Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 5 giugno 1997
Validità: 05.06.1997 - 31.12.2000
Parti: Gruppo GS e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA, RSU
Settori: Commercio, GDO, Gruppo GS
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Assetto - Prospettive
Struttura aziendale e articolazioni contrattuali
Sviluppo strategia e occupazione
Relazioni sindacali
Diritto di informazione
Franchising
Terziarizzazione
Lavoro a tempo parziale
Organizzazione del lavoro, professionalità ed orario di lavoro
Formazione professionale
Azioni positive - Pari opportunità
Tutela della dignità personale
Salario e produttività
Premi variabili: ammontari massimi e minimi
Discount Sud spa
Premio di produzione fisso mensile ex-Società Generale Supermercati spa ex-Conti spa ed ex- Extramarket spa
Passaggi tra canali/divisioni/sedi
  Mensa
Premio di produzione fisso mensile sede centrale di Milano
Premio variabile sede centrale di Milano
Premio variabile 1996 - Integrazione
Criteri di maturazione dei premi fissi e variabili
Riparametrazione Nuova ISE e premio fisso mensile SM
Premio di produttività ex Euromercato spa CIA 1989
Salario d’impianto
ISE ex Euromercato spa e quota aziendale Romanina
Premio aziendale ex-Euromercato spa
Ambiente di lavoro e tutela della salute
Conservazione del posto di lavoro
Commissione paritetica
Estensione accordo supersconto
Clausola di salvaguardia
Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi contratto integrativo aziendale

L’anno 1997, il giorno 5 del mese di giugno in Roma, tra il Gruppo GS spa […] e le OO.SS. rappresentate da: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, si sono incontrati per la definizione del CIA del Gruppo GS spa, a seguito della Piattaforma presentata in data 27/11/1996 dalle Segreterie Nazionali.
Le Parti, dopo ampio e approfondito confronto, hanno convenuto quanto segue:

Sviluppo strategia e occupazione
Nelle logiche di cui alle richiamate diversificazioni di Prodotto l'Azienda ha fornito alle OO.SS., nell’ambito di uno specifico momento di confronto, ampia e dettagliata informazione sulle previsioni di sviluppo e sulle politiche di investimento relative ai prossimi quattro anni.
Dette iniziative di sviluppo prevedono investimenti complessivi nell’ordine di 500 MD finalizzati a:
1) mantenimento/miglioramento della quota di mercato in termini percentuali propria del Gruppo nell’ambito della Grande Distribuzione;
2) conseguente crescita del numero di punti vendita diretti;
3) rinnovamento/adeguamento degli immobili e degli impianti;
4) innovazioni tecnologiche.
Detto sviluppo, in coerenza con l’evoluzione dello scenario competitivo, sarà finalizzato ad assicurare un corretto mix dei Prodotti Distributivi propri dell’Azienda.
L’Azienda si è impegnata, nel corso di apposito incontro da realizzarsi con cadenza annuale, a fornire puntuale aggiornamento alle OO.SS. Nazionali riguardo alla progressiva realizzazione del citato Piano Quadriennale ed alle sue eventuali modificazioni.

Relazioni sindacali
Nell’ottica di consolidare e migliorare un clima positivo e costruttivo, le Parti si danno atto e concordano che la corretta applicazione del presente Accordo e il raggiungimento degli obiettivi comunemente definiti richiede un coerente e costante rafforzamento delle relazioni sindacali.
In particolare detta volontà può trovare concreta realizzazione attraverso la riconferma di quanto in materia fatto proprio dai precedenti percorsi negoziali delle diverse realtà aziendali confluite nel Gruppo GS spa e ciò con particolare riferimento allo strumento dell’informazione e del confronto preventivo, in un clima di correttezza utile a realizzare intese, nonché per la gestione delle stesse secondo quanto previsto tra le Parti. Ogni modello di Relazioni Sindacali, per quanto valido, deve trovare, così come in effetti nel presente Accordo trova, aggiornamento ed adeguamento indispensabili a governare tematiche e contenuti in linea con l’evoluzione degli scenari socio-economici.
In questo quadro le Parti convengono, alla luce delle precedenti intese, considerando proprio le tematiche e i contenuti innovativi dei meccanismi di salario variabile previsti da questo Accordo ed i loro effetti sulle prestazioni/ sugli assetti organizzativi/ sulle componenti professionali nonché sulle condizioni di lavoro, di valorizzare la sede di informazione e di confrontazione, anche al fine di realizzare intese, a livello Regionale/Territoriale/Unità produttiva.
Le Parti riconfermano infine la volontà che il modello di relazioni sindacali consenta risoluzione, e ciò in linea con gli indirizzi di comportamento sociale formulati dalla CEE, non solo delle problematiche ma anche delle controversie di lavoro, valorizzando il confronto preventivo tra le Parti in un’ottica di superamento della logica di contrapposizione e del ricorso alla conflittualità.

