Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 16 dicembre 1997
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Auchan, Ccpn e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, GDO, Auchan
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1. Relazioni sindacali
2. Diritto di informazione
3. Organizzazione del lavoro
4. Mercato del lavoro
5. Commissione Paritetica Nazionale
6. Procedura relazioni sindacali nelle unità di vendita
7. Azioni positive per le pari opportunità
  8. Libretti sanitari
9. Festività
10. Tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici sui luoghi di lavoro
11. Campo di applicazione
12. Validità e durata
Premio di progresso
Allegato

Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale 16/12/1997

Oggi 16/12/1997 in Milano tra, Auchan Ipermercati spa, Ccpn srl […] e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil […], con la partecipazione di una delegazione delle RSU delle Società, si è stipulata la presente ipotesi di accordo da applicare a ciascuna delle due Società sopraindicate.

1. Relazioni sindacali
Le parti convengono sulla validità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le reciproche autonomie e responsabilità, si fondi sul riconoscimento pieno del ruolo di ciascuna parte a tutti i livelli, proprio allo scopo di creare condizioni di utile e costruttivo confronto finalizzato alla soluzione dei problemi ed alla prevenzione degli eventuali conflitti.
In tale ottica le parti riconoscono al diritto di informazione – con particolare riguardo alla sede del confronto decentrato, vista la peculiare impostazione organizzativa dell’Azienda – il ruolo di strumento preventivo e condizione indispensabile ad una corretta implementazione del sistema di relazioni sindacali.
Coerentemente con quanto sopra si conviene inoltre circa il carattere preventivo dell’informazione tra le parti ai vari livelli, per le materie di seguito previste, e sulla sua finalizzazione al confronto ed alla definizione di intese negli ambiti previsti dal CCNL.

2. Diritto di informazione
a) Livello Nazionale
Competono a questo livello l’informazione ed il confronto sui seguenti aspetti:
Andamento economico dell’Azienda e Bilancio Aziendale
Strategie generali
Sviluppo e investimenti
Processi di riorganizzazione e ristrutturazione
Occupazione e sue dinamiche quali-quantitative
Innovazioni tecnologiche
Piani di formazione, addestramento e aggiornamento professionale
Appalti e Terziarizzazione
Azioni positive
Prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Andamento del Premio di Progresso
Pertanto, in virtù di quanto sopra le parti svolgeranno un incontro annuale (di norma nel mese di giugno, salvo che le parti non ravvisino esigenze straordinarie) da tenersi tra la Direzione Risorse Umane dell’Azienda, Segreterie nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs e Coordinamento nazionale.
b) Livello di Unità di Vendita
Competono a questo livello l’informazione e il confronto sui seguenti aspetti:
Andamento dell’attività commerciale
Organizzazione del lavoro
Organici e loro composizione quali-quantitativa
Occupazione Part-time, lavoro supplementare e straordinario
Programmazione dell’attività lavorativa
Azioni positive
Programmi di formazione e addestramento
Ambiente di lavoro e tutela della salute
Effetti salariali e andamento dei parametri del Premio di Progresso
Pertanto, in virtù di quanto sopra, le parti svolgeranno incontri trimestrali – di norma nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre – da tenersi tra il Responsabile Risorse Umane dell’Iper, Segreterie territoriali Filcams, Fisascat e Uiltucs e le RSU.
Inoltre, in occasione dell’apertura di nuovi insediamenti produttivi, si terrà un confronto preventivo a livello territoriale avente ad oggetto gli argomenti previsti nel diritto di informazione, nell’ambito dell’iniziativa specifica.

