenzione alla resistenza delle gru.
d) Le gru devono essere di un tipo approvato e disposte convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione.
e) Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, navi impiegate come navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, tutte le gru devono essere del tipo a gravità.
Sulle altre navi le gru devono essere:
i) del tipo abbattibile o a gravità per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri;
ii) del tipo a gravità per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri.
f) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli e tutti gli altri meccanismi devono essere di robustezza tale che le imbarcazioni di salvataggio possano essere messe fuori e ammainate dal personale addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da un lato o dall'altro e con 10 gradi di angolo di assetto.
g) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno sbandamento di 15 gradi.
h) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni di salvataggio ai fianchi della nave e mantenerle accostate per permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone.
i) Le imbarcazioni di salvataggio e le imbarcazioni di emergenza previste dal comma ii) del paragrafo b) della Regola 35 del presente capitolo devono avere i tiranti dei paranchi in cavo metallico e verricelli di tipo approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere capaci di recuperare rapidamente tali imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione può permettere la sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla o di altro materiale approvato con o senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che permettano il loro rapido recupero), quando essa consideri adeguati i tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato.
j) Alla draglia di collegamento delle gru devono essere fissati almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti dei paranchi ed i penzoli di salvataggio devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere l'acqua anche quando la nave è alla minima immersione di navigazione ed è sbandata di 15 gradi da uno o dall'altro lato. I bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto o una lunga maglia per incocciarli ai ganci di sospendita dell'imbarcazione, a meno che non sia installato un dispositivo di sganciamento di tipo approvato.
k) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per il ricupero delle imbarcazioni di salvataggio, vi devono anche essere degli efficienti dispositivi amano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia meccanica, ci devono essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano automaticamente l'energia meccanica prima che le gru urtino contro gli arresti di fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di metallo dei paranchi e alle gru stesse.
l) Le imbarcazioni di salvataggio fissate alle gru devono avere i paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter liberare rapidamente, non però necessariamente con simultaneità, le imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle imbarcazioni di salvataggio ai paranchi devono essere di altezza tale, sopra il bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono ammainate.
m) Le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, che hanno imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio in conformità alle prescrizioni del comma i) 2) del paragrafo b) della Regola 35, non è necessario che siano provvedute di dispositivi di tipo approvato per la messa in mare delle zattere di salvataggio, ma tali dispositivi devono esservi, in numero sufficiente a giudizio dell'Amministrazione, per permettere che le zattere di salvataggio portate in conformità al comma i) 1) di tale paragrafo siano messe in mare, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non più di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli. Tali dispositivi di tipo approvato per la messa in mare devono, per quanto possibile, essere distribuiti egualmente su ciascun lato della nave. Tutte le zattere di salvataggio portate da navi per le quali è prescritto un dispositivo di tipo approvato per la messa in mare, devono essere di tipo che permetta di metterle in mare con tale dispositivo.

 

Regola 37
Numero del salvagente anulari

Devono esservi a bordo almeno otto salvagente anulari di tipo che soddisfi alle prescrizioni della Regola 21 del presente capitolo.

 

Regola 38
Illuminazione di emergenza

La illuminazione prescritta dal comma ii) del paragrafo a), ii) e iii) del paragrafo b) della Regola 19 del presente capitolo, deve poter essere fornita per almeno tre ore dalla sorgente elettrica di emergenza prescritta dalla Regola 26 del capitolo VII-1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate l'Amministrazione deve assicurarsi che la illuminazione dei corridoi, scale e uscite sia tale da rendere facile l'accesso di tutte le persone a bordo ai punti di messa in mare e di sistemazione delle imbarcazioni di salvataggio e delle zattere di salvataggio.

 

CAPITOLO IV
RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA

PARTE A. - APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Regola 1
Applicazione

a) Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica a tutte le navi alle quali si riferiscono le presenti Regole.
b) Il presente capitolo non si applica alle navi sottoposte all'osservanza delle presenti Regole quando le navi stesse si trovano in navigazione nelle acque dei Grandi Laghi dell'America del Nord, comprese le acque che li collegano e le acque loro tributarie limitate all'Est dall'uscita inferiore della chiusa di St. Lambert a Montreal nella provincia di Quebec (Canada). (*)
c) Nessuna delle disposizioni del presente capitolo può impedire ad una nave o ad un natante di salvataggio in pericolo di impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per richiamare l'attenzione, segnalare la propria posizione e ottenere soccorso.
---------------
(*) Tali navi, ai fini della sicurezza, sono sottoposte a speciali prescrizioni relative alla radio contenute nell'Accordo relativo tra il Canada e gli Stati Uniti d'America.


 

Regola 2
Termini e definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, alle espressioni che seguono dovrà darsi il significato appresso indicato. A tutte le altre espressioni usate nel presente capitolo e che sono anche definite nel Regolamento delle radiocomunicazioni dovrà attribuirsi lo stesso significato dato loro dal detto Regolamento:
a) "Regolamento delle radiocomunicazioni" indica il Regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla più recente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni che può essere in vigore in qualsiasi periodo di tempo.
b) "Auto-allarme radiotelegrafico" indica un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme e che è di tipo approvato.
c) "Auto-allarme radiotelefonico" indica un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelefonico di allarme, e che è di tipo approvato.
d) "Stazione radiotelefonica", "installazione radiotelefonica" e "servizio di ascolto-radio-telefonico" si riferiscono, salvo indicazioni contrarie, alla radiotelefonia su onde ettometriche.
e) "Ufficiale radiotelegrafista" indica una persona titolare almeno di un certificato di operatore radiotelegrafista di prima o di seconda classe, o un certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo, conforme alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, che presta servizio presso una stazione radiotelegrafica di una nave munita di tale stazione in conformità alle disposizioni della Regola 3 o della Regola 4 del presente capitolo.
f) "Operatore radiotelefonista" indica una persona titolare di un appropriato certificato, conforme alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
g) "Installazione esistente" indica:
i) un impianto totalmente installato a bordo di una nave prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, indipendentemente dalla data in cui ha effetto l'accettazione da parte dell'Amministrazione interessata;
ii) una installazione parzialmente montata a bordo di una nave prima della entrata in vigore della presente Convenzione ed il cui completamento consiste di parti installate in sostituzione di parti identiche, ovvero di parti conformi alle prescrizioni del presente capitolo.
h) "Installazione nuova" indica qualsiasi installazione che non sia una installazione esistente.

 

Regola 3
Stazione radiotelegrafica

Le navi passeggeri di qualsiasi dimensione e le navi da carico di stazza lorda eguale o superiore a 1.600 tonnellate, salvo i casi di esenzione previsti dalla Regola 5 del presente capitolo, devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica rispondente alle prescrizioni delle Regole 9 e 10 del presente capitolo.

 

Regola 4
Stazione radiotelefonica

Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiore a 1.600 tonnellate, se non sono dotate di una stazione radiotelegrafica rispondente alle prescrizioni delle Regole 9 e 10 del presente capitolo, devono essere dotate di una stazione radiotelefonica rispondente alle prescrizioni delle Regole 15 e 16 del presente capitolo, salvo se non ne sono esentate a norma della Regola 5 del presente capitolo.

 

Regola 5
Esenzioni dalle prescrizioni delle Regole 3 e 4

a) I Governi contraenti ritengono che sia molto desiderabile non scostarsi dall'applicazione delle Regole 3 e 4 del presente capitolo, tuttavia l'Amministrazione pub concedere a singole navi da passeggeri o navi da carico esenzioni di carattere parziale o condizionale, o l'esenzione totale dalle prescrizioni delle Regole 3 e 4 del presente capitolo.
b) Le esenzioni previste dal paragrafo a) della presente Regola devono essere concesse soltanto a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di pericoli abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza sono tali da rendere non giustificata o non necessaria la completa applicazione della Regola 3 o della Regola 4 del presente capitolo. Nel decidere di accordare o meno esenzioni a singole navi, le Amministrazioni dovranno considerare le conseguenze che tali esenzioni possono avere sulla efficienza generale del servizio di soccorso e sulla sicurezza delle altre navi. Le Amministrazioni dovrebbero tenere presente la opportunità di esigere che le navi che sono esonerate dalle prescrizioni della Regola 3 del presente capitolo siano munite di una stazione radiotelefonica rispondente alle prescrizioni delle Regole 15 e 16 del presente capitolo come condizione per il rilascio della suddetta esenzione.
c) Ogni Amministrazione deve presentare all'Organizzazione, appena possibile, dopo il 1 gennaio di ciascun anno, un rapporto indicante tutte le esenzioni, accordate in virtù dei paragrafi a) e b) della presente Regola nel corso dell'anno solare precedente, spiegando i motivi per i quali le esenzioni stesse sono state accordate.

 

PARTE B. - SERVIZIO D'ASCOLTO

Regola 6
Servizio d'ascolto radiotelegrafico

a) Ogni nave che, in conformità alla Regola 3 o alla Regola 4 del presente capitolo, è dotata di una stazione radiotelegrafica deve avere a bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista e, se non è munita di auto-allarme radiotelegrafico, deve assicurare, salvo le disposizioni del paragrafo d) della presente Regola, un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante.
b) Le navi da passeggeri che, in conformità alla Regola 3 del presente capitolo, sono dotate di una stazione radiotelegrafica devono assicurare, se munite di auto-allarme radiotelegrafico, salvo le disposizioni del paragrafo d) della presente Regola, durante la navigazione, un servizio d'ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, come segue:
i) se trasporta o è autorizzata a trasportare non più di 250 passeggeri: un totale di almeno 8 ore d'ascolto giornaliere;
ii) se trasporta o è autorizzata a trasportare più di 250 passeggeri e compie un viaggio fra due porti consecutivi, la cui durata superi 16 ore: un totale di almeno 16 ore d'ascolto giornaliere. In questo caso deve avere a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti;
iii) se trasporta o è autorizzata a trasportare più di 250 passeggeri e compie un viaggio fra due porti consecutivi di durata inferiore a 16 ere: un totale di almeno 8 ore d'ascolto giornaliere.
c) i) Le navi da carico che conformemente alla Regola 3 del presente capitolo sono dotate di una stazione radiotelegrafica, se munite di auto-allarme radiotelegrafico, devono assicurare, salve restando le disposizioni del paragrafo d) della presente Regola, mentre sono in navigazione, un servizio d'ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore al giorno.
ii) Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, munite di una stazione radiotelegrafica in conformità della Regola 4 del presente capitolo, se munite di auto-allarme radiotelegrafico, salvo le disposizioni del paragrafo d) della presente Regola, durante la navigazione devono assicurare un servizio d'ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, durante i periodi previsti dall'Amministrazione. Le Amministrazioni devono nondimeno tenere conto del fatto che è consigliabile prescrivere, se possibile, un totale di almeno 8 ore di ascolto al giorno.
d) i) Durante il periodo di servizio d'ascolto che, in conformità della presente Regola, un ufficiale radiotelegrafista deve effettuare sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, l'ufficiale radiotelegrafista può sospendere tale ascolto per il tempo in cui egli è occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge altri importanti doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non è praticamente possibile l'ascolto con cuffia o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo cuffia o altoparlante durante i periodi di silenzio previsti dal Regolamento delle radiocomunicazioni.
L'espressione "doveri importanti inerenti al servizio radiotelegrafico", utilizzata nel presente paragrafo, include le riparazioni urgenti:
1) del materiale delle radiocomunicazioni, utilizzato a fini di sicurezza;
2) del materiale di radionavigazione, su ordine del comandante.
ii) Indipendentemente dalle disposizioni del comma i) del presente paragrafo, l'ufficiale radiotelegrafista a bordo di navi che non siano quelle da passeggeri, che abbiano più ufficiali radiotelegrafisti, in casi eccezionali, vale a dire quando l'ascolto con cuffia o con altoparlante è praticamente impossibile, può su ordine del comandante interrompere l'ascolto allo scopo di effettuare l'intervento necessario per prevenire un'avaria imminente:
- del materiale delle radiocomunicazioni utilizzato a fini di sicurezza;
- del materiale di radionavigazione;
- di tutto l'altro materiale elettronico di navigazione al pari delle necessarie riparazioni.
Tuttavia:
1) l'ufficiale radiotelegrafista deve avere le qualifiche giudicate necessarie dati dall'Amministrazione interessata per svolgere questi compiti;
2) la nave deve essere provvista di un selettore d'ascolto conforme alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
3) il servizio d'ascolto deve essere assicurato sempre da un ufficiale radiotelegrafista che utilizzi una cuffia od un altoparlante durante i periodi di silenzio specificati nel Regolamento delle radiocomunicazioni.
e) Su tutte le navi dotate di auto-allarme radiotelegrafico, questo apparato deve restare in funzione, mentre la nave è in navigazione, ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai paragrafi b), c) e d) della presente Regola e, quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche.
f) È opportuno che i periodi di ascolto previsti nella presente Regola, compresi quelli fissati dall'Amministrazione, siano mantenuti preferibilmente durante i periodi prescritti dal Regolamento delle Radiocomunicazioni per il servizio radiotelegrafico.

 

Regola 7
Servizio d'ascolto radiotelefonico

a) Le navi che conformemente alla Regola 4 del presente capitolo sono dotate di una stazione radiotelefonica devono avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che può essere il comandante, un ufficiale od un membro dell'equipaggio che possieda un certificato di radiotelefonista) e devono assicurare durante la navigazione un servizio d'ascolto continuo sulla frequenza radiotelefonica di soccorso con un ricevitore di soccorso a mezzo di altoparlante o un altoparlante a filtri o un auto-allarme radiotelefonico ubicato nel posto della nave dal quale usualmente viene diretta la navigazione.
b) Le navi che conformemente alla Regola 3 o 4 del presente capitolo sono dotate di una stazione radiotelegrafica devono assicurare durante la navigazione un servizio d'ascolto continuo sulla frequenza radiotelefonica di soccorso con un ricevitore di soccorso a mezzo di un altoparlante, di un altoparlante a filtri o di un auto-allarme radiotelefonico, nel posto stabilito dall'Amministrazione.

 

Regola 8
Servizio d'ascolto radiotelefonico su onde metriche

A bordo delle navi munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche, in conformità della Regola 18 del capitolo V, l'ascolto deve essere assicurato sul ponte di comando, durante i periodi e sui canali di ascolto prescritti dal Governo contraente, cui si riferisce detta Regola.

 

PARTE C. - REQUISITI TECNICI

Regola 9
Stazioni radiotelegrafiche

a) La stazione radiotelegrafica deve essere sistemata in modo da evitare che dannose interferenze prodotte da disturbi esterni, di origine meccanica o altro, impediscano la buona ricezione del segnale radio.
La stazione deve essere sistemata nel posto più alto possibile della nave in modo da assicurare il massimo grado di sicurezza.
b) Il locale della stazione radiotelegrafica deve essere di dimensioni sufficienti e deve avere una ventilazione adeguata a consentire il buon funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche principali e di riserva; esso non deve essere utilizzato per qualsiasi altro scopo che possa ostacolare il funzionamento della stazione radiotelegrafica.
c) La cabina di almeno uno degli ufficiali radiotelegrafisti deve essere ubicata quanto più vicino possibile al locale della stazione radiotelegrafica. Su navi nuove tale cabina non deve trovarsi nell'interno del locale della stazione radiotelegrafica.
d) Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata a la conversazione dovrà essere installato, indipendentemente da quello principale della nave, fra il locale della stazione radiotelegrafica ed il ponte di comando e qualsiasi altro eventuale posto da cui la nave viene governata.
e) L'installazione radiotelegrafica deve essere sistemata in posizione tale da restare protetta dai dannosi effetti dell'acqua o da eccessi di temperatura. Essa deve essere prontamente accessibile sia per l'uso immediato in caso di pericolo che per riparazione.
f) Deve essere provveduto un orologio di sicuro funzionamento con quadrante di diametro non inferiore a centimetri 12,5 (5 pollici) con lancetta centrale conta-secondi; il quadrante deve essere marcato in modo da indicare i periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal Regolamento delle radiocomunicazioni. Tale orologio deve essere solidamente fissato nel locale della stazione radiotelegrafica in posizione tale che l'intero quadrante possa essere facilmente osservato e con precisione dall'ufficiale radiotelegrafista dal suo posto di lavoro e dalla posizione di prova del ricevitore dell'auto-allarme radiotelegrafico.
g) Il locale della stazione radiotelegrafica deve essere munito di impianto di illuminazione di emergenza di funzionamento sicuro, consistente in una lampada elettrica installata permanentemente in modo da fornire una soddisfacente illuminazione degli organi di comando e di controllo della installazione principale e di riserva radiotelegrafica come pure dell'orologio prescritto dal paragrafo f) della presente Regola. Nelle installazioni nuove tale lampada, se è alimentata dalla sorgente di energia di riserva prescritta dal comma iii) del paragrafo a) della Regola 10 del presente capitolo, deve essere comandata da commutatori a due vie sistemati vicino all'ingresso principale del locale della stazione radiotelegrafica, nonché sul posto di lavoro radiotelegrafico, a meno che la sistemazione del locale della stazione radiotelegrafica non lo richieda. Tali commutatori devono essere provvisti di chiare iscrizioni che indichino il loro scopo.
h) Deve essere prevista e conservata nel locale della stazione radiotelegrafica una lampada elettrica per ispezione, alimentata dalla sorgente d'energia di riserva prescritta dal comma iii) del paragrafo a) della Regola 10 del presente capitolo, munita di cavo flessibile di adeguata lunghezza, oppure una lampada portatile autonoma.
i) La stazione radiotelegrafica deve essere dotata di quelle parti di ricambio, utensili e apparecchi per misure che permettano di mantenere la stazione radiotelegrafica in piena efficienza di funzionamento durante la navigazione. L'equipaggiamento necessario per le misure di controllo deve comprendere un voltometro per corrente alternata e continua, ed un ohmetro.
j) Se esiste un locale separato per la stazione radiotelegrafica di emergenza, si devono applicare anche a tale locale le prescrizioni dei paragrafi d), e), f), g) ed h) della presente Regola.