Diritto di informazione
Le Parti convengono sul fatto che il diritto di informazione debba rivestire carattere preventivo attraverso la realizzazione non soltanto di momenti istituzionali di confronto, ma anche come prassi costante delle relazioni nei luoghi di lavoro.
Fermo restando quanto a tale titolo previsto dai precedenti accordi sottoscritti a livello di Divisione/Canale/Società, vengono di seguito indicati i livelli di confrontazione e le materie ad essi demandate allo scopo di fornire un quadro esemplificativo non esaustivo delle modalità più ricorrenti con cui detto diritto potrà essere esercitato.
Livello Nazionale
Attiene al Livello Nazionale l’informazione e il conseguente confronto fra le Parti concernente le strategie generali dell’Azienda in tema di sviluppo e investimenti, andamento economico dell'impresa, occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative, nonché le politiche commerciali e l’utilizzo della rete e degli impianti con particolare riferimento all’evoluzione dei Prodotti; SM/Iperstore, Ipermercato, Negozio di Vicinato, Franchising ed ai conseguenti adattamenti del sistema logistico. In tale sede si svilupperà il confronto anche al fine di realizzare intese riguardo l’introduzione di innovazioni tecnologiche nonché altri interventi che abbiano a determinare effetti generalizzanti sull’assetto di insieme dell’Organizzazione del Lavoro, della riorganizzazione e ristrutturazione e dei progetti di formazione e riqualificazione.
A questo livello compete altresì l’informazione ed il conseguente confronto, laddove si abbia a verificare l’inserimento in Azienda di nuove realtà distributive a seguito di processi di acquisizione e/o fusione, ferme restando le linee di indirizzo riguardo gli adeguamenti contrattuali di seguito enunciati.
Livello Regionale. Territoriale o Unità Produttiva
Attiene al livello regionale l’informazione e il conseguente confronto fra le Parti, anche al fine di realizzare intese concernenti le ricadute a tale livello delle strategie generali dell’Azienda in tema di sviluppo e investimento, riorganizzazione e ristrutturazione, occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative, le politiche commerciali e 1'utilizzo degli impianti, il sistema logistico.
Attiene al livello di Territorio/Unità produttiva l’informazione ed il conseguente confronto fra le Parti per realizzare intese, in particolare sulle tematiche occupazionali, sugli organici e la loro composizione, sull’utilizzo del part-time, sull’O.d.L. e le condizioni di lavoro, sui vari tipi di orario di lavoro e sulla loro distribuzione, sulle eventuali eccezionalità per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare per i part-time, sull’utilizzo degli impianti, sulle ricadute che i processi di innovazione hanno sul fattore lavoro, sull’ambiente, sulla salute e integrità fisica del lavoratore.
Ciò anche a conferma di quanto previsto in materia negli Accordi precedenti.
Attiene infine a questo livello l’informazione sull’evoluzione del Franchising con particolare riferimento alle aree di sovrapposizione con punti vendita diretti.
Al Livello Regionale, Territoriale o Unità Produttiva vanno altresì specificatamente riportate le materie di pertinenza, così come individuate dalla contrattazione integrativa. 

Terziarizzazione
L’Azienda dichiara che in via generale i processi di terziarizzazione perseguono lo scopo di meglio finalizzare le risorse economiche disponibili e quindi di salvaguardare le attività e/o i processi primari il cui mantenimento nel tempo possa garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali.
Peraltro, così come previsto nel capitolo Informazione, l’Azienda darà comunicazione preventiva e realizzerà apposito confronto con le OO.SS. ai vari livelli di competenza riguardo le iniziative di terziarizzazione che in linea di massima interesseranno attività accessorie.
L’Azienda dichiara altresì la propria disponibilità a considerare “nell’ambito delle necessità di organico” l’inserimento di lavoratrici/lavoratori provenienti da Aziende che stiano esercitando in suo favore attività in qualità di terzisti e che a seguito della cessazione di detta condizione si vengano a trovare in stato di disoccupazione. L’assunzione potrà avvenire, ferma restando la sussistenza delle capacità professionali richieste dalle posizioni oggetto di selezione, nel rispetto delle previsioni contrattuali e della normativa che disciplina il rapporto di lavoro in generale ed in particolare all’interno del Gruppo GS spa.
L’Azienda dichiara infine che nei processi suddetti verrà formalizzato l’impegno dei terzisti di impiegare manodopera alla quale vengano applicate le leggi e le norme contrattuali vigenti.

