Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale “E’ istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (S1NP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare, l’articolo 12, rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
VISTO in particolare, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 183 del 2016 che prevede che “Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ”
ACQUISITE le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti previsti dal richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183, unitamente ai curricula vitae dei rappresentanti;

 

DECRETA

Articolo 1

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito dall’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 183 del 25 maggio 2016, è composto come segue:
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore;
- dott.ssa Maria Teresa Palatucci.
in rappresentanza del Ministero della salute:
- dott. Giulio Notturni.
in rappresentanza del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
- ing. Mariano Michele Bonaccorso.
in rappresentanza del Ministero dell’interno:
- arch. Valter Cirillo.
in rappresentanza del Ministero della difesa:
- ing. Antonino Bonasera.
in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze:
- dott.ssa Raffaella Negri.
in rappresentanza dell’INAIL:
- ing. Ester Rotoli
- dott. Stefano Tomasini.
in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:
- dott. Guido Besutti
- dott. Maurizio Di Giorgio
- dott.ssa Nicoletta Comaggia
- dott. Fulvio Longo
- dott.ssa Valeria Corona
- dott. Paolo Bruno Angori
- dott. Michele Mongillo.
2. Per le ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 25 maggio 2016, n. 183, possono essere invitati, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti degli altri ministeri competenti.
 

Articolo 2

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto 25 maggio 2016, n. 183:
a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;
g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;
h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2018.
1.1 componenti del tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il tavolo tecnico ha sede operativa presso l’INAIL, che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.
3. All’attuazione delle attività previste dall’articolo 5 del citato decreto 25 maggio 2016, n. 183 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 6 febbraio 2018

Giuliano Poletti