 

Regola 10
Installazioni radiotelegrafiche

a) Salvo espresse disposizioni contrarie contenute nella presente Regola:
i) la stazione radiotelegrafica deve comprendere una installazione principale ed una installazione di riserva, elettricamente separate ed elettricamente indipendenti l'una dall'altra;
ii) l'installazione principale deve comprendere un trasmettitore principale, un ricevitore principale, un ricevitore di ascolto sulla frequenza radiotelefonica di soccorso, ed una sorgente principale di energia;
iii) l'installazione di riserva deve comprendere un trasmettitore di riserva, un ricevitore di riserva ed una sorgente di energia di riserva;
iv) devono essere forniti ed installati un aereo principale ed un aereo di riserva; tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di dispensare qualsiasi nave dalle disposizioni relative all'aereo di riserva se ritiene che la installazione di tale aereo non sia possibile né giustificata. In tal caso, però, la nave deve essere dotata di un apposito aereo di ricambio, completamente montato e che possa essere posto in opera immediatamente. Inoltre, dovranno essere tenuti disponibili cordina ed isolatori per aereo in quantità sufficienti per permettere l'erezione di un idoneo aereo. Se l'aereo principale è sospeso tra sostegni soggetti a vibrazioni, esso deve essere protetto convenientemente contro le rotture.
b) Nelle installazioni su navi da carico (ad eccezione di quelle delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, sistemate in data 19 novembre 1952 o posteriormente), se il trasmettitore principale risponde a tutte le prescrizioni richieste per il trasmettitore di riserva, quest'ultimo non è obbligatorio.
c) i) Il trasmettitore principale ed il trasmettitore di riserva devono essere collegati rapidamente e accordati sia con l'aereo principale sia con quello di riserva, se esiste;
ii) il ricevitore principale ed il ricevitore di riserva devono poter essere collegati rapidamente con qualsiasi aereo col quale devono essere usati.
d) Tutte le parti componenti l'installazione di riserva devono essere sistemate sulla parte più alta possibile della nave per assicurare il massimo grado di sicurezza.
e) Il trasmettitore principale e quello di riserva devono poter trasmettere sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso utilizzando la classe di emissione assegnata dal Regolamento delle radiocomunicazioni per detta frequenza. Inoltre, il trasmettitore principale deve poter trasmettere almeno su due frequenze ed utilizzare una classe di emissione che, secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni, può essere impiegata per la trasmissione dei messaggi relativi alla sicurezza nella gamma da 405 kHz a 535 kHz. Il trasmettitore di riserva può anche essere un trasmettitore di soccorso, quale è definito dal Regolamento delle radiocomunicazioni che ne determina altresì i limiti di impiego.
f) Il trasmettitore principale e quello di riserva, se l'emissione modulata è prescritta dal Regolamento delle Radiocomunicazioni, devono avere una percentuale di modulazione non inferiore al 70 per cento ed una frequenza di modulazione compresa fra 450 e 1.350 Hz.
g) Il trasmettitore principale, e quello di riserva, quando sono collegati all'aereo principale, devono avere una portata normale minima come più sotto specificato, devono cioè essere capaci di trasmettere, alle distanze stabilite, dei segnali chiaramente percettibili da nave a nave durante le ore diurne nelle normali condizioni e circostanze. (*) (Dei segnali chiaramente percettibili devono essere ricevuti normalmente se il valore efficace della intensità di campo al ricevitore è di almeno 50 microvolts per metro):

h) i) Il ricevitore principale e quello di riserva devono essere capaci di ricevere sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso e nelle classi di emissione assegnate dal Regolamento delle radiocomunicazioni per tale frequenza;
ii) inoltre, il ricevitore principale deve permettere la ricezione su ognuna delle frequenze e classi di emissione utilizzate per la trasmissione dei segnali orari, dei messaggi meteorologici e di tutte le altre comunicazioni inerenti alla sicurezza della navigazione che l'Amministrazione può considerare necessarie;
iii) il ricevitore d'ascolto sulla frequenza radiotelefonica di soccorso deve essere predisposto su questa frequenza. Deve essere munito di un filtro o di un dispositivo che permetta di rendere silenzioso l'altoparlante se situato sul ponte di comando, in mancanza del segnale d'allarme radiotelefonico. Il dispositivo deve poter essere innestato e disinnestato con facilità, e può essere utilizzato quando, a parere del comandante, la situazione è tale che il mantenimento dell'ascolto comprometterebbe la sicurezza della condotta della nave;
iv) 1) Se è previsto un trasmettitore radiotelefonico, esso dovrà essere munito di un dispositivo atto a produrre automaticamente il segnale d'allarme radiotelefonico; questo dispositivo deve essere costruito in maniera da evitare ogni scatto accidentale ed essere conforme alle disposizioni del paragrafo e) della Regola 16 del presente capitolo. Questo dispositivo deve poter essere disinserito in qualsiasi momento per poter trasmettere immediatamente un messaggio di soccorso;
2) devono essere prese disposizioni per la periodica verifica del buon funzionamento del dispositivo automatico destinato ad emettere il segnale d'allarme radiotelefonico, su frequenza che non sia la frequenza radiotelefonica di soccorso, con l'ausilio di un idoneo aereo artificiale.
i) Il ricevitore principale deve avere una sensibilità sufficiente per produrre segnali nelle cuffie o per mezzo di altoparlante, anche quando la tensione d'ingresso del ricevitore è di soli 50 microvolt.
Il ricevitore di riserva deve avere una sensibilità sufficiente per produrre tali segnali anche quando la tensione d'ingresso del ricevitore è di soli 100 microvolt.
j) In qualsiasi momento, durante la navigazione, deve essere disponibile un'alimentazione di energia elettrica sufficiente per far funzionare l'installazione principale ad una portata maggiore della normale richiesta dal paragrafo g) della presente Regola, come pure per caricare tutte le batterie di accumulatori facenti parte dell'impianto radiotelegrafico. La tensione di alimentazione dell'impianto principale deve, nel caso di navi nuove, essere mantenuta entro i limiti ± 10 per cento della tensione normale.
Nel caso di navi esistenti, la tensione deve essere mantenuta il più possibile nei limiti della tensione normale e, se possibile, entro ± 10 per cento.
k) L'installazione di riserva deve avere una sorgente di energia indipendente da quella dell'apparato motore della nave e da quella dell'impianto elettrico della nave.
l) i) La sorgente di energia di riserva deve preferibilmente essere costituita da batterie di accumulatori che possono essere caricate dall'impianto elettrico della nave, e deve in tutte le circostanze essere capace di entrare in funzione rapidamente e di azionare il trasmettitore ed il ricevitore di riserva per almeno sei ore continuative nelle condizioni normali di servizio e di sostenere inoltre i carichi addizionali citati nei paragrafi m) ed n) della presente Regola; (*)
ii) la sorgente di energia di riserva deve avere una capacità sufficiente a far funzionare simultaneamente, per sei ore almeno, il trasmettitore di riserva e l'installazione ad onde metriche, se esiste, a meno che un commutatore permetta unicamente il funzionamento alternato di questi dispositivi. L'uso della sorgente di energia di riserva per l'installazione a onde metriche deve essere riservata a comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza. Un'altra soluzione consiste nel prevedere una sorgente di energia separata di riserva per l'installazione a onde metriche.
m) La sorgente di energia di riserva deve essere usata per alimentare l'installazione di riserva ed il dispositivo di manipolazione automatica del segnale di allarme specificato nel paragrafo r) della presente Regola, se quest'ultimo funzioni elettricamente.
La sorgente di energia di riserva può anche essere utilizzata per alimentare:
i) l'auto-allarme radiotelegrafico;
ii) l'illuminazione di emergenza specificata nel paragrafo g) della Regola 9 del presente capitolo;
iii) il radiogoniometro;
iv) l'installazione a onde metriche;
v) il dispositivo che permetta di produrre il segnale di allarme radiotelefonico, se ne esiste uno;
vi) qualsiasi dispositivo, prescritto dal Regolamento delle radiocomunicazioni, che permetta il passaggio dalla trasmissione alla ricezione o viceversa.
Con riserva delle disposizioni del paragrafo n) della presente Regola, la sorgente di energia di riserva non deve essere utilizzata a scopi diversi da quelli specificati nel presente paragrafo.
n) Sulle navi da carico, in deroga alle prescrizioni del paragrafo m) della presente Regola, l'Amministrazione può autorizzare l'uso della sorgente di energia di riserva per alimentare un piccolo numero di circuiti di emergenza di potenza limitata che si trovino esclusivamente nella parte superiore della nave, come ad esempio quello di illuminazione di emergenza per il ponte delle imbarcazioni, sempreché tali circuiti possano essere rapidamente interrotti, se necessario, e la sorgente di energia abbia una capacità sufficiente ad alimentare questi carichi supplementari.
o) La sorgente di energia di riserva e il suo quadro di distribuzione devono essere sistemati nella parte più alta possibile della nave e devono poter essere prontamente accessibili all'ufficiale radiotelegrafista. Il quadro di distribuzione deve essere sistemato possibilmente nel locale della stazione radio; altrimenti, esso deve essere fornito di un dispositivo di illuminazione.
p) Durante la navigazione le batterie di accumulatori, sia che facciano parte dell'installazione principale o di quella di riserva, devono essere giornalmente caricate a piena carica normale.
q) Devono essere prese tutte le misure atte ad eliminare al massimo, o sopprimere, le cause dei disturbi prodotti da apparecchi elettrici e da altri esistenti a bordo. Se necessario, devono adottarsi provvedimenti per assicurare che gli aerei collegati a ricevitori di radiodiffusione non provochino interferenza all'efficiente e corretto funzionamento dell'installazione radiotelegrafica. Particolare attenzione deve essere fatta a questa prescrizione, in sede di progetto di costruzione di navi nuove.
r) In aggiunta ai dispositivi manuali di manipolazione dovrà essere installato, ai fini della trasmissione del segnale radiotelegrafico di allarme, un dispositivo automatico di manipolazione di detto segnale, che azioni sia il trasmettitore principale sia quello di emergenza. Il dispositivo deve potersi disinserire in qualsiasi momento per consentire l'immediato funzionamento manuale del trasmettitore. Se tale dispositivo automatico è comandato elettricamente, esso deve poter funzionare con la sorgente di energia di riserva.
s) Il trasmettitore di riserva deve essere provato giornalmente durante la navigazione, se non è utilizzato per trasmissioni, usando un apposito aereo fittizio; ed almeno una volta ogni viaggio usando l'aereo di riserva, se installato. Anche la sorgente di energia di riserva deve essere provata ogni giorno.
t) Tutte le apparecchiature che costituiscono la installazione radiotelegrafica devono essere di sicuro funzionamento e di costruzione tale da essere prontamente accessibili ai fini della manutenzione.
u) Ferme restando le disposizioni della Regola 4 del presente capitolo, sulle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 tonnellate, l'Amministrazione può derogare dall'applicazione integrale delle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo, nonché della presente Regola, purché la qualità della stazione radiotelegrafica in nessun caso scenda ad un livello inferiore a quello prescritto dalle Regole 15 o 16 del presente capitolo per le stazioni radiotelefoniche, per quanto applicabile. In particolare, nel caso di navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500, l'Amministrazione può non esigere:
i) un ricevitore di riserva;
ii) una sorgente di energia di riserva per le installazioni esistenti;
iii) la protezione dell'aereo principale contro la rottura dovuta alle vibrazioni;
iv) un mezzo di comunicazione tra la stazione radiotelegrafica e il ponte di comando indipendente dal sistema principale di comunicazione;
v) una portata del trasmettitore superiore a 75 miglia.
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(*) In mancanza di misura diretta dell'intensità del campo i seguenti dati possono essere usati come guida per determinare approssimativamente la portata normale.
(*)Allo scopo di determinare la quantità di corrente che la sorgente di energia di riserva deve fornire, viene raccomandata la seguente formula orientativa:
1/2 del consumo di corrente del trasmettitore, manipolatore abbassato (segnale);
+ 1/2 del consumo di corrente del trasmettitore, manipolatore alzato (intervallo);
+ il consumo di corrente del ricevitore e degli altri circuiti allacciati alla sorgente di energia di riserva.


 

Regola 11
Auto-allarmi radiotelegrafici

a) Qualsiasi auto-allarme radiotelegrafico installato dopo il 26 maggio 1965 deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:
i) in assenza di disturbi di qualsiasi specie, esso deve poter essere messo in azione, senza regolazione manuale, da qualsiasi segnale di allarme radiotelegrafico trasmesso sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso da una qualsiasi stazione costiera, da un trasmettitore di emergenza di una nave o di un natante di salvataggio, funzionanti conformemente a quanto prescritto dal Regolamento delle radiocomunicazioni, purché la tensione del segnale all'ingresso del ricevitore sia superiore a 100 microvolt ed inferiore a 1 volt;
ii) in assenza di disturbi di qualsiasi specie, esso deve essere messo in azione da tre o quattro linee consecutive quando la durata delle linee varia tra 3,5 secondi ed un valore quanto più prossimo possibile ai 6 secondi e quando la durata dell'intervallo varia tra 1,5 secondi ed il valore più piccolo possibile, preferibilmente non maggiore di 10 millisecondi;
iii) non deve essere messo in azione da disturbi atmosferici o da altro segnale che non sia il segnale di allarme radiotelegrafico, purché i segnali ricevuti non costituiscano in realtà un segnale compreso nei limiti di tolleranza indicati nel comma ii);
iv) la selettività dell'auto-allarme radiotelegrafico deve essere tale da determinare una sensibilità praticamente uniforme entro una banda di larghezza non inferiore a 4 kHz ma non superiore a 8 kHz da ciascun lato della frequenza radiotelegrafica di soccorso, e tale da determinare, al di fuori di tale banda, una sensibilità decrescente quanto più rapidamente possibile secondo quanto consentono le migliori regole della tecnica;
v) se possibile, l'auto-allarme radiotelegrafico, nel caso di disturbi atmosferici o di interferenze da parte di qualsiasi altro segnale, deve potersi regolare automaticamente in modo che, entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, si avvicini alle condizioni in cui il segnale di allarme radiotelegrafico può essere distinto il più facilmente possibile;
vi) quando l'apparecchio è messo in azione da un segnale di allarme radiotelegrafico o in caso di avaria dell'apparecchio stesso, l'auto-allarme radiotelegrafico deve produrre un segnale di avvertimento continuo udibile nella stazione radiotelegrafica, nella cabina dell'ufficiale radiotelegrafista e sul ponte di comando. Se possibile, il segnale di avvertimento deve essere emesso anche in caso di avaria di qualsiasi parte dell'intero impianto del ricevitore d'allarme. Per fare cessare tale segnale di avvertimento deve essere previsto un solo interruttore da installare nel locale della stazione radiotelegrafica;
vii) ai fini delle prove periodiche dell'auto-allarme radiotelegrafico, l'apparecchiatura deve includere un generatore regolato in precedenza sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso ed un dispositivo di manipolazione che permetta di produrre un segnale di allarme radiotelegrafico di tensione uguale al minimo indicato nel comma i). Deve pure essere provveduto un mezzo per l'inserimento di una cuffia per l'ascolto dei segnali ricevuti dall'auto-allarme radiotelegrafico;
viii) l'auto-allarme radiotelegrafico deve essere capace di sopportare condizioni di vibrazione, umidità, e variazioni di temperatura equivalenti alle difficili condizioni che incontra una nave di navigazione e deve poter continuare a funzionare in tali condizioni.
b) Prima di approvare un nuovo tipo di auto-allarme radiotelegrafico, l'Amministrazione interessata deve assicurarsi, con prove pratiche di collaudo eseguite in condizioni di funzionamento equivalenti e quelle di esercizio, che l'apparecchio sia conforme alle prescrizioni del paragrafo a) della presente Regola.
c) Sulle navi dotate di auto-allarme radiotelegrafico, l'ufficiale radiotelegrafista, mentre la nave è in navigazione, deve provare l'efficienza dell'auto-allarme almeno una volta ogni 24 ore e riferire al comandante o all'ufficiale di guardia sul ponte di comando se l'apparecchio non è in condizioni di funzionamento regolari.
d) L'ufficiale radiotelegrafista deve periodicamente controllare il buon funzionamento del ricevitore dell'auto-allarme radiotelegrafico collegato al suo aereo normale, ascoltando dei segnali e confrontandoli con uguali segnali ricevuti dall'installazione principale sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso.
e) Per quanto possibile, l'auto-allarme radiotelegrafico, quando è collegato ad un aereo, non deve influire sulla precisione del radiogoniometro.

 

Regola 12
Radiogoniometri

a) i) Il radiogoniometro prescritto dalla Regola 12 del capitolo V deve essere efficiente e capace di ricevere segnali con il minimo livello di rumore interno e di prendere rilevamenti dai quali possono essere ricavati il rilevamento vero ed il "senso";
ii) esso deve essere capace di ricevere segnali sulle frequenze radiotelegrafiche stabilite dal Regolamento delle radiocomunicazioni per le necessità di soccorso, per la radiogoniometria e per i radiofari marittimi;
iii) in assenza di disturbi, il radiogoniometro deve avere sensibilità sufficiente da permettere che siano presi accurati rilevamenti di un segnale avente una intensità di campo anche di soli 50 microvolt per metro;
iv) per quanto possibile, il radiogoniometro deve essere sistemato in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il meno possibile da rumori di origine meccanica od altra;
v) per quanto possibile, l'impianto dell'aereo del radiogoniometro deve essere fatto in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia impedita il meno possibile dalla vicinanza di altri aerei, alberi di carico, drizze metalliche od altri oggetti metallici di grandi dimensioni;
vi) un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata e la conversazione deve essere predisposto tra il luogo ove è posto il radiogoniometro ed il ponte di comando,
vii) tutti i radiogoniometri al momento del loro impianto devono essere calibrati secondo le prescrizioni dell'Amministrazione. Tale calibratura deve essere verificata prendendo rilevamenti di controllo o procedendo ad una nuova calibratura ogni qualvolta siano fatte delle modifiche alla posizione di qualsiasi aereo e di qualsiasi struttura sul ponte che possono avere un effetto apprezzabile sulla precisione del radiogoniometro. I dati della calibratura devono essere verificati a intervalli annui o ad intervalli che si scostino dall'anno il meno possibile. Le calibrature e tutte le verifiche della loro esattezza devono essere annotate in un registro.
b) i) Il materiale di radiorilevamento funzionante sulla frequenza radiotelefonica di soccorso deve permettere di prendere dei rilevamenti radiogoniometrici su detta frequenza, senza ambiguità di senso, entro un angolo di 30 gradi dalle due parti della prora;
ii) al momento dell'installazione e della prova del materiale menzionato al presente paragrafo, è opportuno tener debito conto dell'opinione in materia del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR);
iii) ogni misura possibile deve essere presa per assicurare i radiorilevamenti nelle condizioni previste dal presente paragrafo. Nel caso ove, a causa di difficoltà tecniche, un tale radiorilevamento non può essere ottenuto, le Amministrazioni possono esonerare singole navi dalle disposizioni del presente paragrafo.

