Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 gennaio 2018, n. 1771 - Nessun esonero dall'esposizione ad agenti chimici per l'imbianchino con tumore alla vescica: assenza di nesso causale tra il comportamento datoriale e la recidiva


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 24/01/2018

 

 

Fatto

 


La Corte d'Appello di Napoli, con decisione in data 7/12/2011, confermando la sentenza del Tribunale di Avellino n. 461/2006, ha rigettato la domanda di G.B., agente tecnico presso l'Azienda ospedaliera S. Giuseppe Moscati di Avellino, dal 1975 addetto a mansioni d'imbianchino, rivolta a sentir condannare al risarcimento per danno alla salute - pari a Euro 325.000 - l'Azienda ospedaliera, responsabile d'inerzia per non avere esonerato il dipendente dall'esposizione ad agenti chimici dopo che lo stesso aveva subito un intervento chirurgico nel 2000 per un tumore alla vescica, e di essersi attivata in tal senso solo dal 2002, il che avrebbe contribuito a procurare al G.B. più recidive del tumore, a causa delle quali era stato costretto a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico.
La Corte d'Appello, dunque, acquisendo gli esiti di una nuova e più approfondita CTU, ha statuito che, in merito allo specifico thema decidendum della riferibilità causale o concausale di recidive di carcinoma vescicale alla protrazione di esposizione al rischio oncogeno da agenti chimici in ambiente lavorativo, andava escluso il nesso causale tra la condotta antidoverosa o negligente dell'Azienda sanitaria denunciata e le conseguenze dannose lamentate dal dipendente e che, nel presunto periodo d'inerzia dell'Asl, cioè nel 2001, il medico competente aveva ritenuto l'idoneità della mansione, prescrivendo all'Azienda sanitaria unicamente di astenersi dall'adibire il lavoratore a lavori che comportassero un grave dispendio di energie.
Avverso tale decisione interpone ricorso G.B. con tre censure, cui resistono con tempestivo controricorso l'Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di Avellino e la società Allianz S.p.a. (già Lloyd Adriatico s.p.a.) citata in causa agli effetti della polizza assicurativa stipulata.
G.B. e l'Azienda Ospedaliera - S. Giuseppe Moscati di Avellino hanno presentato memorie difensive ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Diritto

 