3. Organizzazione del lavoro
Le parti, al fine di raggiungere congiuntamente il miglior servizio al Cliente, concordano sulla validità degli intendimenti, cui deve riferirsi il confronto in materia di organizzazione del lavoro, tesi ad un più razionale utilizzo delle strutture, ad un miglioramento dei livelli di efficienza e produttività, ad una ottimizzazione dei ritmi e carichi di lavoro e, infine, ad una miglior crescita individuale e collettiva dei livelli di professionalità.
Al fine di realizzare quanto sopra, le parti si confronteranno a livello di unità produttiva per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sulle diverse variabili che ad essa concorrono (orario di lavoro, part-time, tempi determinati, forme di flessibilità, etc.).
Le parti si danno atto altresì che le intese definite sull’ organizzazione del lavoro richiedono verifiche periodiche sulla loro gestione e applicazione ma che, comunque, siano coerenti ed omogenee con il quadro di riferimento delle relazioni sindacali e le relative procedure e meccanismi previsti dal presente accordo.

4. Mercato del lavoro
Premesso che le parti concordano sulla opportunità di ricorrere a tutte le forme di assunzione previste dalla legislazione vigente, l’Azienda si impegna a non operare discriminazioni tra le varie forme,
In particolare, si conviene sull’opportunità di favorire l’ occupazione e la qualificazione professionale dei giovani attraverso il ricorso alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro e/o contratto di apprendistato; di offrire opportunità di occupazione alle categorie più deboli presenti sul mercato del lavoro: lavoratori extracomunitari, lavoratori ultratrentaduenni, lavoratori disoccupati o in lista di mobilità, nel rispetto delle normative di legge, e di favorire l’ occupazione e la qualificazione professionale femminile.
a) Tempi determinati
Le parti convengono sull’opportunità di contenere il ricorso alle assunzioni a tempo determinato.
Peraltro, ferme restando le previsioni di Legge e di Contratto, per fronteggiare incrementi di attività dipendenti da eventi straordinari nonché per completare gli organici aggiuntivi necessari in talune circostanze (presidio in occasione di periodi feriali, riorganizzazioni aziendali, iniziative promozionali, deroghe alle chiusure settimanali, esigenze legate alla stagionalità ed all’attività natalizia e festiva) l’Azienda, attraverso il confronto preventivo con le RSU potrà realizzare intese, in superamento dei limiti di contratto, finalizzate alla migliore corrispondenza di tali assunzioni con le predette esigenze.
b) Part-time
Le parti concordano sul fatto che la prestazione a tempo parziale, consentendo una maggior flessibilità del lavoro in rapporto ai flussi di attività nonché una più adeguata risposta alle esigenze individuali dei lavoratori, costituisce parte caratterizzante dell’organizzazione del lavoro adottata dall’azienda al fine di poter esprimere, sul piano sia dell’efficienza che del servizio, la migliore risposta possibile alle attese del Cliente.
Di conseguenza, le parti concordano che potranno essere attivate assunzioni che prevedano un orario di lavoro annuale la cui distribuzione sia da articolare secondo un calendario predeterminato per periodi precisi ovvero modifiche di orario, con gli stessi criteri, di lavoratori a tempo parziale già in forza.
Di norma, i periodi di lavoro di maggiore intensità saranno i seguenti:
• periodo natalizio
• periodo pasquale
• periodo estivo (giugno-settembre)
• manifestazioni ricorrenti e programmabili.
Le parti convengono peraltro di ammettere il ricorso a prestazioni supplementari per i lavoratori a part-time nella misura di almeno 72 ore annue, ulteriori rispetto a quanto previsto in materia dall’art. 53 CCNL, nonché a variazioni temporanee dell’orario contrattuale – purché vi sia assenso del lavoratore – con riferimento a specifiche ulteriori esigenze organizzative quali ristrutturazioni aziendali, iniziative promozionali, deroghe alle chiusure settimanali, esigenze legate alla stagionalità ed all’attività natalizia e festiva.
Nel corso degli incontri previsti a livello di Unità di vendita, le parti effettueranno un monitoraggio dell’utilizzo del lavoro supplementare al fine di consentire, attraverso il confronto e l’esame dell’organizzazione aziendale in sede di Unità di Vendita, di giungere al consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare effettivamente prestate.
Le parti concordano infine che, a parità di effettiva qualificazione professionale e di mansioni – e sempre nel rispetto della valutazione professionale e di eventuali esigenze tecnico-organizzative - possano essere adottati i seguenti criteri di priorità:
• gli assunti con contratto a termine avranno precedenza nelle assunzioni dei part-time;
• appartenenza al settore o servizio
• data della domanda
• anzianità di servizio.