 

Regola 13
Impianto radiotelegrafico dei motoscafi di salvataggio

a) L'impianto radiotelegrafico prescritto dalla Regola 14 del capitolo III deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore ed una sorgente di energia. Esso deve essere progettato in modo che possa essere usato in caso di emergenza da persona non esperta.
b) Il trasmettitore deve essere in grado di trasmettere sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso usando una classe di emissione stabilita per tale frequenza dal Regolamento delle radiocomunicazioni.
Il trasmettitore deve essere anche in grado di trasmettere sulla frequenza di soccorso e nella classe di emissione stabilite dal Regolamento delle radiocomunicazioni per uso dei natanti di salvataggio, nella gamma tra 4.000 e 27.500 kHz.
c) Se l'emissione modulata è prescritta dal Regolamento delle radiocomunicazioni, il trasmettitore deve avere una percentuale di modulazione non inferiore al 70 per cento ed una frequenza di modulazione compresa fra i 450 ed i 1.350 cicli per secondo.
d) Oltre al tasto per la trasmissione manuale, il trasmettitore deve essere munito di un dispositivo automatico per la trasmissione dei segnali di allarme e di soccorso radiotelegrafici.
e) Sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, il trasmettitore deve avere una portata normale minima (come definita al paragrafo g) della Regola 10 del presente capitolo) di 25 miglia usando l'aereo fisso. (*)
f) Il ricevitore deve essere capace di ricevere sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso e nelle classi di emissione stabilite per tale frequenza dal Regolamento delle radiocomunicazioni.
g) La sorgente di energia deve essere costituita da una batteria di accumulatori con capacità sufficiente per alimentare il trasmettitore per 4 ore consecutive nelle condizioni normali di servizio. Se la batteria è di tipo che richiede la ricarica devono essere forniti i mezzi adatti per poterla caricare dall'impianto elettrico della nave.
Inoltre vi devono essere i mezzi necessari per poter caricare la batteria dopo che l'imbarcazione è stata messa in acqua.
h) Quando l'energia necessaria per l'impianto radiotelegrafico e per il proiettore prescritto dalla Regola 14 del capitolo III è fornita dalla stessa batteria, questa deve avere una capacità sufficiente per provvedere al carico addizionale occasionale del proiettore.
i) Un aereo di tipo fisso deve essere fornito provvisto di supporti per sostenerlo alla massima altezza possibile. Inoltre deve essere fornito, se possibile, un aereo sostenuto da un cervo volante o da un pallone.
j) Durante la navigazione un ufficiale radiotelegrafista deve, in ogni settimana, provare il trasmettitore utilizzando un apposito aereo fittizio e deve caricare la batteria a piena carica qualora sia di tipo che richieda la carica.
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(*) In mancanza della misura dell'intensità di campo, si può ammettere che questa portata sarà raggiunta se il prodotto della altezza dell'aereo sul livello del mare per l'intensità di corrente dell'aereo (valore efficace) è di 10 metriampere.


 

Regola 14
Apparecchi radioelettrici portatili per natanti di salvataggio

a) L'apparecchio prescritto dalla Regola 13 del capitolo III deve includere un trasmettitore, un ricevitore, un aereo e una sorgente di energia. Esso deve essere progettato in modo che possa essere usato in caso di emergenza da persona non esperta.
b) L'apparecchio deve essere facilmente trasportabile, a tenuta stagna e capace di galleggiare in mare e deve anche poter cadere in mare senza che subisca danni. Gli apparecchi nuovi devono essere di peso e dimensioni quanto più ridotte possibile e devono preferibilmente poter essere utilizzati sia sulle imbarcazioni di salvataggio che sulle zattere di salvataggio.
c) Il trasmettitore deve poter trasmettere sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso utilizzando una classe di emissione stabilita per tale frequenza dal Regolamento delle radiocomunicazioni nonché sulla frequenza radiotelegrafica compresa nelle bande da 4.000 kHz a 27.500 kHz, usando la classe di emissione stabilita dal Regolamento delle radiocomunicazioni per i natanti di salvataggio. Tuttavia, l'Amministrazione può permettere che il trasmettitore possa trasmettere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso usando la classe di emissione stabilita per tale frequenza dal Regolamento delle radiocomunicazioni, in sostituzione o in aggiunta alla trasmissione sulla frequenza radiotelegrafica stabilita dal suddetto Regolamento per i natanti di salvataggio nelle bande da 4.000 a 27.500 kHz.
d) Se la emissione modulata è prescritta dal Regolamento delle radiocomunicazioni, il trasmettitore deve avere una percentuale di modulazione non inferiore al 70 per cento e, nel caso di emissione radiotelegrafica, una frequenza di modulazione compresa fra i 450 ed i 1.350 kHz.
e) Oltre al tasto per la trasmissione manuale, il trasmettitore deve essere munito di un dispositivo automatico di manipolazione per la trasmissione dei segnali di allarme e di soccorso radiotelegrafici.
Se il trasmettitore è atto a trasmettere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso, esso deve essere munito di un dispositivo automatico conforme alle prescrizioni del paragrafo e) della Regola 16 del presente capitolo per la trasmissione del segnale di allarme radiotelefonico.
f) Il ricevitore deve essere capace di ricevere sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso e nelle classi di emissione stabilite per tale frequenza dal Regolamento delle radiocomunicazioni. Se il trasmettitore è atto a trasmettere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso, anche il ricevitore deve essere atto a ricevere sulla stessa frequenza e nella classe di emissione stabilita per la detta frequenza dal Regolamento delle radiocomunicazioni.
g) L'aereo deve potersi sostenere da solo o essere atto a venir sostenuto dall'albero dell'imbarcazione di salvataggio alla massima altezza possibile. È inoltre desiderabile che sia fornito, se possibile, un aereo sostenuto da un cervo volante o da un pallone.
h) Il trasmettitore deve fornire all'aereo prescritto dal paragrafo a) della presente Regola una adeguata potenza in alta frequenza (*) e deve, preferibilmente, essere alimentato da un generatore azionato a mano. Se esso è alimentato da una batteria, essa deve essere conforme alle condizioni stabilite dall'Amministrazione per assicurare che sia di tipo durevole e di adeguata capacità.
i) Durante la navigazione un ufficiale radiotelegrafista e un operatore radiotelefonista, a seconda dei casi, deve ogni settimana provare il trasmettitore utilizzando un apposito aereo fittizio e deve caricare la batteria a piena carica, se è di tipo che richiede la carica.
j) Ai fini della presente Regola, "nuovo apparecchio" significa un apparecchio fornito ad una nave dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.
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(*) Possono essere considerate soddisfatte le condizioni richieste dalla presente Regola quando:
- la potenza di entrata sull'anodo dello stadio finale è di almeno 10 Watt, oppure - la potenza di uscita in alta frequenza è di almeno 2 Watt (emissione A-2) sulla frequenza di 500 kHz in una antenna fittizia avente una resistenza effettiva di 15 ohm ed una capacità di 100 x 10-12 farad in serie. Il tasso di modulazione deve essere almeno del 70 per cento.


 

Regola 15
Stazioni radiotelefoniche

a) La stazione radiotelefonica deve essere sistemata nella parte superiore della nave ed in modo da essere protetta il più possibile da disturbi che possano pregiudicare la corretta ricezione dei messaggi e segnali.
b) Vi deve essere un efficiente mezzo di comunicazione fra la stazione radiotelefonica e il ponte di comando.
c) Un orologio di sicuro funzionamento deve essere solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa facilmente essere osservato dal posto di lavoro radiotelefonico.
d) Deve essere previsto un sistema di illuminazione di emergenza, di funzionamento sicuro, indipendente da quello che provvede alla normale illuminazione della installazione radiotelefonica, e permanentemente installato in modo da fornire una soddisfacente illuminazione dei comandi di manovra della stazione radiotelefonica, dell'orologio prescritto dal paragrafo c) della presente Regola e della tabella delle istruzioni prevista dal paragrafo f).
e) Se la sorgente di energia è costituita da una o più batterie, la stazione radiotelefonica deve essere fornita di un mezzo per misurare le condizioni di carica.
f) Una tabella contenente un chiaro riassunto delle istruzioni da seguire per la procedura radiotelefonica di soccorso deve essere sistemata in modo da essere interamente visibile dal posto di lavoro radiotelefonico.

 

Regola 16
Installazioni radiotelefoniche

a) L'installazione radiotelefonica deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore e delle appropriate sorgenti di energia (qui appresso rispettivamente denominate: trasmettitore, ricevitore, ricevitore d'ascolto sulla frequenza radio-telefonica di soccorso e sorgente di energia).
b) Il trasmettitore deve essere capace di trasmettere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso ed almeno su un'altra frequenza nella gamma tra 1.605 kHz e 2.850 kHz, usando la classe di emissione stabilita dal Regolamento delle radiocomunicazioni per tali frequenze. Nelle condizioni normali di servizio, un'emissione a doppia banda laterale o una emissione a unica banda laterale con onda portante completa (vale a dire della classe A3H) deve avere un tasso di modulazione almeno del 70 per cento dell'intensità di punta. Una emissione a banda laterale unica con onda portante ridotta o soppressa (classe A3H o A3J) deve essere modulata in modo che i prodotti dell'intermodulazione non superino i valori prescritti nel Regolamento delle radiocomunicazioni.
c) i) Nel caso di navi da carico di stazza lorda eguale o superiore a 500 tonnellate, ma inferiore a 1.600 tonnellate, il trasmettitore deve avere una portata minima normale di 150 miglia, cioè deve essere capace di trasmettere entro tale portata segnali chiaramente percettibili da nave a nave durante le ore diurne e nelle normali condizioni e circostanze. (*) (Segnali chiaramente percettibili devono essere ricevuti normalmente se il valore efficace dell'intensità del campo prodotta al ricevitore dall'onda portante non modulata è di almeno 25 microvolt per metro);
ii) per le navi da carico di stazza lorda eguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiore a 500 tonnellate:
1) nelle installazioni esistenti, il trasmettitore deve avere una portata minima normale di almeno 75 miglia; e
2) nelle installazioni nuove, il trasmettitore deve fornire all'aereo una potenza di almeno 15 Watt (onda portante non modulata).
d) Il trasmettitore deve poter emettere il segnale di allarme radiotelefonico con un dispositivo automatico.
Tale dispositivo deve essere concepito in maniera da prevenire ogni scatto accidentale e deve potersi disinserire in qualsiasi momento per permettere la trasmissione immediata di un messaggio di soccorso.
Devono essere prese periodicamente disposizioni per verificare il buon funzionamento del dispositivo su frequenze diverse da quella radiotelefonica di soccorso, con l'ausilio di una antenna fittizia appropriata.
e) Il dispositivo prescritto dal paragrafo d) della presente Regola deve soddisfare alle seguenti condizioni:
i) la tolleranza di frequenza di ciascun tono deve essere ± 1,5 per cento;
ii) la tolleranza sulla durata di ciascun tono deve essere ± 50 millesimi di secondo;
iii) l'intervallo fra due successivi toni non deve essere superiore a ± 50 millesimi di secondo;
iv) il rapporto tra l'ampiezza del tono più intenso e quella del tono meno intenso deve essere compreso tra 1 e 1,2.
f) Il ricevitore prescritto dal paragrafo a) della presente Regola deve essere capace di ricevere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso ed almeno su una altra frequenza disponibile per le stazioni radiotelefoniche marittime nella banda compresa tra 1.605 e 2.850. kHz, utilizzando la classe di emissione stabilita per tali frequenze dal Regolamento delle radiocomunicazioni. Inoltre, il ricevitore deve permettere di ricevere utilizzando la classe di emissione stabilita dal Regolamento delle radiocomunicazioni, sulle altre frequenze usate per la trasmissione in radiotelefonia dei messaggi meteorologici e di tutte le altre comunicazioni relative alla sicurezza della navigazione che possono essere ritenute necessarie all'Amministrazione. Il ricevitore deve avere sensibilità sufficiente per produrre segnali per mezzo di un altoparlante anche quando la tensione all'entrata del ricevitore è soltanto di 50 microvolt.
g) Il ricevitore impiegato per assicurare l'ascolto sulla frequenza radiotelefonica di soccorso deve essere predisposto su tale frequenza.
Deve essere munito di un filtro o di un dispositivo che permetta di rendere silenzioso l'altoparlante in assenza del segnale di allarme radiotelefonico. Il dispositivo deve poter essere facilmente inserito e disinserito e deve poter essere utilizzato quando, a parere del comandante, la situazione è tale che il mantenimento dell'ascolto comprometterebbe la sicurezza della condotta della nave.
h) Per consentire un rapido passaggio dalla trasmissione alla ricezione quando viene usata la commutazione manuale, il comando del dispositivo di commutazione, per quanto praticamente possibile, deve essere situato sul microfono o sul microtelefono.
i) Mentre la nave è in navigazione deve essere sempre disponibile una sorgente di energia principale sufficiente a far funzionare l'installazione alla portata normale prescritta dal paragrafo c) della presente Regola. Se vengono impiegate delle batterie, esse devono avere in qualunque circostanza una capacità sufficiente a far funzionare il trasmettitore e il ricevitore per almeno 6 ore continuative nelle condizioni normali di servizio. (*)
Nelle installazioni fatta a partire dal 19 novembre 1952, a bordo delle navi da carico di stazza sorda uguale o superiore a 500 tonnellate, ma inferiore a 1.600 tonnellate, deve essere prevista una sorgente di energia di riserva sistemata nella parte superiore della nave, a meno che la sorgente principale di energia non vi sia già sistemata.
j) La sorgente di energia di riserva, se esiste, può essere utilizzata soltanto per alimentare:
i) l'installazione radiotelefonica;
ii) l'illuminazione di emergenza prescritta dal paragrafo d) della Regola 15 del presente capitolo;
iii) il dispositivo prescritto dal paragrafo d) della presente Regola per la emissione del segnale di allarme radiotelefonico;
iv) l'installazione a onde metriche.
k) Ferme restando le disposizioni del paragrafo j) della presente Regola, l'Amministrazione può autorizzare l'uso della sorgente di energia di riserva, se prevista, per alimentare il radiogoniometro, se esiste, e per alimentare un certo numero di circuiti di emergenza di debole potenza che sono totalmente limitati alla parte più elevata della nave, come ad esempio l'illuminazione di emergenza per il ponte delle imbarcazioni, a condizione che questi circuiti supplementari possano essere rapidamente interrotti e che la sorgente di energia abbia capacità sufficiente ad alimentarli.
l) Mentre la nave è in navigazione, le batterie, se vi sono, devono essere tenute cariche in modo da soddisfare le prescrizioni del paragrafo i) della presente Regola.
m) Deve essere messo in opera un aereo che, nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, ma inferiore a 1.600 tonnellate, deve essere protetto contro rotture, se è sospeso tra supporti soggetti a vibrazioni. Inoltre vi deve essere un aereo di riserva completo, pronto per essere immediatamente installato o, se ciò non fosse possibile, dovranno essere tenuti disponibili cordina ed isolatori per aereo in quantità sufficiente per permettere l'erezione di un aereo di riserva. Devono anche essere forniti i necessari attrezzi per erigere un aereo.
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(*) In mancanza di misure dell'intensità di campo, si può ammettere che tale portata sia raggiunta con una potenza nell'aereo di 15 Watt (onda portante non modulata) con un rendimento dell'aereo del 27 per cento.
(*) Al fine di determinare la corrente che deve essere fornita dalle batterie che devono avere una riserva di capacità di 6 ore, si raccomanda a titolo indicativo la seguente formula: metà del consumo di corrente necessaria per trasmissione in fonia;
+ consumo di corrente del ricevitore;
+ consumo di corrente di tutti i carichi addizionali che le batterie possono essere chiamate a contenere in caso di soccorso o di emergenza.


 

Regola 17
Stazioni radiotelefoniche a onde metriche

a) Quando una nave dispone di una stazione radiotelefonica a onde metriche conforme alla Regola 18 del capitolo V, questa stazione deve essere situata nella parte superiore della nave e comportare una installazione radiotelefonica a onde metriche rispondente alle disposizioni della presente Regola e consistente in un trasmettitore, un ricevitore, una fonte di energia sufficiente al loro funzionamento alla loro potenza nominale ed un aereo che permetta di ricevere in maniera efficace i segnali sulle frequenze di funzionamento.
b) Una tale installazione a onde metriche deve soddisfare le condizioni specificate nel Regolamento delle radiocomunicazioni per il materiale utilizzato nel servizio mobile marittimo radiotelefonico a onde metriche; deve inoltre potere funzionare sui canali specificati nel detto Regolamento nelle condizioni che può prescrivere il Governo contraente contemplato alla Regola 18 del capitolo V.
c) Il Governo contraente non può prescrivere che la potenza dell'onda portante del trasmettitore sia superiore a 10 Watt. L'aereo, per quanto possibile, deve essere sistemato in modo da essere totalmente libero in tutte le direzioni; (*)
d) Il comando dei canali a onde metriche richiesti per la sicurezza della navigazione deve essere immediatamente accessibile sul ponte di comando, vicino al posto da dove la nave è abitualmente governata. In caso di necessità è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare il collegamento radiotelefonico a partire dalle estremità del ponte di comando.
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(*) A titolo indicativo, si suppone che ogni nave sia provvista di un aereo di guadagno, a polarizzazione verticale, posto ad una altezza nominale di metri 9,15 (30 piedi) dal livello del mare, di un trasmettitore avente una potenza all'uscita di 10 Watt e di un ricevitore avente una sensibilità di 2 microvolt ai morsetti d'entrata con un rapporto segnale/rumore di 20 dB.


 

Regola 18
Auto-allarmi radiotelefonici

a) Gli auto-allarmi radiotelefonici devono rispondere alle condizioni, minime seguenti:
i) in ogni caso è ammessa una tolleranza di ± 1,5 per cento sulle frequenze del massimo della curva di risposta o di ogni altro dispositivo utilizzato per la selezione delle frequenze e la risposta non deve mai cadere al disotto del 50 per cento della risposta massima per le frequenze che si allontanino entro un limite del 3 per cento della frequenza di risposta massima;
ii) in assenza di disturbi e di interferenze, il dispositivo di ricezione automatica deve poter essere messo in azione per mezzo del segnale d'allarme in uno spazio di tempo di almeno 4 secondi ma non superiore a 6 secondi;
iii) il dispositivo di ricezione automatica deve rispondere al segnale d'allarme anche nel caso di interferenza intermittente dovuta a disturbi atmosferici e a segnali forti diversi dal segnale d'allarme, preferibilmente senza che alcuna regolazione manuale sia necessaria durante un periodo d'ascolto qualunque assicurato da questo dispositivo;
iv) non deve essere azionato da disturbi atmosferici né da segnali forti diversi dal segnale d'allarme;
v) deve funzionare efficacemente oltre le distanze alle quali la trasmissione della parola è soddisfacente;
vi) deve poter sopportare condizioni di vibrazioni e di umidità e variazioni di temperatura e di tensione di alimentazione equivalenti alle difficili condizioni che incontra una nave in navigazione, e deve continuare a funzionare in ognuna di tali condizioni;
vii) deve, per quanto possibile, segnalare i difetti che potrebbero impedirgli il normale funzionamento durante le ore di ascolto.
Prima di approvare un nuovo tipo di auto-allarme radiotelefonico, l'Amministrazione interessata dovrà assicurarsi, con delle prove pratiche eseguite nelle condizioni di funzionamento equivalenti a quelle reali, che l'apparecchio è conforme alle prescrizioni del paragrafo a) della presente Regola.

