Tipologia: Accordo di secondo livello
Data firma: 6 aprile 2009
Validità: Quadriennale
Parti: Iperal spa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Iperal
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Relazioni sindacali
Sfera di applicazione e diritti sindacali
Ambiente di lavoro
Orario di Lavoro
• Lavoro straordinario: retribuzione della prestazione di lavoro dalla 39a alla 40a ora
• Lavoro domenicale
• Aperture punti vendita 6 giorni su 7
• Aperture punti vendita 7 giorni su 7
• Riposo settimanale
• Part time - lavoro supplementare clausole flessibili ed elastiche
• Orario di lavoro e relativa durata massima
• Ferie e permessi
• Ritardi dovuti ad eventi straordinari
• Casse e reparti
Apprendistato
Formazione
 Classificazione e inquadramenti
Tutele
• Malattie e infortunio sul lavoro
• Pari opportunità
• Addetti ai videoterminali
• Missioni Temporanee
Premio di Risultato
Previdenza integrativa e assistenza sanitaria
Richiami disciplinari
Appalti
Varie
• Condizioni di miglior favore

• Decorrenza e durata del presente accordo
Verbale di accordo aziendale (premio di risultato) 23 marzo 2009
Verbale di accordo aziendale (Classificazione e inquadramenti) 6 aprile 2009

Accordo di secondo livello

Il giorno 6 aprile 2009, in Castione A. (SO) Via Nazionale 29, presso la sede Iperal SpA tra la società Iperal SpA con socio unico […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […]; si è convenuto quanto segue:

Relazioni sindacali
Le parti convergono sull'importanza delle relazioni sindacali improntate alla reciproca correttezza, al metodo della partecipazione ed alla trasparenza dei comportamenti, quale strumento dì dialogo e confronto utile a ricercare le soluzioni più idonee ai problemi aziendali, in un'ottica finalizzata da una parte a conseguire la più efficace e competitiva presenza dell'Azienda sul mercato e dall'altra ad affrontare le problematiche inerenti al personale, per conseguire gli obiettivi aziendali di efficienza, produttività, qualificazione del servizio e soddisfazione delle esigenze del cliente.

In tale contesto l'Azienda si rende disponibile a fornire alle organizzazioni e alle rappresentanze sindacali aziendali le informazioni su:
• Andamento aziendale e modifiche sull'organizzazione del lavoro;
• Organici e loro composizione qualitativa e quantitativa;
• Ambiente di lavoro e tutela della salute anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
• Professionalità e inquadramento;
• Eventuali processi di mobilità;
• Modelli di orari e turni conseguenti, al fine di controllare ogni variazione dell'orario collettivo e/o individuale;
• Articolazione dell'orario di lavoro e flessibilità per reparti e punti di vendita;
[…]
• Percorsi formativi aziendali;
• Monte ore spettanti alle RSU, RSA RLS per l'attività sindacale (calcolato sull'organico dell'anno precedente In forza al 31.12);
• Appalti e terziarizzazioni come previsto dal vigente CCNL agli art. 211 e 211 bis;
Le parti fisseranno un incontro annuale nel quale discutere, chiarire ed affrontare gli eventuali problemi riscontrati.

Sfera di applicazione e diritti sindacali
La validità dell'applicazione del presente contratto integrativo aziendale è stabilita per i lavoratori dipendenti della società Iperal SpA con esclusione del personale impiegato nei punti vendita siti nelle province di Brescia e Bergamo per il quale è stato stipulato apposito accordo.
In tutte le filiali Iperal l'azienda metterà a disposizione delle RSU/RSA apposita bacheca sindacale in locali facilmente accessibili ai lavoratori, con preferenza nei luoghi di ristoro o vicino alla timbratrice.
[…]
Le rappresentanze sindacali, previa comunicazione scritta, potranno effettuare, anche fuori dall'orario di lavoro e fuori sede, assemblee sindacali retribuite.

