Categoria: 1996
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Tipologia: CIA
Data firma: 13 giugno 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: American Express Company/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, C.d.A
Settori: Commercio-Terziario, American Express
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto Aziendale
Art. 2 Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Costituzione di una Commissione Paritetica
Art. 5 Contratto a termine
Art. 6 Diritti sindacali
Art. 7 Classificazione del personale
Art. 8 Quadri
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Part-time
Art. 11 Lavoro straordinario
Art. 12 Indennità di reperibilità
Art. 13 Lavoro con modalità disagiate
Art. 14 Festività
  Art. 15 Ferie
Art. 16 Congedi
Art. 17 Missioni e trasferimenti
Art. 18 Uso di autovettura propria
Art. 19 Integrazione dell’indennità di malattia e dell’indennità per inabilità temporanea assoluta
Art. 20 Scatti di anzianità (disposizioni transitorie)
Art. 21 Prestazioni sostitutive della mensa
Art. 22 Premio di Produttività
Art. 23 Una Tantum
Art. 24 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 25 Metodologia di calcolo relativamente ai livelli Quadro Super e Terzo Super
Art. 26 Tutela della salute
Art. 27 Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale per il personale dell’American Express Company spa, Roma, 13 Giugno 1996

Il giorno 13 giugno 1996 in Roma presso la Confcommercio, tra la Società American Express Company spa […], assistita da […] Confcommercio e Confcommercio Roma e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], e la Uiltucs-Uil […], unitamente al C.d.A. della società American Express Company […], vista la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale di secondo livello in armonia con i criteri previsti dall’accordo Governo-Imprenditori-Sindacati del 23 luglio 1993 ed a quanto stabilito in materia di contrattazione integrativa aziendale, dall’accordo di rinnovo 3 novembre 1994 del CCNL Terziario.

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto Aziendale
Il presente contratto integrativo collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’American Express Company spa, e le società di cui la stessa detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, e il relativo personale dipendente in servizio sul territorio dello Stato Italiano.

Art. 2 Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
I rapporti di lavoro di cui all’art. 1 sono regolati:
dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario: distribuzione e servizi (attualmente dal CCNL 3/11/94);
dal presente contratto aziendale con decorrenza dall’1/1/1996.
Il presente Contratto annulla e sostituisce il Contratto Integrativo Aziendale del 9/1/90, con particolare riferimento all’art. 20, e ogni precedente accordo in materia.

Art. 3 Diritti di informazione
Le Parti, confermati i distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Organizzazioni Sindacali e la Direzione Aziendale; tenuto conto della specificità aziendale, delle politiche e strategie decise in ambiti sovranazionali e quindi particolarmente sensibili alla congiuntura internazionale; considerato che l’elevata dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull’organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali; nello spirito del vigente CCNL, nonché dell’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti:
1. annualmente l’Azienda si incontrerà con le OO.SS. ed il Consiglio d’Azienda/RSU per fornire informazioni di carattere generale riguardanti l’Azienda nel suo complesso. In particolare l’informazione riguarderà l'andamento economico, i programmi di investimento e sviluppo, le innovazioni tecnologiche previste, eventuali processi di ristrutturazione collegati, organico aziendale e sua composizione;
2. su richiesta, saranno fomite al Consiglio d’Azienda/RSU informazioni relative ai livelli occupazionali (composizione dell'organico, part-time, full-time, contratti di formazione).
Le Parti convengono che il diritto di informazione potrà subire deroghe limitate qualora i principi di normale riservatezza lo richiedano, soprattutto con riferimento a quelle che possano avere interesse per la concorrenza.