Lavoro a tempo parziale
Le Parti si danno reciprocamente atto che il lavoro part-time rappresenta uno dei principali strumenti di flessibilità nell'impiego della forza lavoro. In questo senso il part-time, oltre che far parte integrante degli assetti organizzativi definiti per dare puntuale risposta alla piena funzionalità degli impiantì, e ciò con particolare riferimento non soltanto al livello di efficienza di questi ultimi ma anche al livello di servizio atteso dal consumatore, rappresenta una forma di rapporto d’impiego che può rispondere anche a specifiche esigenze individuali e di occupazione.
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che questa condizione lavorativa non deve costituire per gli interessati ostacolo alla crescita individuale, con particolare riferimento allo sviluppo professionale e di carriera.
Per quanto attiene raccoglimento delle richieste di passaggio da part-time a full-time e viceversa, nell’ambito del Canale SM, verranno individuati specifici criteri di priorità a livello locale. Qualora entro tre mesi dalla stipula del presente CIA detti criteri non venissero concordati, nelle realtà territoriali interessate verrà considerata, ai fini della priorità di passaggio nell'ambito delle specifiche professionalità, la data di presentazione della richiesta scritta a livello di singolo SM o Sede o Deposito.
Oltre a quanto precede si intendono recepiti i contenuti e le previsioni di cui all’art. 41, Seconda Parte, del CCNL del 3/11/1994.
Qualora nel SM, Sede o Deposito non ci siano richieste e conseguenti adesioni di passaggio, si procederà a livello di piazza, sempre nell’ambito delle specifiche professionalità utilizzando i medesimi criteri.
Per la Divisione Ipermercati le Parti convengono di confermare, in materia di criteri di priorità di accoglimento delle richieste di passaggio da part-time a full-time e viceversa, quanto previsto dall’Accordo dell’ex Integrativo Euromercato spa del 1989.
[…]

Organizzazione del lavoro, professionalità ed orario di lavoro
Le Parti, nel riconfermare quanto già previsto in materia, si danno atto che l’O.d.L. deve essere finalizzata a favorire l’armonizzazione tra la crescita professionale e il miglioramento complessivo delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché a una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro, e al miglioramento della efficienza, della produttività Aziendale, dell'utilizzo degli impianti e del servizio alla clientela.
In questo quadro si conviene che tale materia sia oggetto di confronto e di intesa a livello decentrato (territorio o unità produttiva) tra le Parti competenti, dò anche in rapporto a quanto previsto nel capitolo relativo al diritto di informazione.
Secondo quanto previsto dai precedenti Accordi si riconferma che il confronto nella singola unità o nel territorio per definire il modello organizzativo ricomprende anche la verifica degli organici, la loro composizione e utilizzazione, gli orari commerciali e l’utilizzo degli impianti, i turni e i nastri orari, la distribuzione dell’orario di lavoro, l’ambi ente di lavoro, le ricadute sul lavoro conseguenti all’introduzione
di nuove tecnologie e dell’informatizzazione, realizzando infine il conseguente collegamento tra i modelli organizzativi ed una positiva evoluzione dell’impianto salario variabile/produttività.
Per il Canale SM in coerenza con quanto precede fermo restando quanto disciplinato in materia di professionalità nei reparti a servizio con l’AIA 30/9/85 e 29/5/89, l'Azienda intende altresì procedere alla sperimentazione ed alla successiva implementazione in altre realtà aziendali di quanto già oggetto dell’Accordo Nazionale del 25/11/94. Pertanto l’Azienda si confronterà con le competenti strutture sindacati territoriali al fine di raggiungere, qualora le parti convengano su tale sperimentazione e successiva implementazione, le necessarie intese.
Si conviene inoltre di estendere a tutte le realtà dei SM/Iperstore l’orario di lavoro a 38 ore settimanali. […]
Per tutte le restanti realtà si riconferma quanto previsto in materia dagli Accordi esistenti.

