Tipologia: CIA
Data firma: 30 ottobre 1998
Validità: 01.11.1998 - 28.02.2001
Parti: Billa/Unione Industriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, GDO, Billa
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Informazioni e sistema di relazioni sindacali
Art. 3 Apprendistato e contratti di formazione lavoro
Art. 4 Part time
Art. 5 Contratti a tempo determinato
Art. 6 Missioni
Art. 7 Permessi aspettative
Art. 8 Ferie
Art. 9 Deroghe al lavoro domenicale
  Art. 10 Orario di lavoro e flessibilità
Art. 11 Mobilità interna
Art. 12 Rinnovo libretti sanitari
Art. 13 Santo patrono
Art. 14 Straordinario
Art. 15 Clausola di salvaguardia
Art. 16 Diritti sindacali
Art. 17 Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 18 Premi supermercati

Accordo Integrativo Aziendale Billa Italia srl - Billa A.G. Sede Secondaria in Italia

Il giorno 30 ottobre 1998 presso l’Unione Industriali di Treviso si sono incontrati: Billa Italia srl e Billa A.G. Sede Secondaria in Italia […], assistito […] dall’Unione Industriali di Treviso […] e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], le RSU (delegazione trattante), per la stipula del seguente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente contratto entra in vigore l’1.11.98 e scade il 28.2.2001.
Si applica al personale dipendente di Billa A.G. Sede secondaria in Italia e Billa Italia srl, con esclusione del personale iscritto a libro matricola presso il Centro distributivo di Carmignano di Brenta, per il quale è in vigore uno specifico contratto integrativo.
Il presente contratto costituisce condizione di miglior favore ed è globalmente migliorativo rispetto ai precedenti accordi aziendali che pertanto si intendono tutti assorbiti dal presente accordo che li sostituisce in ogni loro parte (con l’unica eccezione del contratto vigente per il Ce.Di. di Carmignano di Brenta).

Art. 2 Informazioni e sistema di relazioni sindacali
Le informazioni e l’eventuale trattazione delle stesse avranno carattere preventivo salvo il limite posto dalle esigenze di riservatezza connesse ad attività precontrattuali di carattere commerciale.
L’eventuale confronto sui problemi posti avrà comunque carattere di massima riservatezza e sarà attuato con spirito costruttivo nella ricerca di soluzioni idonee per ambo le parti.
Informazioni a livello regionale: annualmente, di norma entro il primo quadrimestre o quando una delle parti ravvisi l’opportunità, l’Azienda provvederà ad informare le OO.SS. sui seguenti argomenti:
• andamento occupazionale e riflessi di eventuali processi di riorganizzazione;
• programmi che comportino processi di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale;
• interventi di formazione del personale;
• utilizzo della flessibilità;
• esame del rapporto di cui all’art. 9 L. 125/91;
• piani di sviluppo ed eventuali aggiornamenti della politica commerciale
Informazioni a livello di filiale:
mensilmente l’azienda informerà le RSU e periodicamente, qualora richiesto, il sindacato provinciale, sull’andamento del relativo Punto di vendita con particolare riguardo agli indicatori aziendali presi a riferimento per l’erogazione del premio per obiettivi.
Si informeranno le RSU al verificarsi di eventi che investono l’assetto della filiale e che concernono:
· l’organizzazione del lavoro; ovvero il programma annuale di flessibilità, il ricorso allo straordinario o al lavoro supplementare per i lavoratori part time, l’orario di lavoro, il programma annuale delle ferie, organici.
· progetti di riorganizzazione e ristrutturazione del Punto di vendita.
· Variazioni al programma annuale di flessibilità.
· Variazioni al programma annuale ferie.
Il sistema di relazioni sindacali deve essere improntato sui principi di correttezza e buona fede. A questo fine, ogniqualvolta a livello territoriale (singola filiale o bacino) si manifestino divergenze significative sulla interpretazione della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, si dovrà coinvolgere la Commissione tecnica.
La Commissione tecnica ha lo scopo di comporre preventivamente eventuali controversie, sulla applicazione della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro e si esprime solo all’unanimità. Ne fanno parte: i rappresentanti delle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto integrativo aziendale, il responsabile del Personale dell’azienda, il rappresentante dell’Organizzazione dei datori di lavoro alla quale l’azienda aderisce, per un totale di nr. 5 componenti.
Relazioni sindacali a livello regionale:
al livello regionale è assegnata la competenza di carattere generale nonché quanto attiene alla contrattazione aziendale e le informazioni di rilevanza generale.
Relazioni sindacali a livello provinciale:
il livello provinciale avrà come soggetti riconosciuti Filcams Fisascat Uiltucs provinciali unitamente alle RSU; tale livello non costituisce un ulteriore livello di contrattazione, bensì ha la competenza sul confronto circa l’applicazione concreta degli istituti già disciplinati dal CIA Billa e quant’altro di rilevante a livello di singola filiale o di bacino provinciale.