 

PARTE D. - GIORNALI RADIO DI BORDO

Regola 19
Giornale radio

a) Il giornale radio (giornale di servizio radio) prescritto dal Regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica, in conformità delle Regole 3 e 4 del presente capitolo, deve essere conservato nella cabina radiotelegrafica durante il viaggio. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui prende o lascia il servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di guardia che possano sembrare importanti per la sicurezza della vita umana in mare. Inoltre, nel giornale devono essere riportati i seguenti dati:
i) le registrazioni richieste dal Regolamento delle radiocomunicazioni;
ii) dettagli sulla manutenzione delle batterie, compresa la data di carica, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione;
iii) dichiarazione giornaliera che la prescrizione del paragrafo p) della Regola 10 del presente capitolo è stata osservata;
iv) dettagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite conformemente al paragrafo s) della Regola 10 del presente capitolo;
v) sulle navi munite di auto-allarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove effettuate conformemente al paragrafo c) della Regola 11 del presente capitolo;
vi) dettagli sulla manutenzione delle batterie, compresa la data di carica (se del caso), prescritta dal paragrafo j) della Regola 13 del presente capitolo, e dettagli delle prove prescritte dallo stesso paragrafo per quanto riguarda i trasmettitori sistemati sui motoscafi di salvataggio;
vii) dettagli sulla manutenzione delle batterie, compresa la data di carica (se del caso), prescritta dal paragrafo i) della Regola 14 del presente capitolo, e dettagli delle prove prescritte dallo stesso paragrafo per quanto riguarda gli apparecchi radiotelegrafici portatili delle imbarcazioni e zattere di salvataggio;
viii) l'ora in cui è stato interrotto l'ascolto, conformemente alle disposizioni del paragrafo d) della Regola 6 del presente capitolo, come anche il motivo dell'interruzione, e l'ora in cui l'ascolto è stato ripreso.
b) Il giornale radio (giornale del servizio radio) prescritto dal Regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelefonica, in conformità della Regola 4 del presente capitolo, deve essere conservato nel locale dove viene effettuato il servizio di ascolto. Ogni operatore autorizzato ed ogni comandante, ufficiale o membro dell'equipaggio che effettua il servizio di ascolto conformemente alla Regola 7 del presente capitolo deve annotare nel giornale il suo nome, i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo servizio di guardia che possano sembrare importanti per la sicurezza della vita umana in mare. Inoltre nel giornale devono essere riportati i seguenti dati:
i) le registrazioni prescritte dal Regolamento delle radiocomunicazioni;
ii) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine tale servizio all'arrivo della nave nel porto;
iii) l'ora in cui, per una qualsiasi ragione, è interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonché l'ora di ripresa del servizio stesso;
iv) dettagli sulla manutenzione delle batterie (se esistono), compresa la data di carica (se del caso), prescritta dal paragrafo 1) della Regola 16 del presente capitolo;
v) dettagli sulla manutenzione delle batterie, compresa la data di carica (se del caso), prescritta dal paragrafo i) della Regola 14 del presente capitolo, e dettagli delle prove prescritte dallo stesso paragrafo per quanto riguarda gli apparecchi radiotelegrafici portatili per imbarcazioni e zattere di salvataggio.
c) I giornali radioelettrici devono essere tenuti a disposizione per l'ispezione da parte dei funzionari autorizzati dall'Amministrazione a svolgere tale compito.

 

CAPITOLO V
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Regola 1
Applicazione

Il presente capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie, si applica a tutte le navi per tutti i viaggi, eccetto le navi da guerra e le navi che navigano esclusivamente sui grandi laghi del Nord America, nelle acque che li collegano e che ad essi affluiscono, limitate ad Est dall'uscita inferiore della chiusa di St. Lambert a Montreal, nella provincia di Quebec (Canada).

 

Regola 2
Avvisi di pericolo

a) Il comandante di una nave che incontra ghiacci pericolosi, un relitto pericoloso od ogni altro pericolo immediato per la navigazione, o una tempesta tropicale, o temperatura sotto lo zero con vento tempestoso che provoca preoccupanti formazioni di ghiaccio alle sovrastrutture, o venti di forza uguale o superiore a 10 della scala di Beaufort, per i quali non è stato ricevuto alcun avviso di tempesta, deve darne comunicazione con tutti i mezzi a sua disposizione alle navi nelle vicinanze nonché alle autorità competenti nel primo punto della costa con cui può comunicare. Non è stabilita alcuna forma particolare di trasmissione. Essa può essere effettuata sia in linguaggio chiaro (preferibilmente in inglese), sia a mezzo del codice internazionale dei segnali. L'informazione dovrebbe essere radiotrasmessa a tutte le navi nelle vicinanze ed inviata al primo punto della costa con cui sia possibile comunicare, con richiesta di inoltro alle autorità competenti.
b) Ciascun Governo contraente deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare che la notizia ricevuta, riguardante uno dei pericoli specificati nel paragrafo a), sia prontamente portata a conoscenza degli interessati e comunicata agli altri Governi ai quali può essere utile.
c) La trasmissione dei messaggi relativi ai pericoli sopra specificati è gratuita per le navi interessate.
d) Tutti i messaggi trasmessi per via radio in base al paragrafo a) della presente Regola devono essere preceduti dal "segnale di sicurezza" usando la procedura prescritta dal Regolamento delle radiocomunicazioni, come definito dalla Regola 2 del capitolo IV.

 

Regola 3
Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo

Nel trasmettere gli avvisi di pericolo devono essere fornite le seguenti informazioni.
a) Ghiacci, relitti ed altri pericoli immediati per la navigazione:
i) natura del ghiaccio, del relitto o del pericolo osservato;
ii) posizione del ghiaccio, del relitto o del pericolo al momento dell'ultima osservazione;
iii) data ed ora (tempo medio di Greenwich) in cui il pericolo è stato osservato l'ultima volta.
b) Tempeste tropicali (uragani nelle Antille, tifoni nei mari della Cina, cicloni nell'Oceano Indiano e tempeste della stessa natura nelle altre regioni):
i) segnalazione che una tempesta tropicale è stata incontrata.
Questo obbligo va inteso in senso largo e la notizia dovrebbe essere trasmessa ogni qualvolta il comandante ha motivo di ritenere che una tempesta tropicale stia sviluppandosi o già esista nelle vicinanze;
ii) data, ora (tempo medio di Greenwich) e posizione della nave nel momento in cui le osservazioni sono state fatte;
iii) la segnalazione deve includere il maggior numero possibile delle seguenti informazioni:
- pressione barometrica, preferibilmente corretta (indicando se essa è espressa in millibars, pollici o millimetri e se la lettura è stata o no corretta);
- tendenza del barometro (cambiamento della pressione barometrica nelle ultime 3 ore);
- direzione vera del vento;
- forza del vento (scala Beaufort);
- condizioni del mare (calmo, moderato, agitato, tempestoso);
- onda (leggera, moderata, forte) e direzione vera da cui proviene. Sarebbe utile anche la indicazione del periodo o della lunghezza dell'onda (corta, media, lunga);
- rotta vera e velocità della nave.
c) Osservazioni ulteriori. Quando un comandante ha segnalato una tempesta tropicale o qualsiasi altra tempesta pericolosa, è desiderabile, ma non obbligatorio, che vengano effettuate e trasmesse altre osservazioni, possibilmente ogni ora, ma in ogni caso ad intervallo non superiore a 3 ore, per tutto il tempo in cui la nave rimane sotto l'influenza della tempesta.
d) Vento di forza uguale o superiore a 10 della scala Beaufort, per il quale non è stato ricevuto alcun avviso di tempesta.
Questo paragrafo si riferisce alle tempeste che non sono le tempeste tropicali menzionate al paragrafo b) della presente Regola; quando s'incontra una tale tempesta, la segnalazione deve contenere delle informazioni simili a quelle elencate nel paragrafo b), escludendo quelle relative alle condizioni del mare e dell'onda.
e) Temperatura sotto zero con vento tempestoso che provoca serie formazioni di ghiaccio alle sovrastrutture:
i) ora media di Greenwich e data;
ii) temperatura dell'aria;
iii) temperatura del mare (se possibile);
iv) forza e direzione del vento.

Esempi:
Ghiacci
TTT Ghiaccio. Grande iceberg avvistato in 4605 N., 4410 W., alle ore 0800. GMT. 15 maggio.

Relitti
TTT Relitto. Relitto osservato quasi sommerso in 4006 N., 1243 W., alle ore 1630 GMT. 21 aprile.

Pericolo per la navigazione.
TTT Navigazione. Nave-faro Alfa non al suo posto, 1800 GMT. 3 gennaio.

Tempesta tropicale
TTT Tempesta. 0030 GMT. 18 agosto. 2204 N., 11354 E. Barometro corretto 994 millibars, tendenza a scendere - 6 millibars. Vento NW., forza 9, forti raffiche. Forte onda da E. Rotta 067, 5 nodi.
TTT Tempesta. I sintomi indicano l'avvicinarsi di un uragano. 1300 GMT. 14 settembre. 2200 N., 7236 W. Barometro corretto 29,64 pollici, tendenza a scendere - 0,015 pollici. Vento N.E., forza 8, frequenti piovaschi. Rotta 0,35, 9 nodi.
TTT Tempesta. Le condizioni indicano la formazione di un ciclone intenso. 0200 GMT. 4 maggio. 1620 N., 9203 E. Barometro non corretto 753 millimetri, tendenza a scendere - 5 millimetri. Vento S., quarta SW. forza 5. Rotta 300, 8 nodi.
TTT Tempesta. Tifone a SE. 0300 GMT. 12 giugno. 1812 N., 12605 E. Il barometro si abbassa rapidamente. Vento in aumento da Nord.
TTT Tempesta. Vento forza 11, non ricevuto avviso di tempesta. 0300 GMT. 4 maggio. 4830 N., 30 W. Barometro corretto 983 millibars, tendenza a scendere - 4 millibars. Vento SW. forza 11 variabile. Rotta 260, 6 nodi.

Formazione di ghiaccio
TTT Formazioni preoccupanti di ghiaccio. 1400 GMT. 2 marzo. 69 N., 10 W. Temperatura dell'aria 18. Temperatura del mare 29. Vento NE., Forza 8.

 

Regola 4
Servizi meteorologici

a) I Governi contraenti si impegnano a incoraggiare la raccolta di informazioni meteorologiche da parte delle navi in navigazione e curarne l'esame, la diffusione e lo scambio nel modo più adatto allo scopo di agevolare la navigazione. Le Amministrazioni devono incoraggiare l'uso degli strumenti di grande precisione e, a richiesta, devono facilitare il controllo di tali strumenti.
b) In particolare, i Governi contraenti si impegnano a collaborare per l'applicazione, fin dove possibile, delle seguenti disposizioni concernenti la meteorologia:
i) avvertire le navi delle burrasche, tempeste e tempeste tropicali, sia con la trasmissione di messaggi radio, sia con l'uso di segnalazioni appropriate lungo le coste;
ii) comunicare giornalmente, per radio, bollettini meteorologici ad uso delle navi contenenti i dati sulle condizioni esistenti del tempo, del mare e dei ghiacci, le previsioni e, quando possibile, sufficienti informazioni complementari che permettano la compilazione durante la navigazione di semplici carte meteorologiche ed incoraggiare inoltre la trasmissione di adatte riproduzioni di carte meteorologiche;
iii) preparare e emanare quelle pubblicazioni che possano essere necessarie per l'efficiente condotta del lavoro meteorologico in navigazione e provvedere, se possibile, alla pubblicazione e distribuzione di carte meteorologiche giornaliere ad uso delle navi in partenza;
iv) disporre che particolari navi siano dotate di strumenti controllati (quali: barometro, barografo, psicrometro e adatti apparecchi per misurare la temperatura del mare) da usarsi per tale servizio, e che effettuino le osservazioni meteorologiche ad ore prestabilite per osservazioni sinottiche di superficie (almeno 4 volte al giorno, ogni qual volta le circostanze lo permettano) e sollecitare le altre navi ad effettuare osservazioni in modo diverso, particolarmente quando si trovano in un'area in cui la navigazione è poco intensa; tali navi trasmetteranno le loro osservazioni per radio ad uso dei vari servizi meteorologici ufficiali, ripetendo le informazioni ad uso delle navi nelle vicinanze. Quando si trovano nelle vicinanze di una tempesta tropicale o di una sospetta tempesta tropicale, le navi dovrebbero essere sollecitate a fare osservazioni e a trasmetterle ad intervalli più frequenti, ogni qual volta sia possibile, tenendo presenti le preoccupazioni dei comandanti delle navi durante la navigazione in condizioni tempestose;
v) disporre per la ricezione e la trasmissione a mezzo di stazioni radio costiere di messaggi meteorologici delle navi e alle navi. Le navi che non possono comunicare direttamente con la costa devono essere sollecitate a trasmettere i loro messaggi meteorologici per il tramite di navi del servizio meteorologico o di altre navi che siano in contatto con la costa;
vi) sollecitare tutti i comandanti ad informare tutte le navi nelle vicinanze, nonché le stazioni costiere, ogni qual volta essi incontrino un vento di velocità eguale o superiore a 50 nodi (forza 10 della scala di Beaufort);
vii) cercare di ottenere un procedimento uniforme per quanto riguarda i servizi meteorologici internazionali già menzionati, e, fin dove possibile, attenersi al Regolamento tecnico e alle Raccomandazioni fatte dall'Organizzazione meteorologica mondiale, alla quale i Governi contraenti possono rivolgersi per studi e consigli su ogni questione meteorologica che sorga nell'applicazione della presente Convenzione.
c) Le informazioni previste nella presente Regola devono essere fornite nella forma stabilita per la loro trasmissione e devono essere trasmesse nell'ordine di priorità prescritto dal Regolamento delle radiocomunicazioni e, durante le trasmissioni "a tutte le stazioni" delle informazioni meteorologiche, delle previsioni e degli avvisi, tutte le stazioni radio di bordo devono conformarsi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
d) Le previsioni, gli avvisi e le notizie sinottiche ed altre di carattere meteorologico trasmesse per uso delle navi devono essere emesse e diffuse dal servizio nazionale nel modo più adatto per essere utilizzate nelle varie zone ed aeree conformemente ai reciproci accordi fra i Governi contraenti interessati.

 

Regola 5
Servizio di ricerca dei ghiacci

a) I Governi contraenti si impegnano a mantenere un servizio di ricerca dei ghiacci ed un servizio di studio e di osservazione delle condizioni dei ghiacci nell'Atlantico del Nord. Durante tutta la stagione dei ghiacci, i limiti sud-orientali, meridionali e sud-occidentali delle regioni degli "icebergs" nelle vicinanze dei grandi banchi di Terranova devono essere sorvegliati allo scopo di segnalare alle navi che transitano la estensione di tale zona pericolosa, di studiare le condizioni dei ghiacci in genere e dare assistenza alle navi e agli equipaggi che abbiano bisogno di aiuto entro la zona d'azione delle navi di pattuglia. Durante il resto dell'anno lo studio e l'osservazione delle condizioni dei ghiacci devono essere mantenuti a seconda del bisogno.
b) Le navi e gli aerei usati nel servizio di ricerca dei ghiacci e nello studio e osservazione delle condizioni dei ghiacci possono essere adibiti ad altre funzioni da parte del Governo incaricato dell'esecuzione di questo servizio, a condizione che queste altre funzioni non ostacolino il loro compito precipuo e non aumentino il costo del servizio.

 

Regola 6
Ricerca dei ghiacci. Gestione e costo

a) Il Governo degli Stati Uniti d'America acconsente a continuare la gestione del servizio di ricerca dei ghiacci, lo studio e l'osservazione delle condizioni dei ghiacci, compresa la diffusione delle osservazioni così ottenute. I Governi contraenti particolarmente interessati in questi servizi s'impegnano a contribuire alle spese di gestione e funzionamento dei servizi stessi; ciascun contributo deve essere ragguagliato alla stazza lorda totale delle navi di ciascun Governo contribuente, naviganti attraverso le zone degli "icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci. In particolare, ciascun Governo contraente specialmente interessato si impegna a contribuire annualmente alle spese di gestione e funzionamento di questi servizi con una somma stabilita dal rapporto tra il tonnellaggio lordo totale delle proprie navi che attraversano durante la stagione dei ghiacci le zone degli "icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci e il tonnellaggio lordo totale delle navi di tutti i Governi contribuenti, che attraversano durante la stagione dei ghiacci le zone degli "icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci. I Governi non contraenti particolarmente interessati a questo servizio possono contribuire sulla stessa base alle spese di gestione e funzionamento di questo servizio. Il Governo responsabile del servizio fornirà annualmente a ciascun Governo contribuente una relazione sul costo totale della gestione e sul funzionamento del servizio di ricerca dei ghiacci e la indicazione della quota parte di ciascun Governo contribuente.
b) Ciascun dei Governi contribuenti ha il diritto di modificare o interrompere la sua partecipazione ed altri Governi interessati possono impegnarsi a contribuire alle spese. Il Governo contribuente che si avvale di questo diritto continua a rimanere obbligato alla contribuzione in corso fino al 1 settembre che segue la data di notifica della sua intenzione di modificare o di interrompere la sua contribuzione.
Per usufruire del suddetto diritto deve essere data notifica al Governo responsabile del servizio almeno sei mesi prima di detto 1 settembre.
c) Se, in qualsiasi momento, il Governo degli Stati Uniti d'America desiderasse cessare di gestire questo servizio o se uno dei Governi contribuenti dovesse esprimere il desiderio di non più assumersi il carico della sua contribuzione pecuniaria o di modificarla, o se un altro Governo contraente desiderasse di impegnarsi a contribuire alle spese, i Governi contribuenti dovranno regolare la questione tenendo conto dei loro reciproci interessi.
d) I Governi contribuenti hanno il diritto di apportare di tanto in tanto di comune accordo quelle modificazioni alle disposizioni della presente Regola e della Regola 5 del presente capitolo che possano apparire desiderabili.
e) Nei casi in cui la presente Regola dispone che una misura pub essere presa dopo un Accordo tra i Governi contribuenti, le proposte a tal fine avanzate da qualsiasi Governo contraente devono essere comunicate al Governo responsabile del servizio, il quale deve mettersi in contatto con gli altri Governi contribuenti per assicurarsi se accettano tali proposte ed il risultato dell'inchiesta così compiuta deve essere inviato agli altri Governi contribuenti ed al Governo contraente che ha formulato le proposte. In particolare, le disposizioni riguardanti le contribuzioni e i costi del servizio devono essere rivedute dai Governi contribuenti ad intervalli non superiori a tre anni.
Il Governo responsabile, del servizio deve prendere a tal fine la necessaria iniziativa.

 

Regola 7
Velocità in vicinanza dei ghiacci

Allorché viene segnalata l'esistenza dei ghiacci lungo la rotta o in vicinanza di essa, il comandante di qualsiasi nave, nelle ore notturne, è tenuto a procedere a velocità moderata o a variare la sua rotta in modo da mantenersi ben lontano dalla zona di pericolo.