1. Col primo motivo parte ricorrente deduce la "Violazione dell'art. 360, co.l, n.3 e n.5 c.p.c. in relazione all'art. 32 della Costituzione, all'alt. 2087 c.c. e agli artt. 3, co.l, lett. m) e 4, co.5 lett c) del d.lgs. n.626/1994."
La censura lamenta sostanzialmente l'insufficienza degli elementi in base ai quali il giudice d'Appello ha rigettato la domanda, in riferimento alle norme richiamate; contesta, inoltre, la sentenza per non aver adeguatamente valutato circostanze che, se prese in considerazione, avrebbero potuto condurre a un'opposta definizione della controversia (come il mancato riscontro e l'assenza di iniziativa dell'Azienda a seguito della comunicazione del Primario della Divisione di Urologia del 2000, dopo il primo intervento chirurgico, che indicava fra i fattori di rischio della patologia contratta dal ricorrente il contatto con vernici e solventi).
2. Nella seconda censura si contesta la "Violazione dell'art. 360, co.l, n.3 e n.5 c.p.c., in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.c., nonché in relazione alla erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado".
La sentenza gravata, recependo acriticamente l'esito della CTU, ove si è ritenuto non dimostrato il collegamento tra episodi recidivanti del carcinoma vescicale e la condotta dell'Azienda sanitaria, neanche alla stregua di concausa, avrebbe mancato di considerare gli effetti prodotti sulla patologia neoplastica per l'esposizione per oltre due anni ai fattori di rischio cancerogeno successivamente al primo intervento chirurgico, in cui incontestabilmente si sarebbero aggravate le condizioni di salute del lavoratore.
3. Con la terza censura, la parte ricorrente deduce la "Violazione dell'art. 360, co. l, n.3 e n.5 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 420 e 437 c.p.c. Violazione dell'art. 360, co.l, n.3 e n.5, in relazione all'art. 32 della Costituzione, all'art. 2087 c.c. e agli artt. 3, co.l, lett. m), e 4, co.5 lett c) del d.lgs. n.626/1994."
Contesta la sentenza gravata per aver illegittimamente limitato il thema decidendum alla responsabilità per inerzia dell'Ente, al periodo intercorrente tra il primo intervento chirurgico e il mutamento di mansione (27 mesi), ai fini della correlazione tra il comportamento deiramministrazione e l'insorgere delle recidive, e per aver ritenuto nuove tutte quelle prospettazioni rivolte alla verifica del concreto svolgimento della prestazione nel periodo antecedente all'insorgenza della patologia oggetto del giudizio.
I tre motivi di ricorso non possono essere accolti.
Nessuno di essi sfugge al rilievo di genericità delle prospettazioni. Giurisprudenza costante di questa Corte stabilisce che il motivo di ricorso è inammissibile, qualora parte ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza gravata, ovvero censuri l'apprezzamento e il convincimento del giudice di merito che risulti difforme da quello auspicato, così mirando a un riesame del merito inibito in sede di legittimità (Cass. n.3881/2006; Cass. n.828/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n.25332/2014; Cass. n. 21992/2017).
Le censure, inoltre, violano il principio di autosufficienza, in quanto non contengono tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in condizione di avere completa cognizione dell'oggetto della controversia senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, né, il fatto processuale viene riportato in modo da rendere intelligibili le ragioni per le quali determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite da questa Corte (Cass. n. 18960/2017)
In particolare, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, attraverso le doglianze si tentano di introdurre domande nuove. Quanto al secondo motivo, la Corte ha motivato adeguatamente e correttamente, sul dato testuale per cui, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda risultasse così formulata: "Il difensore del ricorrente chiarisce altresì che il risarcimento danni richiesto va contenuto dal periodo del primo intervento chirurgico (luglio 2000) alla data di esonero delle mansioni di imbianchino", e quanto al terzo motivo, ha altrettanto precisamente motivato come la CTU fosse stata disposta con riferimento all'oggetto del giudizio come sopra richiamato.
Le censure presentano, altresì, marcati rilievi d'infondatezza.
La prima censura, che rileva violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e omessa motivazione in merito all'inerzia dell'Azienda, appare infondata, poiché la sentenza, basandosi su un'attenta ricostruzione dei fatti, accerta l'assenza del nesso causale tra il comportamento datoriale e le conseguenze dannose denunciate dal ricorrente, non ritenendo raggiunta la prova della sussistenza di esso in base alle allegazioni del ricorrente.
La seconda doglianza è altresì infondata, poiché, premessa l'assoluta legittimità del potere del giudice, di acquisire, anche per relationem la valutazione degli esiti peritali affidati alla CTU (Cass. n. 14962/2015), in questo caso confermativa di altra perizia disposta in prime cure, la censura non giunge a intaccare la fondatezza delle conclusioni peritali e, conseguentemente, la coerenza argomentativa della decisione d'appello che ne ha recepito il contenuto.
Da ultimo, anche la terza censura è inidonea a smontare il ragionamento della Corte d'Appello, in quanto, lungi dal fornire adeguata motivazione delle violazioni prospettate, sia con riferimento alle norme che presiedono all'esercizio dei poteri istruttori del giudice, sia con riferimento alle norme sostanziali che tutelano la salute e la sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro, appaiono rivolte a contestare la decisione gravata sulla base di una ricostruzione del fatto processuale più favorevole al ricorrente, e, dunque, a reintrodurre una domanda di rivalutazione del merito esclusa in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate così come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso all'Udienza dell'10/10/2017