Tipologia: AIA
Data firma: 5 giugno 1997
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Prénatal e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Prenatal
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Diritti di informazione e relazioni sindacali
Inquadramento del personale di vendita
Occupazione
Orario settimanale di lavoro
Retribuzione aziendale
Modalità utilizzo permessi individuali retribuiti
Permessi retribuiti per lutto familiare
  Part-time
Part-time a tempo indeterminato
Premio di partecipazione
Tickets
Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali
Decorrenza e durata
Allegato

Accordo integrativo aziendale

Il 5 giugno 1997 in Roma, tra la Prénatal spa […] e la Filcams-Cgil Nazionale […], la Fisascat-Cisl Nazionale […], la Uiltucs-Uil Nazionale […], presenti le strutture territoriali, il Coordinamento Nazionale dei dipendenti Prénatal, si è stipulato 3 presente Accordo Integrativo Aziendale.

Diritti di informazione e relazioni sindacali
A) Premessa
La struttura della rete di vendita di Prénatal continua ad essere caratterizzata dalla presenza su tutto il territorio nazionale di piccole unità di vendita omogenee tra loro.
Questa peculiarità rende indispensabile continuare la positiva esperienza della Commissione Nazionale riconfermando per la stessa natura e competenze.
Peraltro le parti concordano sulla opportunità di proseguire la prassi di confronto anche a livello locale recependo ed adattando alla realtà Prénatal l'accordo tra Confcommercio ed OO.SS. del Luglio 1994 relativo alla costituzione delle RSU.
Le parti si incontreranno quindi entro 6 mesi per definire sedi numero e articolazione delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie.
La costituzione delle RSU non comporterà incremento del numero di ore di permessi retribuiti già previsto per le RSA e per il funzionamento del Coordinamento Nazionale.
B) Commissione Nazionale
La Commissione Nazionale costituita tra l'Azienda e le OO.SS. è uno strumento di analisi delle tematiche che saranno concordemente identificate come quelle di più ampio significato come i programmi di Formazione e aggiornamento professionale e/o che presentino particolare potenziale innovativo con particolare riguardo al confronto da realizzarsi relativamente ai processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica che vadano ad intervenire sul fattore lavoro nel suo complesso.
In particolare atterrà alla predetta Commissione il confronto preventivo sulle innovazioni relative all’organizzazione del lavoro nonché la verifica degli effetti prodotti di detta riorganizzazione in termini di accrescimento e miglioramento della produttività.
Nel corso degli incontri l’azienda fornirà informazioni circa:
a) l’andamento economico dell’azienda, i programmi di sviluppo, le politiche commerciali, le innovazioni tecnologiche e su eventuali riorganizzazioni delle formule commerciali.
b) il numero dei giovani assunti con Contratto di Formazione e Lavoro nel periodo interessato e il numero delle conferme al termine del periodo di formazione.
c) il numero delle persone con Contratto di Formazione e Lavoro non confermate al termine del 18° mese.
d) il numero e la localizzazione dei part-time a tempo indeterminato al fine di permettere un confronto sull’impatto organizzativo degli stessi.
L’Azienda fornirà inoltre, in occasione degli incontri della Commissione Nazionale delle Schede Informative contenenti:
•• L’elenco dei negozi Prénatal (diviso tra diretti e indiretti)
• Il fatturato lordo della Catena Prénatal diviso per Aree Nielsen
• L’incremento di fatturato netto a parità di negozi utile al fine della determinazione del premio di partecipazione
• L’elenco dei dipendenti suddiviso tra Sede, Madone e Rete vendita (per regione) e per livello di inquadramento.
Tale elenco conterrà una ulteriore suddivisione tra personale full-time, part-time, (tempo determinato e indeterminato), Contratti di Formazione e Lavoro e contratti a tempo determinato.
• L’elenco dei dipendenti suddiviso per livello di inquadramento tra uomini e donne
• Elenco contenente numero delle richieste di part-time a tempo determinato e il numero delle trasformazioni.
L’azienda fornirà annualmente nel corso degli incontri della Commissione Nazionale, copia del Bilancio Aziendale.
La Commissione Nazionale si riunirà laddove una delle due parti ne ravvisi l’opportunità, ed in ogni caso semestralmente entro il 30 Novembre ed entro il 31 Maggio di ogni anno.
Sarà compito della Commissione Nazionale la stesura di un Testo Unico riepilogativo degli accordi aziendali nazionali esistenti.
C) Relazioni sindacali locali
Come nella prassi aziendale le relazioni sindacali a livello locale tra Azienda, RSA e OO.SS. Territoriali si svilupperanno su materie a carattere locale che non richiedono soluzioni omogenee a livello nazionale.
In particolare il confronto verterà su:
* Andamento dei CFL,
* Evoluzione delle professionalità
* Conseguenze sui lavoratori di peculiarità locali relative all’organizzazione del lavoro e alla gestione decorano.
* Problematiche relative alla sicurezza sul lavoro
* Informativa circa la situazione occupazionale quali-quantitativa
* I part-time a tempo determinato e indeterminato con analisi della sperimentazione in corso
* Esame a richiesta delle cause che hanno/determinato la mobilità su piazza.