 

Regola 8
Organizzazione del traffico

a) La pratica di seguire, soprattutto nelle zone di convergenza, rotte adottate ai fini della separazione del traffico, e particolarmente le misure tendenti ad impedire l'attraversamento di zone designate come zone da evitarsi dalle navi o da alcune categorie di navi o previste per evitare condizioni sfavorevoli, ha contribuito alla sicurezza della navigazione ed è raccomandata a tutte le navi.
b) L'Organizzazione è il solo organismo internazionale abilitato a stabilire e ad adottare sul piano internazionale le misure relative all'organizzazione del traffico e alle zone che le navi o alcune categorie di navi devono evitare. Essa si incarica di raccogliere tutte le informazioni pertinenti e di comunicarle ai Governi contraenti.
c) La scelta delle rotte e l'iniziativa dell'azione da prendere a questo riguardo, così come la delimitazione delle zone di convergenza, spettano ai Governi interessati. Al momento della creazione dei dispositivi di organizzazione del traffico che si estendono alle acque internazionali o di altri dispositivi che i Governi desiderano far adottare dall'Organizzazione, vanno tenute in debito conto le informazioni pertinenti pubblicate da quest'ultima.
d) I Governi contraenti devono usare la loro influenza per garantire un'appropriata utilizzazione delle rotte adottate, e devono fare tutto ciò che è in loro potere perché siano rispettate le misure prese dall'Organizzazione in materia d'organizzazione del traffico marittimo.
e) I Governi contraenti devono invitare tutte le navi che passano nelle vicinanze dei grandi banchi di Terranova ad evitare per quanto possibile i luoghi di pesca situati a Nord del 43esimo parallelo e a far rotta al di fuori delle regioni dei ghiacci pericolosi esistenti o che si può supporre esistano.

 

Regola 9
Uso ingiustificato dei segnali di pericolo

L'uso di un segnale internazionale di pericolo, salvo lo scopo di indicare che una nave o un aereo si trova in pericolo, nonché l'uso di qualsiasi segnale che possa essere confuso con un segnale internazionale di pericolo, è proibito su tutte le navi o aerei.

 

Regola 10
Segnali di pericolo. Obblighi e norme

a) Il comandante di una nave in navigazione che riceve un segnale, da qualsiasi provenienza, indicante che una nave o un aereo o i loro natanti di salvataggio si trovano in pericolo, è obbligato a recarsi a tutta velocità al soccorso delle persone in pericolo informandole, se possibile, di quanto sta facendo. Se non può farlo, o, nelle circostanze speciali in cui si trova, giudica non ragionevole né necessario andare in loro soccorso, egli deve riportare sul giornale di bordo le ragioni che lo hanno indotto a non recarsi a soccorrere le persone in pericolo.
b) Il comandante di una nave in pericolo, dopo aver consultato, per quanto possibile, i comandanti delle navi che hanno risposto alla sua chiamata di soccorso, ha diritto di requisire quella o quelle di dette navi che egli considera più idonee a portargli aiuto, ed è obbligo del comandante o dei comandanti della nave o delle navi requisite di sottostare alla requisizione continuando a recarsi a tutta velocità in soccorso delle persone in pericolo.
c) Il comandante di una nave resta liberato dall'obbligo imposto dal paragrafo a) della presente Regola non appena viene a conoscenza che una o più navi, esclusa la sua, sono state requisite e sottostanno alla requisizione.
d) Il comandante di una nave resta liberato dall'obbligo imposto dal paragrafo a) della presente Regola e, se la sua nave è stata requisita, dall'obbligo imposto dal paragrafo b) della presente Regola, se viene informato dalle persone in pericolo o dal comandante di un'altra nave che ha raggiunto tali persone che l'assistenza non è più necessaria.
e) Le disposizioni della presente Regola non pregiudicano la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune Regole riguardanti l'assistenza ed il salvataggio in mare firmata a Bruxelles il 23 settembre 1910, particolarmente per quanto si riferisce all'obbligo di portare soccorso, imposto dall'articolo 11 di detta Convenzione.

 

Regola 11
Fanale per segnalazioni

Tutte le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, quando sono adibite a viaggi internazionali, devono avere a bordo un'efficiente lampada per segnalazione diurna il cui funzionamento non deve unicamente dipendere dalla sorgente elettrica principale della nave.

 

Regola 12
Materiale di bordo per la navigazione

a) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate deve essere provvista di un radar di tipo approvato dall'Amministrazione. Sul ponte di comando di queste navi deve essere prevista la possibilità di registrazione grafica delle informazioni ottenute dal radar.
b) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere provvista di un radiogoniometro che soddisfi le disposizioni della Regola 12 del capitolo IV. L'Amministrazione può esentare da questo obbligo tutte le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate, nelle zone dove lo giudichi eccessivo o superfluo, tenendo in debito conto che il radiogoniometro costituisce un aiuto prezioso, sia come strumento di navigazione, sia come mezzo per determinare la posizione delle navi, aerei o imbarcazioni o zattere di salvataggio.
c) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere provvista di una girobussola in aggiunta alla bussola magnetica. L'Amministrazione, ove lo giudichi eccessivo o superfluo, può esentare da questo obbligo tutte le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate.
d) Ogni nave nuova di stazza lorda superiore a 500 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere provvista di un ecoscandaglio.
e) Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per mantenere questi apparecchi in buono stato di funzionamento. Tuttavia, un mancato funzionamento del radar, della girobussola, o dell'ecoscandaglio non deve essere considerato tale da rendere inadatta la nave a prendere il mare o come un motivo sufficiente per ritardare la sua partenza da un porto nel quale non possano essere effettuate le riparazioni con facilità.
f) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere munita di materiale radio che permetta di trasmettere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso e conforme alle pertinenti disposizioni del paragrafo b) della Regola 12 del capitolo IV.

 

Regola 13
Equipaggiamento

I Governi contraenti si impegnano, per quanto concerne le navi del proprio Paese, a mantenere o, se necessario, ad adottare misure atte ad assicurare, dal punto di vista della sicurezza della vita umana in mare, che tutte le navi siano sufficientemente ed efficacemente equipaggiate.

 

Regola 14
Strumenti di assistenza alla navigazione

I Governi contraenti si impegnano a disporre l'impianto e la manutenzione di quegli strumenti di assistenza alla navigazione, inclusi radiofari ed apparecchi elettronici, che a loro parere il volume del traffico giustifica e l'entità del pericolo richiede, e convengono ugualmente di dare disposizioni perché le informazioni relative a questi strumenti siano portate a conoscenza di tutti gli interessati.

 

Regola 15
Ricerca e salvataggio

a) Ogni Governo contraente si impegna ad accertare che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le proprie coste. Queste disposizioni dovrebbero includere l'impianto, l'utilizzazione ed il mantenimento dei mezzi di sicurezza marittima giudicati praticamente realizzabili e necessari, avuto riguardo all'intensità del traffico marittimo ed ai pericoli della navigazione e dovrebbero, per quanto possibile, provvedere i mezzi adeguati per localizzare e salvare le persone in pericolo.
b) Ogni Governo contraente si impegna a fornire notizie relative ai mezzi di salvataggio di cui dispone ed ai progetti per la loro eventuale modifica.

 

Regola 16
Segnali di salvataggio

I seguenti segnali devono essere usati dalle stazioni di salvataggio e unità di soccorso marittimo nelle loro comunicazioni con le navi o persone in pericolo e dalle navi o persone in pericolo nelle loro comunicazioni con le stazioni di salvataggio e unità di soccorso marittimo.
I segnali usati dagli aerei che effettuano operazioni di ricerca e salvataggio per guidare le navi sono indicati nel paragrafo d) che segue. Una tabella illustrata, che descrive i segnali qui sotto elencati, deve essere sempre a disposizione dell'ufficiale di guardia di tutte le navi alle quali si applicano le Regole del presente capitolo.
a) Risposte dalle stazioni di salvataggio o unità di soccorso marittimo ai segnali di pericolo fatti da una nave o persona:

b) Segnali d'approdo per la guida di battelli che trasportano equipaggi o persone in pericolo:

c) Segnali da usare in collegamento con l'impiego dei mezzi di salvataggio costieri:

d) Segnali usati da un aereo che effettua operazioni di ricerca e salvataggio, per guidare le navi verso un aereo, una nave o una persona in pericolo,(*)
i) le manovre seguenti, effettuate nel loro ordine da un aereo, significano che l'aereo sta guidando un natante verso un aereo o altra nave in pericolo:
1) l'aereo descrive almeno un cerchio attorno al natante;
2) l'aereo taglia a bassa quota, e in vicinanza della prora, la rotta che dovrà seguire il natante aumentando o diminuendo il rumore dei motori o variando il passo dell'elica;
3) l'aereo si dirige nella direzione ove il natante deve dirigersi.
La ripetizione di questa, manovra ha lo stesso significato;
ii) le seguenti manovre effettuate da un aereo significano che non vi è più bisogno dell'assistenza del natante al quale i segnali erano diretti:
- l'aereo taglia a bassa quota e in vicinanza della poppa la scia del natante aumentando e diminuendo il rumore dei motori e variando il passo dell'elica.
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(*) L'Organizzazione notificherà in anticipo tutti i cambiamenti eventuali apportati a questi segnali.


 

Regola 17
Scalette ed apparecchi d'issaggio del pilota

Tutte le navi adibite a viaggi durante i quali è probabile che imbarchino dei piloti devono attenersi alle seguenti disposizioni:
a) Scalette per piloti:
i) la scaletta deve essere tale che il pilota possa imbarcare e sbarcare in tutta sicurezza; deve essere tenuta pulita e in buono stato e può essere utilizzata dalle autorità e da altre persone quando una nave è in arrivo o in partenza da un porto;
ii) la scaletta deve essere assicurata in posizione tale che non rischi di ricevere eventuali rifiuti provenienti dalla nave, che ciascun scalino rimanga solidamente appoggiato contro il fianco della nave, che sia sufficientemente distanziata, per quanto in pratica possibile, dalle parti appuntite della nave, e che il pilota possa accedere sulla nave in modo sicuro e agevole senza che debba salire meno di un metro e mezzo (5 piedi) e non più di nove metri (30 piedi). La scaletta utilizzata deve essere di un solo pezzo e deve poter raggiungere il livello del mare; prendendo le necessarie disposizioni, si dovrà tener debito conto del carico e dell'assetto della nave così come di una inclinazione contraria di 15 gradi. Quando l'altezza dal livello del mare al punto di accesso della nave è superiore a metri nove (30 piedi), l'accesso a bordo della nave con la scaletta del pilota deve avvenire tramite una scala di banda (scala reale) o altro mezzo ugualmente sicuro e agevole;
iii) i gradini della scaletta devono:
1) essere in legno duro o in altro materiale avente equivalenti proprietà, fabbricati in un unico pezzo senza nodi ed anti sdrucciolevoli; i quattro scalini inferiori possono essere in gomma sufficientemente solida e rigida o in altro materiale conveniente che abbia equivalenti caratteristiche;
2) essere lunghi non meno di millimetri 480 (19 pollici), larghi non meno di 115 millimetri (4 pollici e 1/2) e di spessore non inferiore a 25 millimetri (1 pollice), non tenendo conto, se ve ne sono, dei dispositivi antisdrucciolevoli;
3) essere regolarmente distanziati di almeno 300 millimetri (12 pollici) e non oltre 380 millimetri (15 pollici) e mantenuti in posizione orizzontale;
iv) una scaletta per pilota non deve avere più di due pioli di riserva sistemati in modo diverso da quello utilizzato per la costruzione iniziale. I pioli fissati in questo modo devono essere sostituiti appena possibile con altri sistemati come quelli della iniziale costruzione. Quando un piolo di riserva è fermato alle cime laterali della scaletta per mezzo di scanalature praticate ai suoi lati, queste scanalature dovranno essere situate nel senso della lunghezza del piolo;
v) le cime laterali della scaletta del pilota devono essere fatte di due cime di manilla non rivestite che abbiano almeno 60 millimetri (2 pollici 1/4) di circonferenza. Ogni cima deve essere continua e non deve avere giunture al di sotto del piolo superiore. Due sagole tienti-bene solidamente assicurate alla nave, che abbiano almeno 65 millimetri (2 pollici 1/2) di circonferenza, ed una sagola di salvataggio devono essere disponibili e pronte all'uso in caso di necessità;
vi) delle traverse in legno duro o in un altro materiale che abbia equivalenti proprietà, fabbricate in un sol pezzo, di lunghezza di almeno metri 1,80 (5 piedi e 10 pollici), devono essere sistemate a intervalli tali che la scaletta del pilota non possa ruotare. La traversa inferiore deve trovarsi all'altezza del quinto piolo a partire dalla parte inferiore della scaletta, e due traverse contigue non devono essere separate da più di nove pioli;
vii) dispositivi appropriati devono essere previsti per permettere di passare in maniera sicura e comoda dalla sommità della scaletta del pilota, o da ogni scala di banda, o da altri dispositivi, al ponte o un'altra parte della nave e viceversa.
Quando si utilizza a questo scopo un apertura nel parapetto o nell'orlo di murata devono essere previsti dei mancorrenti appropriati. Quando questo passaggio si effettua per mezzo di una scaletta di parapetto, questa deve essere ancorata solidamente all'orlo del parapetto o alla piattaforma di sbarco, e devono essere installate due battagliole ai punti di entrata e di uscita della nave a metri 0,70 (2 piedi e 3 pollici) come minimo e a metri 0,80 (2 piedi e 7 pollici) come massimo l'una dall'altra. Ogni battagliola deve essere fissata rigidamente allo scafo della nave, alla sua base o non lontano da essa, piuttosto che in un punto più alto della stessa; deve misurare 40 millimetri (1 pollice e 1/2) di diametro o di più e superare di almeno metri 1,20 (3 piedi e 11 pollici) la sommità del parapetto;
viii) di notte deve essere utilizzata una luce che illumini contemporaneamente l'esterno della scaletta del pilota e il punto in cui il pilota monta sulla nave. In caso di bisogno devono essere pronti ad essere utilizzati una boa di salvataggio fornita di una luce a illuminazione automatica ed un grosso cavo;
ix) devono essere previsti dei dispositivi che permettano di usare la scaletta del pilota da ogni fiancata della nave;
x) tanto la sistemazione della scaletta che l'imbarco e lo sbarco del pilota devono essere sorvegliati da un ufficiale responsabile;
xi) se una nave presenta delle caratteristiche di costruzione, come bottazzi, che impediscono l'applicazione di una qualunque delle presenti disposizioni, devono essere presi speciali provvedimenti, a soddisfazione dell'Amministrazione, che permettano l'imbarco e lo sbarco delle persone in piena sicurezza.
b) Dispositivi meccanici di issaggio del pilota:
i) se è sistemato un dispositivo meccanico di issaggio del pilota, deve essere, così come i suoi accessori, di tipo approvato dall'Amministrazione. Esso deve essere costruito e progettato in maniera tale che il pilota possa essere imbarcato e sbarcato in piena sicurezza, e che vi sia segnatamente un passaggio dall'apparecchio al ponte e viceversa;
ii) una scaletta da pilota conforme alle disposizioni del paragrafo a) della presente Regola deve essere conservata sul ponte vicino all'apparecchio di issaggio e deve poter essere utilizzata con immediatezza.

 

Regola 18
Stazioni radiotelefoniche a onde metriche

Quando un Governo contraente esige che le navi che circolano in una zona soggetta alla propria sovranità siano munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche utilizzata in collegamento con un sistema da esso stabilito per migliorare la sicurezza della navigazione, questa stazione deve soddisfare le disposizioni della Regola 17 del capitolo IV ed essere fatta funzionare in conformità delle disposizioni della Regola 8 del capitolo IV.

 

Regola 19
Utilizzazione del pilota automatico

a) Quando si impiega il pilota automatico in una zona di traffico intenso, nell'eventualità di una riduzione di visibilità, o in ogni altra pericolosa circostanza della navigazione, deve essere possibile riprendere immediatamente i comandi manuali.
b) Nelle circostanze qui sopra indicate, deve essere possibile all'ufficiale di guardia poter ricorrere in fretta ai servizi di un timoniere qualificato, che deve esser pronto in ogni momento a riprendere la ruota del timone.
c) Il passaggio dal pilota automatico ai comandi manuali e viceversa deve essere affidato ad un ufficiale responsabile e deve essere effettuato sotto la sua sorveglianza.

 

Regola 20
Pubblicazioni nautiche

Tutte le navi devono essere fornite di carte, istruzioni nautiche, libri dei fari, avvisi ai naviganti, annuari delle maree e altre pubblicazioni nautiche appropriate, tenute aggiornate, che possono essere necessarie nel corso del viaggio.

 

Regola 21
Codice internazionale dei segnali

Ogni nave che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, è tenuta ad avere una installazione radiotelegrafica o radiotelefonica, deve essere munita del codice internazionale dei segnali. Questo documento deve ugualmente essere in dotazione a bordo di ogni altra nave che, secondo l'Amministrazione, possa averne bisogno.

 

CAPITOLO VI
TRASPORTO DI GRANAGLIE

PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI

Regola 1
Applicazione

Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo, e particolarmente le sue parti A, B e C, si applica a tutte le navi che trasportano granaglie, e che sono soggette alle regole della presente Convenzione.

 

Regola 2
Definizioni

a) Il termine "granaglie" comprende il frumento, il granoturco, l'avena, la segala, l'orzo, il riso, i legumi secchi, i semi e le granaglie che abbiano subito un trattamento per ii quale il loro comportamento sia simile a quello delle granaglie allo stato naturale.
b) "Compartimento interamente riempito" indica ogni compartimento in cui, dopo il caricamento e lo stivaggio effettuato in conformità alla Regola 3, il livello delle granaglie è il più elevato possibile.
c) "Compartimento parzialmente riempito" indica ogni compartimento in cui si sono caricate granaglie alla rinfusa, in modo diverso da quello indicato nel paragrafo b) della presente regola.
d) "Angolo di allagamento" ('thetà g) indica l'angolo di sbandamento al quale sono immerse le aperture nello scafo, le sovrastrutture o le tughe, che non possono essere chiuse in modo stagno alle intemperie. Nell'applicare questa definizione, non si possono considerare come aperte le aperture piccole che non possono dar luogo ad un allagamento progressivo.

 

Regola 3
Stivaggio delle granaglie

Nello stivaggio è opportuno prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per livellare tutte le superfici libere delle granaglie e per ridurre al massimo l'effetto dello slittamento.
a) In ogni "compartimento interamente riempito", la granaglia caricata alla rinfusa deve essere stivata in maniera da riempire, al massimo possibile, tutti gli spazi situati sotto i ponti e sotto i pannelli delle boccaporte.
b) Dopo il caricamento, devono essere livellate tutte le superfici libere delle granaglie nei "compartimenti parzialmente pieni".
c) L'Amministrazione che rilascia l'autorizzazione, in virtù della Regola 9 del presente capitolo, può concedere una deroga alle disposizioni relative allo stivaggio quando la configurazione dello spazio vuoto sotto ponte che risulta dal libero deflusso delle granaglie in un compartimento - compartimento che può essere provvisto di condotti di alimentazione, di ponti forati o altri analoghi dispositivi - è presa in considerazione, a soddisfazione dell'Amministrazione, al momento del calcolo dell'altezza degli spazi vuoti.

