Categoria: 1997
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Tipologia: Accordo sindacale provinciale Informazioni e formazione in materia di Sicurezza
Data firma: 8 aprile 1997
Validità: dal 08.04.1997
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, Turismo, Treviso
Fonte: ebicom.it

Sommario:

  Premessa
1) Vigenza e clausola di validità
2) Informazione e formazione dei lavoratori
  3) Modalità di informazione e formazione
4) Sfera di applicazione
Allegato

Accordo sindacale provinciale Informazioni e formazione in materia di Sicurezza per i dipendenti da imprese del Terziario e del Turismo

Addì 8 aprile 1997 presso la sede dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso tra L’Unione Commercio Turismo Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo rappresentate dai rispettivi Segretari Provinciali: […] Filcams - Cgil, […] Fisascat - Cisl, […] Uiltucs - Uil

Premesso
che il D.Lgs. 626/94 coordinato con il D.Lgs. 242/96 stabiliscono l’obbligo del datore di lavoro ad impartire ai lavoratori adeguata informazione e formazione in materia; che con D.M. 16/01/97 pubblicato in G.U. del 3/2/97 sono stati individuati i contenuti della formazione dei lavoratori;
Considerato che le parti convengono sulla necessità di determinare una regolamentazione delle modalità di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al fine di consentire sia il raggiungimento degli obiettivi legislativi, sia una univocità di comportamenti per tutte le aziende dei settori economici rappresentati nel presente accordo.
Per quanto premesso e considerato le parti concordano e sottoscrivono il seguente Accordo Sindacale Territoriale

1) Vigenza e clausola di validità
Il presente Accordo entra in vigore alla data odierna e la sua vigenza cesserà qualora fossero emanate specifiche regolamentazioni legislative in materia o qualora i contenuti del presente accordo fossero interamente assorbiti da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.

2) Informazione e formazione dei lavoratori
Le aziende dovranno informare e formare i propri lavoratori in merito ai principali contenuti del D.Lgs 626/94 integrato dal D.Lgs. 242/96 ed in particolare:
- i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. L’informazione e la formazione dovranno essere impartite anche in occasione di:
- nuove assunzioni relativamente al caso di prima occupazione del lavoratore;
- qualora, nel rispetto dello spirito della legge, si verifichino modifiche mansionali e/o gestionali di rilevante e significativa portata.

3) Modalità di informazione e formazione
L’informazione e la formazione che deve essere impartita ai lavoratori dipendenti per l’acquisizione dei contenuti di cui al precedente punto 2):
- è a carico dell’azienda e i lavoratori sono obbligati alla partecipazione;
- dovrà svolgersi durante l’orario contrattuale di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- dovrà comportare un programma formativo di quattro ore.
L’informazione e la formazione dei lavoratori potrà essere realizzata con la frequenza obbligatoria di specifici corsi che saranno organizzati dall’Ente Bilaterale della Provincia di Treviso tramite anche strutture, istituti specializzati comunque coordinati dall’Ente:
ai lavoratori che hanno frequentato il corso verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione, lo stesso attestato sarà conservato in azienda a cura del datore di lavoro e dovrà essere restituito al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
A favore delle aziende che hanno sostenuto l’onere per la frequenza dei lavoratori ai corsi gestiti dall’Ente Bilaterale della Provincia di Treviso lo stesso stabilirà l'erogazione di contributi la cui misura sarà determinata in relazione ai costi e al servizio reso e compatibilmente alle disponibilità economiche e patrimoniali dell’organismo paritetico.

4) Sfera di applicazione
Il presente Accordo è applicabile alle aziende dei settori del Terziario, distribuzione e servizi, nonché del Turismo della Provincia di Treviso.
Specificatamente a quanto previsto al precedente punto 3), 2° comma, l’accordo è applicabile unicamente alle aziende associate alla Confcommercio della Provincia di Treviso e che risultino comunque in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale nei termini previsti dalla Contrattazione Nazionale e da eventuali Accordi Territoriali.

Allegato all’accordo sindacale provinciale informazione e formazione in materia di sicurezza per i dipendenti di imprese del Terziario e del Turismo dell’8 aprile 1997

Struttura del corso di informazione e formazione
A) - D.LGS. 626/94 e 242/96:
Introduzione: Responsabilizzazione del Datore di Lavoro e del Lavoratore
B) - Rischi riferiti al posto di lavoro
Doveri del lavoratore:

- Avere cura della propria sicurezza e per quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservanza delle disposizioni art. 5 2° comma
- Accettare le designazioni per l’organizzazione della sicurezza art. 12 3° comma
- Obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento per l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza art. 39 e 44
- Attuare tutte le misure necessarie previste per gli eventuali casi di emergenza art. 67 2° comma art. 84 3° comma
Diritti del lavoratore:
- Informazione sul servizio di prevenzione e protezione organizzato in azienda, sulle disposizioni generali e di casi di emergenza art. 8, 12 e 14
- Informazione sulle attrezzature e dell’eventuale personale addetto per gli interventi di pronto soccorso art. 15 3° e 4° comma
- Informazione e formazione sulle modalità di movimentazione più corretta di merci e carichi pesanti art. 49
- Informazione e formazione sulle modalità dell’uso di specifiche misure di protezione applicabili al posto di lavoro art. 56
- Dispongano di: servizi igienici, indumenti protettivi ed eventuali necessari relativi spogliatoi, nonché le dovute informazioni igienico sanitarie del caso art. 65 e 66
- Sorveglianza sanitaria e osservanza delle misure necessarie per accertamenti sanitari e relative norme di prevenzione e protezione art. 69 e 70
C) La comunicazione interpersonale
- Cenni sulla tecnica di comunicazione interpersonale:
- La capacità di comunicare con gli altri e il vantaggio individuale dal vantaggio collettivo,
- L’informazione come risorsa ed il ruolo partecipativo.