Azioni positive - Pari opportunità
Con riferimento all’art. 5 comma 1 del vigente CCNL relativo alla promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità, le Parti convengono di realizzare sull’argomento una Commissione Paritetica a livello nazionale cosi come già previsto dall’art 5 dell’AIA SGS 29/5/89 e dell’AIA Euromercato del 16/2/89. Detta Commissione, da istituirsi entro il 31/3/98, sarà composta da 12 rappresentanti di cui 6 nominati dalle OO.SS. e 6 dall’Azienda con i seguenti compiti:
1) Raccolta di dati e informazioni al fine di promuovere attività di ricerca atte a evidenziare eventuali ostacoli alla effettiva parità di opportunità per le lavoratrici e ad individuare le azioni positive per il superamento degli stessi.
2) Proposizione di progetti finalizzati allo sviluppo sia dell’occupazione che della professionalità delle donne, privilegiando, in rapporto alle reali esigenze Aziendali, processi formativi e/o di riqualificazione all’uopo istituiti, ciò al fine di conseguire una maggior presenza femminile nelle qualifiche più elevate ricorrendo anche a normative e possibili finanziamenti nazionali e comunitari in materia di azioni positive.
3) L’Azienda sì farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in Commissione, nonché dei permessi retribuiti per partecipare alle attività della stessa.

Tutela della dignità personale
Al fine di tutelare la dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori, l’Azienda continuerà a favorire la ricerca di un clima di lavoro indirizzata al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti censurabili di tipo fisico, verbale o scritto.
Pertanto in tema di tutela della dignità personale, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE n° 92/131 del 27/11/91 sulla tutela della dignità della persona nonché in riferimento al CCNL, l’Azienda nel confermare la propria e completa adesione ai principi di tutela sopra' richiamati, dichiara il proprio intendimento di attenersi alle indicazioni che verranno dettate dalla Commissione Paritetica designata a tale scopo dall’art. 4 del vigente CCNL.
Qualora si verifichino episodi che rientrino nella materia di cui al secondo comma del presente articolo, la persona interessata potrà denunciare tali episodi alla Direzione Centrale del Personale anche attraverso la propria Organizzazione Sindacale o la RSU/RSA. 
L’accertamento dei fatti avverrà nel pieno rispetto dei diritti di legge e contratto, garantendo la massima riservatezza.
Entro il 31/12/97 le Parti si impegnano a definire gli strumenti, le procedure, il regolamento di attuazione.

Mensa
Si conviene di estendere il servizio mensa con la necessaria gradualità ai SM e agli Ipermercati che al momento ne siano sprovvisti.
Nei SM il servizio mensa verrà realizzato attraverso la stipula di convenzioni con strutture di mensa aziendale o interaziendale o con strutture di ristorazione collettiva o con pasti trasportati da consumarsi in questo ultimo caso all’interno del punto di vendita nelle apposite sale ristoro.
Per quanto attiene gli Ipermercati il servizio mensa verrà realizzato attraverso la stipula di convenzioni con strutture di ristorazione collettiva presenti negli annessi Centri Commerciali.
[…]

Ambiente di lavoro e tutela della salute
Le Parti concordano che l'ambiente di lavoro e la tutela della salute dei dipendenti costituiscono parte integrante degli obiettivi di costante miglioramento della qualità del lavoro, da conseguire con interventi organizzativi e strutturali.
A tale scopo le Parti, utilizzando strumenti già previsti e/o attivando anche eventuali analisi e studi specifici, secondo criteri e modalità da concordare, avvalendosi anche di strutture pubbliche (U.S.S.L.), sono impegnate a intervenire preventivamente o, eventualmente, a rimuovere condizioni che oggettivamente determinano difformità dagli obiettivi qualitativi sopra richiamati.
In particolare, per quanto riguarda le tematiche applicative del Dlgs 626/94 le Parti convengono di incontrarsi entrati mese di dicembre 1997 per affrontare gli argomenti derivanti dagli artt. 18, 19 e 20.
Tale incontro sarà finalizzato in particolare alla definizione della materia relativa al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, fermi restando i criteri di orientamento definiti dal Dlgs 242/96.
Questo capitolo si correla strettamente a quanto previsto nel titolo: “Diritto di informazione" o “Organizzazione del Lavoro” e alle relative procedure di confronti previsti tra le Parti competenti.