5. Commissione Paritetica Nazionale
Viene istituita una Commissione Paritetica Nazionale che avrà il compito di raccogliere, esaminare e approfondire tutti gli elementi che consentano successivamente alle parti, previo apposito confronto, di meglio qualificare e determinare l’inquadramento di quelle figure professionali non riconducibili alla classificazione prevista dal CCNL.
Tale Commissione sarà costituita da 3 esponenti designati dalle OO.SS. e da 3 esponenti aziendali e si riunirà con cadenza annuale salvo che entrambe le parti non ravvisino un’esigenza straordinaria.

7. Azioni positive per le pari opportunità
L’Azienda, nella gestione delle risorse umane, si impegna ad attuare tutte le misure atte a garantire un trattamento di pari opportunità sostanziali tra lavoratori e lavoratrici.
A tal fina viene costituita una Commissione paritetica formata da 6 componenti di cui 3 designati dall’Azienda e 3 designati dalle OO.SS. nazionali.
Tale Commissione avrà il compito di:
• promuovere iniziative in armonia con quanto previsto dall’art. 1 della Legge 125/91;
• analizzare i dati forniti dall’Azienda a norma dell’art. 9 della Legge 125/91, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono direttamente o indirettamente la realizzazione di pari opportunità;
• realizzare, entro il 30 giugno 1998, il Codice di condotta in materia di Tutela della Dignità dei Lavoratori e delle Lavoratrici sui luoghi di lavoro.
Ad ogni componente della Commissione non appartenente alle rappresentanze sindacali verranno concesse 10 ore all’anno di permessi retribuiti per l’espletamento delle relative funzioni.

9. Festività
L’orientamento sempre più diffuso delle Amministrazioni locali, teso ad autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nelle giornate festive e domenicali, richiede – oltre ad un impegno organizzativo mediante l’adozione di soluzioni programmate e concordate – l’attenzione delle parti anche nel singolo punto vendita al fine di garantire un adeguato presidio ed un’idonea pianificazione di tutti gli orari per meglio cogliere le possibilità offerte dalle suddette deroghe.
Alla luce di quanto esposto, l’Azienda riconoscerà a tutto il personale impegnato nelle giornate di apertura di domenica nel periodo di fine anno (mese di dicembre fino al 6 gennaio compreso), il seguente trattamento economico:
[…]
3. riconoscimento di un riposo compensativo retribuito secondo i criteri previsti dal CCNL da fruirsi nell’ambito della settimana successiva.
Le parti si danno atto espressamente che restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già in atto nel singolo punto vendita alla stipula del presente accordo.
Tali trattamenti assorbono e sostituiscono ogni maggiorazione e trattamento anche indennitario previsto dalle norme contrattuali per detti tipi di prestazione.

10. Tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici sui luoghi di lavoro
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 29.5.90, le parti concordano di attuare tutte le iniziative utili al fine di scoraggiare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.
In particolare, per molestie sessuali si intendono atteggiamenti a connotazione sessuale indesiderati per chi li riceve ovvero comportamenti fisici, verbali o gestuali con riferimento al sesso che offendano la dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro. Le parti concordano nel ritenere un’aggravante la differenza di livello gerarchico in azienda.
Qualora si verifichino episodi che rientrino in quanto espresso nei commi precedenti, gli accertamenti dei fatti verranno effettuati garantendo la massima riservatezza e discrezione e le relative sanzioni saranno oggetto di informativa alle RSU.

11. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle sottoindicate Società per le attuali e future realtà operative (con esclusione della Società Rio spa che ha allo stato un suo Accordo Integrativo Aziendale):
Auchan Ipermercati spa
Ccpn srl