Art. 3 Apprendistato e contratti di formazione lavoro
Negli incontri di cui all’art. 2 comma 3), l’azienda fornirà preventivamente informazioni ai sindacati provinciali e regionali sul prevedibile fabbisogno di personale che sarà assunto attraverso l’utilizzo del CFL o dell’apprendistato.
L’azienda, per i dipendenti assunti attraverso contratti di formazione - lavoro o di apprendistato, procederà a periodiche verifiche sui risultati formativi raggiunti (per i c.f.l. è prevista una verifica al sesto mese di attività e nel caso di esito positivo, fermo restando il regime contributivo e la normativa di Legge, si procederà alla conferma in servizio; copia di tale conferma verrà inviata per conoscenza alle OO.SS.).
Alla luce del confronto che si sta attivando a livello nazionale tra le parti sociali e che ha ad oggetto la revisione degli istituti dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena conclusa la novazione legislativa al riguardo, con l’obiettivo di procedere ad una armonizzazione del presente articolo con la nuova disciplina.

Art. 4 Part time
Al fine dell’applicazione del presente accordo le Parti confermano che per i lavoratori impiegati a tempo parziale vale il principio della proporzionalità.
Le Parti in presenza della disciplina giuridica e contrattuale vigente hanno inteso rapportare l’istituto alle specifiche esigenze aziendali e concordano quanto segue ad integrazione della normativa generale:
ferma restando la volontarietà delle Parti, al fine di stabilire la priorità di passaggio da full time a part time e viceversa, a parità di mansioni per dipendenti già in forza alla singola Unità, si terrà conto dei seguenti:
•anzianità della richiesta
•carichi familiari
•anzianità di servizio
•professionalità del lavoratore richiedente
Annualmente le Parti, nell’ambito di quanto previsto dall’ art. 13 CCNL, nonché dall’art. 2 del presente accordo, verificheranno gli effetti di tale nuova disciplina. Con pari cadenza verranno esaminate le richieste in essere e non riscontrate positivamente.
Verrà comunque data priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici in caso di rientro in servizio post partum.
[…]

Art. 5 Contratti a tempo determinato
Le parti convengono sulla necessità di identificare ulteriori opportunità per lo sviluppo del mercato del lavoro mediante l’utilizzo del contratto a tempo determinato; ciò in linea con quanto previsto dalle Leggi 56/87 e 236/93 e dal vigente CCNL.
A tal fine, in attuazione del disposto ex art. 23 L. 56/87, le Parti hanno individuato le seguenti fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla Legge 230/62 e dall’art. 8 bis L. 73/83, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato:
a) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa, malattia, infortunio
b) nuove aperture o riorganizzazioni
c) esigenze stagionali legate al periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) o alle festività di fine anno (1 novembre – 15 gennaio) nonché per opportunità che le parti concorderanno.
Nei casi aggiuntivi sopra indicati il numero dei lavoratori che possono contemporaneamente essere in servizio per ogni Unità operativa con contratto a termine rispetto all’organico in forza a tempo indeterminato non potrà essere superiore a tre unità ad eccezione di:
-nuove aperture o riorganizzazione per il quale si potranno assumere fino a sei persone entro i successivi sei mesi;
-uffici di Sede nei quali (per i casi a-b-c) si potranno assumere fino a sei persone.
Ai fini della determinazione di tale numero non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dalla L. 230/62 e successive proroghe, né con contratto di formazione lavoro e apprendistato
[…]