Ambiente di lavoro
In merito all'applicazione del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs 81/2008, l'Azienda si impegna entro la fine del corrente anno ad effettuare, unitamente alle rappresentanze sindacali, una verifica complessiva dell'ambiente di lavoro e dell'applicazione della normativa citata, anche con riferimento al rinnovo delle RLS, ovvero RLST con specifico accordo.

Orario di Lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 38 ore settimanali.
[…]

Riposo settimanale
Fermo restando che la normativa vigente prevede che il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, l'azienda si impegna in linea di principio a fare osservare il riposo nel 7 giorno di lavoro.
Qualora questo non potesse avvenire e il dipendente lavorasse ininterrottamente per oltre 10 giorni, i due giorni di riposo spettanti andranno fatti osservare in modo consecutivo. Per verificare la concessione dei riposi settimanali secondo le disposizioni sopraccitate, è previsto un incontro fra le parte da effettuare trascorsi tre mesi dalla firma del presente accordo.

Orario di lavoro e relativa durata massima
Preso atto della particolare tipologia dell'organizzazione aziendale, soprattutto con riferimento ai repentini mutamenti delle attività del terziario ed in particolare modo della grande distribuzione, si pattuisce, fermi restando i limiti previsti nell'art. 115 bis del CCNL e del Terziario e dall'art. 4 comma 4 del DLgs 66 - 2003 e successive modifiche, che il calcolo della media delle 48 ore settimanali di lavoro venga effettuato su un periodo di dodici mesi.

Casse e reparti
[…]
L'orario di lavoro in cassa non dovrà superare le 5 ore consecutive.

Apprendistato
Fermo restando quanto previsto per tale materia dal CCNL e delle leggi vigenti per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, l'attività formativa verrà svolta sia in Azienda che fuori, con corsi appositamente programmati con e/o presso l'Ente Bilaterale Territoriale, anche ricorrendo ai fondi stanziati per il supporto di tali iniziative dalla Regione, o Provincia.
L'attività formativa sarà organizzata favorendo l'avvio in parallelo dell'inserimento degli apprendisti nell'organico operativo, attestando la conferma in servizio a tempo indeterminato per unità produttiva, del 80% dei lavoratori che giungeranno al termine del preciso periodo di tirocinio formativo.

Formazione
L'azienda attiverà ogni anno dei programmi di formazione e addestramento professionale sia interni che esterni in modo da favorire la crescita professionale dei lavoratori e trasmettere le conoscenze necessarie ad un miglior svolgimento dell'attività lavorativa.
I corsi di formazione avverranno durante l'orario di lavoro. Qualora il dipendente passi dall'attività lavorativa al corso di formazione non sarà necessario effettuare una seconda timbratura, nemmeno quando la sede del corso non coincida con quella lavorativa. Diversamente, se il corso verrà svolto al di fuori di un turno di lavoro, sarà necessario timbrare sia all'inizio che alla fine del corso.
Tutta l'attività formativa dovrà prevedere il coinvolgimento attivo delle OO.SS di categoria.

Tutele
Addetti ai videoterminali

L'applicazione delle dovute precauzioni e visite periodiche ai videoterminalisti avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente , l'Azienda si rende disponibile a verifiche con le RSU/RSA, RLS.

Appalti
Si richiede all'azienda che all'atto di stipula di contratti di terziarizzazione o appalto di rami di azienda o reparti di essa, ai lavoratori coinvolti o assunti dalle aziende subentranti, venga garantito il rispetto integrale del CCNL di riferimento, l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e salute dei lavoratori (dlgs. 81/2008) e gli adempimenti previdenziali di legge (Durc), sia per i lavoratori dipendenti che per i soci-lavoratori di cooperativa.
L'azienda si impegna a informare preventivamente le Rsa/Rsu o le OOSS di appartenenza sui processi in atto.

Varie
Condizioni di miglior favore

Per quanto non contemplato dal presente contratto si fa riferimento al CCNL e al CIP , le lavoratrici/ lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore.