Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 06 febbraio 2018, n. 5465 - Caduta dall'alto e responsabilità della società di costruzioni committente. Trattamento sanzionatorio


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 28/11/2017

 

 

Fatto

 

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como in composizione monocratica emessa in data 3 maggio 2016 con la quale F.R. veniva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen. e condannato alla pena di mesi due di reclusione che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.689, con la pena pecuniaria della multa di Euro 30.000,00.
1.1. Nella vicenda oggetto del presente procedimento veniva addebitato al F.R., nella qualità di consigliere delegato della società Costruzioni F.R. s.r.l. avente sede a OMISSIS n. 31 e, in tale veste, committente (unitamente a A.R. e S.R., anch'essi coimputati del medesimo reato), dei lavori di realizzazione della «Nuova palazzina con 18 unità abitative» da effettuarsi presso il cantiere di OMISSIS, via Cavour (contratto F.R. s.r.l./ Impresa edile di G.B.), successivamente affidati in parte alla ditta Luxedil Costruzioni s.r.l., nonché datore di lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice di parte degli stessi, di avere cagionato al lavoratore S.S. lesioni personali consistite in «trauma da precipitazione; frattura ischio - pubica destra, dubbia infrazione di S4» da cui derivava una malattia nel corpo guarita in 52 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente:
- per non avere coordinato gli interventi previsti con riferimento alla manutenzione ed il controllo periodico degli apprestamenti e dei dispositivi di sicurezza, al fine di eliminare i difetti che potevano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; in particolare per non avere messo in atto le apposite misure organizzative e procedurali relative alla verifica dell'efficienza e della sicurezza delle opere provvisionali installate in cantiere poste a protezione dell'apertura «bocca di lupo» (art. 97, comma 3, lett. c) d.lgs. 81/08 in relazione all'art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 81/08);
- per non avere allestito a regola d'arte e per non avere conservato in efficienza, per l'intera durata dei lavori, l'opera provvisionale posta a protezione dell'apertura denominata «bocca di lupo» del costruendo edificio.
In particolare:
- l'impalcato posto a protezione della predetta apertura non appoggiava su tre traversi ma su due;
- uno dei traversi di legno utilizzati per sostenere il piano di calpestio era deteriorato, non garantendo in tal modo le previste caratteristiche di idoneità e resistenza (art. 122 d.lgs. n. 81/08 in relazione al punto 2.1.4.2 dell'allegato XVIII d.lgs. n. 81/08);
- per non avere realizzato l'opera provvisionale posta a protezione della citata «bocca di lupo» con materiale composto da elementi di ponteggio metallico fisso e telai prefabbricati e componenti di legno, senza che fossero redatti l'apposito progetto comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità e il disegno esecutivo (art. 133, comma 1, d.lgs. n. 81/08).
Del medesimo reato erano inoltre chiamati a rispondere, a titolo di cooperazione colposa, anche A.V. e L.V. ai quali venivano addebitati altri profili di colpa specifica, in ragione delle loro rispettive qualità di coordinatore e di responsabile del cantiere di OMISSIS, via Cavour.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione F.R., a mezzo del difensore di fiducia avv. OMISSIS, sulla base dei seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Violazione di legge ex artt. 163 e 164 cod. pen. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente assume che i giudici di merito hanno negato il beneficio della sospensione condizionale della pena prescindendo dai parametri normativi previsti dall’alt. 164 cod. pen. Sottolinea, in particolare, che la Corte di Appello ha, tra l'altro, giustificato il diniego non già sulla base di una prognosi negativa rispetto alla futura astensione dalla commissione di reati quanto piuttosto sulla considerazione dell'effetto deterrente derivante dall'irrogata pena pecuniaria, aspetto quest'ultimo estraneo agli artt. 163 e 164 cod. pen., incorrendo così nei vizi motivazionali e di violazione di legge.
2.2. Violazione od erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n.689; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quale vizio risultante da atto del processo specificamente indicato nel presente motivo di gravame - segnatamente la documentazione dei redditi del sig. F.R. - in relazione alla mancata concessione del pagamento rateale della pena della multa ex art. 133 ter cod. pen.
Sotto questo profilo viene dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n.689 e all'art. 133 ter cod. pen. nonché il vizio motivazionale, sia in relazione alla determinazione dell’ammontare della pena pecuniaria, stabilita in sostituzione di quella detentiva, che al diniego della richiesta rateizzazione. 
In particolare il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado ha sostituito la pena di mesi due di reclusione con quella di Euro 30.000 di multa, tenuto conto di un saggio giornaliero di Euro 500,00, in ragione del suo status di imprenditore affermato e, dunque, facendo riferimento ai soli assetti societari e non già alle sue condizioni economiche e familiari. Inoltre deduce che la Corte di appello non ha motivato sulla documentazione reddituale prodotta all'udienza del 22 febbraio 2017 in relazione all'invocato beneficio del pagamento rateale della pena pecuniaria.
Sottolinea che le motivazioni dei giudici di primo e di secondo grado sono apodittiche e, pertanto, risultano omessi i relativi obblighi motivazionali.
2.3. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, comma 3, e 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
 

 

Diritto

 