Art. 4 Costituzione di una Commissione Paritetica
Le Parti intendono avviare un progetto di sperimentazione sulla costituzione di una Commissione Paritetica composta da 3 membri di nomina sindacale e da 3 membri di nomina aziendale.
Tale Commissione individuerà elementi di cognizione e di valutazione, di orientamento e di integrazione sugli argomenti specifici della materia da approfondire, in modo funzionale alla definizione delle rispettive posizioni.
La Commissione, che si riunirà di norma fuori dell’orario di lavoro, esaminerà problematiche in materia di classificazione del personale
- procedendo ad un monitoraggio della situazione esistente
- verificando se le più recenti modifiche organizzative abbiano prodotto muta-menti significativi sul piano della professionalità e quindi dell’inquadramento
- studiando e regolamentando nuove forme di lavoro da avviare in azienda quali ad esempio il tele-lavoro.
Linee guida per il regolamento operativo della Commissione Paritetica
Le Parti definiranno preventivamente i componenti che faranno parte dell’organismo, in funzione delle tematiche che si dovranno affrontare, nonché il suo regolamento operativo.
Le riunioni dei componenti della Commissione saranno svolte attingendo dal monte ore previsto per le attività sindacali, qualora si svolgano durante l’orario di lavoro.
Tutti i membri della Commissione sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto aziendale in ordine a tutti i fatti e dati di cui possono venire a conoscenza nell’espletamento del loro incarico.
Al termine delle riunioni della Commissione, se i componenti avranno raggiunto un accordo all’unanimità sulla problematica affrontata, lo stesso potrà essere ratificato in un apposito verbale che sarà sottoposto alla Direzione Aziendale per la definitiva operatività.
In caso di accordo, il testo del relativo verbale sarà inviato alle Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo.
In caso di mancato accordo, i componenti l’organismo si impegnano a promuovere un incontro tra la Direzione Aziendale e il Consiglio d’Azienda/RSU ed eventualmente, entro 30 giorni, tra le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale.
A queste ultime, in particolare, saranno sottoposte le contestazioni circa l’applicazione del presente Accordo Sperimentale. Nelle more dell’esame, le Parti si asterranno dall’assunzione di comportamenti unilaterali.
Le Parti si danno, altresì, vicendevolmente atto che questo accordo sperimentale è finalizzato al superamento ed alla soluzione di problematiche aziendali.
L’accordo sperimentale sulla Commissione Paritetica sarà parte integrante del presente Contratto Integrativo ed avrà la stessa durata.
Le Parti, inoltre, laddove a livello generale, legislativo o contrattuale, vengano emanate norme sulle medesime materie regolate dal presente accordo sperimentale, si incontreranno per definire eventuali interventi di armonizzazione.

Art. 5 Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56 ed al rinvio operato dall’art 19/a, prima parte, del vigente CCNL Terziario, è consentita l’apposizione del termine anche nelle seguenti ipotesi;
a) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, inerenti all’attività dell’Azienda per soddisfare particolari situazioni di incremento del carico di lavoro (ivi compreso: eliminazione di arretrati specificamente individuati; punte di attività o di lavoro, anche settoriale, determinate da particolari evenienze, specificamente indicate);
b) sostituzione, anche a scorrimento, di uno o più lavoratori in ferie (nominativamente indicati) o di lavoratori in aspettativa (con indicazione del nome del lavoratore sostituito);
c) assunzione per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un mese.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine nei termini sopra indicati non può eccedere il 7% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei mesi compresi tra Novembre ed Aprile ed il 20% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei mesi compresi tra Maggio ed Ottobre.
Dichiarazione a verbale
Il presente accordo in via sperimentale ha validità fino al 30 Settembre 1997. Le Parti si incontreranno entro tale data al fine di valutarne gli effetti.
Resta inteso che, qualora non fosse possibile effettuare detto incontro entro tale data, raccordo continuerà a spiegare i suoi effetti e comunque non oltre i 3 mesi dalla scadenza della stessa.
Resteranno, comunque, in vigore fino alla data stabilita nel contratto individuale i contratti a termine in atto alla data del 30 Settembre 1997 (o entro il periodo di ultrattività di cui al comma precedente).

Art. 6 Diritti sindacali
I dirigenti del consiglio dei delegati, costituito (unitariamente per l’intero complesso aziendale) in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali […]
Le Parti si danno atto che l’American Express rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva Europea sui Consigli d’Azienda.
Nei tempi previsti dalla direttiva medesima e dalle leggi di recepimento degli Stati Membri ove l’American Express è presente con le caratteristiche di cui alle leggi stesse, le Parti si arriveranno per quanto di loro specifica competenza al fine della loro attuazione.
Nota a verbale:
Le Parti convengono di applicare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, una volta costituite, tutto quanto previsto relativamente al Consiglio d’Azienda.