 

Regola 4
Criteri di stabilità allo stato integro

a) I calcoli prescritti dalla presente Regola devono essere fondati sulle informazioni sulla stabilità fornite in conformità alla Regola 19 del capitolo II-1 della presente Convenzione o alle disposizioni emanate dall'Amministrazione che rilascia l'autorizzazione prevista alla Regola 10 del presente capitolo.
b) Durante tutto il viaggio, la stabilità allo stato integro di tutte le navi che trasportano granaglie alla rinfusa deve soddisfare ai criteri seguenti, tenuto conto, seguendo il metodo descritto alla parte B, dei momenti di sbandamento conseguenti allo slittamento delle granaglie:
i) l'angolo di sbandamento dovuto allo scorrimento della granaglia non deve superare i 12 gradi; tuttavia, un'Amministrazione che accordi un'autorizzazione in virtù della Regola 10 del presente capitolo può esigere un angolo di sbandamento minore se l'esperienza, a suo avviso, ne mostra la necessità; (*)
ii) sul diagramma di stabilità statica, l'area netta o residua compresa tra la curva del braccio di sbandamento e la curva del braccio di raddrizzamento fino all'angolo di sbandamento corrispondente alla maggior differenza tra le ordinate di queste due curve o fino ad un angolo di 40 gradi, o ancora fino a "l'angolo di allagamento 'thetà g" se questo angolo è inferiore a 40 gradi, deve in tutte le condizioni di caricamento essere almeno uguale a 0,075 metro radianti;
iii) l'altezza metacentrica iniziale, tenuto conto dell'effetto degli specchi liquidi, non deve essere inferiore a 0,30 metri.
c) Prima di caricare granaglie alla rinfusa, il comandante, se il Governo del paese dove avviene il caricamento lo richiede, deve provare l'idoneità della nave a soddisfare ai criteri di stabilità definiti al paragrafo b) della presente Regola utilizzando i dati approvati che gli sono stati forniti in virtù delle Regole 10 e 11 del presente capitolo.
d) Dopo il caricamento, il comandante deve assicurarsi prima di prendere il mare che la nave è in posizione dritta.
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(*) Così, per esempio, si potrà limitare l'angolo di sbandamento ammissibile all'angolo al quale la linea del ponte esposto alle intemperie sarà in acqua calma.


 

Regola 5
Paratie longitudinali e "scodelle"

a) Nei "compartimenti interamente riempiti" così come in quelli "parzialmente riempiti", si possono installare paratie longitudinali sia per ridurre gli effetti negativi dello slittamento delle granaglie, sia per limitare l'altezza del carico utilizzato per fermare saldamente la superficie delle granaglie. Queste paratie devono essere stagne alle granaglie ed essere costruite in conformità alle disposizioni della Sezione I della parte C del presente capitolo.
b) Nei "compartimenti interamente riempiti", se sono state installate paratie per ridurre gli effetti negativi dello slittamento delle granaglie, esse devono:
i) se si tratta di un compartimento d'interponte, estendersi da ponte a ponte;
ii) se si tratta di una stiva, estendersi sotto il ponte o i pannelli delle boccaporte verso il basso nella maniera descritta alla sezione II della parte B del presente capitolo. Salvo nei casi di semi di lino e di altre granaglie che abbiano analoghe proprietà, si può sostituire una paratia longitudinale al di sotto di una boccaporta con una "scodella" formata nel modo descritto alla sezione I della parte C del presente capitolo.
c) Se si installa una paratia in un "compartimento parzialmente riempito", questa deve estendersi di un livello al di sopra della superficie delle granaglie corrispondente ad un ottavo della larghezza massima del compartimento fino ad un livello situato ad una distanza uguale al di sotto di questa superficie. Quando è utilizzata una paratia situata nel piano di simmetria per ridurre l'altezza di un sovrastivaggio, essa non deve elevarsi a meno di 0,60 metri al di sopra della superficie livellata delle granaglie.
d) Inoltre, si possono ridurre gli effetti sfavorevoli dello slittamento delle granaglie, sistemando saldamente ai lati del compartimento granaglie in sacchi o ogni altra merce adatta, assicurata in maniera tale da impedire ogni slittamento.

 

Regola 6
Fissaggio del carico

a) A meno che non si tenga conto dell'effetto sfavorevole dello slittamento delle, granaglie in conformità alle disposizioni delle presenti Regole, la superficie delle granaglie aVa rinfusa in tutti i "compartimenti parzialmente riempiti" deve essere livellata e ricoperta di granaglie in sacchi, saldamente stivate per una altezza almeno uguale al sesto della larghezza massima della superficie libera delle granaglie o per 1,20 metri se questo valore è più elevato. Si può utilizzare al posto dei sacchi ogni altra merce adatta che eserciti la medesima pressione sulla superficie delle granaglie.
b) Le granaglie in sacchi o tutte le altre merci adatte così utilizzate devono essere sostenute nella maniera descritta nella sezione II della parte C del presente capitolo. Si può anche tener ferma la superficie delle granaglie alla rinfusa per mezzo di cinghie o di funi nel modo descritto in questa stessa sezione.

 

Regola 7
Alimentatori e/o cofani

Se si installano alimentatori e/o cofani, è opportuno tenere in debito conto l'effetto che esercitano nel calcolo dei momenti di sbandamento nella maniera descritta alla sezione III della parte B del presente capitolo. Le divisioni che costituiscono le paratie di questi alimentatori devono rispondere alle norme di solidità enunciate alla sezione I della parte C del presente capitolo.

 

Regola 8
Caricamento in spazi comunicanti

Le stive basse e gli spazi degli interponti ad esse sovrastanti possono essere caricati come se si trattasse di un unico compartimento, a condizione che sia tenuto debito conto, nel calcolo dei momenti di sbandamento trasversali, dello scorrimento delle granaglie verso gli spazi inferiori.

 

Regola 9
Applicazione delle parti B e C

L'Amministrazione o un Governo contraente in rappresentanza dell'Amministrazione stessa possono permettere che si deroghi alle ipotesi previste nelle parti B e C del presente capitolo se considerano queste deroghe giustificate riguardo alle disposizioni prese in materia di caricamento o di sistemazioni strutturali, e a condizione che siano soddisfatti i criteri di stabilità definiti al paragrafo b) della Regola 4 del presente capitolo. Quando tali deroghe sono autorizzate in virtù della presente Regola, nell'autorizzazione o nelle informazioni sul caricamento delle granaglie ne vanno indicate le caratteristiche.

 

Regola 10
Autorizzazione

a) A tutte le navi che caricano in conformità delle Regole del presente capitolo; deve essere rilasciata una autorizzazione sia dall'Amministrazione o da una Organizzazione riconosciuta dalla stessa, sia da un Governo contraente a nome dell'Amministrazione. Questa autorizzazione deve essere accettata come prova che la nave può soddisfare le condizioni delle Regole presenti.
b) L'autorizzazione deve essere accompagnata dal libretto di stabilità, consegnato al comandante per permettergli di soddisfare alle disposizioni del paragrafo c) della Regola 4 del presente capitolo e di farvi riferimento; il libretto deve essere conforme alle disposizioni della Regola 11 del presente capitolo.
c) L'autorizzazione, così come i dati sulla stabilità in materia di caricamento di granaglie e i relativi piani, può essere redatta, nella lingua (o le lingue) ufficiale/i del paese che la rilascia. Se questa lingua non è né il francese né l'inglese, questi documenti devono essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue.
d) Un esemplare di questa autorizzazione, i dati sulla stabilità in materia di caricamento di granaglia e i relativi piani devono restare a bordo in modo che il comandante della nave possa, a domanda, presentarli per un controllo alle autorità competenti del Governo contraente del paese nei quale si trova il porto di caricamento.
e) Ogni nave che non sia munita di una tale autorizzazione non può caricare granaglie prima che il comandante abbia convinto l'Amministrazione, o il Governo contraente del paese nel quale si trova il porto di caricamento a nome dell'Amministrazione, che la sua nave può soddisfare le disposizioni delle presenti Regole nelle condizioni di caricamento proposte.

 

Regola 11
Informazioni sul caricamento delle granaglie

Queste informazioni devono consentire al comandante di determinare i momenti di sbandamento dovuti allo slittamento delle granaglie calcolati in conformità della parte B del presente capitolo in tutte le condizioni ragionevoli di caricamento.
Queste informazioni comprendono:
a) Le informazioni approvate dall'Amministrazione o da un Governo contraente a nome dell'Amministrazione:
i) le curve o tabelle dei momenti di sbandamento delle granaglie per ogni compartimento interamente riempito, parzialmente riempito, o caricato in spazi comunicanti, tenuto conto, se ve ne sono, degli effetti dei dispositivi temporanei;
ii) le tabelle dei momenti massimi di sbandamento ammissibili o altre informazioni che permettono al comandante di dimostrare che ha ottemperato alle disposizioni del paragrafo c) della Regola 4 del presente capitolo;
iii) i dettagli dei dimensionamenti di tutti i dispositivi temporanei e, se del caso, delle misure necessarie per soddisfare alle disposizioni della sezione I E) della parte C del presente capitolo;
iv) le condizioni tipo di caricamento alla partenza e all'arrivo e, se necessario, le condizioni più sfavorevoli durante l'esercizio;
v) un esempio concreto ad uso del comandante;
vi) istruzioni sul caricamento Sotto forma di note che riassumono le disposizioni del presente capitolo.
b) Le informazioni giudicate accettabili dall'Amministrazione o da un Governo contraente a nome dell'Amministrazione:
i) le caratteristiche della nave;
ii) il dislocamento a nave vacante e la distanza verticale che separa il centro di gravità dalla intersezione tra la linea di costruzione e la sezione maestra (KG);
iii) le tabelle di correzione per le superfici libere;
iv) le capacità e i centri di gravità.

 

Regola 12
Equivalenze

Quando si applica una equivalenza accettata dall'Amministrazione in conformità delle disposizioni della Regola 5 del capitolo I della presente Convenzione, se ne devono dare le caratteristiche nell'autorizzazione o nelle informazioni sul caricamento di granaglia.

 

Regola 13
Esenzioni

L'Amministrazione o un Governo contraente in rappresentanza dell'Amministrazione, se considerano che le condizioni del viaggio e le caratteristiche del percorso seguito sono di natura tale da rendere non ragionevole e non necessaria l'applicazione di una qualsiasi prescrizione delle Regole da 3 a 12 del presente capitolo, possono esentare da tali particolari prescrizioni determinate navi o categorie di navi.

 

PARTE B. CALCOLO DEI MOMENTI CONVENZIONALI DI SBANDAMENTO

SEZIONE I. - DESCRIZIONE DEI VUOTI CONVENZIONALI E METODO DI CALCOLO DELLA STABILITÀ ALLO STATO INTEGRO

SEZIONE II. - MOMENTO CONVENZIONALE DI SBANDAMENTO VOLUMETRICO DI UN COMPARTIMENTO INTERAMENTE RIEMPITO

SEZIONE III. - MOMENTO CONVENZIONALE DI SBANDAMENTO VOLUMETRICO DEGLI ALIMENTATORI

SEZIONE IV. - MOMENTO CONVENZIONALE DI SBANDAMENTO VOLUMETRICO DEI COMPARTIMENTI PARZIALMENTE RIEMPITI

SEZIONE V. - ALTRE SISTEMAZIONI IN MATERIA DI CARICAMENTO DELLE NAVI ESISTENTI

SEZIONE I. - DESCRIZIONE DEI VUOTI CONVENZIONALI E METODO DI CALCOLO DELLA STABILITÀ ALLO STATO INTEGRO

A) GENERALITÀ

a) Il calcolo dei momenti di sbandamento sfavorevoli dovuti ad uno slittamento della superficie del carico a bordo delle navi che trasportano granaglie alla rinfusa si fonda sui seguenti assunti:
i) nei "compartimenti interamente riempiti" che sono stati stivati in conformità delle disposizioni della Regola 3 del presente capitolo, esiste, sotto tutte le superfici di contorno per le quali l'inclinazione in rapporto al piano orizzontale è inferiore a 30 gradi, uno spazio vuoto che è parallelo a questa superficie limite la cui altezza media è calcolata con l'ausilio della formula:

Vd = Vd1 + 0,75 (d - 600) mm;
ove Vd = altezza media del vuoto in millimetri;
Vd1 = altezza standard del vuoto ricavata dalla tavola 1 qui sotto;
d = altezza reale dei bagli in millimetri.
In nessun caso si deve supporre che Vd sia inferiore a 100 millimetri.

 

TAVOLA 1
DISTANZA DEL BAGLIO D'ESTREMITÀ DELLA BOCCAPORTA O DELL'ANGUILLA LATERALE DELLA BOCCAPORTA DAL LIMITE DEL COMPARTIMENTO

ii) nei compartimenti interamente riempiti i che non sono stati stivati in conformità alle disposizioni della Regola 3 del presente capitolo e dove l'inclinazione della superficie limite in rapporto al piano orizzontale è inferiore a 30 gradi, l'inclinazione della superficie del carico è di 30 gradi in rapporto al piano orizzontale dop il caricamento;
iii) nelle boccaporte interamente riempite, oltre il vuoto esistente all'interna della copertura della boccaporta, esiste un vuoto di una altezza media di 150 millimetri misurata fra la superficie delle granaglie e la parte più bassa della copertura della boccaporta o la parte superiore della mostra della boccaporta se questa è meno elevata.
b) Lo schema di comportamento della superficie della granaglia, che è opportuno prendere come ipotesi nei compartimenti parzialmente riempiti, è illustrato alla sezione IV della parte presente.
c) Per dimostrare che vi sono soddisfatti i criteri di stabilità enunciati al paragrafo b) della Regola 4 del presente capitolo (vedi figura 1), i calcoli di stabilità della nave devono abitualmente basarsi sull'ipotesi seguendo la quale il centro di gravità del carico in un "compartimento interamente riempito" è il centro geometrico dell'intero spazio per il carico. Quando l'Amministrazione permette che si tenga conto dell'effetto dei vuoti ipotetici sotto ponte nei "compartimenti interamente riempiti" sull'altezza del centro di gravità del carico, è opportuno introdurre la seguente correzione destinata a compensare l'effetto sfavorevole dello slittamento verticale delle superfici delle granaglie, aumentando il momento ipotetico di sbandamento dovuto allo slittamento trasversale delle granaglie:
Momento totale di sbandamento = 1,06 x momento dovuto allo slittamento trasversale.
In tutti i casi, il peso del carico in un e compartimento interamente riempito corrisponde al volume dell'intero spazio per il carico diviso per il coefficiente di stivaggio.
d) Nei "compartimenti parzialmente riempiti" si tiene conto dell'effetto sfavorevole dello slittamento verticale delle superfici delle granaglie nella maniera seguente:
Momento totale di sbandamento = 1,12 x momento di sbandamento dovuto allo slittamento trasversale.
e) Si può adottare qualunque altro metodo egualmente efficace per effettuare la correzione richiesta ai paragrafi c) e d) sopra menzionati.



SEZIONE II. - MOMENTO CONVENZIONALE DI SBANDAMENTO VOLUMETRICO DI UN COMPARTIMENTO INTERAMENTE RIEMPITO

A) GENERALITÀ

a) Il movimento della superficie delle granaglie è funzione della sezione trasversale della parte del compartimento considerata e il momento di sbandamento che ne risulta deve essere moltiplicato per la lunghezza per ottenere il momento totale di questa parte.
b) Il momento convenzionale trasversale d'inclinazione dovuto allo slittamento delle granaglie è la risultante dei cambiamenti definitivi di forma e di posizione dei vuoti quando le granaglie si spostano dal lato più alto verso quello più basso.
c) La superficie delle granaglie dopo lo slittamento si presume abbia formato un angolo di 15 gradi rispetto al piano orizzontale.
d) Per calcolare la zona massima di vuoto che può formarsi contro un elemento della struttura longitudinale, non si tiene conto degli effetti di tutte le superfici orizzontali come le flangie o le piatte bande.
e) Le aree totali dei vuoti iniziali e finali devono essere uguali.
f) Una paratia longitudinale discontinua è considerata come efficace su tutta la sua lunghezza.

 

B) IPOTESI

Nei paragrafi seguenti, si presume che il momento totale di sbandamento di un compartimento è la somma dei risultati ottenuti esaminando separatamente le parti qui appresso indicate:
a) A proravia e a poppavia della boccaporta:
i) se un compartimento ha due o più boccaporte principali, attraverso le quali può effettuarsi il caricamento, l'altezza del vuoto sotto ponte della parte o delle parti situate fra queste è calcolata utilizzando le distanze a proravia e a poppavia fino al punto mediano tra le boccaporte;
ii) la sistemazione definitiva dei vuoti dopo lo slittamento ipotetico delle granaglie è illustrata alla figura 2.

b) Lateralmente in corrispondenza della boccaporta.
La sistemazione dei vuoti dopo lo slittamento ipotetico delle granaglie è illustrata alle figure seguenti 3 e 4.

 

C) COMPARTIMENTI CARICATI IN COMUNE

I paragrafi seguenti descrivono il comportamento dei vuoti ipotetici nei compartimenti comunicanti.
a) Senza efficaci paratie poste sul piano di simmetria:
i) sotto il ponte superiore - stesso comportamento che nella sistemazione ad un ponte descritta alla sezione II B della parte presente;
ii) sotto il secondo ponte si suppone che la zona del vuoto che può riversarsi dal lato più basso, vale a dire la zona di vuoto iniziale diminuita della zona situata contro il piccolo baglio di boccaporta, si riversa come segue:
- una metà verso la boccaporta del ponte superiore e i due quarti restanti verso il lato più alto, rispettivamente sotto il ponte superiore e sotto il secondo ponte;
iii) sotto il terzo ponte e il ponte inferiore - si suppone che le zone di vuoto che possono riversarsi dal lato più basso di ognuno di questi ponti si riversino in quantità uguali verso tutti i vuoti sotto i ponti del lato più alto e verso il vuoto nella boccaporta del ponte superiore.
b) Con efficaci paratie poste sul piano di simmetria che si estendono fino alla boccaporta del ponte superiore:
i) a tutti i livelli del ponte situato al livello della paratia, si suppone che le zone di vuoto che possono riversarsi dal lato più basso si riversino verso il vuoto situato sotto la metà del lato basso della boccaporta del ponte superiore;
ii) al livello del ponte situato immediatamente sotto la base della paratia, si suppone che la zona del vuoto che può riversarsi dal lato più basso si riversi come segue:
- una metà verso il vuoto situato sotto la metà del lato basso della boccaporta del ponte superiore e il resto in quantità uguali verso i vuoti situati sotto i ponti del lato più alto;
iii)ai livelli dei ponti inferiori a quelli descritti ai commi i) e ii) del presente paragrafo, si presume che la zona di vuoto suscettibile di riversarsi dal lato basso di ognuno di questi ponti si riversi in quantità uguali verso i vuoti situati in ognuno delle due metà della boccaporta del ponte superiore da una parte e dall'altra della paratia e verso i vuoti situati sotto i ponti del lato più alto.
c) Con paratie efficaci poste sul piano di simmetria che non si estendono fino alla boccaporta del ponte superiore.
Essendo convenuto che non si può supporre che possa prodursi un travaso orizzontale dei vuoti allo stesso livello sia del ponte che della paratia, si suppone che la zona di vuoto suscettibile di riversarsi dal lato più basso a questo livello si riversa al di sopra della paratia verso i vuoti situati sui lati più alti in conformità dei principi enunciati nei paragrafi a) e b) di cui sopra.