Art. 10 Orario di lavoro e flessibilità
Si conferma l’attuazione dell’articolazione dell’orario di lavoro su 38 ore settimanali come previsto dall’art. 32 punto c), CCNL 3.11.94.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario rispetto all’articolazione prescelta con il superamento dell’orario contrattuale fino ad un massimo di 44 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive l’Azienda riconoscerà ai lavoratori interessati una pari entità di ore di riduzione oraria di lavoro. Tale monte ore potrà essere utilizzato a gruppi di 4 o 8 ore.
Si conviene sulla possibilità di utilizzare il monte ore di cui sopra anche effettuando un orario settimanale ridotto secondo le modalità concordate tra il lavoratore ed il responsabile della filiale; tali casi saranno oggetto di informativa mensile alle RSU e di informativa al sindacato provinciale qualora richiesto. Se richiesto, si attiverà un confronto a livello di filiale al fine di addivenire ad un programma di riduzione oraria di lavoro che contemperi le esigenze tecnico organizzative della filiale con le esigenze dei collaboratori.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
L’Azienda provvederà a comunicare per iscritto mediante affissione alla bacheca della filiale il programma annuale di applicazione della flessibilità entro il 28 febbraio di ogni anno. Il programma, varrà per l’esercizio commerciale (attualmente dal primo marzo al 28 febbraio).
Il recupero delle ore aggiuntive dovrà avvenire entro il termine dell’esercizio commerciale (28 febbraio). Resta inteso che al termine dell’anno commerciale di riferimento, il residuo di flessibilità verrà retribuito con la maggiorazione prevista dal successivo art. 14 del presente CIA.
Per ragioni tecnico organizzative, che saranno oggetto di informativa alla RSU, l’Azienda potrà variare tale programma.

Art. 16 Diritti sindacali
Premesso che le parti hanno dato corso all’applicazione dell’Accordo Interconfederale per la costituzione. delle rappresentanze sindacali unitarie del 27 luglio 1994, si conferma quanto già convenuto nell’accordo del 27 giugno 97:
• Per le Unità produttive che, pur contando meno di 16 dipendenti alla data del 20.12.96 registravano la nomina di una RSA viene riconosciuto il diritto alla costituzione di una RSU composta di un solo rappresentante che dovrà essere eletto secondo le procedure di cui agli artt. 1 e successivi della Parte Seconda dell’accordo 27.7.94. Al componente della RSU vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 27-28-33 Prima Parte del CCNL 3.11.94 con la precisazione che il monte ore relativo alle assemblee di cui all’ art. 33 viene ridotto a n. 8 ore massime annue.
Elenco delle filiali che hanno diritto ad una RSU composta di n. 1 rappresentante pur contando meno di n. 16 collaboratori, perché alla data del 20.12.96 registravano la nomina di una RSA: Adria, Bassano v. IV Armata, Caerano, Mestre, Musile, Onè, Porto Viro, Porto Tolle, S.Martino di Lupari, Taglio di Po, Thiene, Valdagno, Valdobbiadene, Vittorio V.to v. Mameli e v. Verga.
• Quanto stabilito al punto precedente non si applicherà per le rimanenti Unità produttive con meno di 16 addetti e per le eventuali filiali di nuova acquisizione o nuova apertura con meno di 16 addetti: pertanto troverà applicazione quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale del 27.7.94.
• Per le Unità produttive (già in essere o di futura acquisizione o apertura) con un numero di addetti da 16 a 30, è prevista la costituzione di una RSU con n. 2 componenti.
• Per le Unità produttive (già in essere o di futura acquisizione o apertura) con un numero di addetti superiore a trenta, è prevista la costituzione di una RSU con n. 3 componenti.
• Al fine di rendere più efficaci i momenti di confronto in sede di contrattazione di secondo livello, si concorda sulla costituzione di un coordinamento delle RSU composto di n. 20 rappresentanti (c.d. delegazione trattante).
• Per quanto qui non precisato vale quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 27.7.94.
• In aggiunta al monte ore previsto dal CCNL vigente e dalla legge 300/70 per il funzionamento del coordinamento aziendale e/o della delegazione trattante di cui sopra, l’Azienda concederà un ulteriore quantitativo di novanta ore complessive di permesso retribuito annuo non cumulabile con eventuali successive concessioni allo stesso titolo. Per l’utilizzo di detto ulteriore monte ore, valgono le norme previste per gli altri permessi dal CCNL o dalla L.300/70.
Periodicamente, in occasione del rinnovo del CIA, il monte ore di cui sopra viene elevato da 90 a180 ore.

