Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 18 gennaio 2018
Validità 2018-2020
Parti: Maisons du Monde Italie e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Maisons du Monde Italie
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Elezione RLS per 2018-2020
  Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Ambito territoriale degli RLS

Verbale di Accordo Sindacale
Regolamentazione per l'Elezione e il Funzionamento degli RLS nella società Maisons du Monde Italie spa 2018/2020


Roma (RM), il 18/01/2018, presso la sede nazionale della Fisascat Cisl, sita in Roma, via del Mille 56, si sono incontrati: […] Maisons du Monde Italie spa […], le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL applicato in azienda: Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […], unitamente ad una delegazione composta da segretari territoriali, funzionari e rappresentanti sindacali.

Premesso:
- che l'azienda Maisons du Monde spa dichiara di essere un'unica unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera t) D.Lgs n. 81/08 in quanto i vari punti vendita sparsi sul territorio nazionale non sono dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- che le OO.SS. non condividono la posizione dell'azienda di sostenere che il singolo punto vendita non sia considerato unità produttiva;
- che attualmente l'azienda è presente sul territorio nazionale italiano con 42 punti vendita, in probabile espansione, e n. 898 dipendenti (tra cui la maggioranza con orari di lavoro part-time);
- che è in attuazione presso la Società un accordo sindacale di regolamentazione per l'elezione e il funzionamento degli RLS per gli anni 2015/2016/2017 con scadenza 31/12/2017;
- che l'art. 47 comma 4 del D.Lgs n. 81/08 prevede che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS venga eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA presenti in azienda;
- che ad oggi sono presenti nella Società le seguenti RSA (n. 12):
Caserta: RSA Uiltucs Uil;
Pescara: RSA Fisascat Cisl;
Fiumicino (RM): RSA Filcams Cgil & RSA Uiltucs Uil;
Perugia: RSA Filcams Cgil;
Macerata: RSA Filcams Cgil;
Pisa: RSA Fisascat Cisl;
Prato: RSA Filcams Cgil;
Savignano (FC): RSA Fisascat Cisl;
La Spezia: RSA Filcams Cgil;
Cesano Boscone (MI): RSA Filcams Cgil;
Mestre: RSA Filcams Cgil.
Tutto ciò premesso, facente parte integrale e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue in via sperimentale e provvisoria per gli anni 2018/2019/2020.

Elezione RLS per 2018-2020
Le parti convengono di procedere, nelle modalità di seguito indicate, all'elezione di numero 7 (sette) RLS a livello nazionale tra i membri delle RSA e per la copertura di tutti i punti di vendita/stabilimenti/unità/sedi in Italia per il periodo 01/01/2018-31/12/2020.
Ciascun RLS eletto farà riferimento ad una zona come di seguito specificato.
Le OO.SS. nazionali provvederanno a sottoporre al voto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dipendenti dalla Società una lista unitaria unica indicante un candidato per ciascuna zona.
Le operazioni di voto dovranno concludersi entro e non oltre il 10 febbraio 2018.
La proclamazione formale degli eletti avverrà, sulla base dei verbali di elezione compilati dai componenti delle commissioni elettorali debitamente insediate, a cura delle OO.SS. nazionali firmatarie entro e non oltre il 15 febbraio 2018.
Nel caso in cui, nell'arco temporale descritto il numero dei dipendenti arrivasse a 1200 (riproporzionati a tempo pieno), le parti sin da adesso dichiarano che si incontreranno, nel rispetto del D.lgs 81/2008, per operare le opportune scelte del caso.
La Società metterà a disposizione per le operazioni di voto, il locale mensa/sala riunioni, presso tutti i punti vendita/unità produttive; le parti convengono che durante la fase assembleare e delle elezioni gli RSA potranno essere fruite un massimo di ore 16 aggiuntive per l'espletamento delle attività di voto e funzioni connesse.
Resta inteso che i membri delle commissioni elettorali svolgeranno le attività di scrutinio durante l'ordinario orario di lavoro.
Salvo casi particolari, le predette operazioni avverranno in un unico giorno tra le ore 12.30 e le ore 13.30.
Le elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Conformemente all'art. 47 comma 4 del D.Lgs n. 81/08, hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nei predetti punti vendita/unità produttive.
Possono essere eletti i componenti delle RSA che non siano in periodo di prova o con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per tutto quanto non previsto nella presente intesa in ordine alle elezioni, si rinvia alle previsioni del D.Lgs. 81/2008.