 

SEZIONE III. - MOMENTO CONVENZIONALE DI SBANDAMENTO VOLUMETRICO DEGLI ALIMENTATORI

A) ALIMENTATORI LATERALI PIAZZATI CONVENIENTEMENTE (vedere figura 5)

Si può supporre che sotto l'influenza del movimento della nave, i vuoti sotto ponte sono in gran parte riempiti dallo scorrimento delle granaglie che proviene dai due alimentatori longitudinali, a condizione che:
a) questi alimentatori si estendano su tutta la lunghezza del ponte e che i loro fori siano spaziati convenientemente;
b) il volume di ogni alimentatore sia uguale al volume dei vuoti sotto ponte situati all'esterno del piccolo baglio di boccaporta e del suo prolungamento.
 



B) ALIMENTATORI SITUATI IN CORRISPONDENZA DEI BOCCAPORTI PRINCIPALI


SEZIONE IV. - MOMENTO CONVENZIONALE DI SBANDAMENTO VOLUMETRICO DEI COMPARTIMENTI PARZIALMENTE RIEMPITI

A) GENERALITÀ

Quando la superficie libera, delle granaglie alla rinfusa non è stata assicurata in conformità alle disposizioni della Regola 6 del presente capitolo, si deve supporre che tutte le superfici slittano formando un angolo di 25 gradi con il piano orizzontale.

 

B) PARATIE LONGITUDINALI DISCONTINUE

In un compartimento dove le paratie longitudinali non sono continue entro i limiti trasversali, la lunghezza, sulla quale queste paratie sono efficaci come dispositivi destinati a prevenire lo slittamento della superficie delle granaglie su tutta la sua larghezza, deve essere considerata come uguale alla lunghezza reale delle paratie in questione, meno 2/7 della più grande delle due seguenti distanze misurate trasversalmente: quella che separa la paratia dalla paratia adiacente o quella che separa la paratia dal bordo della nave.
Nel caso di caricamento in spazi comunicanti questa correzione non è applicabile ai compartimenti inferiori se il compartimento superiore è un "compartimento interamente riempito", o un "compartimento parzialmente pieno".

 

SEZIONE V. - ALTRE SISTEMAZIONI ALTERNATIVE IN MATERIA DI CARICAMENTO DI NAVI ESISTENTI

A) GENERALITÀ

Ogni nave caricata in conformità delle disposizioni delle suddivisioni B o C enunciate qui sotto deve essere considerata come avente caratteristiche di stabilità allo stato integro almeno equivalenti a quelle prescritte al paragrafo b) della Regola 4 del presente capitolo. I documenti che attestano che è stata data l'autorizzazione ad effettuare tale caricamento devono essere accettati in virtù delle disposizioni del paragrafo e) della Regola 10 del presente capitolo.
Ai fini della parte presente, l'espressione "nave esistente" indica una nave la cui chiglia è stata impostata prima dell'entrata in vigore del presente capitolo.

 

B) STIVAGGIO DI NAVI PARTICOLARMENTE ADATTE PER IL TRASPORTO DI GRANAGLIE ALLA RINFUSA

a) Senza osservare le disposizioni della parte B del presente capitolo, si possono trasportare granaglie alla rinfusa nelle navi che abbiano due o più paratie longitudinali verticali, o inclinate, stagne alle granaglie, disposte convenientemente per limitare gli effetti di ogni slittamento trasversale delle granaglie, con riserva delle condizioni seguenti:
i) il più gran numero possibile di stive e di compartimenti devono essere riempiti e stivati completamente;
ii) per qualunque stivaggio proposto, la nave non deve prendere un angolo di sbandamento superiore a 5 gradi in nessuno stadio del viaggio, quando:
1) nelle stive o compartimenti che sono stati completamente riempiti, il livello delle granaglie che trovasi al di sotto di quelle superfici, delimitanti il volume delle stive o compartimenti che hanno una inclinazione minore di 30 gradi rispetto al piano orizzontale, si abbassi tanto quanto corrisponde ad un assestamento del 2 per cento del volume delle granaglie e si inclini per slittamento di 12 gradi rispetto alla posizione iniziale;
2) nelle stive o compartimenti parzialmente riempiti, le superfici libere delle granaglie si assestino e slittino come nel comma ii) 1) del presente paragrafo o con quel maggiore angolo che sia ritenuto necessario dall'Amministrazione stessa, con l'avvertenza che, se la superficie delle granaglie è ricoperta con la sistemazione prevista dalla Regola 5 del presente capitolo, l'inclinazione per slittamento delle granaglie sia limitata ad 8 gradi rispetto alla posizione iniziale. Agli effetti del comma ii) del presente paragrafo, se vi sono paratie rimovibili, sarà presa in considerazione la loro azione limitatrice dello slittamento trasversale della superficie delle granaglie;
iii) il comandante deve essere in possesso di un piano di carico delle granaglie e di un manuale di stabilità, ambedue approvati dall'Amministrazione o da un Governo contraente che agisca a nome di questa Amministrazione, e che indichino le condizioni di stabilità sulle quali sono fondati i calcoli indicati al comma ii) del presente paragrafo.
b) L'Amministrazione o un Governo contraente che agisca a nome di questa Amministrazione prescrivono le precauzioni da prendere per impedire gli slittamenti, in tutte le altre condizioni di caricamento a bordo delle navi concepite secondo le disposizioni del paragrafo a) della suddivisione B della sezione presente, che completano le condizioni enunciate ai commi ii) e iii) di questo stesso paragrafo.

 

C) NAVI PRIVE DI AUTORIZZAZIONI

Le navi che non abbiano un'autorizzazione rilasciata in conformità alle disposizioni delle Regole 4 e 10 del presente capitolo possono essere autorizzate a caricare granaglie alla rinfusa se soddisfano le disposizioni della suddivisione B della sezione presente oppure alle seguenti condizioni:
a) Tutti i "compartimenti interamente riempiti" devono essere muniti di paratie situate nel piano di simmetria e che si estendano su tutta la lunghezza dei compartimenti a partire dal disotto del ponte o delle boccaporte verso il basso per una profondità almeno uguale all'ottavo della larghezza massima del compartimento in rapporto alla linea del ponte o a 2, 4 metri, prendendo il più grande di questi valori; tuttavia "scodelle" costruite in conformità alle disposizioni della sezione II della parte C possono essere accettate in luogo ed al posto di una paratia situata nel piano di simmetria all'interno e al di sotto di una boccaporta.
b) Tutti i vani delle boccaporte che danno accesso a compartimenti interamente riempiti devono essere chiusi e muniti di coperture ben assicurate.
c) Tutte le superfici libere dalle granaglie nei compartimenti parzialmente riempiti devono essere livellate e assicurate in conformità delle disposizioni della sezione II della parte C.
d) Durante tutto un viaggio, l'altezza metacentrica dopo la correzione effettuata per l'effetto degli specchi liquidi, deve essere uguale a 0,3 metri o al valore ottenuto per mezzo della formula seguente, se questa è superiore:


dove
L = lunghezza totale calcolata di tutti i compartimenti interamente riempiti
B = larghezza fuori tutto della nave
SF = coefficiente di stivaggio
Vd = altezza media dello spazio libero calcolato in conformità del comma i) del paragrafo a) della sezione I-A della parte presente
'Delta' = dislocamento
 

PARTE C. - SISTEMAZIONE E FISSAGGIO DELLE GRANAGLIE

SEZIONE I. - ROBUSTEZZA DELLE SISTEMAZIONI PER IL TRASPORTO DI GRANAGLIE
 

A) Generalità (compresi i carichi di lavoro)
B) Paratie caricate dalle due parti
C) Paratie caricate da un sol lato
D) Stivaggio a "scodella"
E) Sistema di legatura con strisce e funi
F) Fissaggio delle coperture delle boccaporte dei compartimenti interamente riempiti

 

SEZIONE II. - SISTEMAZIONE DEL CARICO NEI COMPARTIMENTI PARZIALMENTE RIEMPITI
 

A) Fissaggio a mezzo di strisce e di funi
B) Soprastivaggio
C) Sacchi di granaglie

 

SEZIONE I. - ROBUSTEZZA DELLE SISTEMAZIONI PER IL TRASPORTO DI GRANAGLIE

A) GENERALITÀ

a) Legno.
Tutti i legnami utilizzati per le installazioni destinate al trasporto di granaglie devono essere di buona qualità e di un tipo il cui impiego si dimostri soddisfacente. Le dimensioni reali del prodotto finito devono essere conformi alle dimensioni qui appresso specificate nella presente parte. Il compensato per gli esterni, incollato con colla impermeabile e installato in modo che la direzione delle fibre degli strati esterni sia perpendicolare ai puntelli o alle traversine che lo sostengono, può essere utilizzato a condizione che la sua solidità sia uguale a quella del legno pieno che abbia una larghezza ed uno spessore appropriati.

b) Carico di lavoro.
Quando si calcolano le dimensioni delle paratie caricate da un sol lato, utilizzando le tavole dei paragrafi a) e b) della sottodivisione C della presente sezione, si adottano le pressioni d'esercizio seguenti:
per le paratie in acciaio . . . . . . . . . . 2.000 kg. Per cm quadri
per le paratie in legno . . . . . . . . . . . . 160 kg. Per cm quadri

c) Altri materiali.
Può essere approvata l'utilizzazione di altri materiali che non siano legno o acciaio per la costruzione delle paratie, a condizione di tenere in debito conto le loro proprietà strutturali.

d) Montanti:
i) a meno che non siano previsti dei dispositivi per impedire che i terminali dei montanti siano rimossi dai loro alloggiamenti, gli alloggiamenti dei terminali dei montanti devono avere almeno 75 millimetri di profondità. Se un montante non è fermato saldamente alla sua estremità superiore, l'appoggio del puntello più elevato deve essere disposto il più vicino possibile a questa estremità;
ii) i dispositivi di fissaggio delle paratie rimovibili (casci), che esigono la rimozione di una parte della sezione trasversale di un montante, non devono indebitamente aumentare il livello locale delle sollecitazioni;
iii) il momento di flessione massimo imposto a un montante che sostiene una paratia caricata. Da una sola parte deve normalmente essere calcolato supponendo che le estremità del montante siano semplicemente appoggiate. Tuttavia, se una Amministrazione ritiene che in pratica si sia raggiunto un grado di incastro ipotizzato, può tenersi conto di ogni diminuzione del momento flettente massimo che risulta dal grado di incastro delle estremità del montante.
e) Sezioni composte.
Quando dei montanti, delle traversine e ogni altro elemento di rinforzo sono costituiti da due sezioni distinte disposte dalle due parti di una paratia e riunite a mezzo di bulloni che li attraversano a intervalli appropriati, il modulo della sezione effettiva è uguale alla somma dei moduli delle due sezioni.
f) Paratie parziali.
Quando delle paratie non si estendono per tutta l'altezza della stiva, queste paratie e i loro montanti devono essere sostenuti o puntellati in modo da essere altrettanto efficaci di quelle che si estendono su tutta l'altezza.

 

B) PARATIE CARICATE SUI DUE LATI
 

a) Paratie rimovibili (casci):
i) le paratie rimovibili devono avere uno spessore di almeno 50 millimetri, essere stagne alle granaglie e, se necessario, essere sostenute da montanti;
ii) la campata massima dei casci, in relazione ai loro spessori, deve essere la seguente:
Spessori Campata massima
50 mm. 2,5 m.
60 mm. 3,0 m.
70 mm. 3,5 m.
80 mm. 4,0 m.

Se sono previsti spessori superiori, la larghezza massima varia direttamente con l'aumentare dello spessore;
iii) le estremità di tutte le paratie rimovibili devono essere saldamente incastrate su una lunghezza portante minima di 75 millimetri.

b) Altri materiali.
Le paratie che utilizzano materiali diversi dal legno devono avere una solidità equivalente a quella dei casci previsti al paragrafo c) della presente suddivisione.

c) Montanti:
i) i montanti in acciaio utilizzati per sostenere le paratie caricate dai due lati devono avere un modulo di sezione dato dalla formula:

W = a x W1

nella quale
W = modulo di sezione in centimetri cubi
a = campata orizzontale tra i montanti in metri.

Il modulo di sezione per metro di campata W1 non deve mai essere inferiore alla cifra data dalla formula:
 

W1 = 14,8 (h1 - 1,2) cm3/m

nella quale
h1 rappresenta la campata verticale in metri e deve essere considerata come la distanza massima fra due puntelli qualunque adiacenti o fra il puntello e una qualunque delle estremità del montante; quando questa distanza è inferiore a 2,4 metri, i rispettivi moduli devono essere calcolati come se la distanza reale sia di 2,4 metri;
ii) i moduli dei montanti di legno devono essere calcolati moltiplicando per 12,5 i corrispondenti moduli dei montanti in acciaio. Se sono utilizzati altri materiali, i loro moduli devono essere almeno quelli richiesti per l'acciaio aumentati in funzione del rapporto delle sollecitazioni ammissibili per l'acciaio e di quelle del materiale utilizzato.
In questi casi si deve ugualmente prestare attenzione alla rigidità relativa di ogni montante per assicurarsi che la deformazione non sia eccessiva;
iii) la distanza orizzontale tra i montanti deve essere tale che le campate delle paratie rimovibili non siano superiori alla campata massima definita al comma ii) del paragrafo a) della presente suddivisione.

d) Puntelli:
i) se si utilizzano puntelli in legno, questi devono essere in un sol pezzo e convenientemente fissati alle due estremità. Essi devono appoggiarsi sulla struttura permanente della nave ma mai direttamente sul fasciame;
ii) con riserva delle disposizioni dei commi iii) e iv) qui sotto menzionati, i puntelli in legno devono avere le dimensioni minimali seguenti:
 

Lunghezza del puntello 
in metri

Sezione rettangolare
mm.

Sezione circolare
(diametro) mm.

Inferiore o uguale a 3 m

150 x 100

140

Superiore a 3 m. ma inferiore
o uguale a 5 m

150 x 150

165

Superiore a 5 m. ma inferiore
o uguale a 6 m

150 x 150

180

Superiore a 6 m. ma inferiore
o uguale a 7 m 

200 x 150

190

Superiore a 7 m. ma inferiore
o uguale a 8 m 

200 x 150

200

Superiore a 8 m

200 x 150

215

 
I puntelli di lunghezza uguale o superiore a 7 metri devono essere correttamente sostenuti in corrispondenza del loro centro;
iii) i momenti d'inerzia dei puntelli possono essere modificati in un rapporto direttamente proporzionale quando la distanza orizzontale tra i montanti è molto differente dai 4 metri;
iv) quando l'angolatura tra il puntello ed il piano orizzontale supera i 10 gradi, si deve installare il puntello direttamente superiore a quello che è richiesto al comma ii) del presente paragrafo. L'angolo tra il puntello ed il piano orizzontale non deve comunque superare mai i 45 gradi.

e) Stragli.
Quando si utilizzano stragli per sostenere paratie caricate dai due lati, questi devono essere fissati al piano orizzontale o il più vicino possibile allo stesso. Essi devono essere fatti di cavo d'acciaio e convenientemente fissati alle due estremità. Si calcolano le dimensioni del cavo supponendo che le paratie e il montante sostenuti dagli stragli siano caricati uniformemente a 500 kg/m quadri. La tensione dello straglio così calcolata non deve mai essere superiore a un terzo del suo carico di rottura.

 

C) PARATIE CARICATE DA UN SOL LATO
 

a) Paratie longitudinali.
Il carico in chilogrammi per metro di paratia è derivato dalla tavola seguente:
 

TAVOLA I

 

b) Paratie trasversali.
Il carico in chilogrammi per metro di paratia è derivato dalla tavola seguente:
 

TAVOLA II

Per altri valori di h o L, i carichi devono essere calcolati per interpolazione o extrapolazione lineare, secondo il caso.

c) Distribuzione verticale dei carichi.
Si può supporre, se necessario, che i carichi totali per unità di lunghezza di paratia dati nelle tavole I e II di cui sopra abbiano una ripartizione trapezoidale in funzione dell'altezza. In questo caso, gli effetti del carico alle estremità superiore o inferiore di un elemento di struttura o di un montante verticale non sono uguali; gli effetti del carico totale devono essere derivati dalle tavole III e VI qui appresso indicate.

 

TAVOLA III
PARATIE LONGITUDINALI CARICATE DA UN SOL LATO
 

Effetti del carico all'estremità superiore del montante espressi sotto forma di percentuale del carico (Tavola I)
 



TAVOLA IV
PARATIE TRASVERSALI CARICATE DA UN SOL LATO
 

Effetti del carico all'estremità superiore del montante espressi Sotto forma di percentuale del carico (Tavola II)

Per altri valori di h o L, i carichi devono essere calcolati per interpolazione o extrapolazione lineare, secondo il caso.
La solidità delle estremità degli elementi di struttura o dei montanti verticali può essere calcolata sulla base del carico massimo che ogni estremità può essere tenuta a sopportare. Questi carichi sono i seguenti:

Paratie longitudinali:
Carico massimo in alto: 50% del carico totale corrispondente della tavola I
Carico massimo in basso: 55% del carico totale corrispondente della tavola I

Paratie trasversali:
Carico massimo in alto: 45% del carico totale corrispondente della tavola II
Carico massimo in basso: 60% del carico totale corrispondente della tavola II

Gli spessori delle paratie rimovibili orizzontali in legno possono essere calcolati ugualmente tenendo conto della ripartizione verticale dei carichi indicati nelle tavole III e IV, e in questo caso si utilizza la formula seguente:

nella quale
t = spessore della paratia rimovibile in millimetri;
a = campata orizzontale della paratia rimovibile, vale a dire distanza tra i montanti in metri;
h = altezza della granaglia fino al piede della paratia in metri;
p = carico totale per unità di lunghezza tratto dalle tavole I e II in chilogrammi;
k = coefficiente che dipende dalla distribuzione verticale del carico.

Quando si suppone che la distribuzione verticale è uniforme, vale a dire rettangolare, k deve essere preso come se fosse uguale a 1,0.

Quando la distribuzione è trapezoidale:
K = 1,0 x 0,06 (50 - R) formula nella quale
R = effetto del carico all'estremità superiore tratto dalle tavole III o IV.

d) Stragli o puntelli.
Le dimensioni degli stragli o puntelli devono essere calcolate in maniera che i carichi tratti dalle tavole I e II che figurano ai paragrafi a) e b) di cui sopra non siano superiori ad un terzo dei carichi di rottura.

