Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - Infortunio sul lavoro di un dipendente statale


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 07/02/2018

 

 

 

Rilevato
1. che, con sentenza in data 2 settembre 2011, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado e per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto il diritto dell'attuale parte intimata, collaboratore scolastico presso la Scuola statale "V.Alfieri" di Marano di Napoli, il diritto all'indennità temporanea assoluta di giorni venti per l'infortunio sul lavoro occorsole, con condanna dell'INAIL alla relativa corresponsione;
2. che avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale non ha opposto difese l'intimata;
 

 

Considerato
3. che con i motivi di ricorso l’INAIL deduce violazione del d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, del d.m. 10 ottobre 1985, n. 121500, art. 2 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e denunzia la falsa applicazione del d.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 66, n. 1 (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), assumendo che, trattandosi di dipendente statale l’infortunio in oggetto ricadeva sotto la disciplina del sistema della speciale Gestione per conto dello Stato, di cui al citato d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127 e che, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepiscono, per intero, la retribuzione dal datore di lavoro, la qual cosa assicura loro i mezzi di sostentamento;
4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
5. che, alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (l'art.127, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124 del 1965, quanto alle peculiari forme di gestione, alla limitazione a parte delle prestazioni, e alla delega per la disciplina attuativa alla fonte regolamentare; l'art. 2 del d.m. 10 ottobre 1985, art. 2 del Ministero del lavoro che nel regolamentare la Gestione per conto dello Stato ha escluso, dal rimborso annuale delle amministrazioni all’INAIL, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, punto 1; il d.P.R. n. 1124 cit., art. 124 e successive modificazioni ed integrazioni), e in continuità con i precedenti di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 14 settembre 2017, n. 21325) va escluso il diritto dei dipendenti pubblici all'indennità giornaliera per inabilità temporanea;
6. che la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro, (v., fra le altre, Cass. n. 21325 del 2017 cit. e Cass. 8 giugno 2016, n.11737);
7. che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione;
8. che il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la domanda originaria deve essere rigettata nel merito;
9. che le spese dell'intero processo devono essere compensate in considerazione della particolarità e novità della questione trattata.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2017