Orario settimanale di lavoro
A) Fermo restando che l’orario di apertura al pubblico dei singoli negozi continuerà ad essere determinato dalle differenti esigenze commerciali, l’orario settimanale di prestazione individuale resta come per il passato stabilito in:
10 settimane a 34 ore
42 settimane a 38 ore
Le novità organizzative intervenute successivamente all’accordo del 19 Febbraio 1988 rendono opportuna una diversa distribuzione nell'anno delle settimane a 34 ore.
[…]
B) Le parti nel ribadire che l’orario di lavoro deve permettere il più possibile al personale di fruire in aggiunta alla mezza giornata di chiusura del negozio, di una ulteriore mezza giornata di riposo (così come affermato nell’accordo del 19 Febbraio 1988), convengono sulla necessità, limitatamente al periodo estivo (1 Luglio - 31 Agosto) di ridurre il numero di ore di apertura al pubblico dei negozi facendo coincidere l’apertura nella maggior parte dei negozi con l’orario individuale di lavoro.
Tale soluzione, che le parti ribadiscono limitata al periodo estivo consente tuttavia una migliore programmazione delle ferie e la possibilità per il personale di poter usufruire di un maggior numero di giorni di ferie in tale periodo.
Resta inteso che come per il passato, le ferie nelle settimane a 34 ore potranno essere concesse solo con il consenso del lavoratore.
A fronte dell’esistenza di oggettive peculiarità e problematiche locali, l’azienda si incontrerà con le Rappresentanze locali laddove previste (insieme alle OO.SS. Territoriali) per individuare modalità attuative di quanto sopra compatibili con la realtà locale.
Nota a verbale
Per i negozi di Roma e Milano tale soluzione verrà applicata nel rispetto degli accordi già raggiunti in sede locale.
Per i negozi della Sicilia, Calabria, Puglia e Campania per periodo estivo si intende il periodo 15 Giugno - 15 Settembre.

Part-time
La struttura organizzativa della rete di vendita della Prénatal, l’ampio coinvolgimento ed il livello di specializzazione e di aggiornamento continuo richiesto al personale della rete rendono non agevole l'applicazione dell’istituto del part-time.
Tuttavia al fine di favorire il reinserimento nel lavoro delle dipendenti nel periodo successivo alle aspettative per maternità, si conviene il mantenimento di una forma di part-time a tempo determinato alle seguenti condizioni:
• Le commesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno presentare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time per un periodo determinato di 12 oppure 18 mesi, nel periodo intercorrente tra il compimento del 1° anno e quello del 3° anno di vita del bambino.
• Tale richiesta dovrà essere presentata all’azienda con 3 mesi di anticipo dalla data di inizio della trasformazione richiesta.
• L’azienda formulerà al dipendente una proposta di part-time orizzontale o verticale su base settimanale compatibile con le esigenze tecnico organizzative.
• in caso di accordo tra azienda e dipendente, avverrà la trasformazione del rapporto a part-time.
• L’orario di lavoro per tali part-time sarà pari al 50% di quello previsto per il full-time.
• Il numero di tali part-time non potrà superare il 6% dell’organico della rete di vendita
• In ogni negozio il numero di tali part-time non potrà essere superiore a 1. Nelle città con più negozi il numero complessivo di tali part-time non potrà superare il numero complessivo dei negozi di tale città, potendosi avere in tal caso anche più di uno di questi part-time per negozio, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
• In relazione a quanto sopra previsto, l’azienda utilizzerà la legge 28 Febbraio 1987 n° 56 avendo così la possibilità di assumere contratti part- time a tempo determinato di durata variabile fino a un massimo di 18 mesi.
• L’Azienda potrà fere altresì ricorso alle leggi 223/91 e 407/91 e alle disposizioni vigenti in materia per le assunzioni di personale a termine,
• In caso di presentazione di più domande di trasformazione nell’ambito dello stesso negozio verrà data priorità in ordine cronologico di presentazione della richiesta.
[…]
• I dati relativi a tali part-time verranno esaminati in sede di Commissione Tecnica Nazionale.