Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2018, n. 4621 - Caduta delle grate di chiusura delle botole: non è un evento eccezionale solo perchè mai successo prima. La designazione di un RSPP non costituisce delega di funzioni


 

..."Nel caso di specie, mancavano le condizioni per prosciogliere l’imputato dal reato contestato, come spiegato dalla Corte di appello in virtù del rinvio alla sentenza di primo grado da cui risulta 1) che le dimensioni della grata e della botola, la loro ubicazione sopra la posizione lavorativa, il difetto di prescrizioni o accorgimenti sulle modalità di appoggio della grata non consentono, in considerazione della sola mancata precedente verificazione, di qualificare l’evento come eccezionale ed imprevedibile; 2) che manca una delega, da parte dell’imputato, della sua posizione di garanzia, avendo G., quale responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione, solo una funzione di ausilio del datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (così Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud., dep. 16/12/2013, rv. 258125, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti; Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 ud., dep. 19/05/2017, rv. 270286, la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)."


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 15/12/2017

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa all'udienza del 21 febbraio 2017, depositata nel termine di cui all'art. 544, terzo comma, cod.proc.pen., in data 3 marzo 2017, il cui estratto è stato notificato all'imputato contumace in data 7 giugno 2017, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.M. per intervenuta prescrizione in ordine al reato ex art. 590, commi primo, secondo, terzo e quinto, cod.pen. (per non aver provveduto, in qualità di legale rappresentante della Cantina Sociale Santa Maria La Palma Società Cooperativa, in violazione dell'art. 4 dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n.626 del 1994, alla sistemazione dei luoghi di lavoro in modo da evitare la caduta delle grate di chiusura delle botole poste al primo piano, così cagionando lesioni guarite in 45 giorni a L.C., colpito dalla caduta di una grata il 28 agosto 2007).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, in data 4 luglio 2017 S.M. .
2. Con il primo motivo si è dedotta la mancanza ed insufficienza della motivazione in ordine alla mancata assoluzione nel merito in luogo della declaratoria di prescrizione riguardo alla tematiche prospettate 1) dell'eccezionalità dell'evento, confermata dalla circostanza che in 48 anni nessun ente pubblico ha segnalato il potenziale pericolo, escluso dal perimetro superiore della grata, più ampio rispetto all'alloggiamento ad incastro; 2) dalla mancata assunzione della posizione di garanzia da parte dell'imputato, essendo la cantina dotata di altre figure deputate alla gestione del rischio.

 

Diritto

 


Il ricorso va disatteso e, di conseguenza, rigettato.
Invero, sussiste l’interesse ex art. 568 cod. proc. pen. dell’imputato ad impugnare una sentenza che non lo assolve con la formula più favorevole (v. Sez. 5 n. 24300 del 19/03/2015 ud., dep. 05/06/2015, rv. 263907), in quanto dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione - può derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame: ciò rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Infatti, stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Cass., n. 7671 del 05/12/2000; Cass., n. 8450 del 17/6/1998; Cass., n 624 del 14/2/1997; Cass., n. 6989 del 30/3/1995). In definitiva, l’imputato può conseguire, dalla sentenza assolutoria con formula più favorevole, conseguenze più vantaggiose in altri settori dell’ordinamento ed in ciò va ravvisato il suo interesse ad impugnare.
Tuttavia, l'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. predilige il proscioglimento nel merito solo allorché, pur ricorrendo la causa di estinzione del reato, risulti "evidente" l'innocenza dell'imputato. L'interesse di quest'ultimo ad essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va bilanciato, infatti, con l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia per rendere più agevole l'ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale. La giurisprudenza assolutamente prevalente esclude, per conseguenza, l'applicabilità della regola di cui all'art. 530, secondo comma, cod.proc.pen. in presenza di una causa estintiva di reato. In tale situazione vale la prescrizione di cui all'art. 129, in base alla quale, in presenza di causa estintiva del reato, l'indizio della prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene
equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli. Tanto perché l'art. 129 cit. vuole che la prova dell'innocenza sia "evidente", sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento (Cass., n. 48461 del 2013; C., Sez. I, 22.2.2011, Sez. III, 24.4.2002, Rv 221618). Recentemente è stato poi argomentato che la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni altra dimostrazione, la quale finirebbe per concretizzarsi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (C, Sez. II, 19.2.2008, Palladini, in Mass. Uff., 239552; nello stesso senso C., Sez. VI, 26.3-7.6.2007, Bastoni, in Mass. Uff., 236698; C., Sez. IV, 8.11.2006-25.1.2007, Dumitrescu e altro, in Mass. Uff., 236095). Non è inutile rimarcare che questa prospettiva è stata fatta propria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, a fronte del perdurante contrasto riscontrato nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che, all'esito del giudizio dibattimentale, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, debba comunque prevalere l'immediata declaratoria di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito ex art. 530, secondo comma, cod.proc.pen., «posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, secondo comma, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito». Ed è stato precisato, a tal riguardo, che, nonostante l'accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, la formula del proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva soltanto in due ipotesi: a) nel caso previsto dall' art. 578, ossia qualora il giudice di appello - pur essendo intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile; b) nel caso in cui il giudice di appello - nonostante il sopravvenire di una causa estintiva - ritenga infondato nel merito l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado resa ai sensi dell'art. 530, 2° co. ( C., S.U., 28.5.2009, Tettamanti).
Trattasi di prospettiva presente, del resto, già in epoca di poco successiva all'entrata in vigore del nuovo codice, nella giurisprudenza costituzionale, la quale aveva rilevato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato, pur presente nell'ordinamento, è razionalmente contemperato, anche ai fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto "evidente" dalle risultanze probatorie che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (C. Cost. 26.6.1991, n. 300).
Va pertanto ribadito che, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 non può venire in considerazione come violazione di legge, né l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (C., Sez. V, 24.6.1996, Battaglia; C., Sez. VI, 9.2.1995, Cardillo).
A ciò va aggiunto che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., secondo comma, comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Rv. 217255).
Nel caso di specie, mancavano le condizioni per prosciogliere l’imputato dal reato contestato, come spiegato dalla Corte di appello in virtù del rinvio alla sentenza di primo grado da cui risulta 1) che le dimensioni della grata e della botola, la loro ubicazione sopra la posizione lavorativa, il difetto di prescrizioni o accorgimenti sulle modalità di appoggio della grata non consentono, in considerazione della sola mancata precedente verificazione, di qualificare l’evento come eccezionale ed imprevedibile; 2) che manca una delega, da parte dell’imputato, della sua posizione di garanzia, avendo G., quale responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione, solo una funzione di ausilio del datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (così Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud., dep. 16/12/2013, rv. 258125, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti; Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 ud., dep. 19/05/2017, rv. 270286, la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - non ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2000,00 in favore della cassa delle ammende;
Così deciso 15 dicembre 2017.