 

D) STIVAGGIO A FORMA DI "SCODELLA"

Quando si effettua lo stivaggio a forma di "scodella" per ridurre i momenti di sbandamento in un "compartimento completamente riempito", la profondità della "scodella", misurata a partire dal fondo della stessa fino alla linea del ponte, deve essere la seguente:
a bordo delle navi che hanno una larghezza fuori tutto che non supera 9,1 metri: almeno 1,2 metri;
a bordo delle navi che hanno una larghezza fuori tutto uguale o superiore a 18,3 metri: almeno 1,8 metri;
a bordo delle navi che hanno una larghezza fuori tutto compresa fra 9,1 e 18,3 metri, la profondità minima della "scodella" è calcolata per interpolazione.
La sommità (bocca) della "scodella" deve essere costituita dalla struttura della parte inferiore del ponte in corrispondenza della boccaporta, vale a dire dalle anguille laterali o dalle mostre di boccaporta e dai bagli d'estremità di boccaporta.
La scodella e la boccaporta poste al disopra devono essere completamente piene di granaglie in sacchi o di ogni altra merce adatta, poste su una tela di separazione o altro equivalente e compressa saldamente contro le strutture adiacenti e i bagli mobili di boccaporta se ve ne sono.

 

E) STIVAGGIO CON IL SISTEMA DI LEGATURA MEDIANTE CINGHIE E FUNI

Invece di riempire la "scodella" di granaglie in sacchi o di ogni altra merce adatta, si può utilizzare un "sistema di legatura con strisce e funi" alle condizioni seguenti:
a) La "scodella "deve essere foderata da un materiale giudicato accettabile dall'Amministrazione, che abbia una resistenza alla trazione di almeno 274 chilogrammi per banda di 5 centimetri, e deve essere munito di un dispositivo appropriato che permetta di assicurano alla sommità.
b) Il materiale previsto al paragrafo a) di cui sopra può essere sostituito da un materiale giudicato accettabile dall'Amministrazione e che abbia una resistenza alla trazione di almeno 137 chilogrammi per banda di 5 centimetri se la "scodella" è costruita come segue:
devono essere sistemate delle funi trasversali, giudicate accettabili dall'Amministrazione, all'interno della "scodella" formata dalle granaglie alla rinfusa, a intervalli che non superino i 2,4 metri. Queste funi devono essere sufficientemente lunghe per essere tese e assicurate nella parte alta della scodella;
le funi devono essere ricoperte con un fogliolo di spessore uguale o superiore a 25 millimetri o di altro materiale appropriato che abbia una resistenza equivalente, ma una larghezza almeno da 150 a 300 millimetri, posta nel senso longitudinale, per evitare che il materiale che fodera la scodella non si usuri o rompa a causa dello strofinamento.
c) La "scodella" deve essere riempita di granaglie alla rinfusa e assicurata alla sommità; tuttavia, quando si utilizza un materiale approvato in virtù del paragrafo b) sopra descritto, si aggiunge un fogliolo al di sopra dopo aver controllato che il materiale che fodera la "scodella" lo ricopra perfettamente prima di assicurano tendendo le funi.
d) Se per foderare la "scodella" si utilizzano più fogli di materiale, essi si devono congiungere in basso, sia cucendoli, sia con una doppia piegatura.
e) La sommità della "scodella" deve coincidere con il fondo dei bagli quando questi sono piazzati e si possono sistemare merci varie adatte o granaglie alla rinfusa tra i bagli alla sommità della scodella.

 

F) SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DI BOCCAPORTA DEI COMPARTIMENTI INTERAMENTE RIEMPITI

Se non vi sono granaglie alla rinfusa o altre merci al di sopra di un "compartimento interamente riempito", le mastre di boccaporta devono essere assicurate in maniera approvata, tenuto conto del peso e dei dispositivi permanenti previsti per fissare questi pannelli.
L'autorizzazione rilasciata in virtù della Regola 10 del presente capitolo deve proporre il modo di fissare giudicato necessario dall'Amministrazione che rilascia l'autorizzazione.

 

SEZIONE II. - FISSAGGIO DEI COMPARTIMENTI PARZIALMENTE RIEMPITI

A) FISSAGGIO A MEZZO DI STRISCE O FUNI

a) Per eliminare i momenti di sbandamento nei "compartimenti parzialmente riempiti" si fissa il carico con strisce o funi nella maniera seguente:
i) le granaglie devono essere stivate e livellate fino a che la loro superficie sia leggermente bombata, poi ricoperta di teli o di coperte di juta o con un mezzo di separazione equivalente;
ii) i teli e le coperte di separazione devono occupare almeno uno spazio di 1.8 metri;
iii) devono essere posati sopra due solidi tavolati in legno grezzo da costruzione di 25 millimetri sopra 150 a 300 millimetri in modo che il tavolato superiore, disposto nel senso della lunghezza, sia inchiodato sul tavolato inferiore disposto trasversalmente. Si può utilizzare un solido tavolato di 50 millimetri disposto nel senso della lunghezza e inchiodato sulla faccia superiore con supporti di 50 millimetri di spessore e almeno 150 millimetri di larghezza. I supporti devono estendersi su tutta la larghezza del compartimento ed essere distanziati di 2,4 metri al massimo; può essere ammessa l'utilizzazione di altri materiali se l'Amministrazione ritiene che la tecnica impiegata equivale a quella qui sopra descritta;
iv) come ritenute, possono utilizzarsi fili di acciaio di un diametro di 19 millimetri o equivalente, doppi nastri di acciaio di millimetri 50 x 1,3 e di una resistenza alla trazione uguale almeno a 5.000 kg o di catene che abbiano una resistenza equivalente, riunite e tese per mezzo di un arridatoio da 32 millimetri. L'arridatoio da 32 millimetri può essere sostituito da un tenditore a verricello e da un braccio con dispositivo di chiusura a chiavistello, quando si utilizzano nastri d'acciaio, a condizione che si disponga di chiavi appropriate per eventuali regolazioni. Quando si utilizzano nastri in acciaio, si ricorre almeno a tre anelli di serraggio per tener salde le estremità. Quando si utilizzano cavi piani, si incastonano almeno quattro staffe di serraggio per formare gli occhielli;
v) prima della fine del caricamento si devono fissare le funi sul tavolato per mezzo di un anello di 25 millimetri o di un artiglio che abbia una resistenza equivalente, in modo che, alla fine del caricamento, questi dispositivi si trovino a circa 450 millimetri al di sotto della superficie delle granaglie;
vi) le funi devono essere· piazzate al massimo ad intervalli di metri 2,4 ed ognuna con un corrente inchiodato sul tavolato longitudinale. Questo corrente consiste in una tavola di legno da costruzione di almeno 25 millimetri sopra 150 millimetri o l'equivalente e si estende su tutta la larghezza del compartimento;
vii) nel corso del viaggio, i nastri di acciaio devono essere ispezionati regolarmente e tesi secondo le necessità.

 

B) SOPRASTIVAGGIO

Quando si utilizzano granaglie in sacchi o qualunque altra mercanzia adatta per fissare il carico nei "compartimenti parzialmente pieni" si deve ricoprire la superficie libera della granaglia con un telo o con mezzi di separazione equivalenti o con un'appropriata piattaforma. Questa piattaforma si compone di supporti sistemati ad intervalli di non oltre 1,2 metri e di tavole di 25 millimetri piazzate su questi supporti ad intervalli di non oltre 100 millimetri. Le piattaforme possono essere costruite con altri materiali che l'Amministrazione giudichi equivalenti.

 

C) SACCHI DI GRANAGLIA

I sacchi usati per il trasporto di granaglie devono essere robusti, ben riempiti e molto ben chiusi.

 

CAPITOLO VII
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Regola 1
Applicazione

a) Salvo che non sia diversamente disposto, il presente capitolo si applica al trasporto di merci pericolose a bordo di navi soggette alle norme della presente Convenzione.
b) Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle provviste di bordo o al materiale d'armamento delle navi o a carichi particolari trasportati su navi specialmente costruite o trasformate interamente a tale scopo, quali le navi cisterna.
c) Il trasporto di merci pericolose è vietato se non viene effettuato in conformità alle disposizioni del presente capitolo.
d) Per completare le disposizioni del presente capitolo ogni Governo contraente emanerà, o farà emanare, particolareggiate istruzioni sul sicuro imballaggio e stivaggio di determinate merci pericolose o categorie di merci pericolose, ivi comprese le precauzioni necessarie in relazione ad altro carico.

 

Regola 2
Classificazione

Le merci pericolose si dividono nelle seguenti classi:
Classe 1 - Esplosivi;
Classe 2 - Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione;
Classe 3 - Liquidi infiammabili;
Classe 4.1 - Solidi infiammabili;
Classe 4.2 - Solidi infiammabili o sostanze suscettibili di combustione spontanea;
Classe 4.3 - Solidi infiammabili o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;
Classe 5.1 - Sostanze comburenti;
Classe 5.2 - Perossidi organici;
Classe 6.1 - Sostanze velenose (tossiche);
Classe 6.2 - Sostanze infettanti;
Classe 7 - Sostanze radioattive;
Classe 8 - Corrosivi;
Classe 9 - Sostanze pericolose diverse, cioè ogni altra sostanza che l'esperienza ha dimostrato, o potrà dimostrare, presenti carattere pericoloso tale da rendere ad essa applicabili le prescrizioni del presente capitolo.

 

Regola 3
Imballaggio

a) L'imballaggio delle merci pericolose deve essere:
i) ben fatto ed in buono stato;
ii) di caratteristiche tali che qualsiasi superficie interna con la quale il contenuto può venire in contatto non sia pericolosamente attaccabile dalla sostanza trasportata;
iii) capace di sopportare gli ordinari rischi del maneggio e del trasporto marittimo.
b) Quando l'uso di materiale assorbente o di imbottitura è abituale nell'imballaggio di liquidi in recipienti, questo materiale deve essere:
i) capace di ridurre al minimo i rischi che il liquido può far sorgere;
ii) disposto in modo da evitare ogni movimento e da assicurare che il recipiente rimanga protetto; e,
iii) per quanto possibile, in quantità sufficiente da assorbire il liquido in caso di rottura del recipiente.
c) I recipienti che contengono liquidi pericolosi devono avere un margine di sicurezza, calcolato alla temperatura di riempimento, adeguato alla massima temperatura che può essere raggiunta nel corso di normale trasporto.
d) Le bombole e i recipienti per gas sotto pressione devono essere adeguatamente costruiti, collaudati, conservati e correttamente riempiti.
e) I recipienti vuoti, che sono stati usati precedentemente per il trasporto di merci pericolose, devono essere trattati anche essi come merci pericolose a meno che non siano stati puliti e asciugati o chiusi saldamente, quando la natura delle sostanze che hanno contenuto lo consenta senza pericolo.

 

Regola 4
Contrassegni ed etichettatura

Ogni recipiente contenente merci pericolose deve essere contrassegnato con il corretto nome tecnico (il nome commerciale è escluso) e identificato con una etichetta distintiva o con una etichetta stampigliata in modo da rendere chiara la natura pericolosa della merce. Ogni recipiente deve essere così etichettato ad eccezione dei recipienti contenenti prodotti chimici imballati in quantità limitate o di grandi carichi che possono essere stivati, maneggiati e identificati come una sola unità.

 

Regola 5
Documenti

a) In tutti i documenti relativi al trasporto marittimo di merci pericolose le merci devono essere indicate con il corretto nome tecnico (il nome commerciale è escluso) e descritte correttamente in conformità alla classificazione specificata dalla Regola 2 del presente capitolo.
b) I documenti d'imbarco preparati dallo spedizioniere marittimo devono essere accompagnati da un certificato o dichiarazione che il carico da trasportare è correttamente imballato, contrassegnato ed etichettato nelle condizioni richieste per il trasporto.
c) Ogni nave che trasporta merci pericolose deve avere una distinta speciale o un manifesto che dichiari, in conformità alla Regola 2 del presente capitolo, le merci pericolose imbarcate e la loro ubicazione a bordo. Un piano di carico dettagliato che identifichi per classe e specifichi la ubicazione a bordo di tutte le merci pericolose imbarcate può essere usato in sostituzione ditale distinta speciale o manifesto.

 

Regola 6
Requisiti di stivaggio

a) Le merci pericolose devono essere stivate in modo sicuro ed appropriato, tenendo, conto della loro natura. Le· merci incompatibili devono essere separate le une dalle altre.
b) Gli esplosivi (ad eccezione delle munizioni) che presentano un serio rischio devono essere stivati in un deposito che deve essere tenuto perfettamente chiuso durante la navigazione. Tali esplosivi devono essere tenuti separati dai detonatori. Gli apparecchi elettrici e i cavi dei compartimenti nei quali sono trasportati esplosivi devono essere impiantati ed usati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendio o di esplosione.
c) Le merci che sviluppano vapori pericolosi devono essere stivate in locali ben ventilati o sopra coperta.
d) Sulle navi che trasportano liquidi o gas infiammabili devono essere adottate, quando necessario, speciali precauzioni contro l'incendio o esplosione.
e) Le sostanze che sono suscettibili di autoriscaldamento o di combustione spontanea non devono essere trasportate senza l'adozione di adeguate precauzioni per evitare lo scoppio di un incendio.

 

Regola 7
Esplosivi trasportati a bordo di navi da passeggeri

a) Sulle navi da passeggeri possono essere trasportata soltanto i seguenti esplosivi:
i) cartucce e razzi per il servizio di sicurezza;
ii) piccole quantità di esplosivi di peso netto totale non superiore a 9 chilogrammi (20 libbre);
iii) segnali di pericolo per navi o aeromobili, di peso complessivo non superiore a 1.016 chilogrammi (2.240 libbre);
iv) fuochi artificiali che non siano suscettibili di esplodere violentemente, fatta eccezione delle navi che trasportano passeggeri di ponte.
b) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) della presente Regola, maggiori quantità o tipi differenti di esplosivi possono essere trasportati sulle navi da passeggeri a bordo delle quali vi siano speciali misure di sicurezza approvate dall'Amministrazione.

 

CAPITOLO VIII
NAVI NUCLEARI

Regola 1
Applicazione

Le regole del presente capitolo si applicano a tutte le navi nucleari ad eccezione delle navi da guerra.

 

Regola 2
Applicazione di altri capitoli

Le Regole incluse negli altri capitoli della presente Convenzione si applicano alle navi nucleari ad eccezione delle modifiche apportate dal presente capitolo.

 

Regola 3
Esenzioni

Una nave nucleare non può, in nessuna circostanza, essere esonerata dalle prescrizioni di una qualsiasi Regola della presente Convenzione.

 

Regola 4
Approvazione dell'installazione del reattore

Il progetto, la costruzione e le norme di controllo e di montaggio dell'installazione del reattore devono essere giudicati soddisfacenti e approvati dall'Amministrazione e devono tener conto delle restrizioni che sono imposte alle visite per la presenza di radiazioni.

 

Regola 5
Adattabilità dell'installazione del reattore per il servizio di bordo

L'installazione del reattore deve essere progettata tenendo conto delle particolari condizioni di servizio a bordo di una nave in tutte le circostanze, normali o eccezionali, della navigazione.

 

Regola 6
Protezione contro le radiazioni

L'Amministrazione deve prendere le misure necessarie per assicurare che non vi sia un irragionevole livello di radiazione o altri pericoli nucleari, in mare o in porto, per l'equipaggio, passeggeri o pubblico, o per le acque navigabili, o per gli alimenti o per l'acqua.

 

Regola 7
Rapporto di sicurezza

a) Un Rapporto di sicurezza deve essere preparato per permettere la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di garantire che non vi sia un livello irragionevole di radiazione o altri pericoli, in mare o in porto, per l'equipaggio, passeggeri o pubblico, o per le acque navigabili, o per gli alimenti o per l'acqua.
L'Amministrazione, quando soddisfatta, deve approvare tale Rapporto di sicurezza che deve essere sempre tenuto aggiornato.
c) Il Rapporto di sicurezza deve essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi contraenti dei Paesi che la nave nucleare intende visitare in modo che, essi possano valutare la sicurezza della nave.

 

Regola 8
Manuale di esercizio

Un completo e dettagliato manuale deve essere preparato per informazione e guida del personale preposto all'esercizio nei suoi doveri inerenti a tutte le questioni relative al funzionamento dell'impianto nucleare che siano rilevanti ai fini della sicurezza. La Amministrazione, quando soddisfatta, deve approvare tale manuale di esercizio ed una copia deve essere conservata a bordo della nave.
Il manuale di esercizio deve essere sempre tenuto aggiornato.

 

Regola 9
Visite

La visita alle navi nucleari deve includere le prescrizioni applicabili della Regola 7 del capitolo I, o delle Regole 8, 9 e 10 del capitolo I, ad eccezione delle limitazioni che possono essere imposte per la presenza di radiazioni. Inoltre, le visite devono includere qualsiasi prescrizione speciale del Rapporto di sicurezza. Ferme restando le disposizioni delle Regole 8 e 10 del capitolo I, esse devono in tutti i casi effettuarsi con frequenza non minore di una volta l'anno.

 

Regola 10
Certificati

a) Le disposizioni del paragrafo a) della Regola 12 del capitolo I e della Regola 14 dello stesso capitolo I non si applicano alle navi nucleari.
b) Un certificato, chiamato Certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare, deve essere rilasciato dopo l'ispezione e visita ad una nave nucleare per passeggeri che soddisfi alle prescrizioni dei capitoli II-1, II-2, III, IV e VIII e qualsiasi altra prescrizione relativa alle presenti Regole.
c) Un certificato, chiamato Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare, deve essere rilasciato dopo l'ispezione e visita ad una nave nucleare da carico che soddisfi alle prescrizioni per le visite alle navi da carico, specificate nella Regola 10 del capitolo I, e sia conforme alle prescrizioni dei capitoli II-1, II-2, III, IV e VIII e a qualsiasi altra prescrizione relativa alle presenti Regole.
d) I Certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare ed i Certificati di sicurezza per navi da carico nucleari devono attestare che: "la nave, che è una nave a propulsione nucleare, soddisfa a tutte le prescrizioni del capitolo VIII della Convenzione ed è conforme al Rapporto di sicurezza approvato per la nave".
e) I Certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare ed i Certificati di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare devono essere validi per un periodo non superiore a dodici mesi.
f) I Certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare ed i Certificati di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare devono essere rilasciati dall'Amministrazione o da qualsiasi altra persona o organizzazione debitamente autorizzata da essa. In tutti i casi tale Amministrazione assume l'intera responsabilità per il certificato.

 

Regola 11
Controllo speciale

Oltre al controllo stabilito dalla Regola 19 del capitolo I, le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte ad un controllo speciale, prima di entrare nei porti e nell'interno dei porti dei Governi contraenti, allo scopo di verificare che vi sia a bordo un Certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nucleare e che non esista un livello irragionevole di radiazione o altri pericoli in mare o in porto, per l'equipaggio, i passeggeri o il pubblico, o per le acque navigabili, o per gli alimenti o le risorse d'acqua.

 

Regola 12
Avarie

Nel caso di un qualsiasi accidente che possa creare un pericolo per la zona circostante, il comandante di una nave nucleare deve informare immediatamente l'Amministrazione. Il comandante deve ugualmente avvertire immediatamente la competente Autorità governativa del Paese nelle cui acque la nave può trovarsi o verso le acque del quale la nave si sta avvicinando in condizioni d'avaria.

 

APPENDICE
(Modello di Certificato di sicurezza per navi da passeggeri)

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE DA PASSEGGERI