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Gli RLS eletti come indicato sopra o nelle premesse del presente accordo verranno regolarmente formati conformemente alle disposizioni dell'art. 37 D.Lgs n. 81/08, ovvero allo stato:
2018: Corso di formazione di ore 32 (se nuovo eletto RLS) o corso di aggiornamento di ore 8;
2019: Corso di aggiornamento di ore 8;
2020: Corso di aggiornamento di ore 8.
Gli RLS dureranno in carica 3 (tre) anni sino al 31/12/2020. Scaduto tale periodo essi rimarono in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. Le parti si incontreranno entro il 31/12/2021 per stabilire un nuovo accordo per gli RLS.
Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente accordo, più di 3 RLS dovessero cessare l'incarico per qualunque motivo, le parti si incontreranno per procedere a nuove elezioni nelle zone geografiche di competenza conformemente alle procedure/modalità riportate nel presente accordo. Altrimenti le parti si incontreranno tempestivamente per ripartire geograficamente gli RLS restanti.

Ambito territoriale degli RLS
Per garantire un ottimale presidio territoriale delle strutture aziendali, per la maggior tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro sparsi sul territorio nazionale, di comune accordo gli ambiti territoriali/punti vendita di competenza per gli RLS sono suddivisi come segue:
• Zona 1 (Faenza; Bologna Centro, Bologna Navile, Fidenza, Ravenna, Savignano) 6 negozi;
• ZonA 2 (Roma, Teramo, Milazzo, Catania) 4 negozi;
• Zona 3 (Cremona, Brescia, Vicenza, Mestre, Conegliano, Udine, Trento, Bolzano) 8 negozi;
• Zona 4 (Castelletto, Arese, Cesano Boscone, Rescaldina, San Giuliano, Segrate, Busnago) 7 negozi;
• Zona 5 (Torino, Nichelino, Serravalle, Genova, Savona, Novara) 6 negozi;
• Zona 6 (Pisa, Sarzana, Prato, Macerata, Perugia) 5 negozi.
• Zona 7 (Pescara, Napoli, Salerno, Taranto, Bari Santa Caterina, Bari Casamassima) 6 negozi.
Qualora nel periodo sperimentale dei 3 anni 2018/2019/2020 si modifichi l'elenco dei punti vendita della Società, in qualunque modo, le parti convengono sin d'ora che il numero di RLS rimarrà inalterato per i 3 anni di cui al presente contratto e fino al rinnovo degli RLS da effettuarsi nelle modalità di cui sopra. Le parti si incontreranno per aumentare/ridurre di conseguenza l'ambito territoriale di competenza dei 7 predetti RLS, riconoscendo tutti i diritti riconosciuti ai RLS con il presente accordo - tra cui i permessi retribuiti annuali massimi.
Onde poter svolgere a pieno il proprio ruolo, i RLS si recheranno fisicamente alla riunione annuale di sicurezza e visiteranno ogni punto vendita di propria competenza almeno una volta durante il triennio (2018/2019/2020), e preferibilmente accompagnati dal RSPP.
Per le attività connesse alla funzione dei 7 RLS, oltre alle attività del precedente capoverso ed in ragione delle potenziali attività da svolgere su più punti vendita, le ore di permesso retribuite massime sono aumentate a 50 ore annue oltre quelle in normativa D.lgs 81/2008 (queste dovranno essere sempre richieste con congruo preavviso e idoneamente giustificate, di norma con almeno 48 ore di anticipo).
Ai sensi dell'art. 50 co. 2 D.Lgs. 81/08 agli RLS verranno riconosciute tutte le spese effettuate per lo svolgimento della propria attività, dietro idonea giustificazione scritta e conformemente alla policy interna aziendale.
Il presente verbale di accordo ha scopo sperimentale ed avrà una durata determinata nel tempo sino a fine 2020, salvo l'ultravigenza necessaria per il suo rinnovo come sopra, con espresso ed esplicito divieto di riconduzione/rinnovo/proroga anche tacitamente espressa.
Il presente contratto è redatto in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, si precisa che in caso di difficoltà d'interpretazione farà fede soltanto l'accordo la versione in italiano.