Art. 17 Salute e sicurezza sul lavoro
In attuazione della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute verranno adottate le misure necessarie per garantire adeguata prevenzione e puntuale informazione riguardo ai possibili rischi sul luogo di lavoro.
Questi obiettivi si realizzano con la corretta applicazione dell’accordo interconfederale 20.11.96, applicativo del Decreto Legislativo 626/94.
Data la peculiarità aziendale caratterizzata dalla disomogeneità delle superfici di vendita e, di conseguenza, del numero di addetti impiegati, si convengono le seguenti variazioni rispetto a quanto stabilito dall’accordo interconfederale:
Tra i componenti la RSU della filiale che occupa il maggior numero di dipendenti all’interno di uno dei bacini sotto indicati, è prevista la elezione di un RLS che rappresenterà i lavoratori di un intero bacino, come di seguito indicato:
1. Belluno, Vittorio Veneto.
2. Conegliano, Villorba, Treviso, Dosson.
3. Montebelluna, Crocetta, Valdobbiadene, Caerano, Castelfranco.
4. Bassano, Romano, Rosà, Onè.
5. Cittadella, Carmignano di Brenta, S. Martino di Lupari.
6. Vicenza, Thiene, Valdagno, Arzignano.
7. Verona, Bussolengo, Zevio, Oppeano.
8. Sottomarina.
9. Venezia, Mestre, Musile, S. Donà di Piave.
10. Adda, Porto Viro, PortoTolle, Taglio di Po.
11. Padova, Selvazzano, Ponte S. Nicolò, Monselice.
12. Ferrara, Bondeno, Copparo, Cento.
13. Migliarino, Portomaggiore, S. Agata Sul Santerno.
14. Trento
Per il caso in cui all’interno di un bacino non vi sia una RSU, si farà riferimento alla filale del bacino medesimo con il maggior numero di collaboratori.
Le elezioni avverranno secondo le modalità di cui all’accordo interconfederale sopra richiamato. Permessi retribuiti:
In relazione alla peculiarità dei rischi, si conviene che ciascun RLS avrà a disposizione un monte ore permessi (non cumulabile con altre successive concessioni di legge o di contratto per lo stesso titolo) per un massimo di:
- bacino con una sola filiale: nr. 40 ore annue;
- bacino fino a tre filiali: nr. 50 ore annue;
- bacino con più di tre filiali: nr. 60 ore annue.
Formazione prevista: n. 32 ore annue come da accordo interconfederale del 20.11.96.
Modalità di accesso del RSL: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive salvo emergenze: il rappresentante per la sicurezza dovrà richiedere all’azienda, con il preavviso di almeno sette giorni lavorativi, i permessi per le visite che intende effettuare nel bacino. In ogni altro caso il permesso andrà richiesto con preavviso di almeno due giorni e, sempre nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative dell’azienda. Per regola generale, i permessi non potranno essere fruiti nella giornata di sabato e negli orari di maggior afflusso della clientela.
Il rappresentante per la sicurezza, durante le visite, sarà accompagnato dal responsabile del servizio o da altra persona delegata dall’azienda. Per il caso in cui il rappresentante per la sicurezza utilizzi un automezzo privato per le visite a filiali diverse da quella di appartenenza, si darà luogo ad un rimborso chilometrico secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente accordo.