1. Le censure mosse nel ricorso attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio.
1.1. Quanto al primo motivo, va evidenziato che il giudice di primo grado ha motivato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena evidenziando l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole sull'astensione dello stesso dal compimento in futuro di ulteriori reati, in ragione del suo precedente penale costituito da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Como il 24.11.2004 - definitiva il 28.12.2004 - per maltrattamenti, per il quale tale beneficio era peraltro già stato accordato.
La Corte distrettuale, oltre a richiamare, a fondamento della decisione di conferma di detto capo di pronuncia, il predetto precedente penale a carico del F.R., ha ulteriormente argomentato nel senso che «avendo ricevuto solo una multa, risulta estremamente più deterrente il pagamento di essa che la ulteriore sospensione condizionale della pena».
Tale ultima affermazione collide, come sul punto correttamente obietta il ricorrente, con il consolidato principio di diritto, al quale occorre dare continuità, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, a norma del primo comma dell'art. 164 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere negato soltanto se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 stesso codice, presume che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Ed invero l'istituto della sospensione condizionale della pena ha come obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti la possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.
La ratio sottesa a detto istituto è quella di perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva (Sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, Fiorio, Rv. 191457). La sospensione condizionale della pena ha infatti la funzione di incoraggiare i propositi di ravvedimento del reo, ragione per cui essa può pure servire a distogliere in futuro il condannato dal reiterare il reato (Sez. 1, n. 5349 del 13/04/1993, Speziale, Rv. 194215).
Alla stregua di quanto sopra è illegittimo il diniego di detto beneficio laddove fondato sull'assunto che ciò consentirebbe alla pena pecuniaria inflitta di esplicare i suoi effetti deterrenti.
L'approdo cui è giunta la Corte d'appello è infatti disallineato rispetto ai parametri normativi degli artt. 163 e 164 cod. pen. ed oltretutto attribuisce alla pena pecuniaria, inflitta in sostituzione della pena detentiva, una peculiare e del tutto impropria funzione special-preventiva.
Ciò posto, va evidenziato che tale errore di diritto, contenuto nella motivazione, non inficia la sentenza in quanto non ha avuto, di per sè, influenza decisiva sul dispositivo.
Ed invero la Corte Distrettuale, in sede di valutazione degli elementi ostativi ha fatto espresso richiamo, in primis, al precedente penale del F.R., su cui più esaustivamente si era soffermata la pronuncia di primo grado, specificando che l'imputato aveva già fruito della concessione della sospensione condizionale della pena. Detta motivazione, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integra con quella contenuta nella pronuncia di secondo grado, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
Peraltro, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583, Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841), non si ravvisa la necessità di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. che esclude il beneficio a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nonché al delinquente o contravventore abituale o professionale.
Né l'astratta applicabilità dell’art. 164 u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati. 
2. Il secondo motivo dedotto risulta fondato.
2.1. Si premette che il giudice di primo grado, all'esito del giudizio, ha affermato, tra l'altro, la responsabilità, di F.R. in ordine al reato ascritto e gli ha irrogato la pena di mesi due di reclusione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sostituzione di detta pena detentiva con quella pecuniaria (così come per gli altri imputati), in quanto ritenuta più adeguata rispetto alla rieducazione in relazione all'attività svolta e tenuto conto della previsione favorevole circa il pagamento di detta sanzione. La pena detentiva è stata sostituita, per F.R., sulla base di un saggio giornaliero di Euro 500,00 «in ragione dello status di imprenditore affermato, dal medesimo ribadito in sede di esame».
2.2. Nell'atto di appello il difensore del F.R. ha, tra l'altro, chiesto la rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 681 rappresentando che detta argomentazione si rivela illogica e priva di adeguato riscontro probatorio, posto che in primo grado l'imputato si era limitato «ad affermare che la società Costruzioni F.R. s.r.l. esiste da circa novanta anni e che l'attuale assetto societario esiste da quaranta anni». Ha evidenziato che l'appellante aveva riguardo «al riferimento temporale della società nel suo complesso come presente nel libero mercato nonché alla sua compagine societaria».
2.3. La Corte d'Appello, «con riferimento alla scelta delle sanzioni ed alla dosimetria della pena», si è limitata a condividere e a fare proprie le motivazioni della sentenza di primo grado. Ha altresì rigettato la richiesta del F.R. formulata in secondo grado di rateizzazione della pena pecuniaria facendo riferimento alla «sua capienza patrimoniale, da lui stesso confermata durante il giudizio di primo grado», senza fare alcun cenno alla dichiarazione dei redditi prodotta all'udienza del 22 febbraio 2017.
2.4. Alla stregua di quanto sopra esposto si ravvisano i vizi di violazione di legge e motivazionali prospettati dal ricorrente.
2.5. Ed invero, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, da irrogare in sostituzione della pena detentiva breve, il giudice deve tenere conto, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 681, della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e congruamente argomentare al riguardo.
L'onere motivazionale non può ritenersi adeguatamente assolto con il riferimento alle generiche dichiarazioni rese dall'imputato sull'attività della s.r.l. Costruzioni F.R..
2.6. Inoltre il giudice ha il dovere di motivare l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 133 ter cod. pen. in tema di pagamento rateale della multa o della ammenda, non solo facendo riferimento ai criteri generali di cui all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza, da un lato, l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e, dall'altro, le condizioni economiche del condannato, considerando in quale rapporto debbano essere poste queste due entità, al fine di stabilire, sia se esse consentano il pagamento in unica soluzione, ovvero consiglino la rateizzazione, sia l'ammontare delle singole rate (Sez. 4, n. 42015 del 12/10/2011, Diop, Rv. 42015).
A tali fini il Giudice di merito deve procedere allo scrutinio sulla base delle emergenze disponibili; nel caso di specie non risulta che la Corte di appello abbia in alcun modo considerato la documentazione reddituale prodotta dalla difesa del F.R. all'udienza del 22 febbraio 2017.
3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione all'imputato F.R., limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria ed alla rateizzazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Il ricorso va rigettato nel resto.
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza in punto di affermazione della penale responsabilità del F.R..
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata, in relazione all'imputato F.R., limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria ed alla rateizzazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in punto di affermazione della penale responsabilità.
Così deciso il 28/11/2017