Art. 9 Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali.
[…]
L’intervallo mensa è fissato in 48 minuti con eccezione per il personale che opera su turni avvicendati e/o per il personale che opera con orari sfalsati, per il quale è fissato in 60 minuti.
Nelle unità/uffici ove l’orario settimanale è distribuito su cinque giorni ed è disponibile un servizio di mensa interno, la prestazione lavorativa sarà di otto ore e dodici minuti dal lunedì al giovedì e di sei ore e dodici minuti il venerdì. […]
Nelle unità/uffici ove non è possibile un servizio di mensa interno, l’intervallo per mensa è fissato in 60 minuti. L’effettuazione di 39 ore di lavoro settimanale verrà realizzata a titolo individuale, sulla base di un programma settimanale o bisettimanale oppure quadrisettimanale predisposto dal capo reparto, conciliando le istanze individuali con le esigenze organizzative.
Tra Direzione Aziendale e Consiglio l’Azienda potranno essere concordate ulteriori modalità di applicazione della norma a livello locale.
Al personale ordinariamente addetto a tempo pieno e con attività ai videoterminali ed ai centralini telefonici (quali, a titolo esemplificativo, gli addetti full-time al Telephone Service Center ed i Relayers) sarà concessa una interruzione a turno per un massimo di trenta minuti per giornata lavorativa, da concordarsi con ü diretto superiore.
Con l’eccezione degli uffici/reparti aperti al pubblico, del personale che lavora su turni o part-time, è consentita la flessibilità nell'inizio lavoro di 60 minuti, rispetto al normale orario di inizio lavoro stabilito per il singolo reparto, con recupero nella stessa giornata, salvaguardando la buona funzionalità del servizio definito aziendalmente per il reparto/ufficio.

Art. 10 Part-time
[…]
L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad accogliere le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nelle aree e mansioni che, per la loro natura, possono essere frazionate senza pregiudizio per la qualità della prestazione.
Ferma restando la volontarietà delle parti ed il pieno rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge, le concessioni di part-time dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità e copertura del servizio e potranno essere accordate fino a un massimo del 15% della forza a tempo indeterminalo impiegata a tempo pieno.
L’Azienda si incontrerà semestralmente con il Consiglio dei delegati/RSU per analizzare la situazione delle domande di part-time in corso e le relative risposte dell’Azienda.
A fronte di incrementi di occupazione verrà concessa ai lavoratori part-time la priorità di accesso al full-time.
Nel caso si effettui lavoro supplementare, per un totale di oltre sei ore di lavoro complessivamente svolto, è obbligatorio effettuare l’intervallo mensa, che per tutti i part-time è fissato in 60 minuti.

Art. 11 Lavoro straordinario
[…]
Il limite di ore di lavoro straordinario previsto dall’art. 56, parte seconda, del vigente CCNL Terziario viene ridotto a 150 ore, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12 Indennità di reperibilità
I lavoratori che prestano servizio su turni avvicendati e gli addetti ad impianti richiedenti un funzionamento 24 ore su 24, dovranno rendersi reperibili, previa comunicazione del diretto superiore, ed essere disponibili a ritornare al lavoro fuori turno, qualora si verifichi l’assenza del collega di turno o qualora di verifichi una esigenza tecnica.
Per ogni gruppo di 8 ore di reperibilità verrà riconosciuto un compenso pari a Lire 12.000 (dodicimila).
Nota a verbale:
Ferma restando la validità del presente articolo, l’Azienda e il Consiglio di Azienda convengono di costituire un’apposita Commissione, allo scopo di esaminare in sede aziendale le relative problematiche.

Art. 13 Lavoro con modalità disagiate
Ai lavoratori che prestano servizio sui tre turni avvicendati richiedenti continuità di presenza (incluse domeniche e giorni festivi), in sostituzione di quanto previsto all’art. 59, parte seconda, del vigente CCNL Terziario, tenuto conto della non coincidenza del riposo settimanale con la domenica e del lavoro notturno, è riconosciuta una indennità per lavoro con modalità disagiate pari a Lire 100.000 (centomila) lorde per quattordici mensilità, più. Lire 30.000 (trentamila) lorde per ogni turno notturno (dalle 23 alle 7 del mattino) nelle giornate feriali e a Lire 50.000 (cinquantamila) lorde per turno notturno nelle giornate festive.
Ai lavoratori che prestano servizio su due turni avvicendati è riconosciuta una indennità per lavoro con modalità disagiate pari a Lire 50.000 (cinquantamila) lorde per quattordici mensilità.
Un importo pari a Lire 60.000 (sessantamila) lorde verrà riconosciuto inoltre ai lavoratori in turno notturno in ognuna delle seguenti giornate: 25 Dicembre, 1° Gennaio, Pasqua, 15 Agosto, 1° Maggio.
Nota a verbale:
Ferma restando la validità del presente articolo, l’Azienda c il Consiglio di Azienda convengono di costituire un’apposita Commissione, allo scopo di esaminare in sede aziendale le relative problematiche.

Art. 21 Prestazioni sostitutive della mensa
[…]
Ai lavoratori con contratto a tempo parziale, il buono pasto verrà erogato qualora siano superate 6 ore di lavoro effettivo e sia effettuata la pausa prevista per il pranzo.

Art. 26 Tutela della salute
Le Parti concordano di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge [dlgs] 626/94 alla luce dell’intesa tra le OO.SS. Nazionali e la Confcommercio.